Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), l'interessato, di etnia tamil e di religione musulmana, originario di B._______ (provincia centrale dello Sri Lanka), il quale dal 2003 ha vissuto a C._______ per motivi di studio, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2007 e del 30 agosto 2007) d'essere espatriato per il timore di essere ricercato e ucciso dalla Polizia rispettivamente dai militanti del movimento di "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), non avendo dato seguito alla convocazione di Polizia che avrebbe ricevuto nel mese di febbraio 2007, a seguito dell'arresto da parte della stessa di due suoi amici, vicini di casa Tamil, nonché membri del movimento LTTE, a cui egli avrebbe rifiutato di aderire. A dire dell'interessato, i membri del LTTE si vorrebbero vendicare contro di lui e la sua famiglia, poiché riterrebbero che egli abbia fornito informazioni alla Polizia sui due uomini arrestati. Degli sconosciuti sarebbero andati a cercare l'interessato nel suo appartamento a C._______ e, non trovandolo, avrebbero minacciato suo fratello con una pistola, chiedendo di lui e dicendogli di volerlo uccidere. Avvisato dal fratello, l'interessato si sarebbe rifugiato dapprima nella seconda casa di famiglia a B._______ fino al 10 febbraio 2007, poi a casa di suo zio a C._______ fino a quando il quartiere non sarebbe stato controllato dalla Polizia e, infine, presso amici fino al mese di maggio 2007, quando sarebbe stato seguito da uno sconosciuto e si sarebbe allora nascosto in un altro villaggio nei pressi di B._______. Il (...), i genitori dell'interessato sarebbero stati sequestrati da ignoti e sarebbe stato chiesto un riscatto di 20 milioni di rupie. Il (...), l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine in aereo, accompagnato da un passatore e munito di un passaporto, da C._______ (Sri Lanka) - attraversando D._______ (India) - fino a E._______ (Italia), da dove in automobile avrebbe raggiunto la Svizzera senza subire controlli e senza documenti. B. In occasione dell'audizione del 20 agosto 2007, l'interessato ha esibito la fotocopia di un documento presentato come il suo certificato di nascita, rilasciato il (...), con la relativa traduzione in lingua inglese, nonché la fotocopia di una richiesta del (...) del duplicato di una nuova carta d'identità. C. Il 10 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il medesimo giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del suo ricorso, l'insorgente ha apportato diversi mezzi di prova di cui i documenti da 1 a 5 (cfr. agli atti): la richiesta in originale del (...) del duplicato della carta d'identità (doc. 1); la fotocopia del verbale del (...) a cui sarebbe stato sottoposto suo fratello (doc. 2); la fotocopia della denuncia del (...) del sequestro dei loro genitori effettuata dal fratello (doc. 3); l'email che il ricorrente avrebbe inviato all'UFM il (...) (doc. 4) ed il messaggio di posta elettronica inviato all'Ambasciata Svizzera il (...) (doc. 5). E. Il 18 settembre 2007, il TAF ha considerato nella sua decisione incidentale il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 26 settembre 2007 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 24 settembre 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. In data 1° ottobre 2007, l'insorgente ha esibito l'originale dei documenti 3 e 4 presentati e le relative traduzioni (cfr. agli atti), nonché ha prodotto ulteriori mezzi di prova - che sarebbe riuscito nel frattempo a far pervenire per posta - presentati come ordine d'arresto del (...) da parte della Polizia dello Sri Lanka in originale, con relativa traduzione e due convocazioni in originale del (...) e del (...) con le rispettive traduzioni (cfr. agli atti). H. Il 10 ottobre 2007, il ricorrente ha prodotto un nuovo di mezzo di prova presentato come verbale di Polizia del (...) in copia con la relativa traduzione, a cui suo fratello si sarebbe sottoposto (cfr. agli atti). I. In data 29 dicembre 2007, il ricorrente ha inviato all'UFM l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità, nonché il suddetto verbale del (...) in originale. J. Con decisione incidentale del 13 febbraio 2008, il TAF ha dato conoscenza all'UFM degli scritti e dei mezzi di prova ad essi allegati, prodotti dal ricorrente in data 1° ottobre e 10 ottobre 2007, invitandolo a presentare le proprie osservazioni. K. Il 27 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L. Invitato a prnunciarsi sulla risposta dell'UFM, il 20 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, presentando altresì quattro fotografie quale ulteriore mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni (cfr. agli atti). M. L'11 aprile 2008, con decisione incidentale, il TAF ha nuovamente concesso all'UFM la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito allo scritto di replica ed ai mezzi di prova presentati dall'insorgente. N. Con scritto del 18 aprile 2008, l'UFM ha proposto nuovamente la reiezione del gravame inoltrato dal ricorrente.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF).
E. 3 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 5 Nella decisione impugnata del 10 settembre 2007, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto che la fotocopia del suo certificato di nascita o della richiesta del duplicato della carta di identità non sono documenti validi in tal senso; il richiedente non avrebbe altresì addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di tali documenti. In effetti, avrebbe dichiarato di non aver mai richiesto il passaporto e di aver perso la carta d'identità in un giorno imprecisato. Il medesimo non avrebbe nemmeno dimostrato la sua buona volontà, esibendo la copia stamapata della richiesta di duplicato della carta d'identità, e non l'originale, e non essendosi presentato per ritirare il documento in questione. Peraltro, non convincerebbero l'autorità le allegazioni del ricorrente circa le modalità del viaggio, secondo le quali avrebbe viaggiato in aereo, munito di un passaporto che - secondo le versioni - avrebbe o meno tenuto in mano e di cui non avrebbe saputo specificare nulla, tra cui ad esempio, le generalità indicate, la foto presente o l'esistenza di visti. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, qualificando come stereotipato, vago e contraddittorio il suo racconto, poiché non sarebbe stato in grado di precisare i dettagli della sua storia - per esempio il nome dei suoi vicini, la data in cui sarebbe stato seguito o se qualcuno avesse denunciato o meno il sequestro dei suoi genitori - ed in quanto si sarebbe contraddetto circa il posto di Polizia in cui sarebbe stato arrestato, il numero delle persone che avrebbero minacciato suo fratello o a chi sarebbe stato richiesto il riscatto. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie.
E. 6 Nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere di aver dimostrato di aver fatto di tutto per identificarsi, ragion per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, egli ha ribadito di aver perso la sua carta d'identità e di averne richiesta una nuova, presentando la richiesta di duplicato in originale (cfr. doc. 1) e segnalando che occorrerebbero circa quattro mesi di tempo per averla e che la sua fidanzata potrebbe ritirarla e inviargliela al Centro. Egli ha confermato di aver viaggiato in aereo a E._______ (Italia), pagando una grossa somma e munito di un passaporto falso che non avrebbe mai tenuto in mano. Inoltre, il ricorrente ha contestato che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi. In particolare, l'autore del gravame ha ribadito quanto già detto nel corso delle audizioni, segnalando che suo fratello avrebbe raccontato i fatti accaduti alla Polizia, come risulterebbe dal verbale di cui al doc. 2 allegato, e che lo stesso avrebbe denunciato il sequestro dei loro genitori (cfr. doc. 3), spiegando di non aver dato seguito alle convocazioni da parte della Polizia del (...), del (...) e del (...) per paura di essere accolto dalle persone del movimento LTTE. L'insorgente ha fatto valere altresì di aver tentato di entrare legalmente in Svizzera, chiedendo aiuto tramite email all'UFM (cfr. doc. 4) ed all'Ambasciata svizzera a Colombo (doc. 5). Infine, l'autore del gravame ha addotto che - a causa delle minacce di morte delle persone di LTTE - in Patria sarebbe perseguitato e rischierebbe la morte, ragion per cui il suo rientro non sarebbe eseguibile.
E. 7 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia, l'autorità inferiore ha rilevato che gli scritti del ricorrente del 1° e del 10 ottobre 2007 con i relativi mezzi di prova non sarebbero idonei a rendere verosimile alcunché ed in particolare la mancanza di possibilità di protezione da parte delle autorità statali. Infatti, le dichiarazioni del fratello del ricorrente sarebbero semplici affermazioni di parte ed i documenti che sarebbero stati emanati dalla Polizia dello Sri Lanka sarebbero sprovvisti di timbro, nonché si tratterebbe di documenti interni e quindi da considerarsi "Blankofälschung". L'UFM ha inoltre rilevato che l'esibizione della carta d'identità sarebbe intempestiva e il suo avvenuto rilascio incomprensibile, visto che l'insorgente sarebbe ricercato. Infine, detto ufficio ha sottolineato che - sebbene peggiorata la situazione nel Paese - il rinvio del ricorrente sarebbe esigibile.
E. 8 Nella replica, l'insorgente ha osservato che suo fratello si sarebbe rivolto alla Polizia per esporre quanto sarebbe accaduto loro e per chiedere protezione. Ha altresì ribadito che i documenti prodotti sarebbero veritieri, allegando che sarebbe possibile ottenere i documenti ufficiali emanati dalla Polizia dello Sri Lanka, come lo prevederebbero gli articoli di legge annessi e la cui autenticità può essere verificata presso le autorità. Ha addotto inoltre che la carta di identità gli sarebbe stata rilasciata dalle autorità locali, le quali non sarebbero collegate alle autorità statali. Inoltre, avrebbe viaggiato con il passaporto indicante altre generalità. Infine, il medesimo ha fatto valere che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile, come sarebbe stato ritenuto in diversi Paesi europei ed alla luce della decisione del TAF del 14 febbraio 2008. Egli non disporrebbe di una rete sociale in Patria secondo i criteri stabiliti nell'evocata decisione, in special modo non avrebbe parenti e conoscenti a C._______, e non saprebbe dove sono i suoi genitori e suo fratello, che ad ogni modo starebbero a B._______.
E. 9 Con le proprie osservazioni, l'UFM ha considerato che l'atto di replica dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. In particolare, il ricorrente si limita a ribadire che i documenti sarebbero ufficiali e rilasciati dalla polizia. Inoltre, ha evidenziato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe mai indicato nel corso della procedura di aver subito delle torture e, dall'altro, che dalle fotografie non apparrebbe un legame fisico tra il ricorrente e gli arti come pure non risulterebbero informazioni riguardo dove, come e quando egli avrebbe subito tali torture.
E. 10 In risposta alle osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha ribadito quanto esposto nei suoi precedenti scritti, sottolineando che avrebbe raccontato già in occasione dell'audizione federale del 30 agosto 2007 delle sue ferite, le quali si sarebbe procurato durante la fuga dal ristorante, bruciandosi con una pentola d'olio ed a seguito delle quali si sarebbe dovuto recare in ospedale (pag. 3).
E. 11.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 11.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).
E. 11.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
E. 12.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'ambito dell'audizione del 20 agosto 2007, il ricorrente ha presentato la fotocopia di un certificato di nascita, a tal proposito il TAF rileva però, che tale documento non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data in data 29 dicembre 2007, quindi ben quattro mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della sua carta d'identità, che egli aveva affermato di aver perso nel mese di maggio 2007 e per cui avrebbe avanzato una richiesta di duplicato in data (...), quest'ultima esibita sia in copia che in originale nella presente procedura (cfr. doc. 1; ricorso pag. 2; verbali d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 3 e del 30 agosto 2007 pag. 7). Tuttavia, come rettamente rilevato dall'UFM, l'esibizione della carta d'identità non è tempestiva, essendo stato presentato il documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge (cfr. osservazioni dell'UFM del 27 febbraio 2008) e non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. Infatti, al di là della versione di parte circa il possesso e la perdita della sua carta d'identità (cfr. ricorso pag. 2), le circostanze del viaggio d'espatrio raccontate dall'autore del gravame sono totalmente inverosimili, a tal punto che non può essere giustificata l'assenza di documenti di viaggio o d'identità. In altri termini, la dichiarazione secondo cui avrebbe viaggiato da C._______ (Sri Lanka) in aereo fino a E._______, transitando per D._______, e avrebbe passato i controlli, seguendo il passatore con un passaporto falso procuratogli da quest'ultimo, che - a seconda delle versioni - avrebbe o non avrebbe mai tenuto in mano e di cui non ha saputo fornire alcuna indicazione, per esempio riguardo alle generalità che vi sarebbero state indicate o ai visti presenti (cfr. ricorso pag. 2; verbali d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 5 e del 30 agosto 2007 pag. 8) non convince, ritenuto che è impossibile oltrepassare nella maniera narrata i severi controlli aeroportuali, che vengono effettuati singolarmente sulle persone, specialmente in partenza da Paesi come lo Sri Lanka, così come in generale in tutti gli aeroporti. Ne discende quindi che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, senonché in possesso del suo personale passaporto, tanto più che non soccorre nemmeno la stereotipata allegazione del medesimo secondo cui non l'avrebbe mai richiesto (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 3 e del 30 agosto 2007 pag. 7). Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza delle dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente ha dissimulato siffatti documenti, ed in particolare il suo passaporto con il quale avrebbe viaggiato, per i bisogni della causa. Il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità. Ritenuto che se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi.
E. 13 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, codesto Tribunale tiene a sottolineare che - come rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnta - l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A tal proposito, basti rilevare - quale esempio esaustivo - che il ricorrente non ha saputo indicare il nome completo dei due ragazzi, il cui arresto sarebbe all'origine delle sue asserite persecuzioni da parte del LTTE per aver dato informazioni alla Polizia (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 4 e del 30 agosto 2007 pagg. 3-4) e da parte di quest'ultima per non essersi presentato alle addotte convocazioni (cfr. ricorso pag. 2 e verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pagg. 3-6), allorquando essi sarebbero "[..] due dei suoi migliori amici [...]" come ha affermato lui stesso (cfr. ricorso pag. 2). A fronte di tale circostanza, v'è ragione di concludere che tutti gli avvenimenti correlati all'asserito arresto dei due ragazzi, quali l'incursione e le minacce ricevute dal fratello del ricorrente da parte di membri del movimento LTTE, il sequestro dei genitori da parte degli stessi, o da un gruppo cingalese che aiuterebbe il LTTE nonché le asserite convocazioni in Polizia (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pagg. 4-5 e del 30 agosto 2007 pagg. 3-6) sono altrettanto inverosimili e inconsistenti. A conferma dell'inverosimiglianza di tali avvenimenti, aggiungasi che i documenti presentati dall'insorgente nulla comprovano o apportano a sostegno di quanto asserito dal medesimo. Infatti, per quanto attiene ai pretesi verbali di Polizia (del [...], del [...] e del [...]), in cui suo fratello avrebbe denunciato i fatti avvenuti (di cui ai doc. 2 e 3 allegati con ricorso o prodotti in originale nel corso dell'istruttoria), codesto Tribunale tiene a sottolineare che, da un lato, essi contengono delle semplici allegazioni di parte, delle quali il ricorrente - come sopraevocato - non ha dimostrato in alcun modo la loro verosimiglianza, ciò che è già sufficiente a ritenere che non meritano alcuna considerazione e che, dall'altro, essi sono dei formulari prestampati, semplicemente compilati, dove le firme apposte sono illeggibili e i timbri apposti, quali la data e la stazione di Polizia, sono di dubbia autenticità ed eventualmente di facile falsificazione. La stessa constatazione vale per gli altri documenti prodotti dal ricorrente, quali l'asserito mandato d'arresto nei suoi confronti e le asserite convocazioni a presentarsi alla Polizia, in quanto costituiscono anch'essi dei formulari prestampati, da compilare semplicemente, sottoforma di messaggi e sui quali non vi è alcuna firma. In siffatte circostanze, non soccorre pertanto il ricorrente l'allegazione secondo cui i documenti presentati sarebbero ufficiali e sarebbero stati rilasciati dalla Polizia, indipedentemente dal fatto che la legge possa in generale prevedere l'accesso agli atti o la disposizione di copie di documenti. Infine, in merito alle fotografie, si osserva che esse tutt'al più rappresenterebbero delle ferite che l'autore del gravame si sarebbe procurato in occasione di un asserito incidente con una pentola d'olio come egli stesso ha affermato, senza che egli abbia preteso o compravato che si trattasse di torture (cfr. osservazioni del ricorrente del 22 maggio 2007). Ne discende che alla luce dell'inverosimiglianza dei fatti addotti e dell'impertinenza, nonché della nullità dal punto di vista probatorio dei documenti presentati, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che non soccorrono nemmeno il ricorrente le mere affermazioni di parte ed incoerenti congetture secondo cui temerebbe anche la Polizia, poiché avrebbe paura di essere accolto dalle persone del LTTE (cfr. ricorso pag. 2). Per di più, il ricorrente non ha nemmeno preteso o fatto valere in maniera concreta e corroborata da allegazioni consistenti che la sua etnia Tamil possa essere all'origine delle asserite o di eventuali ulteriori persecuzioni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 5). Infine, codesto Tribunale rileva che mal si comprende il motivo per cui il ricorrente, se veramente in pericolo, non si sia presentato all'Ambasciata presso cui a suo dire avrebbe inviato una lettera (cfr. ricorso, pag. 2 e doc. 5), allorquando egli si sarebbe rifugiato a C._______ da suo zio (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pag. 2). Pertanto, in forza di quanto sopraesposto, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
E. 14 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 13 del presente giudizio), non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 15 Da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 16 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
E. 17 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 17.1 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, segnatamente nella zona centrale di B._______ di cui è originario possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Come sopra evocato, il ricorrente non ha infatti reso verosimile di essere esposto in caso di rientro in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, e nemmeno in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura, limitandosi a generali e semplici congetture (ricorso pag. 3).
E. 17.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, in una decisione recentemente pubblicata (DTAF 2008/2 pag. 5 segg.), questo Tribunale ha analizzato in maniera dettagliata la situazione vigente in Sri Lanka, con particolare riferimento alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento verso il suddetto Paese. Il TAF ha confermato e mantenuto la prassi della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) secondo la quale è inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia del Nord dello Sri Lanka, ed in particolare nei distretti di Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna. L'esecuzione dell'allontanamento è altresì inesigibile verso la provincia dell'Est, ovvero nei distretti di Trincomalee, Batticaloa ed Ampara. Inoltre, per i richiedenti l'asilo d'etnia Tamil originari delle province del Nord o dell'Est del Paese, occorre esaminare se può essere ragionevolmente preteso da essi che si insedino in un'altra regione, segnatamente a Colombo. L'esistenza di questa alternativa di soggiorno interna nel Sud del Paese sarà ammessa solo in presenza di elementi particolarmente favorevoli, ovvero se il richiedente potrà disporre di una rete familiare o sociale nonché di concrete possibilità di allogggio e di guadagno.
E. 17.3 Inoltre, il TAF ha avuto già modo di sottolineare (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6835/2006 del 1°maggio 2009 consid. 8.2.1) - in merito alla situazione vigente nella suddetta provincia - che i combattimenti tra le forze armate del governo e i ribelli del movimento LTTE, ripresi nel 2006, si sono concentrati nelle province del Nord e dell'Est del Paese. A seguito delle ripetute vittorie sui ribelli che hanno condotto alla presa della loro postazione a Thoppigala, il Governo dello Sri Lanka, nel mese di luglio 2007, ha proclamato la liberazione della provincia Est del Paese. Di conseguenza, la scena centrale dei combattimenti è divenuta la provincia del Nord (cfr. UK Home Office, Country of Origin Informationn Report, mars 2008, par. 4.01 segg., pag. 30 segg.). Per contro, la provincia Centrale dello Sri Lanka, comprendenti i distretti di Kandy, Nuwarely e Matale, è stata risparmiata dai suddetti scontri, i quali, infatti, non risultano - secondo nessuna delle fonti consultate - essersi svolti in questa zona. Tuttavia, l'insieme della popolazione civile dello Sri Lanka è stata oggetto di attentati e di atti terroristici che il Governo imputa ai ribelli del gruppo LTTE, i quali, per contro, negano ogni responsabilità. Tale scenario, però, non è tale da poter considerare che nella provincia centrale dello Sri Lanka vi sia una situazione assimilabile a guerra, guerra civile o a violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione. Inoltre, la regione centrale dello Sri Lanka - costituente l'entroterra montagnoso del Paese - non è stata direttamente toccata e coinvolta dallo Tsunami del dicembre 2004. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione centrale dello Sri Lanka è in generale esigibile. Ad oggi, l'esigibilità di un tale allontanamento è stata consolidata con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE nel Nord -Est del Paese, durante lo scorso mese di maggio 2009.
E. 17.4 Nel caso di specie, il ricorrente, di origine tamil, è giovane, ha una formazione scolastica di base e superiore, avendo seguito dei corsi presso la scuola F._______ a C._______, ed ha altresì un'esperienza professionale, avendo aiutato la sua famiglia nella conduzione di una fabbrica (...). Egli conosce inoltre abbastanza bene sia la lingua inglese sia quella cingalese (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pagg. 2 e 4). L'autore del gravame ha vissuto a B._______ dalla nascita sino al mese di febbraio 2007 (cfr. ibidem, pag 1). Nel corso del 2003, egli si sarebbe trasferito a C._______ per motivi scolastici, ritornando a B._______ per i fine settimana (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pag. 1). Il ricorrente dispone quindi di un'importante rete sociale a B._______ dove vi ha vissuto sin dalla nascita e dove vivono due suoi fratelli e i suoi genitori, i quali insieme sarebbero proprietari di ben due fabbriche come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 2 e del 30 agosto 2007 pagg. 2-3). Il medesimo dispone inoltre di una concreta ed importante rete sociale e familiare anche a C._______, dove - nonostante egli abbia tentato di negarlo (cfr. atto di replica del ricorrente pag. 2) - vi ha frequentato la scuola di (...) e dove, come ha lui stesso dichiarato, vivono suo zio, conoscenti commercianti, amici, nonché parenti materni e paterni (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pag. 2). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Sri Lanka, esigibile - secondo codesto Tribunale - sia a C._______ che a B._______.
E. 17.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 18 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 17 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 24 settembre 2007. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 24 settembre 2007.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) G._______(in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6016/2007/ {T 0/2} Sentenza del 2 giugno 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 settembre 2007 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato, di etnia tamil e di religione musulmana, originario di B._______ (provincia centrale dello Sri Lanka), il quale dal 2003 ha vissuto a C._______ per motivi di studio, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2007 e del 30 agosto 2007) d'essere espatriato per il timore di essere ricercato e ucciso dalla Polizia rispettivamente dai militanti del movimento di "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), non avendo dato seguito alla convocazione di Polizia che avrebbe ricevuto nel mese di febbraio 2007, a seguito dell'arresto da parte della stessa di due suoi amici, vicini di casa Tamil, nonché membri del movimento LTTE, a cui egli avrebbe rifiutato di aderire. A dire dell'interessato, i membri del LTTE si vorrebbero vendicare contro di lui e la sua famiglia, poiché riterrebbero che egli abbia fornito informazioni alla Polizia sui due uomini arrestati. Degli sconosciuti sarebbero andati a cercare l'interessato nel suo appartamento a C._______ e, non trovandolo, avrebbero minacciato suo fratello con una pistola, chiedendo di lui e dicendogli di volerlo uccidere. Avvisato dal fratello, l'interessato si sarebbe rifugiato dapprima nella seconda casa di famiglia a B._______ fino al 10 febbraio 2007, poi a casa di suo zio a C._______ fino a quando il quartiere non sarebbe stato controllato dalla Polizia e, infine, presso amici fino al mese di maggio 2007, quando sarebbe stato seguito da uno sconosciuto e si sarebbe allora nascosto in un altro villaggio nei pressi di B._______. Il (...), i genitori dell'interessato sarebbero stati sequestrati da ignoti e sarebbe stato chiesto un riscatto di 20 milioni di rupie. Il (...), l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine in aereo, accompagnato da un passatore e munito di un passaporto, da C._______ (Sri Lanka) - attraversando D._______ (India) - fino a E._______ (Italia), da dove in automobile avrebbe raggiunto la Svizzera senza subire controlli e senza documenti. B. In occasione dell'audizione del 20 agosto 2007, l'interessato ha esibito la fotocopia di un documento presentato come il suo certificato di nascita, rilasciato il (...), con la relativa traduzione in lingua inglese, nonché la fotocopia di una richiesta del (...) del duplicato di una nuova carta d'identità. C. Il 10 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il medesimo giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del suo ricorso, l'insorgente ha apportato diversi mezzi di prova di cui i documenti da 1 a 5 (cfr. agli atti): la richiesta in originale del (...) del duplicato della carta d'identità (doc. 1); la fotocopia del verbale del (...) a cui sarebbe stato sottoposto suo fratello (doc. 2); la fotocopia della denuncia del (...) del sequestro dei loro genitori effettuata dal fratello (doc. 3); l'email che il ricorrente avrebbe inviato all'UFM il (...) (doc. 4) ed il messaggio di posta elettronica inviato all'Ambasciata Svizzera il (...) (doc. 5). E. Il 18 settembre 2007, il TAF ha considerato nella sua decisione incidentale il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 26 settembre 2007 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 24 settembre 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. In data 1° ottobre 2007, l'insorgente ha esibito l'originale dei documenti 3 e 4 presentati e le relative traduzioni (cfr. agli atti), nonché ha prodotto ulteriori mezzi di prova - che sarebbe riuscito nel frattempo a far pervenire per posta - presentati come ordine d'arresto del (...) da parte della Polizia dello Sri Lanka in originale, con relativa traduzione e due convocazioni in originale del (...) e del (...) con le rispettive traduzioni (cfr. agli atti). H. Il 10 ottobre 2007, il ricorrente ha prodotto un nuovo di mezzo di prova presentato come verbale di Polizia del (...) in copia con la relativa traduzione, a cui suo fratello si sarebbe sottoposto (cfr. agli atti). I. In data 29 dicembre 2007, il ricorrente ha inviato all'UFM l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità, nonché il suddetto verbale del (...) in originale. J. Con decisione incidentale del 13 febbraio 2008, il TAF ha dato conoscenza all'UFM degli scritti e dei mezzi di prova ad essi allegati, prodotti dal ricorrente in data 1° ottobre e 10 ottobre 2007, invitandolo a presentare le proprie osservazioni. K. Il 27 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L. Invitato a prnunciarsi sulla risposta dell'UFM, il 20 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, presentando altresì quattro fotografie quale ulteriore mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni (cfr. agli atti). M. L'11 aprile 2008, con decisione incidentale, il TAF ha nuovamente concesso all'UFM la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito allo scritto di replica ed ai mezzi di prova presentati dall'insorgente. N. Con scritto del 18 aprile 2008, l'UFM ha proposto nuovamente la reiezione del gravame inoltrato dal ricorrente. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF). 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. Nella decisione impugnata del 10 settembre 2007, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto che la fotocopia del suo certificato di nascita o della richiesta del duplicato della carta di identità non sono documenti validi in tal senso; il richiedente non avrebbe altresì addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di tali documenti. In effetti, avrebbe dichiarato di non aver mai richiesto il passaporto e di aver perso la carta d'identità in un giorno imprecisato. Il medesimo non avrebbe nemmeno dimostrato la sua buona volontà, esibendo la copia stamapata della richiesta di duplicato della carta d'identità, e non l'originale, e non essendosi presentato per ritirare il documento in questione. Peraltro, non convincerebbero l'autorità le allegazioni del ricorrente circa le modalità del viaggio, secondo le quali avrebbe viaggiato in aereo, munito di un passaporto che - secondo le versioni - avrebbe o meno tenuto in mano e di cui non avrebbe saputo specificare nulla, tra cui ad esempio, le generalità indicate, la foto presente o l'esistenza di visti. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, qualificando come stereotipato, vago e contraddittorio il suo racconto, poiché non sarebbe stato in grado di precisare i dettagli della sua storia - per esempio il nome dei suoi vicini, la data in cui sarebbe stato seguito o se qualcuno avesse denunciato o meno il sequestro dei suoi genitori - ed in quanto si sarebbe contraddetto circa il posto di Polizia in cui sarebbe stato arrestato, il numero delle persone che avrebbero minacciato suo fratello o a chi sarebbe stato richiesto il riscatto. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie. 6. Nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere di aver dimostrato di aver fatto di tutto per identificarsi, ragion per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, egli ha ribadito di aver perso la sua carta d'identità e di averne richiesta una nuova, presentando la richiesta di duplicato in originale (cfr. doc. 1) e segnalando che occorrerebbero circa quattro mesi di tempo per averla e che la sua fidanzata potrebbe ritirarla e inviargliela al Centro. Egli ha confermato di aver viaggiato in aereo a E._______ (Italia), pagando una grossa somma e munito di un passaporto falso che non avrebbe mai tenuto in mano. Inoltre, il ricorrente ha contestato che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi. In particolare, l'autore del gravame ha ribadito quanto già detto nel corso delle audizioni, segnalando che suo fratello avrebbe raccontato i fatti accaduti alla Polizia, come risulterebbe dal verbale di cui al doc. 2 allegato, e che lo stesso avrebbe denunciato il sequestro dei loro genitori (cfr. doc. 3), spiegando di non aver dato seguito alle convocazioni da parte della Polizia del (...), del (...) e del (...) per paura di essere accolto dalle persone del movimento LTTE. L'insorgente ha fatto valere altresì di aver tentato di entrare legalmente in Svizzera, chiedendo aiuto tramite email all'UFM (cfr. doc. 4) ed all'Ambasciata svizzera a Colombo (doc. 5). Infine, l'autore del gravame ha addotto che - a causa delle minacce di morte delle persone di LTTE - in Patria sarebbe perseguitato e rischierebbe la morte, ragion per cui il suo rientro non sarebbe eseguibile. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia, l'autorità inferiore ha rilevato che gli scritti del ricorrente del 1° e del 10 ottobre 2007 con i relativi mezzi di prova non sarebbero idonei a rendere verosimile alcunché ed in particolare la mancanza di possibilità di protezione da parte delle autorità statali. Infatti, le dichiarazioni del fratello del ricorrente sarebbero semplici affermazioni di parte ed i documenti che sarebbero stati emanati dalla Polizia dello Sri Lanka sarebbero sprovvisti di timbro, nonché si tratterebbe di documenti interni e quindi da considerarsi "Blankofälschung". L'UFM ha inoltre rilevato che l'esibizione della carta d'identità sarebbe intempestiva e il suo avvenuto rilascio incomprensibile, visto che l'insorgente sarebbe ricercato. Infine, detto ufficio ha sottolineato che - sebbene peggiorata la situazione nel Paese - il rinvio del ricorrente sarebbe esigibile. 8. Nella replica, l'insorgente ha osservato che suo fratello si sarebbe rivolto alla Polizia per esporre quanto sarebbe accaduto loro e per chiedere protezione. Ha altresì ribadito che i documenti prodotti sarebbero veritieri, allegando che sarebbe possibile ottenere i documenti ufficiali emanati dalla Polizia dello Sri Lanka, come lo prevederebbero gli articoli di legge annessi e la cui autenticità può essere verificata presso le autorità. Ha addotto inoltre che la carta di identità gli sarebbe stata rilasciata dalle autorità locali, le quali non sarebbero collegate alle autorità statali. Inoltre, avrebbe viaggiato con il passaporto indicante altre generalità. Infine, il medesimo ha fatto valere che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile, come sarebbe stato ritenuto in diversi Paesi europei ed alla luce della decisione del TAF del 14 febbraio 2008. Egli non disporrebbe di una rete sociale in Patria secondo i criteri stabiliti nell'evocata decisione, in special modo non avrebbe parenti e conoscenti a C._______, e non saprebbe dove sono i suoi genitori e suo fratello, che ad ogni modo starebbero a B._______. 9. Con le proprie osservazioni, l'UFM ha considerato che l'atto di replica dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. In particolare, il ricorrente si limita a ribadire che i documenti sarebbero ufficiali e rilasciati dalla polizia. Inoltre, ha evidenziato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe mai indicato nel corso della procedura di aver subito delle torture e, dall'altro, che dalle fotografie non apparrebbe un legame fisico tra il ricorrente e gli arti come pure non risulterebbero informazioni riguardo dove, come e quando egli avrebbe subito tali torture. 10. In risposta alle osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha ribadito quanto esposto nei suoi precedenti scritti, sottolineando che avrebbe raccontato già in occasione dell'audizione federale del 30 agosto 2007 delle sue ferite, le quali si sarebbe procurato durante la fuga dal ristorante, bruciandosi con una pentola d'olio ed a seguito delle quali si sarebbe dovuto recare in ospedale (pag. 3). 11. 11.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 11.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 11.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 12. 12.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'ambito dell'audizione del 20 agosto 2007, il ricorrente ha presentato la fotocopia di un certificato di nascita, a tal proposito il TAF rileva però, che tale documento non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data in data 29 dicembre 2007, quindi ben quattro mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della sua carta d'identità, che egli aveva affermato di aver perso nel mese di maggio 2007 e per cui avrebbe avanzato una richiesta di duplicato in data (...), quest'ultima esibita sia in copia che in originale nella presente procedura (cfr. doc. 1; ricorso pag. 2; verbali d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 3 e del 30 agosto 2007 pag. 7). Tuttavia, come rettamente rilevato dall'UFM, l'esibizione della carta d'identità non è tempestiva, essendo stato presentato il documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge (cfr. osservazioni dell'UFM del 27 febbraio 2008) e non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. Infatti, al di là della versione di parte circa il possesso e la perdita della sua carta d'identità (cfr. ricorso pag. 2), le circostanze del viaggio d'espatrio raccontate dall'autore del gravame sono totalmente inverosimili, a tal punto che non può essere giustificata l'assenza di documenti di viaggio o d'identità. In altri termini, la dichiarazione secondo cui avrebbe viaggiato da C._______ (Sri Lanka) in aereo fino a E._______, transitando per D._______, e avrebbe passato i controlli, seguendo il passatore con un passaporto falso procuratogli da quest'ultimo, che - a seconda delle versioni - avrebbe o non avrebbe mai tenuto in mano e di cui non ha saputo fornire alcuna indicazione, per esempio riguardo alle generalità che vi sarebbero state indicate o ai visti presenti (cfr. ricorso pag. 2; verbali d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 5 e del 30 agosto 2007 pag. 8) non convince, ritenuto che è impossibile oltrepassare nella maniera narrata i severi controlli aeroportuali, che vengono effettuati singolarmente sulle persone, specialmente in partenza da Paesi come lo Sri Lanka, così come in generale in tutti gli aeroporti. Ne discende quindi che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, senonché in possesso del suo personale passaporto, tanto più che non soccorre nemmeno la stereotipata allegazione del medesimo secondo cui non l'avrebbe mai richiesto (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 3 e del 30 agosto 2007 pag. 7). Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza delle dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente ha dissimulato siffatti documenti, ed in particolare il suo passaporto con il quale avrebbe viaggiato, per i bisogni della causa. Il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità. Ritenuto che se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. 13. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, codesto Tribunale tiene a sottolineare che - come rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnta - l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A tal proposito, basti rilevare - quale esempio esaustivo - che il ricorrente non ha saputo indicare il nome completo dei due ragazzi, il cui arresto sarebbe all'origine delle sue asserite persecuzioni da parte del LTTE per aver dato informazioni alla Polizia (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 4 e del 30 agosto 2007 pagg. 3-4) e da parte di quest'ultima per non essersi presentato alle addotte convocazioni (cfr. ricorso pag. 2 e verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pagg. 3-6), allorquando essi sarebbero "[..] due dei suoi migliori amici [...]" come ha affermato lui stesso (cfr. ricorso pag. 2). A fronte di tale circostanza, v'è ragione di concludere che tutti gli avvenimenti correlati all'asserito arresto dei due ragazzi, quali l'incursione e le minacce ricevute dal fratello del ricorrente da parte di membri del movimento LTTE, il sequestro dei genitori da parte degli stessi, o da un gruppo cingalese che aiuterebbe il LTTE nonché le asserite convocazioni in Polizia (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pagg. 4-5 e del 30 agosto 2007 pagg. 3-6) sono altrettanto inverosimili e inconsistenti. A conferma dell'inverosimiglianza di tali avvenimenti, aggiungasi che i documenti presentati dall'insorgente nulla comprovano o apportano a sostegno di quanto asserito dal medesimo. Infatti, per quanto attiene ai pretesi verbali di Polizia (del [...], del [...] e del [...]), in cui suo fratello avrebbe denunciato i fatti avvenuti (di cui ai doc. 2 e 3 allegati con ricorso o prodotti in originale nel corso dell'istruttoria), codesto Tribunale tiene a sottolineare che, da un lato, essi contengono delle semplici allegazioni di parte, delle quali il ricorrente - come sopraevocato - non ha dimostrato in alcun modo la loro verosimiglianza, ciò che è già sufficiente a ritenere che non meritano alcuna considerazione e che, dall'altro, essi sono dei formulari prestampati, semplicemente compilati, dove le firme apposte sono illeggibili e i timbri apposti, quali la data e la stazione di Polizia, sono di dubbia autenticità ed eventualmente di facile falsificazione. La stessa constatazione vale per gli altri documenti prodotti dal ricorrente, quali l'asserito mandato d'arresto nei suoi confronti e le asserite convocazioni a presentarsi alla Polizia, in quanto costituiscono anch'essi dei formulari prestampati, da compilare semplicemente, sottoforma di messaggi e sui quali non vi è alcuna firma. In siffatte circostanze, non soccorre pertanto il ricorrente l'allegazione secondo cui i documenti presentati sarebbero ufficiali e sarebbero stati rilasciati dalla Polizia, indipedentemente dal fatto che la legge possa in generale prevedere l'accesso agli atti o la disposizione di copie di documenti. Infine, in merito alle fotografie, si osserva che esse tutt'al più rappresenterebbero delle ferite che l'autore del gravame si sarebbe procurato in occasione di un asserito incidente con una pentola d'olio come egli stesso ha affermato, senza che egli abbia preteso o compravato che si trattasse di torture (cfr. osservazioni del ricorrente del 22 maggio 2007). Ne discende che alla luce dell'inverosimiglianza dei fatti addotti e dell'impertinenza, nonché della nullità dal punto di vista probatorio dei documenti presentati, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che non soccorrono nemmeno il ricorrente le mere affermazioni di parte ed incoerenti congetture secondo cui temerebbe anche la Polizia, poiché avrebbe paura di essere accolto dalle persone del LTTE (cfr. ricorso pag. 2). Per di più, il ricorrente non ha nemmeno preteso o fatto valere in maniera concreta e corroborata da allegazioni consistenti che la sua etnia Tamil possa essere all'origine delle asserite o di eventuali ulteriori persecuzioni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 5). Infine, codesto Tribunale rileva che mal si comprende il motivo per cui il ricorrente, se veramente in pericolo, non si sia presentato all'Ambasciata presso cui a suo dire avrebbe inviato una lettera (cfr. ricorso, pag. 2 e doc. 5), allorquando egli si sarebbe rifugiato a C._______ da suo zio (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pag. 2). Pertanto, in forza di quanto sopraesposto, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 14. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 13 del presente giudizio), non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 15. Da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 16. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 17. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 17.1 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, segnatamente nella zona centrale di B._______ di cui è originario possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Come sopra evocato, il ricorrente non ha infatti reso verosimile di essere esposto in caso di rientro in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, e nemmeno in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura, limitandosi a generali e semplici congetture (ricorso pag. 3). 17.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, in una decisione recentemente pubblicata (DTAF 2008/2 pag. 5 segg.), questo Tribunale ha analizzato in maniera dettagliata la situazione vigente in Sri Lanka, con particolare riferimento alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento verso il suddetto Paese. Il TAF ha confermato e mantenuto la prassi della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) secondo la quale è inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia del Nord dello Sri Lanka, ed in particolare nei distretti di Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna. L'esecuzione dell'allontanamento è altresì inesigibile verso la provincia dell'Est, ovvero nei distretti di Trincomalee, Batticaloa ed Ampara. Inoltre, per i richiedenti l'asilo d'etnia Tamil originari delle province del Nord o dell'Est del Paese, occorre esaminare se può essere ragionevolmente preteso da essi che si insedino in un'altra regione, segnatamente a Colombo. L'esistenza di questa alternativa di soggiorno interna nel Sud del Paese sarà ammessa solo in presenza di elementi particolarmente favorevoli, ovvero se il richiedente potrà disporre di una rete familiare o sociale nonché di concrete possibilità di allogggio e di guadagno. 17.3 Inoltre, il TAF ha avuto già modo di sottolineare (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6835/2006 del 1°maggio 2009 consid. 8.2.1) - in merito alla situazione vigente nella suddetta provincia - che i combattimenti tra le forze armate del governo e i ribelli del movimento LTTE, ripresi nel 2006, si sono concentrati nelle province del Nord e dell'Est del Paese. A seguito delle ripetute vittorie sui ribelli che hanno condotto alla presa della loro postazione a Thoppigala, il Governo dello Sri Lanka, nel mese di luglio 2007, ha proclamato la liberazione della provincia Est del Paese. Di conseguenza, la scena centrale dei combattimenti è divenuta la provincia del Nord (cfr. UK Home Office, Country of Origin Informationn Report, mars 2008, par. 4.01 segg., pag. 30 segg.). Per contro, la provincia Centrale dello Sri Lanka, comprendenti i distretti di Kandy, Nuwarely e Matale, è stata risparmiata dai suddetti scontri, i quali, infatti, non risultano - secondo nessuna delle fonti consultate - essersi svolti in questa zona. Tuttavia, l'insieme della popolazione civile dello Sri Lanka è stata oggetto di attentati e di atti terroristici che il Governo imputa ai ribelli del gruppo LTTE, i quali, per contro, negano ogni responsabilità. Tale scenario, però, non è tale da poter considerare che nella provincia centrale dello Sri Lanka vi sia una situazione assimilabile a guerra, guerra civile o a violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione. Inoltre, la regione centrale dello Sri Lanka - costituente l'entroterra montagnoso del Paese - non è stata direttamente toccata e coinvolta dallo Tsunami del dicembre 2004. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione centrale dello Sri Lanka è in generale esigibile. Ad oggi, l'esigibilità di un tale allontanamento è stata consolidata con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE nel Nord -Est del Paese, durante lo scorso mese di maggio 2009. 17.4 Nel caso di specie, il ricorrente, di origine tamil, è giovane, ha una formazione scolastica di base e superiore, avendo seguito dei corsi presso la scuola F._______ a C._______, ed ha altresì un'esperienza professionale, avendo aiutato la sua famiglia nella conduzione di una fabbrica (...). Egli conosce inoltre abbastanza bene sia la lingua inglese sia quella cingalese (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pagg. 2 e 4). L'autore del gravame ha vissuto a B._______ dalla nascita sino al mese di febbraio 2007 (cfr. ibidem, pag 1). Nel corso del 2003, egli si sarebbe trasferito a C._______ per motivi scolastici, ritornando a B._______ per i fine settimana (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pag. 1). Il ricorrente dispone quindi di un'importante rete sociale a B._______ dove vi ha vissuto sin dalla nascita e dove vivono due suoi fratelli e i suoi genitori, i quali insieme sarebbero proprietari di ben due fabbriche come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 2 e del 30 agosto 2007 pagg. 2-3). Il medesimo dispone inoltre di una concreta ed importante rete sociale e familiare anche a C._______, dove - nonostante egli abbia tentato di negarlo (cfr. atto di replica del ricorrente pag. 2) - vi ha frequentato la scuola di (...) e dove, come ha lui stesso dichiarato, vivono suo zio, conoscenti commercianti, amici, nonché parenti materni e paterni (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pag. 2). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Sri Lanka, esigibile - secondo codesto Tribunale - sia a C._______ che a B._______. 17.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 18. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 17 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 24 settembre 2007. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 24 settembre 2007. 3. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) G._______(in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: