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RR.2013.263

Bundesstrafgericht · 2014-03-07 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Sequestro di conto bancario (art. 33a OAIMP).

Sachverhalt

A. Il 4 giugno 2014, il Tribunale distrettuale di Lubiana (Slovenia) ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un proce- dimento aperto nei confronti di D., per titolo di "abuso di posizione" (art. 244/II e I del CP sloveno), e di A. per titolo di "abuso di ufficio" (art. 261/I, II e III del CP sloveno; RR.2013.263-265, act. 1.8). L'autorità ro- gante richiede in questo contesto la trasmissione della documentazione ban- caria relativa al conto 1 detenuto da B. LLC presso la banca E. di Lugano e il sequestro degli averi ivi depositati a concorrenza di EUR 876'000.--.

B. Con decisione di entrata in materia del 5 luglio 2013, il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI), al quale è stata dele- gata l'esecuzione della rogatoria dall'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), ha accolto la domanda di assistenza, ordinando l'identificazione di ogni relazione intestata a B. LLC, la trasmissione dei relativi documenti ban- cari così come il sequestro degli averi a concorrenza di EUR 876'000.-- (RR.2013.263-265, act. 1.9). Tramite scritto del 10 luglio 2013 indirizzato alla banca E., il MP-TI ha esteso l'ordine di identificazione, sequestro e trasmis- sione di cui sopra a tutte le relazioni riconducibili a D. e/o A. (RR.2013.263- 265, act. 1.10).

C. In data 10/11 luglio 2013, l'anzidetto istituto bancario ha fornito i documenti bancari relativi alle relazioni così identificate, ossia: relazione n° 2, intestata a B. LLC e il di cui beneficiario economico è A. (estinta il 22 febbraio 2012); relazioni n° 3 (estinta il 6 dicembre 2011) e n° 4 intestate a A.; e infine rela- zione n° 5, intestata alla società C. Ltd e riconducibile a A. quale direttore nonché beneficiario economico.

D. Con decisione di chiusura del 10 settembre 2013, il MP-TI ha disposto la consegna all'autorità rogante della documentazione bancaria afferente alla relazione n° 2, intestata a B. LLC, e, in applicazione del principio di favore, alle relazioni n° 3 nonché n° 5, intestate rispettivamente a A. e a C. Ltd (RR.2013.263-265, act. 1.1). Veniva inoltre ordinato il mantenimento del se- questro degli averi depositati sul conto della C. Ltd, pari a EUR 567'011.09.

E. Mediante memoriale del 10 ottobre 2013, depositato il giorno successivo, A., B. LLC e C. Ltd hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione di chiu-

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sura, postulandone l'annullamento (RR.2013.263-265, act. 1). Tale ricorso ha dato luogo all'apertura della procedura RR.2013.263-265.

F. Il 15 ottobre 2013, questa Corte ha invitato i ricorrenti a fornire la documen- tazione attestante i poteri di rappresentanza di F., firmatario, a nome della B. LLC, di un power of attorney emesso in favore di A., a sua volta segnatario della procura emessa in beneficio del rappresentate legale dei ricorrenti (RR.2013.263-265, act. 3). Il 4 novembre 2013, non avendo i ricorrenti a- dempiuto a questa richiesta, la scrivente autorità ha richiamato questi ultimi a produrre la suddetta documentazione, precisando che in assenza della stes- sa non si sarebbe entrati nel merito del ricorso (RR.2013.263-265, act. 5). Dopo aver ottenuto una proroga del termine impartito a tale fine, il rappre- sentante delle ricorrenti ha indicato, con scritto del 21 novembre 2013, di non essere in grado di produrre ulteriore documentazione oltre a quanto già alle- gato in sede ricorsuale (RR.2013.263-265, act. 7).

G. Invitato a presentare la propria risposta al ricorso, l'UFG ha postulato la reie- zione dello stesso e la messa a carico dei ricorrenti delle spese, tasse e ripe- tibili (RR.2013.263-265, act. 9). Dal canto suo, il MP-TI ha precisato rimetter- si al prudente giudizio di questa Corte (RR.2013.263-265, act. 10).

H. Parallelamente, le autorità slovene hanno presentato, il 12 settembre 2013 e direttamente dinanzi al MP-TI, una seconda domanda di assistenza, la quale verte sui medesimi fatti di cui alla rogatoria del 4 giugno 2014 (RR.2014.7-8, act. 1.8). La stessa richiede nondimeno misure di assistenza più ampie, os- sia la trasmissione della documentazione bancaria relativa a tutte le relazioni riconducibili a A. in essere presso la banca E. di Lugano.

I. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 10 dicembre 2013, il MP-TI ha accolto la suddetta rogatoria e ordinato, ancora una volta e con gli stessi motivi, la consegna all'autorità richiedente della documentazione ban- caria dei conti già oggetto della precedente decisione di chiusura del 10 set- tembre 2013 (RR.2014.7-8, act. 1.1).

J. In data 20 gennaio 2014, A. e C. Ltd. hanno interposto ricorso dinanzi a que- sta Corte avverso quest'ultima decisione postulandone parimenti l'annulla- mento (RR.2014.7-8, act. 1). La procedura che ne è seguita è stata registra- ta con riferimento RR.2014.7-8.

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K. Chiamato ad esprimersi su questo secondo ricorso, il MP-TI ha comunicato, in data 7 febbraio 2014, di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (RR.2014.7-8, act. 6). Con scritto del 10 febbraio 2014, l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso e la messa delle spese, tasse e ripetibili a carico dei ricorrenti (RR.2014.7-8, act. 7).

L. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica di Slo- venia e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 17 ottobre 2001 per la Slovenia ed il 20 marzo 1967 per la Svizze- ra (CEAG; RS 0.351.1), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta uf- ficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma ora consultabile nel volu- me "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° agosto 1998 per la Slovenia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favo- revole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti

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norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto sal- vo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 Le decisioni impugnate, emesse con pari motivazioni, riguardano gli stessi conti e un'identica fattispecie. I ricorrenti, patrocinati dal medesimo rappre- sentante in entrambe le procedure, sono inoltre pure gli stessi (fatto salvo per la società B. LLC, la quale ha impugnato unicamente la prima decisione datata 10 settembre 2013, v. procedura RR.2013.263-265). Per motivi di e- conomia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1).

E. 3.1 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo de- gli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 3.2 Data la loro qualità di titolari dei conti oggetto delle decisioni di chiusura in parola, i ricorrenti dispongono della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 3.3 Va tuttavia rilevato come il ricorso di B. LLC, sia nondimeno irricevibile. Infat- ti, ai termini dell'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul- la procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 let. b LOAP, la parte può farsi rappresentare, in ogni stadio del procedimento. L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Omettendo di produrre la docu- mentazione richiesta esplicitamente da questa Corte (v. supra lett. F), atta a dimostrare i poteri di rappresentanza del firmatario del power of attorney emesso in favore di A., sottoscrittore della procura a beneficio del rappresen- tante legale svizzero, la ricorrente non ha adempiuto alle esigenze in materia di procura. Posto come l'avente diritto economico del conto, nella fattispecie A., non sia legittimato in quanto tale a ricorrere per conto o in vece della suddetta società (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rin- vii), il ricorso della predetta ricorrente risulta irricevibile (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2010.28-29 del 3 marzo 2010 e riferimenti citati).

E. 3.4 Nel limiti posti al precedente considerando, i ricorsi sono ricevibili e occorre entrare in materia.

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E. 4 Nel loro gravame avverso la decisione di chiusura del 10 settembre 2013, i ricorrenti lamentano l'esistenza, nella procedura estera, di gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP.

E. 4.1 Essi si prevalgono in particolare dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 261 CP sloveno.

A tale proposito i ricorrenti omettono di considerare che la risposta alla do- manda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Gli insorgenti disattendono altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria in- ternazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione euro- pea di estradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpreta- zione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). La censura va quindi disattesa.

E. 4.2 I ricorrenti lamentano inoltre l'esistenza di supposte irregolarità nel decreto di sequestro emesso dal Tribunale distrettuale di Lubiana, all'origine della do- manda di assistenza del 4 giugno 2013 (RR.2013.263-265, act. 1, pag. 7). Tale decreto sarebbe insufficientemente motivato e la cronologia dei fatti contestati a A. illogica.

E. 4.2.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politi- co, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudizia- rio. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière

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pénale, 3a ed., Berna 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo del- le circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coopera- zione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata). L'art. 2 lett. d è sussidiario rispetto alle lettere a, b e c (ZIMMERMANN, op. cit.,

n. 691 p. 643). La giurisprudenza definisce la nozione di "gravi deficienze" per ogni singolo caso, le quali devono tuttavia essere di natura irrimediabile (MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 51 ad art. 2 AIMP e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.2.2 Prima di entrare nel merito della censura, occorre evidenziare che il Tribuna- le federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche, nella misura in cui queste non possono so- stanziare nessun interesse degno di protezione legato alla loro situazione concreta, per prevalersi di una norma destinata avantutto a proteggere l'ac- cusato nella procedura estera (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 con- sid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenza del Tribunale federale 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 e n. 681). La ricorrente C. Ltd., persona giuridica non indagata nell'ambito della presente procedura, non è pertanto legittimata, diversamente da A., a prevalersi di censure relative all'art. 2 AIMP. In ogni caso, nella fattispecie, l'asserita vio- lazione dell'art. 2 AIMP appare d'acchito infondata. Infatti, in primo luogo, non risulta che il decreto di sequestro sloveno possa considerarsi manife- stamente non sufficientemente motivato, tenuto conto di come l'autorità este- ra abbia fornito ricchi e precisi dettagli in riguardo alla fattispecie contestata agli imputati. Inoltre, dovesse anche sussistere una mancanza di motivazio- ne, non vi è ragione di credere che la procedura nazionale non offra ai ricor- renti la possibilità di far valere tale vizio dinanzi a istanze superiori (ciò a cui i ricorrenti affermano peraltro di aver proceduto) e, se dal caso, ottenerne ri- parazione. Per quanto attiene poi alle allegazioni formulate in relazione alla non colpevolezza di A., occorre sottolineare che un tale esame è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3). Non è infatti competenza dell’autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussi- stano i requisiti previsti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provvedimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii). Su questo genere di argomentazioni il ricorso non merita pertanto ulteriore disamina.

E. 5 Nel loro gravame avverso la decisione del 10 dicembre 2013, i ricorrenti si prevalgono di una violazione del principio della proporzionalità (RR.2014.7-8,

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act. 1 pag. 8 segg.). Il MP-TI si sarebbe limitato ad elencare la documenta- zione di cui consente l'invio senza indicare, riguardo ad ogni singolo docu- mento, l'oggettiva giustificazione alla base della trasmissione. Tale modo di procedere rappresenterebbe un'inammissibile fishing expedition. Inoltre, il conto sul quale sarebbe confluito il presunto provento del reato, ossia quello di B. LLC, sarebbe stato estinto. La successiva destinazione del denaro su- pererebbe palesemente l'ambito e la fattispecie sulla quale si basa la rogato- ria. Essendo pertanto tutte le informazioni pertinenti già note all'autorità ro- gante, la domanda di assistenza sarebbe irricevibile.

E. 5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una doman- da di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve es- sere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltan- to per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono in- formazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an- che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle per- sone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federa- le 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio

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2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

E. 5.2 In sostanza, le autorità slovene sospettano che D. abbia procurato un indebi- to vantaggio patrimoniale a A., responsabile dell'ufficio della pianificazione urbanistica del comune di Lubiana nonché beneficiario economico della so- cietà B. LLC. La società G., di cui D. è titolare, avrebbe versato alla B. LLC EUR 876'000 sulla base di fatture emesse per prestazioni mai effettuate da quest'ultima. Questa somma sarebbe stata bonificata sul conto di una terza società per essere poi versata sulla relazione bancaria della B. LLC presso la banca E. a Lugano. Dalla documentazione raccolta dal MP-TI risulta che il denaro è stato successivamente trasferito su altre relazioni bancarie ricon- ducibili a A. presso il medesimo istituto, ossia i conti n° 3 intestato a lui stes- so, ed in seguito sul conto n° 5, detenuto da C. Ltd. È giustappunto della do- cumentazione relativa a questi conti che l'autorità d'esecuzione ha disposto la trasmissione.

E. 5.3 La tesi dei ricorrenti secondo la quale la destinazione delle somme incrimina- te non sarebbe rilevante per le autorità inquirenti estere non può palesemen- te essere seguita. L'interesse cardinale di una richiesta di informazioni ban- carie è proprio quello di ricostruire il flusso dei fondi così da individuare la destinazione finale del denaro sospetto e procedere, se dal caso, al seque- stro dello stesso. Per questo medesimo motivo, è importante che l'autorità estera disponga di tutta la documentazione riguardante le relazioni bancarie implicate al fine segnatamente di determinare se altri versamenti sospetti possono essere individuati. Il gravame dei ricorrenti disattende quindi in mo- do manifesto la costante giurisprudenza resa in materia e risulta perciò in- fondato.

E. 6 La decisione di chiusura del 10 settembre 2013 ordina peraltro il manteni- mento del sequestro del conto di C. Ltd., unica relazione bancaria ancora at- tiva tra quelle identificate dal MP-TI (RR.2013.263-265, act. 1.1).

Va a tale proposito rilevato che l'autorità che entra nel merito di una doman- da d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordi- na un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manife- stamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della

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documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventua- le provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Sta- to richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro contestato esplici- tamente il sequestro né tantomeno sostanziato alcun pregiudizio economico cagionato dallo stesso. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Esso va quindi confermato.

E. 7 Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, le decisio- ni impugnate vanno integralmente confermate ed i gravami respinti.

E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è posta a carico dei ricorrenti, fissata nella fattispecie a fr. 9'000.-- e considerata coperta dagli an- ticipi delle spese già versati. L'eccedente degli stessi, di fr 3'000.--, sarà resti- tuito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribunale.

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Dispositiv
  1. Le procedure RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 sono congiunte.
  2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti.
  3. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è co- perta dagli anticipi delle spese già versati. L'eccedente degli stessi, di fr. 3'000.--, sarà restituito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribuna- le.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 7 marzo 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presi- dente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Clara Poglia

Parti

A.,

B. LLC,

C. LTD.,

rappresentati dall' Avv. Filippo Ferrari, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); sequestro di conto bancario (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8

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Fatti:

A. Il 4 giugno 2014, il Tribunale distrettuale di Lubiana (Slovenia) ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un proce- dimento aperto nei confronti di D., per titolo di "abuso di posizione" (art. 244/II e I del CP sloveno), e di A. per titolo di "abuso di ufficio" (art. 261/I, II e III del CP sloveno; RR.2013.263-265, act. 1.8). L'autorità ro- gante richiede in questo contesto la trasmissione della documentazione ban- caria relativa al conto 1 detenuto da B. LLC presso la banca E. di Lugano e il sequestro degli averi ivi depositati a concorrenza di EUR 876'000.--.

B. Con decisione di entrata in materia del 5 luglio 2013, il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI), al quale è stata dele- gata l'esecuzione della rogatoria dall'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), ha accolto la domanda di assistenza, ordinando l'identificazione di ogni relazione intestata a B. LLC, la trasmissione dei relativi documenti ban- cari così come il sequestro degli averi a concorrenza di EUR 876'000.-- (RR.2013.263-265, act. 1.9). Tramite scritto del 10 luglio 2013 indirizzato alla banca E., il MP-TI ha esteso l'ordine di identificazione, sequestro e trasmis- sione di cui sopra a tutte le relazioni riconducibili a D. e/o A. (RR.2013.263- 265, act. 1.10).

C. In data 10/11 luglio 2013, l'anzidetto istituto bancario ha fornito i documenti bancari relativi alle relazioni così identificate, ossia: relazione n° 2, intestata a B. LLC e il di cui beneficiario economico è A. (estinta il 22 febbraio 2012); relazioni n° 3 (estinta il 6 dicembre 2011) e n° 4 intestate a A.; e infine rela- zione n° 5, intestata alla società C. Ltd e riconducibile a A. quale direttore nonché beneficiario economico.

D. Con decisione di chiusura del 10 settembre 2013, il MP-TI ha disposto la consegna all'autorità rogante della documentazione bancaria afferente alla relazione n° 2, intestata a B. LLC, e, in applicazione del principio di favore, alle relazioni n° 3 nonché n° 5, intestate rispettivamente a A. e a C. Ltd (RR.2013.263-265, act. 1.1). Veniva inoltre ordinato il mantenimento del se- questro degli averi depositati sul conto della C. Ltd, pari a EUR 567'011.09.

E. Mediante memoriale del 10 ottobre 2013, depositato il giorno successivo, A., B. LLC e C. Ltd hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione di chiu-

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sura, postulandone l'annullamento (RR.2013.263-265, act. 1). Tale ricorso ha dato luogo all'apertura della procedura RR.2013.263-265.

F. Il 15 ottobre 2013, questa Corte ha invitato i ricorrenti a fornire la documen- tazione attestante i poteri di rappresentanza di F., firmatario, a nome della B. LLC, di un power of attorney emesso in favore di A., a sua volta segnatario della procura emessa in beneficio del rappresentate legale dei ricorrenti (RR.2013.263-265, act. 3). Il 4 novembre 2013, non avendo i ricorrenti a- dempiuto a questa richiesta, la scrivente autorità ha richiamato questi ultimi a produrre la suddetta documentazione, precisando che in assenza della stes- sa non si sarebbe entrati nel merito del ricorso (RR.2013.263-265, act. 5). Dopo aver ottenuto una proroga del termine impartito a tale fine, il rappre- sentante delle ricorrenti ha indicato, con scritto del 21 novembre 2013, di non essere in grado di produrre ulteriore documentazione oltre a quanto già alle- gato in sede ricorsuale (RR.2013.263-265, act. 7).

G. Invitato a presentare la propria risposta al ricorso, l'UFG ha postulato la reie- zione dello stesso e la messa a carico dei ricorrenti delle spese, tasse e ripe- tibili (RR.2013.263-265, act. 9). Dal canto suo, il MP-TI ha precisato rimetter- si al prudente giudizio di questa Corte (RR.2013.263-265, act. 10).

H. Parallelamente, le autorità slovene hanno presentato, il 12 settembre 2013 e direttamente dinanzi al MP-TI, una seconda domanda di assistenza, la quale verte sui medesimi fatti di cui alla rogatoria del 4 giugno 2014 (RR.2014.7-8, act. 1.8). La stessa richiede nondimeno misure di assistenza più ampie, os- sia la trasmissione della documentazione bancaria relativa a tutte le relazioni riconducibili a A. in essere presso la banca E. di Lugano.

I. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 10 dicembre 2013, il MP-TI ha accolto la suddetta rogatoria e ordinato, ancora una volta e con gli stessi motivi, la consegna all'autorità richiedente della documentazione ban- caria dei conti già oggetto della precedente decisione di chiusura del 10 set- tembre 2013 (RR.2014.7-8, act. 1.1).

J. In data 20 gennaio 2014, A. e C. Ltd. hanno interposto ricorso dinanzi a que- sta Corte avverso quest'ultima decisione postulandone parimenti l'annulla- mento (RR.2014.7-8, act. 1). La procedura che ne è seguita è stata registra- ta con riferimento RR.2014.7-8.

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K. Chiamato ad esprimersi su questo secondo ricorso, il MP-TI ha comunicato, in data 7 febbraio 2014, di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (RR.2014.7-8, act. 6). Con scritto del 10 febbraio 2014, l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso e la messa delle spese, tasse e ripetibili a carico dei ricorrenti (RR.2014.7-8, act. 7).

L. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.

1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica di Slo- venia e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 17 ottobre 2001 per la Slovenia ed il 20 marzo 1967 per la Svizze- ra (CEAG; RS 0.351.1), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta uf- ficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma ora consultabile nel volu- me "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° agosto 1998 per la Slovenia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favo- revole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti

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norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto sal- vo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. Le decisioni impugnate, emesse con pari motivazioni, riguardano gli stessi conti e un'identica fattispecie. I ricorrenti, patrocinati dal medesimo rappre- sentante in entrambe le procedure, sono inoltre pure gli stessi (fatto salvo per la società B. LLC, la quale ha impugnato unicamente la prima decisione datata 10 settembre 2013, v. procedura RR.2013.263-265). Per motivi di e- conomia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1).

3.

3.1 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo de- gli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

3.2 Data la loro qualità di titolari dei conti oggetto delle decisioni di chiusura in parola, i ricorrenti dispongono della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

3.3 Va tuttavia rilevato come il ricorso di B. LLC, sia nondimeno irricevibile. Infat- ti, ai termini dell'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul- la procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 let. b LOAP, la parte può farsi rappresentare, in ogni stadio del procedimento. L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Omettendo di produrre la docu- mentazione richiesta esplicitamente da questa Corte (v. supra lett. F), atta a dimostrare i poteri di rappresentanza del firmatario del power of attorney emesso in favore di A., sottoscrittore della procura a beneficio del rappresen- tante legale svizzero, la ricorrente non ha adempiuto alle esigenze in materia di procura. Posto come l'avente diritto economico del conto, nella fattispecie A., non sia legittimato in quanto tale a ricorrere per conto o in vece della suddetta società (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rin- vii), il ricorso della predetta ricorrente risulta irricevibile (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2010.28-29 del 3 marzo 2010 e riferimenti citati).

3.4 Nel limiti posti al precedente considerando, i ricorsi sono ricevibili e occorre entrare in materia.

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4. Nel loro gravame avverso la decisione di chiusura del 10 settembre 2013, i ricorrenti lamentano l'esistenza, nella procedura estera, di gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP.

4.1 Essi si prevalgono in particolare dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 261 CP sloveno.

A tale proposito i ricorrenti omettono di considerare che la risposta alla do- manda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Gli insorgenti disattendono altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria in- ternazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione euro- pea di estradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpreta- zione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). La censura va quindi disattesa.

4.2 I ricorrenti lamentano inoltre l'esistenza di supposte irregolarità nel decreto di sequestro emesso dal Tribunale distrettuale di Lubiana, all'origine della do- manda di assistenza del 4 giugno 2013 (RR.2013.263-265, act. 1, pag. 7). Tale decreto sarebbe insufficientemente motivato e la cronologia dei fatti contestati a A. illogica.

4.2.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politi- co, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudizia- rio. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière

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pénale, 3a ed., Berna 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo del- le circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coopera- zione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata). L'art. 2 lett. d è sussidiario rispetto alle lettere a, b e c (ZIMMERMANN, op. cit.,

n. 691 p. 643). La giurisprudenza definisce la nozione di "gravi deficienze" per ogni singolo caso, le quali devono tuttavia essere di natura irrimediabile (MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 51 ad art. 2 AIMP e giurisprudenza ivi citata).

4.2.2 Prima di entrare nel merito della censura, occorre evidenziare che il Tribuna- le federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche, nella misura in cui queste non possono so- stanziare nessun interesse degno di protezione legato alla loro situazione concreta, per prevalersi di una norma destinata avantutto a proteggere l'ac- cusato nella procedura estera (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 con- sid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenza del Tribunale federale 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 e n. 681). La ricorrente C. Ltd., persona giuridica non indagata nell'ambito della presente procedura, non è pertanto legittimata, diversamente da A., a prevalersi di censure relative all'art. 2 AIMP. In ogni caso, nella fattispecie, l'asserita vio- lazione dell'art. 2 AIMP appare d'acchito infondata. Infatti, in primo luogo, non risulta che il decreto di sequestro sloveno possa considerarsi manife- stamente non sufficientemente motivato, tenuto conto di come l'autorità este- ra abbia fornito ricchi e precisi dettagli in riguardo alla fattispecie contestata agli imputati. Inoltre, dovesse anche sussistere una mancanza di motivazio- ne, non vi è ragione di credere che la procedura nazionale non offra ai ricor- renti la possibilità di far valere tale vizio dinanzi a istanze superiori (ciò a cui i ricorrenti affermano peraltro di aver proceduto) e, se dal caso, ottenerne ri- parazione. Per quanto attiene poi alle allegazioni formulate in relazione alla non colpevolezza di A., occorre sottolineare che un tale esame è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3). Non è infatti competenza dell’autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussi- stano i requisiti previsti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provvedimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii). Su questo genere di argomentazioni il ricorso non merita pertanto ulteriore disamina.

5. Nel loro gravame avverso la decisione del 10 dicembre 2013, i ricorrenti si prevalgono di una violazione del principio della proporzionalità (RR.2014.7-8,

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act. 1 pag. 8 segg.). Il MP-TI si sarebbe limitato ad elencare la documenta- zione di cui consente l'invio senza indicare, riguardo ad ogni singolo docu- mento, l'oggettiva giustificazione alla base della trasmissione. Tale modo di procedere rappresenterebbe un'inammissibile fishing expedition. Inoltre, il conto sul quale sarebbe confluito il presunto provento del reato, ossia quello di B. LLC, sarebbe stato estinto. La successiva destinazione del denaro su- pererebbe palesemente l'ambito e la fattispecie sulla quale si basa la rogato- ria. Essendo pertanto tutte le informazioni pertinenti già note all'autorità ro- gante, la domanda di assistenza sarebbe irricevibile.

5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una doman- da di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve es- sere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltan- to per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono in- formazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an- che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle per- sone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federa- le 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio

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2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

5.2 In sostanza, le autorità slovene sospettano che D. abbia procurato un indebi- to vantaggio patrimoniale a A., responsabile dell'ufficio della pianificazione urbanistica del comune di Lubiana nonché beneficiario economico della so- cietà B. LLC. La società G., di cui D. è titolare, avrebbe versato alla B. LLC EUR 876'000 sulla base di fatture emesse per prestazioni mai effettuate da quest'ultima. Questa somma sarebbe stata bonificata sul conto di una terza società per essere poi versata sulla relazione bancaria della B. LLC presso la banca E. a Lugano. Dalla documentazione raccolta dal MP-TI risulta che il denaro è stato successivamente trasferito su altre relazioni bancarie ricon- ducibili a A. presso il medesimo istituto, ossia i conti n° 3 intestato a lui stes- so, ed in seguito sul conto n° 5, detenuto da C. Ltd. È giustappunto della do- cumentazione relativa a questi conti che l'autorità d'esecuzione ha disposto la trasmissione.

5.3 La tesi dei ricorrenti secondo la quale la destinazione delle somme incrimina- te non sarebbe rilevante per le autorità inquirenti estere non può palesemen- te essere seguita. L'interesse cardinale di una richiesta di informazioni ban- carie è proprio quello di ricostruire il flusso dei fondi così da individuare la destinazione finale del denaro sospetto e procedere, se dal caso, al seque- stro dello stesso. Per questo medesimo motivo, è importante che l'autorità estera disponga di tutta la documentazione riguardante le relazioni bancarie implicate al fine segnatamente di determinare se altri versamenti sospetti possono essere individuati. Il gravame dei ricorrenti disattende quindi in mo- do manifesto la costante giurisprudenza resa in materia e risulta perciò in- fondato.

6. La decisione di chiusura del 10 settembre 2013 ordina peraltro il manteni- mento del sequestro del conto di C. Ltd., unica relazione bancaria ancora at- tiva tra quelle identificate dal MP-TI (RR.2013.263-265, act. 1.1).

Va a tale proposito rilevato che l'autorità che entra nel merito di una doman- da d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordi- na un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manife- stamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della

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documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventua- le provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Sta- to richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro contestato esplici- tamente il sequestro né tantomeno sostanziato alcun pregiudizio economico cagionato dallo stesso. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Esso va quindi confermato.

7. Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, le decisio- ni impugnate vanno integralmente confermate ed i gravami respinti.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è posta a carico dei ricorrenti, fissata nella fattispecie a fr. 9'000.-- e considerata coperta dagli an- ticipi delle spese già versati. L'eccedente degli stessi, di fr 3'000.--, sarà resti- tuito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribunale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le procedure RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 sono congiunte. 2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti. 3. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è co- perta dagli anticipi delle spese già versati. L'eccedente degli stessi, di fr. 3'000.--, sarà restituito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribuna- le.

Bellinzona, il 7 marzo 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).