opencaselaw.ch

D-8782/2007

D-8782/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-01 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 18 settembre 2006, gli interessati, dichiaratisi cittadini armeni con ultimo domicilio a D._______ (Nagorno-Karabakh), nell'omonima provincia del Nagorno-Karabakh, rispettivamente a E._______ (Ucraina), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato di essere espatriati per i problemi di A._______. Infatti, in data 7 marzo 2003, avrebbe sparato alle gambe di un certo F._______, vendicandosi in tal modo del decesso di suo fratello, avvenuto il 25 dicembre 2002, di cui - secondo quanto riferitogli da due operai della sua fattoria e da due amici di F._______ - quest'ultimo sarebbe stato responsabile (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 5 e 6 nonché del 9 ottobre 2006, pag. 5). I richiedenti sarebbero quindi espatriati per il timore di A._______ di essere ucciso o processato per aver sparato nonché per aver commesso un furto d'arma (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006, pag. 8). B. Con decisione del 29 novembre 2007 (notificata all'interessato il 30 novembre 2007; cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 dicembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria nonché la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo accertamento. Essi hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 10 aprile 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 13 maggio 2008. E. Il 13 maggio 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 15 maggio 2008, il TAF ha concesso ai ricorrenti un termine fino al 16 giugno 2008 per introdurre l'atto di replica. G. Il 16 giugno 2008, i ricorrenti hanno presentato una replica. H. Con ordinanza del 19 febbraio 2010, il TAF ha invitato i ricorrenti ad indicare, in maniera precisa ed esaustiva, quali ostacoli si opporrebbero attualmente segnatamente dal profilo dei trattamenti medici eventualmente necessari ad un rinvio nel loro Paese d'origine ed ha concesso un termine fino all'8 marzo 2010 per produrre un certificato medico del dott. I._______ attuale e circostanziato relativo allo stato di salute di A._______. I. Con scritti dell'8 e dell'11 marzo 2010, gli insorgenti hanno trasmesso in allegato quanto richiesto nella succitata ordinanza. J. Il 25 marzo 2010, l'UFM, nell'ambito della sua presa di posizione ai citati scritti, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. Copia della presa di posizione dell'UFM è stata trasmessa per conoscenza ai ricorrenti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).

E. 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittori, illogici ed inverosimili i motivi d'asilo dei richiedenti. Infatti, A._______ avrebbe dichiarato durante la prima audizione che le autorità gli avrebbero comunicato per iscritto la morte di suo fratello allorquando si trovava in una postazione sul confine con l'Azerbaigian, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato di non aver ricevuto alcunché di scritto e di essere stato informato oralmente. Inoltre, secondo l'autorità inferiore, sarebbe surrealista che la polizia accorra sul luogo dove sarebbe deceduto il fratello colpito da un'arma da fuoco, proceda all'accertamento dei fatti, faccia delle fotocopie e poi concluda che il parente dell'interessato sarebbe deceduto al confine. Peraltro, non sarebbe comprensibile che G._______ descritto dall'interessato come una persona benestante ed influente in loco, sia interessato a sottrarre personalmente del bestiame senza pagarlo. Difatti, sarebbe più probabile che incarichi qualcuno di eseguire il furto, piuttosto che effettuarlo di persona. Infine, l'UFM ha considerato come non determinata l'identità degli interessati, in quanto dai confronti dattiloscopici sarebbe emerso che l'interessato avrebbe dichiarato diverse identità alle autorità europee.

