Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1663/2014 del 3 dicembre 2014, A. è stato condannato ad una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione per aver fatto parte dell’organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta ed in par- ticolare del sodalizio B., operante nell’ambito della più ampia cosca C., finaliz- zata al controllo dei quartieri di Z., Y. e X.. In sostanza, il predetto avrebbe con i suoi fratelli assunto le redini della cosca, esercitando la loro egemonia nel quartiere di X. con influenze anche a W. (quartiere di Reggio Calabria), facendo uso del potere di intimidazione della ‘ndrangheta (v. act. 4.1, act. 8.3).
B. Il 5 dicembre 2014 il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 458/11 R.G.N.R. e n. 4879/11 R. GIP) nei con- fronti di A. (v. act. 4.1, act. 8.3).
C. Mediante segnalazione del 15 luglio 2015, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 8.1).
D. Il 16 luglio 2015 SIRENE Svizzera ha informato l’omologa autorità italiana che il ricercato soggiornava in Svizzera ed ha chiesto l’invio della domanda formale di estradizione (v. act. 8, act. 8.2, act. 8.3).
E. Il 3/4 marzo 2016 il Ministero della giustizia italiano ha formalmente chiesto l’estradizione di A. (v. act. 8.3).
F. Su invito dell'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), il 13 giugno 2016 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all’autorità elvetica una descri- zione più dettagliata dell’organizzazione criminale ‘ndrangheta attiva nella re- gione di Reggio Calabria e del sodalizio B., nonché dei rapporti tra di essi (v. act. 8.4 e 8.5).
G. Il 29 luglio 2016 l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti di A. (v. act. 4.1, act. 8.9), ordine che è sfociato nel fermo dell'estra- dando il 3 agosto 2016 (v. act. 8.11). Interrogato il giorno successivo dal Procu- ratore pubblico del Canton Vallese, A. ha confermato di essere la persona ri- cercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.2, act. 8.13). Nel termine impartitogli di 14 giorni per
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presentare all’UFG osservazioni contro la richiesta di estradizione, A. ha chiesto di essere immediatamente scarcerato (v. act. 10, 10.3).
H. Il 10 agosto 2016 A. ha impugnato il suddetto ordine di arresto dinanzi a questa Corte, richiedendo nuovamente la propria scarcerazione immediata (v. act. 1).
I. Con scritto datato 31 agosto 2016, giunto a questo Tribunale il 5 settembre 2016, A. ha postulato il rinvio della decisione non essendogli ancora stato as- segnato un avvocato d’ufficio (v. act. 9).
L. Tramite osservazioni del 2 settembre 2016, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 8). Con scritto del 7 settembre 2016, trasmesso per informa- zione all'UFG, l’avv. Gruber ha informato di avere assunto il patrocinio di A.. Ella ha preliminarmente chiesto la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria in favore del reclamante, come pure di essere designata quale pa- trocinatrice d’ufficio del medesimo. Nel merito ha postulato, in via principale, l’annullamento dell’ordine impugnato e l’immediata scarcerazione del proprio assistito; sussidiariamente, l’adozione di misure sostitutive alla detenzione (v. act. 10).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legit- timazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica
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italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 di- cembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicem- bre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Mo- naco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fonda- tezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive con- dizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsre- cht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente
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se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia ac- colta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclu- sivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà ces- sare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richie- sta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'in- dividuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la car- cerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, com- patibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit.,
n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
E. 3 Nel suo gravame l'insorgente sostiene che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 3 dicembre 2014 – con cui è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per avere fatto parte della ‘ndrangheta – sarebbe irrita essendo stata emessa senza tenere conto della decisione del 23 gennaio 2013 della Corte Suprema di Cassazione che reputava non sussistere prove nei suoi confronti in merito al reato di associazione ‘ndraghetista. Il reclamante sostiene inoltre che, esistendo tre gradi di giudizio, fino al loro esaurimento dovrebbe vigere il prin- cipio della presunzione d’innocenza, ciò che imporrebbe la sua scarcerazione
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immediata. Infine, a mente di A., l'ordine di arresto in vista di estradizione non rispetterebbe il requisito della doppia punibilità, non essendo il tipo di reato ac- certato dal Tribunale di Reggio Calabria previsto dall’ordinamento giuridico sviz- zero.
E. 3.1 L’insorgente sembra tuttavia confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale vera e propria. Va subito chiarito che tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della do- manda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). In tal senso, tali gra- vami dovranno semmai essere fatti valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa re- gola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 mag- gio 2014, consid. 2.2 con riferimenti). Certo, nel suo gravame l'insorgente allega precise censure su pretese irregolarità: tuttavia esse, a questo stadio della pro- cedura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie.
Più concretamente, nella fattispecie, la richiesta di estradizione si fonda sull’or- dinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre 2014 dal Tribu- nale di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con l’aggravante della disponibilità e dell’uso delle armi. Tale ordinanza è a sua volta stata emessa a seguito della sentenza di condanna nei confronti del re- clamante pronunciata il 3 dicembre 2014 dal Tribunale di Reggio Calabria. Dette decisioni, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto dall’insorgente, non appaiono manifestamente contraddittorie rispetto alla precedente ordi- nanza del 2013 della Corte Suprema di Cassazione con cui veniva revocata la misura custodiale per insussistenza di un grave quadro indiziario, ritenuto che quest’ultima decisione rientrava nell’ambito di un procedimento cautelare (v. act. 8.3).
Allo stesso modo, sia l'asserita violazione del principio della doppia punibilità che la censura relativa all’esaurimento dei gradi di giudizio non ricadono tra i casi di inammissibilità manifesta ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP.
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Non è dunque possibile affermare che, ad un esame prima facie, l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP messo in re- lazione con gli art. da 2 a 5 AIMP. Tali censure sono a questo stadio premature e non pertinenti alla presente procedura; esse vanno semmai sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando la deci- sione di estradizione quando sarà pronunciata, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.
Nel caso in esame, non sussistono dunque motivi per ritenere non valido l’or- dine di arresto ai fini di estradizione del 29 luglio 2016.
E. 4.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
E. 4.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrot- tamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sen- tenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 no- vembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato
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misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unita- mente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'ap- plicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano mi- sure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 con- sid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami af- fettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'ado- zione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
E. 4.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il reclamante in libertà. I legami che A., cittadino italiano nato in Italia, presenta con il territorio elvetico appaiono labili, sebbene disponga di un per- messo B dal 2013 ed eserciti un’attività lucrativa in un ufficio di collocamento. In effetti, come da egli dichiarato, non intrattiene alcun legame familiare in Sviz- zera, la moglie risiede in Russia; non ha figli, possiede una casa in Italia ed una vettura in Svizzera (v. act. 4.2 pag. 2). Di rilievo per la valutazione dell’effettivo rischio di fuga, è poi soprattutto l’importante condanna irrogata il 3 dicembre 2014 dal Tribunale di Reggio Calabria, consistente in 9 anni e 6 mesi di reclu- sione. In concreto il pericolo di fuga è, dunque, evidente.
E. 4.4 Il reclamante proponeva poi di sostituire la carcerazione con provvedimenti cau- telari, e meglio la predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elet- tronico o l'obbligo di annunciarsi regolarmente presso un ufficio di polizia.
Va tuttavia rilevato che la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, come pure l'obbligo di annunciarsi regolarmente presso un ufficio pubblico, ritenuta in particolare la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata, non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga, ma permette even- tualmente solo di constatarla a posteriori (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti citati).
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Ne discende che, nella fattispecie, la detenzione estradizionale deve essere confermata.
E. 5 Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che imporrebbero la scar- cerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando e nemmeno di ordinare misure caute- lari sostitutive.
E. 6 Il reclamante chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e che l’avv. Kathrin Gruber venga nominata sua patrocinatrice d’ufficio per la pre- sente procedura (v. act. 6, act. 9, act. 10).
E. 6.1 Giusta l’art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che di- spone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 di- cembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
E. 6.2 Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente
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sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, con- sid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1).
E. 6.3 In concreto, il reclamante è detenuto a Sion in vista d’estradizione. Egli ha chie- sto la concessione dell’assistenza giudiziaria motivando di non disporre di beni, non potendo più lavorare a causa dello stato di detenzione e di non possedere risparmi, se non un importo di fr. 2'000.-- (act. 9, act. 10). In sede di verbale di interrogatorio del 4 agosto 2016, aveva pure indicato di possedere una casa in Italia (v. act. 4.2 pag. 2).
Sia quel che sia, anche senza esaminare la situazione finanziaria del recla- mante, peraltro non supportata da alcuna documentazione, nella fattispecie la postulata assistenza giudiziaria deve comunque essere respinta a causa dell’assenza di probabilità di successo. In effetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga; inoltre, i gravami sollevati dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizio- nale, erano manifestamente da respingere in quanto prematuri nell’ambito di un’impugnativa contro un ordine di arresto ai fini estradizionali (v. supra con- sid. 2.1).
E. 7 In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
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Dispositiv
- Il reclamo è integralmente respinto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito sono respinti.
- La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 20 settembre 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresen- tato dall’avv. Kathrin Gruber, Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2016.9 + RP.2016.49
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Fatti: A. Con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1663/2014 del 3 dicembre 2014, A. è stato condannato ad una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione per aver fatto parte dell’organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta ed in par- ticolare del sodalizio B., operante nell’ambito della più ampia cosca C., finaliz- zata al controllo dei quartieri di Z., Y. e X.. In sostanza, il predetto avrebbe con i suoi fratelli assunto le redini della cosca, esercitando la loro egemonia nel quartiere di X. con influenze anche a W. (quartiere di Reggio Calabria), facendo uso del potere di intimidazione della ‘ndrangheta (v. act. 4.1, act. 8.3).
B. Il 5 dicembre 2014 il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 458/11 R.G.N.R. e n. 4879/11 R. GIP) nei con- fronti di A. (v. act. 4.1, act. 8.3).
C. Mediante segnalazione del 15 luglio 2015, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 8.1).
D. Il 16 luglio 2015 SIRENE Svizzera ha informato l’omologa autorità italiana che il ricercato soggiornava in Svizzera ed ha chiesto l’invio della domanda formale di estradizione (v. act. 8, act. 8.2, act. 8.3).
E. Il 3/4 marzo 2016 il Ministero della giustizia italiano ha formalmente chiesto l’estradizione di A. (v. act. 8.3).
F. Su invito dell'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), il 13 giugno 2016 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all’autorità elvetica una descri- zione più dettagliata dell’organizzazione criminale ‘ndrangheta attiva nella re- gione di Reggio Calabria e del sodalizio B., nonché dei rapporti tra di essi (v. act. 8.4 e 8.5).
G. Il 29 luglio 2016 l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti di A. (v. act. 4.1, act. 8.9), ordine che è sfociato nel fermo dell'estra- dando il 3 agosto 2016 (v. act. 8.11). Interrogato il giorno successivo dal Procu- ratore pubblico del Canton Vallese, A. ha confermato di essere la persona ri- cercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.2, act. 8.13). Nel termine impartitogli di 14 giorni per
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presentare all’UFG osservazioni contro la richiesta di estradizione, A. ha chiesto di essere immediatamente scarcerato (v. act. 10, 10.3).
H. Il 10 agosto 2016 A. ha impugnato il suddetto ordine di arresto dinanzi a questa Corte, richiedendo nuovamente la propria scarcerazione immediata (v. act. 1).
I. Con scritto datato 31 agosto 2016, giunto a questo Tribunale il 5 settembre 2016, A. ha postulato il rinvio della decisione non essendogli ancora stato as- segnato un avvocato d’ufficio (v. act. 9).
L. Tramite osservazioni del 2 settembre 2016, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 8). Con scritto del 7 settembre 2016, trasmesso per informa- zione all'UFG, l’avv. Gruber ha informato di avere assunto il patrocinio di A.. Ella ha preliminarmente chiesto la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria in favore del reclamante, come pure di essere designata quale pa- trocinatrice d’ufficio del medesimo. Nel merito ha postulato, in via principale, l’annullamento dell’ordine impugnato e l’immediata scarcerazione del proprio assistito; sussidiariamente, l’adozione di misure sostitutive alla detenzione (v. act. 10).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legit- timazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica
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italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 di- cembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicem- bre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Mo- naco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fonda- tezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive con- dizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsre- cht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente
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se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia ac- colta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclu- sivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà ces- sare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richie- sta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'in- dividuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la car- cerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, com- patibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit.,
n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
3. Nel suo gravame l'insorgente sostiene che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 3 dicembre 2014 – con cui è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per avere fatto parte della ‘ndrangheta – sarebbe irrita essendo stata emessa senza tenere conto della decisione del 23 gennaio 2013 della Corte Suprema di Cassazione che reputava non sussistere prove nei suoi confronti in merito al reato di associazione ‘ndraghetista. Il reclamante sostiene inoltre che, esistendo tre gradi di giudizio, fino al loro esaurimento dovrebbe vigere il prin- cipio della presunzione d’innocenza, ciò che imporrebbe la sua scarcerazione
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immediata. Infine, a mente di A., l'ordine di arresto in vista di estradizione non rispetterebbe il requisito della doppia punibilità, non essendo il tipo di reato ac- certato dal Tribunale di Reggio Calabria previsto dall’ordinamento giuridico sviz- zero.
3.1 L’insorgente sembra tuttavia confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale vera e propria. Va subito chiarito che tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della do- manda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). In tal senso, tali gra- vami dovranno semmai essere fatti valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa re- gola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 mag- gio 2014, consid. 2.2 con riferimenti). Certo, nel suo gravame l'insorgente allega precise censure su pretese irregolarità: tuttavia esse, a questo stadio della pro- cedura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie.
Più concretamente, nella fattispecie, la richiesta di estradizione si fonda sull’or- dinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre 2014 dal Tribu- nale di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con l’aggravante della disponibilità e dell’uso delle armi. Tale ordinanza è a sua volta stata emessa a seguito della sentenza di condanna nei confronti del re- clamante pronunciata il 3 dicembre 2014 dal Tribunale di Reggio Calabria. Dette decisioni, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto dall’insorgente, non appaiono manifestamente contraddittorie rispetto alla precedente ordi- nanza del 2013 della Corte Suprema di Cassazione con cui veniva revocata la misura custodiale per insussistenza di un grave quadro indiziario, ritenuto che quest’ultima decisione rientrava nell’ambito di un procedimento cautelare (v. act. 8.3).
Allo stesso modo, sia l'asserita violazione del principio della doppia punibilità che la censura relativa all’esaurimento dei gradi di giudizio non ricadono tra i casi di inammissibilità manifesta ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP.
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Non è dunque possibile affermare che, ad un esame prima facie, l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP messo in re- lazione con gli art. da 2 a 5 AIMP. Tali censure sono a questo stadio premature e non pertinenti alla presente procedura; esse vanno semmai sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando la deci- sione di estradizione quando sarà pronunciata, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.
Nel caso in esame, non sussistono dunque motivi per ritenere non valido l’or- dine di arresto ai fini di estradizione del 29 luglio 2016.
4.
4.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
4.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrot- tamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sen- tenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 no- vembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato
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misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unita- mente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'ap- plicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano mi- sure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 con- sid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami af- fettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'ado- zione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
4.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il reclamante in libertà. I legami che A., cittadino italiano nato in Italia, presenta con il territorio elvetico appaiono labili, sebbene disponga di un per- messo B dal 2013 ed eserciti un’attività lucrativa in un ufficio di collocamento. In effetti, come da egli dichiarato, non intrattiene alcun legame familiare in Sviz- zera, la moglie risiede in Russia; non ha figli, possiede una casa in Italia ed una vettura in Svizzera (v. act. 4.2 pag. 2). Di rilievo per la valutazione dell’effettivo rischio di fuga, è poi soprattutto l’importante condanna irrogata il 3 dicembre 2014 dal Tribunale di Reggio Calabria, consistente in 9 anni e 6 mesi di reclu- sione. In concreto il pericolo di fuga è, dunque, evidente.
4.4 Il reclamante proponeva poi di sostituire la carcerazione con provvedimenti cau- telari, e meglio la predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elet- tronico o l'obbligo di annunciarsi regolarmente presso un ufficio di polizia.
Va tuttavia rilevato che la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, come pure l'obbligo di annunciarsi regolarmente presso un ufficio pubblico, ritenuta in particolare la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata, non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga, ma permette even- tualmente solo di constatarla a posteriori (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti citati).
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Ne discende che, nella fattispecie, la detenzione estradizionale deve essere confermata.
5. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che imporrebbero la scar- cerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando e nemmeno di ordinare misure caute- lari sostitutive.
6. Il reclamante chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e che l’avv. Kathrin Gruber venga nominata sua patrocinatrice d’ufficio per la pre- sente procedura (v. act. 6, act. 9, act. 10).
6.1 Giusta l’art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che di- spone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 di- cembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
6.2 Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente
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sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, con- sid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1).
6.3 In concreto, il reclamante è detenuto a Sion in vista d’estradizione. Egli ha chie- sto la concessione dell’assistenza giudiziaria motivando di non disporre di beni, non potendo più lavorare a causa dello stato di detenzione e di non possedere risparmi, se non un importo di fr. 2'000.-- (act. 9, act. 10). In sede di verbale di interrogatorio del 4 agosto 2016, aveva pure indicato di possedere una casa in Italia (v. act. 4.2 pag. 2).
Sia quel che sia, anche senza esaminare la situazione finanziaria del recla- mante, peraltro non supportata da alcuna documentazione, nella fattispecie la postulata assistenza giudiziaria deve comunque essere respinta a causa dell’assenza di probabilità di successo. In effetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga; inoltre, i gravami sollevati dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizio- nale, erano manifestamente da respingere in quanto prematuri nell’ambito di un’impugnativa contro un ordine di arresto ai fini estradizionali (v. supra con- sid. 2.1).
7. In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è integralmente respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito sono respinti. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 20 settembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Kathrin Gruber - Ufficio federale di giustizia Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).