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RH.2014.16

Bundesstrafgericht · 2014-10-30 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 6 dicembre 2012 la Corte d'Appello di Milano ha condannato A., cittadino ita- liano, nato il 2 agosto 1973, ad una pena di 14 anni, 8 mesi e 15 giorni di car- cere, per avere, nel periodo dal dicembre 1997 all'ottobre 1999, falsificato i documenti di circolazione di 117 autovetture di grossa cilindrata e di ingente valore al fine di consentirne la fraudolenta immatricolazione mediante la reda- zione dei relativi falsi atti pubblici. Tale sentenza, confermata dalla Corte di cassazione, è divenuta definitiva il 25 febbraio 2014. La pena attualmente an- cora da scontare risulta di 14 anni, 6 mesi e 8 giorni (v. act. 4.4 e 4.10).

B. Mediante segnalazione del 22 aprile 2014 nel sistema informatico Schengen (SIS), SIRENE Italia, basandosi su un mandato di arresto europeo emanato dalla competente autorità giudiziaria (v. act. 15), ha diffuso ricerche interna- zionali nei confronti del predetto (v. act. 4.1).

C. Il 30 settembre 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto provvisorio, dopo che il ricercato era incorso in un controllo da parte del Corpo delle guardie di confine ad Z., nel Cantone di Ba- silea Campagna (v. act. 4.3). Nel suo interrogatorio del 2 ottobre 2014 davanti al Procuratore pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la persona ri- cercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 4.6). Il 2 ottobre 2014 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.5).

D. Con note diplomatiche del 13 e 16 ottobre 2014 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. act. 4.9 e 4.10).

E. Con reclamo del 12 ottobre 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ma giunto per errore alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che lo ha trasmesso alla presente autorità (v. act. 1.1), A., che non è patrocinato, ha postulato l'annullamento dell'ordine di arresto del 2 ottobre 2014. Egli chiede di essere rimesso in liber- tà al fine di potersi recare all'ospedale per curarsi e per motivi di lavoro, rima- nendo tuttavia in Svizzera a disposizione dell'autorità giudiziaria (v. act. 1 pag. 4).

F. In data 17 ottobre 2014 questa Corte, con un unico scritto, ha invitato l'UFG a presentare le sue osservazioni al reclamo entro il 24 ottobre seguente, tra- smettendole direttamente al reclamante, il quale è stato invitato a replicare en- tro il 29 ottobre 2014 (v. act. 2).

G. Preannunciando un suo ricovero in ospedale che sarebbe intervenuto il 21 ot- tobre seguente, il reclamante, con scritto del 20 ottobre 2014, ha anticipato, nonostante l'assenza delle postulate osservazioni dell'UFG, l'invio della sua "replica", riconfermandosi nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 3), atto invia- to all'UFG per conoscenza.

H. Con osservazioni trasmesse il 24 ottobre 2014 l'UFG ha proposto di respinge- re il reclamo e di addossare le spese a carico del reclamante (act. 4).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estra- dizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di ar- resto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricor- suale dell'estradando è pacifica.

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica ita- liana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinan- za (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2;

136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazio- nali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo sta- dio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sul- la legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basi- lea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a prete- se irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istan- za e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costitui- sce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né com- prometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cre-

sciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la ri- chiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carce- razione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle appli- cabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di do- mandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale doman- da, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ri- cercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rin- vii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3.

3.1 Nel suo gravame l'insorgente propone diverse censure legate alla prescrizione di reati contestatigli, ad asserite violazioni dei suoi diritti di difesa e del princi- pio del ne bis in idem, nonché a presunti errori legati al calcolo della pena da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

3.2 Nella fattispecie, il reclamante, non patrocinato, ma correttamente informato dall'UFG sulla facoltà di designare un patrocinatore (v. act. 1.2 pag. 2), sem- bra confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale in quanto tale. Va subito chiarito che tutte le censure re- lative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione o della relativa procedura sollevate dal reclamante sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). Esse potranno semmai essere fat- te valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradi- zione che a tutt'oggi fa difetto. La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 con- sid 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). Certo, nel suo gravame egli allega censure su pretese irregolarità legate al suo diritto di difendersi nell'ambito della procedu- ra all'estero. Tuttavia esse, a questo stadio della procedura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi

dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli arti- coli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie, visto che dagli atti non ri- sulta che i dispositivi delle sentenze che lo riguardano non siano stati corret- tamente notificati al reclamante nel luogo da lui eletto come domicilio (v. act. 4.4 pag. 3 e seg.), né emergono altre risultanze che giustificherebbero una sua scarcerazione per manifesta inammissibilità dell'estradizione, fermo restando che su altre questioni di fondo come quella del "ne bis in idem" spet- terà in primis all'UFG chinarsi sulla base della documentazione nel frattempo fornita dalle autorità italiane. Tutte le relative censure sono dunque attualmen- te premature ed in gran parte irricevibili.

4.

4.1 Il reclamante chiede che si prescinda dalla sua carcerazione, sia per motivi di lavoro sia di salute, precisata la sua disponibilità a rimanere su suolo svizzero durante la procedura. Asserendo di aver subito un intervento chirurgico all'arto destro e soffrendo di ipertensione cardiaca vascolare, egli necessiterebbe di recarsi all'ospedale.

4.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né com- prometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'in- teressato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4 - 2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di ne- gare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indi- scussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena pri- vativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interes- sato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fu- ga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozio-

ne di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'am- piezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della li- bertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il ri- schio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniuga- to con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acu- tizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto con- to di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Sviz- zera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito si è avuto nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizze- ra per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sor- veglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale fede- rale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unita- mente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il de-

posito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

4.3 In concreto, il fatto che il reclamante, cittadino italiano residente in Francia, si sia dichiarato pronto a rimanere sul suolo svizzero a disposizione dell'autorità giudiziaria durante la procedura non è certo sufficiente per scongiurare il peri- colo di fuga. Egli non ha in realtà né affermato né dimostrato di avere legami familiari e affettivi sul territorio elvetico conformi alla suddetta giurisprudenza. L'atto ricorsuale non menziona del resto nulla circa la sua asserita attività pro- fessionale in Svizzera. Quanto precede, unitamente al fatto che il reclamante è stato condannato in Italia ad una pena detentiva di oltre 14 anni di carcere, sanzione quindi assai pesante e ancora quasi tutta da scontare (v. supra lett. A), rendono il pericolo di fuga molto elevato, incontrastabile mediante mi- sure alternative meno incisive.

4.4 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri prov- vedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4, e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000, consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsia- si perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di inter- porre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicura- zioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del de- tenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Abtei- lung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava pro- blemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi men- tali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeropor- to dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabi- lità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esi-

stevano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i ri- sultati delle analisi mediche allora in corso.

Nella fattispecie, il reclamante, oltre a non aver fornito nessun certificato me- dico attestante il suo stato di salute, non ha né asserito né dimostrato che le cure di cui necessiterebbe non potrebbero essergli fornite in ambito carcera- rio. Ad ogni modo, nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2014 egli ha informa- to questa autorità che il giorno dopo sarebbe stato ricoverato in un nosocomio bernese a causa dell'acutizzarsi di problemi di pressione e cardiaci, ciò che dimostra che la sua carcerazione può essere sospesa in caso di necessità mediche impellenti. L'UFG ha del resto dichiarato che per quanto riguarda i problemi cardiovascolari, il reclamante è seguito dai medici del carcere di Y., nonché dai medici dell'ospedale cantonale di Basilea Campagna e dell'Insel- spital di Berna. Ed è proprio presso il reparto sorvegliato di quest'ultimo istituto di cure che il medesimo, in data 21 ottobre 2014, è stato trasferito per sotto- porsi ad un ulteriore intervento chirurgico (v. act. 4 pag. 4 e seg.). Di conse- guenza, anche questa censura va respinta.

E. 5 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato va tu- telato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

E. 6 In conclusione il reclamo è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 ottobre 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2014.16

Fatti: A. Il 6 dicembre 2012 la Corte d'Appello di Milano ha condannato A., cittadino ita- liano, nato il 2 agosto 1973, ad una pena di 14 anni, 8 mesi e 15 giorni di car- cere, per avere, nel periodo dal dicembre 1997 all'ottobre 1999, falsificato i documenti di circolazione di 117 autovetture di grossa cilindrata e di ingente valore al fine di consentirne la fraudolenta immatricolazione mediante la reda- zione dei relativi falsi atti pubblici. Tale sentenza, confermata dalla Corte di cassazione, è divenuta definitiva il 25 febbraio 2014. La pena attualmente an- cora da scontare risulta di 14 anni, 6 mesi e 8 giorni (v. act. 4.4 e 4.10).

B. Mediante segnalazione del 22 aprile 2014 nel sistema informatico Schengen (SIS), SIRENE Italia, basandosi su un mandato di arresto europeo emanato dalla competente autorità giudiziaria (v. act. 15), ha diffuso ricerche interna- zionali nei confronti del predetto (v. act. 4.1).

C. Il 30 settembre 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto provvisorio, dopo che il ricercato era incorso in un controllo da parte del Corpo delle guardie di confine ad Z., nel Cantone di Ba- silea Campagna (v. act. 4.3). Nel suo interrogatorio del 2 ottobre 2014 davanti al Procuratore pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la persona ri- cercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 4.6). Il 2 ottobre 2014 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.5).

D. Con note diplomatiche del 13 e 16 ottobre 2014 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. act. 4.9 e 4.10).

E. Con reclamo del 12 ottobre 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ma giunto per errore alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che lo ha trasmesso alla presente autorità (v. act. 1.1), A., che non è patrocinato, ha postulato l'annullamento dell'ordine di arresto del 2 ottobre 2014. Egli chiede di essere rimesso in liber- tà al fine di potersi recare all'ospedale per curarsi e per motivi di lavoro, rima- nendo tuttavia in Svizzera a disposizione dell'autorità giudiziaria (v. act. 1 pag. 4).

F. In data 17 ottobre 2014 questa Corte, con un unico scritto, ha invitato l'UFG a presentare le sue osservazioni al reclamo entro il 24 ottobre seguente, tra- smettendole direttamente al reclamante, il quale è stato invitato a replicare en- tro il 29 ottobre 2014 (v. act. 2).

G. Preannunciando un suo ricovero in ospedale che sarebbe intervenuto il 21 ot- tobre seguente, il reclamante, con scritto del 20 ottobre 2014, ha anticipato, nonostante l'assenza delle postulate osservazioni dell'UFG, l'invio della sua "replica", riconfermandosi nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 3), atto invia- to all'UFG per conoscenza.

H. Con osservazioni trasmesse il 24 ottobre 2014 l'UFG ha proposto di respinge- re il reclamo e di addossare le spese a carico del reclamante (act. 4).

Diritto: 1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estra- dizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di ar- resto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricor- suale dell'estradando è pacifica.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica ita- liana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinan- za (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2;

136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazio- nali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo sta- dio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sul- la legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basi- lea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a prete- se irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istan- za e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costitui- sce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né com- prometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cre-

sciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la ri- chiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carce- razione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle appli- cabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di do- mandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale doman- da, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ri- cercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rin- vii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3.

3.1 Nel suo gravame l'insorgente propone diverse censure legate alla prescrizione di reati contestatigli, ad asserite violazioni dei suoi diritti di difesa e del princi- pio del ne bis in idem, nonché a presunti errori legati al calcolo della pena da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

3.2 Nella fattispecie, il reclamante, non patrocinato, ma correttamente informato dall'UFG sulla facoltà di designare un patrocinatore (v. act. 1.2 pag. 2), sem- bra confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale in quanto tale. Va subito chiarito che tutte le censure re- lative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione o della relativa procedura sollevate dal reclamante sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). Esse potranno semmai essere fat- te valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradi- zione che a tutt'oggi fa difetto. La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 con- sid 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). Certo, nel suo gravame egli allega censure su pretese irregolarità legate al suo diritto di difendersi nell'ambito della procedu- ra all'estero. Tuttavia esse, a questo stadio della procedura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi

dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli arti- coli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie, visto che dagli atti non ri- sulta che i dispositivi delle sentenze che lo riguardano non siano stati corret- tamente notificati al reclamante nel luogo da lui eletto come domicilio (v. act. 4.4 pag. 3 e seg.), né emergono altre risultanze che giustificherebbero una sua scarcerazione per manifesta inammissibilità dell'estradizione, fermo restando che su altre questioni di fondo come quella del "ne bis in idem" spet- terà in primis all'UFG chinarsi sulla base della documentazione nel frattempo fornita dalle autorità italiane. Tutte le relative censure sono dunque attualmen- te premature ed in gran parte irricevibili.

4.

4.1 Il reclamante chiede che si prescinda dalla sua carcerazione, sia per motivi di lavoro sia di salute, precisata la sua disponibilità a rimanere su suolo svizzero durante la procedura. Asserendo di aver subito un intervento chirurgico all'arto destro e soffrendo di ipertensione cardiaca vascolare, egli necessiterebbe di recarsi all'ospedale.

4.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né com- prometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'in- teressato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4 - 2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di ne- gare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indi- scussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena pri- vativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interes- sato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fu- ga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozio-

ne di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'am- piezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della li- bertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il ri- schio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniuga- to con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acu- tizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto con- to di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Sviz- zera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito si è avuto nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizze- ra per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sor- veglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale fede- rale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unita- mente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il de-

posito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

4.3 In concreto, il fatto che il reclamante, cittadino italiano residente in Francia, si sia dichiarato pronto a rimanere sul suolo svizzero a disposizione dell'autorità giudiziaria durante la procedura non è certo sufficiente per scongiurare il peri- colo di fuga. Egli non ha in realtà né affermato né dimostrato di avere legami familiari e affettivi sul territorio elvetico conformi alla suddetta giurisprudenza. L'atto ricorsuale non menziona del resto nulla circa la sua asserita attività pro- fessionale in Svizzera. Quanto precede, unitamente al fatto che il reclamante è stato condannato in Italia ad una pena detentiva di oltre 14 anni di carcere, sanzione quindi assai pesante e ancora quasi tutta da scontare (v. supra lett. A), rendono il pericolo di fuga molto elevato, incontrastabile mediante mi- sure alternative meno incisive.

4.4 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri prov- vedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4, e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000, consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsia- si perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di inter- porre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicura- zioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del de- tenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Abtei- lung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava pro- blemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi men- tali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeropor- to dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabi- lità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esi-

stevano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i ri- sultati delle analisi mediche allora in corso.

Nella fattispecie, il reclamante, oltre a non aver fornito nessun certificato me- dico attestante il suo stato di salute, non ha né asserito né dimostrato che le cure di cui necessiterebbe non potrebbero essergli fornite in ambito carcera- rio. Ad ogni modo, nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2014 egli ha informa- to questa autorità che il giorno dopo sarebbe stato ricoverato in un nosocomio bernese a causa dell'acutizzarsi di problemi di pressione e cardiaci, ciò che dimostra che la sua carcerazione può essere sospesa in caso di necessità mediche impellenti. L'UFG ha del resto dichiarato che per quanto riguarda i problemi cardiovascolari, il reclamante è seguito dai medici del carcere di Y., nonché dai medici dell'ospedale cantonale di Basilea Campagna e dell'Insel- spital di Berna. Ed è proprio presso il reparto sorvegliato di quest'ultimo istituto di cure che il medesimo, in data 21 ottobre 2014, è stato trasferito per sotto- porsi ad un ulteriore intervento chirurgico (v. act. 4 pag. 4 e seg.). Di conse- guenza, anche questa censura va respinta.

5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato va tu- telato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

6. In conclusione il reclamo è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 30 ottobre 2014.

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A., in detenzione estradizionale presso il carcere di Y. - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).