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D-2336/2024

D-2336/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-27 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, l’(…) ottobre 2023, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Interrogato nel corso di un’audizione tenutasi il (…) marzo 2024 circa i motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio dalla Turchia il (…), il richie- dente ha in sostanza dichiarato, che per la sua identità politica, egli avrebbe preso ad esempio il fratello maggiore, B._______, che ora vi- vrebbe a C._______ con la moglie (cfr. dossier della SEM N […]), il quale sarebbe stato condannato a (…) anni di carcerazione che avrebbe espiato fino al mese di (…). Nel (…) egli avrebbe così partecipato ai lavori per le elezioni nella sede del partito HDP del distretto di D._______. A causa della sua frequentazione di tale partito, degli appartenenti della tribù “E._______”, avrebbero detto alla madre che viveva nel villaggio, che egli doveva stare lontano da questo partito. Per questo motivo, la sua famiglia non lo avrebbe lasciato andare a vivere da solo a D._______ tra il (…) ed il (…), ma si sarebbe trasferito presso la sorella maggiore a F._______ per (…). Nel (…) egli non avrebbe voluto prestare il servizio militare, e sarebbe quindi considerato renitente. Nel (…), lui con un amico, sarebbero stati fer- mati per un controllo della loro identità ed il rilevamento delle loro generalità da parte di poliziotti in borghese. Durante le elezioni del mese di (…) del (…), (…) persone della tribù E._______ si sarebbero presentate a casa loro, intimando loro di votare il loro candidato. Tuttavia, egli avrebbe ribat- tuto: “Mio fratello maggiore è rimasto in carcere per (…) anni e il figlio di mio zio materno ha aderito al (…) nel (…) ed è stato catturato nel (…) nella provincia di (…) ed è stato condannato a (…) anni di carcerazione, noi siamo una famiglia politica, non vi votiamo, votiamo solamente il nostro partito.” Una delle persone presentatesi alla porta di casa loro, gli avrebbe allora detto: “Mi sa che vuoi vivere il destino di tuo fratello maggiore e di tuo cugino, ci vediamo dopo le elezioni”. In seguito, queste persone, che erano loro vicini di casa, avrebbero sparato dei colpi in aria con armi da fuoco dalla loro abitazione. Il richiedente e la madre, avrebbero avuto paura. A seguito delle elezioni sarebbero iniziate le operazioni a F._______, D._______ e G._______, nei confronti di persone che avevano partecipato ai lavori del loro partito, egli si sarebbe inoltre trasferito da un amico a H._______ fino a circa la metà del mese di (…). Temendo che succedesse qualcosa anche a lui, egli avrebbe quindi deciso di partire, espatriando legalmente, via aerea, verso la I._______. Dopo il suo espa- trio, egli avrebbe continuato a fare delle condivisioni politiche sui social me- dia, ed a causa di ciò sarebbero state avviate tre procedure d’inchiesta nei

D-2336/2024 Pagina 3 suoi confronti per reato di propaganda e di offesa al presidente, di cui due sarebbero ancora pendenti. Inoltre, (…) giorni dopo la sua partenza dal Paese d’origine, la polizia si sarebbe presentata a casa sua. A causa di tali procedure, egli teme di rientrare in Turchia, poiché all’aeroporto lo arreste- rebbero e verrebbe incarcerato. A supporto della sua identità e delle sue dichiarazioni, egli ha prodotto l’ori- ginale della sua carta d’identità; diversa documentazione attestante le pro- cedure d’indagine aperte a suo carico in copia (cfr. nell’elenco dei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] catalogati dal n. 1 al n. 20); copia di una schermata video del sito (…); uno scritto del 6 marzo 2024 del fratello dell’interessato alla SEM, nonché corrispondenza dell’avvocato del fratello del richiedente alla SEM in copia. A.c Il 10 aprile 2024, l’interessato ha presentato il parere al progetto di de- cisione negativo dell’autorità inferiore del 9 aprile 2024. B. Con decisione dell’11 aprile 2024 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-27/1) dove è stata pure sottoscritta dal richiedente la cessazione del mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuri- dica che lo patrocinava fino ad allora (cfr. n. 28/1) – la SEM non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’ese- cuzione della medesima misura. C. L’interessato ha impugnato la succitata decisione con ricorso del 17 aprile 2024, in lingua tedesca (inoltrato il 17 aprile 2024 via IncaMail, senza firma elettronica valida, ed inviato in originale con sottoscrizione del medesimo il 18 aprile 2024; cfr. risultanze processuali), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annulla- mento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo, nonché la constatazione dei fatti giuridi- camente rilevanti. A titolo eventuale ha invece postulato la restituzione de- gli atti di causa all’autorità inferiore per nuova valutazione. Contestual- mente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ri- corso, egli ha annesso quale nuovo documento, la procura del suo attuale rappresentante legale.

D-2336/2024 Pagina 4 D. Tramite lo scritto del 24 aprile 2024, il ricorrente ha prodotto copia dello scritto del suo presunto avvocato turco J._______ del 14 aprile 2024 con la traduzione in tedesco. E. Con decisione incidentale del 15 maggio 2024, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, che il ricorrente è autorizzato a sog- giornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria parziale dell’insorgente, invitandolo a ver- sare, entro il 27 maggio 2024, un anticipo sulle presumibili spese proces- suali di CHF 750.–, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dal ricor- rente in data 21 maggio 2024. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l’insorgente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 15 mag- gio 2024. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-2336/2024 Pagina 5

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella sua decisione, l’autorità sindacata ha dapprima osservato che, circa i mandati di accompagnamento coattivo inoltrati dal ricorrente, gli stessi non presenterebbero alcuna indicazione di natura materiale o carat- teristica di sicurezza verificabile e si limiterebbero a riprendere degli ele- menti di composizione standard. Gli stessi sarebbero quindi facilmente fal- sificabili ed avrebbero quindi soltanto un valore probatorio ridotto. Per di più, essendo risaputo che in Turchia documenti simili sarebbero pure facil- mente acquistabili, apparirebbe superfluo esaminare l’autenticità dei mezzi di prova presentati dall’interessato, e la stessa questione potrebbe rima- nere aperta, anche per quanto verrebbe motivato successivamente. Infatti, proseguendo nella sua analisi, la SEM ha ritenuto come dai mezzi di prova presentati si evincerebbe che nei confronti dell’insorgente vi sarebbero in corso delle procedure d’inchiesta fondate sull’art. 299 del Codice penale turco e sull’art. 7 cpv. 2 della Legge antiterrorismo, come altresì egli sa- rebbe l’oggetto di due mandati d’accompagnamento coattivo. Tuttavia, nei suoi confronti emergerebbe pure dalla documentazione presentata, come non sarebbe stata intrapresa alcuna azione legale. A tali condizioni ed a questo stadio, non sarebbe pertanto possibile stabilire se, al termine delle inchieste, egli sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successi- vamente condannato per un motivo determinante ai sensi dell’asilo. Inoltre, i reati di cui egli è accusato non rientrerebbero nella categoria di quelli che giustificherebbero la detenzione, motivo per il quale sarebbe improbabile che egli, dopo l’interrogatorio, venga incarcerato. Inoltre, dagli atti all’in- carto si desumerebbe che le accuse mosse nei suoi confronti non sareb- bero manifestamente infondate, essendo che le sue pubblicazioni sui so- cial media sarebbero effettivamente diffamatorie. Pertanto, l’avvio di pro- cedure penali nei suoi confronti, sarebbe da considerare come legittimo in base allo Stato di diritto. Infine, neppure le sue attività a favore del partito HDP, ed i precedenti penali del fratello B._______, farebbero presagire che egli rischi di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In un passo successivo l’autorità inferiore ha con- siderato come irrilevanti, ai sensi dell’asilo, anche le problematiche che l’in- sorgente avrebbe riscontrato con alcuni membri della tribù E._______ non- ché i suoi asserti circa il timore di subire persecuzioni a causa della sua

D-2336/2024 Pagina 6 renitenza alla leva. Da ultimo, neppure il suo parere conterrebbe degli ele- menti che modificherebbero le predette conclusioni della SEM.

E. 4.2 Dal canto suo, l’insorgente nel suo memoriale ricorsuale, ritiene in primo luogo e contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impu- gnato, che gli ordini di accompagnamento da lui presentati come mezzi di prova, conterrebbero ogni sorta di elemento materiale e di sicurezza che si potrebbe esaminare, ad esempio il codice QR, che proverebbe che questi non sarebbero facilmente falsificabili ed atti ad attestare fatti determinanti in materia d’asilo. In secondo luogo, con verosimiglianza preponderante, egli rischierebbe nel caso di un suo ritorno in Turchia, di entrare nel mirino delle autorità turche. Invero, egli proverrebbe da una famiglia esposta po- liticamente sulla quale per lo meno graverebbe il sospetto da parte di que- ste ultime, di sostenere ideologicamente le idee del PKK (Partito dei Lavo- ratori del Kurdistan); sospetto che ricadrebbe anche sul ricorrente, che sa- rebbe visto come sostenitore politico contro il regime turco. A tal proposito, egli avrebbe già subito delle molestie da parte delle autorità. Inoltre, an- drebbe tenuto conto per la valutazione di una persecuzione futura per il ricorrente, anche della situazione che si sarebbe delineata negli ultimi anni in Turchia, con un deterioramento significativo dei diritti dell’uomo nonché delle migliaia di arresti di curdi politicamente attivi, che implementerebbero ulteriormente il suo rischio di persecuzione. A tali condizioni, il ricorrente già al momento del suo espatrio, avrebbe avuto il timore fondato di subire delle persecuzioni determinanti ai sensi dell’asilo. Proseguendo, l’insor- gente censura le conclusioni a cui giunge l’autorità inferiore riguardo alla situazione presente in Turchia, dove in particolare non ci si potrebbe atten- dere un processo equo da parte delle autorità, anche nei suoi confronti, come peraltro sarebbe successo a due eminenti esponenti del partito HDP (Partito Democratico dei Popoli). Inoltre, non potrebbe essere seguita la valutazione che il ricorrente non sarebbe ricercato in Turchia, in quanto vi sarebbe la certezza che per lui sia stata redatta una scheda-dati (“ein Da- tenblatt”) che lo catalogherebbe come persona politicamente scomoda (“als politisch unbequeme Person”, cfr. pag. 14 del ricorso). Anche “solo” a causa di una schedatura locale, l’insorgente nutrirebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni da parte delle autorità turche. Peraltro, non corri- sponderebbe al vero che egli non avrebbe già subito degli svantaggi in patria, in quanto la polizia avrebbe già compiuto diverse incursioni (“Raz- zien”) presso il suo domicilio dopo il suo espatrio. Altresì, poiché l’indipen- denza della giustizia in Turchia non esisterebbe più, sarebbe limpido che in caso di ritorno, il ricorrente rischierebbe, in un processo-farsa, di essere condannato ad una pena molto elevata, soltanto poiché egli avrebbe eser- citato il suo diritto d’espressione nei social media, con dei posts, dei

D-2336/2024 Pagina 7 commenti e dei collegamenti, che sarebbero classificati come estrema- mente pericolosi dalle autorità di perseguimento penale turche. Tale con- clusione sarebbe maggiormente supportata dal fatto che l’insorgente avrebbe già dei precedenti penali e sarebbe già conosciuto dalle autorità del suo Paese. La pena di diversi anni che rischierebbe di subire il ricor- rente, sarebbe peraltro da ritenere come rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, vi sarebbero indizi che lascerebbero presagire che le autorità di perseguimento penale, avrebbero rilasciato nei suoi confronti degli ordini d’arresto. In tal senso, il rischio che egli al suo ritorno in Turchia venga arrestato, sarebbe maggiorato. Inoltre sarebbe molto probabile che nei suoi confronti sia pure stata presentata un’accusa. Altresì, a causa della situazione vigente nel suo Paese d’origine, egli rischierebbe anche nell’am- bito della procedura d’inchiesta di polizia di subire maltrattamenti. Da ul- timo, egli non beneficerebbe di alcuna possibilità di fuga interna nel Paese.

E. 5 Innanzitutto, circa la conclusione eventuale nel ricorso di rinvio degli atti alla SEM per nuova valutazione, la stessa non è stata in alcun modo moti- vata nel gravame, salvo presentare una generica censura che l’autorità in- feriore non avrebbe tenuto conto di dichiarazioni fondamentali del ricor- rente (cfr. pag. 13 del ricorso), che non è però stata sostanziata oltre. Per- tanto, e per i motivi che verranno esposti di seguito, non ravvedendo il Tri- bunale agli atti alcun motivo per una cassazione della decisione avversata, la suddetta conclusione ricorsuale viene totalmente respinta.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di

D-2336/2024 Pagina 8 rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente. L’autorità inferiore ha difatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, motivato nella decisione avversata, perché le dichia- razioni dell’insorgente e i suoi mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Motivi per i quali, per evitare ripetizioni inutili, si rinvia dapprima su tale punto alle per- tinenti considerazioni dell’autorità inferiore, contenute nel provvedimento impugnato e riassunto sopra al consid. 4.2, con le aggiunte che seguono.

E. 7.2 Riguardo all’autenticità della documentazione presentata dall’insor- gente dinanzi all’autorità inferiore per attestare delle procedure d’inchiesta aperte a suo nome, tale questione può rimanere aperta, in quanto dagli atti non si rileva alcun indizio che il ricorrente correrebbe il rischio di subire una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo per i procedimenti d’inchiesta aperti nei suoi confronti per reati di diritto comune (si veda per la nozione di per- secuzione in questi casi, le possibili sue tre costellazioni nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; sentenze del Tribunale E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.2, E-3593/2021 dell’8 giugno 2023 con- sid. 5.2). Invero, in casi analoghi di apertura di procedimenti penali in Tur- chia, il Tribunale si è già espresso nel senso che, questi vengono spesso aperti in numero elevato, ma altrettanto spesso vengono interrotti. Ne è dimostrativo il fatto che, come dall’insorgente asserito, anche nei suoi con- fronti un procedimento d’inchiesta che sarebbe stato aperto per denigra- zione della nazione turca dello Stato della Repubblica della Turchia, del governo della Repubblica della Turchia e degli organi giudiziari statali, sa- rebbe stato deciso il non luogo a procedere (cfr. n. 22/15, D46, pag. 8). Per questi motivi, anche nel caso in cui fosse stato avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente o fosse stata presentata un’accusa – pe- raltro asserti ricorsuali che non sono stati sostanziati né provati in alcun modo (cfr. ricorso, p.to 4.6, pag. 16 seg.), e per questo già di per sé opina- bili e da classare come inverosimili – non si può presumere, senza ulteriori

D-2336/2024 Pagina 9 elementi circostanziati, che egli verrà effettivamente in seguito condannato e, nel complesso, neppure che vi sia un’attuale rilevanza ai sensi dell’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.2 con ulteriore rif. cit.). Altresì, per quanto attiene allo scritto del supposto avvocato turco del ricorrente del 14 aprile 2024, che attesterebbe di tre in- chieste giudiziarie aperte nei confronti dell’insorgente, in particolare di un ordine d’arresto emesso dal giudice di pace per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica, si rileva come lo stesso non è atto a provare quanto precede, in quanto la possibilità che si tratti di uno scritto di com- piacenza è elevato. Inoltre si denoti come il medesimo, si concentra unica- mente sulla procedura d’inchiesta aperta per propaganda per un’organiz- zazione terroristica, ma dello stato in cui si troverebbero le altre due inchie- ste aperte a nome del ricorrente per le sue condivisioni nei social media, non aggiunga alcunché di concreto. Peraltro, come già sopra visto, il ricor- rente stesso ha dichiarato che per il reato di denigrazione della nazione turca contro diversi organi statali, il Ministero della giustizia, dopo ricorso del suo avvocato turco, avrebbe deciso il non luogo a procedere; e quindi che di fatto vi sarebbero unicamente due procedure d’inchiesta aperte an- cora a suo nome per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica PKK e per offesa al Presidente della repubblica (cfr. n. 22/15, D46 segg., pag. 8), ciò che si scontrerebbe parzialmente con quanto affermato nello scritto dal suo avvocato turco e quanto asserito pure nel suo scritto del 24 aprile 2024. Pertanto, alla missiva dell’avvocato turco del ricorrente, non può essere riconosciuto che un basso valore probatorio.

E. 7.3.1 Proseguendo nell’analisi, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), le due procedure aperte nei con- fronti del ricorrente, si trovano unicamente nella loro fase d’inchiesta rispet- tivamente in istruttoria, con l’emissione di due ordini d’accompagnamento coattivo con lo scopo d’interrogarlo per i reati di propaganda all’organizza- zione terroristica e per offesa al Presidente della Repubblica turca (cfr. MdP

n. 10 e n. 20), a causa delle dichiarate condivisioni che egli avrebbe fatto dopo il suo espatrio (cfr. anche in merito i MdP n. 1 e n. 3). Riguardo all’at- tuale stadio della procedura d’inchiesta, non v’è però alcun indizio che sup- porti la tesi che le autorità turche proseguiranno la procedura aperta con un’imputazione rispettivamente con una condanna, così come, di conse- guenza quale sarà il loro contenuto (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-19/2024 del 27 marzo 2024 consid. 6.3). Peraltro l’insorgente, al contrario di quanto sostenuto a torto e senza alcun elemento di qualsi- voglia sostanza nel ricorso (cfr. p.to 4.5, pag. 15), non risulta avere dei pre- cedenti penali (cfr. n. 22/15, D60 seg., pag. 10), e quindi le autorità turche,

D-2336/2024 Pagina 10 nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratte- rebbero quale autore al suo primo reato. Pertanto, non si può partire dal presupposto che al ricorrente verrebbe inflitta una pena detentiva senza condizionale di diversi anni, come preteso invece in modo non sostanziato dall’insorgente nel ricorso (cfr. p.to 4.5, pag. 15). Piuttosto, con verosimi- glianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, un’eventuale pena detentiva nei suoi confronti, dovrebbe essere pronunciata con la so- spensione condizionale (cfr. art. 51 del Codice penale turco) o la sentenza essere rimandata (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3, D-224/2023 del 3 maggio 2024 consid. 6.3.3, E-3593/2021 dell’8 giu- gno 2023 consid. 6.3.6). Anche le supposte incursioni della polizia turca al domicilio famigliare dopo il suo espatrio, non modificano in alcun modo tale apprezzamento. Difatti, le stesse non sono in alcun modo circostanziate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza (cfr. n. 22/15, D44, pag. 8), ed in quanto riportate da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio se- condo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è suffi- ciente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre egli non ha ri- portato di ulteriori conseguenze concrete che tali incursioni avrebbero avuto nei suoi confronti rispettivamente in quelli dei suoi famigliari. Altresì, per quanto attiene all’esistenza di una scheda-dati (“Datenblatt”) che lo ca- talogherebbe come persona politicamente scomoda (cfr. pag. 14 del ri- corso), o di una schedatura locale (cfr. pag. 14 del ricorso), risultano essere degli asserti del ricorrente non supportati da alcun elemento concreto o probante. Gli stessi sono quindi da qualificare come inverosimili.

E. 7.3.2 In tale contesto, v’è inoltre luogo di rammentare che la sola possibilità teorica di essere giudicato, come è il caso dell’insorgente al contrario di quanto da lui sostenuto nel ricorso senza alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, non è sufficiente per riconoscergli una rilevanza ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto è necessario che sussista l’elevata possibilità, ed in un prossimo futuro, di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1422/2024 succitata consid. 7.3).

E. 7.3.2.1 Invero, egli non presenta alcun profilo politico particolare. Difatti, al contrario di quanto da egli sostenuto in modo incoerente nel suo ricorso, nell’audizione sui motivi d’asilo, aveva asserito di non avere mai riscontrato alcuna problematica a causa delle sue condivisioni prima del suo espatrio da parte delle autorità del suo Paese d’origine (cfr. n. 22/15, D43 segg.,

D-2336/2024 Pagina 11 pag. 6 segg.; D55 segg., pag. 9 seg.), né ha mai riferito di concrete pres- sioni o pregiudizi da parte della polizia, salvo che dei poliziotti in borghese in un’occasione avrebbero effettuato un normale controllo d’identità (cfr.

n. 22/15, D43, pag. 7). Peraltro, la conclusione che egli non temesse al- cunché da parte delle autorità turche al momento del suo espatrio, è so- stenuta anche dalla circostanza che egli ha lasciato la Turchia, per via ae- rea – quindi nel modo più controllato che esista – e legalmente con il suo passaporto (cfr. n. 22/15, D30 segg., pag. 4 seg.). Del resto egli, al contra- rio dei due esponenti del partito HDP citati nel gravame, non risultava né membro di tale partito, né esercitava una funzione dirigenziale o di partico- lare rilievo al suo interno. Invero, egli ha asserito che avrebbe frequentato la sezione (…) del partito sia nel distretto di D._______ che in quello di K._______, distribuendo giornali e riviste, nonché volantini del partito, ed altresì partecipando a titolo volontario ai lavori in vista delle elezioni, an- dando di casa in casa a chiedere di votare per il partito HDP (cfr. n. 22/15, D43, pag. 6 seg.; D80 segg. pag. 12). Inoltre egli, ad esclusione del circo- scritto unico episodio diretto avuto con un membro della tribù di E._______

– che per la sua mancanza d’intensità l’autorità inferiore ha a ragione esclusa una sua rilevanza in materia d’asilo (cfr. p.to II/2, pag. 8 della de- cisione impugnata) – non ha di fatto riportato di nessuna ulteriore proble- matica concreta con le autorità del suo Paese o con persone terze (cfr.

n. 22/15, D60 segg., pag. 10). Pertanto non si vede, ora come prima, alcun indizio che porti a concludere che egli abbia subito o subirebbe in futuro in caso di ritorno in Turchia delle persecuzioni determinanti in materia d’asilo, e neppure che egli possa venire arrestato e subire per questo dei tratta- menti inumani, a causa delle sue precitate attività per il partito HDP o che queste ultime acuiscano il suo profilo di rischio di poterne subire in futuro.

E. 7.3.2.2 Per quanto poi attiene agli asserti ricorsuali che l’insorgente avrebbe il timore fondato di subire una persecuzione riflessa, a causa della sua famiglia che sarebbe politicamente opposta al regime, occorre rilevare quanto segue. Se è vero che il ricorrente ha riferito che il fratello maggiore B._______, sarebbe stato condannato ad una pena detentiva di (…) anni, espiata, a causa della sua lotta per la libertà e l’indipendenza dei curdi, come pure che un cugino materno avrebbe aderito al (…) e sarebbe stato condannato ad una pena detentiva di (…) anni di carcerazione (cfr.

n. 22/15, D43, pag. 6 seg.; cfr. anche per una conferma parziale di tali as- serti i MdP n. 22 e n. 23); tuttavia né dai suoi asserti né dalla documenta- zione presentata, risulta che egli o i suoi famigliari abbiano effettivamente subito alcunché di concreto a causa di tali loro parenti. Invero, salvo il fatto che dei membri della tribù di E._______ non avrebbero voluto bene alla loro famiglia e che il fratello maggiore rimanesse nel villaggio dopo il suo

D-2336/2024 Pagina 12 espatrio (cfr. n. 22/15, D43 segg., pag. 6 segg.; D70 segg., pag. 11 seg.), non sarebbe successo loro nulla di rilevante né da parte delle autorità del loro Paese, né da parte di terze persone. Altresì, risulta dalle sue stesse dichiarazioni, che i suoi famigliari non avrebbero subito neppure recente- mente alcuna persecuzione a causa di tali loro parenti, continuando peral- tro a vivere ai loro rispettivi domicili in Turchia (cfr. n. 22/15, D25 segg., pag. 4; D71 segg., pag. 11 seg.). D’altronde, non si ravvisa alcun interesse che potrebbero nutrire le autorità turche nel perseguire l’insorgente (anche) a causa delle sue relazioni famigliari con i predetti, in quanto l’uno avrebbe già completamente espiato la sua condanna, e l’altro sarebbe tutt’ora de- tenuto in carcere. Pertanto non si ravvede per quale motivo egli dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa dei predetti membri fami- gliari.

E. 7.4 Visto quanto precede, si può senz’altro concludere che le allegazioni ricorsuali dell’insorgente, per la maggior parte del tutto generiche, non sono in grado di capovolgere la decisione corretta dell’autorità inferiore. Ciò vale anche per i vari e parzialmente ripetitivi rinvii a diverse sentenze del Tribu- nale, e a vari rapporti, presenti nel ricorso, circa la situazione politica e repressiva che sarebbe degenerata in Turchia negli ultimi anni. Riassu- mendo, il ricorrente non è quindi riuscito a dimostrare o perlomeno a ren- dere verosimile in modo preponderante di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. La SEM ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d’asilo.

E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 9 Nel provvedimento impugnato, l’autorità sindacata ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l’esecuzione dell’allontanamento dell’in- sorgente risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 1–

D-2336/2024 Pagina 13 3 LStrI (RS 142.20; cfr. p.to III, pag. 9 segg. della decisione impugnata). Nel suo ricorso, l’insorgente non apporta con le sue generiche argomenta- zioni (cfr. p.to 4.5, pag. 12), alcun elemento circostanziato e fondato per capovolgere la predetta conclusione della SEM. Pertanto, onde evitare ri- dondanti ripetizioni, si può senz’altro rinviare alla stessa, essendo unica- mente aggiunto come anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento non sussistono degli impedimenti, in quanto il ricor- rente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 12). Visto quanto precede, un’ammissione provvisoria del ricorrente, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).

E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 maggio 2024.

E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2336/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 21 mag- gio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2336/2024 Sentenza del 27 giugno 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da Ali Tüm, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM dell'11 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, l'(...) ottobre 2023, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Interrogato nel corso di un'audizione tenutasi il (...) marzo 2024 circa i motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio dalla Turchia il (...), il richiedente ha in sostanza dichiarato, che per la sua identità politica, egli avrebbe preso ad esempio il fratello maggiore, B._______, che ora vivrebbe a C._______ con la moglie (cfr. dossier della SEM N [...]), il quale sarebbe stato condannato a (...) anni di carcerazione che avrebbe espiato fino al mese di (...). Nel (...) egli avrebbe così partecipato ai lavori per le elezioni nella sede del partito HDP del distretto di D._______. A causa della sua frequentazione di tale partito, degli appartenenti della tribù "E._______", avrebbero detto alla madre che viveva nel villaggio, che egli doveva stare lontano da questo partito. Per questo motivo, la sua famiglia non lo avrebbe lasciato andare a vivere da solo a D._______ tra il (...) ed il (...), ma si sarebbe trasferito presso la sorella maggiore a F._______ per (...). Nel (...) egli non avrebbe voluto prestare il servizio militare, e sarebbe quindi considerato renitente. Nel (...), lui con un amico, sarebbero stati fermati per un controllo della loro identità ed il rilevamento delle loro generalità da parte di poliziotti in borghese. Durante le elezioni del mese di (...) del (...), (...) persone della tribù E._______ si sarebbero presentate a casa loro, intimando loro di votare il loro candidato. Tuttavia, egli avrebbe ribattuto: "Mio fratello maggiore è rimasto in carcere per (...) anni e il figlio di mio zio materno ha aderito al (...) nel (...) ed è stato catturato nel (...) nella provincia di (...) ed è stato condannato a (...) anni di carcerazione, noi siamo una famiglia politica, non vi votiamo, votiamo solamente il nostro partito." Una delle persone presentatesi alla porta di casa loro, gli avrebbe allora detto: "Mi sa che vuoi vivere il destino di tuo fratello maggiore e di tuo cugino, ci vediamo dopo le elezioni". In seguito, queste persone, che erano loro vicini di casa, avrebbero sparato dei colpi in aria con armi da fuoco dalla loro abitazione. Il richiedente e la madre, avrebbero avuto paura. A seguito delle elezioni sarebbero iniziate le operazioni a F._______, D._______ e G._______, nei confronti di persone che avevano partecipato ai lavori del loro partito, egli si sarebbe inoltre trasferito da un amico a H._______ fino a circa la metà del mese di (...). Temendo che succedesse qualcosa anche a lui, egli avrebbe quindi deciso di partire, espatriando legalmente, via aerea, verso la I._______. Dopo il suo espatrio, egli avrebbe continuato a fare delle condivisioni politiche sui social media, ed a causa di ciò sarebbero state avviate tre procedure d'inchiesta nei suoi confronti per reato di propaganda e di offesa al presidente, di cui due sarebbero ancora pendenti. Inoltre, (...) giorni dopo la sua partenza dal Paese d'origine, la polizia si sarebbe presentata a casa sua. A causa di tali procedure, egli teme di rientrare in Turchia, poiché all'aeroporto lo arresterebbero e verrebbe incarcerato. A supporto della sua identità e delle sue dichiarazioni, egli ha prodotto l'originale della sua carta d'identità; diversa documentazione attestante le procedure d'indagine aperte a suo carico in copia (cfr. nell'elenco dei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] catalogati dal n. 1 al n. 20); copia di una schermata video del sito (...); uno scritto del 6 marzo 2024 del fratello dell'interessato alla SEM, nonché corrispondenza dell'avvocato del fratello del richiedente alla SEM in copia. A.c Il 10 aprile 2024, l'interessato ha presentato il parere al progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore del 9 aprile 2024. B. Con decisione dell'11 aprile 2024 - notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-27/1) dove è stata pure sottoscritta dal richiedente la cessazione del mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica che lo patrocinava fino ad allora (cfr. n. 28/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della medesima misura. C. L'interessato ha impugnato la succitata decisione con ricorso del 17 aprile 2024, in lingua tedesca (inoltrato il 17 aprile 2024 via IncaMail, senza firma elettronica valida, ed inviato in originale con sottoscrizione del medesimo il 18 aprile 2024; cfr. risultanze processuali), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, nonché la constatazione dei fatti giuridicamente rilevanti. A titolo eventuale ha invece postulato la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova valutazione. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, egli ha annesso quale nuovo documento, la procura del suo attuale rappresentante legale. D. Tramite lo scritto del 24 aprile 2024, il ricorrente ha prodotto copia dello scritto del suo presunto avvocato turco J._______ del 14 aprile 2024 con la traduzione in tedesco. E. Con decisione incidentale del 15 maggio 2024, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria parziale dell'insorgente, invitandolo a versare, entro il 27 maggio 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dal ricorrente in data 21 maggio 2024. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 15 maggio 2024. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella sua decisione, l'autorità sindacata ha dapprima osservato che, circa i mandati di accompagnamento coattivo inoltrati dal ricorrente, gli stessi non presenterebbero alcuna indicazione di natura materiale o caratteristica di sicurezza verificabile e si limiterebbero a riprendere degli elementi di composizione standard. Gli stessi sarebbero quindi facilmente falsificabili ed avrebbero quindi soltanto un valore probatorio ridotto. Per di più, essendo risaputo che in Turchia documenti simili sarebbero pure facilmente acquistabili, apparirebbe superfluo esaminare l'autenticità dei mezzi di prova presentati dall'interessato, e la stessa questione potrebbe rimanere aperta, anche per quanto verrebbe motivato successivamente. Infatti, proseguendo nella sua analisi, la SEM ha ritenuto come dai mezzi di prova presentati si evincerebbe che nei confronti dell'insorgente vi sarebbero in corso delle procedure d'inchiesta fondate sull'art. 299 del Codice penale turco e sull'art. 7 cpv. 2 della Legge antiterrorismo, come altresì egli sarebbe l'oggetto di due mandati d'accompagnamento coattivo. Tuttavia, nei suoi confronti emergerebbe pure dalla documentazione presentata, come non sarebbe stata intrapresa alcuna azione legale. A tali condizioni ed a questo stadio, non sarebbe pertanto possibile stabilire se, al termine delle inchieste, egli sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successivamente condannato per un motivo determinante ai sensi dell'asilo. Inoltre, i reati di cui egli è accusato non rientrerebbero nella categoria di quelli che giustificherebbero la detenzione, motivo per il quale sarebbe improbabile che egli, dopo l'interrogatorio, venga incarcerato. Inoltre, dagli atti all'incarto si desumerebbe che le accuse mosse nei suoi confronti non sarebbero manifestamente infondate, essendo che le sue pubblicazioni sui social media sarebbero effettivamente diffamatorie. Pertanto, l'avvio di procedure penali nei suoi confronti, sarebbe da considerare come legittimo in base allo Stato di diritto. Infine, neppure le sue attività a favore del partito HDP, ed i precedenti penali del fratello B._______, farebbero presagire che egli rischi di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In un passo successivo l'autorità inferiore ha considerato come irrilevanti, ai sensi dell'asilo, anche le problematiche che l'insorgente avrebbe riscontrato con alcuni membri della tribù E._______ nonché i suoi asserti circa il timore di subire persecuzioni a causa della sua renitenza alla leva. Da ultimo, neppure il suo parere conterrebbe degli elementi che modificherebbero le predette conclusioni della SEM. 4.2 Dal canto suo, l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, ritiene in primo luogo e contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impugnato, che gli ordini di accompagnamento da lui presentati come mezzi di prova, conterrebbero ogni sorta di elemento materiale e di sicurezza che si potrebbe esaminare, ad esempio il codice QR, che proverebbe che questi non sarebbero facilmente falsificabili ed atti ad attestare fatti determinanti in materia d'asilo. In secondo luogo, con verosimiglianza preponderante, egli rischierebbe nel caso di un suo ritorno in Turchia, di entrare nel mirino delle autorità turche. Invero, egli proverrebbe da una famiglia esposta politicamente sulla quale per lo meno graverebbe il sospetto da parte di queste ultime, di sostenere ideologicamente le idee del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan); sospetto che ricadrebbe anche sul ricorrente, che sarebbe visto come sostenitore politico contro il regime turco. A tal proposito, egli avrebbe già subito delle molestie da parte delle autorità. Inoltre, andrebbe tenuto conto per la valutazione di una persecuzione futura per il ricorrente, anche della situazione che si sarebbe delineata negli ultimi anni in Turchia, con un deterioramento significativo dei diritti dell'uomo nonché delle migliaia di arresti di curdi politicamente attivi, che implementerebbero ulteriormente il suo rischio di persecuzione. A tali condizioni, il ricorrente già al momento del suo espatrio, avrebbe avuto il timore fondato di subire delle persecuzioni determinanti ai sensi dell'asilo. Proseguendo, l'insorgente censura le conclusioni a cui giunge l'autorità inferiore riguardo alla situazione presente in Turchia, dove in particolare non ci si potrebbe attendere un processo equo da parte delle autorità, anche nei suoi confronti, come peraltro sarebbe successo a due eminenti esponenti del partito HDP (Partito Democratico dei Popoli). Inoltre, non potrebbe essere seguita la valutazione che il ricorrente non sarebbe ricercato in Turchia, in quanto vi sarebbe la certezza che per lui sia stata redatta una scheda-dati ("ein Datenblatt") che lo catalogherebbe come persona politicamente scomoda ("als politisch unbequeme Person", cfr. pag. 14 del ricorso). Anche "solo" a causa di una schedatura locale, l'insorgente nutrirebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni da parte delle autorità turche. Peraltro, non corrisponderebbe al vero che egli non avrebbe già subito degli svantaggi in patria, in quanto la polizia avrebbe già compiuto diverse incursioni ("Razzien") presso il suo domicilio dopo il suo espatrio. Altresì, poiché l'indipendenza della giustizia in Turchia non esisterebbe più, sarebbe limpido che in caso di ritorno, il ricorrente rischierebbe, in un processo-farsa, di essere condannato ad una pena molto elevata, soltanto poiché egli avrebbe esercitato il suo diritto d'espressione nei social media, con dei posts, dei commenti e dei collegamenti, che sarebbero classificati come estremamente pericolosi dalle autorità di perseguimento penale turche. Tale conclusione sarebbe maggiormente supportata dal fatto che l'insorgente avrebbe già dei precedenti penali e sarebbe già conosciuto dalle autorità del suo Paese. La pena di diversi anni che rischierebbe di subire il ricorrente, sarebbe peraltro da ritenere come rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, vi sarebbero indizi che lascerebbero presagire che le autorità di perseguimento penale, avrebbero rilasciato nei suoi confronti degli ordini d'arresto. In tal senso, il rischio che egli al suo ritorno in Turchia venga arrestato, sarebbe maggiorato. Inoltre sarebbe molto probabile che nei suoi confronti sia pure stata presentata un'accusa. Altresì, a causa della situazione vigente nel suo Paese d'origine, egli rischierebbe anche nell'ambito della procedura d'inchiesta di polizia di subire maltrattamenti. Da ultimo, egli non beneficerebbe di alcuna possibilità di fuga interna nel Paese.

5. Innanzitutto, circa la conclusione eventuale nel ricorso di rinvio degli atti alla SEM per nuova valutazione, la stessa non è stata in alcun modo motivata nel gravame, salvo presentare una generica censura che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto di dichiarazioni fondamentali del ricorrente (cfr. pag. 13 del ricorso), che non è però stata sostanziata oltre. Pertanto, e per i motivi che verranno esposti di seguito, non ravvedendo il Tribunale agli atti alcun motivo per una cassazione della decisione avversata, la suddetta conclusione ricorsuale viene totalmente respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 A seguito di un attento esame degli atti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente. L'autorità inferiore ha difatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, motivato nella decisione avversata, perché le dichiarazioni dell'insorgente e i suoi mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Motivi per i quali, per evitare ripetizioni inutili, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore, contenute nel provvedimento impugnato e riassunto sopra al consid. 4.2, con le aggiunte che seguono. 7.2 Riguardo all'autenticità della documentazione presentata dall'insorgente dinanzi all'autorità inferiore per attestare delle procedure d'inchiesta aperte a suo nome, tale questione può rimanere aperta, in quanto dagli atti non si rileva alcun indizio che il ricorrente correrebbe il rischio di subire una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo per i procedimenti d'inchiesta aperti nei suoi confronti per reati di diritto comune (si veda per la nozione di persecuzione in questi casi, le possibili sue tre costellazioni nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; sentenze del Tribunale E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.2, E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.2). Invero, in casi analoghi di apertura di procedimenti penali in Turchia, il Tribunale si è già espresso nel senso che, questi vengono spesso aperti in numero elevato, ma altrettanto spesso vengono interrotti. Ne è dimostrativo il fatto che, come dall'insorgente asserito, anche nei suoi confronti un procedimento d'inchiesta che sarebbe stato aperto per denigrazione della nazione turca dello Stato della Repubblica della Turchia, del governo della Repubblica della Turchia e degli organi giudiziari statali, sarebbe stato deciso il non luogo a procedere (cfr. n. 22/15, D46, pag. 8). Per questi motivi, anche nel caso in cui fosse stato avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente o fosse stata presentata un'accusa - peraltro asserti ricorsuali che non sono stati sostanziati né provati in alcun modo (cfr. ricorso, p.to 4.6, pag. 16 seg.), e per questo già di per sé opinabili e da classare come inverosimili - non si può presumere, senza ulteriori elementi circostanziati, che egli verrà effettivamente in seguito condannato e, nel complesso, neppure che vi sia un'attuale rilevanza ai sensi dell'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.2 con ulteriore rif. cit.). Altresì, per quanto attiene allo scritto del supposto avvocato turco del ricorrente del 14 aprile 2024, che attesterebbe di tre inchieste giudiziarie aperte nei confronti dell'insorgente, in particolare di un ordine d'arresto emesso dal giudice di pace per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica, si rileva come lo stesso non è atto a provare quanto precede, in quanto la possibilità che si tratti di uno scritto di compiacenza è elevato. Inoltre si denoti come il medesimo, si concentra unicamente sulla procedura d'inchiesta aperta per propaganda per un'organizzazione terroristica, ma dello stato in cui si troverebbero le altre due inchieste aperte a nome del ricorrente per le sue condivisioni nei social media, non aggiunga alcunché di concreto. Peraltro, come già sopra visto, il ricorrente stesso ha dichiarato che per il reato di denigrazione della nazione turca contro diversi organi statali, il Ministero della giustizia, dopo ricorso del suo avvocato turco, avrebbe deciso il non luogo a procedere; e quindi che di fatto vi sarebbero unicamente due procedure d'inchiesta aperte ancora a suo nome per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica PKK e per offesa al Presidente della repubblica (cfr. n. 22/15, D46 segg., pag. 8), ciò che si scontrerebbe parzialmente con quanto affermato nello scritto dal suo avvocato turco e quanto asserito pure nel suo scritto del 24 aprile 2024. Pertanto, alla missiva dell'avvocato turco del ricorrente, non può essere riconosciuto che un basso valore probatorio. 7.3 7.3.1 Proseguendo nell'analisi, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), le due procedure aperte nei confronti del ricorrente, si trovano unicamente nella loro fase d'inchiesta rispettivamente in istruttoria, con l'emissione di due ordini d'accompagnamento coattivo con lo scopo d'interrogarlo per i reati di propaganda all'organizzazione terroristica e per offesa al Presidente della Repubblica turca (cfr. MdP n. 10 e n. 20), a causa delle dichiarate condivisioni che egli avrebbe fatto dopo il suo espatrio (cfr. anche in merito i MdP n. 1 e n. 3). Riguardo all'attuale stadio della procedura d'inchiesta, non v'è però alcun indizio che supporti la tesi che le autorità turche proseguiranno la procedura aperta con un'imputazione rispettivamente con una condanna, così come, di conseguenza quale sarà il loro contenuto (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-19/2024 del 27 marzo 2024 consid. 6.3). Peraltro l'insorgente, al contrario di quanto sostenuto a torto e senza alcun elemento di qualsivoglia sostanza nel ricorso (cfr. p.to 4.5, pag. 15), non risulta avere dei precedenti penali (cfr. n. 22/15, D60 seg., pag. 10), e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Pertanto, non si può partire dal presupposto che al ricorrente verrebbe inflitta una pena detentiva senza condizionale di diversi anni, come preteso invece in modo non sostanziato dall'insorgente nel ricorso (cfr. p.to 4.5, pag. 15). Piuttosto, con verosimiglianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, un'eventuale pena detentiva nei suoi confronti, dovrebbe essere pronunciata con la sospensione condizionale (cfr. art. 51 del Codice penale turco) o la sentenza essere rimandata (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3, D-224/2023 del 3 maggio 2024 consid. 6.3.3, E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 6.3.6). Anche le supposte incursioni della polizia turca al domicilio famigliare dopo il suo espatrio, non modificano in alcun modo tale apprezzamento. Difatti, le stesse non sono in alcun modo circostanziate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza (cfr. n. 22/15, D44, pag. 8), ed in quanto riportate da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre egli non ha riportato di ulteriori conseguenze concrete che tali incursioni avrebbero avuto nei suoi confronti rispettivamente in quelli dei suoi famigliari. Altresì, per quanto attiene all'esistenza di una scheda-dati ("Datenblatt") che lo catalogherebbe come persona politicamente scomoda (cfr. pag. 14 del ricorso), o di una schedatura locale (cfr. pag. 14 del ricorso), risultano essere degli asserti del ricorrente non supportati da alcun elemento concreto o probante. Gli stessi sono quindi da qualificare come inverosimili. 7.3.2 In tale contesto, v'è inoltre luogo di rammentare che la sola possibilità teorica di essere giudicato, come è il caso dell'insorgente al contrario di quanto da lui sostenuto nel ricorso senza alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, non è sufficiente per riconoscergli una rilevanza ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto è necessario che sussista l'elevata possibilità, ed in un prossimo futuro, di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1422/2024 succitata consid. 7.3). 7.3.2.1 Invero, egli non presenta alcun profilo politico particolare. Difatti, al contrario di quanto da egli sostenuto in modo incoerente nel suo ricorso, nell'audizione sui motivi d'asilo, aveva asserito di non avere mai riscontrato alcuna problematica a causa delle sue condivisioni prima del suo espatrio da parte delle autorità del suo Paese d'origine (cfr. n. 22/15, D43 segg., pag. 6 segg.; D55 segg., pag. 9 seg.), né ha mai riferito di concrete pressioni o pregiudizi da parte della polizia, salvo che dei poliziotti in borghese in un'occasione avrebbero effettuato un normale controllo d'identità (cfr. n. 22/15, D43, pag. 7). Peraltro, la conclusione che egli non temesse alcunché da parte delle autorità turche al momento del suo espatrio, è sostenuta anche dalla circostanza che egli ha lasciato la Turchia, per via aerea - quindi nel modo più controllato che esista - e legalmente con il suo passaporto (cfr. n. 22/15, D30 segg., pag. 4 seg.). Del resto egli, al contrario dei due esponenti del partito HDP citati nel gravame, non risultava né membro di tale partito, né esercitava una funzione dirigenziale o di particolare rilievo al suo interno. Invero, egli ha asserito che avrebbe frequentato la sezione (...) del partito sia nel distretto di D._______ che in quello di K._______, distribuendo giornali e riviste, nonché volantini del partito, ed altresì partecipando a titolo volontario ai lavori in vista delle elezioni, andando di casa in casa a chiedere di votare per il partito HDP (cfr. n. 22/15, D43, pag. 6 seg.; D80 segg. pag. 12). Inoltre egli, ad esclusione del circoscritto unico episodio diretto avuto con un membro della tribù di E._______ - che per la sua mancanza d'intensità l'autorità inferiore ha a ragione esclusa una sua rilevanza in materia d'asilo (cfr. p.to II/2, pag. 8 della decisione impugnata) - non ha di fatto riportato di nessuna ulteriore problematica concreta con le autorità del suo Paese o con persone terze (cfr. n. 22/15, D60 segg., pag. 10). Pertanto non si vede, ora come prima, alcun indizio che porti a concludere che egli abbia subito o subirebbe in futuro in caso di ritorno in Turchia delle persecuzioni determinanti in materia d'asilo, e neppure che egli possa venire arrestato e subire per questo dei trattamenti inumani, a causa delle sue precitate attività per il partito HDP o che queste ultime acuiscano il suo profilo di rischio di poterne subire in futuro. 7.3.2.2 Per quanto poi attiene agli asserti ricorsuali che l'insorgente avrebbe il timore fondato di subire una persecuzione riflessa, a causa della sua famiglia che sarebbe politicamente opposta al regime, occorre rilevare quanto segue. Se è vero che il ricorrente ha riferito che il fratello maggiore B._______, sarebbe stato condannato ad una pena detentiva di (...) anni, espiata, a causa della sua lotta per la libertà e l'indipendenza dei curdi, come pure che un cugino materno avrebbe aderito al (...) e sarebbe stato condannato ad una pena detentiva di (...) anni di carcerazione (cfr. n. 22/15, D43, pag. 6 seg.; cfr. anche per una conferma parziale di tali asserti i MdP n. 22 e n. 23); tuttavia né dai suoi asserti né dalla documentazione presentata, risulta che egli o i suoi famigliari abbiano effettivamente subito alcunché di concreto a causa di tali loro parenti. Invero, salvo il fatto che dei membri della tribù di E._______ non avrebbero voluto bene alla loro famiglia e che il fratello maggiore rimanesse nel villaggio dopo il suo espatrio (cfr. n. 22/15, D43 segg., pag. 6 segg.; D70 segg., pag. 11 seg.), non sarebbe successo loro nulla di rilevante né da parte delle autorità del loro Paese, né da parte di terze persone. Altresì, risulta dalle sue stesse dichiarazioni, che i suoi famigliari non avrebbero subito neppure recentemente alcuna persecuzione a causa di tali loro parenti, continuando peraltro a vivere ai loro rispettivi domicili in Turchia (cfr. n. 22/15, D25 segg., pag. 4; D71 segg., pag. 11 seg.). D'altronde, non si ravvisa alcun interesse che potrebbero nutrire le autorità turche nel perseguire l'insorgente (anche) a causa delle sue relazioni famigliari con i predetti, in quanto l'uno avrebbe già completamente espiato la sua condanna, e l'altro sarebbe tutt'ora detenuto in carcere. Pertanto non si ravvede per quale motivo egli dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa dei predetti membri famigliari. 7.4 Visto quanto precede, si può senz'altro concludere che le allegazioni ricorsuali dell'insorgente, per la maggior parte del tutto generiche, non sono in grado di capovolgere la decisione corretta dell'autorità inferiore. Ciò vale anche per i vari e parzialmente ripetitivi rinvii a diverse sentenze del Tribunale, e a vari rapporti, presenti nel ricorso, circa la situazione politica e repressiva che sarebbe degenerata in Turchia negli ultimi anni. Riassumendo, il ricorrente non è quindi riuscito a dimostrare o perlomeno a rendere verosimile in modo preponderante di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d'asilo.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

9. Nel provvedimento impugnato, l'autorità sindacata ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 1-3 LStrI (RS 142.20; cfr. p.to III, pag. 9 segg. della decisione impugnata). Nel suo ricorso, l'insorgente non apporta con le sue generiche argomentazioni (cfr. p.to 4.5, pag. 12), alcun elemento circostanziato e fondato per capovolgere la predetta conclusione della SEM. Pertanto, onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz'altro rinviare alla stessa, essendo unicamente aggiunto come anche dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non sussistono degli impedimenti, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Visto quanto precede, un'ammissione provvisoria del ricorrente, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 maggio 2024.

12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 21 maggio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: