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D-1909/2010

D-1909/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) I._______(via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) I._______(via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1909/2010 {T 0/2} Sentenza del 31 marzo 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Pietro Angeli-Busi, giudice; cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, paese sconosciuto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 marzo 2010 / N [...]. Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 3 e del 18 marzo 2010; il verbale della decisione orale dell'UFM del 18 marzo 2010, notificato all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 24 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 25 marzo 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 25 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che nei citati limiti occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino liberiano nato nel B._______ ma di essere espatriato all'età di sei anni a causa della guerra e di avere dunque vissuto per dieci anni in un campo profughi ad C._______, in Ghana; che egli si sarebbe poi trasferito a D._______, un quartiere di C._______, ove avrebbe vissuto per tre anni presso un uomo che gli avrebbe offerto un lavoro e l'alloggio nel proprio condominio (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 6); che nel 2007 quest'uomo avrebbe iniziato ad abusare sessualmente di lui, e che egli, non avendo un luogo in cui rifugiarsi, sarebbe espatriato solo nel 2008, recandosi prima ad E._______, in Niger, ove avrebbe trascorso una settimana, prima di recarsi a F._______, in Libia; che egli, dopo aver vissuto per oltre un anno a F._______, si sarebbe imbarcato su una nave che l'avrebbe portato a G._______, in Sicilia, ove si sarebbe trattenuto all'incirca cinque mesi, per poi recarsi a H._______, da cui poi sarebbe giunto in Svizzera il (...) (cfr. ibidem, pag. 7); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, infatti, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua pretesa cittadinanza liberiana e, di conseguenza, egli sarebbe stato considerato di provenienza sconosciuta; che, inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, sebbene si possa presumere che il richiedente provenga forse dal Ghana o dalla Nigeria, l'UFM non sarebbe tenuto a sondare l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, allegato che, essendo stato profugo dall'età di sei anni, non sarebbe mai stato in grado di richiedere tali documenti ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che, infatti, il ricorrente reputa di aver fornito sufficienti indizi atti a dimostrare l'esistenza di fatti propri volti alla concessione della qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, in particolare egli allega che un rinvio in Liberia lo porrebbe in grave pericolo, in quanto esso sarebbe un paese ancora fortemente destabilizzato ove il ricorrente non avrebbe più alcun contatto né legame (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3); che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente se non gli venisse concesso asilo politico; nonché presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, inoltre, egli ha dichiarato di non avere mai necessitato di possedere un passaporto (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 5); che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio soggiorno in Italia, in particolare egli non è stato in grado di fornire alcun dettaglio su G._______, affermando anzi di non conoscere "nulla, non conosco nessun supermercato, nessuna via, nessuna località vicina a G._______" (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 8); che peraltro egli non ha saputo indicare il tipo di nave con la quale si sarebbe recato in Sicilia; che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò puo' risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5) che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Liberia nel (...) a causa della guerra e di avere lasciato il Ghana per gli abusi sessuali subiti; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che basti rilevare che un motivo d'asilo presentato dall'insorgente, ovvero gli abusi sessuali subiti dal proprio datore di lavoro in Ghana, non è pertinente in materia d'asilo, in quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi, tanto più che non si tratterebbe di atti avvenuti nel suo Paese d'origine o di ultima residenza; che, in particolare, quando interrogato sulla Liberia, l'insorgente non è stato in grado di fornire alcuna informazione su di essa; in particolare è da notarsi che, malgrado abbia lasciato il proprio paese natio all'età di appena sei anni, egli avrebbe vissuto per oltre dieci anni in un campo profughi liberiano, ove avrebbe senz'altro accumulato un determinato bagaglio culturale, come apprendere un'altra lingua oltre all'inglese, conoscere il nome della capitale della Liberia, come essa è divisa amministrativamente, la moneta in uso (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che egli non ha fornito neppure alcun dettaglio a riguardo della permanenza in detto campo per profughi, infatti non ne ha saputo descrivere la grandezza, limitandosi ad affermare che "è un posto grande con tante costruzioni" (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2010, pag. 6); che egli non ha nemmeno descritto con chi avrebbe vissuto, o chi fossero le persone al campo con lui (cfr. ibidem); che sulla base di quanto precede questo Tribunale ha motivo di dubitare dell'allegata provenienza liberiana del ricorrente; che, di conseguenza, l'altro motivo d'asilo evocato, ovvero l'aver lasciato la Liberia a causa della guerra, è stato rettamente ritenuto come inverosimile dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione); che il ricorrente non ha prodotto alcun documento suscettibile di provare l'identità allegata; che, in virtù di quanto precede, ne discende che l'UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylver-fahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che, avendo, pertanto, il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007); che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'am-bito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammis-sibile; che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-visoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-teso e la querelata decisione confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) I._______(via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: