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D-2420/2010

D-2420/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-18 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, con ultimo domicilio a D._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di essere ricercato nel suo paese da persone di origine araba. Il ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti o delle minacce da questi individui, né tanto meno di aver avuto contatti con essi. Tuttavia, egli avrebbe lasciato l'Iraq per il timore di essere ricercato ed ucciso dagli arabi, posto che, a causa del suo lavoro che prevede la vendita e consegna di materiale, tra gli altri, anche ad americani, gli stessi lo avrebbero già minacciato per il tramite della sua famiglia. B. In data 4 dicembre 2009, il richiedente è stato sottoposto ad un esame LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza. Questo test ha sconfessato il richiedente, determinando con certezza che la sua socializzazione non è avvenuta a D._______ come asserito, bensì in un ambiente curdo del Kurdistan iracheno, con grande probabilità nel distretto di E._______(governatorato di F._______). C. In data 6 gennaio 2010, il documento di identità del richiedente, speditogli nel frattempo per posta da un un collega di lavoro, è stato sottoposto a perizia per valutarne l'autenticità. La verifica in parola ha potuto stabilire, sulla scorta di diverse ed evidenti imprecisioni, la falsità del documento. D. In data 27 gennaio 2010, è stato conferito al richiedente il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito alla perizia concernente la veridicità del documento di identità. E. Tramite decisione del 22 marzo 2010, notificata al ricorrente il 27 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. F. In data 12 aprile 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. G. Con scritto del 26 aprile 2010, il ricorrente ha fatto pervenire al TAF copia del certificato di nascita e dell'attestato di residenza. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).

E. 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM, ha considerato inverosimili ed inattendibili le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'asilo. In particolare, secondo l'autorità di prime cure, egli non è stato in grado di rendere verosimili la propria provenienza, la propria identità e le minacce che stanno alla base della propria fuga. Infine, l'UFM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è ammissibile, esigibile e possibile.

E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito quanto già sostenuto in sede di audizione, e meglio di aver lasciato l'Iraq in seguito alle minacce ricevute in Patria da persone di origine araba a causa della sua attività di rifornimento delle forze americane. Inoltre, egli sostiene, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che l'esame LINGUA al quale è stato sottoposto non rispecchia la realtà ribadendo di essere cittadino iracheno, proveniente da D._______. Egli avversa pure, senza tuttavia avanzare censure concrete, la verifica a cui è stato sottoposto il documento di identità che ha consegnato alle autorità. Il ricorrente conclude che la decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo, e che pertanto, essendo esposto al rischio di uccisione da parte degli arabi presenti sul territorio iracheno, un suo rinvio in Iraq non è ragionevolmente esigibile. Egli ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia.

E. 5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.

E. 5.2 In primo luogo, quo al motivo legato alla sua attività, mal si comprende come il ricorrente abbia potuto esercitarla a D._______ se dall'esame LINGUA risulta che egli possiede soltanto una conoscenza rudimentale della zona. Sia come sia, va rilevato che il ricorrente non ha mai subito alcuna minaccia diretta, semmai queste gli sarebbero state riferite dai propri famigliari. Inoltre, dopo la prima asserita minaccia, egli ha continuato a lavorare senza preoccuparsi troppo e senza denunciare il fatto alle autorità. Soltanto dopo la seconda minaccia, sempre pervenuta tramite i famigliari, si sarebbe trasferito a E._______, continuando tuttavia ad esercitare la propria attività, frutto della citata turbativa. Occorre qui rilevare che, per ammissione dell'insorgente medesimo, dopo tale spostamento, pur continuando a fare lo stesso lavoro, egli non è più stato raggiunto da molestia alcuna. Malgrado ciò, egli ha deciso di espatriare per il timore che gli arabi prima o poi lo avrebbero trovato. Sia come sia, fintanto che il ricorrente è rimasto in patria non ha subito alcun atto di violenza e neppure ha mai avuto contatti con le persone che lo avrebbero minacciato. Oltretutto, dopo l'asserita fuga interna verso E._______, egli non ha più ricevuto minacce, nemmeno per interposta persona (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pagg. 5 e 6, verbale di audizione del 27 gennaio 2010, pagg. 4, 5 e 6). Oltre a ciò, stando a quanto allegato dal ricorrente, egli sarebbe originario di D._______ (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag. 1). L'esame LINGUA, al quale è stato sottoposto il ricorrente, ha assolutamente sconfessato quanto da egli allegato, escludendo con certezza l'origine dichiarata e attribuendo la provenienza dell'interessato ad un ambiente curdo nel Kurdistan iracheno, con ogni probabilità nel distretto di E._______ (governatorato di F._______) (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Quanto ritenuto dall'esaminatore trova conforto nelle lacune conoscitive, sia a livello geografico che socio-politico, dimostrate dal ricorrente a proposito della regione di D._______, ove egli pretende di essere nato e vissuto tutta la vita (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 2 e 3). È infatti inverosimile affermare di aver vissuto tutta la vita a D._______ e di averci svolto un'attività commerciale senza neppure avere conoscenza del luogo. Un ulteriore, rilevante elemento è la falsità del documento di identità, ricevuto per posta da un collega di lavoro, che il richiedente ha depositato presso l'UFM. La verifica dell'autenticità alla quale è stato sottoposto detto documento ha, infatti, portato alla luce diverse imprecisioni e mancanze che hanno fatto concludere l'esperto incaricato per la natura mendace dello stesso (cfr. scheda di esame del documento di identità). A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

E. 5.3 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.).

E. 5.4 Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare le presunte minacce rivoltegli da persone di origine araba (cfr. verbale di audizione del 27 gennaio 2010, pag. 7). Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti.

E. 5.5 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni del ricorrente circa le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi palesemente inverosimili. Ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21).

E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).

E. 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile;

E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215).

E. 7.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.

E. 7.4 Nel caso di specie, come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 5.2) sulla base dell'esame LINGUA, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria provenienza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Sulla scorta delle risposte fornite dal ricorrente, l'esaminatore ha potuto stabilire che egli si esprime in lingua curda Kurmanji, parlata nell'ovest del governatorato di F._______, e pertanto che, con grande probabilità, il ricorrente proviene dal distretto di E._______ (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). A ciò aggiungasi che pure il documento di identità che un collega di lavoro ha inviato per posta al richiedente è risultato essere falso a seguito di una verifica dell'autenticità (cfr. scheda di esame del documento di identità). Peraltro, ai sensi di legge e prassi di questo Tribunale (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), i documenti (certificato di nascita e attestato di residenza) prodotti dal ricorrente con lo scritto del 26 aprile 2010, non possono essere presi in considerazione ai fini della presente causa, posto che, oltretutto, si tratta di semplici copie. Ciò stante, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ponendo le autorità nell'impossibilità di conoscere con certezza il suo luogo d'origine rispettivamente di poter valutare l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo di determinare la reale provenienza dell'insorgente (cfr. decisioni del TAF D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2).

E. 7.5 Non di meno, sulla base degli elementi che si evincono dagli atti, si può partire con grande probabilità dal principio che egli sia originario del distretto di E._______ nel governatorato di F._______, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).

E. 7.6 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che il ricorrente ha una formazione di base avendo egli frequentato la scuola per tre anni. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo operato in qualità di tuttofare al servizio di un commerciante di prodotti alimentari, per il quale non solo trasportava la merce ma eseguiva pure compiti amministrativi e teneva la contabilità (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in Patria, dove ha lasciato i genitori e cinque fratelli (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag. 3). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 7.7 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.8 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

E. 9 Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 12 aprile 2010, per corriere interno; in copia) G._______(in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2420/2010/gam {T 0/2} Sentenza del 18 maggio 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Zoller e Fulvio Haefeli, cancelliere Federico Pestoni; Parti A._______, alias B._______, alias C._______, Iraq, (...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 marzo 2010 / N (...) Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, con ultimo domicilio a D._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di essere ricercato nel suo paese da persone di origine araba. Il ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti o delle minacce da questi individui, né tanto meno di aver avuto contatti con essi. Tuttavia, egli avrebbe lasciato l'Iraq per il timore di essere ricercato ed ucciso dagli arabi, posto che, a causa del suo lavoro che prevede la vendita e consegna di materiale, tra gli altri, anche ad americani, gli stessi lo avrebbero già minacciato per il tramite della sua famiglia. B. In data 4 dicembre 2009, il richiedente è stato sottoposto ad un esame LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza. Questo test ha sconfessato il richiedente, determinando con certezza che la sua socializzazione non è avvenuta a D._______ come asserito, bensì in un ambiente curdo del Kurdistan iracheno, con grande probabilità nel distretto di E._______(governatorato di F._______). C. In data 6 gennaio 2010, il documento di identità del richiedente, speditogli nel frattempo per posta da un un collega di lavoro, è stato sottoposto a perizia per valutarne l'autenticità. La verifica in parola ha potuto stabilire, sulla scorta di diverse ed evidenti imprecisioni, la falsità del documento. D. In data 27 gennaio 2010, è stato conferito al richiedente il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito alla perizia concernente la veridicità del documento di identità. E. Tramite decisione del 22 marzo 2010, notificata al ricorrente il 27 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. F. In data 12 aprile 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. G. Con scritto del 26 aprile 2010, il ricorrente ha fatto pervenire al TAF copia del certificato di nascita e dell'attestato di residenza. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM, ha considerato inverosimili ed inattendibili le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'asilo. In particolare, secondo l'autorità di prime cure, egli non è stato in grado di rendere verosimili la propria provenienza, la propria identità e le minacce che stanno alla base della propria fuga. Infine, l'UFM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito quanto già sostenuto in sede di audizione, e meglio di aver lasciato l'Iraq in seguito alle minacce ricevute in Patria da persone di origine araba a causa della sua attività di rifornimento delle forze americane. Inoltre, egli sostiene, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che l'esame LINGUA al quale è stato sottoposto non rispecchia la realtà ribadendo di essere cittadino iracheno, proveniente da D._______. Egli avversa pure, senza tuttavia avanzare censure concrete, la verifica a cui è stato sottoposto il documento di identità che ha consegnato alle autorità. Il ricorrente conclude che la decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo, e che pertanto, essendo esposto al rischio di uccisione da parte degli arabi presenti sul territorio iracheno, un suo rinvio in Iraq non è ragionevolmente esigibile. Egli ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia. 5. 5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. 5.2 In primo luogo, quo al motivo legato alla sua attività, mal si comprende come il ricorrente abbia potuto esercitarla a D._______ se dall'esame LINGUA risulta che egli possiede soltanto una conoscenza rudimentale della zona. Sia come sia, va rilevato che il ricorrente non ha mai subito alcuna minaccia diretta, semmai queste gli sarebbero state riferite dai propri famigliari. Inoltre, dopo la prima asserita minaccia, egli ha continuato a lavorare senza preoccuparsi troppo e senza denunciare il fatto alle autorità. Soltanto dopo la seconda minaccia, sempre pervenuta tramite i famigliari, si sarebbe trasferito a E._______, continuando tuttavia ad esercitare la propria attività, frutto della citata turbativa. Occorre qui rilevare che, per ammissione dell'insorgente medesimo, dopo tale spostamento, pur continuando a fare lo stesso lavoro, egli non è più stato raggiunto da molestia alcuna. Malgrado ciò, egli ha deciso di espatriare per il timore che gli arabi prima o poi lo avrebbero trovato. Sia come sia, fintanto che il ricorrente è rimasto in patria non ha subito alcun atto di violenza e neppure ha mai avuto contatti con le persone che lo avrebbero minacciato. Oltretutto, dopo l'asserita fuga interna verso E._______, egli non ha più ricevuto minacce, nemmeno per interposta persona (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pagg. 5 e 6, verbale di audizione del 27 gennaio 2010, pagg. 4, 5 e 6). Oltre a ciò, stando a quanto allegato dal ricorrente, egli sarebbe originario di D._______ (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag. 1). L'esame LINGUA, al quale è stato sottoposto il ricorrente, ha assolutamente sconfessato quanto da egli allegato, escludendo con certezza l'origine dichiarata e attribuendo la provenienza dell'interessato ad un ambiente curdo nel Kurdistan iracheno, con ogni probabilità nel distretto di E._______ (governatorato di F._______) (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Quanto ritenuto dall'esaminatore trova conforto nelle lacune conoscitive, sia a livello geografico che socio-politico, dimostrate dal ricorrente a proposito della regione di D._______, ove egli pretende di essere nato e vissuto tutta la vita (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 2 e 3). È infatti inverosimile affermare di aver vissuto tutta la vita a D._______ e di averci svolto un'attività commerciale senza neppure avere conoscenza del luogo. Un ulteriore, rilevante elemento è la falsità del documento di identità, ricevuto per posta da un collega di lavoro, che il richiedente ha depositato presso l'UFM. La verifica dell'autenticità alla quale è stato sottoposto detto documento ha, infatti, portato alla luce diverse imprecisioni e mancanze che hanno fatto concludere l'esperto incaricato per la natura mendace dello stesso (cfr. scheda di esame del documento di identità). A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. 5.3 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). 5.4 Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare le presunte minacce rivoltegli da persone di origine araba (cfr. verbale di audizione del 27 gennaio 2010, pag. 7). Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. 5.5 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni del ricorrente circa le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi palesemente inverosimili. Ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21). 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). 7.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. 7.4 Nel caso di specie, come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 5.2) sulla base dell'esame LINGUA, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria provenienza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Sulla scorta delle risposte fornite dal ricorrente, l'esaminatore ha potuto stabilire che egli si esprime in lingua curda Kurmanji, parlata nell'ovest del governatorato di F._______, e pertanto che, con grande probabilità, il ricorrente proviene dal distretto di E._______ (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). A ciò aggiungasi che pure il documento di identità che un collega di lavoro ha inviato per posta al richiedente è risultato essere falso a seguito di una verifica dell'autenticità (cfr. scheda di esame del documento di identità). Peraltro, ai sensi di legge e prassi di questo Tribunale (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), i documenti (certificato di nascita e attestato di residenza) prodotti dal ricorrente con lo scritto del 26 aprile 2010, non possono essere presi in considerazione ai fini della presente causa, posto che, oltretutto, si tratta di semplici copie. Ciò stante, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ponendo le autorità nell'impossibilità di conoscere con certezza il suo luogo d'origine rispettivamente di poter valutare l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo di determinare la reale provenienza dell'insorgente (cfr. decisioni del TAF D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2). 7.5 Non di meno, sulla base degli elementi che si evincono dagli atti, si può partire con grande probabilità dal principio che egli sia originario del distretto di E._______ nel governatorato di F._______, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 7.6 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che il ricorrente ha una formazione di base avendo egli frequentato la scuola per tre anni. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo operato in qualità di tuttofare al servizio di un commerciante di prodotti alimentari, per il quale non solo trasportava la merce ma eseguiva pure compiti amministrativi e teneva la contabilità (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in Patria, dove ha lasciato i genitori e cinque fratelli (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag. 3). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.7 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.8 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; 9. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 12 aprile 2010, per corriere interno; in copia) G._______(in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: