Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 10 settembre 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 1° ottobre 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Il 5 gennaio 2004, la commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato il 22 ottobre 2003. B. Il 9 febbraio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino liberiano, ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, di non essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver soggiornato in Nigeria, dopo di essere stato espulso dall'Italia verso tale Paese, nel periodo tra la prima e la seconda procedura d'asilo. Inoltre, sarebbe giunto in Svizzera per motivi economici, ossia per trovare un lavoro, a causa della guerra in Liberia, oppure perché non riuscirebbe a rientrare in patria senza un documento di viaggio ([...]). C. Il 18 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 18 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
E. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe addotto nessun fatto nuovo e probatorio idoneo a contrastare la conclusione dell'UFM della precedente procedura in cui non avrebbe reso verosimile la sua provenienza liberiana. In tali limiti, sarebbero quindi tuttora inverosimili i suoi motivi addotti per tale Paese. Inoltre, non sarebbe stato in grado di precisare l'indirizzo in Monrovia. Peraltro, avrebbe affermato in un primo tempo che a prescindere dal possesso di un documento valido, nulla osterebbe al suo rinvio in Liberia, per poi allegare i problemi di guerra in Liberia ed il ruolo che suo padre vestirebbe come ribelle, senza approfondire tale argomento. Infine, non si sarebbe neanche opposto ad una riammissione in Nigeria da parte delle autorità italiane, dimostrando in tal modo un legame con tale destinazione. Per conseguenza, l'autorità inferiore ha considerato i fatti allegati come impropri a registrare l'interessato come cittadino liberiano o a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ribadisce di non essere ritornato in patria dopo la sua prima domanda d'asilo. Inoltre, l'insorgente ha asserito di non poter tornare in patria, in quanto non avrebbe i documenti per il rientro. Peraltro, in Liberia non avrebbe più famiglia e non vi sarebbe alcun sistema di protezione sociale.
E. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
E. 5.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 1° ottobre 2003, in seguito alla sentenza d'inammissibilità del ricorso della CRA del 5 gennaio 2004.
E. 5.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
E. 5.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame (v. consid. B e 4.2.) sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti - salvo i problemi di guerra in Liberia legati all'appartenenza di suo padre ai ribelli, cui però, può essere rimandato al giudizio della decisione dell'UFM (peraltro non contestato su questo punto nel gravame) - e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto). Inoltre, anche nel corso della seconda procedura d'asilo, il ricorrente non ha presentato alcun mezzo probatorio idoneo a comprovare l'allegata provenienza liberiana. In tal contesto, l'insorgente non si è espresso in sede di ricorso e non ha neanche contestato il giudizio dell'UFM nella sua decisione. Per questi motivi non si giustifica da parte del TAF un diverso apprezzamento della fattispecie rispetto a quello di cui alle decisioni dell'UFM del 1° ottobre 2003 e del 18 marzo 2009. Visto quanto precede, i motivi d'asilo presentati dall'autore del gravame relativi alla Liberia sono da considerare come inverosimili. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
E. 6 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
E. 8.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Liberia (v. consid. 5.4). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 9 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, non spetta a questo Tribunale ricercare eventuali impedimenti all'esecuzione di tale misura. Per conseguenza, l'autorità di prima istanza ha rettamente agito ordinandola.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12 Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1736/2009 {T 0/2} Sentenza del 27 marzo 2009 Composizione Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, provenienza sconosciuta, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 18 marzo 2009 / N [...]. Fatti: A. Il 10 settembre 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 1° ottobre 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Il 5 gennaio 2004, la commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato il 22 ottobre 2003. B. Il 9 febbraio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino liberiano, ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, di non essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver soggiornato in Nigeria, dopo di essere stato espulso dall'Italia verso tale Paese, nel periodo tra la prima e la seconda procedura d'asilo. Inoltre, sarebbe giunto in Svizzera per motivi economici, ossia per trovare un lavoro, a causa della guerra in Liberia, oppure perché non riuscirebbe a rientrare in patria senza un documento di viaggio ([...]). C. Il 18 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 18 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe addotto nessun fatto nuovo e probatorio idoneo a contrastare la conclusione dell'UFM della precedente procedura in cui non avrebbe reso verosimile la sua provenienza liberiana. In tali limiti, sarebbero quindi tuttora inverosimili i suoi motivi addotti per tale Paese. Inoltre, non sarebbe stato in grado di precisare l'indirizzo in Monrovia. Peraltro, avrebbe affermato in un primo tempo che a prescindere dal possesso di un documento valido, nulla osterebbe al suo rinvio in Liberia, per poi allegare i problemi di guerra in Liberia ed il ruolo che suo padre vestirebbe come ribelle, senza approfondire tale argomento. Infine, non si sarebbe neanche opposto ad una riammissione in Nigeria da parte delle autorità italiane, dimostrando in tal modo un legame con tale destinazione. Per conseguenza, l'autorità inferiore ha considerato i fatti allegati come impropri a registrare l'interessato come cittadino liberiano o a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ribadisce di non essere ritornato in patria dopo la sua prima domanda d'asilo. Inoltre, l'insorgente ha asserito di non poter tornare in patria, in quanto non avrebbe i documenti per il rientro. Peraltro, in Liberia non avrebbe più famiglia e non vi sarebbe alcun sistema di protezione sociale. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 5.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 1° ottobre 2003, in seguito alla sentenza d'inammissibilità del ricorso della CRA del 5 gennaio 2004. 5.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 5.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame (v. consid. B e 4.2.) sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti - salvo i problemi di guerra in Liberia legati all'appartenenza di suo padre ai ribelli, cui però, può essere rimandato al giudizio della decisione dell'UFM (peraltro non contestato su questo punto nel gravame) - e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto). Inoltre, anche nel corso della seconda procedura d'asilo, il ricorrente non ha presentato alcun mezzo probatorio idoneo a comprovare l'allegata provenienza liberiana. In tal contesto, l'insorgente non si è espresso in sede di ricorso e non ha neanche contestato il giudizio dell'UFM nella sua decisione. Per questi motivi non si giustifica da parte del TAF un diverso apprezzamento della fattispecie rispetto a quello di cui alle decisioni dell'UFM del 1° ottobre 2003 e del 18 marzo 2009. Visto quanto precede, i motivi d'asilo presentati dall'autore del gravame relativi alla Liberia sono da considerare come inverosimili. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 8.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Liberia (v. consid. 5.4). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito la decisione impugnata va confermata. 10. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, non spetta a questo Tribunale ricercare eventuali impedimenti all'esecuzione di tale misura. Per conseguenza, l'autorità di prima istanza ha rettamente agito ordinandola. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Carlo Monti Data di spedizione: