Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 16 gennaio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 28 aprile 2015 (v. act. 7.1) e il 30 novembre 2015 (v. act. 7.2), nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone, tra le quali Au- gusto Pretner e Corrado Clini per il reato, fra gli altri, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 CP italiano). Con complemento rogatoriale del 28 aprile 2015 le autorità inquirenti italiane hanno richiesto alle autorità el- vetiche la trasmissione di copia di atti e documenti acquisiti nel quadro del pa- rallelo procedimento elvetico per riciclaggio di denaro (SV.12.0359), tra cui il verbale di interrogatorio del 13 gennaio 2014 di Augusto Pretner in qualità di persona informata sui fatti, redatto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).
B. Mediante decisione del 7 agosto 2015, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 7.3).
C. In data 29 gennaio 2016 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura, ordinando la trasmissione all'autorità richiedente del suddetto verbale (v. act. 7.4).
D. Il 7 marzo 2016 l'interessato ha interposto ricorso avverso la decisione di chiu- sura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie- dendo l'annullamento della stessa (v. act. 1).
E. A conclusione della sua risposta del 22 marzo 2016, il MPC ha chiesto di re- spingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con osserva- zioni del 24 marzo 2016 l'UFG ha altresì postulato la reiezione del gravame (v. act. 8).
F. Con replica dell'11 aprile 2016, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG (v. act. 11), il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomenta- zioni (v. act. 10).
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G. Il 27 aprile 2016 questa Corte ha invitato il MPC ad inoltrare documenti che potessero acclarare il momento preciso in cui il ricorrente ha ricevuto in Italia l’informazione di garanzia giusta l’art. 369 CPP/I.
H. Con scritto del 29 aprile 2016 il MPC ha trasmesso due documenti: una copia del decreto di perquisizione, informazione di garanzia del 1° ottobre 2013 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nei con- fronti del ricorrente e una copia del verbale di perquisizione e sequestro del 7 ottobre 2013 (v. act. 15.1 e 15.2). Tali documenti sono stati trasmessi alle parti per presa di posizione.
I. Con scritto del 10 maggio 2016 l’UFG ha informato questa Corte della sua ri- nuncia a prendere posizione sui summenzionati documenti, ribadendo le con- clusioni espresse nelle sue osservazioni del 24 marzo 2016 (v. act. 17). Con presa di posizione del 13 maggio 2016 il ricorrente ha confermato la sua posi- zione (v. act. 18). Il MPC è rimasto per contro silente.
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
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la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Inter- nationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al pre- cedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione
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a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di docu- menti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori pos- sono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe- nale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).
E. 1.5.2 La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio dell'imputato all'estero, esperiti in seguito ad una rogatoria, spetta, di massima, unicamente a quest'ultimo. La persona interrogata in un procedimento nazio- nale è invece toccata solo in maniera indiretta dalla misura di assistenza e ri- sulta per questo motivo carente di legittimazione (v. TPF 2013 84 consid. 2.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii; A. J. KELLER, Praxis der Rechtshilfe in Strafsachen - ausgewählte formell- und materiellrechtliche Fragestellungen, in: S. Breitenmoser/B. Ehrenzeller [ed.], Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, San Gallo 2009, pag. 71; G. BOMIO/D. GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pé- nale, in: Jusletter 13 dicembre 2010, n. 66 e segg.). Quale eccezione a questo principio, la legittimazione ricorsuale è data se nei verbali sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una tra- smissione di documenti concernenti la relazione bancaria (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii). La legittimazione è altresì data quando la persona è interrogata nella procedura interna su fatti strettamente legati alla domanda rogatoriale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, consid. 1.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.4 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.29 del 27 febbraio 2014, consid. 2.1; G. BOMIO/D. GLASSEY, op. cit.,
n. 68).
Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. Anche in questo caso è ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza
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e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equipa- rate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sa- rebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
Il Tribunale federale ha ammesso la legittimazione ricorsuale di un ricorrente interrogato in Svizzera in qualità di indagato in una procedura interna aperta in sequela di una serie di misure rogatoriali che avevano preso avvio con una prima commissione rogatoria risalente a diversi anni prima, per cui il filone sviz- zero dell’inchiesta presentava dall’inizio una diretta connessione con quello estero e le relative rogatorie, di cui costituiva la naturale conseguenza (v. sen- tenza del Tribunale federale 1A.91/2005 del 15 luglio 2005, consid. 1.3). L'Alta corte ha altresì ammesso la legittimazione ricorsuale nel caso in cui l’inchiesta svizzera e quella estera erano avanzate praticamente da subito in maniera pa- rallela, e la gran parte degli interrogatori dell’insorgente erano comunque sus- seguenti alla commissione estera (sentenza del Tribunale federale 1A.236/2004 dell’11 febbraio 2005; TPF 2007 79 consid. 1.6.4).
E. 1.5.3 Nel caso qui esaminato, seppure l'interrogatorio dinnanzi al MPC sia avvenuto il 13 gennaio 2014, ossia prima della rogatoria del 16 gennaio 2014, il procedi- mento italiano presenta una diretta connessione con quello svizzero; i procedi- menti sono avanzati in maniera parallela, avendo il MPC e la Procura della Re- pubblica di Roma costituito un gruppo comune di indagine ai sensi dell'art. XXI dell'Accordo italo-svizzero (v. act. 7.2). Il complemento rogatoriale è inoltre solo di tre giorni successivo all'interrogatorio in questione. Il ricorrente è altresì stato interrogato in merito a conti bancari in Svizzera a lui intestati (v. act. 7.5). Vi è dunque una relazione diretta tra l'interrogatorio e una precedente procedura di assistenza internazionale e tra le indagini nei due Paesi (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2014.242 del 23 ottobre 2014). Ne consegue che la legittimazione ricorsuale dell'insorgente è data.
E. 2 Il ricorrente ritiene che la domanda di assistenza presentata dalle autorità ita- liane debba essere dichiarata irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP in quanto viole- rebbe il diritto fondamentale di non essere costretto a deporre contro se stesso sancito dall'art. 14 cpv. 3 lett. g del patto ONU II.
E. 2.1 L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a pro- cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di prote- zione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democra- tici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in
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contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).
Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giu- dice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coope- razione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, con- sid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 704 n. 685 e rinvii).
In regola generale, perché sia ammessa una violazione dell'art. 2 AIMP nell'am- bito di una procedura atta all'ottenimento di mezzi di prova è necessario che l'accusato si trovi sul territorio dello Stato rogante (DTF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b) e che possa dimostrare di essere concretamente esposto al rischio di maltrattamenti o di violazioni dei diritti procedurali (DTF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). Al contrario, la censura è in principio irricevi- bile quando l'insorgente non si trova sul territorio dello Stato richiedente a meno che lo stesso non renda verosimile che in caso di trasmissione della documen- tazione egli corra un rischio grave ed oggettivo per la propria persona (v. DTF 130 II 217 consid. 8.2; TPF 2010 56 consid. 6.2.2).
E. 2.2 Nel caso oggetto della presente impugnativa, il ricorrente risulta essere domici- liato in Italia, a Z. Egli ritiene che la trasmissione del verbale d'interrogatorio violerebbe il suo diritto a non essere costretto a deporre contro se stesso sic- come nel procedimento italiano si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre in occasione del summenzionato interrogatorio egli ha ritenuto che il procedimento non fosse a suo carico bensì a carico di ignoti.
Ora, occorre innanzitutto rilevare che, nella misura in cui l'art. 2 AIMP concerne eventuali vizi del procedimento estero in quanto tale, non si vede in che misura la contestazione della trasmissione da parte dell'autorità di esecuzione elvetica di verbali d'interrogatorio redatti in un procedimento svizzero possa basarsi su tale norma, in concreto non pertinente e quindi inapplicabile. Ciò detto, si os- serva che il ricorrente è stato interrogato come persona informata sui fatti. Ai sensi dell'art. 178 CPP è interrogato in qualità di persona informata sui fatti chi
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si è costituito accusatore privato (lett. a), chi al momento dell’interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni (lett. b), chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l’oggetto dell’interrogatorio (lett. c), chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso (lett. d), chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato (lett. e), chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare (lett. f) e chi, nell’ambito di un procedimento penale contro un’impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori (lett. g). Nella fattispecie entra in linea di conto unicamente la lett. d della lista esaustiva dell'art. 178 CPP (cfr. A. DONATSCH, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basile/Ginevra 2014, n. 24 ad art. 178 CPP). L'autorità investita della procedura sente l'interro- gato in qualità di persona informata sui fatti se non può essere escluso un suo possibile coinvolgimento nei fatti dell'inchiesta. Se l'autorità di perseguimento penale avesse ritenuto che al momento dell'audizione non vi erano sospetti a carico dell'interrogato, lo avrebbe sentito in qualità di testimone (cfr. TPF 2014 16 consid. 2.2.3 e rinvii; R. KERNER, Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 8 ad art. 178 CPP). L'insor- gente, patrocinato da un avvocato, ha preso atto in occasione dell'interrogatorio di essere sentito in qualità di persona informata sui fatti (v. act. 7.5 pag. 1). Egli non poteva dunque escludere di poter essere ritenuto, in un secondo momento, imputato. In aggiunta l'insorgente, all'epoca dell'interrogatorio in questione, era già indagato dalle autorità italiane (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.242 del 23 ottobre 2014). Egli è inoltre stato informato della sua facoltà di non rispondere e di non deporre ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CPP in relazione all'art. 178 lett. b-g CPP così come del fatto che le sue dichiarazioni sarebbero potute essere usate come mezzo di prova. In presenza del proprio patrocinatore di fiducia, egli ha esplicitamente dichiarato di aver compreso queste informa- zioni e di essere disposto a deporre (v. act. 7.5 pag. 1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in casi relativi alla trasmissione all'estero di verbali d'interrogatorio di un imputato in un procedimento svizzero con statuto di teste nel procedimento estero. In tale ambito, esso ha affermato che per autorizzare la trasmissione all'estero di un verbale di interrogatorio effettuato in un procedi- mento penale svizzero, non è necessario che l'interessato sia stato preventiva- mente reso attento della possibilità di tale trasmissione. L'interrogato può in questo caso prevalersi del suo diritto di non rispondere nella procedura di assi- stenza, facendo valere che alcune dichiarazioni, suscettibili di recargli un pre- giudizio, non sarebbero state rilasciate se avesse saputo che le autorità estere ne sarebbero venute a conoscenza. In questo caso toccherebbe all'autorità di esecuzione svizzera ponderare gli interessi alla luce del principio di proporzio- nalità; da parte sua l'interessato potrebbe proporre l'oscuramento di talune di- chiarazioni, sia perché costituiscono ingerenze sproporzionate nella sua sfera
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privata, sia perché sono senza pertinenza per la procedura estera. La prote- zione dell'interrogato in Svizzera appare così sufficientemente garantita (sen- tenze del Tribunale federale 1C_55/2013 del 28 gennaio 2013, consid. 2.2; 1A.268/2004 dell'11 febbraio 2005, consid. 4.1).
In casu, la situazione è però diversa, in quanto il ricorrente non è un teste nel procedimento estero ma ha qualità d'imputato. Se quanto affermato dall'Alta Corte si attaglia a situazioni in cui l'imputato in Svizzera risulta essere un teste nel procedimento estero, statuto quest'ultimo che implica differenti diritti rispetto a quelli dell'imputato, segnatamente per quanto concerne la facoltà di tacere e l'accesso agli atti dell'incarto, nella fattispecie il ricorrente, persona informata sui fatti in Svizzera e imputato all'estero, era al corrente di quanto stava succe- dendo nella procedura estera, anche perché le indagini all'estero riguardano il presunto crimine a monte del reato di riciclaggio contestato nel nostro Paese. Se nella citata giurisprudenza, in quanto all'estero mero teste, l'interessato po- teva essere ritenuto meno, o per nulla, cognito di quanto stava succedendo nel procedimento estero stesso, e quindi non immaginare necessariamente un'e- ventuale trasmissione del suo verbale svizzero, nella fattispecie il ricorrente, nel gennaio 2014, sapeva del procedimento penale italiano a suo carico (essendo- gli stato notificato il 7 ottobre 2013 un decreto di perquisizione con informazione di garanzia giusta gli art. 247 e segg., 369 e 369 bis CPP/I emesso a suo carico il 1° ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara; v. act. 15.1 e 15.2) e non poteva ignorare il fatto che il verbale litigioso avrebbe potuto essere trasmesso alle autorità estere. Debitamente patrocinato ed inter- rogato sui flussi di denaro di sospetta provenienza illecita che hanno toccato anche conti bancari a lui riconducibili, egli ha liberamente deciso di rispondere alle domande del MPC, optando in Svizzera per una strategia processuale di- versa da quella adottata in Italia in relazione ai presunti reati a monte. Non si può quindi affermare che egli non abbia avuto la possibilità di avvalersi nel pro- cedimento penale svizzero della facoltà di non rispondere con piena cognizione di causa, segnatamente anche per rapporto alle possibili conseguenze in am- bito di assistenza internazionale. D'altro canto in Italia vige una provata cultura dello Stato di diritto e non vi è ragione di ritenere che la relativa eccezione d'i- nutilizzabilità del verbale litigioso non verrà compiutamente esaminata anche dal giudice estero del merito, non spettando comunque al giudice svizzero dell'assistenza addentrarsi in questioni di diritto processuale estero che esulano dalla sua competenza. Ne consegue che la censura non può trovare accogli- mento.
E. 3 In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
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E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta in parte dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 19 maggio 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Augusto PRETNER, rappresentato dall'avv. Diego Della Casa,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.41
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Fatti: A. Il 16 gennaio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 28 aprile 2015 (v. act. 7.1) e il 30 novembre 2015 (v. act. 7.2), nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone, tra le quali Au- gusto Pretner e Corrado Clini per il reato, fra gli altri, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 CP italiano). Con complemento rogatoriale del 28 aprile 2015 le autorità inquirenti italiane hanno richiesto alle autorità el- vetiche la trasmissione di copia di atti e documenti acquisiti nel quadro del pa- rallelo procedimento elvetico per riciclaggio di denaro (SV.12.0359), tra cui il verbale di interrogatorio del 13 gennaio 2014 di Augusto Pretner in qualità di persona informata sui fatti, redatto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).
B. Mediante decisione del 7 agosto 2015, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 7.3).
C. In data 29 gennaio 2016 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura, ordinando la trasmissione all'autorità richiedente del suddetto verbale (v. act. 7.4).
D. Il 7 marzo 2016 l'interessato ha interposto ricorso avverso la decisione di chiu- sura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie- dendo l'annullamento della stessa (v. act. 1).
E. A conclusione della sua risposta del 22 marzo 2016, il MPC ha chiesto di re- spingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con osserva- zioni del 24 marzo 2016 l'UFG ha altresì postulato la reiezione del gravame (v. act. 8).
F. Con replica dell'11 aprile 2016, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG (v. act. 11), il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomenta- zioni (v. act. 10).
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G. Il 27 aprile 2016 questa Corte ha invitato il MPC ad inoltrare documenti che potessero acclarare il momento preciso in cui il ricorrente ha ricevuto in Italia l’informazione di garanzia giusta l’art. 369 CPP/I.
H. Con scritto del 29 aprile 2016 il MPC ha trasmesso due documenti: una copia del decreto di perquisizione, informazione di garanzia del 1° ottobre 2013 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nei con- fronti del ricorrente e una copia del verbale di perquisizione e sequestro del 7 ottobre 2013 (v. act. 15.1 e 15.2). Tali documenti sono stati trasmessi alle parti per presa di posizione.
I. Con scritto del 10 maggio 2016 l’UFG ha informato questa Corte della sua ri- nuncia a prendere posizione sui summenzionati documenti, ribadendo le con- clusioni espresse nelle sue osservazioni del 24 marzo 2016 (v. act. 17). Con presa di posizione del 13 maggio 2016 il ricorrente ha confermato la sua posi- zione (v. act. 18). Il MPC è rimasto per contro silente.
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
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la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Inter- nationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al pre- cedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione
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a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di docu- menti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori pos- sono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe- nale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).
1.5.2 La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio dell'imputato all'estero, esperiti in seguito ad una rogatoria, spetta, di massima, unicamente a quest'ultimo. La persona interrogata in un procedimento nazio- nale è invece toccata solo in maniera indiretta dalla misura di assistenza e ri- sulta per questo motivo carente di legittimazione (v. TPF 2013 84 consid. 2.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii; A. J. KELLER, Praxis der Rechtshilfe in Strafsachen - ausgewählte formell- und materiellrechtliche Fragestellungen, in: S. Breitenmoser/B. Ehrenzeller [ed.], Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, San Gallo 2009, pag. 71; G. BOMIO/D. GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pé- nale, in: Jusletter 13 dicembre 2010, n. 66 e segg.). Quale eccezione a questo principio, la legittimazione ricorsuale è data se nei verbali sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una tra- smissione di documenti concernenti la relazione bancaria (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii). La legittimazione è altresì data quando la persona è interrogata nella procedura interna su fatti strettamente legati alla domanda rogatoriale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, consid. 1.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.4 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.29 del 27 febbraio 2014, consid. 2.1; G. BOMIO/D. GLASSEY, op. cit.,
n. 68).
Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. Anche in questo caso è ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza
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e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equipa- rate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sa- rebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
Il Tribunale federale ha ammesso la legittimazione ricorsuale di un ricorrente interrogato in Svizzera in qualità di indagato in una procedura interna aperta in sequela di una serie di misure rogatoriali che avevano preso avvio con una prima commissione rogatoria risalente a diversi anni prima, per cui il filone sviz- zero dell’inchiesta presentava dall’inizio una diretta connessione con quello estero e le relative rogatorie, di cui costituiva la naturale conseguenza (v. sen- tenza del Tribunale federale 1A.91/2005 del 15 luglio 2005, consid. 1.3). L'Alta corte ha altresì ammesso la legittimazione ricorsuale nel caso in cui l’inchiesta svizzera e quella estera erano avanzate praticamente da subito in maniera pa- rallela, e la gran parte degli interrogatori dell’insorgente erano comunque sus- seguenti alla commissione estera (sentenza del Tribunale federale 1A.236/2004 dell’11 febbraio 2005; TPF 2007 79 consid. 1.6.4).
1.5.3 Nel caso qui esaminato, seppure l'interrogatorio dinnanzi al MPC sia avvenuto il 13 gennaio 2014, ossia prima della rogatoria del 16 gennaio 2014, il procedi- mento italiano presenta una diretta connessione con quello svizzero; i procedi- menti sono avanzati in maniera parallela, avendo il MPC e la Procura della Re- pubblica di Roma costituito un gruppo comune di indagine ai sensi dell'art. XXI dell'Accordo italo-svizzero (v. act. 7.2). Il complemento rogatoriale è inoltre solo di tre giorni successivo all'interrogatorio in questione. Il ricorrente è altresì stato interrogato in merito a conti bancari in Svizzera a lui intestati (v. act. 7.5). Vi è dunque una relazione diretta tra l'interrogatorio e una precedente procedura di assistenza internazionale e tra le indagini nei due Paesi (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2014.242 del 23 ottobre 2014). Ne consegue che la legittimazione ricorsuale dell'insorgente è data.
2. Il ricorrente ritiene che la domanda di assistenza presentata dalle autorità ita- liane debba essere dichiarata irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP in quanto viole- rebbe il diritto fondamentale di non essere costretto a deporre contro se stesso sancito dall'art. 14 cpv. 3 lett. g del patto ONU II.
2.1 L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a pro- cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di prote- zione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democra- tici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in
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contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).
Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giu- dice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coope- razione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, con- sid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 704 n. 685 e rinvii).
In regola generale, perché sia ammessa una violazione dell'art. 2 AIMP nell'am- bito di una procedura atta all'ottenimento di mezzi di prova è necessario che l'accusato si trovi sul territorio dello Stato rogante (DTF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b) e che possa dimostrare di essere concretamente esposto al rischio di maltrattamenti o di violazioni dei diritti procedurali (DTF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). Al contrario, la censura è in principio irricevi- bile quando l'insorgente non si trova sul territorio dello Stato richiedente a meno che lo stesso non renda verosimile che in caso di trasmissione della documen- tazione egli corra un rischio grave ed oggettivo per la propria persona (v. DTF 130 II 217 consid. 8.2; TPF 2010 56 consid. 6.2.2).
2.2 Nel caso oggetto della presente impugnativa, il ricorrente risulta essere domici- liato in Italia, a Z. Egli ritiene che la trasmissione del verbale d'interrogatorio violerebbe il suo diritto a non essere costretto a deporre contro se stesso sic- come nel procedimento italiano si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre in occasione del summenzionato interrogatorio egli ha ritenuto che il procedimento non fosse a suo carico bensì a carico di ignoti.
Ora, occorre innanzitutto rilevare che, nella misura in cui l'art. 2 AIMP concerne eventuali vizi del procedimento estero in quanto tale, non si vede in che misura la contestazione della trasmissione da parte dell'autorità di esecuzione elvetica di verbali d'interrogatorio redatti in un procedimento svizzero possa basarsi su tale norma, in concreto non pertinente e quindi inapplicabile. Ciò detto, si os- serva che il ricorrente è stato interrogato come persona informata sui fatti. Ai sensi dell'art. 178 CPP è interrogato in qualità di persona informata sui fatti chi
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si è costituito accusatore privato (lett. a), chi al momento dell’interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni (lett. b), chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l’oggetto dell’interrogatorio (lett. c), chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso (lett. d), chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato (lett. e), chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare (lett. f) e chi, nell’ambito di un procedimento penale contro un’impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori (lett. g). Nella fattispecie entra in linea di conto unicamente la lett. d della lista esaustiva dell'art. 178 CPP (cfr. A. DONATSCH, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basile/Ginevra 2014, n. 24 ad art. 178 CPP). L'autorità investita della procedura sente l'interro- gato in qualità di persona informata sui fatti se non può essere escluso un suo possibile coinvolgimento nei fatti dell'inchiesta. Se l'autorità di perseguimento penale avesse ritenuto che al momento dell'audizione non vi erano sospetti a carico dell'interrogato, lo avrebbe sentito in qualità di testimone (cfr. TPF 2014 16 consid. 2.2.3 e rinvii; R. KERNER, Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 8 ad art. 178 CPP). L'insor- gente, patrocinato da un avvocato, ha preso atto in occasione dell'interrogatorio di essere sentito in qualità di persona informata sui fatti (v. act. 7.5 pag. 1). Egli non poteva dunque escludere di poter essere ritenuto, in un secondo momento, imputato. In aggiunta l'insorgente, all'epoca dell'interrogatorio in questione, era già indagato dalle autorità italiane (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.242 del 23 ottobre 2014). Egli è inoltre stato informato della sua facoltà di non rispondere e di non deporre ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CPP in relazione all'art. 178 lett. b-g CPP così come del fatto che le sue dichiarazioni sarebbero potute essere usate come mezzo di prova. In presenza del proprio patrocinatore di fiducia, egli ha esplicitamente dichiarato di aver compreso queste informa- zioni e di essere disposto a deporre (v. act. 7.5 pag. 1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in casi relativi alla trasmissione all'estero di verbali d'interrogatorio di un imputato in un procedimento svizzero con statuto di teste nel procedimento estero. In tale ambito, esso ha affermato che per autorizzare la trasmissione all'estero di un verbale di interrogatorio effettuato in un procedi- mento penale svizzero, non è necessario che l'interessato sia stato preventiva- mente reso attento della possibilità di tale trasmissione. L'interrogato può in questo caso prevalersi del suo diritto di non rispondere nella procedura di assi- stenza, facendo valere che alcune dichiarazioni, suscettibili di recargli un pre- giudizio, non sarebbero state rilasciate se avesse saputo che le autorità estere ne sarebbero venute a conoscenza. In questo caso toccherebbe all'autorità di esecuzione svizzera ponderare gli interessi alla luce del principio di proporzio- nalità; da parte sua l'interessato potrebbe proporre l'oscuramento di talune di- chiarazioni, sia perché costituiscono ingerenze sproporzionate nella sua sfera
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privata, sia perché sono senza pertinenza per la procedura estera. La prote- zione dell'interrogato in Svizzera appare così sufficientemente garantita (sen- tenze del Tribunale federale 1C_55/2013 del 28 gennaio 2013, consid. 2.2; 1A.268/2004 dell'11 febbraio 2005, consid. 4.1).
In casu, la situazione è però diversa, in quanto il ricorrente non è un teste nel procedimento estero ma ha qualità d'imputato. Se quanto affermato dall'Alta Corte si attaglia a situazioni in cui l'imputato in Svizzera risulta essere un teste nel procedimento estero, statuto quest'ultimo che implica differenti diritti rispetto a quelli dell'imputato, segnatamente per quanto concerne la facoltà di tacere e l'accesso agli atti dell'incarto, nella fattispecie il ricorrente, persona informata sui fatti in Svizzera e imputato all'estero, era al corrente di quanto stava succe- dendo nella procedura estera, anche perché le indagini all'estero riguardano il presunto crimine a monte del reato di riciclaggio contestato nel nostro Paese. Se nella citata giurisprudenza, in quanto all'estero mero teste, l'interessato po- teva essere ritenuto meno, o per nulla, cognito di quanto stava succedendo nel procedimento estero stesso, e quindi non immaginare necessariamente un'e- ventuale trasmissione del suo verbale svizzero, nella fattispecie il ricorrente, nel gennaio 2014, sapeva del procedimento penale italiano a suo carico (essendo- gli stato notificato il 7 ottobre 2013 un decreto di perquisizione con informazione di garanzia giusta gli art. 247 e segg., 369 e 369 bis CPP/I emesso a suo carico il 1° ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara; v. act. 15.1 e 15.2) e non poteva ignorare il fatto che il verbale litigioso avrebbe potuto essere trasmesso alle autorità estere. Debitamente patrocinato ed inter- rogato sui flussi di denaro di sospetta provenienza illecita che hanno toccato anche conti bancari a lui riconducibili, egli ha liberamente deciso di rispondere alle domande del MPC, optando in Svizzera per una strategia processuale di- versa da quella adottata in Italia in relazione ai presunti reati a monte. Non si può quindi affermare che egli non abbia avuto la possibilità di avvalersi nel pro- cedimento penale svizzero della facoltà di non rispondere con piena cognizione di causa, segnatamente anche per rapporto alle possibili conseguenze in am- bito di assistenza internazionale. D'altro canto in Italia vige una provata cultura dello Stato di diritto e non vi è ragione di ritenere che la relativa eccezione d'i- nutilizzabilità del verbale litigioso non verrà compiutamente esaminata anche dal giudice estero del merito, non spettando comunque al giudice svizzero dell'assistenza addentrarsi in questioni di diritto processuale estero che esulano dalla sua competenza. Ne consegue che la censura non può trovare accogli- mento.
3. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
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4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta in parte dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 19 maggio 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Diego Della Casa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).