Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Portogallo. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Gratuito Patrocinio (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Con domanda formale del 9 agosto 2018, la Procura Generale della Repubblica del Portogallo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Leira del 19 marzo 2014 (n. 306/12.6JACBR) e un ordine di revoca della sospensione dell'esecu- zione della pena del 12 maggio 2016 emanato dal Tribunale di Pombal, ha ri- chiesto l'arresto e l'estradizione di A. per l'esecuzione di una pena di due anni di detenzione inflittagli per i reati di tentata rapina e detenzione illegale di un'arma (v. act. 4.1).
B. Già detenuto presso il penitenziario cantonale La Stampa nell'ambito di un'in- chiesta ticinese, A. è stato interrogato rogatorialmente il 16 agosto 2018 dal Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 4.2), il quale ha notificato al pre- detto l'ordine di arresto ai fini di estradizione emanato il 15 agosto 2018 dall'Uf- ficio federale di giustizia (in seguito: UFG), unitamente alla domanda di estradi- zione di cui sopra e al mandato d'arresto europeo dell'11 luglio 2018 (v. act. 4.1, 4.2, pag. 2, e act. 4.3). A. si è opposto alla propria estradizione in via semplifi- cata (v. act. 4.2, pag. 4).
C. Mediante decisione del 18 settembre 2018, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. al Portogallo (v. act. 1.1).
D. Il 9 ottobre 2018 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando la reiezione della domanda di estra- dizione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patroci- nio (v. act. 1).
E. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 17 ottobre 2018 l'UFG ha rinunciato a prendere posizione, proponendo comunque di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (v. act. 4). Tale scritto è stato trasmesso a quest'ultimo per conoscenza (v. act. 5).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica del Portogallo e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1990 per la Repubblica del Portogallo e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dai due protocolli addizionali alla CEEstr (RS 0.353.11 e RS 0.353.12), entrati in vigore per la Repubblica del Portogallo il 25 aprile 1990 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-72; non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione", edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente sostiene innanzitutto che la revoca della sospensione condizionale pronunciata il 12 maggio 2016 dal Tribunale di Pombal della pena inflittagli dal Tribunale di Leira con sentenza del 19 marzo 2014 non gli sarebbe mai stata notificata e che non si è trasferito in Svizzera per sottrarsi agli obblighi impostigli dalla magistratura portoghese ma solo per ragioni familiari e professionali.
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E. 2.1 Fatto sta che il ricorrente ammette di essersi stabilito in Svizzera rendendosi così irreperibile alle autorità portoghesi. In ogni caso, nella misura in cui egli implicitamente rimprovera alle autorità estere una violazione dei suoi diritti pro- cessuali occorre sottolineare come non ci si trovi di fronte ad una decisione in cui si statuisce sulla validità dell'accusa, alla quale si applica l'art. 6 CEDU. Le decisioni che vengono prese solo dopo che la condanna è diventata definitiva non influiscono più sulla validità dell'accusa. Ciò vale, ad esempio, per i proce- dimenti relativi alla revoca della sospensione o all'esecuzione di una condanna (GOLLWITZER, Menschenrechte im Strafverfahren MRK und IPBPR, Berlino 2005, n. 41 ad art. 6 CEDU, con rinvii). Anche l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr si riferisce in maniera chiara solo al procedimento che precede la condanna penale (cfr. sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.208 dell'8 novembre 2011 consid. 5.2; RR.2008.64 del 22 maggio 2008 consid. 4.5; RR.2007.172 del 29 novembre 2007 consid. 3.4). Le condizioni e la procedura di revoca della liberazione condizionale sono disciplinate dalla legge dello Stato richiedente, che in linea di principio non è soggetta ad alcun controllo da parte dell'autorità svizzera di assistenza giudiziaria. In particolare, non è necessario esaminare se, in relazione all'esecuzione della sentenza penale portoghese, i diritti pro- cessuali fondamentali del ricorrente potrebbero essere stati violati (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.208 dell'8 novembre 2011 consid. 5.2 con rinvii).
E. 2.2 In concreto, la sentenza di condanna a carico del ricorrente emessa il 19 marzo 2014 dal Tribunale di Leira è cresciuta in giudicato il 12 febbraio 2018. Non essendo l'art. 6 CEDU applicabile ai procedimenti concernenti la revoca della sospensione della pena, le censure relative alla reperibilità del ricorrente du- rante il periodo di prova non possono fare oggetto di verifica da parte del giudice dell'assistenza e non vi è del resto nessuna ragione di dubitare che le autorità portoghesi abbiano fatto tutto il possibile per notificare gli ordini di comparizione al ricorrente, il quale era comunque tenuto ad informare le autorità portoghesi di suoi eventuali spostamenti all'estero.
E. 3 Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata violerebbe l'art. 8 CEDU. Da una parte, l'estradizione sarebbe stata richiesta per una pena inizialmente sospesa con la condizionale, per cui l'estradizione sarebbe una misura sproporzionata, e, d'altra parte, egli avrebbe tutti i suoi famigliari più stretti nonché il centro dei suoi interessi, compreso il posto di lavoro, in Svizzera.
E. 3.1 Preliminarmente va preso atto del fatto che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella
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della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'inge- renza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (segnata- mente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separa- zione provocata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009 consid. 2.7).
E. 3.2 Nulla di tutto ciò nel caso di specie: nonostante egli affermi di avere tutti i fami- gliari più stretti in Svizzera, dall'incarto non emerge che il ricorrente abbia una famiglia in Svizzera, tranne forse il padre; egli, cittadino portoghese, è celibe e senza figli (v. act. 4.2 pag. 1). Come rilevato dall'UFG, sulla base della docu- mentazione estradizionale, e non contestato dal ricorrente, al momento dei fatti per i quali è stato condannato, egli viveva in Portogallo in un piccolo villaggio con il padre e intratteneva relazioni familiari con gli zii e i nonni materni. Per quanto riguarda la sua integrazione in Svizzera, va preso atto che il ricorrente si trova attualmente in detenzione preventiva nell'ambito di un procedimento penale condotto dalle autorità penali ticinesi, segnatamente per i reati di furto, danneggiamento e violazione della legge federale sugli stupefacenti (v. act. 4.2, pag. 1). Alla luce di quanto precede, non vi è dunque nessun indizio atto a di- mostrare che l'estradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giuri- sprudenza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
E. 4 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto.
E. 5 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Massimiliano Parli (v. incarto RP.2018.52).
E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali
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(art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/ALIBERTI, Com- mentario romando, 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
E. 5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario allegando diversi documenti, tra i quali una "decisione di tassazione dopo tas- sazione d'ufficio" relativa all'imposta cantonale 2015, che evidenzia un reddito e una sostanza pari a fr. 0.– (v. RP.2018.52, act. 1.4), una dichiarazione d'im- posta 2016 che conferma in sostanza questi dati (v. RP.2018.52, act. 1.3), non- ché il suo ultimo stipendio netto relativo al mese di giugno 2018 di fr. 1'686.69 (v. RP.2018.52, act. 1.1). L'indigenza del ricorrente è dunque data.
E. 5.3 Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente mag- giori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifesta- mente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007 consid. 3). Nel caso di specie, il gravame, alla luce dei chiari principi giurispru- denziali sopra evidenziati relativi agli art. 6 e 8 CEDU (v. supra consid. 2 e 3), appariva sin dall'inizio privo di possibilità di successo, ragione per cui il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, a prescindere dal fatto che l’avv. Mas- similiano Parli sia l’avvocato di ufficio nel procedimento penale nazionale, fatto questo che non vincola il giudice dell’assistenza nel contesto di questa separata
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procedura di natura essenzialmente amministrativa (v. più ampiamente la sen- tenza del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2, con riferimenti).
E. 5.4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 500.–, tenendo in particolare conto delle condizioni di indigenza accertate al consid. 5.2, che impongono di scostarsi dai costi ricor- suali generalmente accollati in ambito estradizionale.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 23 ottobre 2018 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in regime di espiazione di pena nel Canton Ticino, rappresentato dall'avv. Massimiliano Parli Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Portogallo
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Gratuito patrocinio (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.290 Procedura secondaria: RP.2018.52
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Fatti:
A. Con domanda formale del 9 agosto 2018, la Procura Generale della Repubblica del Portogallo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Leira del 19 marzo 2014 (n. 306/12.6JACBR) e un ordine di revoca della sospensione dell'esecu- zione della pena del 12 maggio 2016 emanato dal Tribunale di Pombal, ha ri- chiesto l'arresto e l'estradizione di A. per l'esecuzione di una pena di due anni di detenzione inflittagli per i reati di tentata rapina e detenzione illegale di un'arma (v. act. 4.1).
B. Già detenuto presso il penitenziario cantonale La Stampa nell'ambito di un'in- chiesta ticinese, A. è stato interrogato rogatorialmente il 16 agosto 2018 dal Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 4.2), il quale ha notificato al pre- detto l'ordine di arresto ai fini di estradizione emanato il 15 agosto 2018 dall'Uf- ficio federale di giustizia (in seguito: UFG), unitamente alla domanda di estradi- zione di cui sopra e al mandato d'arresto europeo dell'11 luglio 2018 (v. act. 4.1, 4.2, pag. 2, e act. 4.3). A. si è opposto alla propria estradizione in via semplifi- cata (v. act. 4.2, pag. 4).
C. Mediante decisione del 18 settembre 2018, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. al Portogallo (v. act. 1.1).
D. Il 9 ottobre 2018 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando la reiezione della domanda di estra- dizione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patroci- nio (v. act. 1).
E. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 17 ottobre 2018 l'UFG ha rinunciato a prendere posizione, proponendo comunque di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (v. act. 4). Tale scritto è stato trasmesso a quest'ultimo per conoscenza (v. act. 5).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Repubblica del Portogallo e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1990 per la Repubblica del Portogallo e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dai due protocolli addizionali alla CEEstr (RS 0.353.11 e RS 0.353.12), entrati in vigore per la Repubblica del Portogallo il 25 aprile 1990 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-72; non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione", edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la revoca della sospensione condizionale pronunciata il 12 maggio 2016 dal Tribunale di Pombal della pena inflittagli dal Tribunale di Leira con sentenza del 19 marzo 2014 non gli sarebbe mai stata notificata e che non si è trasferito in Svizzera per sottrarsi agli obblighi impostigli dalla magistratura portoghese ma solo per ragioni familiari e professionali.
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2.1 Fatto sta che il ricorrente ammette di essersi stabilito in Svizzera rendendosi così irreperibile alle autorità portoghesi. In ogni caso, nella misura in cui egli implicitamente rimprovera alle autorità estere una violazione dei suoi diritti pro- cessuali occorre sottolineare come non ci si trovi di fronte ad una decisione in cui si statuisce sulla validità dell'accusa, alla quale si applica l'art. 6 CEDU. Le decisioni che vengono prese solo dopo che la condanna è diventata definitiva non influiscono più sulla validità dell'accusa. Ciò vale, ad esempio, per i proce- dimenti relativi alla revoca della sospensione o all'esecuzione di una condanna (GOLLWITZER, Menschenrechte im Strafverfahren MRK und IPBPR, Berlino 2005, n. 41 ad art. 6 CEDU, con rinvii). Anche l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr si riferisce in maniera chiara solo al procedimento che precede la condanna penale (cfr. sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.208 dell'8 novembre 2011 consid. 5.2; RR.2008.64 del 22 maggio 2008 consid. 4.5; RR.2007.172 del 29 novembre 2007 consid. 3.4). Le condizioni e la procedura di revoca della liberazione condizionale sono disciplinate dalla legge dello Stato richiedente, che in linea di principio non è soggetta ad alcun controllo da parte dell'autorità svizzera di assistenza giudiziaria. In particolare, non è necessario esaminare se, in relazione all'esecuzione della sentenza penale portoghese, i diritti pro- cessuali fondamentali del ricorrente potrebbero essere stati violati (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.208 dell'8 novembre 2011 consid. 5.2 con rinvii).
2.2 In concreto, la sentenza di condanna a carico del ricorrente emessa il 19 marzo 2014 dal Tribunale di Leira è cresciuta in giudicato il 12 febbraio 2018. Non essendo l'art. 6 CEDU applicabile ai procedimenti concernenti la revoca della sospensione della pena, le censure relative alla reperibilità del ricorrente du- rante il periodo di prova non possono fare oggetto di verifica da parte del giudice dell'assistenza e non vi è del resto nessuna ragione di dubitare che le autorità portoghesi abbiano fatto tutto il possibile per notificare gli ordini di comparizione al ricorrente, il quale era comunque tenuto ad informare le autorità portoghesi di suoi eventuali spostamenti all'estero.
3. Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata violerebbe l'art. 8 CEDU. Da una parte, l'estradizione sarebbe stata richiesta per una pena inizialmente sospesa con la condizionale, per cui l'estradizione sarebbe una misura sproporzionata, e, d'altra parte, egli avrebbe tutti i suoi famigliari più stretti nonché il centro dei suoi interessi, compreso il posto di lavoro, in Svizzera.
3.1 Preliminarmente va preso atto del fatto che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella
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della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'inge- renza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (segnata- mente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separa- zione provocata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009 consid. 2.7).
3.2 Nulla di tutto ciò nel caso di specie: nonostante egli affermi di avere tutti i fami- gliari più stretti in Svizzera, dall'incarto non emerge che il ricorrente abbia una famiglia in Svizzera, tranne forse il padre; egli, cittadino portoghese, è celibe e senza figli (v. act. 4.2 pag. 1). Come rilevato dall'UFG, sulla base della docu- mentazione estradizionale, e non contestato dal ricorrente, al momento dei fatti per i quali è stato condannato, egli viveva in Portogallo in un piccolo villaggio con il padre e intratteneva relazioni familiari con gli zii e i nonni materni. Per quanto riguarda la sua integrazione in Svizzera, va preso atto che il ricorrente si trova attualmente in detenzione preventiva nell'ambito di un procedimento penale condotto dalle autorità penali ticinesi, segnatamente per i reati di furto, danneggiamento e violazione della legge federale sugli stupefacenti (v. act. 4.2, pag. 1). Alla luce di quanto precede, non vi è dunque nessun indizio atto a di- mostrare che l'estradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giuri- sprudenza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto.
5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Massimiliano Parli (v. incarto RP.2018.52).
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali
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(art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/ALIBERTI, Com- mentario romando, 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario allegando diversi documenti, tra i quali una "decisione di tassazione dopo tas- sazione d'ufficio" relativa all'imposta cantonale 2015, che evidenzia un reddito e una sostanza pari a fr. 0.– (v. RP.2018.52, act. 1.4), una dichiarazione d'im- posta 2016 che conferma in sostanza questi dati (v. RP.2018.52, act. 1.3), non- ché il suo ultimo stipendio netto relativo al mese di giugno 2018 di fr. 1'686.69 (v. RP.2018.52, act. 1.1). L'indigenza del ricorrente è dunque data.
5.3 Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente mag- giori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifesta- mente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007 consid. 3). Nel caso di specie, il gravame, alla luce dei chiari principi giurispru- denziali sopra evidenziati relativi agli art. 6 e 8 CEDU (v. supra consid. 2 e 3), appariva sin dall'inizio privo di possibilità di successo, ragione per cui il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, a prescindere dal fatto che l’avv. Mas- similiano Parli sia l’avvocato di ufficio nel procedimento penale nazionale, fatto questo che non vincola il giudice dell’assistenza nel contesto di questa separata
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procedura di natura essenzialmente amministrativa (v. più ampiamente la sen- tenza del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2, con riferimenti).
5.4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 500.–, tenendo in particolare conto delle condizioni di indigenza accertate al consid. 5.2, che impongono di scostarsi dai costi ricor- suali generalmente accollati in ambito estradizionale.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 24 ottobre 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Massimiliano Parli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).