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D-1094/2022

D-1094/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-16 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,

D-1094/2022 Pagina 4 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se- gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e rela- tivi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano; che devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5); che, perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129),

D-1094/2022 Pagina 5 che l’interessato, cittadino iracheno, di etnia curda, con ultimo domicilio in Iraq a C._______ (nel distretto di D._______, in provincia di E._______, facente parte della F._______ [di seguito: G._______]), ha dichiarato nel corso delle sue audizioni che il padre, (…), a partire dall’(…) del (…) e fino a circa (…) o (…) mesi prima del suo espatrio avvenuto il (…), sarebbe stato minacciato con circa 4 messaggi da guerriglieri del PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) di (…) – istituiti tra il (…) ed il (…) dalle autorità curde nel (…) dell’Iraq per controllare il territorio e limitare i movimenti delle guerriglie del PKK ed i danni provocati dagli scon- tri tra guerriglieri del PKK e le forze (…), ed il padre del ricorrente sarebbe stato (…) di C._______ – altrimenti sarebbe stato ucciso lui o i suoi fami- gliari; che anche gli altri membri degli (…) e tutti i loro famigliari sarebbero stati minacciati nello stesso modo; che nell’(…) del (…) il (…) gestito dal padre sarebbe stato preso di mira da alcuni guerriglieri del PKK, in cui avrebbe perso la vita un (…), mentre un altro sarebbe rimasto ferito; che anche un amico del padre, (…), sarebbe stato ucciso da un (…); che pure il padre dell’insorgente avrebbe rischiato di morire a seguito dell’esplosione di un ordigno piazzato da guerriglieri del PKK sulla strada che egli percor- reva per recarsi a lavorare, ma che tale ordigno sarebbe stato scoperto prima della sua esplosione; che il padre successivamente sarebbe stato trasferito negli (…) a H._______, ove eserciterebbe tutt’ora le sue man- sioni; che l’interessato non avrebbe riscontrato direttamente delle proble- matiche in Iraq, tuttavia indirettamente le minacce rivolte a suo padre ed ai suoi famigliari, avrebbero toccato anche lui; che per questo, e poiché era l’unico figlio maschio della famiglia, il padre l’avrebbe fatto espatriare; che egli teme di essere ucciso nel caso di un suo rientro in patria, che nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha negato l’esistenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi; che segnatamente a parte le minacce generiche rivolte a suo padre ed ai suoi famigliari, le quali non avrebbero peraltro avuto alcun seguito, a lui direttamente non sarebbe successo nulla in Iraq; che inoltre attualmente il padre non sarebbe più (…), per cui il mo- tivo stesso delle minacce da parte dei guerriglieri del PKK sarebbe venuto a cadere e non risulterebbe più attuale; che inoltre al padre non sarebbe più accaduto nulla dopo la ricezione dell’ultimo messaggio e nessun altro dei suoi famigliari, a parte l’interessato, avrebbe lasciato il domicilio fami- gliare, che in sede ricorsuale l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che in particolare, per quanto riguarda l’irrilevanza dei suoi asserti, egli ritiene che nella decisione impugnata l’autorità inferiore non avrebbe valutato in modo attuale ed esaustivo i suoi timori di persecuzioni riflesse; che invero,

D-1094/2022 Pagina 6 non considerando correttamente il contesto familiare e previgente nel suo distretto di provenienza, l’intero esame del caso di specie sarebbe influen- zato, in misura decisiva, da una valutazione erronea della situazione gene- rale attuale; che a mente del ricorrente, inoltre, considerando il contesto di riferimento attuale, il suo profilo di rischio, quale (…) e membro della fami- glia maggiormente esposto al rischio di ritorsioni, dopo il trasferimento del padre sarebbe, al contrario di quanto affermato nella decisione sindacata, accresciuto, dal momento che per il PKK potrebbe essere più facile colpire per rappresaglia il figlio piuttosto che direttamente il padre, che le tesi ricorsuali non possono essere seguite; che il Tribunale non ri- tiene difatti che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l’analisi adempiuta dall’autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, per quanto non verrà di seguito motivato, che in primo luogo, si rileva come le considerazioni presentate nel ricorso sulla situazione che sarebbe attualmente vigente nel I._______, a diffe- renza di quanto vorrebbe sussumere la rappresentante legale e mettere in relazione con l’art. 3 LAsi, rappresentano in realtà delle argomentazioni che riguardano l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento – come già denotato a ragione dall’autorità inferiore mutatis mutandis per le allegazioni espresse già in merito nel parere al progetto di decisione della SEM (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata) – e che verranno pertanto trattate dal Tribunale in tale sede, che si rammenta, nel summenzionato contesto, come segnatamente delle situazioni di violenza generalizzata o di guerra, non rappresentino dei seri pregiudizi per uno dei motivi esaustivamente esposti all’art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo so- ciale o opinioni politiche), che per il resto, come a ragione denotato dalla SEM nella decisione impu- gnata, a parte delle minacce che avrebbe ricevuto il padre via messaggio, e che sarebbero state rivolte anche ai suoi famigliari da parte del PKK, il ricorrente ha asserito di non aver riscontrato alcuna problematica diretta e personale nel suo Paese d’origine (cfr. atto n. 24/11, D84 seg., pag. 9); che tali minacce, che peraltro sarebbero state indirizzate indistintamente, se- condo gli asserti dell’insorgente, a tutti i (…) ed ai loro famigliari (cfr. atto

n. 24/11, D51, pag. 6), sarebbero cessate (…) o (…) mesi prima l’espatrio dell’insorgente, ed inoltre il padre sarebbe stato nel frattempo trasferito dal

D-1094/2022 Pagina 7 (…) di C._______ (…) di H._______ (cfr. atto n. 24/11, D63 segg., pag. 7 seg.) e non gli sarebbe più successo nulla (cfr. atto n. 24/11, D81, pag. 9), che pertanto, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente dei motivi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, che quest’ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e se- condo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi; che invero le sue dichiarazioni rappresentano unicamente degli indizi di persecuzioni ipotetiche che potrebbero avvenire in un futuro più o meno lontano, ma non risultano in alcun modo concrete, sostanziate ed attuali ai sensi della giurisprudenza sopra esposta, che altresì, se il ricorrente dovesse essere esposto a delle minacce con- crete nel suo Paese d’origine una volta rientratovi, egli potrà senz’altro in- dirizzarsi alle autorità dello stesso, le quali già in passato hanno dimostrato di avere la possibilità e la capacità di proteggerlo a seguito delle minacce ricevute dal padre (cfr. atto n. 24/11, D79, pag. 8), essendo peraltro il padre stesso (…) (cfr. atto n. 24/11, D25 segg., pag. 4), ciò che viene supportato pure dalla copia del documento allegata al ricorso (cfr. sub doc. 3), la quale per il resto, non risulta fondare o rendere maggiormente credibili che l’in- sorgente sia stato esposto in patria a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi o che lo sarebbe in futuro, che in virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la deci- sione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento,

D-1094/2022 Pagina 8 che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nel provvedimento impugnato, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’al- lontanamento ammissibile e ragionevolmente esigibile – sia dal profilo della situazione presente nella regione di provenienza dell’insorgente che da quello personale di quest’ultimo – nonché possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche le conclusioni dell’au- torità inferiore circa l’ammissibilità e l’esigibilità della misura d’esecuzione dell’allontanamento; che invero egli ritiene come considerando i suoi timori di persecuzioni riflesse da parte dei guerriglieri del PKK, così come l’evo- luzione attuale nel I._______, che a suo dire – citando anche alcune fonti (rapporti dell’[…] del […] e dell’[…] dell’[…], come pure un articolo della […]) – sarebbe mutata e deteriorata negli ultimi anni, ed in particolare pro- prio nella regione di E._______, l’esecuzione del suo allontanamento sa- rebbe inammissibile ed inesigibile; che egli conclude come in tale contesto, quantomeno la SEM debba procedere ad un complemento dell’istruttoria tenendo conto delle informazioni attuali e verificabili sulla situazione nell’area d’origine del ricorrente, che al contrario di quanto argomentato dall’insorgente, anche agli occhi del Tribunale, non si ravvisano in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’al- lontanamento del ricorrente verso la sua regione di provenienza nel I._______, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d’origine, egli sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di tratta- menti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU (RS 0.101) o all’art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione con l’art. 83 cpv. 3 LStrI),

D-1094/2022 Pagina 9 che inoltre, secondo giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale, nelle (…) province (…) dell’Iraq: E._______, J._______, K._______ e L._______, non vige attualmente una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non risulta tesa al punto tale che un’esecuzione dell’allontanamento, in modo generale, sarebbe da ritenere inesigibile; che la pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento nella predetta regione, è in principio esigibile per la persona richiedente, che è originaria di tale re- gione oppure che vi ha vissuto per un lungo periodo e vi dispone di una rete sociale (famiglia, parenti o conoscenti) o vanta dei legami con i partiti dominanti (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; giurisprudenza confermata dalla sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 con- sid. 7.4.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-710/2022 del 7 marzo 2022 consid. 9.3.1, E-4484/2021 del 22 febbraio 2022 con- sid. 8.4.1, D-3524/2021 del 18 febbraio 2022, E-1780/2020 del 1° otto- bre 2021 consid. 8.3.1), che tale giurisprudenza, non risulta essere posta in discussione neppure dalle argomentazioni e fonti citate nel ricorso dall’insorgente, e pertanto rimane del tutto di attualità, che in tal senso, essendosi la SEM riferita correttamente nell’argomenta- zione presentata nella decisione avversata, alla tutt’ora attuale giurispru- denza del Tribunale in rapporto alla regione d’origine dell’insorgente (cfr. p.to III, pag. 6 della decisione impugnata), non si intravvede nel provvedi- mento avversato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridi- camente rilevanti, in particolare attinente la situazione di sicurezza pre- sente nell’G._______, che richiederebbero degli ulteriori atti istruttori o ac- certamenti, passando il caso alla procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto in modo generico dall’insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 3, pag. 7 e p.to 5, pag. 9), che neppure i video presenti nella chiavetta USB (cfr. sub doc. 4), inoltrata dal ricorrente quale nuovo mezzo di prova in fase ricorsuale, sono atti a ribaltare la conclusione del Tribunale surriferita; che, per quanto attiene i video di esplosioni e di aerei che attraversano il cielo, si osserva inoltre come per gli stessi non viene indicato né il luogo né la data, dove rispetti- vamente in cui i medesimi sarebbero stati girati, e quindi potrebbero riferirsi a qualsiasi contesto, che dal canto suo il ricorrente ha vissuto dalla nascita e fino al suo espatrio a C._______, nel distretto di D._______, in provincia di E._______; che secondo i suoi asserti, egli dispone nel suo Paese d’origine del suo nucleo

D-1094/2022 Pagina 10 famigliare composto dai genitori e da (…) sorelle, (…) delle quali sarebbero sposate (cfr. atto n. 24/11, D13 segg., pag. 3 seg.), come pure di altri zie e zii tutti viventi nella provincia di E._______ (cfr. atto n. 24/11, D35 seg., pag. 4); che in tal senso, si può partire dal presupposto che il ricorrente nel suo paese d’origine, dispone di una sufficiente rete sociale, sulla quale, nel caso di necessità, potrà contare, che le allegate difficoltà economiche della sua famiglia (cfr. atto n. 24/11, D38 segg., pag. 4 seg.), ribadite anche nel suo ricorso, risultano contra- stare con altri elementi, quali il fatto che il padre lavorerebbe negli (…) come (…) e che avrebbe finanziato il suo viaggio d’espatrio (cfr. atto

n. 24/11, D37, pag. 4), come pure che il ricorrente non ha mai effettuato alcuna attività lavorativa, malgrado l’abbandono della scuola, che ha potuto comunque adempiere fino al (…) anno (cfr. atto n. 24/11, D21 segg., pag. 3 seg.); indizi che dimostrano una certa disponibilità finanziaria da parte della famiglia del ricorrente, che alla luce di quanto sopra, l’insorgente non si ritroverà comunque in una situazione d’indigenza tale da non poter coprire i suoi bisogni fondamentali, potendo peraltro, in caso di necessità, oltreché contare sui famigliari pure presenti nella sua regione, anche sui parenti che risiedono in M._______ (cfr. atti n. 13/10, p.to 3.01, pag. 4; 24/11, D42 segg., pag. 5), che inoltre, il ricorrente è giovane e risulta godere di ottima salute (cfr. atti SEM n. 16/2; 22/2; 24/11, D4, pag. 2), non avendo peraltro preteso nel gra- vame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 con- sid. 9.3.2), nonché dispone di una buona scolarizzazione, che, riassumendo, non si ravvisa alcun aspetto che faccia concludere che il ricorrente, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, per dei motivi personali dal profilo economico, sociale o valetudinario, verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale, che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione del suo allontana- mento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della pos- sibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), il ricorrente essendo tenuto a collaborare all’ottenimento

D-1094/2022 Pagina 11 dei documenti di viaggio che gli permettano di ritornare nel suo paese d’ori- gine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discus- sione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento, questa in- terverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-3524/2021 con ulteriori rif. cit., D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-1094/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

E. 7 marzo 2022 consid. 9.3.1, E-4484/2021 del 22 febbraio 2022 con- sid. 8.4.1, D-3524/2021 del 18 febbraio 2022, E-1780/2020 del 1° otto- bre 2021 consid. 8.3.1), che tale giurisprudenza, non risulta essere posta in discussione neppure dalle argomentazioni e fonti citate nel ricorso dall’insorgente, e pertanto rimane del tutto di attualità, che in tal senso, essendosi la SEM riferita correttamente nell’argomenta- zione presentata nella decisione avversata, alla tutt’ora attuale giurispru- denza del Tribunale in rapporto alla regione d’origine dell’insorgente (cfr. p.to III, pag. 6 della decisione impugnata), non si intravvede nel provvedi- mento avversato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridi- camente rilevanti, in particolare attinente la situazione di sicurezza pre- sente nell’G._______, che richiederebbero degli ulteriori atti istruttori o ac- certamenti, passando il caso alla procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto in modo generico dall’insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 3, pag. 7 e p.to 5, pag. 9), che neppure i video presenti nella chiavetta USB (cfr. sub doc. 4), inoltrata dal ricorrente quale nuovo mezzo di prova in fase ricorsuale, sono atti a ribaltare la conclusione del Tribunale surriferita; che, per quanto attiene i video di esplosioni e di aerei che attraversano il cielo, si osserva inoltre come per gli stessi non viene indicato né il luogo né la data, dove rispetti- vamente in cui i medesimi sarebbero stati girati, e quindi potrebbero riferirsi a qualsiasi contesto, che dal canto suo il ricorrente ha vissuto dalla nascita e fino al suo espatrio a C._______, nel distretto di D._______, in provincia di E._______; che secondo i suoi asserti, egli dispone nel suo Paese d’origine del suo nucleo

D-1094/2022 Pagina 10 famigliare composto dai genitori e da (…) sorelle, (…) delle quali sarebbero sposate (cfr. atto n. 24/11, D13 segg., pag. 3 seg.), come pure di altri zie e zii tutti viventi nella provincia di E._______ (cfr. atto n. 24/11, D35 seg., pag. 4); che in tal senso, si può partire dal presupposto che il ricorrente nel suo paese d’origine, dispone di una sufficiente rete sociale, sulla quale, nel caso di necessità, potrà contare, che le allegate difficoltà economiche della sua famiglia (cfr. atto n. 24/11, D38 segg., pag. 4 seg.), ribadite anche nel suo ricorso, risultano contra- stare con altri elementi, quali il fatto che il padre lavorerebbe negli (…) come (…) e che avrebbe finanziato il suo viaggio d’espatrio (cfr. atto

n. 24/11, D37, pag. 4), come pure che il ricorrente non ha mai effettuato alcuna attività lavorativa, malgrado l’abbandono della scuola, che ha potuto comunque adempiere fino al (…) anno (cfr. atto n. 24/11, D21 segg., pag. 3 seg.); indizi che dimostrano una certa disponibilità finanziaria da parte della famiglia del ricorrente, che alla luce di quanto sopra, l’insorgente non si ritroverà comunque in una situazione d’indigenza tale da non poter coprire i suoi bisogni fondamentali, potendo peraltro, in caso di necessità, oltreché contare sui famigliari pure presenti nella sua regione, anche sui parenti che risiedono in M._______ (cfr. atti n. 13/10, p.to 3.01, pag. 4; 24/11, D42 segg., pag. 5), che inoltre, il ricorrente è giovane e risulta godere di ottima salute (cfr. atti SEM n. 16/2; 22/2; 24/11, D4, pag. 2), non avendo peraltro preteso nel gra- vame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 con- sid. 9.3.2), nonché dispone di una buona scolarizzazione, che, riassumendo, non si ravvisa alcun aspetto che faccia concludere che il ricorrente, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, per dei motivi personali dal profilo economico, sociale o valetudinario, verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale, che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione del suo allontana- mento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della pos- sibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), il ricorrente essendo tenuto a collaborare all’ottenimento

D-1094/2022 Pagina 11 dei documenti di viaggio che gli permettano di ritornare nel suo paese d’ori- gine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discus- sione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento, questa in- terverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-3524/2021 con ulteriori rif. cit., D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-1094/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1094/2022 Sentenza del 16 marzo 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Iraq, rappresentato dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 febbraio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2), i verbali del rilevamento dei dati personali del (...) dicembre 2021 (cfr. atto n. 13/10), del colloquio Dublino del (...) dicembre 2021 (cfr. atto n. 16/2) e dell'audizione sui suoi motivi d'asilo del (...) gennaio 2022 (cfr. atto n. 24/11), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza (cfr. atti n. 19/1; n. 20-, mezzi di prova n. 1 e n. 2), il parere del 7 febbraio 2022 (cfr. atto n. 27/3), inoltrato dal ricorrente a seguito del progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore del 4 febbraio 2022 (cfr. atto n. 26/8), la decisione della SEM dell'8 febbraio 2022 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto n. 29/1) - con cui la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera parimenti decretandone l'esecuzione dello stesso provvedimento in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso dell'8 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali), per il cui tramite il ricorrente ha concluso, a titolo principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; in primo subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo; in secondo subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in terzo subordine, alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione sul punto dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo - ed allegati quali nuovi mezzi di prova: copia di una tessera del "(...)", del (...) B._______, asserito padre del ricorrente (cfr. sub doc. 3); ed una chiavetta USB contenente cinque video dove si vedono degli aerei volare nel cielo, tre video di un'esplosione (due tracce video sono identiche), ed un video ricordo di due martiri (cfr. sub doc. 4), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano; che devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5); che, perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129), che l'interessato, cittadino iracheno, di etnia curda, con ultimo domicilio in Iraq a C._______ (nel distretto di D._______, in provincia di E._______, facente parte della F._______ [di seguito: G._______]), ha dichiarato nel corso delle sue audizioni che il padre, (...), a partire dall'(...) del (...) e fino a circa (...) o (...) mesi prima del suo espatrio avvenuto il (...), sarebbe stato minacciato con circa 4 messaggi da guerriglieri del PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) di (...) - istituiti tra il (...) ed il (...) dalle autorità curde nel (...) dell'Iraq per controllare il territorio e limitare i movimenti delle guerriglie del PKK ed i danni provocati dagli scontri tra guerriglieri del PKK e le forze (...), ed il padre del ricorrente sarebbe stato (...) di C._______ - altrimenti sarebbe stato ucciso lui o i suoi famigliari; che anche gli altri membri degli (...) e tutti i loro famigliari sarebbero stati minacciati nello stesso modo; che nell'(...) del (...) il (...) gestito dal padre sarebbe stato preso di mira da alcuni guerriglieri del PKK, in cui avrebbe perso la vita un (...), mentre un altro sarebbe rimasto ferito; che anche un amico del padre, (...), sarebbe stato ucciso da un (...); che pure il padre dell'insorgente avrebbe rischiato di morire a seguito dell'esplosione di un ordigno piazzato da guerriglieri del PKK sulla strada che egli percorreva per recarsi a lavorare, ma che tale ordigno sarebbe stato scoperto prima della sua esplosione; che il padre successivamente sarebbe stato trasferito negli (...) a H._______, ove eserciterebbe tutt'ora le sue mansioni; che l'interessato non avrebbe riscontrato direttamente delle problematiche in Iraq, tuttavia indirettamente le minacce rivolte a suo padre ed ai suoi famigliari, avrebbero toccato anche lui; che per questo, e poiché era l'unico figlio maschio della famiglia, il padre l'avrebbe fatto espatriare; che egli teme di essere ucciso nel caso di un suo rientro in patria, che nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi; che segnatamente a parte le minacce generiche rivolte a suo padre ed ai suoi famigliari, le quali non avrebbero peraltro avuto alcun seguito, a lui direttamente non sarebbe successo nulla in Iraq; che inoltre attualmente il padre non sarebbe più (...), per cui il motivo stesso delle minacce da parte dei guerriglieri del PKK sarebbe venuto a cadere e non risulterebbe più attuale; che inoltre al padre non sarebbe più accaduto nulla dopo la ricezione dell'ultimo messaggio e nessun altro dei suoi famigliari, a parte l'interessato, avrebbe lasciato il domicilio famigliare, che in sede ricorsuale l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che in particolare, per quanto riguarda l'irrilevanza dei suoi asserti, egli ritiene che nella decisione impugnata l'autorità inferiore non avrebbe valutato in modo attuale ed esaustivo i suoi timori di persecuzioni riflesse; che invero, non considerando correttamente il contesto familiare e previgente nel suo distretto di provenienza, l'intero esame del caso di specie sarebbe influenzato, in misura decisiva, da una valutazione erronea della situazione generale attuale; che a mente del ricorrente, inoltre, considerando il contesto di riferimento attuale, il suo profilo di rischio, quale (...) e membro della famiglia maggiormente esposto al rischio di ritorsioni, dopo il trasferimento del padre sarebbe, al contrario di quanto affermato nella decisione sindacata, accresciuto, dal momento che per il PKK potrebbe essere più facile colpire per rappresaglia il figlio piuttosto che direttamente il padre, che le tesi ricorsuali non possono essere seguite; che il Tribunale non ritiene difatti che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi adempiuta dall'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, per quanto non verrà di seguito motivato, che in primo luogo, si rileva come le considerazioni presentate nel ricorso sulla situazione che sarebbe attualmente vigente nel I._______, a differenza di quanto vorrebbe sussumere la rappresentante legale e mettere in relazione con l'art. 3 LAsi, rappresentano in realtà delle argomentazioni che riguardano l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - come già denotato a ragione dall'autorità inferiore mutatis mutandis per le allegazioni espresse già in merito nel parere al progetto di decisione della SEM (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata) - e che verranno pertanto trattate dal Tribunale in tale sede, che si rammenta, nel summenzionato contesto, come segnatamente delle situazioni di violenza generalizzata o di guerra, non rappresentino dei seri pregiudizi per uno dei motivi esaustivamente esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche), che per il resto, come a ragione denotato dalla SEM nella decisione impugnata, a parte delle minacce che avrebbe ricevuto il padre via messaggio, e che sarebbero state rivolte anche ai suoi famigliari da parte del PKK, il ricorrente ha asserito di non aver riscontrato alcuna problematica diretta e personale nel suo Paese d'origine (cfr. atto n. 24/11, D84 seg., pag. 9); che tali minacce, che peraltro sarebbero state indirizzate indistintamente, secondo gli asserti dell'insorgente, a tutti i (...) ed ai loro famigliari (cfr. atto n. 24/11, D51, pag. 6), sarebbero cessate (...) o (...) mesi prima l'espatrio dell'insorgente, ed inoltre il padre sarebbe stato nel frattempo trasferito dal (...) di C._______ (...) di H._______ (cfr. atto n. 24/11, D63 segg., pag. 7 seg.) e non gli sarebbe più successo nulla (cfr. atto n. 24/11, D81, pag. 9), che pertanto, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente dei motivi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, che quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi; che invero le sue dichiarazioni rappresentano unicamente degli indizi di persecuzioni ipotetiche che potrebbero avvenire in un futuro più o meno lontano, ma non risultano in alcun modo concrete, sostanziate ed attuali ai sensi della giurisprudenza sopra esposta, che altresì, se il ricorrente dovesse essere esposto a delle minacce concrete nel suo Paese d'origine una volta rientratovi, egli potrà senz'altro indirizzarsi alle autorità dello stesso, le quali già in passato hanno dimostrato di avere la possibilità e la capacità di proteggerlo a seguito delle minacce ricevute dal padre (cfr. atto n. 24/11, D79, pag. 8), essendo peraltro il padre stesso (...) (cfr. atto n. 24/11, D25 segg., pag. 4), ciò che viene supportato pure dalla copia del documento allegata al ricorso (cfr. sub doc. 3), la quale per il resto, non risulta fondare o rendere maggiormente credibili che l'insorgente sia stato esposto in patria a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi o che lo sarebbe in futuro, che in virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nel provvedimento impugnato, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile e ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione presente nella regione di provenienza dell'insorgente che da quello personale di quest'ultimo - nonché possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche le conclusioni dell'autorità inferiore circa l'ammissibilità e l'esigibilità della misura d'esecuzione dell'allontanamento; che invero egli ritiene come considerando i suoi timori di persecuzioni riflesse da parte dei guerriglieri del PKK, così come l'evoluzione attuale nel I._______, che a suo dire - citando anche alcune fonti (rapporti dell'[...] del [...] e dell'[...] dell'[...], come pure un articolo della [...]) - sarebbe mutata e deteriorata negli ultimi anni, ed in particolare proprio nella regione di E._______, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile ed inesigibile; che egli conclude come in tale contesto, quantomeno la SEM debba procedere ad un complemento dell'istruttoria tenendo conto delle informazioni attuali e verificabili sulla situazione nell'area d'origine del ricorrente, che al contrario di quanto argomentato dall'insorgente, anche agli occhi del Tribunale, non si ravvisano in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la sua regione di provenienza nel I._______, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d'origine, egli sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione con l'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, secondo giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale, nelle (...) province (...) dell'Iraq: E._______, J._______, K._______ e L._______, non vige attualmente una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non risulta tesa al punto tale che un'esecuzione dell'allontanamento, in modo generale, sarebbe da ritenere inesigibile; che la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento nella predetta regione, è in principio esigibile per la persona richiedente, che è originaria di tale regione oppure che vi ha vissuto per un lungo periodo e vi dispone di una rete sociale (famiglia, parenti o conoscenti) o vanta dei legami con i partiti dominanti (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; giurisprudenza confermata dalla sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 7.4.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-710/2022 del 7 marzo 2022 consid. 9.3.1, E-4484/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 8.4.1, D-3524/2021 del 18 febbraio 2022, E-1780/2020 del 1° ottobre 2021 consid. 8.3.1), che tale giurisprudenza, non risulta essere posta in discussione neppure dalle argomentazioni e fonti citate nel ricorso dall'insorgente, e pertanto rimane del tutto di attualità, che in tal senso, essendosi la SEM riferita correttamente nell'argomentazione presentata nella decisione avversata, alla tutt'ora attuale giurisprudenza del Tribunale in rapporto alla regione d'origine dell'insorgente (cfr. p.to III, pag. 6 della decisione impugnata), non si intravvede nel provvedimento avversato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare attinente la situazione di sicurezza presente nell'G._______, che richiederebbero degli ulteriori atti istruttori o accertamenti, passando il caso alla procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto in modo generico dall'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 3, pag. 7 e p.to 5, pag. 9), che neppure i video presenti nella chiavetta USB (cfr. sub doc. 4), inoltrata dal ricorrente quale nuovo mezzo di prova in fase ricorsuale, sono atti a ribaltare la conclusione del Tribunale surriferita; che, per quanto attiene i video di esplosioni e di aerei che attraversano il cielo, si osserva inoltre come per gli stessi non viene indicato né il luogo né la data, dove rispettivamente in cui i medesimi sarebbero stati girati, e quindi potrebbero riferirsi a qualsiasi contesto, che dal canto suo il ricorrente ha vissuto dalla nascita e fino al suo espatrio a C._______, nel distretto di D._______, in provincia di E._______; che secondo i suoi asserti, egli dispone nel suo Paese d'origine del suo nucleo famigliare composto dai genitori e da (...) sorelle, (...) delle quali sarebbero sposate (cfr. atto n. 24/11, D13 segg., pag. 3 seg.), come pure di altri zie e zii tutti viventi nella provincia di E._______ (cfr. atto n. 24/11, D35 seg., pag. 4); che in tal senso, si può partire dal presupposto che il ricorrente nel suo paese d'origine, dispone di una sufficiente rete sociale, sulla quale, nel caso di necessità, potrà contare, che le allegate difficoltà economiche della sua famiglia (cfr. atto n. 24/11, D38 segg., pag. 4 seg.), ribadite anche nel suo ricorso, risultano contrastare con altri elementi, quali il fatto che il padre lavorerebbe negli (...) come (...) e che avrebbe finanziato il suo viaggio d'espatrio (cfr. atto n. 24/11, D37, pag. 4), come pure che il ricorrente non ha mai effettuato alcuna attività lavorativa, malgrado l'abbandono della scuola, che ha potuto comunque adempiere fino al (...) anno (cfr. atto n. 24/11, D21 segg., pag. 3 seg.); indizi che dimostrano una certa disponibilità finanziaria da parte della famiglia del ricorrente, che alla luce di quanto sopra, l'insorgente non si ritroverà comunque in una situazione d'indigenza tale da non poter coprire i suoi bisogni fondamentali, potendo peraltro, in caso di necessità, oltreché contare sui famigliari pure presenti nella sua regione, anche sui parenti che risiedono in M._______ (cfr. atti n. 13/10, p.to 3.01, pag. 4; 24/11, D42 segg., pag. 5), che inoltre, il ricorrente è giovane e risulta godere di ottima salute (cfr. atti SEM n. 16/2; 22/2; 24/11, D4, pag. 2), non avendo peraltro preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), nonché dispone di una buona scolarizzazione, che, riassumendo, non si ravvisa alcun aspetto che faccia concludere che il ricorrente, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, per dei motivi personali dal profilo economico, sociale o valetudinario, verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione del suo allontanamento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), il ricorrente essendo tenuto a collaborare all'ottenimento dei documenti di viaggio che gli permettano di ritornare nel suo paese d'origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discussione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento, questa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-3524/2021 con ulteriori rif. cit., D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: