opencaselaw.ch

C-3/2013

C-3/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-02 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. Mediante decisione del 26 luglio 2012, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, residente in Z._______, nato il xx xx 1947, coniugato, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° maggio 2012 (doc. 14). L'importo della prestazione di 791 franchi mensili è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 22 anni e 10 mesi, una scala rendite 22, ed un reddito annuo medio determinante di 33'408 franchi. La predetta prestazione era accompagnata da una rendita ordinaria per la figlia con stessa decorrenza e dell'importo di 316 franchi mensili (doc. 13). La moglie (B._______) e la figlia C._______ (nata nel 1992) risiedono in Svizzera. B. Con atto del 4 settembre 2012, B._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo concernente il marito indicando che la somma attribuita è insufficiente per vivere in Z._______ e che lei stessa, ancora attiva, deve contribuire al sostentamento del coniuge con 400/500 franchi al mese. Chiede quindi, implicitamente, una verifica dei dati e dei calcoli stanti alla base delle decisione assunta e un aumento dell'importo. Mediante decisione su opposizione del 20 dicembre 2012, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente considerando come esatti la durata di contribuzione, la scala rendite applicata, il reddito annuo medio determinante e l'importo mensile erogato. C. Con il ricorso depositato il 2 gennaio 2013, B._______, a nome e per conto del marito, contesta la decisione di cui sopra lamentando soprattutto la situazione finanziaria in cui si trova il coniuge costretto a vivere all'estero. Chiede un aumento della rendita in corso. D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 marzo 2013, la CSC annota come il ricorrente non contesti i dati ed i calcoli della prestazione ma si limita a chiedere un supplemento alla rendita in corso. Ora, precisa la CSC, l'importo della rendita deriva dalle disposizioni legali in vigore e non può dipendere dalla situazione finanziaria dell'interessato. La CSC propone la reiezione del ricorso e la conferma dell'impugnata decisione. Con ordinanza del 14 marzo 2013, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni della Cassa, entro il 29 aprile successivo. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica. E. Con lettera del 19 giugno 2013, lo scrivente Tribunale ha invitato la parte ricorrente a precisare le modalità di soggiorno in Svizzera (luoghi esatti e periodi) soprattutto per gli anni in cui la durata di contribuzione risulta incompleta (doc. 6 TAF). Con la risposta del 21 giugno, l'interpellata ha fornito copia di un permesso di dimora del 10 maggio 2001, un estratto dei periodi assicurativi, nonché una procura del marito in suo favore. Diritto:

1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La moglie del ricorrente è regolare rappresentante del medesimo (doc. 7 TAF). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1. 3.3 Nel caso in esame il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° maggio 2012. Gli accordi di cui sopra sono pertanto applicabili.

4. All'esame del tenore del ricorso si evince che il ricorrente non contesta né la durata contributiva, né il calcolo della prestazione erogata, ma si limita a chiedere un supplemento alla prestazione in corso, in quanto con l'importo assegnato, che ritiene esiguo, non riesce a sopperire ai bisogni incombenti. Ora, questa domanda non è di pertinenza della CSC, la quale è tenuta ad applicare le disposizioni in vigore e a calcolare le prestazioni (rendita AVS) conformemente a queste. La LAVS è infatti una legislazione di carattere assicurativo e non assistenziale. La domanda dell'interessato potrebbe essere interpretata come una richiesta in base alla legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), la cui competenza d'applicazione, per l'essenziale, è cantonale. A puro titolo informativo, si preciserà comunque che dette prestazioni vengono erogate a condizione (fra l'altro) che il beneficiario risieda in Svizzera (art. 4 e 5 LPC). Altre prestazioni derivanti da un sistema assistenziale pubblico possono entrare in linea di conto, ma né la CSC, né questo Tribunale sono competenti in materia. Nella misura in cui il ricorso è ricevibile, questo Tribunale amministrativo federale si limiterà dunque a controllare la correttezza dei dati e dei calcoli posti alla base della rendita AVS erogata. 5. 5.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita al cpv. 1. 5.2 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per com­piti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'a­vente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'e­vento assicurato. 5.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso nu­mero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive. 5.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b). La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.1 e 2 LAVS). 6. 6.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, ap­partenente alla classe di età 1947, deve aver versato contributi per 44 anni fino al 2012, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia (tavole rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, 2011-2012, pag. 8). Per quanto concerne la durata contributiva, secondo i dati raccolti dalla CSC, questa è di 22 anni e 10 mesi. Lo scrivente Tribunale amministrativo federale, vista la durata incompleta, ha cercato di assumere notizie da parte del ricorrente circa la durata di permanenza nel nostro Paese dello stesso. In risposta alla lettera di questo Tribunale del 19 giugno 2013, la moglie del ricorrente ha prodotto, il 21 giugno successivo, un estratto dei periodi assicurativi di contenuto già noto ed una copia di un permesso di dimora datato 15 maggio 2011, documenti che non fanno luce sul problema della durata di contribuzione mancante. Questo Tribunale riterrà dunque la durata contributiva determinata dalla CSC di 22 anni e 10 mesi come corretta. D'altra parte, il ricorrente stesso non l'ha mai espressamente contestata. Il periodo in parola contiene anche gli "anni di gioventù" di cui al menzionato art. 52b OAVS (1 anno e 1 mese in totale). 6.2 In base a 22 anni interi di contribuzione invece dei 44 richiesti per la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 22 (tavole delle rendite UFAS 2011-2012 pag. 10, 11). La CSC ha dunque giustamente ritenuto una scala rendite applicabile 22. 7. 7.1 In relazione agli art. 29bis e 30 LAVS, occorre ora accertare il reddito annuo medio determinante, secondo elemento che fonda l'importo una rendita di vecchiaia. L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio deter­minante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi viene è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33ter LAVS. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione. 7.2 In virtù dell'art. 29quinqies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, purché tutti e due siano stati domiciliati in Svizzera (art. 1a LAVS). La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. 7.3 Tenendo conto delle norme surriferite e della situazione di fatto si ha quanto segue. La somma dei redditi, realizzati in 22 anni e 10 mesi, iscritti sui conti individuali di A._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a 295'864 franchi. Non si deve procedere ad alcuno "splitting" (divisione + ripartizione dei redditi dei coniugi) sopra menzionato in quanto la moglie non è ancora beneficiaria di una rendita AVS.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 8.1 Per quanto ricevibile, il ricorso deve essere di conseguenza respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.

E. 8.2 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 8.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.
  3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3/2013 Sentenza del 2 luglio 2013 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, rappresentato dalla moglie, B._______, ricorrente, Contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 20 dicembre 2012). Fatti: A. Mediante decisione del 26 luglio 2012, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, residente in Z._______, nato il xx xx 1947, coniugato, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° maggio 2012 (doc. 14). L'importo della prestazione di 791 franchi mensili è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 22 anni e 10 mesi, una scala rendite 22, ed un reddito annuo medio determinante di 33'408 franchi. La predetta prestazione era accompagnata da una rendita ordinaria per la figlia con stessa decorrenza e dell'importo di 316 franchi mensili (doc. 13). La moglie (B._______) e la figlia C._______ (nata nel 1992) risiedono in Svizzera. B. Con atto del 4 settembre 2012, B._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo concernente il marito indicando che la somma attribuita è insufficiente per vivere in Z._______ e che lei stessa, ancora attiva, deve contribuire al sostentamento del coniuge con 400/500 franchi al mese. Chiede quindi, implicitamente, una verifica dei dati e dei calcoli stanti alla base delle decisione assunta e un aumento dell'importo. Mediante decisione su opposizione del 20 dicembre 2012, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente considerando come esatti la durata di contribuzione, la scala rendite applicata, il reddito annuo medio determinante e l'importo mensile erogato. C. Con il ricorso depositato il 2 gennaio 2013, B._______, a nome e per conto del marito, contesta la decisione di cui sopra lamentando soprattutto la situazione finanziaria in cui si trova il coniuge costretto a vivere all'estero. Chiede un aumento della rendita in corso. D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 marzo 2013, la CSC annota come il ricorrente non contesti i dati ed i calcoli della prestazione ma si limita a chiedere un supplemento alla rendita in corso. Ora, precisa la CSC, l'importo della rendita deriva dalle disposizioni legali in vigore e non può dipendere dalla situazione finanziaria dell'interessato. La CSC propone la reiezione del ricorso e la conferma dell'impugnata decisione. Con ordinanza del 14 marzo 2013, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni della Cassa, entro il 29 aprile successivo. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica. E. Con lettera del 19 giugno 2013, lo scrivente Tribunale ha invitato la parte ricorrente a precisare le modalità di soggiorno in Svizzera (luoghi esatti e periodi) soprattutto per gli anni in cui la durata di contribuzione risulta incompleta (doc. 6 TAF). Con la risposta del 21 giugno, l'interpellata ha fornito copia di un permesso di dimora del 10 maggio 2001, un estratto dei periodi assicurativi, nonché una procura del marito in suo favore. Diritto:

1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La moglie del ricorrente è regolare rappresentante del medesimo (doc. 7 TAF). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1. 3.3 Nel caso in esame il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° maggio 2012. Gli accordi di cui sopra sono pertanto applicabili.

4. All'esame del tenore del ricorso si evince che il ricorrente non contesta né la durata contributiva, né il calcolo della prestazione erogata, ma si limita a chiedere un supplemento alla prestazione in corso, in quanto con l'importo assegnato, che ritiene esiguo, non riesce a sopperire ai bisogni incombenti. Ora, questa domanda non è di pertinenza della CSC, la quale è tenuta ad applicare le disposizioni in vigore e a calcolare le prestazioni (rendita AVS) conformemente a queste. La LAVS è infatti una legislazione di carattere assicurativo e non assistenziale. La domanda dell'interessato potrebbe essere interpretata come una richiesta in base alla legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), la cui competenza d'applicazione, per l'essenziale, è cantonale. A puro titolo informativo, si preciserà comunque che dette prestazioni vengono erogate a condizione (fra l'altro) che il beneficiario risieda in Svizzera (art. 4 e 5 LPC). Altre prestazioni derivanti da un sistema assistenziale pubblico possono entrare in linea di conto, ma né la CSC, né questo Tribunale sono competenti in materia. Nella misura in cui il ricorso è ricevibile, questo Tribunale amministrativo federale si limiterà dunque a controllare la correttezza dei dati e dei calcoli posti alla base della rendita AVS erogata. 5. 5.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita al cpv. 1. 5.2 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per com­piti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'a­vente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'e­vento assicurato. 5.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso nu­mero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive. 5.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b). La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.1 e 2 LAVS). 6. 6.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, ap­partenente alla classe di età 1947, deve aver versato contributi per 44 anni fino al 2012, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia (tavole rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, 2011-2012, pag. 8). Per quanto concerne la durata contributiva, secondo i dati raccolti dalla CSC, questa è di 22 anni e 10 mesi. Lo scrivente Tribunale amministrativo federale, vista la durata incompleta, ha cercato di assumere notizie da parte del ricorrente circa la durata di permanenza nel nostro Paese dello stesso. In risposta alla lettera di questo Tribunale del 19 giugno 2013, la moglie del ricorrente ha prodotto, il 21 giugno successivo, un estratto dei periodi assicurativi di contenuto già noto ed una copia di un permesso di dimora datato 15 maggio 2011, documenti che non fanno luce sul problema della durata di contribuzione mancante. Questo Tribunale riterrà dunque la durata contributiva determinata dalla CSC di 22 anni e 10 mesi come corretta. D'altra parte, il ricorrente stesso non l'ha mai espressamente contestata. Il periodo in parola contiene anche gli "anni di gioventù" di cui al menzionato art. 52b OAVS (1 anno e 1 mese in totale). 6.2 In base a 22 anni interi di contribuzione invece dei 44 richiesti per la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 22 (tavole delle rendite UFAS 2011-2012 pag. 10, 11). La CSC ha dunque giustamente ritenuto una scala rendite applicabile 22. 7. 7.1 In relazione agli art. 29bis e 30 LAVS, occorre ora accertare il reddito annuo medio determinante, secondo elemento che fonda l'importo una rendita di vecchiaia. L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio deter­minante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi viene è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33ter LAVS. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione. 7.2 In virtù dell'art. 29quinqies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, purché tutti e due siano stati domiciliati in Svizzera (art. 1a LAVS). La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. 7.3 Tenendo conto delle norme surriferite e della situazione di fatto si ha quanto segue. La somma dei redditi, realizzati in 22 anni e 10 mesi, iscritti sui conti individuali di A._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a 295'864 franchi. Non si deve procedere ad alcuno "splitting" (divisione + ripartizione dei redditi dei coniugi) sopra menzionato in quanto la moglie non è ancora beneficiaria di una rendita AVS. Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una rivalu­tazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS e 33ter LAVS sopra ricordato). I redditi di 295'864 franchi devono essere rivalutati con il fattore 1,281, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessato (dopo il compimento del ventesimo anno di età) è avvenuta nel 1968 (cfr. tavole 2012 UFAS, fattori di rivalutazione). Il risultato di 379'002 franchi (295'864 franchi x 1,281, arrotondato al franco superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 22 anni e 10 mesi (274 mesi), il che comporta un reddito annuo medio di 16'599 franchi (arrotondato per eccesso). 7.4 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi. 7.5 Nella specie, la figlia dei coniugi A.______ e B.______, C.______, è nata il xx xx 1992. Il primo anno di assicurazione in Svizzera non si conta (1992). In favore di A._______ possono essere ritenuti in tutto 8,5 anni di compiti educativi (1993-2010, calcolati per 1/2 (l'altra metà spettante alla moglie per un suo futuro evento assicurabile di vecchiaia o invalidità); il 2001 è calcolato per intero in quanto la moglie dell'interessato non era assicurata presso l'AVS in Svizzera, cfr. art. 52f cpv. 4 OAVS). L'accredito è unico, a prescindere dal numero dei figli avuti dai coniugi. 7.6 La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue:

- anni di riferimento: 8,5

- rendita annua minima (rif. anno 2012, ossia quello del compimento del 65esimo anno di età): 1'160 franchi x 12 = 13'920 franchi

- durata di contribuzione: 22 anni e 10 mesi ne consegue che: 8,5 x (13'920 x 3) : 22 anni e 10 mesi = 15'546 franchi L'interessato ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di 15'546 franchi che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucrativa sopra accertato: 15'546 franchi + 16'599 franchi = 32'145 franchi Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a 33'408 franchi, che rappresenta il reddito annuo medio determinante del 2011-12. 7.7 Ora, in base alla scala 22 e ad un reddito annuo medio determinante di 33'408 franchi, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2012, a 791 franchi (tav. rendite 2011-12, pag. 58). La completiva per figlio ammonta a 316 franchi al mese. Visto quanto precede, se ne conclude che i dati ed i calcoli alla base della prestazione erogata sono corretti. 7.8 Va ancora osservato che, di principio, le prestazioni dell'AVS svizzera non hanno carattere assistenziale (cfr. anche consid. 4). L'importo è stabilito in base al periodo contributivo ed al reddito annuo medio. Il ricorrente ha lavorato in Svizzera per 22 anni e 10 mesi, per cui la sua carriera lavorativa restante e, di riflesso, contributiva, deve essere cercata altrove, ossia negli anni in cui l'interessato non ha lavorato nel nostro Paese, ma probabilmente altrove (per esempio dal 1969 al 1986 e dopo il 2009). 8. 8.1 Per quanto ricevibile, il ricorso deve essere di conseguenza respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS. 8.2 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: