Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4088/2011 Sentenza del 25 luglio 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (giudice unico), con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 luglio 2011 / N [...]. Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera, la decisione dell'UFM di rigetto di detta domanda datata 4 febbraio 2010, cresciuta in giudicato il 21 marzo 2011, in cui detto Ufficio ha ordinato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la seconda domanda di asilo in Svizzera presentata dall'interessato in data (...), il verbale dell'audizione sommaria del 22 giugno 2011 (cfr. act. B5, di seguito: verbale 1), nonché quello dell'audizione esperita in stessa data durante la quale l'UFM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito relativamente all'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda di asilo (cfr. act. B6, di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 19 luglio 2011, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. B16), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 luglio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di essere originario di B._______ nella provincia di C._______, città dove avrebbe risieduto prima dell'espatrio, che ha altresì affermato di non avere fatto ritorno in Iraq, rispettivamente di essersi volontariamente trasferito in D._______ dopo la conclusione infruttuosa della prima procedura di asilo a lui inerente, dove le autorità l'avrebbero fermato e rimandato in Svizzera per via aerea in data (...); che ha indicato di invocare gli stessi motivi di asilo rispetto a quelli fatti valere durante la prima procedura di asilo, rispettivamente che, nel frattempo, ad essi non se ne sarebbero aggiunti di nuovi (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2); che, inoltre, ha inoltrato un mezzo di prova a sostegno della sua seconda domanda di asilo, che, nella decisione del 19 luglio 2011, l'UFM ha constatato che la prima procedura di asilo si è definitivamente conclusa e che l'interessato non ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, l'insorgente ribadisce di temere per la sua vita in caso di rientro in Iraq per gli stessi motivi già indicati durante la prima procedura di asilo e considera che, per tale ragione, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua seconda domanda di asilo; che egli reputa altresì inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in detto Paese, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 4 febbraio 2010, che tra la crescita in giudicato della decisione summenzionata e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera il ricorrente non è rientrato in Iraq; che, del resto, nell'ambito della procedura di prima istanza, non ha avanzato alcun nuovo motivo di asilo, che, infatti, durante le audizioni esperite dall'UFM ha affermato che i suoi motivi di asilo erano gli stessi rispetto a quelli invocati durante la prima procedura di asilo, confermando, su domanda esplicita, che alcun nuovo motivo di asilo è subentrato nel frattempo (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2), che, inoltre, in sede ricorsuale, l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, in particolare, il mezzo di prova prodotto non può essere ritenuto in quanto inoltrato quale semplice copia, seppure con traduzione in italiano, che, alla luce di quanto evocato, vi è ragione di concludere all'assenza di indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e relativi riferimenti), che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e che la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, peraltro, nella sua sentenza del 21 marzo 2011, che ha posto fine alla prima procedura di asilo inerente al ricorrente, il Tribunale ha confermato la conclusione dell'UFM secondo cui il medesimo è originario del governatorato di Dohuk, nel nord dell'Iraq (cfr. D-1084/2010 consid. 8.2.2), che, del resto, nulla agli atti impone di scostarsi da tale conclusione; che, in particolare, l'insorgente non ha apportato alcun argomento suscettibile di modificare tale conclusione, che ciò vale anche per il mezzo di prova presentato per le ragioni precedentemente indicate, che, di conseguenza, il ricorrente è da considerarsi originario della provincia curda di Dohuk, che, quanto alla sua situazione personale, è giovane e dispone di esperienza lavorativa (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, nel suo Paese di origine vivono tuttora i suoi genitori, due sorelle e due fratelli (cfr. ibidem pag. 3); che, oltremodo, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: