Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che ai sensi dell’art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata; che in casu, la stessa è stata redatta in italiano; che di conse- guenza la lingua della presente procedura è l’italiano, che preliminarmente il Tribunale osserva che il ricorso contro la decisione impugnata comporta ex art. 55 cpv. 1 PA l’effetto sospensivo; che pertanto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso è priva d’oggetto e risulta pertanto inammissibile; che inoltre ai sensi dell’art. 42 LAsi, la per- sona che ha presentato domanda d’asilo in Svizzera è autorizzata a sog- giornarvi fino a conclusione della procedura, che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore
D-1555/2024 Pagina 5 per procedere con una nuova decisione; che egli argomenterebbe tale ri- chiesta vista la mancata analisi dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti (cfr. atto ricorsuale, pag. 12); che tale affermazione non può essere seguita in quanto dall’analisi effettuata dalla SEM nella propria decisione, ella ha valutato i documenti prodotti agli atti, in particolare i documenti relativi alle procedure penali che interessano l’insorgente 1 (cfr. decisione impugnata, pag. 8); che pertanto il Tribunale non constata sotto tale punto di vista la- cune nell’analisi e argomentazione dell’autorità inferiore; che pertanto tale censura formale e la richiesta di trasmissione degli atti all’autorità inferiore vanno respinte, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche
D-1555/2024 Pagina 6 che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, i richiedenti sono cittadini turchi di etnia curda, con ultima residenza a G._______; che il richiedente 1, nel 2014 è stato posto in custodia cautelare e nei suoi confronti è stata aperta una procedura pe- nale per aver aiutato un cugino, sfociata dopo un anno e mezzo in un non luogo a procedere; che i ricorrenti hanno vissuto a G._______ dopo aver lasciato F._______ a causa di minacce ricevute per essersi opposti alla vendita di una loro proprietà immobiliare; che la ricorrente 2 in tali frangenti non poteva nemmeno condividere le foto del luogo oppure recarsi sul can- tiere senza venire minacciata di morte; che il ricorrente 1 ha dichiarato di aver subito nuove pressioni nel 2023, quando è stato convocato dalla poli- zia, minacciato e aggredito per aver rifiutato di testimoniare contro presunti membri di un’organizzazione terroristica per poi essere rilasciato; che in seguito, dopo essere espatriato, ha appreso dell’apertura di un’inchiesta a suo carico per favoreggiamento al terrorismo, avviata sulla base di una de- nuncia di un suo collaboratore legata alle sue attività su Twitter; che il ri- corrente 1 è membro del partito HDP dal 2013; che i ricorrenti temono per la loro vita o di essere incarcerati in caso di ritorno in Turchia, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili le allegazioni secondo cui il ricorrente 1 nel mese di settembre 2023 avrebbe consegnato del materiale al signor T. e che di conseguenza sarebbe stato chiamato dalla polizia, interrogato, minacciato e insultato con l’accusa di aver commesso il reato di favoreggiamento all’organizzazione terroristica; che pure l’episodio relativo alla lettera di minaccia risulterebbe inverosimile come pure il fatto per cui i poliziotti sarebbero passati presso il suo domici- lio per constatare il suo indirizzo; che i mezzi di prova prodotti non sareb- bero sufficienti a dimostrare i fatti addotti; che sotto il profilo della rilevanza dei motivi d’asilo addotti, la SEM ritiene che la procedura penale del 2014
D-1555/2024 Pagina 7 è sfociata in un non luogo a procedere; che per quanto concerne le mi- nacce subite per via dell’immobile situato a H._______, le molestie sareb- bero circoscritte a livello locale e già nel 2022 i ricorrenti si sono sottratti alle stesse trasferendosi a G._______; che per le altre difficoltà eviden- ziate, anche dalla ricorrente 2, gli interessati non hanno mai denunciato i fatti alla polizia; che per quanto concerne le asserite procedure penali aperte nei confronti dell’interessato 1, non risulta dagli atti che le autorità abbiano emesso un mandato di cattura nei suoi confronti; che in realtà agli atti emerge che una sola procedura penale sia stata aperta nei confronti del ricorrente 1; il ricorrente 1 non ricopriva nemmeno una posizione di ri- lievo in seno al partito HDP; che per quanto concerne l’esecuzione dell’al- lontanamento la stessa risulterebbe possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile; che i genitori sono in buona salute; che il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno diverse esperienze lavorative ed erano benestanti; che inoltre dispongono di una rete familiare in patria; che anche i figli potranno continuare la formazione scolastica una volta tornati in Turchia, che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che in particolare essi ritengono che la procedura penale del 2014 sia un elemento da tenere in considerazione nella valutazione della situazione dei ricorrenti; che inoltre le minacce ricevute dai ricorrenti 1 e 2 in relazione all’immobile a H._______ sarebbero altresì rilevanti; che i ricorrenti hanno subito altri episodi di pressione e minacce, tanto da sfociare nell’apertura da parte della polizia di un incarto per il reato di sostegno ad un’organizza- zione terroristica; che in Turchia la situazione politica è deteriorata, in par- ticolare per le persone curde; che inoltre nei confronti del ricorrente 1 è stata aperta una nuova procedura penale, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che venendo ora all’esame della verosimiglianza dei motivi addotti, il Tri- bunale conferma l’analisi dell’autorità di prime cure; che in particolare le asserite problematiche scaturite nel mese di settembre 2023 non sono state in alcun modo comprovate, nonostante il richiedente 1 ne abbia avuto la possibilità; che in particolare egli non ha prodotto alcun mezzo di prova atto a dimostrare l’apertura nei suoi confronti di una procedura penale per il reato di favoreggiamento dell’organizzazione terroristica, nonostante egli abbia avuto accesso al suo dossier penale, avendo egli trasmesso nuovi mezzi di prova; che pertanto si può rimandare all’analisi della SEM per gli ulteriori punti relativi alla mancata verosimiglianza di quanto addotto
D-1555/2024 Pagina 8 dall’insorgente 1 (cfr. ricorso, pag. 5 e 6); che neppure i mezzi di prova presentati dinnanzi all’autorità di prime cure sono in grado di dimostrare un interessamento statale nei confronti dei ricorrenti, che venendo ora all’analisi della rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi, in riferimento alla procedura sfociata con un non luogo a procedere nel 2014 la stessa non denota alcun elemento di rilevanza ai sensi della LAsi; che per quanto concerne gli asseriti episodi legati all’abitazione di H._______, gli stessi sembrano da ricondurre piuttosto a questioni civilisti- che; che dipoi, visto che le asserite problematiche sarebbero da ricondurre ad attori privati e non statali, la SEM ha rettamente constatato che i ricor- renti non si siano neppure rivolti alle forze di polizia al fine di denunciare gli accadimenti (cfr. atto SEM n. 36/11, D22-23); che in generale gli episodi di discriminazione non raggiungono il livello d’intensità necessario per con- fermare la rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi; che pure le pressioni subite dal ricorrente 1 nelle zone rurali sono da ricondurre all’anno 2018; che per- tanto manca un nesso causale tra tali episodi (in ogni caso non sufficiente- mente intensi) e l’espatrio dei ricorrenti; che in tal senso il Tribunale con- stata che i ricorrenti siano espatriati legalmente dalla Turchia (cfr. atto SEM
n. 35/16); che per il resto si rimanda alla decisione della SEM, che per quanto concerne il profilo politico del richiedente 1, il Tribunale ri- manda alla valutazione dell’autorità di prime cure, ciò in quanto egli stesso ha ammesso di non aver svolto mai alcuna attività rilevante a favore del partito HDP (cfr. atto SEM n. 35/16, D36-D38), che, abbondanzialmente, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D- 3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dagli interessati 1 e 2 un carattere deter- minante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all’esame (dell’autenticità) di questi nuovi documenti, siccome, pur volendo ammetterne l’autenticità e di riflesso
D-1555/2024 Pagina 9 l’effettiva esistenza di un’autentica procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d’asilo rilevanti, che i tre nuovi mezzi di prova prodotti in copia dal ricorrente in data 15 marzo 2024 e in data 18 marzo 2024, sono rispettivamente una richiesta della Procura Generale rivolta al Tribunale per l'emissione di un ordine di comparizione nei confronti di un sospettato, in relazione a un reato ai sensi dell’articolo 7/2 della Legge Antiterrorismo n. 3713 (Propaganda per un’or- ganizzazione terroristica), una “decisione in altra materia” («Degisik Is Ka- rar»), ossia dell’accoglimento della richiesta della Procura Generale da parte del Tribunale e infine un ordine di comparizione («Yakalama Emri») emesso per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica; che pertanto e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente 1 e dal suo avvocato, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quello per propaganda per un’organizzazione terroristica, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già indicato in precedenza (cfr. atto SEM n. 35/16, D36-D38), che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli non ha precedenti penali di natura politica e per l’unica procedura aperta in tal senso nei suoi confronti in passato è stato decretato un non luogo a procedere (cfr. MdP SEM 14/9), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricor- rente non ha precedenti penali politici e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus spropor- zionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’immi- nente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E- 4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D- 2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novem- bre 2024 consid. 6.3), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-1555/2024 Pagina 10 che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, nel ricorso non sono state sollevate particolari cen- sure circa l’esecuzione dell’allontanamento, se non generici riferimenti; che pertanto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontana- mento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero
D-1555/2024 Pagina 11 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che, nel caso in disamina, gli interessati non possono avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, il ricorrente 1 dispone di diverse esperienze professionali, tra cui quella di imprenditore; che la ricorrente 2 è stata attiva professionalmente come architetto fino a poco tempo prima dell’espatrio; che da ammissione stessa dei ricorrenti la loro situazione finanziaria in pa- tria era buona; che in Turchia i ricorrenti dispongono di una rete familiare che potrà aiutarli se necessario per le necessità primarie; che pure i figli potranno riprendere la loro formazione scolastica; che dagli atti non emer- gono particolari problematiche mediche, che, ciò posto, i ricorrenti 1 e 2 sono quindi perfettamente in grado di rein- serirsi nel mercato del lavoro, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
D-1555/2024 Pagina 12 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1555/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La lingua della procedura è l’italiano. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La lingua della procedura è l’italiano.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta.
E. 4 Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Dispositiv
- A._______, nato il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nato il (…),
- D.________, nato il (…), tutti Turchia, tutti patrocinati da Ali Tüm, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 6 marzo 2024 / N (…). D-1555/2024 Pagina 2 Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 7 no- vembre 2023 (cfr. atti SEM n. [{…}]- 3/2, 4/2, 5/2, 6/2), i verbali d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 28 e 29 febbraio 2024 (cfr. atti SEM n. 35/16 e 36/11, di seguito: verbale marito, verbale moglie), i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d’asilo e in particolare: - Carta d'identità della RA B._______; - Decisione di separazione causa (…); - Doc. attestante che la RA B.______ è membro del BES; - Denuncia verso RA A._______; - Rapporto di indagine e open source; - Rapporto di indagine; - Verbale di colloquio del Procuratore pubblico; - Lettera della Prefettura di E._______ a direzione lotta contro la criminalità terroristica; - Decisione di incompetenza; - Lettera della Prefettura di E._______ a Procura generale di E._______; - Decisione di congiunzione; - Lettera avvocato turco; - Autorizzazione; - Documento dell'Albo degli avvocati di F._______; - Foto casa dei RA; - Varie foto dei RA alle feste di Nevruz e manifestazioni dell'HDP; - Verbale di rilascio e di consegna causa (…); - Decreto di abbandono causa (…); - Procura notarile; - Rapporto di constatazione e open source; - Lettera prefettura di G._______ a ufficio stampa di (…). la bozza di decisione, trasmessa ai ricorrenti in data 4 marzo 2024 e il pa- rere alla stessa trasmesso alla SEM dai ricorrenti in data 5 marzo 2024, D-1555/2024 Pagina 3 la decisione del 6 marzo 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando l’ese- cuzione di quest’ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile, il ricorso trasmesso elettronicamente privo di firma valida l’11 marzo 2024, con il quale gli insorgenti chiedono al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconosci- mento della qualità di rifugiati, la concessione dell’effetto sospensivo al ri- corso, la concessione dell’asilo, l’accertamento dei fatti determinanti, lo svolgimento della procedura ricorsuale in tedesco, in subordine la trasmis- sione degli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione, infine chie- dono l’esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese di giustizia, la trasmissione del ricorso in versione cartacea in data 12 marzo 2024 con firma valida (data d’entrata 13 marzo 2024), gli allegati ai ricorsi, tra cui la procura, la decisione impugnata, la ricevuta di ricezione della decisione impugnata, uno scritto in lingua straniera, lo scritto integrativo al ricorso del 15 marzo 2024, con cui è stato trasmesso un mandato di arresto, lo scritto integrativo del 18 marzo 2024, con cui i ricorrenti indicano che nei confronti del ricorrente 1 sarebbe stato emanato un provvedimento coerci- tivo volto alla detenzione dell’interessato, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, D-1555/2024 Pagina 4 che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che ai sensi dell’art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata; che in casu, la stessa è stata redatta in italiano; che di conse- guenza la lingua della presente procedura è l’italiano, che preliminarmente il Tribunale osserva che il ricorso contro la decisione impugnata comporta ex art. 55 cpv. 1 PA l’effetto sospensivo; che pertanto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso è priva d’oggetto e risulta pertanto inammissibile; che inoltre ai sensi dell’art. 42 LAsi, la per- sona che ha presentato domanda d’asilo in Svizzera è autorizzata a sog- giornarvi fino a conclusione della procedura, che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore D-1555/2024 Pagina 5 per procedere con una nuova decisione; che egli argomenterebbe tale ri- chiesta vista la mancata analisi dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti (cfr. atto ricorsuale, pag. 12); che tale affermazione non può essere seguita in quanto dall’analisi effettuata dalla SEM nella propria decisione, ella ha valutato i documenti prodotti agli atti, in particolare i documenti relativi alle procedure penali che interessano l’insorgente 1 (cfr. decisione impugnata, pag. 8); che pertanto il Tribunale non constata sotto tale punto di vista la- cune nell’analisi e argomentazione dell’autorità inferiore; che pertanto tale censura formale e la richiesta di trasmissione degli atti all’autorità inferiore vanno respinte, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche D-1555/2024 Pagina 6 che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, i richiedenti sono cittadini turchi di etnia curda, con ultima residenza a G._______; che il richiedente 1, nel 2014 è stato posto in custodia cautelare e nei suoi confronti è stata aperta una procedura pe- nale per aver aiutato un cugino, sfociata dopo un anno e mezzo in un non luogo a procedere; che i ricorrenti hanno vissuto a G._______ dopo aver lasciato F._______ a causa di minacce ricevute per essersi opposti alla vendita di una loro proprietà immobiliare; che la ricorrente 2 in tali frangenti non poteva nemmeno condividere le foto del luogo oppure recarsi sul can- tiere senza venire minacciata di morte; che il ricorrente 1 ha dichiarato di aver subito nuove pressioni nel 2023, quando è stato convocato dalla poli- zia, minacciato e aggredito per aver rifiutato di testimoniare contro presunti membri di un’organizzazione terroristica per poi essere rilasciato; che in seguito, dopo essere espatriato, ha appreso dell’apertura di un’inchiesta a suo carico per favoreggiamento al terrorismo, avviata sulla base di una de- nuncia di un suo collaboratore legata alle sue attività su Twitter; che il ri- corrente 1 è membro del partito HDP dal 2013; che i ricorrenti temono per la loro vita o di essere incarcerati in caso di ritorno in Turchia, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili le allegazioni secondo cui il ricorrente 1 nel mese di settembre 2023 avrebbe consegnato del materiale al signor T. e che di conseguenza sarebbe stato chiamato dalla polizia, interrogato, minacciato e insultato con l’accusa di aver commesso il reato di favoreggiamento all’organizzazione terroristica; che pure l’episodio relativo alla lettera di minaccia risulterebbe inverosimile come pure il fatto per cui i poliziotti sarebbero passati presso il suo domici- lio per constatare il suo indirizzo; che i mezzi di prova prodotti non sareb- bero sufficienti a dimostrare i fatti addotti; che sotto il profilo della rilevanza dei motivi d’asilo addotti, la SEM ritiene che la procedura penale del 2014 D-1555/2024 Pagina 7 è sfociata in un non luogo a procedere; che per quanto concerne le mi- nacce subite per via dell’immobile situato a H._______, le molestie sareb- bero circoscritte a livello locale e già nel 2022 i ricorrenti si sono sottratti alle stesse trasferendosi a G._______; che per le altre difficoltà eviden- ziate, anche dalla ricorrente 2, gli interessati non hanno mai denunciato i fatti alla polizia; che per quanto concerne le asserite procedure penali aperte nei confronti dell’interessato 1, non risulta dagli atti che le autorità abbiano emesso un mandato di cattura nei suoi confronti; che in realtà agli atti emerge che una sola procedura penale sia stata aperta nei confronti del ricorrente 1; il ricorrente 1 non ricopriva nemmeno una posizione di ri- lievo in seno al partito HDP; che per quanto concerne l’esecuzione dell’al- lontanamento la stessa risulterebbe possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile; che i genitori sono in buona salute; che il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno diverse esperienze lavorative ed erano benestanti; che inoltre dispongono di una rete familiare in patria; che anche i figli potranno continuare la formazione scolastica una volta tornati in Turchia, che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che in particolare essi ritengono che la procedura penale del 2014 sia un elemento da tenere in considerazione nella valutazione della situazione dei ricorrenti; che inoltre le minacce ricevute dai ricorrenti 1 e 2 in relazione all’immobile a H._______ sarebbero altresì rilevanti; che i ricorrenti hanno subito altri episodi di pressione e minacce, tanto da sfociare nell’apertura da parte della polizia di un incarto per il reato di sostegno ad un’organizza- zione terroristica; che in Turchia la situazione politica è deteriorata, in par- ticolare per le persone curde; che inoltre nei confronti del ricorrente 1 è stata aperta una nuova procedura penale, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che venendo ora all’esame della verosimiglianza dei motivi addotti, il Tri- bunale conferma l’analisi dell’autorità di prime cure; che in particolare le asserite problematiche scaturite nel mese di settembre 2023 non sono state in alcun modo comprovate, nonostante il richiedente 1 ne abbia avuto la possibilità; che in particolare egli non ha prodotto alcun mezzo di prova atto a dimostrare l’apertura nei suoi confronti di una procedura penale per il reato di favoreggiamento dell’organizzazione terroristica, nonostante egli abbia avuto accesso al suo dossier penale, avendo egli trasmesso nuovi mezzi di prova; che pertanto si può rimandare all’analisi della SEM per gli ulteriori punti relativi alla mancata verosimiglianza di quanto addotto D-1555/2024 Pagina 8 dall’insorgente 1 (cfr. ricorso, pag. 5 e 6); che neppure i mezzi di prova presentati dinnanzi all’autorità di prime cure sono in grado di dimostrare un interessamento statale nei confronti dei ricorrenti, che venendo ora all’analisi della rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi, in riferimento alla procedura sfociata con un non luogo a procedere nel 2014 la stessa non denota alcun elemento di rilevanza ai sensi della LAsi; che per quanto concerne gli asseriti episodi legati all’abitazione di H._______, gli stessi sembrano da ricondurre piuttosto a questioni civilisti- che; che dipoi, visto che le asserite problematiche sarebbero da ricondurre ad attori privati e non statali, la SEM ha rettamente constatato che i ricor- renti non si siano neppure rivolti alle forze di polizia al fine di denunciare gli accadimenti (cfr. atto SEM n. 36/11, D22-23); che in generale gli episodi di discriminazione non raggiungono il livello d’intensità necessario per con- fermare la rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi; che pure le pressioni subite dal ricorrente 1 nelle zone rurali sono da ricondurre all’anno 2018; che per- tanto manca un nesso causale tra tali episodi (in ogni caso non sufficiente- mente intensi) e l’espatrio dei ricorrenti; che in tal senso il Tribunale con- stata che i ricorrenti siano espatriati legalmente dalla Turchia (cfr. atto SEM n. 35/16); che per il resto si rimanda alla decisione della SEM, che per quanto concerne il profilo politico del richiedente 1, il Tribunale ri- manda alla valutazione dell’autorità di prime cure, ciò in quanto egli stesso ha ammesso di non aver svolto mai alcuna attività rilevante a favore del partito HDP (cfr. atto SEM n. 35/16, D36-D38), che, abbondanzialmente, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D- 3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dagli interessati 1 e 2 un carattere deter- minante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all’esame (dell’autenticità) di questi nuovi documenti, siccome, pur volendo ammetterne l’autenticità e di riflesso D-1555/2024 Pagina 9 l’effettiva esistenza di un’autentica procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d’asilo rilevanti, che i tre nuovi mezzi di prova prodotti in copia dal ricorrente in data 15 marzo 2024 e in data 18 marzo 2024, sono rispettivamente una richiesta della Procura Generale rivolta al Tribunale per l'emissione di un ordine di comparizione nei confronti di un sospettato, in relazione a un reato ai sensi dell’articolo 7/2 della Legge Antiterrorismo n. 3713 (Propaganda per un’or- ganizzazione terroristica), una “decisione in altra materia” («Degisik Is Ka- rar»), ossia dell’accoglimento della richiesta della Procura Generale da parte del Tribunale e infine un ordine di comparizione («Yakalama Emri») emesso per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica; che pertanto e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente 1 e dal suo avvocato, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quello per propaganda per un’organizzazione terroristica, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già indicato in precedenza (cfr. atto SEM n. 35/16, D36-D38), che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli non ha precedenti penali di natura politica e per l’unica procedura aperta in tal senso nei suoi confronti in passato è stato decretato un non luogo a procedere (cfr. MdP SEM 14/9), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricor- rente non ha precedenti penali politici e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus spropor- zionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’immi- nente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E- 4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D- 2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novem- bre 2024 consid. 6.3), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), D-1555/2024 Pagina 10 che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, nel ricorso non sono state sollevate particolari cen- sure circa l’esecuzione dell’allontanamento, se non generici riferimenti; che pertanto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontana- mento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero D-1555/2024 Pagina 11 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che, nel caso in disamina, gli interessati non possono avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, il ricorrente 1 dispone di diverse esperienze professionali, tra cui quella di imprenditore; che la ricorrente 2 è stata attiva professionalmente come architetto fino a poco tempo prima dell’espatrio; che da ammissione stessa dei ricorrenti la loro situazione finanziaria in pa- tria era buona; che in Turchia i ricorrenti dispongono di una rete familiare che potrà aiutarli se necessario per le necessità primarie; che pure i figli potranno riprendere la loro formazione scolastica; che dagli atti non emer- gono particolari problematiche mediche, che, ciò posto, i ricorrenti 1 e 2 sono quindi perfettamente in grado di rein- serirsi nel mercato del lavoro, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), D-1555/2024 Pagina 12 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) D-1555/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
- La lingua della procedura è l’italiano.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta.
- Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1555/2024 Sentenza del 27 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nato il (...),
4. D.________, nato il (...), tutti Turchia, tutti patrocinati da Ali Tüm, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere);decisione della SEM del 6 marzo 2024 / N (...). Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 7 novembre 2023 (cfr. atti SEM n. [{...}]- 3/2, 4/2, 5/2, 6/2), i verbali d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 28 e 29 febbraio 2024 (cfr. atti SEM n. 35/16 e 36/11, di seguito: verbale marito, verbale moglie), i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo e in particolare:
- Carta d'identità della RA B._______;
- Decisione di separazione causa (...);
- Doc. attestante che la RA B.______ è membro del BES;
- Denuncia verso RA A._______;
- Rapporto di indagine e open source;
- Rapporto di indagine;
- Verbale di colloquio del Procuratore pubblico;
- Lettera della Prefettura di E._______ a direzione lotta contro la criminalità terroristica;
- Decisione di incompetenza;
- Lettera della Prefettura di E._______ a Procura generale di E._______;
- Decisione di congiunzione;
- Lettera avvocato turco;
- Autorizzazione;
- Documento dell'Albo degli avvocati di F._______;
- Foto casa dei RA;
- Varie foto dei RA alle feste di Nevruz e manifestazioni dell'HDP;
- Verbale di rilascio e di consegna causa (...);
- Decreto di abbandono causa (...);
- Procura notarile;
- Rapporto di constatazione e open source;
- Lettera prefettura di G._______ a ufficio stampa di (...). la bozza di decisione, trasmessa ai ricorrenti in data 4 marzo 2024 e il parere alla stessa trasmesso alla SEM dai ricorrenti in data 5 marzo 2024, la decisione del 6 marzo 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso trasmesso elettronicamente privo di firma valida l'11 marzo 2024, con il quale gli insorgenti chiedono al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la concessione dell'asilo, l'accertamento dei fatti determinanti, lo svolgimento della procedura ricorsuale in tedesco, in subordine la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, infine chiedono l'esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese di giustizia, la trasmissione del ricorso in versione cartacea in data 12 marzo 2024 con firma valida (data d'entrata 13 marzo 2024), gli allegati ai ricorsi, tra cui la procura, la decisione impugnata, la ricevuta di ricezione della decisione impugnata, uno scritto in lingua straniera, lo scritto integrativo al ricorso del 15 marzo 2024, con cui è stato trasmesso un mandato di arresto, lo scritto integrativo del 18 marzo 2024, con cui i ricorrenti indicano che nei confronti del ricorrente 1 sarebbe stato emanato un provvedimento coercitivo volto alla detenzione dell'interessato, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che ai sensi dell'art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata; che in casu, la stessa è stata redatta in italiano; che di conseguenza la lingua della presente procedura è l'italiano, che preliminarmente il Tribunale osserva che il ricorso contro la decisione impugnata comporta ex art. 55 cpv. 1 PA l'effetto sospensivo; che pertanto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto e risulta pertanto inammissibile; che inoltre ai sensi dell'art. 42 LAsi, la persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura, che d'entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all'autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che egli argomenterebbe tale richiesta vista la mancata analisi dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti (cfr. atto ricorsuale, pag. 12); che tale affermazione non può essere seguita in quanto dall'analisi effettuata dalla SEM nella propria decisione, ella ha valutato i documenti prodotti agli atti, in particolare i documenti relativi alle procedure penali che interessano l'insorgente 1 (cfr. decisione impugnata, pag. 8); che pertanto il Tribunale non constata sotto tale punto di vista lacune nell'analisi e argomentazione dell'autorità inferiore; che pertanto tale censura formale e la richiesta di trasmissione degli atti all'autorità inferiore vanno respinte, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, i richiedenti sono cittadini turchi di etnia curda, con ultima residenza a G._______; che il richiedente 1, nel 2014 è stato posto in custodia cautelare e nei suoi confronti è stata aperta una procedura penale per aver aiutato un cugino, sfociata dopo un anno e mezzo in un non luogo a procedere; che i ricorrenti hanno vissuto a G._______ dopo aver lasciato F._______ a causa di minacce ricevute per essersi opposti alla vendita di una loro proprietà immobiliare; che la ricorrente 2 in tali frangenti non poteva nemmeno condividere le foto del luogo oppure recarsi sul cantiere senza venire minacciata di morte; che il ricorrente 1 ha dichiarato di aver subito nuove pressioni nel 2023, quando è stato convocato dalla polizia, minacciato e aggredito per aver rifiutato di testimoniare contro presunti membri di un'organizzazione terroristica per poi essere rilasciato; che in seguito, dopo essere espatriato, ha appreso dell'apertura di un'inchiesta a suo carico per favoreggiamento al terrorismo, avviata sulla base di una denuncia di un suo collaboratore legata alle sue attività su Twitter; che il ricorrente 1 è membro del partito HDP dal 2013; che i ricorrenti temono per la loro vita o di essere incarcerati in caso di ritorno in Turchia, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili le allegazioni secondo cui il ricorrente 1 nel mese di settembre 2023 avrebbe consegnato del materiale al signor T. e che di conseguenza sarebbe stato chiamato dalla polizia, interrogato, minacciato e insultato con l'accusa di aver commesso il reato di favoreggiamento all'organizzazione terroristica; che pure l'episodio relativo alla lettera di minaccia risulterebbe inverosimile come pure il fatto per cui i poliziotti sarebbero passati presso il suo domicilio per constatare il suo indirizzo; che i mezzi di prova prodotti non sarebbero sufficienti a dimostrare i fatti addotti; che sotto il profilo della rilevanza dei motivi d'asilo addotti, la SEM ritiene che la procedura penale del 2014 è sfociata in un non luogo a procedere; che per quanto concerne le minacce subite per via dell'immobile situato a H._______, le molestie sarebbero circoscritte a livello locale e già nel 2022 i ricorrenti si sono sottratti alle stesse trasferendosi a G._______; che per le altre difficoltà evidenziate, anche dalla ricorrente 2, gli interessati non hanno mai denunciato i fatti alla polizia; che per quanto concerne le asserite procedure penali aperte nei confronti dell'interessato 1, non risulta dagli atti che le autorità abbiano emesso un mandato di cattura nei suoi confronti; che in realtà agli atti emerge che una sola procedura penale sia stata aperta nei confronti del ricorrente 1; il ricorrente 1 non ricopriva nemmeno una posizione di rilievo in seno al partito HDP; che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento la stessa risulterebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile; che i genitori sono in buona salute; che il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno diverse esperienze lavorative ed erano benestanti; che inoltre dispongono di una rete familiare in patria; che anche i figli potranno continuare la formazione scolastica una volta tornati in Turchia, che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore; che in particolare essi ritengono che la procedura penale del 2014 sia un elemento da tenere in considerazione nella valutazione della situazione dei ricorrenti; che inoltre le minacce ricevute dai ricorrenti 1 e 2 in relazione all'immobile a H._______ sarebbero altresì rilevanti; che i ricorrenti hanno subito altri episodi di pressione e minacce, tanto da sfociare nell'apertura da parte della polizia di un incarto per il reato di sostegno ad un'organizzazione terroristica; che in Turchia la situazione politica è deteriorata, in particolare per le persone curde; che inoltre nei confronti del ricorrente 1 è stata aperta una nuova procedura penale, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che venendo ora all'esame della verosimiglianza dei motivi addotti, il Tribunale conferma l'analisi dell'autorità di prime cure; che in particolare le asserite problematiche scaturite nel mese di settembre 2023 non sono state in alcun modo comprovate, nonostante il richiedente 1 ne abbia avuto la possibilità; che in particolare egli non ha prodotto alcun mezzo di prova atto a dimostrare l'apertura nei suoi confronti di una procedura penale per il reato di favoreggiamento dell'organizzazione terroristica, nonostante egli abbia avuto accesso al suo dossier penale, avendo egli trasmesso nuovi mezzi di prova; che pertanto si può rimandare all'analisi della SEM per gli ulteriori punti relativi alla mancata verosimiglianza di quanto addotto dall'insorgente 1 (cfr. ricorso, pag. 5 e 6); che neppure i mezzi di prova presentati dinnanzi all'autorità di prime cure sono in grado di dimostrare un interessamento statale nei confronti dei ricorrenti, che venendo ora all'analisi della rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi, in riferimento alla procedura sfociata con un non luogo a procedere nel 2014 la stessa non denota alcun elemento di rilevanza ai sensi della LAsi; che per quanto concerne gli asseriti episodi legati all'abitazione di H._______, gli stessi sembrano da ricondurre piuttosto a questioni civilistiche; che dipoi, visto che le asserite problematiche sarebbero da ricondurre ad attori privati e non statali, la SEM ha rettamente constatato che i ricorrenti non si siano neppure rivolti alle forze di polizia al fine di denunciare gli accadimenti (cfr. atto SEM n. 36/11, D22-23); che in generale gli episodi di discriminazione non raggiungono il livello d'intensità necessario per confermare la rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che pure le pressioni subite dal ricorrente 1 nelle zone rurali sono da ricondurre all'anno 2018; che pertanto manca un nesso causale tra tali episodi (in ogni caso non sufficientemente intensi) e l'espatrio dei ricorrenti; che in tal senso il Tribunale constata che i ricorrenti siano espatriati legalmente dalla Turchia (cfr. atto SEM n. 35/16); che per il resto si rimanda alla decisione della SEM, che per quanto concerne il profilo politico del richiedente 1, il Tribunale rimanda alla valutazione dell'autorità di prime cure, ciò in quanto egli stesso ha ammesso di non aver svolto mai alcuna attività rilevante a favore del partito HDP (cfr. atto SEM n. 35/16, D36-D38), che, abbondanzialmente, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dagli interessati 1 e 2 un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all'esame (dell'autenticità) di questi nuovi documenti, siccome, pur volendo ammetterne l'autenticità e di riflesso l'effettiva esistenza di un'autentica procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d'asilo rilevanti, che i tre nuovi mezzi di prova prodotti in copia dal ricorrente in data 15 marzo 2024 e in data 18 marzo 2024, sono rispettivamente una richiesta della Procura Generale rivolta al Tribunale per l'emissione di un ordine di comparizione nei confronti di un sospettato, in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 7/2 della Legge Antiterrorismo n. 3713 (Propaganda per un'organizzazione terroristica), una "decisione in altra materia" («Degisik Is Karar»), ossia dell'accoglimento della richiesta della Procura Generale da parte del Tribunale e infine un ordine di comparizione («Yakalama Emri») emesso per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica; che pertanto e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente 1 e dal suo avvocato, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quello per propaganda per un'organizzazione terroristica, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già indicato in precedenza (cfr. atto SEM n. 35/16, D36-D38), che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli non ha precedenti penali di natura politica e per l'unica procedura aperta in tal senso nei suoi confronti in passato è stato decretato un non luogo a procedere (cfr. MdP SEM 14/9), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali politici e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, nel ricorso non sono state sollevate particolari censure circa l'esecuzione dell'allontanamento, se non generici riferimenti; che pertanto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che, nel caso in disamina, gli interessati non possono avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, il ricorrente 1 dispone di diverse esperienze professionali, tra cui quella di imprenditore; che la ricorrente 2 è stata attiva professionalmente come architetto fino a poco tempo prima dell'espatrio; che da ammissione stessa dei ricorrenti la loro situazione finanziaria in patria era buona; che in Turchia i ricorrenti dispongono di una rete familiare che potrà aiutarli se necessario per le necessità primarie; che pure i figli potranno riprendere la loro formazione scolastica; che dagli atti non emergono particolari problematiche mediche, che, ciò posto, i ricorrenti 1 e 2 sono quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La lingua della procedura è l'italiano.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari