Istanza di sospensione e condono delle spese procedurali (art. 425 CPP).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Con sentenza del 27 aprile 2012 (numero di ruolo SK.2012.9), la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato A. per i titoli di ripetuto riciclaggio aggravato, ripetuta falsità in documenti e ripetuta corruzione passiva (§ 1 del di- spositivo), infliggendogli una pena detentiva di 12 mesi e una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna; l'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni (§ 2 del dispositivo). A. è stato astretto al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 2'360.- (§ 3 del dispositivo). Al qui istante è stato parimenti imposto il pagamento, a titolo di risar- cimento equivalente ex art. 71 CP, di fr. 37'000.- e di USD 30'000.- a favore della Cassa federale (§ 4 del dispositivo). Detta pronuncia è nel mentre passata in giu- dicato ed è esecutiva.
E. 2 Con sentenza del 9 dicembre 2013 (numero di ruolo SK.2013.25), la Corte pena- le del Tribunale penale federale ha condannato A. per i titoli di ripetuta corruzione passiva, ripetuta falsità in documenti, ripetuta truffa, riciclaggio aggravato e con- seguimento fraudolento di una falsa attestazione (§ 1 del dispositivo). Questa Corte ha inflitto ad A. una pena pecuniaria di 440 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto pari a 99 giorni, a valere quale pena complementare alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena complementare di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, di cui alla precedente sentenza del 27 aprile 2012 della Corte penale del Tribunale penale federale, nonché alla pe- na di 1 anno e 10 mesi di reclusione, di cui alla sentenza del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Parma (§ 2 del dispositivo). A. è stato astretto al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 92'455,15 (§ 3 del dispositivo). Al qui istante è stato parimenti confiscato il sal- do del conto a lui riconducibile presso la Banca nazionale Svizzera (§ 4 del di- spositivo). Al qui istante è pure stata confiscata la quota di comproprietà di ½, di sua spettanza, sulle particelle n. 1 e 2 del registro fondiario di Domat/Ems (§ 5 del dispositivo). Detta pronuncia è nel mentre passata in giudicato ed è esecuti- va.
E. 3 Con scritto del 13 gennaio 2015 all'indirizzo del Ministero pubblico della Confede- razione, Servizio esecuzione delle decisioni e gestione dei beni (di seguito: MPC), nella sua qualità di autorità d'esecuzione ex art. 75 LOAP, A. ha postulato la sospensione della riscossione delle spese procedurali, con decorrenza dal febbraio 2015 e durata minima sino al mese di settembre 2015. Nel contempo, egli ha postulato il condono di parte delle spese procedurali residuali, asseveran- do che impiegherebbe almeno vent'anni per poterle onorare nella loro integralità.
- 3 - Con scritto del 5 maggio 2015 (cl. 1 p. 1.100.1 segg.), il MPC ha interessato del caso la scrivente Corte, la quale ha avviato la presente procedura. Interpellato al riguardo, con scritto del 29 maggio 2015 il qui istante ha ribadito la sua istanza, precisandola nel senso di postulare il condono "(…) sulla somma che ho in debito con il Ministero Pubblico della Confederazione." (cl. 1 p. 1.260.3). L'istante ha prodotto la documentazione che ha reputato pertinente a sostegno della propria richiesta ed ha nel contempo ritornato alla scrivente Corte il formulario, debita- mente compilato, quanto alla sua situazione personale e finanziaria (cl. 1
p. 1.260.2 segg.; cfr. pure cl. 1 p. 1.100.5 segg.). La direzione della procedura nel presente procedimento ha acquisito agli atti i fascicoli di cui alle cause summen- zionate SK.2012.9 e SK.2013.25 nonché un estratto dell'Ufficio esecuzione di Uster concernente l'istante, sulla scorta del quale A. è stato di seguito nuova- mente interpellato in punto ai recenti sviluppi quanto alla sua situazione lavorati- va. L'istante si è determinato al riguardo con scritto del 2 luglio 2015 (cl. 1
p. 1.260.18 segg.).
E. 4 Mediante gli scritti summenzionati, A. illustra la propria situazione economica nei seguenti termini. L'istante, cittadino italiano con permesso C, separato dalla mo- glie, ha due figli ed è attualmente impiegato a tempo pieno presso la società B. AG, con sede a Schwerzenbach, rapporto di lavoro che terminerà nondimeno alla fine del prossimo mese di agosto, senza l'immediata prospettiva concreta di un nuovo impiego (cl. 1 p. 1.260.18 segg.). Alla luce della documentazione relativa al pignoramento di salario, datata 12 gennaio 2015, il salario mensile netto di A. si cifra in CHF 7'962.85 (cl. 1 p. 1.100.7), a fronte di un minimo vitale calcolato dal Ufficio di esecuzione di Uster in CHF 7'596.-, con un esubero pignorabile mensile di CHF 366.85 (cl. 1 p. 1.100.8). Al riguardo, si evince come le poste di costo mensili più rilevanti siano attinenti ai figli rispettivamente all'immobile a Fel- sberg: CHF 2'050.- per l'appartamento di 4.5 locali (per l'esercizio del diritto di vi- sita), CHF 2'210.- a titolo di contributi di mantenimento per la moglie separata e per i figli, CHF 310.- per le spese d'esercizio del diritto di visita e CHF 1'005.- per gli interessi ipotecari (cl. 1 p. 1.100.8). A titolo di sostanza, l'istante dà in partico- lare contezza di una relazione bancaria cointestata con la moglie, presso la ban- ca C., denotante un saldo attivo di ca. CHF 213'000.-, attualmente oggetto di liti- gio nel quadro della procedura di divorzio (cl. 1 p. 1.100.6). L'istante rileva come egli sia attualmente oggetto, da parte di terzi creditori diversi dalla Confederazio- ne Svizzera, di procedure d'incasso, circostanza evincibile dal provvedimento di pignoramento di stipendio a cui l'Ufficio di esecuzione di Uster ha astretto il debi- tore qui istante nel quadro della procedura esecutiva portante su di un credito di CHF 241'368.90 avanzato da D. S.p.A. (cl. 1 p. 1.260.9).
- 4 -
E. 5 Dal canto suo, il MPC ha precisato che, in relazione alla causa SK.2012.9, le spese procedurali sono state integralmente onorate (cl. 1 p. 1.100.1) e che il ri- sarcimento equivalente, pari a CHF 37'000.- oltre a CHF 27'660.- (controvalore di USD 30'000.-), per complessivi CHF 64'660.-, è stato solo parzialmente onorato, risultandone un debito residuo pari a CHF 34'660 (cl. 1 p. 1.100.1). Per ciò che attiene la causa SK.2013.25, si desume dallo scritto del 5 maggio 2015 del MPC (cl. 1 p. 1.100.1) che le spese procedurali, il cui incasso è stato ri- chiesto dal MPC (cl. 1 p. 1.100.3 seg.), permangono dovute in ragione della loro integralità, vale a dire in ragione di CHF 92'455.15.
E. 6 Giusta l'art. 425 CPP, l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Oggetto della potenziale sospensione, riduzio- ne o condono sono le spese procedurali di cui all'art. 422 CPP. Le spese proce- durali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto. Sono ritenute disborsi in particolare le spese per la difesa d'ufficio, e il gratuito patrocinio, le traduzioni, le perizie, la cooperazione con altre autorità, la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (GRIES- SER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2° edizione, Zurigo 2014, note 1 segg. ad art 422). Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all'autorità, di sospen- dere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell'ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse diffici- le, per l'interessato, progredire finanziariamente e raggiungere, perlomeno a lun- go termine, un equilibrio anche in tale ambito (DOMEISEN, in NIG- GLI/HEER/WIPRÄCHTIGER (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes- sordnung, 2° edizione, Basilea 2014, nota 3 ad art. 425). Affinché l'art. 425 CPP possa trovare applicazione è nondimeno necessario che la situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Circostan- za ricorrente allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato.
E. 7 In casu la richiesta di A. di ottenere la sospensione, riduzione o finanche il con- dono a titolo di risarcimento equivalente appare d'acchito parzialmente irricevibi- le. In effetti, Il risarcimento equivalente ex art. 71 CP non rientra nel novero delle spese procedurali ai sensi dei combinati art. 422 e 425 CPP, ragion per cui l'i- stanza è, nella misura in cui tende a ridurre o a estinguere il risarcimento com-
- 5 - pensatorio, irricevibile. Parimenti irricevibile è la richiesta di condono, nella misu- ra in cui concerne spese procedurali già onorate, vale a dire quelle relative alla causa SK.2012.9. È di riflesso d'uopo chinarsi sulla ricorrenza o meno dei presupposti di cui all'art. 425 CPP per ciò che attiene le spese procedurali a cui l'istante è stato astretto nella sentenza del 9 dicembre 2013 nella causa SK.2013.25. Trattasi in casu dell'importo di CHF 92'455,15 stabilito al § 3 del dispositivo di detta pronun- cia.
E. 8 Nel merito dell'istanza, occorre anzitutto osservare come la Corte, nella sua sen- tenza del 9 dicembre 2013, nella causa SK.2013.25, non abbia allora operato al- cuna rivalutazione dei costi procedurali proposti dalle parti nel rito abbreviato, non procedendo segnatamente ad alcuna riduzione, facoltà di cui il giudice del merito può di principio avvalersi per moderare i costi procedurali in sede di pro- nuncia di merito, nella misura in cui ne ricorrano i relativi presupposti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.20 del 10 dicembre 2014, consid. 5.2).
E. 9 Sempre nel merito dell'istanza, occorre di seguito rilevare come, dal 9 dicembre 2013, siano subentrati mutamenti di rilievo in punto alla situazione professionale e finanziaria di A. In effetti, come è dato evincere dagli atti (cl. 1 p. 1.260.21 seg.), egli si ritroverà ben presto, già a partire dal prossimo mese di settembre, senza un impiego fisso e dunque senza lo stipendio mensile netto pari a CHF 7'962.85 (cl. 1 p. 1.100.7) finora percepito presso B. AG. Trattasi di un'involuzio- ne rilevante della sua situazione economica di cui occorre già ora tener conto poiché sufficientemente assodata e che verrà verosimilmente solo parzialmente compensata da eventuali indennità di disoccupazione. Un ulteriore mutamento di rilievo, in misura di influire negativamente quanto alle prospettive di A. di poter progredire finanziariamente e raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equili- brio anche in tale ambito, è da intravvedere nelle procedure esecutive che sono già sfociate nel pignoramento del salario sinora percepito in ragione di mensili CHF 366.85 ad opera del competente Ufficio di esecuzione (cl. 1 p. 1.100.8). Il fatto che nei confronti dell'istante non siano stati, ad oggi, emessi degli attestati di carenza di beni va relativizzato nell'ottica della presente disamina, e ciò alla luce dei crediti vantati dai creditori D. S.p.A. (CHF 242'368.90) ed E. (CHF 6'500.-), che hanno già dato luogo al citato pignoramento (cl. 1 p. 1.100.8). Trattasi di elementi di involuzione della situazione finanziaria dell'istante suscettibili, unita- mente al risarcimento equivalente – di cui ad un'esposizione residuale pari a CHF 34'660.- –, a cui egli è astretto dalla sentenza del 27 aprile 2012, di influire negativamente sulla sua capacità di risocializzazione. D'altro canto, vi sono agli atti pure elementi che parrebbero indicare un certo qual potenziale evolutivo a li- vello economico. In primo luogo, v'è al riguardo da annoverare la liquidazione
- 6 - che dovesse spettare all'istante in punto alla relazione bancaria cointestata con la moglie, presso la banca C., denotante un saldo attivo di ca. CHF 213'000.-, at- tualmente oggetto di litigio nel quadro della procedura di divorzio (cl. 1
p. 1.100.6). Vi è inoltre da rilevare il contenimento delle spese, segnatamente dei contributi di mantenimento, che la maggiore età dei figli rispettivamente la con- clusione di una formazione appropriata ingenereranno a medio/lungo termine.
E. 10 Ciò posto, è d'uopo rilevare che la situazione professionale e, di riflesso, finan- ziaria dell'istante appare radicalmente mutata dall'ultimo scandaglio condotto dal giudice del merito. Nel mentre, sono infatti subentrate nuove esposizioni debitorie divenute esecutorie, e che sono or ora oggetto di pignoramento di salario, non- ché l'incipiente cessazione del rapporto di lavoro, circostanza che non mancherà di incidere negativamente, seppur in presenza di un'eventuale indennità di disoc- cupazione, sul reddito di A. D'altro canto, tale involuzione risulta nondimeno miti- gata da alcuni elementi – quali la potenziale liquidazione del conto bancario coin- testato e la cessazione futura dell'obbligo di mantenimento per i figli – suscettibili di poter ingenerare a medio/lungo termine un'evoluzione positiva in punto alla capacità di risocializzazione dell'istante. Al riguardo, occorre pur tuttavia sottoli- neare il carattere aleatorio, perlomeno allo stadio attuale, della possibile parteci- pazione dell'istante alla liquidazione della relazione bancaria, ancora sub iudice, ragion per cui tale potenzialità positiva non viene presa in considerazione nella ponderazione complessiva delle capacità di A. di conseguire, perlomeno a lungo termine, un miglioramento economico. Ritenuto il fine ultimo della promozione della risocializzazione del condannato, anche nell'ambito finanziario, occorre concludere che la risocializzazione risulte- rebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per A., progredire finanziaria- mente e raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale am- bito. Ciò che non sarebbe segnatamente il caso qualora l'attuale prognosi negati- va, riscontrata in punto alla sua capacità di progredire economicamente, non fos- se controbilanciata da una moderazione delle spese procedurali non ancora cor- risposte. In altre parole, senza un condono, perlomeno parziale, di queste, la si- tuazione economica dell'istante, astretto alla loro rifusione, sarebbe talmente tesa che la riscossione totale delle spese procedurali apparirebbe iniqua, la loro ri- scossione integrale potendo porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio fi- nanziario a lungo termine, specie se andasse a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato, in casu peraltro presenti.
Ciò posto, si impone di aderire parzialmente all'istanza, pronunciando il condono parziale delle spese procedurali in ragione di metà. Le spese procedurali vengo- no pertanto condonate in ragione di CHF 46'227.60. Le spese procedurali di cui al § 3 dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013 sono pertanto dovute unicamente in ragione di CHF 46'227.55.
- 7 -
E. 11 L'istante, parzialmente soccombente, sostiene le spese procedurali (combinati art. 426 cpv. 1 e 416 CPP). Con mente a quanto esposto nei consideranti prece- denti non vengono addossate all'istante spese procedurali.
- 8 - La Corte pronuncia:
1. L'istanza è inammissibile quanto alle spese procedurali nonché al risarcimento equivalente di cui ai § 3 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale fe- derale SK.2012.9 del 27 aprile 2012. 2. L'istanza è parzialmente accolta quanto alle spese procedurali di cui al § 3 del di- spositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, le quali vengono condonate in ragione di CHF 46'227.60. 3. Non vengono prelevate spese procedurali.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico
Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni (quale autorità di esecuzione)
- 9 -
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e moti- vato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del pote- re di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 6 luglio 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 6 luglio 2015 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliere Davide Francesconi
Istante
A.
Oggetto
Istanza di sospensione e condono delle spese procedu- rali (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell'incarto: SK.2015.19
- 2 - Ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con sentenza del 27 aprile 2012 (numero di ruolo SK.2012.9), la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato A. per i titoli di ripetuto riciclaggio aggravato, ripetuta falsità in documenti e ripetuta corruzione passiva (§ 1 del di- spositivo), infliggendogli una pena detentiva di 12 mesi e una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna; l'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni (§ 2 del dispositivo). A. è stato astretto al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 2'360.- (§ 3 del dispositivo). Al qui istante è stato parimenti imposto il pagamento, a titolo di risar- cimento equivalente ex art. 71 CP, di fr. 37'000.- e di USD 30'000.- a favore della Cassa federale (§ 4 del dispositivo). Detta pronuncia è nel mentre passata in giu- dicato ed è esecutiva. 2. Con sentenza del 9 dicembre 2013 (numero di ruolo SK.2013.25), la Corte pena- le del Tribunale penale federale ha condannato A. per i titoli di ripetuta corruzione passiva, ripetuta falsità in documenti, ripetuta truffa, riciclaggio aggravato e con- seguimento fraudolento di una falsa attestazione (§ 1 del dispositivo). Questa Corte ha inflitto ad A. una pena pecuniaria di 440 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto pari a 99 giorni, a valere quale pena complementare alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena complementare di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, di cui alla precedente sentenza del 27 aprile 2012 della Corte penale del Tribunale penale federale, nonché alla pe- na di 1 anno e 10 mesi di reclusione, di cui alla sentenza del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Parma (§ 2 del dispositivo). A. è stato astretto al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 92'455,15 (§ 3 del dispositivo). Al qui istante è stato parimenti confiscato il sal- do del conto a lui riconducibile presso la Banca nazionale Svizzera (§ 4 del di- spositivo). Al qui istante è pure stata confiscata la quota di comproprietà di ½, di sua spettanza, sulle particelle n. 1 e 2 del registro fondiario di Domat/Ems (§ 5 del dispositivo). Detta pronuncia è nel mentre passata in giudicato ed è esecuti- va. 3. Con scritto del 13 gennaio 2015 all'indirizzo del Ministero pubblico della Confede- razione, Servizio esecuzione delle decisioni e gestione dei beni (di seguito: MPC), nella sua qualità di autorità d'esecuzione ex art. 75 LOAP, A. ha postulato la sospensione della riscossione delle spese procedurali, con decorrenza dal febbraio 2015 e durata minima sino al mese di settembre 2015. Nel contempo, egli ha postulato il condono di parte delle spese procedurali residuali, asseveran- do che impiegherebbe almeno vent'anni per poterle onorare nella loro integralità.
- 3 - Con scritto del 5 maggio 2015 (cl. 1 p. 1.100.1 segg.), il MPC ha interessato del caso la scrivente Corte, la quale ha avviato la presente procedura. Interpellato al riguardo, con scritto del 29 maggio 2015 il qui istante ha ribadito la sua istanza, precisandola nel senso di postulare il condono "(…) sulla somma che ho in debito con il Ministero Pubblico della Confederazione." (cl. 1 p. 1.260.3). L'istante ha prodotto la documentazione che ha reputato pertinente a sostegno della propria richiesta ed ha nel contempo ritornato alla scrivente Corte il formulario, debita- mente compilato, quanto alla sua situazione personale e finanziaria (cl. 1
p. 1.260.2 segg.; cfr. pure cl. 1 p. 1.100.5 segg.). La direzione della procedura nel presente procedimento ha acquisito agli atti i fascicoli di cui alle cause summen- zionate SK.2012.9 e SK.2013.25 nonché un estratto dell'Ufficio esecuzione di Uster concernente l'istante, sulla scorta del quale A. è stato di seguito nuova- mente interpellato in punto ai recenti sviluppi quanto alla sua situazione lavorati- va. L'istante si è determinato al riguardo con scritto del 2 luglio 2015 (cl. 1
p. 1.260.18 segg.). 4. Mediante gli scritti summenzionati, A. illustra la propria situazione economica nei seguenti termini. L'istante, cittadino italiano con permesso C, separato dalla mo- glie, ha due figli ed è attualmente impiegato a tempo pieno presso la società B. AG, con sede a Schwerzenbach, rapporto di lavoro che terminerà nondimeno alla fine del prossimo mese di agosto, senza l'immediata prospettiva concreta di un nuovo impiego (cl. 1 p. 1.260.18 segg.). Alla luce della documentazione relativa al pignoramento di salario, datata 12 gennaio 2015, il salario mensile netto di A. si cifra in CHF 7'962.85 (cl. 1 p. 1.100.7), a fronte di un minimo vitale calcolato dal Ufficio di esecuzione di Uster in CHF 7'596.-, con un esubero pignorabile mensile di CHF 366.85 (cl. 1 p. 1.100.8). Al riguardo, si evince come le poste di costo mensili più rilevanti siano attinenti ai figli rispettivamente all'immobile a Fel- sberg: CHF 2'050.- per l'appartamento di 4.5 locali (per l'esercizio del diritto di vi- sita), CHF 2'210.- a titolo di contributi di mantenimento per la moglie separata e per i figli, CHF 310.- per le spese d'esercizio del diritto di visita e CHF 1'005.- per gli interessi ipotecari (cl. 1 p. 1.100.8). A titolo di sostanza, l'istante dà in partico- lare contezza di una relazione bancaria cointestata con la moglie, presso la ban- ca C., denotante un saldo attivo di ca. CHF 213'000.-, attualmente oggetto di liti- gio nel quadro della procedura di divorzio (cl. 1 p. 1.100.6). L'istante rileva come egli sia attualmente oggetto, da parte di terzi creditori diversi dalla Confederazio- ne Svizzera, di procedure d'incasso, circostanza evincibile dal provvedimento di pignoramento di stipendio a cui l'Ufficio di esecuzione di Uster ha astretto il debi- tore qui istante nel quadro della procedura esecutiva portante su di un credito di CHF 241'368.90 avanzato da D. S.p.A. (cl. 1 p. 1.260.9).
- 4 - 5. Dal canto suo, il MPC ha precisato che, in relazione alla causa SK.2012.9, le spese procedurali sono state integralmente onorate (cl. 1 p. 1.100.1) e che il ri- sarcimento equivalente, pari a CHF 37'000.- oltre a CHF 27'660.- (controvalore di USD 30'000.-), per complessivi CHF 64'660.-, è stato solo parzialmente onorato, risultandone un debito residuo pari a CHF 34'660 (cl. 1 p. 1.100.1). Per ciò che attiene la causa SK.2013.25, si desume dallo scritto del 5 maggio 2015 del MPC (cl. 1 p. 1.100.1) che le spese procedurali, il cui incasso è stato ri- chiesto dal MPC (cl. 1 p. 1.100.3 seg.), permangono dovute in ragione della loro integralità, vale a dire in ragione di CHF 92'455.15. 6. Giusta l'art. 425 CPP, l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Oggetto della potenziale sospensione, riduzio- ne o condono sono le spese procedurali di cui all'art. 422 CPP. Le spese proce- durali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto. Sono ritenute disborsi in particolare le spese per la difesa d'ufficio, e il gratuito patrocinio, le traduzioni, le perizie, la cooperazione con altre autorità, la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (GRIES- SER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2° edizione, Zurigo 2014, note 1 segg. ad art 422). Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all'autorità, di sospen- dere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell'ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse diffici- le, per l'interessato, progredire finanziariamente e raggiungere, perlomeno a lun- go termine, un equilibrio anche in tale ambito (DOMEISEN, in NIG- GLI/HEER/WIPRÄCHTIGER (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes- sordnung, 2° edizione, Basilea 2014, nota 3 ad art. 425). Affinché l'art. 425 CPP possa trovare applicazione è nondimeno necessario che la situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Circostan- za ricorrente allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato. 7. In casu la richiesta di A. di ottenere la sospensione, riduzione o finanche il con- dono a titolo di risarcimento equivalente appare d'acchito parzialmente irricevibi- le. In effetti, Il risarcimento equivalente ex art. 71 CP non rientra nel novero delle spese procedurali ai sensi dei combinati art. 422 e 425 CPP, ragion per cui l'i- stanza è, nella misura in cui tende a ridurre o a estinguere il risarcimento com-
- 5 - pensatorio, irricevibile. Parimenti irricevibile è la richiesta di condono, nella misu- ra in cui concerne spese procedurali già onorate, vale a dire quelle relative alla causa SK.2012.9. È di riflesso d'uopo chinarsi sulla ricorrenza o meno dei presupposti di cui all'art. 425 CPP per ciò che attiene le spese procedurali a cui l'istante è stato astretto nella sentenza del 9 dicembre 2013 nella causa SK.2013.25. Trattasi in casu dell'importo di CHF 92'455,15 stabilito al § 3 del dispositivo di detta pronun- cia. 8. Nel merito dell'istanza, occorre anzitutto osservare come la Corte, nella sua sen- tenza del 9 dicembre 2013, nella causa SK.2013.25, non abbia allora operato al- cuna rivalutazione dei costi procedurali proposti dalle parti nel rito abbreviato, non procedendo segnatamente ad alcuna riduzione, facoltà di cui il giudice del merito può di principio avvalersi per moderare i costi procedurali in sede di pro- nuncia di merito, nella misura in cui ne ricorrano i relativi presupposti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.20 del 10 dicembre 2014, consid. 5.2). 9. Sempre nel merito dell'istanza, occorre di seguito rilevare come, dal 9 dicembre 2013, siano subentrati mutamenti di rilievo in punto alla situazione professionale e finanziaria di A. In effetti, come è dato evincere dagli atti (cl. 1 p. 1.260.21 seg.), egli si ritroverà ben presto, già a partire dal prossimo mese di settembre, senza un impiego fisso e dunque senza lo stipendio mensile netto pari a CHF 7'962.85 (cl. 1 p. 1.100.7) finora percepito presso B. AG. Trattasi di un'involuzio- ne rilevante della sua situazione economica di cui occorre già ora tener conto poiché sufficientemente assodata e che verrà verosimilmente solo parzialmente compensata da eventuali indennità di disoccupazione. Un ulteriore mutamento di rilievo, in misura di influire negativamente quanto alle prospettive di A. di poter progredire finanziariamente e raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equili- brio anche in tale ambito, è da intravvedere nelle procedure esecutive che sono già sfociate nel pignoramento del salario sinora percepito in ragione di mensili CHF 366.85 ad opera del competente Ufficio di esecuzione (cl. 1 p. 1.100.8). Il fatto che nei confronti dell'istante non siano stati, ad oggi, emessi degli attestati di carenza di beni va relativizzato nell'ottica della presente disamina, e ciò alla luce dei crediti vantati dai creditori D. S.p.A. (CHF 242'368.90) ed E. (CHF 6'500.-), che hanno già dato luogo al citato pignoramento (cl. 1 p. 1.100.8). Trattasi di elementi di involuzione della situazione finanziaria dell'istante suscettibili, unita- mente al risarcimento equivalente – di cui ad un'esposizione residuale pari a CHF 34'660.- –, a cui egli è astretto dalla sentenza del 27 aprile 2012, di influire negativamente sulla sua capacità di risocializzazione. D'altro canto, vi sono agli atti pure elementi che parrebbero indicare un certo qual potenziale evolutivo a li- vello economico. In primo luogo, v'è al riguardo da annoverare la liquidazione
- 6 - che dovesse spettare all'istante in punto alla relazione bancaria cointestata con la moglie, presso la banca C., denotante un saldo attivo di ca. CHF 213'000.-, at- tualmente oggetto di litigio nel quadro della procedura di divorzio (cl. 1
p. 1.100.6). Vi è inoltre da rilevare il contenimento delle spese, segnatamente dei contributi di mantenimento, che la maggiore età dei figli rispettivamente la con- clusione di una formazione appropriata ingenereranno a medio/lungo termine. 10. Ciò posto, è d'uopo rilevare che la situazione professionale e, di riflesso, finan- ziaria dell'istante appare radicalmente mutata dall'ultimo scandaglio condotto dal giudice del merito. Nel mentre, sono infatti subentrate nuove esposizioni debitorie divenute esecutorie, e che sono or ora oggetto di pignoramento di salario, non- ché l'incipiente cessazione del rapporto di lavoro, circostanza che non mancherà di incidere negativamente, seppur in presenza di un'eventuale indennità di disoc- cupazione, sul reddito di A. D'altro canto, tale involuzione risulta nondimeno miti- gata da alcuni elementi – quali la potenziale liquidazione del conto bancario coin- testato e la cessazione futura dell'obbligo di mantenimento per i figli – suscettibili di poter ingenerare a medio/lungo termine un'evoluzione positiva in punto alla capacità di risocializzazione dell'istante. Al riguardo, occorre pur tuttavia sottoli- neare il carattere aleatorio, perlomeno allo stadio attuale, della possibile parteci- pazione dell'istante alla liquidazione della relazione bancaria, ancora sub iudice, ragion per cui tale potenzialità positiva non viene presa in considerazione nella ponderazione complessiva delle capacità di A. di conseguire, perlomeno a lungo termine, un miglioramento economico. Ritenuto il fine ultimo della promozione della risocializzazione del condannato, anche nell'ambito finanziario, occorre concludere che la risocializzazione risulte- rebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per A., progredire finanziaria- mente e raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale am- bito. Ciò che non sarebbe segnatamente il caso qualora l'attuale prognosi negati- va, riscontrata in punto alla sua capacità di progredire economicamente, non fos- se controbilanciata da una moderazione delle spese procedurali non ancora cor- risposte. In altre parole, senza un condono, perlomeno parziale, di queste, la si- tuazione economica dell'istante, astretto alla loro rifusione, sarebbe talmente tesa che la riscossione totale delle spese procedurali apparirebbe iniqua, la loro ri- scossione integrale potendo porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio fi- nanziario a lungo termine, specie se andasse a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato, in casu peraltro presenti.
Ciò posto, si impone di aderire parzialmente all'istanza, pronunciando il condono parziale delle spese procedurali in ragione di metà. Le spese procedurali vengo- no pertanto condonate in ragione di CHF 46'227.60. Le spese procedurali di cui al § 3 dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013 sono pertanto dovute unicamente in ragione di CHF 46'227.55.
- 7 - 11. L'istante, parzialmente soccombente, sostiene le spese procedurali (combinati art. 426 cpv. 1 e 416 CPP). Con mente a quanto esposto nei consideranti prece- denti non vengono addossate all'istante spese procedurali.
- 8 - La Corte pronuncia:
1. L'istanza è inammissibile quanto alle spese procedurali nonché al risarcimento equivalente di cui ai § 3 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale penale fe- derale SK.2012.9 del 27 aprile 2012. 2. L'istanza è parzialmente accolta quanto alle spese procedurali di cui al § 3 del di- spositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, le quali vengono condonate in ragione di CHF 46'227.60. 3. Non vengono prelevate spese procedurali.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico
Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni (quale autorità di esecuzione)
- 9 -
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e moti- vato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del pote- re di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 6 luglio 2015