Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, dichiaratosi cittadino iracheno di etnia araba e baluca, con ultimo domicilio in patria a B._______ fino al 1988, oppure a C._______ - in un campo profughi per iraniani presso una zia materna dall'età di due anni -, ha presentato (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1 e 5, del 17 settembre 2001, pagg. 4 e 11 nonché scritto del 9 novembre 2005, pag. 1 e allegato F al ricorso, pag. 1) domanda d'asilo in Svizzera il 10 luglio 2001. Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere allontanato verso l'Iran, oppure l'Iraq in caso di rinvio verso il Pakistan. Ha altresì allegato di esser espatriato perché stanco di essere soggetto a continui fermi e pestaggi fisici da parte delle autorità statali pakistane, in quanto privo di documenti ed al fine di poter trovare lavoro e un posto dove stare (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 4 e del 17 settembre 2001, pagg. 7-9 e 11-12). Inoltre, sarebbe espatriato per poter lavorare "in maniera normale" (cfr. verbale d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 4). B. In data 26 luglio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha cercato di sottoporre il richiedente ad un esame LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza in presenza di un esperto LINGUA iracheno. Questo esame non ha potuto aver luogo a causa delle lacune nella lingua araba del richiedente (cfr. atti A7 /2 e A 9/3). C. Con ordinanza del 27 ottobre 2005, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha informato l'interessato della sua intenzione di modificare i suoi dati personali registrati nel sistema automatizzato di registrazione di persone 2 (AUPER 2) e gli ha dato la possibilità di prendere posizione entro il 7 novembre 2005. D. In data 9 novembre 2005, l'interessato si è espresso in merito al succitato scritto dell'UFM ribadendo la sua cittadinanza irachena. E. Con decisione del 9 dicembre 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo; ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Esso ha poi eseguito la modifica dei dati personali del richiedente come prospettatogli nella suddetta ordinanza. F. In data 13 gennaio 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFM dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA). Egli ha chiesto la conferma dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Inoltre, ha chiesto rettifica dei suoi dati nel sistema AUPER 2 in merito alla sua cittadinanza. A sostegno del gravame ha allegato, tra l'altro, i seguenti documenti: una radiografia della mano destra ed un certificato medico del Dr. med. D._______ del 12 gennaio 2006; un curriculum vitae contenente un resoconto del racconto del ricorrente del gennaio 2006; un articolo intitolato "Iraq, attentati suicidi E._______, C._______, B._______: 87 morti" del sito internet dell'agenzia di stampa F._______ del 5 gennaio 2006; G. La CRA, con ordinanza del 17 febbraio 2006, ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Inoltre, ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. H. Il 28 febbraio 2006, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. I. A partire dal 26 maggio 2006, il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) ha rimpiazzato l'AUPER 2. J. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. K. Con ordinanza del 2 luglio 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. L. Con risposta del 12 luglio 2010, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che tutto il racconto del richiedente sarebbe costruito per impedire un qualsiasi approccio scientifico alla determinazione della sua reale identità. Difatti, avrebbe dichiarato di aver vissuto in tre diversi paesi senza veramente aver mai avuto un domicilio ufficiale e fisso. Inoltre, non avrebbe a tuttora né consegnato un documento d'identità, né effettuato un tentativo di rendere credibili le sue generalità. L'autorità inferiore ritenuto inverosimile l'asserita cittadinanza irachena
Erwägungen (14 Absätze)
E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va avantutto evidenziato che, come rettamente fatto rilevare dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha a tuttora, dopo una permanenza in Svizzera di ormai quasi nove anni, presentato alcun mezzo di prova atto a dimostrare le sue origini irachene. In secondo luogo, a mente di questo Tribunale, non è attendibile che il ricorrente non avrebbe appreso l'arabo dopo aver vissuto i primi 12 anni della sua vita in Iraq (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1 e 5 nonché del 17 settembre 2001, pag. 4). Riguardo a ciò va peraltro evidenziata la contraddizione che sorge allorquando il ricorrente, da una parte, allega di aver vissuto i primi 12 anni a B._______, per poi invece asserire che, dopo la morte di sua madre, quando lui aveva due anni, sarebbe stato affidato ad una zia materna, la quale abitava a C._______ e con la quale, nel campo profughi, senza peraltro su questo punto sostanziare o fornire a tal riguardo ulteriori dettagli circa tale campo (cfr. ricorso, pag. 1), non avrebbe appreso l'arabo (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 1, del 17 settembre 2001, pagg. 4 e 10 nonché scritto del 9 novembre 2005, pag. 1) ritenuto che detta città è abitata primariamente da musulmani di etnia sunnita della tribù H._______, i quali parlano l'arabo. Di seguito, nel ricorso ha allegato di essere stato registrato come nato a C._______ per poi invece ulteriormente asserire di non sapere dove sarebbe stato registrato (cfr. ricorso, pag. 4 e allegato F al ricorso, pag. 1). Oltracciò nella prima audizione egli ha allegato che suo padre l'avrebbe mandato in Iran per una ragione a lui ignota, per poi allegare nella seconda audizione che lo avrebbe fatto allontanare dall'Iraq, in quanto accusato di tradimento e di essere una spia in favore del governo iraniano (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 2 e del 17 settembre 2001, pag. 7). Quindi, come è poco attendibile che suo padre aspetti ben dodici anni per farlo fuggire dall'Iraq considerando le torture fisiche che avrebbe subito in tale periodo, così non è comprensibile come il genitore cambi idea e lo aiuti a fuggire dopo tale lungo lasso di tempo e ciò contrariamente a quanto da egli stesso ammesso circa il disinteresse del padre nei suoi confronti (cfr. ricorso, pag. 4). Interrogato poi in merito alla città di B._______, l'insorgente non è stato in grado di dare semplici indicazioni locali: tra l'altro non è stato in grado di indicare alcun monumento importante (cfr. audizione del 25 luglio 2001, pag. 5) né di aver visto alcuno dei due principali fiumi iracheni, benché avesse trascorso, come da lui asserito, i suoi primi 12 anni in Iraq in prossimità del fiume Tigri (cfr. verbale d'audizione del 17 settembre 2001, pag. 10). Anche per quanto riguarda l'Iran, codesto Tribunale rileva che il ricorrente si è contraddetto sulla permanenza in tale paese durante la sua fuga dall'Iraq menzionando prima pochi o 15 giorni poi cinque mesi (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1, 2 e 6 nonché del 17 settembre 2001, pag. 4 come pure allegato F al ricorso, pag. 1) oppure dichiarare prima di aver soggiornato a casa di suo nonno materno a I._______ per poi indicare dopo J._______ (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 2 e 6 nonché del 25 luglio 2001, pag. 4). A nulla giova quindi anche la radiografia allegata al certificato medico della Dr. med. D._______ del 12 gennaio 2006, in quanto non è atto a comprovare che le cicatrici all'avambraccio destro e al polso siano state causate dalle persecuzioni allegate. Per finire, il motivo socio-economico fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero l'ottenimento di un impiego, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non costituisce, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tutto ciò posto, viste le allegazioni nel suo insieme, questo Tribunale non può che escludere l'origine irachena del ricorrente, ovvero, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, confermare che le dichiarazioni del ricorrente circa l'Iraq, non realizzano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, oltre ad essere irrelevanti in materia d'asilo poiché subite in paesi terzi, cadono altresì le allegate persecuzioni legate alla mancanza di documenti d'identità subite in Iran ed in Pakistan. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
E. 8.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Iraq (cfr. consid. 6.1). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo determinare il vero paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2).
E. 8.3 Ciò posto, si può lasciare indecisa la questione relativa alla domanda di rettifica dei dati del ricorrente ritenuto che, sulla base dei considerandi precedenti, codesto Tribunale esclude la sua cittadinanza irachena.
E. 9.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
E. 9.2 Visto quanto precede, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (sul tema cfr. GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
E. 9.3 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo paese d'origine non ponendosi più problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo quasi nove anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 9.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 10 Da quanto precede, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 28 febbraio 2006.
E. 12 Ne discende altresì che non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).
E. 13 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di CHF 600.- versato il 28 febbraio 2006.
- Non vengono assegnate ripetibili.
- Comunicazione a: patrocinatrice del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 13 gennaio 2006, per corriere interno; in copia) K._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4987/2006 {T 0/2} Sentenza del 15 novembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Carlo Monti; Parti A._______ dichiaratosi cittadino iracheno, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 dicembre 2005 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino iracheno di etnia araba e baluca, con ultimo domicilio in patria a B._______ fino al 1988, oppure a C._______ - in un campo profughi per iraniani presso una zia materna dall'età di due anni -, ha presentato (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1 e 5, del 17 settembre 2001, pagg. 4 e 11 nonché scritto del 9 novembre 2005, pag. 1 e allegato F al ricorso, pag. 1) domanda d'asilo in Svizzera il 10 luglio 2001. Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere allontanato verso l'Iran, oppure l'Iraq in caso di rinvio verso il Pakistan. Ha altresì allegato di esser espatriato perché stanco di essere soggetto a continui fermi e pestaggi fisici da parte delle autorità statali pakistane, in quanto privo di documenti ed al fine di poter trovare lavoro e un posto dove stare (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 4 e del 17 settembre 2001, pagg. 7-9 e 11-12). Inoltre, sarebbe espatriato per poter lavorare "in maniera normale" (cfr. verbale d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 4). B. In data 26 luglio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha cercato di sottoporre il richiedente ad un esame LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza in presenza di un esperto LINGUA iracheno. Questo esame non ha potuto aver luogo a causa delle lacune nella lingua araba del richiedente (cfr. atti A7 /2 e A 9/3). C. Con ordinanza del 27 ottobre 2005, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha informato l'interessato della sua intenzione di modificare i suoi dati personali registrati nel sistema automatizzato di registrazione di persone 2 (AUPER 2) e gli ha dato la possibilità di prendere posizione entro il 7 novembre 2005. D. In data 9 novembre 2005, l'interessato si è espresso in merito al succitato scritto dell'UFM ribadendo la sua cittadinanza irachena. E. Con decisione del 9 dicembre 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo; ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Esso ha poi eseguito la modifica dei dati personali del richiedente come prospettatogli nella suddetta ordinanza. F. In data 13 gennaio 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFM dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA). Egli ha chiesto la conferma dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Inoltre, ha chiesto rettifica dei suoi dati nel sistema AUPER 2 in merito alla sua cittadinanza. A sostegno del gravame ha allegato, tra l'altro, i seguenti documenti: una radiografia della mano destra ed un certificato medico del Dr. med. D._______ del 12 gennaio 2006; un curriculum vitae contenente un resoconto del racconto del ricorrente del gennaio 2006; un articolo intitolato "Iraq, attentati suicidi E._______, C._______, B._______: 87 morti" del sito internet dell'agenzia di stampa F._______ del 5 gennaio 2006; G. La CRA, con ordinanza del 17 febbraio 2006, ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Inoltre, ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. H. Il 28 febbraio 2006, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. I. A partire dal 26 maggio 2006, il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) ha rimpiazzato l'AUPER 2. J. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. K. Con ordinanza del 2 luglio 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. L. Con risposta del 12 luglio 2010, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che tutto il racconto del richiedente sarebbe costruito per impedire un qualsiasi approccio scientifico alla determinazione della sua reale identità. Difatti, avrebbe dichiarato di aver vissuto in tre diversi paesi senza veramente aver mai avuto un domicilio ufficiale e fisso. Inoltre, non avrebbe a tuttora né consegnato un documento d'identità, né effettuato un tentativo di rendere credibili le sue generalità. L'autorità inferiore ritenuto inverosimile l'asserita cittadinanza irachena considerando che l'interessato non conoscerebbe praticamente nulla dell'Iraq e non parlerebbe neanche l'arabo. Inoltre, vista la qualità di membro dei servizi segreti iracheni del padre del richiedente, non sarebbe chiaro il motivo per il quale egli non avrebbe potuto cominciare i suoi studi a B._______ dove vi sarebbe rimasto fino all'età di 12 anni. L'autorità inferiore ha ritenuto che egli provenga con grande probabilità dal Pakistan, tenendo conto del fatto che non sarebbe stato possibile effettuare l'esame LINGUA a causa delle sue lacune linguistiche della lingua araba del paese dal quale pretende provenire. Per di più, avrebbe perfetta dimestichezza della lingua urdu - nella quale si sarebbe pure svolta l'audizione cantonale - ed avrebbe avuto un soggiorno lungo in Pakistan. Infine, l'autorità inferiore ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfarebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto esclusivamente basate su condizioni materiali difficili. Vista la violazione del dovere di collaborare, l'UFM ha ritenuto altresì, che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile verso l'Iran, oppure il Pakistan. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe compreso la sua reale situazione. Infatti, egli sarebbe stato affidato, dopo la morte di sua madre, a sua zia confinata in un campo profughi a C._______ ove non vi sarebbe stata la possibilità di frequentare una scuola. Inoltre, avrebbe soltanto avuto contatti con sua zia, dalla quale apprese la lingua beluci, mentre non avrebbe avuto l'opportunità di imparare la lingua araba. Il padre, militare dei servizi segreti iracheni, non gli sarebbe mai stato accanto, ragione ulteriore per cui non avrebbe appreso tale lingua. Non avendo mai posseduto un documento d'identità, sarebbe stato sottoposto costantemente a torture fisiche e psicologiche come gli altri profughi del campo. In seguito a tali persecuzioni, nel 1988 il padre dell'insorgente lo avrebbe fatto condurre in Iran presso suo nonno materno. Ripetutamente fermato dalle autorità statali iraniane, incarcerato e picchiato, il nonno - dopo cinque mesi - l'avrebbe portato a G._______ (Pakistan) presso una famiglia di sua conoscenza. Essendo anche in tale luogo irregolare, non avrebbe potuto frequentare scuola alcuna, imparando a leggere dai figli dei coniugi affidatari. Lo avrebbe visitato saltuariamente suo nonno materno fino alla sua morte nel 1998, mentre suo padre si sarebbe rifugiato in Pakistan prima dell'inizio della guerra tra Iraq e Kuwait fino alla sua morte nel 1992. Dato che avrebbe riscontrato i medesimi problemi già vissuti in Iraq, avrebbe messo in pericolo la stessa famiglia ospitante ed avrebbe quindi dovuto lasciare anche il Pakistan. Quo alle persecuzioni subite, ha fornito una radiografia ed un certificato medico ed ha allegato in vista di un allontanamento di non avere più né parenti, né conoscenti in Iraq, Iran o Pakistan. Per di più, vista la situazione in cui verserebbe l'Iraq non sarebbe stato in grado di ottenere il rilascio di documentazione atta a dimostrare la propria origine e non si sarebbe nemmeno potuto pretendere da lui che conosca la geografia del suo Paese d'origine come pure la lingua araba avendo egli vissuto confinato in un campo profughi unicamente a contatto con persone di origine beluci. Egli ritiene di avere reso verosimile la sua qualità di rifugiato, in quanto le informazioni fornite sarebbero sufficientemente precise. Infine, l'UFM avrebbe individuato l'Iran, oppure il Pakistan quali Paesi di un presumibile rientro del ricorrente, senza tuttavia indicare come sarebbe possibile un rinvio essendo egli privo di ogni e qualsiasi documento. Anche per tale ragione gli dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va avantutto evidenziato che, come rettamente fatto rilevare dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha a tuttora, dopo una permanenza in Svizzera di ormai quasi nove anni, presentato alcun mezzo di prova atto a dimostrare le sue origini irachene. In secondo luogo, a mente di questo Tribunale, non è attendibile che il ricorrente non avrebbe appreso l'arabo dopo aver vissuto i primi 12 anni della sua vita in Iraq (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1 e 5 nonché del 17 settembre 2001, pag. 4). Riguardo a ciò va peraltro evidenziata la contraddizione che sorge allorquando il ricorrente, da una parte, allega di aver vissuto i primi 12 anni a B._______, per poi invece asserire che, dopo la morte di sua madre, quando lui aveva due anni, sarebbe stato affidato ad una zia materna, la quale abitava a C._______ e con la quale, nel campo profughi, senza peraltro su questo punto sostanziare o fornire a tal riguardo ulteriori dettagli circa tale campo (cfr. ricorso, pag. 1), non avrebbe appreso l'arabo (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 1, del 17 settembre 2001, pagg. 4 e 10 nonché scritto del 9 novembre 2005, pag. 1) ritenuto che detta città è abitata primariamente da musulmani di etnia sunnita della tribù H._______, i quali parlano l'arabo. Di seguito, nel ricorso ha allegato di essere stato registrato come nato a C._______ per poi invece ulteriormente asserire di non sapere dove sarebbe stato registrato (cfr. ricorso, pag. 4 e allegato F al ricorso, pag. 1). Oltracciò nella prima audizione egli ha allegato che suo padre l'avrebbe mandato in Iran per una ragione a lui ignota, per poi allegare nella seconda audizione che lo avrebbe fatto allontanare dall'Iraq, in quanto accusato di tradimento e di essere una spia in favore del governo iraniano (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 2 e del 17 settembre 2001, pag. 7). Quindi, come è poco attendibile che suo padre aspetti ben dodici anni per farlo fuggire dall'Iraq considerando le torture fisiche che avrebbe subito in tale periodo, così non è comprensibile come il genitore cambi idea e lo aiuti a fuggire dopo tale lungo lasso di tempo e ciò contrariamente a quanto da egli stesso ammesso circa il disinteresse del padre nei suoi confronti (cfr. ricorso, pag. 4). Interrogato poi in merito alla città di B._______, l'insorgente non è stato in grado di dare semplici indicazioni locali: tra l'altro non è stato in grado di indicare alcun monumento importante (cfr. audizione del 25 luglio 2001, pag. 5) né di aver visto alcuno dei due principali fiumi iracheni, benché avesse trascorso, come da lui asserito, i suoi primi 12 anni in Iraq in prossimità del fiume Tigri (cfr. verbale d'audizione del 17 settembre 2001, pag. 10). Anche per quanto riguarda l'Iran, codesto Tribunale rileva che il ricorrente si è contraddetto sulla permanenza in tale paese durante la sua fuga dall'Iraq menzionando prima pochi o 15 giorni poi cinque mesi (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1, 2 e 6 nonché del 17 settembre 2001, pag. 4 come pure allegato F al ricorso, pag. 1) oppure dichiarare prima di aver soggiornato a casa di suo nonno materno a I._______ per poi indicare dopo J._______ (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 2 e 6 nonché del 25 luglio 2001, pag. 4). A nulla giova quindi anche la radiografia allegata al certificato medico della Dr. med. D._______ del 12 gennaio 2006, in quanto non è atto a comprovare che le cicatrici all'avambraccio destro e al polso siano state causate dalle persecuzioni allegate. Per finire, il motivo socio-economico fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero l'ottenimento di un impiego, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non costituisce, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tutto ciò posto, viste le allegazioni nel suo insieme, questo Tribunale non può che escludere l'origine irachena del ricorrente, ovvero, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, confermare che le dichiarazioni del ricorrente circa l'Iraq, non realizzano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, oltre ad essere irrelevanti in materia d'asilo poiché subite in paesi terzi, cadono altresì le allegate persecuzioni legate alla mancanza di documenti d'identità subite in Iran ed in Pakistan. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 8.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Iraq (cfr. consid. 6.1). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo determinare il vero paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2). 8.3 Ciò posto, si può lasciare indecisa la questione relativa alla domanda di rettifica dei dati del ricorrente ritenuto che, sulla base dei considerandi precedenti, codesto Tribunale esclude la sua cittadinanza irachena. 9. 9.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 9.2 Visto quanto precede, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (sul tema cfr. GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 9.3 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo paese d'origine non ponendosi più problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo quasi nove anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Da quanto precede, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 28 febbraio 2006. 12. Ne discende altresì che non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA). 13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di CHF 600.- versato il 28 febbraio 2006. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: patrocinatrice del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 13 gennaio 2006, per corriere interno; in copia) K._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: