opencaselaw.ch

D-2839/2013

D-2839/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 La misura supercautelare pronunciata in data 21 maggio 2013 è revocata.

E. 3 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2839/2013 Sentenza del 27 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Egitto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 15 maggio 2013 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 12 aprile 2013; il verbale di audizione del 17 aprile 2013 (di seguito: verbale), in occasione della quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'evasione della sua domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31); la decisione dell'UFM del 15 maggio 2013 (notificata all'insorgente in data 17 maggio 2013; cfr. act. A 17/1) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile; che infatti, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi; che, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che un rinvio verso l'Italia non violerebbe l'art. 8 CEDU; che inoltre l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza); il ricorso del 17 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 21 maggio 2013) con il quale il ricorrente ha chiesto che il suo ricorso venga congiunto a quello di sua moglie B._______ (richiedente l'asilo [N (...)] di nazionalità [...]; di seguito: B._______) e ha concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che, in subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì concluso alla concessione dell'effetto sospensivo e ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili; la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 21 maggio 2013; copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax il 21 maggio 2013; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso. che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale; che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II); che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che l'interessato dispone di un permesso di soggiorno italiano valido fino al (...) 2013; che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 1 Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente (cfr. act. A 9/2); che l'Italia ha riconosciuto la sua competenza (cfr. act. A 14/1); che di conseguenza la competenza dell'Italia è data; che l'interessato ha dichiarato che in Italia non avrebbe un lavoro e teme che quando nascerà suo figlio (B._______ è incinta) gli assistenti sociali italiani potrebbero toglierglielo in quanto non avrebbe né un lavoro né un alloggio (cfr. verbale, pag. 9); che nell'atto di ricorso l'insorgente ha allegato di non volere essere separato dalla moglie B._______ in quanto quest'ultima sarebbe incinta del loro primogenito; che essi sarebbero giunti in Svizzera assieme e si sarebbero sposati religiosamente in una moschea di C._______; che inoltre avrebbero vissuto assieme per quasi due anni; che quindi la decisione impugnata violerebbe il principio dell'unità della famiglia; che inoltre in Italia egli si troverebbe senza un alloggio e senza la possibilità di accudire il figlio nascituro; che inoltre teme che quest'ultimo possa venirgli tolto dagli assistenti sociali; che preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa alla presunta moglie (cfr. Sentenza del Tribunale D-(...)/2013), per i motivi di cui si dirà meglio in seguito; che, inoltre, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate, non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pp. 115 e ss., n. 3.17); che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato non sia esposto, in caso di trasferimento verso Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU; che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se l'interessato sarà assistito, dopo il suo trasferimento, in condizioni soddisfacenti; che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente d'inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che il ricorrente non ha conseguito stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto, ai suoi bisogni; che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento; che in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza; che in riferimento all'evocata violazione del principio dell'unità della famiglia, il Tribunale osserva innanzitutto che agli atti non vi è alcun documento che possa provare la paternità del figlio nascituro di B._______; che l'interessato ha dichiarato di essersi sposato con B._______ nel (...) del 2012 a C._______; che tuttavia si tratterebbe di un'unione unicamente religiosa e non civile (cfr. verbale, pag. 3); che il Tribunale constata che l'interessato ha dichiarato di avere convissuto con B._______ a partire dal (...) 2011 (cfr. verbale, pag. 4); che tuttavia, ritenuta la suesposta presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, non vi è motivo di temere che l'Italia non rispetti il principio dell'unità della famiglia se effettivamente applicabile al caso di specie; che pertanto incomberà al ricorrente far valere i propri diritti di fronte alle autorità italiane in relazione alla propria situazione personale utilizzando le vie di diritto adeguate; che quindi la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35); che visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale, serio e concreto che il trasferimento del ricorrente verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata; che a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II; che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645); che in virtù di quanto sopra enunciato anche le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte; che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che la misura supercautelare concessa in data 21 maggio 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La misura supercautelare pronunciata in data 21 maggio 2013 è revocata.

3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: