Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a I ricorrenti 1 e 2, cittadini turchi originari di D._______, hanno deposi- tato una domanda d’asilo in Svizzera il 28 luglio 2023. Il 28 settembre se- guente è nata in Svizzera la loro figlia comune (ricorrente 3). A.b Il 13 e 14 dicembre 2023, gli interessati hanno sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) due separate audi- zioni approfondite sui motivi d’asilo. Il ricorrente 1 ha sostanzialmente addotto di essere espatriato in ragione delle persecuzioni subite a causa della sua etnia curda e della sua parteci- pazione politica all’interno del Partito Democratico dei Popoli (in turco Hal- kların Demokratik Partisi [HDP]). Nel 2019, sua madre – oggi rifugiata in Svizzera – sarebbe stata eletta co-presidente dell’HDP nel distretto di D._______. Nello stesso anno, anche a causa delle attività politiche della madre, sua sorella sarebbe stata rapita e violentata da un “guardiano dello Stato”. L’autore del reato sarebbe poi stato condannato. Qualche mese dopo, il ricorrente sarebbe stato a sua volta prelevato e maltrattato da due agenti di polizia, in segno di vendetta per la condanna inflitta al loro amico che aveva violentato la sorella. Anche questi agenti sarebbero stati suc- cessivamente perseguiti penalmente e condannati. Sempre nel 2019, l’in- sorgente avrebbe aderito al partito HDP, diventandone presidente della se- zione giovanile del distretto di D._______ nel (…). Dopo aver partecipato, tra gennaio e febbraio 2022, a una marcia a favore della liberazione di Se- lahattin Demirtaş sarebbe stato accusato dalle autorità turche di apparte- nere ad un’organizzazione terroristica. A seguito dell’emissione di un man- dato d’arresto nei suoi confronti, sarebbe fuggito una prima volta in Grecia. Tuttavia, lo stesso anno sarebbe rientrato in Turchia per proteggere la mo- glie dalle minacce di morte provenienti dalla sua famiglia, in particolare da- gli zii materni – anch’essi Guardiani dello Stato – e dal padre di lei, contrari alla relazione a causa dell’etnia del ricorrente e della sua affiliazione poli- tica. Dopo essersi sposati in segreto, la coppia avrebbe infine lasciato de- finitivamente il Paese con documenti falsificati. In caso di rimpatrio, egli teme quindi di essere incarcerato dalle autorità (cfr. atto SEM n. […] - 62/14). La ricorrente 2 ha dichiarato di essere espatriata per i problemi politici del marito nonché per proprie difficoltà familiari. Nel novembre 2022, dopo aver reso pubblica la relazione con il ricorrente 1, la sua famiglia l’avrebbe mi- nacciata di morte, contraria al fatto che fosse legata a un uomo curdo
D-1334/2024 Pagina 3 affiliato all’HDP. Temendo ritorsioni, non avrebbe sporto denuncia, poiché gli zii materni, che ricoprono la funzione di “guardiani dello Stato”, avreb- bero reso vano qualsiasi tentativo di perseguimento penale. Con l’aiuto della famiglia del marito, sarebbe però riuscita a rifugiarsi in un altro villag- gio. Il (…) 2022, il marito sarebbe giunto in suo soccorso in Turchia dopo essere espatriato una prima volta in Grecia per motivi politici e, nei mesi successivi, la coppia avrebbe celebrato segretamente il matrimonio reli- gioso (il […] 2023) e quello civile (il […] 2023), per poi espatriare definitiva- mente nel luglio 2023. In caso di rimpatrio, l’interessata teme quindi che il marito possa essere incarcerato e che lei venga uccisa dai familiari contrari alla loro unione coniugale (cfr. atto SEM n. 64/11). A.c I richiedenti hanno versato agli atti i seguenti mezzi di prova:
– Mandato di accompagnamento coattivo pronunciato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ il (…) 2022 (procedura n. […]) per i reati di propaganda all’organizzazione terroristica e per affiliazione a un’organizzazione terroristica relativo a carico del ricorrente 1 (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Documenti sull’attività politica della madre (n. 2); – Atto d’accusa pronunciato dal Ministero pubblico di D._______ (procedura n. […]) per i reati di privazione della libertà, truffa e minaccia a carico dei due agenti di polizia che avrebbero aggredito il ricorrente 1 (n. 3); – Sentenza di condanna del (…) 2021 pronunciata dalla 4° pretura penale di D._______ (procedura n. […]) relativa all’atto d’accusa succitato (n. 4); – Atto d’accusa pronunciato il (…) 2022 dal Ministero pubblico di D._______ (procedura n. […]) per i reati di propaganda all’organizzazione terroristica e per affiliazione a un’organizzazione terroristica a carico del ricorrente 1 (n. 5); – Fotografia del ricorrente 1 durante una marcia politica (n. 6); – Cattura schermo del portale del portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) dell’avvocato del ricorrente 1 in Turchia (n. 7).
A.d Il 21 dicembre 2023, l’autorità inferiore ha concesso agli interessati il diritto di essere sentito in merito agli elementi di falsificazione rilevati nei documenti giudiziari versati agli atti. A tale riguardo, la rappresentanza le- gale si è espressa con scritto dell’8 gennaio 2024. A.e Il 16 gennaio 2024, la SEM ha infine assegnato la domanda d’asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 30 gennaio 2024, notificata il giorno stesso, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda
D-1334/2024 Pagina 4 d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di (…) dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. C.a Con ricorso del 29 febbraio 2024, gli insorgenti avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale o TAF) concludendo principalmente all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati, alla concessione dell’asilo e, in su- bordine, all’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, chiedono di acquisire agli atti l’incarto della procedura d’asilo della madre del ricorrente 1 (N […]), nonché di concedere l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 12 marzo 2024, il Tribunale ha stabilito l’italiano come lingua della procedura, ha respinto la domanda di assi- stenza giudiziaria e invitato gli insorgenti a versare, entro il 27 marzo 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5).
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E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifu- giato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono in- verosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi- nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la vero- simiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 3.3 supra). Il fatto che gli zii della moglie sarebbero dei “guardiani dello Stato” – circostanza non avvalorata da alcun mezzo di prova – non con- sente di giungere ad una diversa conclusione, trattandosi di una mera sup- posizione priva di riscontri concreti (cfr. ricorso, pagg. 8-12). Del resto, que- sta tesi risulta confutata dalla documentazione giudiziaria agli atti, la quale attesta l’effettivo perseguimento penale – conclusosi con una condanna – dell’aggressore della sorella del ricorrente 1, anch’egli “guardiano dello Stato”, nonché degli aggressori dello stesso ricorrente, indicati come cono- scenti del primo (cfr. mdp SEM n. 3-4; atto SEM n. 62/14 D8).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che il presunto coinvolgimento del ricorrente 1 nei procedimenti penali per appartenenza e propaganda a un’organizzazione terroristica non sia verosimile (art. 7 LAsi), in quanto l’atto d’accusa e il mandato di accompagnamento coattivo versati agli atti sarebbero falsificati (cfr. mdp SEM n. 1 e 5). Sotto il profilo della pertinenza dei motivi d’asilo (art. 3 LAsi), la sua affiliazione all’HDP e il suo ruolo di presidente della sezione giovanile non sarebbero poi suffi- cienti per ammettere un rischio concreto di persecuzione. Anche una pos- sibile persecuzione riflessa legata alle attività politiche della madre sarebbe da escludere, non emergendo elementi concreti a sostegno di tale ipotesi, né risultando procedimenti giudiziari nei confronti del ricorrente in Turchia. Inoltre, le minacce ricevute dalla ricorrente 2 non sarebbero riconducibili ad organi statali e, pertanto, sarebbero irrilevanti per qualità di rifugiata. L’interessata avrebbe infatti la possibilità di sporgere denuncia presso le autorità turche ed ottenere un’adeguata protezione dalle violenze dei fami- liari. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe ammissibile e ragio- nevolmente esigibile, tenuto conto in particolare della stabile condizione di salute dei ricorrenti, della loro esperienza lavorativa nonché dell’esistenza di una sufficiente rete familiare in patria.
E. 4.2 Gli insorgenti censurano la violazione del diritto federale, affermando che la documentazione agli atti sarebbe in realtà autentica e che il ricor- rente 1 apparterrebbe a una famiglia curda da sempre impegnata nella di- fesa dei diritti del proprio popolo, subendo già delle rappresaglie politiche a causa del suo impegno politico all'interno del partito HDP. Le pressioni esercitate dalle autorità turche, aggravate da atti di vendetta compiuti dagli agenti di polizia legati all’aggressore della sorella, configurerebbero una forma di pressione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi. In caso di rimpatrio, egli rischierebbe inoltre una condanna sproporzionata nell’ambito dei procedimenti penali a suo carico, nonché di essere sottopo- sto ad atti di tortura. Contrariamente a quanto concluso dalla SEM, do- vrebbe essere altresì riconosciuta una persecuzione riflessa dovuta al pro- filo politico della madre, già riconosciuta come rifugiata in Svizzera. Infine, le autorità turche non sarebbero in grado di offrire una protezione effettiva alla ricorrente 2 contro le minacce di morte ricevute dai suoi zii, trattandosi
D-1334/2024 Pagina 7 di atti motivati da ragioni etniche e politiche, nonché provenienti da familiari che rivestirebbero funzioni di “guardie di Stato” e che godrebbero quindi di una certa impunità.
E. 4.3.1 A fronte di un’attenta valutazione dei mezzi di prova, il Tribunale giu- dica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla valu- tazione della SEM in merito all’inverosimiglianza delle asserite procedure giudiziarie a carico del ricorrente 1 e del fatto che quest’ultimo sia attual- mente ricercato dalle autorità turche (art. 7 LAsi). Infatti, i documenti giudi- ziari prodotti – in particolare il mandato di accompagnamento coattivo e l’atto d’accusa (mdp SEM n. 1 e 5) – presentano degli evidenti segni di falsificazione. Tali irregolarità riguardano soprattutto delle incongruenze con il sistema giudiziario turco, tra cui errori relativi alla legittimazione delle autorità competenti, all’identità dei magistrati firmatari e all’inadeguatezza degli articoli di legge citati (cfr. decisione impugnata, pagg. 6-7). Né la coin- cidenza del numero d’incarto su entrambi i documenti (cfr. atto SEM n. 78/6 pag. 2), né l’estratto del portale UYAP trasmesso dal legale turco (cfr. ri- corso, pag. 6) possono ragionevolmente giustificare tali irregolarità e com- provare l’autenticità della documentazione. Di riflesso, non v’è motivo di analizzare ulteriormente la rilevanza delle procedure penali succitate poi- ché poggiano su una documentazione falsificata (cfr. consid. 3.2 supra).
E. 4.3.2.1 Per il resto, i timori espressi dagli interessati si rivelano infondati sotto il profilo dell’art. 3 LAsi.
E. 4.3.2.2 In primo luogo, il ricorrente 1 non presenta un profilo politico di ri- lievo sulla base del quale le autorità turche potrebbero adottare delle per- secuzioni che ne metterebbero in pericolo la sua vita, l’integrità fisica o la libertà. Egli ha infatti dichiarato di essere membro dell’HDP – partito legale in Turchia – e di aver essenzialmente partecipato alle campagne politiche, ai lavori dei singoli candidati, al volantinaggio, alla partecipazione alle ma- nifestazioni e all’organizzazione dei dibatti con i giovani, assumendo inoltre la presidenza della sezione giovanile del partito nel distretto di D._______ (cfr. atto SEM n. 62/14 D21-24). La sua attività politica non si è quindi tra- dotta in incarichi politicamente esposti. L’assunzione della presidenza all’interno della sezione giovanile di un partito legale in Turchia – non com- provata dagli atti di causa – non è sufficiente per considerare l’interessato come un oppositore di rilievo contro il governo, posta peraltro l’inverosimi- glianza delle allegazioni in merito alle asserite procedure penali a suo ca- rico per il reato di appartenenza e propaganda a un’organizzazione
D-1334/2024 Pagina 8 terroristica armata (cfr. consid. 4.3.1 supra). Inoltre, con riferimento alle pretese persecuzioni riflesse già subìte dai familiari in ragione del suo atti- vismo politico (cfr. A.b. supra), si rileva che lo Stato turco si è già dimostrato in grado di tutelare l’interessato e la sua famiglia in relazione all’aggres- sione patita dalla sorella, condannando penalmente gli autori del reato – circostanza non contestata nel gravame (cfr. mdp SEM n. 3-4). Di riflesso, gli insorgenti non possono ragionevolmente invocare un valido timore di persecuzione rilevante per l’asilo in relazione a tali eventi.
E. 4.3.2.3 In secondo luogo, va esclusa una persecuzione riflessa riconduci- bile all’attività politiche della madre del ricorrente 1 (il cui incarto della SEM [N (…)] è stato acquisito agli atti). Il Tribunale non ignora che in Turchia i familiari di attivisti politici possano essere oggetto di pressioni mediante misure repressive statali che, in quanto forme di cosiddetta persecuzione riflessa, possono risultare rilevanti per l’asilo. La probabilità di subire una tale persecuzione riflessa aumenta in particolare quando un familiare è ri- cercato dalle autorità e sussistono indizi che lascino presumere un contatto stretto con la persona ricercata. Sono soprattutto esposte a tale rischio le persone che, oltre a tali legami, presentano un proprio impegno politico – effettivo o presunto – non trascurabile a favore di organizzazioni politiche illegali, oppure che si espongono pubblicamente in favore di familiari poli- ticamente attivi (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1393/2025 del 9 aprile 2025 consid. 7.3; D-4530/2024 del 19 dicembre 2024, consid. 6.4; E-1269/2024 del 12 giugno 2024, consid. 6.5.1 con riferimenti).
Tali presupposti non ricorrono tuttavia nel caso concreto. Alla luce dell’in- verosimiglianza delle presunte procedure giudiziarie a carico del ricorrente 1 (cfr. consid. 4.3.1 supra) e dell’assenza di un profilo politico individuale rilevante (cfr. consid. 4.3.2.2 supra), non risulta che l’interessato abbia mai subìto pregiudizi in Turchia a causa delle attività politiche della madre (espatriata nel 2021 e posta al beneficio dell’asilo in Svizzera nel 2022). Infatti, egli ha chiaramente ricondotto la sua persecuzione al personale at- tivismo politico, nonché alla sua partecipazione alla marcia avvenuta nel gennaio/febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 62/14 D8 pag. 8, D11 e D30-37). Considerato il periodo di tempo trascorso dalla partenza della madre e l’as- senza di pregresse rappresaglie, il Tribunale non ravvisa quindi motivi suf- ficienti per ammettere un rischio concreto di persecuzioni future da parte delle autorità turche, tali da compromettere l'integrità fisica e psichica dell'insorgente (art. 3 LAsi).
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E. 4.3.2.4 In terzo luogo, si osserva che i ricorrenti non hanno mai denunciato in patria le minacce di morte ricevute da parte dei familiari della ricorrente 2 contrari al loro matrimonio (cfr. atto SEM n. 64/11 D24-28 e D34), nono- stante alle autorità turche è di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione (cfr. sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 con- sid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024 con- sid. 6). Questa attitudine non è conforme al principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido motivo d’asilo e inficiando d’acchito la censura secondo cui lo Stato turco si rifiuterebbe di offrire loro una tutela sufficiente (cfr. consid.
E. 4.4 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.
E. 6.1 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.2 Gli insorgenti postulano l’ammissione provvisoria in Svizzera soste- nendo che l’esecuzione del loro allontanamento non sarebbe ammissibile
D-1334/2024 Pagina 10 e ragionevolmente esigibile, sottolineando che, a causa del proprio attivi- smo politico e di quello della madre, il ricorrente 1 sarebbe nel mirino delle autorità turche poiché accusato di propaganda e di appartenenza al PKK. Egli rischierebbe quindi di subire torture, pene detentive sproporzionate, trattamenti disumani e procedure penali inique (cfr. ricorso, pagg. 13-14).
E. 6.3 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, gli interessati non possono – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio per- sonale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. consid. 4.3 supra). Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativa al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 12.4 [sentenza di ri- ferimento]). L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.
E. 6.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Tur- chia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG [NZZ], articolo online “PKK verkündet Waffenstill- stand mit der Türkei” del 1° marzo 2023, https://www.nzz.ch/internatio- nal/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 18 luglio 2025; NZZ, articolo online “Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Au- flösung bekannt” del 12 maggio 2025, https://www.nzz.ch/international/die- kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875, consultato il 18 luglio 2025).
E. 6.4.3 Gli insorgenti sono inoltre giovani e in buona salute, dispongono di una valida formazione (il ricorrente 1 ha concluso le scuole superiori e la ricorrente 2 ha frequentato l’università per circa due anni) nonché di una
D-1334/2024 Pagina 11 solida esperienza professionale (cfr. atti SEM n. 62/14 D5 e D68-71; n. 64/11 D5-17 e D41-42). La famiglia del ricorrente 1 – in particolare gli zii che hanno già prestato aiuto in passato – potrebbe inoltre offrire un con- creto sostegno in caso di rimpatrio (cfr. atto SEM n. 62/14 D8; n. 64/11 D53-54). Non è quindi verosimile che gli interessati riscontreranno difficoltà eccessive nell’ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale (cfr. de- cisione avversata, pagg. 12-13). Per questi motivi, l'esecuzione dell'allon- tanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 6.6 Pertanto, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.
E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d’apprez- zamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse ven- gono integralmente prelevate dall’anticipo spese versato il 26 marzo 2024.
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1334/2024 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato il 26 marzo 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1334/2024 Sentenza del 18 luglio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniele Cattaneo, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, C._______, nata il (...), ricorrente 3, tutti cittadini turchi e patrocinati da Serif Altunakar, Rechtsberatung, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 gennaio 2024. Fatti: A. A.a I ricorrenti 1 e 2, cittadini turchi originari di D._______, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 luglio 2023. Il 28 settembre seguente è nata in Svizzera la loro figlia comune (ricorrente 3). A.b Il 13 e 14 dicembre 2023, gli interessati hanno sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) due separate audizioni approfondite sui motivi d'asilo. Il ricorrente 1 ha sostanzialmente addotto di essere espatriato in ragione delle persecuzioni subite a causa della sua etnia curda e della sua partecipazione politica all'interno del Partito Democratico dei Popoli (in turco Halklarin Demokratik Partisi [HDP]). Nel 2019, sua madre - oggi rifugiata in Svizzera - sarebbe stata eletta co-presidente dell'HDP nel distretto di D._______. Nello stesso anno, anche a causa delle attività politiche della madre, sua sorella sarebbe stata rapita e violentata da un "guardiano dello Stato". L'autore del reato sarebbe poi stato condannato. Qualche mese dopo, il ricorrente sarebbe stato a sua volta prelevato e maltrattato da due agenti di polizia, in segno di vendetta per la condanna inflitta al loro amico che aveva violentato la sorella. Anche questi agenti sarebbero stati successivamente perseguiti penalmente e condannati. Sempre nel 2019, l'insorgente avrebbe aderito al partito HDP, diventandone presidente della sezione giovanile del distretto di D._______ nel (...). Dopo aver partecipato, tra gennaio e febbraio 2022, a una marcia a favore della liberazione di Selahattin Demirta sarebbe stato accusato dalle autorità turche di appartenere ad un'organizzazione terroristica. A seguito dell'emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti, sarebbe fuggito una prima volta in Grecia. Tuttavia, lo stesso anno sarebbe rientrato in Turchia per proteggere la moglie dalle minacce di morte provenienti dalla sua famiglia, in particolare dagli zii materni - anch'essi Guardiani dello Stato - e dal padre di lei, contrari alla relazione a causa dell'etnia del ricorrente e della sua affiliazione politica. Dopo essersi sposati in segreto, la coppia avrebbe infine lasciato definitivamente il Paese con documenti falsificati. In caso di rimpatrio, egli teme quindi di essere incarcerato dalle autorità (cfr. atto SEM n. [...] -62/14). La ricorrente 2 ha dichiarato di essere espatriata per i problemi politici del marito nonché per proprie difficoltà familiari. Nel novembre 2022, dopo aver reso pubblica la relazione con il ricorrente 1, la sua famiglia l'avrebbe minacciata di morte, contraria al fatto che fosse legata a un uomo curdo affiliato all'HDP. Temendo ritorsioni, non avrebbe sporto denuncia, poiché gli zii materni, che ricoprono la funzione di "guardiani dello Stato", avrebbero reso vano qualsiasi tentativo di perseguimento penale. Con l'aiuto della famiglia del marito, sarebbe però riuscita a rifugiarsi in un altro villaggio. Il (...) 2022, il marito sarebbe giunto in suo soccorso in Turchia dopo essere espatriato una prima volta in Grecia per motivi politici e, nei mesi successivi, la coppia avrebbe celebrato segretamente il matrimonio religioso (il [...] 2023) e quello civile (il [...] 2023), per poi espatriare definitivamente nel luglio 2023. In caso di rimpatrio, l'interessata teme quindi che il marito possa essere incarcerato e che lei venga uccisa dai familiari contrari alla loro unione coniugale (cfr. atto SEM n. 64/11). A.c I richiedenti hanno versato agli atti i seguenti mezzi di prova:
- Mandato di accompagnamento coattivo pronunciato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ il (...) 2022 (procedura n. [...]) per i reati di propaganda all'organizzazione terroristica e per affiliazione a un'organizzazione terroristica relativo a carico del ricorrente 1 (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);
- Documenti sull'attività politica della madre (n. 2);
- Atto d'accusa pronunciato dal Ministero pubblico di D._______ (procedura n. [...]) per i reati di privazione della libertà, truffa e minaccia a carico dei due agenti di polizia che avrebbero aggredito il ricorrente 1 (n. 3);
- Sentenza di condanna del (...) 2021 pronunciata dalla 4° pretura penale di D._______ (procedura n. [...]) relativa all'atto d'accusa succitato (n. 4);
- Atto d'accusa pronunciato il (...) 2022 dal Ministero pubblico di D._______ (procedura n. [...]) per i reati di propaganda all'organizzazione terroristica e per affiliazione a un'organizzazione terroristica a carico del ricorrente 1 (n. 5);
- Fotografia del ricorrente 1 durante una marcia politica (n. 6);
- Cattura schermo del portale del portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi A i Bili im Sistemi (UYAP) dell'avvocato del ricorrente 1 in Turchia (n. 7). A.d Il 21 dicembre 2023, l'autorità inferiore ha concesso agli interessati il diritto di essere sentito in merito agli elementi di falsificazione rilevati nei documenti giudiziari versati agli atti. A tale riguardo, la rappresentanza legale si è espressa con scritto dell'8 gennaio 2024. A.e Il 16 gennaio 2024, la SEM ha infine assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 30 gennaio 2024, notificata il giorno stesso, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di (...) dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Con ricorso del 29 febbraio 2024, gli insorgenti avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati, alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, chiedono di acquisire agli atti l'incarto della procedura d'asilo della madre del ricorrente 1 (N [...]), nonché di concedere l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 12 marzo 2024, il Tribunale ha stabilito l'italiano come lingua della procedura, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e invitato gli insorgenti a versare, entro il 27 marzo 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.3 Le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona interessata deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni di terzi; nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire, ovunque e in qualunque momento, l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Tuttavia, occorre che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che il presunto coinvolgimento del ricorrente 1 nei procedimenti penali per appartenenza e propaganda a un'organizzazione terroristica non sia verosimile (art. 7 LAsi), in quanto l'atto d'accusa e il mandato di accompagnamento coattivo versati agli atti sarebbero falsificati (cfr. mdp SEM n. 1 e 5). Sotto il profilo della pertinenza dei motivi d'asilo (art. 3 LAsi), la sua affiliazione all'HDP e il suo ruolo di presidente della sezione giovanile non sarebbero poi sufficienti per ammettere un rischio concreto di persecuzione. Anche una possibile persecuzione riflessa legata alle attività politiche della madre sarebbe da escludere, non emergendo elementi concreti a sostegno di tale ipotesi, né risultando procedimenti giudiziari nei confronti del ricorrente in Turchia. Inoltre, le minacce ricevute dalla ricorrente 2 non sarebbero riconducibili ad organi statali e, pertanto, sarebbero irrilevanti per qualità di rifugiata. L'interessata avrebbe infatti la possibilità di sporgere denuncia presso le autorità turche ed ottenere un'adeguata protezione dalle violenze dei familiari. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile, tenuto conto in particolare della stabile condizione di salute dei ricorrenti, della loro esperienza lavorativa nonché dell'esistenza di una sufficiente rete familiare in patria. 4.2 Gli insorgenti censurano la violazione del diritto federale, affermando che la documentazione agli atti sarebbe in realtà autentica e che il ricorrente 1 apparterrebbe a una famiglia curda da sempre impegnata nella difesa dei diritti del proprio popolo, subendo già delle rappresaglie politiche a causa del suo impegno politico all'interno del partito HDP. Le pressioni esercitate dalle autorità turche, aggravate da atti di vendetta compiuti dagli agenti di polizia legati all'aggressore della sorella, configurerebbero una forma di pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. In caso di rimpatrio, egli rischierebbe inoltre una condanna sproporzionata nell'ambito dei procedimenti penali a suo carico, nonché di essere sottoposto ad atti di tortura. Contrariamente a quanto concluso dalla SEM, dovrebbe essere altresì riconosciuta una persecuzione riflessa dovuta al profilo politico della madre, già riconosciuta come rifugiata in Svizzera. Infine, le autorità turche non sarebbero in grado di offrire una protezione effettiva alla ricorrente 2 contro le minacce di morte ricevute dai suoi zii, trattandosi di atti motivati da ragioni etniche e politiche, nonché provenienti da familiari che rivestirebbero funzioni di "guardie di Stato" e che godrebbero quindi di una certa impunità. 4.3 4.3.1 A fronte di un'attenta valutazione dei mezzi di prova, il Tribunale giudica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza delle asserite procedure giudiziarie a carico del ricorrente 1 e del fatto che quest'ultimo sia attualmente ricercato dalle autorità turche (art. 7 LAsi). Infatti, i documenti giudiziari prodotti - in particolare il mandato di accompagnamento coattivo e l'atto d'accusa (mdp SEM n. 1 e 5) - presentano degli evidenti segni di falsificazione. Tali irregolarità riguardano soprattutto delle incongruenze con il sistema giudiziario turco, tra cui errori relativi alla legittimazione delle autorità competenti, all'identità dei magistrati firmatari e all'inadeguatezza degli articoli di legge citati (cfr. decisione impugnata, pagg. 6-7). Né la coincidenza del numero d'incarto su entrambi i documenti (cfr. atto SEM n. 78/6 pag. 2), né l'estratto del portale UYAP trasmesso dal legale turco (cfr. ricorso, pag. 6) possono ragionevolmente giustificare tali irregolarità e comprovare l'autenticità della documentazione. Di riflesso, non v'è motivo di analizzare ulteriormente la rilevanza delle procedure penali succitate poiché poggiano su una documentazione falsificata (cfr. consid. 3.2 supra). 4.3.2 4.3.2.1 Per il resto, i timori espressi dagli interessati si rivelano infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. 4.3.2.2 In primo luogo, il ricorrente 1 non presenta un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità turche potrebbero adottare delle persecuzioni che ne metterebbero in pericolo la sua vita, l'integrità fisica o la libertà. Egli ha infatti dichiarato di essere membro dell'HDP - partito legale in Turchia - e di aver essenzialmente partecipato alle campagne politiche, ai lavori dei singoli candidati, al volantinaggio, alla partecipazione alle manifestazioni e all'organizzazione dei dibatti con i giovani, assumendo inoltre la presidenza della sezione giovanile del partito nel distretto di D._______ (cfr. atto SEM n. 62/14 D21-24). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi politicamente esposti. L'assunzione della presidenza all'interno della sezione giovanile di un partito legale in Turchia - non comprovata dagli atti di causa - non è sufficiente per considerare l'interessato come un oppositore di rilievo contro il governo, posta peraltro l'inverosimiglianza delle allegazioni in merito alle asserite procedure penali a suo carico per il reato di appartenenza e propaganda a un'organizzazione terroristica armata (cfr. consid. 4.3.1 supra). Inoltre, con riferimento alle pretese persecuzioni riflesse già subìte dai familiari in ragione del suo attivismo politico (cfr. A.b. supra), si rileva che lo Stato turco si è già dimostrato in grado di tutelare l'interessato e la sua famiglia in relazione all'aggressione patita dalla sorella, condannando penalmente gli autori del reato - circostanza non contestata nel gravame (cfr. mdp SEM n. 3-4). Di riflesso, gli insorgenti non possono ragionevolmente invocare un valido timore di persecuzione rilevante per l'asilo in relazione a tali eventi. 4.3.2.3 In secondo luogo, va esclusa una persecuzione riflessa riconducibile all'attività politiche della madre del ricorrente 1 (il cui incarto della SEM [N (...)] è stato acquisito agli atti). Il Tribunale non ignora che in Turchia i familiari di attivisti politici possano essere oggetto di pressioni mediante misure repressive statali che, in quanto forme di cosiddetta persecuzione riflessa, possono risultare rilevanti per l'asilo. La probabilità di subire una tale persecuzione riflessa aumenta in particolare quando un familiare è ricercato dalle autorità e sussistono indizi che lascino presumere un contatto stretto con la persona ricercata. Sono soprattutto esposte a tale rischio le persone che, oltre a tali legami, presentano un proprio impegno politico - effettivo o presunto - non trascurabile a favore di organizzazioni politiche illegali, oppure che si espongono pubblicamente in favore di familiari politicamente attivi (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1393/2025 del 9 aprile 2025 consid. 7.3; D-4530/2024 del 19 dicembre 2024, consid. 6.4; E-1269/2024 del 12 giugno 2024, consid. 6.5.1 con riferimenti). Tali presupposti non ricorrono tuttavia nel caso concreto. Alla luce dell'inverosimiglianza delle presunte procedure giudiziarie a carico del ricorrente 1 (cfr. consid. 4.3.1 supra) e dell'assenza di un profilo politico individuale rilevante (cfr. consid. 4.3.2.2 supra), non risulta che l'interessato abbia mai subìto pregiudizi in Turchia a causa delle attività politiche della madre (espatriata nel 2021 e posta al beneficio dell'asilo in Svizzera nel 2022). Infatti, egli ha chiaramente ricondotto la sua persecuzione al personale attivismo politico, nonché alla sua partecipazione alla marcia avvenuta nel gennaio/febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 62/14 D8 pag. 8, D11 e D30-37). Considerato il periodo di tempo trascorso dalla partenza della madre e l'assenza di pregresse rappresaglie, il Tribunale non ravvisa quindi motivi sufficienti per ammettere un rischio concreto di persecuzioni future da parte delle autorità turche, tali da compromettere l'integrità fisica e psichica dell'insorgente (art. 3 LAsi). 4.3.2.4 In terzo luogo, si osserva che i ricorrenti non hanno mai denunciato in patria le minacce di morte ricevute da parte dei familiari della ricorrente 2 contrari al loro matrimonio (cfr. atto SEM n. 64/11 D24-28 e D34), nonostante alle autorità turche è di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione (cfr. sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024 consid. 6). Questa attitudine non è conforme al principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido motivo d'asilo e inficiando d'acchito la censura secondo cui lo Stato turco si rifiuterebbe di offrire loro una tutela sufficiente (cfr. consid. 3.3 supra). Il fatto che gli zii della moglie sarebbero dei "guardiani dello Stato" - circostanza non avvalorata da alcun mezzo di prova - non consente di giungere ad una diversa conclusione, trattandosi di una mera supposizione priva di riscontri concreti (cfr. ricorso, pagg. 8-12). Del resto, questa tesi risulta confutata dalla documentazione giudiziaria agli atti, la quale attesta l'effettivo perseguimento penale - conclusosi con una condanna - dell'aggressore della sorella del ricorrente 1, anch'egli "guardiano dello Stato", nonché degli aggressori dello stesso ricorrente, indicati come conoscenti del primo (cfr. mdp SEM n. 3-4; atto SEM n. 62/14 D8). 4.4 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 6. 6.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Gli insorgenti postulano l'ammissione provvisoria in Svizzera sostenendo che l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile, sottolineando che, a causa del proprio attivismo politico e di quello della madre, il ricorrente 1 sarebbe nel mirino delle autorità turche poiché accusato di propaganda e di appartenenza al PKK. Egli rischierebbe quindi di subire torture, pene detentive sproporzionate, trattamenti disumani e procedure penali inique (cfr. ricorso, pagg. 13-14). 6.3 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, gli interessati non possono - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. consid. 4.3 supra). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativa al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 12.4 [sentenza di riferimento]). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], articolo online "PKK verkündet Waffenstillstand mit der Türkei" del 1° marzo 2023, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 18 luglio 2025; NZZ, articolo online "Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt" del 12 maggio 2025, https://www.nzz.ch/international/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875, consultato il 18 luglio 2025). 6.4.3 Gli insorgenti sono inoltre giovani e in buona salute, dispongono di una valida formazione (il ricorrente 1 ha concluso le scuole superiori e la ricorrente 2 ha frequentato l'università per circa due anni) nonché di una solida esperienza professionale (cfr. atti SEM n. 62/14 D5 e D68-71; n. 64/11 D5-17 e D41-42). La famiglia del ricorrente 1 - in particolare gli zii che hanno già prestato aiuto in passato - potrebbe inoltre offrire un concreto sostegno in caso di rimpatrio (cfr. atto SEM n. 62/14 D8; n. 64/11 D53-54). Non è quindi verosimile che gli interessati riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale (cfr. decisione avversata, pagg. 12-13). Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.6 Pertanto, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese versato il 26 marzo 2024.
9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 26 marzo 2024.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: