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D-1848/2010

D-1848/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-16 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessato - di etnia tamil, originario di B._______ (Sri Lanka), con ultimo domicilio a C._______, rispettivamente D._______ (nella provincia di B._______) - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 20 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 12 gennaio 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato nell'agosto del 2008 per il timore di essere catturato e ucciso dai militari cingalesi, i quali avrebbero nutrito il sospetto che egli fosse una spia del "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). Dapprima, nel (...), l'interessato avrebbe subito un'aggressione da parte di detti militari durante un controllo stradale e, successivamente, il (...), l'interessato sarebbe scampato alla visita al suo domicilio da parte dei medesimi. L'interessato si sarebbe quindi rifugiato presso lo (...) ad C._______ e il (...), grazie all'aiuto del padre, che gli avrebbe procurato un lascia passare, egli sarebbe partito in aereo per E._______ (Sri Lanka) e si sarebbe poi recato da sua zia a F._______. Tuttavia, non potendosi registrare da solo e con una carta di identità di B._______ alla Polizia al fine di rimanere a F._______ e temendo le domande che la Polizia avrebbe potuto porgli, l'interessato avrebbe deciso di espatriare definitivamente dal suo Paese di origine il (...). B. Con decisione del 25 febbraio 2010 (notificata all'interessato il 27 febbraio 2010; cfr. A 17/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, ossia lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 23 marzo 2010, l'interessato, ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisioni incidentali del 4 maggio 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. In data 1° giugno 2010, nell'ambito della sua risposta, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Tali osservazioni sono state trasmesse al ricorrente per informazione dal Tribunale il giorno seguente. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. 2.1. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 2.2. Il ricorso del 23 marzo 2010 verte solo sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame dei punti 4 e 5 del dispositivo della decisione querelata relativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, in merito all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente nel suo Paese di origine, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'allontanamento di costui - originario di B._______ - non sarebbe ragionevolmente esigibile nel Nord del Paese, in quanto il conflitto alla base della guerra civile resterebbe irrisolto, in particolare la questione dell'autonomia regionale per la minoranza tamil al Nord e all'Est del Paese, nonché in considerazione della situazione invariata in dette regioni sotto il profilo della sicurezza e dei diritti dell'uomo. Dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente sarebbe esigibile verso F._______. Infatti, in detta città, il richiedente avrebbe una (...) paterna - presso cui egli avrebbe vissuto tra (...) e (...) - che vi vivrebbe da (...) anni con i suoi (...) figli e vi eserciterebbe un'attività lavorativa in una fabbrica di (...). Peraltro, l'interessato godrebbe di una buona formazione scolastica e di competenze nell'(...). Infine, dal punto di vista tecnico e pratico, l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso detto Paese sarebbe possibile. 5.2. Nel gravame, il ricorrente contesta di potersi realmente stabilire a F._______ ed evidenzia che l'UFM non avrebbe adeguatamente analizzato l'effettiva esistenza di motivi individuali favorevoli all'esigibilità della sua presa di domicilio in detta città. Segnatamente, richiamata la presa di posizione dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009, i tamil del Nord dello Sri Lanka non avrebbero la reale possibilità di stabilirsi in un'altra regione del Paese e sarebbero esposti al rischio di arresti arbitrari per il solo fatto di appartenere a detta etnia, di provenire dal Nord del Paese e di rientrare dall'estero in Sri Lanka. Infatti, diversi rapporti, come ad esempio il Bollettino dell'Agenzia britannica del febbraio 2010, indicherebbero che le forze di sicurezza e la Polizia tenderebbero a sospettare automaticamente di simpatie per il LTTE, chiunque sia di etnia tamil e provenga dalle zone controllate un tempo da questo movimento. Peraltro, la popolazione tamil di dette zone sarebbe costretta a vivere confinata in veri e propri campi di detenzione controllati dai militari governativi ed a subire gravissime discriminazioni e sistematici sospetti. Di conseguenza, il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna garanzia che egli possa risiedere legalmente a F._______. Inoltre, richiamata la giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2008/2), fa valere che la sola presenza di una (...) e le condizioni socio-economiche della stessa - da sola, con (...) figli minorenni a carico in un contesto difficile quale quello della città di F._______ - non comproverebbero l'esistenza di una solida rete familiare e renderebbero impensabile il suo reinserimento, giacché egli si troverebbe senza una concreta possibilità di guadagno o una garanzia reale di alloggio, nonché ritenuti altresì i gravi problemi che implicherebbe per sua (...) e i suoi figli l'accoglimento del ricorrente a casa loro, essendo costui rifugiato del Nord. Infatti, il breve soggiorno dell'insorgente presso sua (...) si sarebbe svolto nella clandestinità, in quanto egli non avrebbe potuto registrarsi presso le autorità locali, a causa dei timori legati al possesso di una carta d'identità del Nord del Paese e, se si registrasse, egli sarebbe sottoposto ad un dettagliato interrogatorio con il forte rischio di essere sospettato di simpatie per il LTTE. Del resto, il ricorrente - di etnia tamil ed originario del Nord - subirebbe i pregiudizi di cui sarebbero vittime i tamil del Nord rifugiati interni. Per questi motivi, la valutazione dell'UFM circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in ragione dell'esistenza a F._______ di sua (...), sarebbe sommaria, infondata e non sarebbe adeguatamente motivata ed il suo rinvio in detto Paese lo esporrebbe ad un rischio concreto per la sua vita, ragion per cui dovrebbe essere considerato inesigibile. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 6. 6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 6.2. 6.2.1. Ritenuto segnatamente il diniego in favore del ricorrente dell'asilo e della qualità di rifugiato nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte del medesimo tramite l'atto ricorsuale del 23 marzo 2010, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Sri Lanka dal profilo della condizione di ammissibilità secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento). 6.2.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio a F._______, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Infatti, il timore per il ricorrente di registrarsi presso le autorità del Paese e, di conseguenza, di essere esposto al rischio di arresti arbitrari o a gravissime discriminazioni, in considerazione della sola appartenenza all'etnia tamil, della sua provenienza dal Nord del Paese o per il fatto di essere stato all'estero, poiché sospettato automaticamente di simpatie per il movimento LTTE (cfr. ricorso pagg. 2-3), si riduce ad una semplice affermazione di parte non corroborata da alcun elemento oggettivo, nonché inconsistente a comprovare l'esistenza di qualsivoglia trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza del Tribunale D-3865/2010 del 23 marzo 2011 consid. 10.3). Del resto, se da un lato, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali attualmente commesse in Sri Lanka concernono in particolare i giovani di etnia tamil, originari del Nord, sospettati di aver fatto parte del LTTE o di essere legati ai membri dell'élite del LTTE oppure incapaci di presentare dei documenti di identità valevoli (cfr. Sentenza del Tribunale D-7101/2010 del 4 novembre 2010 pag. 11 e relativi riferimenti, nonché E-3603/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.4.3), dall'altro lato, il ricorrente non ha dimostrato di rientrare in una delle suddette fattispecie. Inoltre, secondo l'Ambasciata di Svizzera a E._______, l'obbligo di registrarsi per le persone di etnia tamil è stato tolto il 31 dicembre 2009 (cfr. sentenza del Tribunale E-3603/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.4.4). Ne discende che i rischi addotti dal ricorrente legati ad un'eventuale registrazione presso le autorità di F._______ sono manifestamente infondati. 6.2.3. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 6.3. 6.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 24 consid. 10.1, nonché DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). 6.3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia del Nord, ed in particolare nei distretti di Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna, nonché nella provincia dell'Est, ovvero nei distretti di Trincomalee, Batticaloa ed Ampara, è inesigibile (cfr. DTAF 2008/2). Attualmente, l'esigibilità dell'allontanamento verso lo Sri Lanka è stata consolidata con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE nel Nord-Est del Paese e con la fine delle ostilità ufficializzata il 18 maggio 2009. In siffatte condizioni, sebbene non si possa negare l'esistenza in detto Paese di situazioni di sicurezza delicate, segnatamente arresti e fermi verso individui di etnia tamil sospettati di voler ancora perpetrare la causa del LTTE, vi è ragione di ritenere che in Sri Lanka non vige più in maniera generale una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale e che permetterebbe di presumere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per tutti i cittadini di detto Paese (cfr. sentenze del Tribunale D-6016/2007 del 2 giugno 2009 consid. 17.3; D-7101/2010 del 4 novembre 2010 pagg. 10-11; E-7831/2010 del 30 novembre 2010 pag. 10; E-3603/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.4.3). Ad ogni modo, può essere lasciata aperta l'analisi della situazione attuale dello Sri Lanka, dopo la sconfitta del LTTE nel Nord-Est del Paese e la fine delle ostilità, ritenuto che, come verrà esposto nel

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1848/2010 Sentenza del 16 agosto 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Walter Stöckli, Gérald Bovier; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato - di etnia tamil, originario di B._______ (Sri Lanka), con ultimo domicilio a C._______, rispettivamente D._______ (nella provincia di B._______) - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 20 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 12 gennaio 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato nell'agosto del 2008 per il timore di essere catturato e ucciso dai militari cingalesi, i quali avrebbero nutrito il sospetto che egli fosse una spia del "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). Dapprima, nel (...), l'interessato avrebbe subito un'aggressione da parte di detti militari durante un controllo stradale e, successivamente, il (...), l'interessato sarebbe scampato alla visita al suo domicilio da parte dei medesimi. L'interessato si sarebbe quindi rifugiato presso lo (...) ad C._______ e il (...), grazie all'aiuto del padre, che gli avrebbe procurato un lascia passare, egli sarebbe partito in aereo per E._______ (Sri Lanka) e si sarebbe poi recato da sua zia a F._______. Tuttavia, non potendosi registrare da solo e con una carta di identità di B._______ alla Polizia al fine di rimanere a F._______ e temendo le domande che la Polizia avrebbe potuto porgli, l'interessato avrebbe deciso di espatriare definitivamente dal suo Paese di origine il (...). B. Con decisione del 25 febbraio 2010 (notificata all'interessato il 27 febbraio 2010; cfr. A 17/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, ossia lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 23 marzo 2010, l'interessato, ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisioni incidentali del 4 maggio 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. In data 1° giugno 2010, nell'ambito della sua risposta, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Tali osservazioni sono state trasmesse al ricorrente per informazione dal Tribunale il giorno seguente. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. 2.1. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 2.2. Il ricorso del 23 marzo 2010 verte solo sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame dei punti 4 e 5 del dispositivo della decisione querelata relativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, in merito all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente nel suo Paese di origine, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'allontanamento di costui - originario di B._______ - non sarebbe ragionevolmente esigibile nel Nord del Paese, in quanto il conflitto alla base della guerra civile resterebbe irrisolto, in particolare la questione dell'autonomia regionale per la minoranza tamil al Nord e all'Est del Paese, nonché in considerazione della situazione invariata in dette regioni sotto il profilo della sicurezza e dei diritti dell'uomo. Dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente sarebbe esigibile verso F._______. Infatti, in detta città, il richiedente avrebbe una (...) paterna - presso cui egli avrebbe vissuto tra (...) e (...) - che vi vivrebbe da (...) anni con i suoi (...) figli e vi eserciterebbe un'attività lavorativa in una fabbrica di (...). Peraltro, l'interessato godrebbe di una buona formazione scolastica e di competenze nell'(...). Infine, dal punto di vista tecnico e pratico, l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso detto Paese sarebbe possibile. 5.2. Nel gravame, il ricorrente contesta di potersi realmente stabilire a F._______ ed evidenzia che l'UFM non avrebbe adeguatamente analizzato l'effettiva esistenza di motivi individuali favorevoli all'esigibilità della sua presa di domicilio in detta città. Segnatamente, richiamata la presa di posizione dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009, i tamil del Nord dello Sri Lanka non avrebbero la reale possibilità di stabilirsi in un'altra regione del Paese e sarebbero esposti al rischio di arresti arbitrari per il solo fatto di appartenere a detta etnia, di provenire dal Nord del Paese e di rientrare dall'estero in Sri Lanka. Infatti, diversi rapporti, come ad esempio il Bollettino dell'Agenzia britannica del febbraio 2010, indicherebbero che le forze di sicurezza e la Polizia tenderebbero a sospettare automaticamente di simpatie per il LTTE, chiunque sia di etnia tamil e provenga dalle zone controllate un tempo da questo movimento. Peraltro, la popolazione tamil di dette zone sarebbe costretta a vivere confinata in veri e propri campi di detenzione controllati dai militari governativi ed a subire gravissime discriminazioni e sistematici sospetti. Di conseguenza, il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna garanzia che egli possa risiedere legalmente a F._______. Inoltre, richiamata la giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2008/2), fa valere che la sola presenza di una (...) e le condizioni socio-economiche della stessa - da sola, con (...) figli minorenni a carico in un contesto difficile quale quello della città di F._______ - non comproverebbero l'esistenza di una solida rete familiare e renderebbero impensabile il suo reinserimento, giacché egli si troverebbe senza una concreta possibilità di guadagno o una garanzia reale di alloggio, nonché ritenuti altresì i gravi problemi che implicherebbe per sua (...) e i suoi figli l'accoglimento del ricorrente a casa loro, essendo costui rifugiato del Nord. Infatti, il breve soggiorno dell'insorgente presso sua (...) si sarebbe svolto nella clandestinità, in quanto egli non avrebbe potuto registrarsi presso le autorità locali, a causa dei timori legati al possesso di una carta d'identità del Nord del Paese e, se si registrasse, egli sarebbe sottoposto ad un dettagliato interrogatorio con il forte rischio di essere sospettato di simpatie per il LTTE. Del resto, il ricorrente - di etnia tamil ed originario del Nord - subirebbe i pregiudizi di cui sarebbero vittime i tamil del Nord rifugiati interni. Per questi motivi, la valutazione dell'UFM circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in ragione dell'esistenza a F._______ di sua (...), sarebbe sommaria, infondata e non sarebbe adeguatamente motivata ed il suo rinvio in detto Paese lo esporrebbe ad un rischio concreto per la sua vita, ragion per cui dovrebbe essere considerato inesigibile. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 6. 6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 6.2. 6.2.1. Ritenuto segnatamente il diniego in favore del ricorrente dell'asilo e della qualità di rifugiato nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte del medesimo tramite l'atto ricorsuale del 23 marzo 2010, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Sri Lanka dal profilo della condizione di ammissibilità secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento). 6.2.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio a F._______, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Infatti, il timore per il ricorrente di registrarsi presso le autorità del Paese e, di conseguenza, di essere esposto al rischio di arresti arbitrari o a gravissime discriminazioni, in considerazione della sola appartenenza all'etnia tamil, della sua provenienza dal Nord del Paese o per il fatto di essere stato all'estero, poiché sospettato automaticamente di simpatie per il movimento LTTE (cfr. ricorso pagg. 2-3), si riduce ad una semplice affermazione di parte non corroborata da alcun elemento oggettivo, nonché inconsistente a comprovare l'esistenza di qualsivoglia trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza del Tribunale D-3865/2010 del 23 marzo 2011 consid. 10.3). Del resto, se da un lato, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali attualmente commesse in Sri Lanka concernono in particolare i giovani di etnia tamil, originari del Nord, sospettati di aver fatto parte del LTTE o di essere legati ai membri dell'élite del LTTE oppure incapaci di presentare dei documenti di identità valevoli (cfr. Sentenza del Tribunale D-7101/2010 del 4 novembre 2010 pag. 11 e relativi riferimenti, nonché E-3603/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.4.3), dall'altro lato, il ricorrente non ha dimostrato di rientrare in una delle suddette fattispecie. Inoltre, secondo l'Ambasciata di Svizzera a E._______, l'obbligo di registrarsi per le persone di etnia tamil è stato tolto il 31 dicembre 2009 (cfr. sentenza del Tribunale E-3603/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.4.4). Ne discende che i rischi addotti dal ricorrente legati ad un'eventuale registrazione presso le autorità di F._______ sono manifestamente infondati. 6.2.3. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 6.3. 6.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 24 consid. 10.1, nonché DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). 6.3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia del Nord, ed in particolare nei distretti di Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna, nonché nella provincia dell'Est, ovvero nei distretti di Trincomalee, Batticaloa ed Ampara, è inesigibile (cfr. DTAF 2008/2). Attualmente, l'esigibilità dell'allontanamento verso lo Sri Lanka è stata consolidata con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE nel Nord-Est del Paese e con la fine delle ostilità ufficializzata il 18 maggio 2009. In siffatte condizioni, sebbene non si possa negare l'esistenza in detto Paese di situazioni di sicurezza delicate, segnatamente arresti e fermi verso individui di etnia tamil sospettati di voler ancora perpetrare la causa del LTTE, vi è ragione di ritenere che in Sri Lanka non vige più in maniera generale una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale e che permetterebbe di presumere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per tutti i cittadini di detto Paese (cfr. sentenze del Tribunale D-6016/2007 del 2 giugno 2009 consid. 17.3; D-7101/2010 del 4 novembre 2010 pagg. 10-11; E-7831/2010 del 30 novembre 2010 pag. 10; E-3603/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.4.3). Ad ogni modo, può essere lasciata aperta l'analisi della situazione attuale dello Sri Lanka, dopo la sconfitta del LTTE nel Nord-Est del Paese e la fine delle ostilità, ritenuto che, come verrà esposto nel considerando che segue, il ricorrente dispone di un'alternativa di soggiorno interna a F._______, avuto riguardo alla sua situazione personale (cfr. cons. 6.3.3). 6.3.3. Infatti, il ricorrente è partito alla volta di E._______ e si è rifugiato presso sua (...) paterna, rispettivamente (...) di suo padre, a F._______, dove ha vissuto (...) giorni, prima di espatriare definitivamente dal suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D14). Orbene, senza voler minimizzare la situazione in cui verserebbe la parente del ricorrente - in quanto sola e con (...) figli minorenni a carico come pretende il medesimo (cfr. verbale 2 D13 e ricorso pagg. 4-5) - il Tribunale rileva che la presenza della stessa è suscettibile di garantire al medesimo il sufficiente e necessario aiuto per il suo adeguato reinserimento. Difatti, al momento del suo rientro in patria, l'insorgente potrà beneficiare di un alloggio e di un minimo sostentamento da parte della (...) - come del resto è avvenuto prima del suo espatrio - quale base per poi costruire il suo futuro in maniera autonoma. Peraltro, ritenuto che la (...) vive a F._______ da ben (...) anni e dispone di un'attività lavorativa in seno ad una azienda alimentare, ella potrà contribuire al pronto reinserimento del ricorrente nel mondo del lavoro, avuto altresì riguardo alla situazione favorevole del medesimo, il quale è giovane, ha una formazione scolastica più che decennale, ha seguito un corso di (...) di un anno ed ha un'esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D17-D18). Inoltre, anche il figlio sposato di sua (...), ovvero il (...) del ricorrente - che vive nella medesima regione e che quindi è inserito nel tessuto sociale - costituisce un altro appoggio a cui l'insorgente può riferirsi (cfr. verbale 2 D13). Per di più, al nord del Paese, vivono ancora i suoi (...), (...) e (...) paterni e materni, nonché (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D12) che potranno altresì contribuire al rientro del ricorrente in Patria. Infatti, come suo padre l'avrebbe accompagnato in aereo a E._______ in occasione della sua fuga nel (...) (cfr. verbale 1 pag. 4), il medesimo potrà andare ad accoglierlo al momento del suo rientro in Patria, a F._______. Del resto, l'insorgente potrà, se necessario, rivolgersi ai suoi parenti all'estero per beneficiare di un aiuto economico (cfr. verbale 1 pag. 2), come pure richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, al fine di favorire il suo reinserimento. In siffatte circostanze, ne discende che il ricorrente beneficia di una solida rete familiare e sociale suscettibile di apportargli il necessario sostegno, come pure di concrete garanzie di alloggio e di reddito. Inoltre, il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sono ostacoli di ordine amministrativo che potrebbero impedire l'effettivo reinserimento del medesimo a F._______, segnatamente in merito all'asserita impossibilità di registrarsi presso le autorità di Polizia (cfr. consid. 6.2.2). Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Pertanto, alla luce delle sopraesposte considerazioni, v'è ragione di concludere che il ricorrente dispone di un'alternativa di soggiorno interna a F._______, dove - conformemente ai dettami posti dalla giurisprudenza - il rinvio non è inesigibile e dove egli può godere di una rete familiare e sociale, come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore. Quest'ultima, infatti, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso pagg. 2 e 5), ha esposto in modo sufficientemente esaustivo i fatti ed i motivi alla base della sua valutazione per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata, in particolare relativa all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, nonché di ricorrere con criteri adeguati. Dunque, le argomentazioni dell'UFM sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge (art. 35 PA). In conclusione, visto tutto quanto precede, il Tribunale considera che l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiuti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento nel suo Paese d'origine, segnatamente a F._______. 6.4. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre all'originale della sua carta d'identità che ha depositato agli atti (cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

7. In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: