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D-1084/2010

D-1084/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-21 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, dichiaratosi nato e vissuto a D._______, nella provincia di Mosul, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi d'asilo il 2 giugno 2009 ed il 16 novembre 2009, egli ha dichiara­to, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai famigliari di un amico defunto, come pure di essere incarcerato in caso di rimpatrio. In effetti, egli avrebbe lavorato quale guardia per la sorveglianza del trasporto merci da E._______ all'aeroporto di Mosul ed avrebbe dato la possibilità ad un amico di lavorare per la medesima ditta. Malauguratamente, in occasione di una viaggio durante il quale i due amici avrebbero operato, sarebbe esploso un ordigno causando il decesso dell'amico. A seguito delle minacce ricevute dai famigliari di detto amico che lo ritenevano responsabile della morte, il ricorrente avrebbe provato senza successo di lasciare il Paese e sarebbe in seguito stato processato ed imprigionato per aver tentato di entrare illegalmente in Turchia. Dopo la sua scarcerazione, sarebbe stato nuovamente minacciato dai famigliari dell'amico. Nel (...), l'insorgente avrebbe pertanto deciso di espatriare. B. In data 7 settembre 2009, il richiedente è stato sottoposto ad un esame LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza. Questo test ha sconfessato il richiedente, determinando con certezza che la sua socializzazione non è avvenuta a D._______ (o meglio F._______) come asserito, bensì in un ambiente curdo dell'Iraq e, con grande probabilità nell'area di Dohuk. C. L'8 giugno 2009 è stato versato agli atti il documento di identità del richiedente che è stato sottoposto a perizia per valutarne l'autenticità. Dal rapporto del 25 novembre 2009 è emerso che detto documento conteneva diversi elementi oggettivi di falsificazione. D. Tramite decisione del 4 febbraio 2010, notificata al ricorrente l'8 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. E. In data 22 febbraio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente, che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. F. Con decisione incidentale del 4 marzo 2010, il Tribunale ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuto il ricorso privo di esito favorevole, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitandolo a versare entro il 22 marzo 2010 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. G. Il 12 marzo 2010 è stato tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal­la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte­resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tanto meno dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit admini­stratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina­to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al­tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini­le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro­vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in parti­colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon­date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter­minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri­chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con­vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi­lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri­sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi­le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de­v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed inattendibili le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'asilo. In particolare, secondo l'autorità inferiore, egli non è stato in grado di ren­dere verosimili la propria origine nonché provenienza, come pure le minacce che stanno alla base della propria fuga. Infine, l'UFM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è ammissibile, esigibile e possibile.

E. 5.2 Nell'atto di ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già sostenuto in sede di audizione, o meglio di aver lasciato l'Iraq in seguito alle minacce di morte ricevute in patria dai famigliari dell'amico deceduto al quale egli aveva trovato lavoro e non avendo alcuna possibilità di farsi proteggere. Egli riafferma inoltre che l'esame LINGUA al quale è stato sottoposto non potrebbe essere conclusivo, non essendo l'esperto cittadino iracheno, non parlando bene il curdo sorani e non essendo stato neppure molto comprensibile. Egli avversa altresì, senza tuttavia avanzare censure concrete, la verifica a cui è stato sottoposto il documento d'identità che ha consegnato alle autorità. Il ricorrente censura infine un accertamento errato dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo. In conclusione l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Egli ha subordinatamente reputato che il suo allontanamento non sarebbe esigibile ed ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia.

E. 6.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità di prima istanza nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In un primo luogo, a guisa d'esempio, in merito alle pretese origini del ricorrente, mal si comprende come egli possa affermare di aver lavorato e sempre vissuto a D._______, considerato ch'egli asserisce nel contempo una mancata conoscenza della lingua araba, lingua peraltro corrente in detto luogo, e se dall'esame LINGUA risulta che possiede soltanto una conoscenza rudimentale della zona, o addirittura contraria alla realtà. Sia come sia, va pure osservato quanto il ricorrente sia stato vago ed impreciso circa l'attività di guardia di trasporti merci che ha dichiarato di aver esercitato a D._______, non riuscendo in particolare a precisare l'identità completa del proprio datore di lavoro né dell'azienda privata per la quale questi lavorava o neppure una descrizione precisa del suo impiego (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 3 e verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 4 segg.). La mancanza di dettagli, e di conseguenza di credibilità, appare anche in relazione alla prigionia che l'insorgente ha dichiarato di aver subito, per ben sei mesi, a F._______ e G._______dopo essere stato arrestato per aver tentato di fuggire dall'Iraq, l'insorgente medesimo essendosi limitato a descrivere in modo alquanto generale la prigione di G._______, come pure le sue giornate tipo durante la detenzione (cfr. verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 12 seg.). Al riguardo, si rilevi altresì la contraddizione circa i periodi esatti trascorsi nella prigioni di G._______ e di F._______, l'interessato avendo a due riprese affermato di aver trascorso (...) mesi in una, rispettivamente i restanti (...) mesi nell'altra e, per contro, successivamente, di non essere stato ininterrottamente a F._______, poiché visto che la sua procedura era a G._______, lo avrebbero sempre trasferito nel carcere di detto luogo per essere interrogato per poi essere riportato a F._______ (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 9 e verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 11 seg.). Il ricorrente non è infine riuscito a fornire spiegazioni plausibili circa il fatto che, a suo dire, le minacce da parte dei famigliari dell'amico deceduto sarebbero cominciate quasi un anno dopo la morte di costui, rispondendo semplicemente di non saper neppure lui spiegarne le ragioni, come pure sul fatto che pur temendo dette minacce abbia continuato a vivere nel medesimo luogo (cfr. verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 10 seg.). Oltre a ciò, stando a quanto allegato dal ricorrente e come già detto poc'anzi, egli sarebbe originario di D._______ (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 1). L'esame LINGUA, al quale è stato sottoposto il ricorrente, ha assolutamente sconfessato quanto da egli allegato, escludendo con certezza l'origine dichiarata e attribuendo la provenienza dell'interessato ad un ambiente curdo nel Kurdistan iracheno, con ogni probabilità nell'area di Dohuk (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Quanto ritenuto dall'esaminatore trova conforto nelle lacune conoscitive a livello geografico dimostrate dal ricorrente a proposito della regione di D._______, ove egli pretende di essere nato e vissuto tutta la vita, come pure sulle conoscenze linguistiche constatate, ovvero il fatto che l'interessato si è espresso unicamente in curdo badini tipico dell'area di Dohuk, senza alcun altra influenza linguistica, ivi compresi la lingua araba o altri dialetti curdi (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 2 e 4). È infatti inverosimile affermare di aver vissuto tutta la vita a D._______ e di averci svolto un'attività professionale senza neppure avere conoscenza del luogo e della lingua araba. Nel quadro del diritto di essere sentito concesso al ricorrente - al quale sono state peraltro comunicate le credenziali dell'esaminatore - circa l'esito dell'esame LINGUA, l'insorgente si è limitato ad attribuire certe mancanze a fraintendimenti da parte dell'esaminatore o addirittura a correggere diverse sue risposte, dimostrando così facendo di essersi informato nel frattempo, o semplicemente confermando l'informazione esatta fornita dal collaboratore dell'autorità di prima istanza (cfr. verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 13 segg.). Un ulteriore rilevante elemento è la falsità del documento di identità trovato sul richiedente e depositato presso l'UFM. La verifica dell'autenticità alla quale è stato sottoposto detto documento ha, infatti, portato alla luce diverse imprecisioni e mancanze che hanno fatto concludere l'esperto incaricato per la natura mendace dello stesso (cfr. scheda di esame del documento di identità, A 28/2), elementi a riguardo dei quali il ricorrente non è riuscito a fornire delle spiegazioni o giustificazioni plausibili nei suoi scritti del 22 dicembre 2009 e 18 gennaio 2010. Non soccorrono infine neppure l'insorgente le generiche censure ricorsuali quali le contestate competenze dell'esperto che ha eseguito l'esame LINGUA e/o la semplice affermazione di autenticità della sua carta d'identità (cfr. ricorso pagg. 2 e 3). Tutto ciò posto, a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

E. 6.2 A titolo abbondanziale, codesto Tribunale rinvia al principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 consid. 10 e giurisprudenza citata). Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare le presunte minacce rivoltegli dai famigliari dell'amico deceduto (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 8 e verbale di audizione 16 novembre 2009, pag. 11). Non si può dunque ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo.

E. 6.3 Alla luce di quanto precede, le allegazioni del ricorrente circa le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi inverosimili. Ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti­tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci­sione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or­dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamen­to.

E. 8 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, am­missibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto, anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dev'essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massi­ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in­ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rim­patrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al­tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem­bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene­re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes­sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragio­ni (cfr. GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso in disamine, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confer­mato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri­corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti. In effetti, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu­zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e­secuzione non può essere ragione­volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre­tamente in pericolo in seguito a si­tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen­za medica.

E. 8.2.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del­la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene­ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al­lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per­ché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bi­sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive­re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per­tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà so­cio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regio­ne, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for­mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale espo­sizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun­que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pub­blico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza citata). In particolare, quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).

E. 8.2.2 Nel caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferi­mento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenu­to conto della situazione che vige attualmente in Iraq, o meglio nell'Iraq del nord, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 6.1) sulla base dell'esame LINGUA, le affermazioni del ricorrente in merito alla pro­pria provenienza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Sulla scorta delle risposte fornite dal ricorrente, l'esaminatore ha potuto stabilire che egli si esprime in lingua curda badini tipica dell'area di Dohuk e pertanto che, con grande probabilità, il ricorrente proviene da detta regione (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). A ciò aggiungasi che pure il documento di identità che ha prodotto il richiedente è risultato essere falso a seguito di una verifica dell'autenticità (cfr. scheda di esame del documento di identità). Ciò stante, si osserva che, in ogni modo, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ponendo le autorità nell'impossibilità di conoscere con certezza il suo luogo d'origine rispettivamente di poter valutare l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo di de­terminare la reale provenienza dell'insorgente (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009, D-3170/2008 del 20 maggio 2008, D-4787/2007 del 20 luglio 2007, D-3975/2007 del 15 giugno 2007 nonché GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2.2). Del resto, sulla base degli elementi che si evincono dagli atti, si può partire con grande probabilità dal principio che egli sia originario del governatorato di Dohuk, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, stando a quanto dichiarato, si rileva che egli è ancora giovane ed ha perlomeno una minima formazione di base avendo egli frequentato la scuola per (...) anni. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo operato in qualità di guardia di trasporti merci, agricoltore e benzinaio (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pagg. 3 e 4). Dai verbali di audizione emerge pure che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha lasciato i genitori, (...) sorelle e (...) fratelli nonché degli zii materni, uno zio paterno e una (...) di cugini (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 5). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis­sione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'uffi­cio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Di conseguenza, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 8.3 Non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'ese­cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces­sario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, per il che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente in data 12 marzo 2010.

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La presente sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 12 marzo 2010.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il Giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1084/2010 Sentenza del 21 marzo 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (Giudice unico), con approvazione del Giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______ , alias B._______, alias C._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 febbraio 2010 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, dichiaratosi nato e vissuto a D._______, nella provincia di Mosul, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi d'asilo il 2 giugno 2009 ed il 16 novembre 2009, egli ha dichiara­to, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai famigliari di un amico defunto, come pure di essere incarcerato in caso di rimpatrio. In effetti, egli avrebbe lavorato quale guardia per la sorveglianza del trasporto merci da E._______ all'aeroporto di Mosul ed avrebbe dato la possibilità ad un amico di lavorare per la medesima ditta. Malauguratamente, in occasione di una viaggio durante il quale i due amici avrebbero operato, sarebbe esploso un ordigno causando il decesso dell'amico. A seguito delle minacce ricevute dai famigliari di detto amico che lo ritenevano responsabile della morte, il ricorrente avrebbe provato senza successo di lasciare il Paese e sarebbe in seguito stato processato ed imprigionato per aver tentato di entrare illegalmente in Turchia. Dopo la sua scarcerazione, sarebbe stato nuovamente minacciato dai famigliari dell'amico. Nel (...), l'insorgente avrebbe pertanto deciso di espatriare. B. In data 7 settembre 2009, il richiedente è stato sottoposto ad un esame LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza. Questo test ha sconfessato il richiedente, determinando con certezza che la sua socializzazione non è avvenuta a D._______ (o meglio F._______) come asserito, bensì in un ambiente curdo dell'Iraq e, con grande probabilità nell'area di Dohuk. C. L'8 giugno 2009 è stato versato agli atti il documento di identità del richiedente che è stato sottoposto a perizia per valutarne l'autenticità. Dal rapporto del 25 novembre 2009 è emerso che detto documento conteneva diversi elementi oggettivi di falsificazione. D. Tramite decisione del 4 febbraio 2010, notificata al ricorrente l'8 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. E. In data 22 febbraio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente, che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. F. Con decisione incidentale del 4 marzo 2010, il Tribunale ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuto il ricorso privo di esito favorevole, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitandolo a versare entro il 22 marzo 2010 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. G. Il 12 marzo 2010 è stato tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal­la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte­resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.

3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tanto meno dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit admini­stratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina­to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al­tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini­le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro­vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in parti­colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon­date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter­minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri­chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con­vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi­lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri­sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi­le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de­v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed inattendibili le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'asilo. In particolare, secondo l'autorità inferiore, egli non è stato in grado di ren­dere verosimili la propria origine nonché provenienza, come pure le minacce che stanno alla base della propria fuga. Infine, l'UFM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è ammissibile, esigibile e possibile. 5.2. Nell'atto di ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già sostenuto in sede di audizione, o meglio di aver lasciato l'Iraq in seguito alle minacce di morte ricevute in patria dai famigliari dell'amico deceduto al quale egli aveva trovato lavoro e non avendo alcuna possibilità di farsi proteggere. Egli riafferma inoltre che l'esame LINGUA al quale è stato sottoposto non potrebbe essere conclusivo, non essendo l'esperto cittadino iracheno, non parlando bene il curdo sorani e non essendo stato neppure molto comprensibile. Egli avversa altresì, senza tuttavia avanzare censure concrete, la verifica a cui è stato sottoposto il documento d'identità che ha consegnato alle autorità. Il ricorrente censura infine un accertamento errato dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo. In conclusione l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Egli ha subordinatamente reputato che il suo allontanamento non sarebbe esigibile ed ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia. 6. 6.1. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità di prima istanza nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In un primo luogo, a guisa d'esempio, in merito alle pretese origini del ricorrente, mal si comprende come egli possa affermare di aver lavorato e sempre vissuto a D._______, considerato ch'egli asserisce nel contempo una mancata conoscenza della lingua araba, lingua peraltro corrente in detto luogo, e se dall'esame LINGUA risulta che possiede soltanto una conoscenza rudimentale della zona, o addirittura contraria alla realtà. Sia come sia, va pure osservato quanto il ricorrente sia stato vago ed impreciso circa l'attività di guardia di trasporti merci che ha dichiarato di aver esercitato a D._______, non riuscendo in particolare a precisare l'identità completa del proprio datore di lavoro né dell'azienda privata per la quale questi lavorava o neppure una descrizione precisa del suo impiego (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 3 e verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 4 segg.). La mancanza di dettagli, e di conseguenza di credibilità, appare anche in relazione alla prigionia che l'insorgente ha dichiarato di aver subito, per ben sei mesi, a F._______ e G._______dopo essere stato arrestato per aver tentato di fuggire dall'Iraq, l'insorgente medesimo essendosi limitato a descrivere in modo alquanto generale la prigione di G._______, come pure le sue giornate tipo durante la detenzione (cfr. verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 12 seg.). Al riguardo, si rilevi altresì la contraddizione circa i periodi esatti trascorsi nella prigioni di G._______ e di F._______, l'interessato avendo a due riprese affermato di aver trascorso (...) mesi in una, rispettivamente i restanti (...) mesi nell'altra e, per contro, successivamente, di non essere stato ininterrottamente a F._______, poiché visto che la sua procedura era a G._______, lo avrebbero sempre trasferito nel carcere di detto luogo per essere interrogato per poi essere riportato a F._______ (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 9 e verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 11 seg.). Il ricorrente non è infine riuscito a fornire spiegazioni plausibili circa il fatto che, a suo dire, le minacce da parte dei famigliari dell'amico deceduto sarebbero cominciate quasi un anno dopo la morte di costui, rispondendo semplicemente di non saper neppure lui spiegarne le ragioni, come pure sul fatto che pur temendo dette minacce abbia continuato a vivere nel medesimo luogo (cfr. verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 10 seg.). Oltre a ciò, stando a quanto allegato dal ricorrente e come già detto poc'anzi, egli sarebbe originario di D._______ (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 1). L'esame LINGUA, al quale è stato sottoposto il ricorrente, ha assolutamente sconfessato quanto da egli allegato, escludendo con certezza l'origine dichiarata e attribuendo la provenienza dell'interessato ad un ambiente curdo nel Kurdistan iracheno, con ogni probabilità nell'area di Dohuk (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Quanto ritenuto dall'esaminatore trova conforto nelle lacune conoscitive a livello geografico dimostrate dal ricorrente a proposito della regione di D._______, ove egli pretende di essere nato e vissuto tutta la vita, come pure sulle conoscenze linguistiche constatate, ovvero il fatto che l'interessato si è espresso unicamente in curdo badini tipico dell'area di Dohuk, senza alcun altra influenza linguistica, ivi compresi la lingua araba o altri dialetti curdi (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 2 e 4). È infatti inverosimile affermare di aver vissuto tutta la vita a D._______ e di averci svolto un'attività professionale senza neppure avere conoscenza del luogo e della lingua araba. Nel quadro del diritto di essere sentito concesso al ricorrente - al quale sono state peraltro comunicate le credenziali dell'esaminatore - circa l'esito dell'esame LINGUA, l'insorgente si è limitato ad attribuire certe mancanze a fraintendimenti da parte dell'esaminatore o addirittura a correggere diverse sue risposte, dimostrando così facendo di essersi informato nel frattempo, o semplicemente confermando l'informazione esatta fornita dal collaboratore dell'autorità di prima istanza (cfr. verbale di audizione del 16 novembre 2009, pag. 13 segg.). Un ulteriore rilevante elemento è la falsità del documento di identità trovato sul richiedente e depositato presso l'UFM. La verifica dell'autenticità alla quale è stato sottoposto detto documento ha, infatti, portato alla luce diverse imprecisioni e mancanze che hanno fatto concludere l'esperto incaricato per la natura mendace dello stesso (cfr. scheda di esame del documento di identità, A 28/2), elementi a riguardo dei quali il ricorrente non è riuscito a fornire delle spiegazioni o giustificazioni plausibili nei suoi scritti del 22 dicembre 2009 e 18 gennaio 2010. Non soccorrono infine neppure l'insorgente le generiche censure ricorsuali quali le contestate competenze dell'esperto che ha eseguito l'esame LINGUA e/o la semplice affermazione di autenticità della sua carta d'identità (cfr. ricorso pagg. 2 e 3). Tutto ciò posto, a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. 6.2. A titolo abbondanziale, codesto Tribunale rinvia al principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 consid. 10 e giurisprudenza citata). Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare le presunte minacce rivoltegli dai famigliari dell'amico deceduto (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 8 e verbale di audizione 16 novembre 2009, pag. 11). Non si può dunque ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. 6.3. Alla luce di quanto precede, le allegazioni del ricorrente circa le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi inverosimili. Ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti­tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci­sione impugnata va confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or­dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamen­to.

8. L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, am­missibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto, anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dev'essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massi­ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in­ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rim­patrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al­tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem­bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene­re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes­sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragio­ni (cfr. GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso in disamine, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confer­mato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri­corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti. In effetti, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu­zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e­secuzione non può essere ragione­volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre­tamente in pericolo in seguito a si­tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen­za medica. 8.2.1. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del­la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene­ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al­lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per­ché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bi­sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive­re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per­tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà so­cio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regio­ne, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for­mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale espo­sizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun­que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pub­blico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza citata). In particolare, quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). 8.2.2. Nel caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferi­mento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenu­to conto della situazione che vige attualmente in Iraq, o meglio nell'Iraq del nord, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 6.1) sulla base dell'esame LINGUA, le affermazioni del ricorrente in merito alla pro­pria provenienza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Sulla scorta delle risposte fornite dal ricorrente, l'esaminatore ha potuto stabilire che egli si esprime in lingua curda badini tipica dell'area di Dohuk e pertanto che, con grande probabilità, il ricorrente proviene da detta regione (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). A ciò aggiungasi che pure il documento di identità che ha prodotto il richiedente è risultato essere falso a seguito di una verifica dell'autenticità (cfr. scheda di esame del documento di identità). Ciò stante, si osserva che, in ogni modo, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ponendo le autorità nell'impossibilità di conoscere con certezza il suo luogo d'origine rispettivamente di poter valutare l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo di de­terminare la reale provenienza dell'insorgente (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009, D-3170/2008 del 20 maggio 2008, D-4787/2007 del 20 luglio 2007, D-3975/2007 del 15 giugno 2007 nonché GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2.2). Del resto, sulla base degli elementi che si evincono dagli atti, si può partire con grande probabilità dal principio che egli sia originario del governatorato di Dohuk, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, stando a quanto dichiarato, si rileva che egli è ancora giovane ed ha perlomeno una minima formazione di base avendo egli frequentato la scuola per (...) anni. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo operato in qualità di guardia di trasporti merci, agricoltore e benzinaio (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pagg. 3 e 4). Dai verbali di audizione emerge pure che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha lasciato i genitori, (...) sorelle e (...) fratelli nonché degli zii materni, uno zio paterno e una (...) di cugini (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2009, pag. 5). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis­sione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'uffi­cio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Di conseguenza, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3. Non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'ese­cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces­sario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, per il che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.

9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente in data 12 marzo 2010.

11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La presente sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 12 marzo 2010.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il Giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: