Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno ha presentato, in data 29 febbraio 2012, una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di diversi indagati per le ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinques del decreto legge n. 306 dell'8 giugno 1992), contrabbando (art. 292 e 295 del decreto n. 43 del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP/I), e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legge n. 74 del 10 marzo 2000). A tale prima richiesta ha fatto seguito una domanda rogatoriale complementare del 25 febbraio 2013 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, cui nel frattempo è stata delegata la conduzione del suddetto procedimento. Dalle indagini sarebbe emersa un'articolata frode fiscale avente carattere transnazionale ai danni dello Stato italiano, messa in atto dai diversi indagati, i quali, per il tramite di una complessa struttura di società intervenenti a vario titolo nella compravendita di merci, avrebbero eluso il pagamento dell'IVA al fisco italiano per un ammontare di circa sette milioni di euro. Con la sua domanda complementare, l'autorità rogante postula l'acquisizione della documentazione relativa ai conti bancari detenuti da diverse società presso banche svizzere, in particolare dalla B. LLC, al fine segnatamente di identificare le movimentazioni finanziarie intervenute (act. 8.1 e 8.2).
B. Con decisione di entrata in materia del 3 aprile 2013, l'Amministrazione federale della dogane (di seguito: AFD), Direzione generale delle dogane – autorità alla quale l'11 aprile 2012 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria e dei relativi complementi – ha ordinato alla banca C. SA, con sede a Z., l'edizione della documentazione afferente al conto corrente intestato alla società B. LLC. Ottemperando a tale ingiunzione, in data 16 aprile 2013, la banca C. SA ha trasmesso quanto richiesto all'autorità rogata (act. 8.3 e 8.4).
C. In data 18 giugno 2013, l'AFD ha accolto la rogatoria in parola ordinando la trasmissione all'autorità richiedente della documentazione acquisita presso la banca C. SA, e meglio quella relativa al conto bancario intestato a B. LLC (act. 8.7).
D. Con ricorso del 17 luglio 2013, A., "quale legale rappresentante della B. LLC", è insorto contro la summenzionata decisione di chiusura dinanzi alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, concludendo, in sostanza, che all'autorità estera vengano trasmessi unicamente determinati documenti e non l'insieme della documentazione bancaria raccolta. A suo dire, gran parte della documentazione sarebbe estranea ai fatti oggetto dell'inchiesta estera e quindi non pertinente alla stessa (act. 1).
E. Con osservazioni del 7 agosto 2013, l'UFG postula, in via principale, l'irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente – in quanto persona non toccata direttamente da una misura di assistenza giudiziaria – e, in via sussidiaria, la sua reiezione (act. 7). Con risposta del giorno successivo, l'AFD chiede la reiezione del gravame, ritenendo ossequiato, nel caso concreto, il principio della proporzionalità (act. 8).
F. Con memoriale di replica del 21 agosto 2013, trasmesso per conoscenza all'UFG e all'AFD, A. si è sostanzialmente riconfermato nelle conclusioni espresse in sede di ricorso (act. 10).
G. Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta,
come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La persona perseguita all'estero non può invece ricorrere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione in ambito rogatoriale.
Discende da tali principi che la società B. LLC, nella sua qualità di titolare del conto oggetto della misura di assistenza, è unica beneficiaria della legittimazione ricorsuale. Alla luce degli scritti presentati a questa Corte, segnatamente della confusione e delle contraddizioni presenti nell'enunciato degli stessi, non risulta tuttavia chiara l'identità del ricorrente. Come segnalato supra, il frontespizio del memoriale di ricorso indica che lo stesso è interposto da A. "quale legale rappresentante della B. LLC" (act. 1, p. 1). La dicitura presente sullo scritto di replica precisa invece che la medesima è presentata da A. (act. 10, p. 1). Inoltre, nella motivazione del ricorso così come in quella di replica, viene sistematicamente e unicamente fatto riferimento a "il ricorrente". Queste constatazioni porterebbero a ritenere che l'impugnativa sia stata inoltrata da A. stesso, in nome proprio. Ad ogni buon conto, dato il potere di rappresentanza di cui quest'ultimo gode in favore della suddetta persona giuridica (act. 4.1), va ritenuto che il ricorso è ricevibile unicamente nella misura in cui egli ricorre in nome della società titolare del conto.
E. 2 Malgrado la ricorrente non lo formuli esplicitamente, si evince dalla sua argomentazione che la stessa lamenta una violazione del principio della proporzionalità. Essa fa in effetti valere che unicamente una parte della documentazione oggetto della decisione di chiusura sarebbe utile ai fini del procedimento estero.
E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero
deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1 e RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali di tipo distrattivo, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
E. 2.2 Come indicato in precedenza, le autorità inquirenti italiane avrebbero individuato l'esistenza di un'articolata frode fiscale a carattere transnazionale ai danni dello Stato italiano dalla quale avrebbero tratto profitto le società appartenenti al gruppo D. D¹, D² e D³ (di seguito: i fratelli D.), nella loro qualità di amministratori di società appartenenti al gruppo precitato, avrebbero falsamente intestato a società fittizie, formalmente non legate al gruppo ma a loro riconducibili, la proprietà di ingenti quantitativi di
banda stagnata (latta bianca). Mediante le società E. Limited (Regno unito), F. SARL (Tunisia) e G. ARL (Bulgaria), formalmente terze ma in realtà gestite dai fratelli D., i prodotti venivano successivamente importati in Italia da paesi extra-comunitari in sospensione d'IVA, per poi essere rivenduti su territorio italiano, tramite la H. Ltd (Regno unito) e la I. Srl (Romania), società riconducibili al gruppo D. Tali operazioni avvenivano mediante fatture imponibili IVA senza tuttavia che venisse proceduto al versamento dell'imposta dovuta. In questo contesto, la merce ritornava a J. Srl e K. Spa, società appartenenti al gruppo D., in vista della successiva distribuzione sul mercato italiano. Come si è visto, nell'ambito del procedimento penale condotto dall'autorità rogante, quest'ultima ha richiesto la trasmissione della documentazione bancaria del conto intestato alla B. LLC. In effetti, alla luce di quanto emerso dall'esame delle movimentazioni bancarie, la documentazione relativa alla suddetta relazione risulta, a mente dell'anzidetta autorità, necessaria per completare il tracciamento delle risorse finanziarie provenienti direttamente dall'ingente frode investigata. Tale approfondimento investigativo si renderebbe necessario al fine di completare l'identificazione di tutti i soggetti responsabili delle attività di reimpiego illecito di somme provento dei reati prospettati e l'individuazione della destinazione finale delle medesime somme, attraverso la complessa rete transazionale investigata.
Orbene, nel proprio ricorso, la ricorrente stessa conferma che, come postulato dalle autorità italiane, alcune transazioni intervenute sul conto incriminato sono in relazione con l'inchiesta italiana (act. 1, § 3 segg.). Alla luce della consolidata giurisprudenza menzionata in precedenza (consid. 2.1), tutta la documentazione relativa al conto oggetto della richiesta è potenzialmente utile per le indagini, in quanto essa è destinata a permettere la ricostruzione complessiva delle presunte distrazioni a danno dello Stato italiano. A tale proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti all'estero e la relazione bancaria litigiosa. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità e che non vi è ragione per circoscrivere la stessa ai soli documenti identificati dalla ricorrente. La censura va pertanto respinta.
E. 3 Visto quanto precede e non avvedendosi altri motivi suscettibili di condurre al rifiuto dell'assistenza, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a CHF 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
- La tassa di giustizia di CHF 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 14 novembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Clara Poglia
Parti
A., quale legale rappresentante della B. LLC, patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone, Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.202
Fatti: A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno ha presentato, in data 29 febbraio 2012, una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di diversi indagati per le ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinques del decreto legge n. 306 dell'8 giugno 1992), contrabbando (art. 292 e 295 del decreto n. 43 del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP/I), e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legge n. 74 del 10 marzo 2000). A tale prima richiesta ha fatto seguito una domanda rogatoriale complementare del 25 febbraio 2013 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, cui nel frattempo è stata delegata la conduzione del suddetto procedimento. Dalle indagini sarebbe emersa un'articolata frode fiscale avente carattere transnazionale ai danni dello Stato italiano, messa in atto dai diversi indagati, i quali, per il tramite di una complessa struttura di società intervenenti a vario titolo nella compravendita di merci, avrebbero eluso il pagamento dell'IVA al fisco italiano per un ammontare di circa sette milioni di euro. Con la sua domanda complementare, l'autorità rogante postula l'acquisizione della documentazione relativa ai conti bancari detenuti da diverse società presso banche svizzere, in particolare dalla B. LLC, al fine segnatamente di identificare le movimentazioni finanziarie intervenute (act. 8.1 e 8.2).
B. Con decisione di entrata in materia del 3 aprile 2013, l'Amministrazione federale della dogane (di seguito: AFD), Direzione generale delle dogane – autorità alla quale l'11 aprile 2012 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria e dei relativi complementi – ha ordinato alla banca C. SA, con sede a Z., l'edizione della documentazione afferente al conto corrente intestato alla società B. LLC. Ottemperando a tale ingiunzione, in data 16 aprile 2013, la banca C. SA ha trasmesso quanto richiesto all'autorità rogata (act. 8.3 e 8.4).
C. In data 18 giugno 2013, l'AFD ha accolto la rogatoria in parola ordinando la trasmissione all'autorità richiedente della documentazione acquisita presso la banca C. SA, e meglio quella relativa al conto bancario intestato a B. LLC (act. 8.7).
D. Con ricorso del 17 luglio 2013, A., "quale legale rappresentante della B. LLC", è insorto contro la summenzionata decisione di chiusura dinanzi alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, concludendo, in sostanza, che all'autorità estera vengano trasmessi unicamente determinati documenti e non l'insieme della documentazione bancaria raccolta. A suo dire, gran parte della documentazione sarebbe estranea ai fatti oggetto dell'inchiesta estera e quindi non pertinente alla stessa (act. 1).
E. Con osservazioni del 7 agosto 2013, l'UFG postula, in via principale, l'irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente – in quanto persona non toccata direttamente da una misura di assistenza giudiziaria – e, in via sussidiaria, la sua reiezione (act. 7). Con risposta del giorno successivo, l'AFD chiede la reiezione del gravame, ritenendo ossequiato, nel caso concreto, il principio della proporzionalità (act. 8).
F. Con memoriale di replica del 21 agosto 2013, trasmesso per conoscenza all'UFG e all'AFD, A. si è sostanzialmente riconfermato nelle conclusioni espresse in sede di ricorso (act. 10).
G. Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4. La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta,
come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La persona perseguita all'estero non può invece ricorrere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione in ambito rogatoriale.
Discende da tali principi che la società B. LLC, nella sua qualità di titolare del conto oggetto della misura di assistenza, è unica beneficiaria della legittimazione ricorsuale. Alla luce degli scritti presentati a questa Corte, segnatamente della confusione e delle contraddizioni presenti nell'enunciato degli stessi, non risulta tuttavia chiara l'identità del ricorrente. Come segnalato supra, il frontespizio del memoriale di ricorso indica che lo stesso è interposto da A. "quale legale rappresentante della B. LLC" (act. 1, p. 1). La dicitura presente sullo scritto di replica precisa invece che la medesima è presentata da A. (act. 10, p. 1). Inoltre, nella motivazione del ricorso così come in quella di replica, viene sistematicamente e unicamente fatto riferimento a "il ricorrente". Queste constatazioni porterebbero a ritenere che l'impugnativa sia stata inoltrata da A. stesso, in nome proprio. Ad ogni buon conto, dato il potere di rappresentanza di cui quest'ultimo gode in favore della suddetta persona giuridica (act. 4.1), va ritenuto che il ricorso è ricevibile unicamente nella misura in cui egli ricorre in nome della società titolare del conto.
2. Malgrado la ricorrente non lo formuli esplicitamente, si evince dalla sua argomentazione che la stessa lamenta una violazione del principio della proporzionalità. Essa fa in effetti valere che unicamente una parte della documentazione oggetto della decisione di chiusura sarebbe utile ai fini del procedimento estero.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero
deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1 e RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali di tipo distrattivo, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 Come indicato in precedenza, le autorità inquirenti italiane avrebbero individuato l'esistenza di un'articolata frode fiscale a carattere transnazionale ai danni dello Stato italiano dalla quale avrebbero tratto profitto le società appartenenti al gruppo D. D¹, D² e D³ (di seguito: i fratelli D.), nella loro qualità di amministratori di società appartenenti al gruppo precitato, avrebbero falsamente intestato a società fittizie, formalmente non legate al gruppo ma a loro riconducibili, la proprietà di ingenti quantitativi di
banda stagnata (latta bianca). Mediante le società E. Limited (Regno unito), F. SARL (Tunisia) e G. ARL (Bulgaria), formalmente terze ma in realtà gestite dai fratelli D., i prodotti venivano successivamente importati in Italia da paesi extra-comunitari in sospensione d'IVA, per poi essere rivenduti su territorio italiano, tramite la H. Ltd (Regno unito) e la I. Srl (Romania), società riconducibili al gruppo D. Tali operazioni avvenivano mediante fatture imponibili IVA senza tuttavia che venisse proceduto al versamento dell'imposta dovuta. In questo contesto, la merce ritornava a J. Srl e K. Spa, società appartenenti al gruppo D., in vista della successiva distribuzione sul mercato italiano. Come si è visto, nell'ambito del procedimento penale condotto dall'autorità rogante, quest'ultima ha richiesto la trasmissione della documentazione bancaria del conto intestato alla B. LLC. In effetti, alla luce di quanto emerso dall'esame delle movimentazioni bancarie, la documentazione relativa alla suddetta relazione risulta, a mente dell'anzidetta autorità, necessaria per completare il tracciamento delle risorse finanziarie provenienti direttamente dall'ingente frode investigata. Tale approfondimento investigativo si renderebbe necessario al fine di completare l'identificazione di tutti i soggetti responsabili delle attività di reimpiego illecito di somme provento dei reati prospettati e l'individuazione della destinazione finale delle medesime somme, attraverso la complessa rete transazionale investigata.
Orbene, nel proprio ricorso, la ricorrente stessa conferma che, come postulato dalle autorità italiane, alcune transazioni intervenute sul conto incriminato sono in relazione con l'inchiesta italiana (act. 1, § 3 segg.). Alla luce della consolidata giurisprudenza menzionata in precedenza (consid. 2.1), tutta la documentazione relativa al conto oggetto della richiesta è potenzialmente utile per le indagini, in quanto essa è destinata a permettere la ricostruzione complessiva delle presunte distrazioni a danno dello Stato italiano. A tale proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti all'estero e la relazione bancaria litigiosa. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità e che non vi è ragione per circoscrivere la stessa ai soli documenti identificati dalla ricorrente. La censura va pertanto respinta.
3. Visto quanto precede e non avvedendosi altri motivi suscettibili di condurre al rifiuto dell'assistenza, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a CHF 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, il 14 novembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Gianfranco Barone - Amministrazione federale delle dogane - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).