Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): proporzionalità.
Sachverhalt
A. Il 6 novembre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 14 maggio 2014, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone, tra le quali Corrado Clini e Augusto Pretner per i reati, fra altri, di frode fiscale (art. 2 Decreto legislativo 74/2000), peculato (314 CP ita- liano), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis CP italiano), corruzione propria (art. 319-321 CP italiano), corruzione internazionale (art. 322-bis com. II n. 2 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italiano). Secondo l'esposto dei fatti di cui alle richieste di assistenza italiane, nel periodo dal dicembre 2007 al giugno 2011, Corrado Clini, in qualità di direttore generale del Ministe- ro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (firmatario dei provve- dimenti di erogazione dei finanziamenti), e Augusto Pretner, consulente e tito- lare di uno studio di ingegneria italiano con succursali anche all'estero, in qua- lità di privato, sono sospettati di essersi appropriati della somma complessiva di EUR 3'170'000.-- facente parte di un finanziamento complessivo di EUR 54 milioni, erogato a partire dal 2003, dal Governo italiano a favore del progetto New Eden, gestito dalle organizzazioni non governative Iraq Foundation pri- ma, e Nature Iraq poi, avente come scopo la riqualificazione del territorio ira- cheno. In sostanza, secondo l'autorità rogante, nel corso delle indagini sareb- be emerso come i predetti, in esecuzione di un accordo intercorso tra loro e il presidente di Nature Iraq, Azzam Alwash, avrebbero, attraverso l'emissione di false fatture per consulenze emesse dalla società olandese Global Business & Communication (di seguito: GBC) e, utilizzando il medesimo artificio, tramite l'ulteriore intermediazione della società Orient Invest Ltd, con sede a Dubai, fatto confluire parte dei fondi erogati dal Governo italiano alla società MED In- gegneria (società facente parte del consorzio New Eden) su una relazione bancaria intestata a Coolshade Entreprises Ltd., Nevis-BVI, presso la Banca UBS di Lugano. Di tale relazione, aperta il 4 dicembre 2007 e chiusa il 20 no- vembre 2012 e gestita dalla società fiduciaria di Lugano GVM Consulting SA, era beneficiario economico con firma individuale Azzam Alwash. Clini e Pret- ner si sarebbero poi spartiti il provento della presunta attività criminale nella misura di EUR 1'020'000.-- a Corrado Clini e di EUR 2'030'000.-- a Augusto Pretner, il rimanente importo di EUR 120'000.-- essendo destinato ad una ter- za persona nel frattempo deceduta (v. Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del 22 maggio 2014 emessa dal GIP del Tri- bunale di Ferrara nei confronti di Corrado Clini e Augusto Pretner, pag. 1 e segg., in Rubrica n. 1 dell'incarto MPC). Con la loro rogatoria, le autorità inqui- renti italiane hanno richiesto alle autorità elvetiche informazioni circa l'intesta- zione, gli effettivi beneficiari e le movimentazioni in entrata ed in uscita relative dal conto corrente n. 1 intestato a Coolshade Entreprises Ltd., presso la Ban- ca UBS SA di Lugano. Inoltre, con il complemento rogatoriale, l'autorità estera ha postulato la trasmissione di svariati atti concernenti il procedimento
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n. SV.12.0359 aperto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nel 2012 a carico dei predetti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e più precisamente: gli interrogatori di soggetti sottoposti ad indagine, eventuale documentazione sequestrata a seguito di perquisizioni relativa alla società Nature Iraq e altra documentazione inerente ai rapporti fi- nanziari in questione (v. complemento rogatoriale del 14 maggio 2014, pag. 13, in Rubrica n. 1 atti MPC).
B. Mediante decisione del 26 giugno 2014, il MPC, cui l’Ufficio federale di giusti- zia (in seguito: UFG) ha deferito l’esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa procedendo, tra l’altro, all'acquisizione della documenta- zioni bancaria integrale di svariate relazioni bancarie tra cui il conto
n. 2 presso la Banca UBS SA di Lugano intestato a Augusto Pretner (v. act. 1.4).
C. Con decisione di chiusura del 29 luglio 2014 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione ban- caria presente presso la banca UBS SA di Lugano, tra cui quella relativa al conto n. 2 intestato ad Augusto Pretner (v. act. 1.2).
D. Il 27 agosto 2014 Augusto Pretner ha interposto ricorso contro le suddette de- cisioni del 26 giugno e 29 luglio 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l'annullamento.
E. In data 15 settembre 2014 l'autorità rogante italiana ha trasmesso un com- plemento rogatoriale a mezzo del quale chiede l'identificazione della relazione bancaria oggetto del seguente reclamo (v. Rubrica n. 1, in fine, atti MPC).
F. Con scritto del 18 settembre 2014 il MPC ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 6).
A conclusione delle sue osservazioni del 23 settembre 2014 l'UFG ha chiesto la reiezione del gravame (v. act. 8).
G. Con memoriale di replica del 6 ottobre 2014 il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 10). Non è stata richiesta alcu- na duplica all’UFG ed all’autorità di esecuzione della rogatoria.
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Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; te- sto non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estra- dizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispe- cie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vi- gore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale con- tenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità cantonale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b
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AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 con- sid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
E. 2 Il ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità. Secondo lui il MPC, ordinando i provvedimenti di perquisizione e sequestro, avrebbe agito "ultra petita" in quanto essi esulerebbero dalla missione rogatoriale assegna- tagli. Nello specifico, egli sostiene che l'autorità rogante italiana avrebbe chie- sto al MPC la consegna di documenti contenuti nell'incarto del procedimento interno pendente presso il MPC, ma in nessun caso essa avrebbe richiesto di procedere con l'assunzione di prove su territorio svizzero, con l'esecuzione di provvedimenti coercitivi presso terzi quali perquisizioni e sequestri. In sostan- za, l'autorità di esecuzione avrebbe ecceduto l'oggetto della domanda di assi- stenza giudiziaria, violando così l'AIMP e il principio della proporzionalità.
E. 2.1 Il MPC contesta innanzitutto la tempistica della censura qui presentata. Esso ritiene che il ricorrente, sebbene interpellato il 26 giugno 2014, ossia prima della decisione di chiusura qui impugnata, non abbia mosso nessuna critica ri- spetto all'intenzione del MPC di trasmettere all'autorità rogante la documenta- zione concernente il suo conto, contravvenendo al suo obbligo di cooperazio- ne. Orbene, occorre rilevare che tale obbligo di collaborazione concerne in realtà la procedura di cernita di documentazione frutto di sequestro e non può essere invocato dal MPC per obbligare il ricorrente a formulare in maniera an- ticipata censure che in realtà possono essere presentate unicamente al mo- mento della decisione di chiusura, come è il caso per il qui contestato seque- stro. L'obiezione del MPC va dunque disattesa su questo punto.
E. 2.2.1 In generale, il principio secondo il quale l'autorità rogata non deve agire "ultra petita", desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). La susseguente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3). Su questa base, possono quindi essere trasmesse delle informazioni e dei documenti non espressa- mente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010, con- sid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010, consid. 2.2). Incombe quindi alla per- sona toccata dalla misura di dimostrare in maniera chiara e precisa perché i
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documenti e le informazioni in questione vanno oltre alla missione rogatoriale o non presentano nessun interesse per la procedura straniera (ATF 122 II 367 consid. 2c).
E. 2.2.2 L'autorità rogante, tramite complemento rogatoriale del 15 settembre 2014, ha espressamente richiesto l'identificazione dell'intestatario e del beneficiario del conto n. 2 presso la Banca UBS SA, Lugano, e l'acquisizione di tutta la relati- va documentazione quale mezzo di prova, relazione di cui essa è venuta a conoscenza analizzando documentazione bancaria già in suo possesso, se- gnatamente quella relativa alla relazione n. 3 presso UBS SA, intestata a Li- mecross Ltd., a Tortola (v. rogatoria complementare del 15 settembre 2014, Rubrica n. 1, in fine, atti MPC). Di conseguenza, lo Stato richiedente, benché non espressamente sollecitato dal MPC, si è pronunciato in maniera chiara su questo punto comunicando il proprio interesse all'acquisizione della documen- tazione concernente il conto del ricorrente.
E. 2.3 Nello specifico è opportuno rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di so- spetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.316 del 11.05.2010, consid. 4.3). Per agire in questo modo deve esistere un rapporto di connessità suffi- ciente tra i fatti oggetto dell'inchiesta penale estera e i documenti trasmessi dall'autorità di esecuzione (DTF 129 II 462 consid. 5.3; sentenze del Tribunale federale 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 del 13 lu- glio 2006, consid. 3.1). In questo contesto, delle misure possono altresì esse- re prese contro persone non menzionate nella domanda se al momento dell'e- secuzione della stessa è emerso che esse siano implicate nell'affare. Per questo motivo al fine di chiarire determinate transazioni effettuate a partire da un conto, l'autorità di esecuzione, se lo ritiene necessario, può dare informa- zioni concernenti altre persone o altri conti implicati (ROBERT ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009,
n. 722). È infatti importante che l'autorità estera disponga di tutta la documen- tazione riguardante le relazioni bancarie implicate al fine segnatamente di de- terminare se altri versamenti sospetti possono essere individuati (sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 del 7 marzo 2014, consid. 5.3). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità degli interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sen- tenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
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Il principio dell'utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b), assume un ruolo cruciale nell'appli- cazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato ri- chiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzial- mente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i mec- canismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale pena- le federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1 e RR.2013.202 del 14 novembre 2013 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).
E. 2.4 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità roga- ta ha disposto la trasmissione è certamente data. Il MPC, al quale l'autorità estera ha formulato una richiesta tendente ad ottenere informazioni sul conto
n. 1 e, tramite complemento, all'invio di documenti contenuti nell'incarto del procedimento interno SV.12.0359, ha comunque ritenuto necessario procede- re all'acquisizione e alla trasmissione di tutta la documentazione concernente il conto del ricorrente, ciò dopo aver appurato, grazie alla rogatoria, i legami tra i fatti indagati in Italia ed il conto di Augusto Pretner presso la filiale UBS di Lugano. A buona ragione, visto che i reati per cui è indagato il ricorrente all'e- stero sono di natura patrimoniale e, come esposto in precedenza, la natura stessa dell'inchiesta estera rende verosimile la necessità di acquisire l'integra- lità della documentazione. In più, la descrizione della fattispecie e l'esposizio- ne dei fatti oggetto del procedimento italiano, forniscono spiegazioni chiare, atte ad avvalorare il sospetto che i valori patrimoniali frutto della presunta atti- vità criminale perpetrata all'estero siano stati, in seguito, riciclati in Svizzera. Nello specifico, sulla relazione di pertinenza del ricorrente è stato effettuato un accredito di EUR 2'030'000.-- proveniente dal conto bancario n. 3 presso UBS SA, Lugano, intestato alla società Limecross LTD, Tortola (BVI), a sua volta alimentato dal conto n. 1, il cui avente diritto economico era Azzam Alwash, presidente di Nature Irak e destinatario di fondi finalizzati a opere di interesse pubblico. Tali operazioni meritano sicuramente degli approfondimenti.
La connessione tra la documentazione sequestrata ed i fatti per i quali proce- dono le autorità italiane è quindi innegabile. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di
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assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii).
Visto quanto precede, è possibile in ogni caso affermare che le misure prese grazie alle decisioni in esame, sono certamente utili alla procedura estera in quanto permettono la ricostruzione complessiva delle presunte distrazioni perpetrate a danno dello Stato italiano. Non è pertanto ravvisabile nessuna violazione del principio di proporzionalità.
E. 3 In conclusione, la decisione impugnata è confermata ed il ricorso integralmen- te respinto.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regola- mento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già ver- sato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coper- ta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 23 ottobre 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Augusto PRETNER, rappresentato dall'avv. Diego Della Casa, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.242
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Fatti: A. Il 6 novembre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 14 maggio 2014, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone, tra le quali Corrado Clini e Augusto Pretner per i reati, fra altri, di frode fiscale (art. 2 Decreto legislativo 74/2000), peculato (314 CP ita- liano), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis CP italiano), corruzione propria (art. 319-321 CP italiano), corruzione internazionale (art. 322-bis com. II n. 2 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italiano). Secondo l'esposto dei fatti di cui alle richieste di assistenza italiane, nel periodo dal dicembre 2007 al giugno 2011, Corrado Clini, in qualità di direttore generale del Ministe- ro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (firmatario dei provve- dimenti di erogazione dei finanziamenti), e Augusto Pretner, consulente e tito- lare di uno studio di ingegneria italiano con succursali anche all'estero, in qua- lità di privato, sono sospettati di essersi appropriati della somma complessiva di EUR 3'170'000.-- facente parte di un finanziamento complessivo di EUR 54 milioni, erogato a partire dal 2003, dal Governo italiano a favore del progetto New Eden, gestito dalle organizzazioni non governative Iraq Foundation pri- ma, e Nature Iraq poi, avente come scopo la riqualificazione del territorio ira- cheno. In sostanza, secondo l'autorità rogante, nel corso delle indagini sareb- be emerso come i predetti, in esecuzione di un accordo intercorso tra loro e il presidente di Nature Iraq, Azzam Alwash, avrebbero, attraverso l'emissione di false fatture per consulenze emesse dalla società olandese Global Business & Communication (di seguito: GBC) e, utilizzando il medesimo artificio, tramite l'ulteriore intermediazione della società Orient Invest Ltd, con sede a Dubai, fatto confluire parte dei fondi erogati dal Governo italiano alla società MED In- gegneria (società facente parte del consorzio New Eden) su una relazione bancaria intestata a Coolshade Entreprises Ltd., Nevis-BVI, presso la Banca UBS di Lugano. Di tale relazione, aperta il 4 dicembre 2007 e chiusa il 20 no- vembre 2012 e gestita dalla società fiduciaria di Lugano GVM Consulting SA, era beneficiario economico con firma individuale Azzam Alwash. Clini e Pret- ner si sarebbero poi spartiti il provento della presunta attività criminale nella misura di EUR 1'020'000.-- a Corrado Clini e di EUR 2'030'000.-- a Augusto Pretner, il rimanente importo di EUR 120'000.-- essendo destinato ad una ter- za persona nel frattempo deceduta (v. Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del 22 maggio 2014 emessa dal GIP del Tri- bunale di Ferrara nei confronti di Corrado Clini e Augusto Pretner, pag. 1 e segg., in Rubrica n. 1 dell'incarto MPC). Con la loro rogatoria, le autorità inqui- renti italiane hanno richiesto alle autorità elvetiche informazioni circa l'intesta- zione, gli effettivi beneficiari e le movimentazioni in entrata ed in uscita relative dal conto corrente n. 1 intestato a Coolshade Entreprises Ltd., presso la Ban- ca UBS SA di Lugano. Inoltre, con il complemento rogatoriale, l'autorità estera ha postulato la trasmissione di svariati atti concernenti il procedimento
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n. SV.12.0359 aperto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nel 2012 a carico dei predetti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e più precisamente: gli interrogatori di soggetti sottoposti ad indagine, eventuale documentazione sequestrata a seguito di perquisizioni relativa alla società Nature Iraq e altra documentazione inerente ai rapporti fi- nanziari in questione (v. complemento rogatoriale del 14 maggio 2014, pag. 13, in Rubrica n. 1 atti MPC).
B. Mediante decisione del 26 giugno 2014, il MPC, cui l’Ufficio federale di giusti- zia (in seguito: UFG) ha deferito l’esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa procedendo, tra l’altro, all'acquisizione della documenta- zioni bancaria integrale di svariate relazioni bancarie tra cui il conto
n. 2 presso la Banca UBS SA di Lugano intestato a Augusto Pretner (v. act. 1.4).
C. Con decisione di chiusura del 29 luglio 2014 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione ban- caria presente presso la banca UBS SA di Lugano, tra cui quella relativa al conto n. 2 intestato ad Augusto Pretner (v. act. 1.2).
D. Il 27 agosto 2014 Augusto Pretner ha interposto ricorso contro le suddette de- cisioni del 26 giugno e 29 luglio 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l'annullamento.
E. In data 15 settembre 2014 l'autorità rogante italiana ha trasmesso un com- plemento rogatoriale a mezzo del quale chiede l'identificazione della relazione bancaria oggetto del seguente reclamo (v. Rubrica n. 1, in fine, atti MPC).
F. Con scritto del 18 settembre 2014 il MPC ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 6).
A conclusione delle sue osservazioni del 23 settembre 2014 l'UFG ha chiesto la reiezione del gravame (v. act. 8).
G. Con memoriale di replica del 6 ottobre 2014 il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 10). Non è stata richiesta alcu- na duplica all’UFG ed all’autorità di esecuzione della rogatoria.
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Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; te- sto non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estra- dizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispe- cie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vi- gore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale con- tenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità cantonale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b
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AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 con- sid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
2. Il ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità. Secondo lui il MPC, ordinando i provvedimenti di perquisizione e sequestro, avrebbe agito "ultra petita" in quanto essi esulerebbero dalla missione rogatoriale assegna- tagli. Nello specifico, egli sostiene che l'autorità rogante italiana avrebbe chie- sto al MPC la consegna di documenti contenuti nell'incarto del procedimento interno pendente presso il MPC, ma in nessun caso essa avrebbe richiesto di procedere con l'assunzione di prove su territorio svizzero, con l'esecuzione di provvedimenti coercitivi presso terzi quali perquisizioni e sequestri. In sostan- za, l'autorità di esecuzione avrebbe ecceduto l'oggetto della domanda di assi- stenza giudiziaria, violando così l'AIMP e il principio della proporzionalità.
2.1 Il MPC contesta innanzitutto la tempistica della censura qui presentata. Esso ritiene che il ricorrente, sebbene interpellato il 26 giugno 2014, ossia prima della decisione di chiusura qui impugnata, non abbia mosso nessuna critica ri- spetto all'intenzione del MPC di trasmettere all'autorità rogante la documenta- zione concernente il suo conto, contravvenendo al suo obbligo di cooperazio- ne. Orbene, occorre rilevare che tale obbligo di collaborazione concerne in realtà la procedura di cernita di documentazione frutto di sequestro e non può essere invocato dal MPC per obbligare il ricorrente a formulare in maniera an- ticipata censure che in realtà possono essere presentate unicamente al mo- mento della decisione di chiusura, come è il caso per il qui contestato seque- stro. L'obiezione del MPC va dunque disattesa su questo punto.
2.2 2.2.1 In generale, il principio secondo il quale l'autorità rogata non deve agire "ultra petita", desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). La susseguente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3). Su questa base, possono quindi essere trasmesse delle informazioni e dei documenti non espressa- mente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010, con- sid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010, consid. 2.2). Incombe quindi alla per- sona toccata dalla misura di dimostrare in maniera chiara e precisa perché i
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documenti e le informazioni in questione vanno oltre alla missione rogatoriale o non presentano nessun interesse per la procedura straniera (ATF 122 II 367 consid. 2c).
2.2.2 L'autorità rogante, tramite complemento rogatoriale del 15 settembre 2014, ha espressamente richiesto l'identificazione dell'intestatario e del beneficiario del conto n. 2 presso la Banca UBS SA, Lugano, e l'acquisizione di tutta la relati- va documentazione quale mezzo di prova, relazione di cui essa è venuta a conoscenza analizzando documentazione bancaria già in suo possesso, se- gnatamente quella relativa alla relazione n. 3 presso UBS SA, intestata a Li- mecross Ltd., a Tortola (v. rogatoria complementare del 15 settembre 2014, Rubrica n. 1, in fine, atti MPC). Di conseguenza, lo Stato richiedente, benché non espressamente sollecitato dal MPC, si è pronunciato in maniera chiara su questo punto comunicando il proprio interesse all'acquisizione della documen- tazione concernente il conto del ricorrente.
2.3 Nello specifico è opportuno rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di so- spetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.316 del 11.05.2010, consid. 4.3). Per agire in questo modo deve esistere un rapporto di connessità suffi- ciente tra i fatti oggetto dell'inchiesta penale estera e i documenti trasmessi dall'autorità di esecuzione (DTF 129 II 462 consid. 5.3; sentenze del Tribunale federale 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 del 13 lu- glio 2006, consid. 3.1). In questo contesto, delle misure possono altresì esse- re prese contro persone non menzionate nella domanda se al momento dell'e- secuzione della stessa è emerso che esse siano implicate nell'affare. Per questo motivo al fine di chiarire determinate transazioni effettuate a partire da un conto, l'autorità di esecuzione, se lo ritiene necessario, può dare informa- zioni concernenti altre persone o altri conti implicati (ROBERT ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009,
n. 722). È infatti importante che l'autorità estera disponga di tutta la documen- tazione riguardante le relazioni bancarie implicate al fine segnatamente di de- terminare se altri versamenti sospetti possono essere individuati (sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 del 7 marzo 2014, consid. 5.3). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità degli interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sen- tenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
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Il principio dell'utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b), assume un ruolo cruciale nell'appli- cazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato ri- chiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzial- mente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i mec- canismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale pena- le federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1 e RR.2013.202 del 14 novembre 2013 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).
2.4 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità roga- ta ha disposto la trasmissione è certamente data. Il MPC, al quale l'autorità estera ha formulato una richiesta tendente ad ottenere informazioni sul conto
n. 1 e, tramite complemento, all'invio di documenti contenuti nell'incarto del procedimento interno SV.12.0359, ha comunque ritenuto necessario procede- re all'acquisizione e alla trasmissione di tutta la documentazione concernente il conto del ricorrente, ciò dopo aver appurato, grazie alla rogatoria, i legami tra i fatti indagati in Italia ed il conto di Augusto Pretner presso la filiale UBS di Lugano. A buona ragione, visto che i reati per cui è indagato il ricorrente all'e- stero sono di natura patrimoniale e, come esposto in precedenza, la natura stessa dell'inchiesta estera rende verosimile la necessità di acquisire l'integra- lità della documentazione. In più, la descrizione della fattispecie e l'esposizio- ne dei fatti oggetto del procedimento italiano, forniscono spiegazioni chiare, atte ad avvalorare il sospetto che i valori patrimoniali frutto della presunta atti- vità criminale perpetrata all'estero siano stati, in seguito, riciclati in Svizzera. Nello specifico, sulla relazione di pertinenza del ricorrente è stato effettuato un accredito di EUR 2'030'000.-- proveniente dal conto bancario n. 3 presso UBS SA, Lugano, intestato alla società Limecross LTD, Tortola (BVI), a sua volta alimentato dal conto n. 1, il cui avente diritto economico era Azzam Alwash, presidente di Nature Irak e destinatario di fondi finalizzati a opere di interesse pubblico. Tali operazioni meritano sicuramente degli approfondimenti.
La connessione tra la documentazione sequestrata ed i fatti per i quali proce- dono le autorità italiane è quindi innegabile. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di
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assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii).
Visto quanto precede, è possibile in ogni caso affermare che le misure prese grazie alle decisioni in esame, sono certamente utili alla procedura estera in quanto permettono la ricostruzione complessiva delle presunte distrazioni perpetrate a danno dello Stato italiano. Non è pertanto ravvisabile nessuna violazione del principio di proporzionalità.
3. In conclusione, la decisione impugnata è confermata ed il ricorso integralmen- te respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regola- mento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già ver- sato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coper- ta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 27 ottobre 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Diego Della Casa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola- ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).