E. 4.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno contestato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'apprezzamento dell'UFM circa le dichiarazioni di A._______ rese in merito alla comunicazione delle autorità statali in loco in merito al decesso di suo fratello. Infatti, nella prima audizione avrebbe dapprima dichiarato di essere stato informato oralmente della morte di suo fratello sul confine, per poi allegare di aver ricevuto una comunicazione scritta solamente quando avrebbe riferito dell'esito delle denunce fatte contro H._______. Inoltre, avrebbe ribadito nella seconda audizione di essere stato informato oralmente e non per iscritto. Peraltro, i ricorrenti hanno allegato che il giudizio dei fatti dell'UFM - dove sostiene che l'esposizione del racconto dei ricorrenti in merito al comportamento della polizia sia surrealista, contrario all'esperienza di vita ed alla logica dell'agire - sarebbe surrealista, in quanto la storia recente avrebbe dimostrato come vi sarebbe spesso la mano di altre istituzioni statali che avrebbero interessi a volte contrapposti volti spesso a coprire la realtà dei fatti. Complotti, false testimonianze e precostituzione di mezzi di prova, sarebbero all'ordine del giorno in tutte le democrazie mature ragione per cui non escluderebbero che la polizia in loco voglia proteggere un personaggio ricco ed influente dichiarando il falso. Gli autori del gravame hanno quindi concluso che la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. Oltre a ciò, hanno ritenuto come non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento vista la situazione instabile in loco ed il fatto che A._______ - il quale avrebbe contratto l'epatite C - non potrebbe accedere a cure mediche adeguate.

E. 4.3 Nella sua risposta, l'UFM ha escluso un rischio d'interruzione di un trattamento in Armenia ed ha altresì ritenuto che vi sarebbero disponibili le cure adeguate, ragione per cui il rinvio di A._______ sarebbe ragionevolmente esigibile. Inoltre, ha constatato che avrebbe un'esperienza di lavoro e che vivrebbero ancora i suoi suoceri in loco. L'autorità inferiore ha, peraltro, indicato la possibilità del ricorrente di poter chiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.

E. 4.4 Nella replica, i ricorrenti hanno confermato quanto già dichiarato nelle conclusioni ricorsuali ed hanno puntualizzato che l'UFM avrebbe rinunciato a prendere posizione in relazione all'accertamento incompleto dei fatti indicati nel gravame. Per quanto concernerebbe la situazione di A._______ hanno dichiarato di essere ancora in attesa di una documentazione aggiornata.

E. 4.5 Nel certificato medico dell'8 marzo 2010, il dott. I._______ ha dichiarato che, per quanto riguarda l'epatite C, non sarebbe necessaria al momento una terapia come pure per la frattura della caviglia, l'ablazione del materiale osteosintesi, l'aumerosi del occhio sinistro e le fratture vertebre L1 e L2. Per contro, hanno indicato che A._______ necessiterebbe di conseguenza una terapia regolare per la sua problematica di tossicodipendenza. In tale ambito, hanno segnalato che, attualmente, seguirebbe un programma metadonico ricevendo 5 Ketalgine a 5 mg in modo regolare dalla farmacia J._______ a K._______

E. 4.6 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha ritenuto che in riferimento al trattamento a base di metadone, di cui necessiterebbe il ricorrente in patria, vi sarebbero dei centri di disintossicazione per tossicodipendenti in loco. Inoltre, ha segnalato la possibilità dell'insorgente di richiesta ad un aiuto al ritorno per motivi sanitari presso il consultorio cantonale per il ritorno.

E. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, l'allegazione degli insorgenti secondo cui la polizia avrebbe l'intento di coprire l'autore del reato (cfr. ricorso, pag. 2) non può essere ritenuta, in quanto non solo si tratta di una mera affermazione di parte, ma gli stessi ricorrenti si sono semplicemente limitati a dichiarare che F._______ sarebbe una persona influente in loco senza fornire alcun dettaglio in merito. In tale ambito, non lo soccorre neppure la generica affermazione ricorsuale secondo cui non si potrebbe escludere un tale comportamento da parte dalle autorità statali, in quanto sarebbe un fatto che si presenterebbe persino nelle democrazie mature (cfr. ricorso, pag. 4). Inoltre, va rilevato che A._______ ha dichiarato in sede d'audizione di aver chiesto l'asilo in Germania nel 2003 e che, in tale occasione, si era limitato ad indicare il furto d'armi quale motivo d'asilo non menzionando in alcun modo di aver sparato a F._______. Tale fatto già dimostra, di per sé, l'inverosimiglianza del suo racconto, poiché è completamente insensato che non abbia già presentato gli stessi motivi della presente procedura in Germania, a meno che non siano inverosimili e costruiti ad arte per i bisogni della causa (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito del 25 settembre 2006, pag. 2 e verbale d'audizione del 9 ottobre 2006, pag. 5). A riprova di ciò, v'è anche il fatto delle sue allegazioni inverosimili circa il suo soggiorno negli anni antecedenti alla presentazione della presente domanda d'asilo in Svizzera. Infatti, in sede d'audizione ha dapprima dichiarato di aver soggiornato da ultimo in Ucraina fino al 14 settembre 2006, per poi ammettere di aver chiesto l'asilo in Germania nel 2003, oppure il 17 marzo 2003 (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito del 25 settembre 2006, pag. 2 come pure verbali d'audizione del 25 settembre 2006, pag. 1 e del 9 ottobre 2006, pagg. 3-4). Peraltro, si è contraddetto circa la data in cui la polizia in loco avrebbe sequestrato il suo passaporto, allegando dapprima che sarebbe avvenuto in dicembre 2003, ossia posteriore alla data d'espatrio del 7 marzo 2003 come pure a quella della presentazione della sua domanda d'asilo in Germania in data 17 marzo 2003, per poi indicare il 10 gennaio 2003, oppure - confrontato con tale contraddizione - in gennaio 2003 (cfr. verbali d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 3-4 e del 9 ottobre 2006, pagg. 3-4 nonché 6). Oltre a ciò, nonostante A._______ abbia allegato di non essere in possesso del suo passaporto, in quanto gli sarebbe stato sequestrato dalle autorità armene - peraltro senza aver ricevuto una ricevuta - e di non aver mai avuto una carta d'identità, egli ha espressamente asserito di aver vissuto legalmente, munito di un permesso di soggiorno temporaneo fino al 2005 in Ucraina (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 2-4). Nondimeno, v'è luogo di rilevare che B._______ nella prima audizione non ha allegato di aver avuto un passaporto armeno, mentre nella seconda audizione non solo ha allegato di averlo posseduto, ma che le autorità armene glielo avrebbero sequestrato nel 2003 (cfr. verbali d'audizione del 5 luglio 2007, pagg. 4-5 nonché dell'11 settembre 2007, pagg. 4 e 7). Per di più, è illogico che A._______ non abbia già sporto denuncia in passato per i frequenti furti di bestiame nel passato (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pag. 5) e, viste le denunce infruttuose in merito all'omicidio di suo fratello, non abbia incaricato un legale, bensì abbia subito scelto di farsi giustizia egli stesso. Infine, va considerato che gli atti commessi, ossia il furto d'arma ed il tentato omicidio, non costituiscono manifestamente azioni suscettibili di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che appare ragione di ritenere che A._______ non possa beneficiare nel suo Paese d'origine di un equo processo in relazione ai fatti invocati. Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che i motivi presentati dai ricorrenti sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e non realizzano, come rettamente considerato dall'UFM, le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.

E. 5.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 7.2 Nel caso di specie, le affermazioni dei ricorrenti in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Infatti, A._______ ha dichiarato di essere cittadino armeno, mentre nella sua procedura d'asilo in Germania aveva indicato di essere sia cittadino armeno che azero fornendo diversi nominativi (cfr. atti A2/2 e A11/2). Inoltre, ha dichiarato di aver fornito delle allegazioni false in merito al suo soggiorno posteriore al suo espatrio, di aver avuto un permesso di soggiorno in Ucraina e di aver una rete sociale a E._______, ossia sua madre, sua moglie e sua figlia (cfr. verbali d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 2-3 e del 9 ottobre 2006, pag. 3). B._______ ha invece dapprima dichiarato di essere cittadina ucraina e di aver avuto tale passaporto, per poi allegare di essere sia cittadina ucraina che armena e di aver avuto il passaporto di entrambi i Paesi (cfr. verbali d'audizione del 5 settembre 2007, pag. 4 e dell'11 settembre 2007, pag. 3). Tale allegazione è palesemente inverosimile, visto che sia l'Armenia che l'Ucraina non prevedono la doppia cittadinanza (cfr. art. 4 della Costituzione dell'Ucraina del 28 giugno 1996 ed art. 14 della Costituzione dell'Armenia del 5 luglio 1995). Oltre a ciò, ha allegato nella prima audizione di aver vissuto dalla nascita fino al 2003 nel Karabagh, per poi asserire di aver frequentato la scuola elementare e media a E._______ (Ucraina) e di essersi sempre spostata fra E._______ ed il Karabagh (cfr. verbali d'audizione del 5 luglio 2007, pag. 2 e dell'11 settembre 2007, pagg. 4-5). Infine, i ricorrenti non hanno finora presentato alcun documento a riprova delle loro allegate cittadinanze, ciò nonostante B._______ abbia prospettato l'inoltro del suo passaporto ucraino (cfr. verbale d'audizione dell'11 settembre 2007, pag. 3). Di conseguenza, i ricorrenti hanno violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della loro vera cittadinanza, a loro senza dubbio nota, e hanno posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il loro Paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine degli insorgenti ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisioni del TAF D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2).

E. 8.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).

E. 8.2 Visto quanto precede, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (sul tema cfr. GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ammissibile.

E. 8.3 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la loro nazionalità, i ricorrenti hanno reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarli nel loro effettivo Paese d'origine non ponendosi più problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Nel caso particolare va peraltro osservato che da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici per continuare la terapia metadonica. Tanto meno per quanto riguarda l'epatite C, potendosi evincere dal secondo il rapporto medico dell'8 marzo 2010 del dott. I._______, che si sono risolti e che il ricorrente non ha quindi più bisogno di cure. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nel loro Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (n. di rif. N [...]; copia per conoscenza per corriere interno) L.._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8782/2007/dei {T 0/2} Sentenza del 1° aprile 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (giudice unico), con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, nato il (...), dichiaratosi cittadino dell'Armenia, B._______, nata il (...), dichiaratosi cittadina dell'Armenia e dell'Ucraina e la loro figlia C._______, nata il (...), ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 novembre 2007 / N (...). Fatti: A. Il 18 settembre 2006, gli interessati, dichiaratisi cittadini armeni con ultimo domicilio a D._______ (Nagorno-Karabakh), nell'omonima provincia del Nagorno-Karabakh, rispettivamente a E._______ (Ucraina), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato di essere espatriati per i problemi di A._______. Infatti, in data 7 marzo 2003, avrebbe sparato alle gambe di un certo F._______, vendicandosi in tal modo del decesso di suo fratello, avvenuto il 25 dicembre 2002, di cui - secondo quanto riferitogli da due operai della sua fattoria e da due amici di F._______ - quest'ultimo sarebbe stato responsabile (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 5 e 6 nonché del 9 ottobre 2006, pag. 5). I richiedenti sarebbero quindi espatriati per il timore di A._______ di essere ucciso o processato per aver sparato nonché per aver commesso un furto d'arma (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006, pag. 8). B. Con decisione del 29 novembre 2007 (notificata all'interessato il 30 novembre 2007; cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 dicembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria nonché la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo accertamento. Essi hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 10 aprile 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 13 maggio 2008. E. Il 13 maggio 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 15 maggio 2008, il TAF ha concesso ai ricorrenti un termine fino al 16 giugno 2008 per introdurre l'atto di replica. G. Il 16 giugno 2008, i ricorrenti hanno presentato una replica. H. Con ordinanza del 19 febbraio 2010, il TAF ha invitato i ricorrenti ad indicare, in maniera precisa ed esaustiva, quali ostacoli si opporrebbero attualmente segnatamente dal profilo dei trattamenti medici eventualmente necessari ad un rinvio nel loro Paese d'origine ed ha concesso un termine fino all'8 marzo 2010 per produrre un certificato medico del dott. I._______ attuale e circostanziato relativo allo stato di salute di A._______. I. Con scritti dell'8 e dell'11 marzo 2010, gli insorgenti hanno trasmesso in allegato quanto richiesto nella succitata ordinanza. J. Il 25 marzo 2010, l'UFM, nell'ambito della sua presa di posizione ai citati scritti, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. Copia della presa di posizione dell'UFM è stata trasmessa per conoscenza ai ricorrenti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittori, illogici ed inverosimili i motivi d'asilo dei richiedenti. Infatti, A._______ avrebbe dichiarato durante la prima audizione che le autorità gli avrebbero comunicato per iscritto la morte di suo fratello allorquando si trovava in una postazione sul confine con l'Azerbaigian, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato di non aver ricevuto alcunché di scritto e di essere stato informato oralmente. Inoltre, secondo l'autorità inferiore, sarebbe surrealista che la polizia accorra sul luogo dove sarebbe deceduto il fratello colpito da un'arma da fuoco, proceda all'accertamento dei fatti, faccia delle fotocopie e poi concluda che il parente dell'interessato sarebbe deceduto al confine. Peraltro, non sarebbe comprensibile che G._______ descritto dall'interessato come una persona benestante ed influente in loco, sia interessato a sottrarre personalmente del bestiame senza pagarlo. Difatti, sarebbe più probabile che incarichi qualcuno di eseguire il furto, piuttosto che effettuarlo di persona. Infine, l'UFM ha considerato come non determinata l'identità degli interessati, in quanto dai confronti dattiloscopici sarebbe emerso che l'interessato avrebbe dichiarato diverse identità alle autorità europee. 4.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno contestato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'apprezzamento dell'UFM circa le dichiarazioni di A._______ rese in merito alla comunicazione delle autorità statali in loco in merito al decesso di suo fratello. Infatti, nella prima audizione avrebbe dapprima dichiarato di essere stato informato oralmente della morte di suo fratello sul confine, per poi allegare di aver ricevuto una comunicazione scritta solamente quando avrebbe riferito dell'esito delle denunce fatte contro H._______. Inoltre, avrebbe ribadito nella seconda audizione di essere stato informato oralmente e non per iscritto. Peraltro, i ricorrenti hanno allegato che il giudizio dei fatti dell'UFM - dove sostiene che l'esposizione del racconto dei ricorrenti in merito al comportamento della polizia sia surrealista, contrario all'esperienza di vita ed alla logica dell'agire - sarebbe surrealista, in quanto la storia recente avrebbe dimostrato come vi sarebbe spesso la mano di altre istituzioni statali che avrebbero interessi a volte contrapposti volti spesso a coprire la realtà dei fatti. Complotti, false testimonianze e precostituzione di mezzi di prova, sarebbero all'ordine del giorno in tutte le democrazie mature ragione per cui non escluderebbero che la polizia in loco voglia proteggere un personaggio ricco ed influente dichiarando il falso. Gli autori del gravame hanno quindi concluso che la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. Oltre a ciò, hanno ritenuto come non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento vista la situazione instabile in loco ed il fatto che A._______ - il quale avrebbe contratto l'epatite C - non potrebbe accedere a cure mediche adeguate. 4.3 Nella sua risposta, l'UFM ha escluso un rischio d'interruzione di un trattamento in Armenia ed ha altresì ritenuto che vi sarebbero disponibili le cure adeguate, ragione per cui il rinvio di A._______ sarebbe ragionevolmente esigibile. Inoltre, ha constatato che avrebbe un'esperienza di lavoro e che vivrebbero ancora i suoi suoceri in loco. L'autorità inferiore ha, peraltro, indicato la possibilità del ricorrente di poter chiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. 4.4 Nella replica, i ricorrenti hanno confermato quanto già dichiarato nelle conclusioni ricorsuali ed hanno puntualizzato che l'UFM avrebbe rinunciato a prendere posizione in relazione all'accertamento incompleto dei fatti indicati nel gravame. Per quanto concernerebbe la situazione di A._______ hanno dichiarato di essere ancora in attesa di una documentazione aggiornata. 4.5 Nel certificato medico dell'8 marzo 2010, il dott. I._______ ha dichiarato che, per quanto riguarda l'epatite C, non sarebbe necessaria al momento una terapia come pure per la frattura della caviglia, l'ablazione del materiale osteosintesi, l'aumerosi del occhio sinistro e le fratture vertebre L1 e L2. Per contro, hanno indicato che A._______ necessiterebbe di conseguenza una terapia regolare per la sua problematica di tossicodipendenza. In tale ambito, hanno segnalato che, attualmente, seguirebbe un programma metadonico ricevendo 5 Ketalgine a 5 mg in modo regolare dalla farmacia J._______ a K._______ 4.6 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha ritenuto che in riferimento al trattamento a base di metadone, di cui necessiterebbe il ricorrente in patria, vi sarebbero dei centri di disintossicazione per tossicodipendenti in loco. Inoltre, ha segnalato la possibilità dell'insorgente di richiesta ad un aiuto al ritorno per motivi sanitari presso il consultorio cantonale per il ritorno. 5. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, l'allegazione degli insorgenti secondo cui la polizia avrebbe l'intento di coprire l'autore del reato (cfr. ricorso, pag. 2) non può essere ritenuta, in quanto non solo si tratta di una mera affermazione di parte, ma gli stessi ricorrenti si sono semplicemente limitati a dichiarare che F._______ sarebbe una persona influente in loco senza fornire alcun dettaglio in merito. In tale ambito, non lo soccorre neppure la generica affermazione ricorsuale secondo cui non si potrebbe escludere un tale comportamento da parte dalle autorità statali, in quanto sarebbe un fatto che si presenterebbe persino nelle democrazie mature (cfr. ricorso, pag. 4). Inoltre, va rilevato che A._______ ha dichiarato in sede d'audizione di aver chiesto l'asilo in Germania nel 2003 e che, in tale occasione, si era limitato ad indicare il furto d'armi quale motivo d'asilo non menzionando in alcun modo di aver sparato a F._______. Tale fatto già dimostra, di per sé, l'inverosimiglianza del suo racconto, poiché è completamente insensato che non abbia già presentato gli stessi motivi della presente procedura in Germania, a meno che non siano inverosimili e costruiti ad arte per i bisogni della causa (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito del 25 settembre 2006, pag. 2 e verbale d'audizione del 9 ottobre 2006, pag. 5). A riprova di ciò, v'è anche il fatto delle sue allegazioni inverosimili circa il suo soggiorno negli anni antecedenti alla presentazione della presente domanda d'asilo in Svizzera. Infatti, in sede d'audizione ha dapprima dichiarato di aver soggiornato da ultimo in Ucraina fino al 14 settembre 2006, per poi ammettere di aver chiesto l'asilo in Germania nel 2003, oppure il 17 marzo 2003 (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito del 25 settembre 2006, pag. 2 come pure verbali d'audizione del 25 settembre 2006, pag. 1 e del 9 ottobre 2006, pagg. 3-4). Peraltro, si è contraddetto circa la data in cui la polizia in loco avrebbe sequestrato il suo passaporto, allegando dapprima che sarebbe avvenuto in dicembre 2003, ossia posteriore alla data d'espatrio del 7 marzo 2003 come pure a quella della presentazione della sua domanda d'asilo in Germania in data 17 marzo 2003, per poi indicare il 10 gennaio 2003, oppure - confrontato con tale contraddizione - in gennaio 2003 (cfr. verbali d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 3-4 e del 9 ottobre 2006, pagg. 3-4 nonché 6). Oltre a ciò, nonostante A._______ abbia allegato di non essere in possesso del suo passaporto, in quanto gli sarebbe stato sequestrato dalle autorità armene - peraltro senza aver ricevuto una ricevuta - e di non aver mai avuto una carta d'identità, egli ha espressamente asserito di aver vissuto legalmente, munito di un permesso di soggiorno temporaneo fino al 2005 in Ucraina (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 2-4). Nondimeno, v'è luogo di rilevare che B._______ nella prima audizione non ha allegato di aver avuto un passaporto armeno, mentre nella seconda audizione non solo ha allegato di averlo posseduto, ma che le autorità armene glielo avrebbero sequestrato nel 2003 (cfr. verbali d'audizione del 5 luglio 2007, pagg. 4-5 nonché dell'11 settembre 2007, pagg. 4 e 7). Per di più, è illogico che A._______ non abbia già sporto denuncia in passato per i frequenti furti di bestiame nel passato (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pag. 5) e, viste le denunce infruttuose in merito all'omicidio di suo fratello, non abbia incaricato un legale, bensì abbia subito scelto di farsi giustizia egli stesso. Infine, va considerato che gli atti commessi, ossia il furto d'arma ed il tentato omicidio, non costituiscono manifestamente azioni suscettibili di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che appare ragione di ritenere che A._______ non possa beneficiare nel suo Paese d'origine di un equo processo in relazione ai fatti invocati. Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che i motivi presentati dai ricorrenti sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e non realizzano, come rettamente considerato dall'UFM, le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 5.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 7.2 Nel caso di specie, le affermazioni dei ricorrenti in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Infatti, A._______ ha dichiarato di essere cittadino armeno, mentre nella sua procedura d'asilo in Germania aveva indicato di essere sia cittadino armeno che azero fornendo diversi nominativi (cfr. atti A2/2 e A11/2). Inoltre, ha dichiarato di aver fornito delle allegazioni false in merito al suo soggiorno posteriore al suo espatrio, di aver avuto un permesso di soggiorno in Ucraina e di aver una rete sociale a E._______, ossia sua madre, sua moglie e sua figlia (cfr. verbali d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 2-3 e del 9 ottobre 2006, pag. 3). B._______ ha invece dapprima dichiarato di essere cittadina ucraina e di aver avuto tale passaporto, per poi allegare di essere sia cittadina ucraina che armena e di aver avuto il passaporto di entrambi i Paesi (cfr. verbali d'audizione del 5 settembre 2007, pag. 4 e dell'11 settembre 2007, pag. 3). Tale allegazione è palesemente inverosimile, visto che sia l'Armenia che l'Ucraina non prevedono la doppia cittadinanza (cfr. art. 4 della Costituzione dell'Ucraina del 28 giugno 1996 ed art. 14 della Costituzione dell'Armenia del 5 luglio 1995). Oltre a ciò, ha allegato nella prima audizione di aver vissuto dalla nascita fino al 2003 nel Karabagh, per poi asserire di aver frequentato la scuola elementare e media a E._______ (Ucraina) e di essersi sempre spostata fra E._______ ed il Karabagh (cfr. verbali d'audizione del 5 luglio 2007, pag. 2 e dell'11 settembre 2007, pagg. 4-5). Infine, i ricorrenti non hanno finora presentato alcun documento a riprova delle loro allegate cittadinanze, ciò nonostante B._______ abbia prospettato l'inoltro del suo passaporto ucraino (cfr. verbale d'audizione dell'11 settembre 2007, pag. 3). Di conseguenza, i ricorrenti hanno violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della loro vera cittadinanza, a loro senza dubbio nota, e hanno posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il loro Paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine degli insorgenti ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisioni del TAF D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2). 8. 8.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 8.2 Visto quanto precede, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (sul tema cfr. GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ammissibile. 8.3 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la loro nazionalità, i ricorrenti hanno reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarli nel loro effettivo Paese d'origine non ponendosi più problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Nel caso particolare va peraltro osservato che da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici per continuare la terapia metadonica. Tanto meno per quanto riguarda l'epatite C, potendosi evincere dal secondo il rapporto medico dell'8 marzo 2010 del dott. I._______, che si sono risolti e che il ricorrente non ha quindi più bisogno di cure. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nel loro Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (n. di rif. N [...]; copia per conoscenza per corriere interno) L.._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: