Estradizione all'Italia/Decisione di estradizione (art. 55 AIMP): condizioni detentive in Italia; garanzie diplomatiche; alibi; assistenza giudiziaria gratuita.
Sachverhalt
A. Il 17 giugno 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (no 015/2008 R.G. PM – 8266/2008 R. GIP) nei confronti di A. per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico- trope). Mediante segnalazione del 3 ottobre 2013, SIRENE Italia ha richie- sto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 4.1). Il 4 ottobre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinan- za di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Tici- no (act. 4.2) la quale è sfociata nel fermo dell'estradando il 5 ottobre 2013. Interrogato il 7 ottobre 2013 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (act. 4.3). In data 8 otto- bre 2013, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 4.6). Tramite sentenza del 6 novembre 2013, questa Corte ha respinto il ri- corso interposto avverso tale ordine (sentenza RH.2013.9).
B. Dopo aver ottenuto una proroga a 40 giorni del termine di cui all'art. 16 cpv. 4 della Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1), il Mini- stero della Giustizia italiano ha trasmesso all'UFG, in data 28 ottobre 2013, la richiesta formale di estradizione di A. (act. 4.8).
C. Interrogato il 6 novembre 2013, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto al- la sua estradizione semplificata (act. 4.10). Il 20 novembre 2013, egli ha quindi presentato le proprie osservazioni allegando di essere estraneo ai fatti indagati e indicando che, in ogni caso, non si sarebbe sottratto se ne- cessario al procedimento italiano (act. 4.12). L'interessato richiedeva altresì che le autorità italiane garantissero formalmente che gli venissero assicura- te condizioni detentive rispettose dell'art. 3 CEDU o di essere eventualmen- te ammesso agli arresti domiciliari. Inoltre, egli faceva valere che le condi- zioni per l'accoglimento della domanda di estradizione non erano adempiu- te, richiedendo in aggiunta che, qualora si fossero invece ritenuti realizzati tali presupposti, il processo penale fosse svolto in Svizzera, in applicazione dell'art. 37 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1).
D. Mediante decisione del 24 dicembre 2013, l'UFG ha concesso l'estradizio- ne di A. per i fatti di cui alla domanda formale di estradizione presentata
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dall'Ambasciata d'Italia a Berna in data 28 ottobre 2013, negando peraltro all'interessato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (act. 1.1).
E. Il 3 febbraio 2014, A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione postulandone l'annullamento (act. 1). Egli richiede inoltre di essere posto immediatamente in libertà senza condizione e di essere ammesso al bene- ficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'Avv. Cesare Lepori.
F. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere lo stesso, di mantenere la carcerazione dell'estradando e di addossare a quest'ultimo le spese (act. 4). Dopo aver ottenuto un termine a tale fine, il ricorrente ha replicato con scritto del 27 febbraio 2014 ribadendo gli argo- menti già sollevati in sede ricorsuale (act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani- festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Re- pubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Pro- tocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
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E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Sulla scorta della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo l'8 gennaio 2013 nella causa Torreggiani e altri c. Italia, la quale ha con- dannato quest'ultimo Paese per le condizioni di carcerazione vigenti in al- cune sue strutture, il ricorrente rimprovera all'UFG di non aver richiesto da parte delle autorità estere alcuna formale garanzia in merito all'ossequio delle esigenze di cui all' art. 3 CEDU (act. 1, p. 3 segg.; act. 8). Dalle verifi- che effettuate dall'estradando risulterebbe che la Casa circondariale di Bre- scia, nella quale egli dovrebbe essere detenuto dopo la sua estradizione, non rispetterebbe le esigenze di cui al suddetto articolo e le condizioni im- poste dall'anzidetta sentenza della CEDU.
Dal canto suo, l'UFG ritiene che nel caso concreto non vi sarebbe alcun motivo di credere che, in caso di estradizione, l'interessato dovrebbe soffri- re un periodo di detenzione in condizione di violazione dell'art. 3 CEDU (act. 1.1, § 6.2). Ancor meno si ravviserebbe nella fattispecie un rischio se- rio e comprovato di una violazione generalizzata dei diritti umani da parte delle competenti autorità italiane. Per costante giurisprudenza, l'Italia an- drebbe considerata parte della categoria di Stati con una provata cultura dello stato di diritto, per i quali l'estradizione viene concessa senza preten- dere garanzie. L'Italia si starebbe inoltre adoperando, grazie ad un effettivo piano di azione, per rendere più efficace la procedura di reclamo esperibile dai detenuti e sarebbe stato adottato su distinti piani un pacchetto di misure con l'obbiettivo di diminuire, in materia selettiva e non discriminata, il nume- ro di persone ristrette in carcere. Di particolare interesse sarebbe inoltre il rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute, grazie anche alla nuova figura del "garante nazionale" pensata per tutelare i diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale. Pertanto, la richiesta di garanzie diplomatiche all'Italia non apparirebbe giu- stificata e potrebbe venire considerata come un segnale di sfiducia nei con- fronti di un Paese che ha già avuto modo di assicurare alle autorità svizze- re il rispetto di tutte le esigenze di cui all'art. 3 CEDU in caso di estradizione (cf. sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.229 del 16 ottobre 2013, consid. 8.4). Anche in virtù del principio della buona fede tra Stati,
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non vi sarebbe ragione di non dar credito all'impegno assunto in passato dalle competenti autorità italiane.
E. 2.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra- danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci- sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 con- sid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, de- finito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico in- ternazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
E. 2.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'e-
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stradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda ca- tegoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dal- lo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale ri- schio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre pre- sente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le e- stradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impratica- bile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza catego- ria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, ne- anche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né es- sere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'ana- lisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particola- ri e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 con- sid. 6.8).
E. 2.3 Questa Corte ha avuto modo di esaminare la problematica dell'estradizione all'Italia, posteriormente alla sentenza della CEDU summenzionata, nella sua decisione RR.2013.229 del 16 ottobre 2013. In questo ambito la scri- vente Corte aveva rilevato quanto segue (consid. 8.3):
« […] Con sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato una violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 CEDU (v. cause congiunte n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, Torreggiani ed altri contro Italia). La Corte ha ritenuto "che i ricorrenti non abbiano beneficiato di uno spazio vitale con- forme ai criteri da essa ritenuti accettabili con la sua giurisprudenza. Essa desidera ram- mentare ancora una volta in questo contesto che la norma in materia di spazio abitabile nel- le celle collettive raccomandata dal CPT è di quattro metri quadrati" (v. n. 76). Essa ha an- che osservato "che la grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, costitutiva di per sé di un trattamento con- trario alla Convenzione, sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti de- nunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causa- re nei ricorrenti un'ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante" (v. n. 77). La Corte ha ritenuto "che le condizioni detentive in que- stione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli interessati ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente la
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detenzione" (v. n. 78). Nel dispositivo della sentenza, la Corte ha dichiarato "che lo Stato convenuto dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà di- venuta definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, istituire un ricorso o un in- sieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in ca- so di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte (v. punto 4). Essa ha anche dichiarato "che, in atte- sa che vengano adottate le misure di cui sopra, la Corte differirà, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva, la procedura in tut- te le cause non ancora comunicate aventi unicamente ad oggetto il sovraffollamento carce- rario in Italia riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una cau- sa di questo tipo o di cancellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra le parti o di definizione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Conven- zione" (v. punto 5). […] »
Questa Corte aveva in tale caso considerato che le garanzie formali rila- sciate dal Ministero della Giustizia italiano, in modo spontaneo e posterior- mente alla sentenza Torreggiani, tramite le quali l'autorità rogante si impe- gnava, in caso di accoglimento della domanda di estradizione in esame, ad assicurare condizioni detentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU, erano sufficienti ad ammettere che l'estradando sarebbe detenuto in ossequio a quest'ultima disposizione (sentenza RR.2013.229 sopracitata, consid. 8.4). Non essendovi ragioni di dubitare della formale garanzia offerta dallo Stato richiedente, l'estradizione dell'interessato era stata quindi confermata.
E. 2.4 La presente fattispecie diverge da quella di cui al precedente considerando nella misura in cui nel caso concreto non è stata fornita, né d'altronde ri- chiesta, alcuna garanzia da parte dell'autorità rogante. A mente dell'UFG una tale esigenza sarebbe superflua e potrebbe venir considerata come un segnale di sfiducia nei confronti di un paese che ha già avuto modo di assi- curare alle autorità svizzere il rispetto, in caso di estradizione, di tutte le e- sigenze di cui all'art. 3 CEDU (v. sentenza RR.2013.229 sopramenzionata; act. 1.1, p. 6). Questa Corte non condivide l'approccio dell'autorità inferiore. In effetti, sebbene gli sforzi e le nuove misure messe in atto dallo Stato ro- gante non lascino dubbi sul reale impegno e il carattere prioritario che esso riserva alla problematica, la scrivente autorità non può ignorare l'esistenza e la portata della sentenza Torreggiani sopracitata. Va rilevato che in un rapporto pubblicato il 19 novembre 2013 dal Comitato europeo per la pre- venzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), veniva ribadita la preoccupazione riguardo alla situazione carceraria italiana, in particolare per quanto concerne il sovraffollamento dei peniten- ziari. Inoltre, una recente giurisprudenza elvetica, ha dimostrato come il ri- spetto delle norme della CEDU nell'ambito della detenzione sia un tema
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sensibile e fondamentale di cui il sistema giudiziario svizzero deve priorita- riamente tenere conto (sentenza del Tribunale federale 1B_335/2013, 1B_336/2013 e 1B-404/2013 del 26 febbraio 2014). Nella sua sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rinviato per il periodo di un anno a decorrere dal 27 maggio 2013, data in cui la stessa è diventata definitiva, l'esame dei ricorsi aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia (n. 101). Essa ha inoltre stabilito che l'esame dei ricorsi già comuni- cati al governo convenuto sarebbe stato perseguito secondo la normale procedura. Tenuto conto di come alla data della sentenza in esame vi fos- sero diverse centinaia di ricorsi pendenti su questa materia (n. 89), non sussiste dubbio che la suddetta Corte potrà a breve riesaminare la situa- zione e constatare, se dal caso, il miglioramento della situazione carceraria italiana. Fino a questo punto, tuttavia, conviene richiedere e ottenere, da parte delle competenti autorità roganti, una garanzia secondo la quale, in caso di accoglimento della domanda di estradizione, verranno assicurate condizioni detentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU. Va sottolineato che il fatto che il ricorrente non sarà verosimilmente ristretto presso uno degli stabilimenti direttamente toccati dalla sentenza Torreggia- ni non è rilevante, posto come la Corte ha in questo contesto rilevato l'esi- stenza di un problema sistematico risultante da un malfunzionamento cro- nico proprio del sistema penitenziario italiano non limitato unicamente alle circostanze di detenzione degli allora ricorrenti (n. 87-89).
Spetterà all'UFG, ad avvenuta crescita in giudicato della presente senten- za, fissare alle autorità italiane un termine massimo di 30 giorni per l'inoltro della garanzia formale di cui sopra.
E. 3 Il ricorrente sostiene inoltre di aver dichiarato e provato di essere estraneo ai fatti a lui imputati (act. 1, p. 6). La domanda non andrebbe pertanto ac- colta poiché al medesimo non potrebbero essere rimproverati reati moti- vanti l'estradizione e in ogni caso nessun tipo di reato.
E. 3.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradi- zione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pro- nunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'e- stradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la per- sona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, os-
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sia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momen- to della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella de- scritta nella rogatoria o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo. In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, giustificando così la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa desti- nata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'e- stero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).
E. 3.2 Come in precedenza (sentenza del Tribunale penale federale RH.2013.9 del 6 novembre 2013, consid. 3), il ricorrente si limita a negare i fatti che gli sono contestati senza tuttavia allegare e minimamente sostanziare l'esi- stenza di un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP. Egli si limita in sostanza ad ap- portare argomentazioni a discarico tipiche della procedura penale in quanto tale, ma che esulano dalla competenza del giudice dell'estradizione. Sulla scorta della giurisprudenza e dei principi menzionati al precedente conside- rando va quindi ritenuto, senza ulteriore disamina, che la censura del ricor- rente è da disattendere.
E. 4 In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'esecuzione dell'estradizione è condizionata dall'inoltro da parte dell'autorità rogante della garanzia formale supplementare di cui al consid. 2.4. Per il resto, il ri- corso è respinto.
E. 5 Il ricorrente ha richiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudi- ziaria completando il formulario ad hoc indirizzatogli da questa Corte (RP.2014.4, act. 3.1).
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E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av- vocato (art. 65 cpv. 2 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo so- no sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve po- terlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
E. 5.2 Nel caso concreto, il ricorrente adduce di avere un reddito mensile di EUR 600.-- e delle spese di CHF 1'100.--. Egli indica inoltre di essere pro- prietario di un terreno agricolo e di una vettura, i quali non avrebbero tutta- via valore commerciale. La sua detenzione, la quale perdura da ottobre 2013, non gli permetterebbe di svolgere alcuna attività lucrativa e non gli avrebbe peraltro dato la possibilità di fornire la documentazione relativa alla propria situazione finanziaria. Orbene, le informazioni fornite dal ricorrente appaiono eccessivamente scarne. Segnatamente, l'assenza di giustificativi non risulta accettabile, posto come egli sia, in Italia, rappresentato da un legale (v. sentenza RH.2013.9 sopracitata, lett. F) il quale avrebbe potuto incaricarsi di raccogliere i documenti necessari. Si rileva peraltro, così co- me l'ha già fatto l'UFG, che il ricorrente si prevale qui per la prima volta del- la sua allegata precarietà finanziaria senza che tale elemento sia stato sol- levato in precedenza, in particolare nell'ambito della procedura RH.2013.9 svoltasi dinanzi a questa Corte pochi mesi or sono. Certo la detenzione e- stradizionale può aver aggravato la sua situazione finanziaria ma ciò non toglie che egli abbia disatteso il suo onere di sostanziare in maniere suffi- ciente la sua istanza. Per questi motivi, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta.
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E. 6.1 Dato l'accoglimento unicamente parziale del ricorso, il ricorrente deve sop- portare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Questa va fissata a fr. 1'500.--.
E. 6.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a doman- da, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresenta- ta. L'indennità ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato di chi dirige il procedimento oppure, nelle procedura davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fis- sa l'onorario secondo il libero apprezzamento. Nella fattispecie, si giustifica il riconoscimento di un onorario ammontante a fr. 1'500.-- (IVA compresa), calcolato sulla base del parziale accoglimento del ricorso e sulla relativa complessità giuridica della questione di cui al consid. 2. L'indennità per ri- petibili a favore del ricorrente è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto ed il dispositivo della decisione di estradi- zione del 24 dicembre 2013 emanata dall'Ufficio federale di giustizia è com- pletato nella maniera seguente: L'esecuzione dell'estradizione è condizionata dalla seguente garanzia forma- le fornita dal Ministero della Giustizia italiano: " In caso di accoglimento della domanda di estradizione, verranno assicurate all'estradando condizioni de- tentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU ". Per il resto, il ricorso è respinto.
- L'Ufficio federale di giustizia, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, deve fissare alle autorità italiane un termine massimo di 30 giorni per l'inoltro della garanzia formale di cui al punto precedente.
- La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
- Una tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.
- L'Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 1'500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 21 marzo 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Clara Poglia
Parti
A., attualmente in detenzione, rappresentato dall'Avv. Cesare Lepori, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Estradizione all'Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.30 Procedura secondaria: RP.2014.4
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Fatti:
A. Il 17 giugno 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (no 015/2008 R.G. PM – 8266/2008 R. GIP) nei confronti di A. per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico- trope). Mediante segnalazione del 3 ottobre 2013, SIRENE Italia ha richie- sto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 4.1). Il 4 ottobre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinan- za di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Tici- no (act. 4.2) la quale è sfociata nel fermo dell'estradando il 5 ottobre 2013. Interrogato il 7 ottobre 2013 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (act. 4.3). In data 8 otto- bre 2013, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 4.6). Tramite sentenza del 6 novembre 2013, questa Corte ha respinto il ri- corso interposto avverso tale ordine (sentenza RH.2013.9).
B. Dopo aver ottenuto una proroga a 40 giorni del termine di cui all'art. 16 cpv. 4 della Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1), il Mini- stero della Giustizia italiano ha trasmesso all'UFG, in data 28 ottobre 2013, la richiesta formale di estradizione di A. (act. 4.8).
C. Interrogato il 6 novembre 2013, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto al- la sua estradizione semplificata (act. 4.10). Il 20 novembre 2013, egli ha quindi presentato le proprie osservazioni allegando di essere estraneo ai fatti indagati e indicando che, in ogni caso, non si sarebbe sottratto se ne- cessario al procedimento italiano (act. 4.12). L'interessato richiedeva altresì che le autorità italiane garantissero formalmente che gli venissero assicura- te condizioni detentive rispettose dell'art. 3 CEDU o di essere eventualmen- te ammesso agli arresti domiciliari. Inoltre, egli faceva valere che le condi- zioni per l'accoglimento della domanda di estradizione non erano adempiu- te, richiedendo in aggiunta che, qualora si fossero invece ritenuti realizzati tali presupposti, il processo penale fosse svolto in Svizzera, in applicazione dell'art. 37 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1).
D. Mediante decisione del 24 dicembre 2013, l'UFG ha concesso l'estradizio- ne di A. per i fatti di cui alla domanda formale di estradizione presentata
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dall'Ambasciata d'Italia a Berna in data 28 ottobre 2013, negando peraltro all'interessato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (act. 1.1).
E. Il 3 febbraio 2014, A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione postulandone l'annullamento (act. 1). Egli richiede inoltre di essere posto immediatamente in libertà senza condizione e di essere ammesso al bene- ficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'Avv. Cesare Lepori.
F. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere lo stesso, di mantenere la carcerazione dell'estradando e di addossare a quest'ultimo le spese (act. 4). Dopo aver ottenuto un termine a tale fine, il ricorrente ha replicato con scritto del 27 febbraio 2014 ribadendo gli argo- menti già sollevati in sede ricorsuale (act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani- festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Re- pubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Pro- tocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
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1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Sulla scorta della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo l'8 gennaio 2013 nella causa Torreggiani e altri c. Italia, la quale ha con- dannato quest'ultimo Paese per le condizioni di carcerazione vigenti in al- cune sue strutture, il ricorrente rimprovera all'UFG di non aver richiesto da parte delle autorità estere alcuna formale garanzia in merito all'ossequio delle esigenze di cui all' art. 3 CEDU (act. 1, p. 3 segg.; act. 8). Dalle verifi- che effettuate dall'estradando risulterebbe che la Casa circondariale di Bre- scia, nella quale egli dovrebbe essere detenuto dopo la sua estradizione, non rispetterebbe le esigenze di cui al suddetto articolo e le condizioni im- poste dall'anzidetta sentenza della CEDU.
Dal canto suo, l'UFG ritiene che nel caso concreto non vi sarebbe alcun motivo di credere che, in caso di estradizione, l'interessato dovrebbe soffri- re un periodo di detenzione in condizione di violazione dell'art. 3 CEDU (act. 1.1, § 6.2). Ancor meno si ravviserebbe nella fattispecie un rischio se- rio e comprovato di una violazione generalizzata dei diritti umani da parte delle competenti autorità italiane. Per costante giurisprudenza, l'Italia an- drebbe considerata parte della categoria di Stati con una provata cultura dello stato di diritto, per i quali l'estradizione viene concessa senza preten- dere garanzie. L'Italia si starebbe inoltre adoperando, grazie ad un effettivo piano di azione, per rendere più efficace la procedura di reclamo esperibile dai detenuti e sarebbe stato adottato su distinti piani un pacchetto di misure con l'obbiettivo di diminuire, in materia selettiva e non discriminata, il nume- ro di persone ristrette in carcere. Di particolare interesse sarebbe inoltre il rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute, grazie anche alla nuova figura del "garante nazionale" pensata per tutelare i diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale. Pertanto, la richiesta di garanzie diplomatiche all'Italia non apparirebbe giu- stificata e potrebbe venire considerata come un segnale di sfiducia nei con- fronti di un Paese che ha già avuto modo di assicurare alle autorità svizze- re il rispetto di tutte le esigenze di cui all'art. 3 CEDU in caso di estradizione (cf. sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.229 del 16 ottobre 2013, consid. 8.4). Anche in virtù del principio della buona fede tra Stati,
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non vi sarebbe ragione di non dar credito all'impegno assunto in passato dalle competenti autorità italiane.
2.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra- danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci- sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 con- sid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, de- finito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico in- ternazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
2.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'e-
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stradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda ca- tegoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dal- lo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale ri- schio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre pre- sente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le e- stradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impratica- bile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza catego- ria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, ne- anche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né es- sere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'ana- lisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particola- ri e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 con- sid. 6.8).
2.3 Questa Corte ha avuto modo di esaminare la problematica dell'estradizione all'Italia, posteriormente alla sentenza della CEDU summenzionata, nella sua decisione RR.2013.229 del 16 ottobre 2013. In questo ambito la scri- vente Corte aveva rilevato quanto segue (consid. 8.3):
« […] Con sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato una violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 CEDU (v. cause congiunte n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, Torreggiani ed altri contro Italia). La Corte ha ritenuto "che i ricorrenti non abbiano beneficiato di uno spazio vitale con- forme ai criteri da essa ritenuti accettabili con la sua giurisprudenza. Essa desidera ram- mentare ancora una volta in questo contesto che la norma in materia di spazio abitabile nel- le celle collettive raccomandata dal CPT è di quattro metri quadrati" (v. n. 76). Essa ha an- che osservato "che la grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, costitutiva di per sé di un trattamento con- trario alla Convenzione, sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti de- nunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causa- re nei ricorrenti un'ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante" (v. n. 77). La Corte ha ritenuto "che le condizioni detentive in que- stione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli interessati ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente la
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detenzione" (v. n. 78). Nel dispositivo della sentenza, la Corte ha dichiarato "che lo Stato convenuto dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà di- venuta definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, istituire un ricorso o un in- sieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in ca- so di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte (v. punto 4). Essa ha anche dichiarato "che, in atte- sa che vengano adottate le misure di cui sopra, la Corte differirà, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva, la procedura in tut- te le cause non ancora comunicate aventi unicamente ad oggetto il sovraffollamento carce- rario in Italia riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una cau- sa di questo tipo o di cancellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra le parti o di definizione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Conven- zione" (v. punto 5). […] »
Questa Corte aveva in tale caso considerato che le garanzie formali rila- sciate dal Ministero della Giustizia italiano, in modo spontaneo e posterior- mente alla sentenza Torreggiani, tramite le quali l'autorità rogante si impe- gnava, in caso di accoglimento della domanda di estradizione in esame, ad assicurare condizioni detentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU, erano sufficienti ad ammettere che l'estradando sarebbe detenuto in ossequio a quest'ultima disposizione (sentenza RR.2013.229 sopracitata, consid. 8.4). Non essendovi ragioni di dubitare della formale garanzia offerta dallo Stato richiedente, l'estradizione dell'interessato era stata quindi confermata.
2.4 La presente fattispecie diverge da quella di cui al precedente considerando nella misura in cui nel caso concreto non è stata fornita, né d'altronde ri- chiesta, alcuna garanzia da parte dell'autorità rogante. A mente dell'UFG una tale esigenza sarebbe superflua e potrebbe venir considerata come un segnale di sfiducia nei confronti di un paese che ha già avuto modo di assi- curare alle autorità svizzere il rispetto, in caso di estradizione, di tutte le e- sigenze di cui all'art. 3 CEDU (v. sentenza RR.2013.229 sopramenzionata; act. 1.1, p. 6). Questa Corte non condivide l'approccio dell'autorità inferiore. In effetti, sebbene gli sforzi e le nuove misure messe in atto dallo Stato ro- gante non lascino dubbi sul reale impegno e il carattere prioritario che esso riserva alla problematica, la scrivente autorità non può ignorare l'esistenza e la portata della sentenza Torreggiani sopracitata. Va rilevato che in un rapporto pubblicato il 19 novembre 2013 dal Comitato europeo per la pre- venzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), veniva ribadita la preoccupazione riguardo alla situazione carceraria italiana, in particolare per quanto concerne il sovraffollamento dei peniten- ziari. Inoltre, una recente giurisprudenza elvetica, ha dimostrato come il ri- spetto delle norme della CEDU nell'ambito della detenzione sia un tema
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sensibile e fondamentale di cui il sistema giudiziario svizzero deve priorita- riamente tenere conto (sentenza del Tribunale federale 1B_335/2013, 1B_336/2013 e 1B-404/2013 del 26 febbraio 2014). Nella sua sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rinviato per il periodo di un anno a decorrere dal 27 maggio 2013, data in cui la stessa è diventata definitiva, l'esame dei ricorsi aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia (n. 101). Essa ha inoltre stabilito che l'esame dei ricorsi già comuni- cati al governo convenuto sarebbe stato perseguito secondo la normale procedura. Tenuto conto di come alla data della sentenza in esame vi fos- sero diverse centinaia di ricorsi pendenti su questa materia (n. 89), non sussiste dubbio che la suddetta Corte potrà a breve riesaminare la situa- zione e constatare, se dal caso, il miglioramento della situazione carceraria italiana. Fino a questo punto, tuttavia, conviene richiedere e ottenere, da parte delle competenti autorità roganti, una garanzia secondo la quale, in caso di accoglimento della domanda di estradizione, verranno assicurate condizioni detentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU. Va sottolineato che il fatto che il ricorrente non sarà verosimilmente ristretto presso uno degli stabilimenti direttamente toccati dalla sentenza Torreggia- ni non è rilevante, posto come la Corte ha in questo contesto rilevato l'esi- stenza di un problema sistematico risultante da un malfunzionamento cro- nico proprio del sistema penitenziario italiano non limitato unicamente alle circostanze di detenzione degli allora ricorrenti (n. 87-89).
Spetterà all'UFG, ad avvenuta crescita in giudicato della presente senten- za, fissare alle autorità italiane un termine massimo di 30 giorni per l'inoltro della garanzia formale di cui sopra.
3. Il ricorrente sostiene inoltre di aver dichiarato e provato di essere estraneo ai fatti a lui imputati (act. 1, p. 6). La domanda non andrebbe pertanto ac- colta poiché al medesimo non potrebbero essere rimproverati reati moti- vanti l'estradizione e in ogni caso nessun tipo di reato.
3.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradi- zione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pro- nunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'e- stradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la per- sona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, os-
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sia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momen- to della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella de- scritta nella rogatoria o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo. In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, giustificando così la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa desti- nata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'e- stero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).
3.2 Come in precedenza (sentenza del Tribunale penale federale RH.2013.9 del 6 novembre 2013, consid. 3), il ricorrente si limita a negare i fatti che gli sono contestati senza tuttavia allegare e minimamente sostanziare l'esi- stenza di un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP. Egli si limita in sostanza ad ap- portare argomentazioni a discarico tipiche della procedura penale in quanto tale, ma che esulano dalla competenza del giudice dell'estradizione. Sulla scorta della giurisprudenza e dei principi menzionati al precedente conside- rando va quindi ritenuto, senza ulteriore disamina, che la censura del ricor- rente è da disattendere.
4. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'esecuzione dell'estradizione è condizionata dall'inoltro da parte dell'autorità rogante della garanzia formale supplementare di cui al consid. 2.4. Per il resto, il ri- corso è respinto.
5. Il ricorrente ha richiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudi- ziaria completando il formulario ad hoc indirizzatogli da questa Corte (RP.2014.4, act. 3.1).
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5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av- vocato (art. 65 cpv. 2 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo so- no sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve po- terlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
5.2 Nel caso concreto, il ricorrente adduce di avere un reddito mensile di EUR 600.-- e delle spese di CHF 1'100.--. Egli indica inoltre di essere pro- prietario di un terreno agricolo e di una vettura, i quali non avrebbero tutta- via valore commerciale. La sua detenzione, la quale perdura da ottobre 2013, non gli permetterebbe di svolgere alcuna attività lucrativa e non gli avrebbe peraltro dato la possibilità di fornire la documentazione relativa alla propria situazione finanziaria. Orbene, le informazioni fornite dal ricorrente appaiono eccessivamente scarne. Segnatamente, l'assenza di giustificativi non risulta accettabile, posto come egli sia, in Italia, rappresentato da un legale (v. sentenza RH.2013.9 sopracitata, lett. F) il quale avrebbe potuto incaricarsi di raccogliere i documenti necessari. Si rileva peraltro, così co- me l'ha già fatto l'UFG, che il ricorrente si prevale qui per la prima volta del- la sua allegata precarietà finanziaria senza che tale elemento sia stato sol- levato in precedenza, in particolare nell'ambito della procedura RH.2013.9 svoltasi dinanzi a questa Corte pochi mesi or sono. Certo la detenzione e- stradizionale può aver aggravato la sua situazione finanziaria ma ciò non toglie che egli abbia disatteso il suo onere di sostanziare in maniere suffi- ciente la sua istanza. Per questi motivi, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta.
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6. 6.1 Dato l'accoglimento unicamente parziale del ricorso, il ricorrente deve sop- portare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Questa va fissata a fr. 1'500.--.
6.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a doman- da, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresenta- ta. L'indennità ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato di chi dirige il procedimento oppure, nelle procedura davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fis- sa l'onorario secondo il libero apprezzamento. Nella fattispecie, si giustifica il riconoscimento di un onorario ammontante a fr. 1'500.-- (IVA compresa), calcolato sulla base del parziale accoglimento del ricorso e sulla relativa complessità giuridica della questione di cui al consid. 2. L'indennità per ri- petibili a favore del ricorrente è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ed il dispositivo della decisione di estradi- zione del 24 dicembre 2013 emanata dall'Ufficio federale di giustizia è com- pletato nella maniera seguente: L'esecuzione dell'estradizione è condizionata dalla seguente garanzia forma- le fornita dal Ministero della Giustizia italiano: " In caso di accoglimento della domanda di estradizione, verranno assicurate all'estradando condizioni de- tentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU ". Per il resto, il ricorso è respinto. 2. L'Ufficio federale di giustizia, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, deve fissare alle autorità italiane un termine massimo di 30 giorni per l'inoltro della garanzia formale di cui al punto precedente. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Una tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 5. L'Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 1'500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
Bellinzona, il 21 marzo 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Cesare Lepori - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
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Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).