Estradizione all'Italia. Detenzione estradizionale. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 27 novembre 2007 il Tribunale di Milano ha condannato A., cittadino italiano, nato il 2 agosto 1973, ad una pena di 15 anni di carcere per avere, nel periodo dal dicembre 1997 all'ottobre 1999, falsificato i documenti di circolazione di numerose autovetture di grossa cilindrata e di ingente valore al fine di consen- tirne la fraudolenta immatricolazione mediante la redazione dei relativi falsi atti pubblici. Con sentenza del 6 dicembre 2012 la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la decisione di prima istanza, fissando la pena a 14 anni, 8 mesi e 15 giorni. Tale sentenza è cresciuta in giudicato il 25 febbraio 2014, allorquando la Corte di cassazione ha dichiarato inammissi- bile un ricorso presentato da A. contro la medesima. La pena attualmente an- cora da scontare risulta di 14 anni, 6 mesi e 8 giorni (v. act. 6.10 e 6.12).
B. Mediante segnalazione del 22 aprile 2014 nel sistema informatico Schengen (SIS), SIRENE Italia, basandosi su un mandato di arresto europeo emanato dalla competente autorità giudiziaria (v. act. 15), ha diffuso ricerche interna- zionali nei confronti del predetto (v. act. 6.1).
C. Il 30 settembre 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto provvisorio, dopo che il ricercato era incorso in un controllo da parte del Corpo delle guardie di confine ad Allschwil, nel Cantone di Basilea Campagna (v. act. 6.3). Nel suo interrogatorio del 2 ottobre 2014 davanti al Procuratore pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la per- sona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia alla sua estradizio- ne in via semplificata (v. act. 6.5). Il 2 ottobre 2014 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 6.4).
D. Con note diplomatiche del 13 e 16 ottobre 2014 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. act. 6.8 e 6.10).
E. Con sentenza del 30 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un reclamo del 12 ottobre 2014 interposto da A. avverso l'ordine di arresto in vista di estradizione (v. RH.2014.16).
F. Interrogato il 21 novembre 2014, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla sua estradizione semplificata (act. 6.18). Il 5 dicembre 2014, egli ha presenta-
- 3 -
to le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la domanda di estradizione (act. 6.22).
G. Mediante decisione del 16 dicembre 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, respingendo nel contempo la richiesta di scarcerazione da lui pre- sentata (act. 6.23).
H. Il 22 dicembre 2014, A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione, postulando l'annullamento sia della decisione di estradizione che dell'ordinan- za d'arresto in vista di estradizione. A titolo provvisionale, egli chiede di essere scarcerato, con l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, quali il deposi- to di una cauzione, l'applicazione del braccialetto elettronico e l'obbligo di di- mora nel cantone. Sussidiariamente, egli postula la sua collocazione in una struttura sanitaria (act. 1).
In data 29 dicembre 2014 il predetto ha inviato a questa Corte un complemen- to al suddetto ricorso, allegando nuovi documenti (v. act. 5).
I. Con osservazione del 30 dicembre 2014 l'UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 6).
J. Invitato il 29 dicembre 2014 a versare, entro il 9 gennaio 2015, un anticipo del- le spese di fr. 3'000.--, pena la non entrata nel merito nel gravame (v. act. 3), il ricorrente, con fax del 6 gennaio 2015, ha chiesto una proroga del termine in questione. Dando seguito positivamente a tale richiesta, questa Corte ha fis- sato il nuovo termine al 16 gennaio 2015 (v. act. 9).
In data 15 gennaio 2015 il ricorrente ha postulato un'ulteriore proroga del ter- mine per versare il suddetto anticipo. Accogliendo anche tale richiesta, l'autori- tà giudicante ha fissato il nuovo termine al 26 gennaio 2015 (v. act. 12).
K. Con scritto del 22 gennaio 2015 il ricorrente ha comunicato a questo Tribuna- le, da una parte, di aver versato un importo di EUR 2'500.-- a titolo di anticipo delle spese (v. act. 13) e, dall'altra, di aver nominato l'avv. Jan Burger quale suo patrocinatore di fiducia (v. act. 14), producendo la relativa procura (v. act. 14.1).
- 4 -
L. In data 23 gennaio 2015 questa Corte, dopo aver già accolto una prima richie- sta di proroga formulata dal ricorrente per l'inoltro della replica (v. act. 8 e 10), ha nuovamente, e per l'ultima volta, dato seguito positivo, anche se non nell'entità postulata, ad una seconda richiesta di proroga, fissando il termine al 2 febbraio 2015 (v. act. 15).
Lo stesso giorno, il conto del Tribunale penale federale veniva accreditato di fr. 2'453.50, importo versato dal ricorrente a titolo di anticipo delle spese (v. act. 16).
M. Nella sue repliche del 30 gennaio e 2 febbraio 2015 il ricorrente ha in sostan- za ribadito le sue conclusioni (v. act. 17).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani- festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, in relazione con l'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali è pure competente per statuire sui recla- mi contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della conferma della detenzione estradizio- nale (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo anche su tale punto. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.
E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica ita- liana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti nor- me internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 con- sid. 1.1).
2. Con la decisione impugnata l'UFG ha statuito sia sull'estradizione che su una richiesta di scarcerazione formulata dall'estradando, ciò che ha avuto come conseguenza l'apertura, in questa sede, di due incarti, quello relativo all'estra- dizione con il numero RR.2014.341, e quello riguardante la richiesta di scarce- razione con il numero RH.2014.22. Trattandosi tuttavia, per entrambe le tema- tiche, del medesimo ricorrente e della medesima decisione dell'UFG, per mo- tivi di economia processuale, si giustifica di procedere alla congiunzione delle due cause e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, con- sid. 1).
3. In base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle pre- sunte spese processuali. L'autorità stabilisce un congruo termine per il paga- mento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA). Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2).
In concreto, per la procedura relativa all'estradizione (RR.2014.341) questa Corte ha chiesto al ricorrente di versare un anticipo delle spese di fr. 3'000.--, con la comminatoria che in caso di non pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (v. act. 3). Ora, sebbene versato nel termine prorogato al 26 gennaio 2015 (v. act. 12), l'importo accreditato sul conto della presente au- torità a titolo di anticipo delle spese ammonta a fr. 2'453.50 (v. act. 16) e non a fr. 3'000.-- come richiesto. Il ricorso contro la decisione di estradizione risulta quindi inammissibile. Ad ogni modo, fosse anche stato ammissibile, il ricorso
- 6 -
in questo ambito sarebbe stato da respingere per i motivi esposti ai conside- randi che seguono.
Per quanto concerne invece la procedura relativa alla detenzione estradizio- nale (v. RH.2014.22), non essendo stato richiesto un anticipo delle spese, il gravame risulta ammissibile.
4. Il ricorrente sostiene innanzitutto che i reati contestategli in Italia, commessi tra il 1998 ed il 1999, sarebbero stati tutti prescritti al momento della sua con- danna, fatto, a suo dire, attestato dalla sentenza della Corte d'Appello di Mila- no del 6 dicembre 2012.
Una corretta lettura della sentenza in questione non permette di giungere a ta- le conclusione. Per quanto attiene alla posizione dell'estradando, la suddetta Corte dichiara, in parziale riforma della sentenza di prima istanza emanata dal Tribunale di Milano in data 27 novembre 2007, non doversi procedere nei con- fronti di A. ed altri in ordine al reato di cui all'art. 416 Codice penale italiano, ascritto al primo in qualità di promotore e agli altri in qualità di partecipi, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Riconfermando per il resto la sentenza di prima istanza, la Corte d'Appello ha rideterminato la pena de- tentiva inflitta al ricorrente in 14 anni, 8 mesi e 15 giorni, unitamente, accom- pagnata da una multa di EUR 29'100.-- (v. act. 6.20 pag. 25 e seg.). Conside- rato che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'estradando contro la sentenza d'appello, senza quindi rilevare i problemi di prescrizione da lui evocati, la censura in questo ambito sarebbe senz'altro stata da respingere.
Va del resto aggiunto che nemmeno si pone un problema di prescrizione della pena erogata all'estero, censura non sollevata comunque dal ricorrente. In Ita- lia la pena inflitta al predetto si prescrive infatti solo nel 2043 (v. act. 15, pag. 8 del mandato di arresto europeo), mentre in Svizzera, in virtù dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CP, la prescrizione interverrà solo nel 2029.
E. 5 L'estradando afferma che l'autorità estera avrebbe conteggiato in maniera er- rata la pena inflittagli; la sua pena sarebbe di 12 anni, 10 mesi e 15 giorni e non di 14 anni, 8 mesi e 15 giorni.
Ora, premesso che non tocca al giudice dell'assistenza esprimersi sull'entità della pena irrogata dal tribunale estero, si rileva che il calcolo a cui si riferisce il ricorrente riguarda la pena complessiva decisa dal giudice di primo grado (v. act. 6.20 pag. 4 della sentenza d'appello). In riforma parziale del primo giudi- zio, la Corte d'Appello di Milano ha ridefinito la pena in 14 anni, 8 mesi e 15
- 7 -
giorni (v. ibidem, pag. 11). Nessuna censura relativa ad un errore di calcolo è stata avanzata del resto dinanzi all'autorità di ricorso. Ad ogni modo, foss'an- che un errore del genere intervenuto, ciò non influirebbe sull'estradizione del ricorrente, il quale avrebbe sempre la possibilità di invocare un eventuale erro- re dinanzi alle autorità giudiziarie italiane. La censura andrebbe quindi respin- ta.
E. 6 Nel suo gravame il ricorrente afferma che il giudice estero lo avrebbe condan- nato esclusivamente sulla base di dichiarazioni inutilizzabili rilasciate dall'unico teste a carico, tale B. La descrizione dei fatti contestatigli nella sentenza d'ap- pello sarebbe inoltre insufficientemente precisa, costruita unicamente su con- getture, e la valutazione delle prove effettuata dal tribunale parzialmente erro- nea. Egli aggiunge inoltre di non aver mai ricevuto notifica né del procedimen- to contumaciale in Italia né delle sentenze emesse nei suoi confronti.
E. 6.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispet- to effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza partico- lare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circo- stanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza citata).
E. 6.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che in ambito di assistenza il giudice svizzero non deve chinarsi sulla colpevolezza dell'estradando, ma limitarsi a verificare l'eventuale sussistenza di gravi violazioni procedurali. Il contenuto della sentenza d'appello, cresciuta in giudicato in virtù della decisione d'inam- missibilità della Corte di cassazione, non permette di giungere ad una tale conclusione. In primo luogo, la condanna dell'estradando non è da ricondurre esclusivamente alle dichiarazioni di un teste, ma deriva dall'amministrazione di svariate prove, tra le quali la documentazione rinvenuta in locali del ricorrente, le intercettazioni telefoniche ed ambientali relative al predetto nonché le di- chiarazioni di altri coimputati (v. act. 6.20 pag. 1 e seg. della sentenza d'appel- lo). In secondo luogo, la sentenza criticata descrive in maniera sufficientemen-
- 8 -
te precisa i fatti addebitati all'estradando nonché i mezzi di prova amministrati, per cui anche a tal proposito la critica non regge. In terzo luogo, l'autorità ro- gante ha ben spiegato ciò che è avvenuto per quanto concerne la notifica del- le citazioni e delle sentenze, affermando che "i dispositivi delle sentenze di primo, secondo e terzo grado (rispettivamente sentenza n. 9201/03 emessa il 3.3.2008 dal Tribunale di Milano, sentenza n. 8205/12 emessa il 6.12.2012 dalla Corte di Appello di Milano, sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 25.2.2014) sono stati notificati a A. nel luogo dove A. aveva eletto il domicilio legale, ai sensi dell'art. 161 del codice di procedura penale, ovvero in Z. (pro- vincia di Vicenza) presso il fratello C. Giova notare che l'art. 161 del codice di procedura penale, afferma che una volta scelto il luogo di elezione di domici- lio, spetta all'imputato comunicare la variazione del domicilio e che le notifica- zioni effettuate presso il domicilio eletto vincolano legalmente il condannato. A. nel processo presso il Tribunale, nel processo presso la Corte di Appello e nel processo in cassazione, è stato difeso dal difensore di fiducia Avv. D. del Foro di Rosarno (…). A. ha presentato appello avverso la sentenza del Tribu- nale di Milano ed ha proposto ricorso in cassazione nei confronti della senten- za della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza emessa il 25.2.2014 dalla Corte di cassazione" (v. act. 6.10, documento intitolato "Espo- sizione dei fatti delittuosi ascritti a A." del 1° ottobre 2014). Né la Corte d'Ap- pello né la Corte di cassazione hanno del resto evidenziato violazioni nel sen- so preteso dal ricorrente. Anche in questo ambito la censura sarebbe stata da respingere.
E. 7 L'estradando censura poi la violazione da parte dell'autorità giudiziaria estera del principio del ne bis in idem. Egli afferma di avere più volte chiesto all'UFG di voler ottenere da tribunali stranieri – nel suo ricorso egli menziona i tribunali di Trieste, Piacenza e Klagenfurt (Austria) – copia di sentenze emesse nei suoi confronti, al fine di evitare di essere giudicato due volte sui medesimi fatti.
E. 7.1 Giusta l'art. 9 CEEstr, l'estradizione non sarà consentita quando l'individuo re- clamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perse- guimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti.
E. 7.2 Nella fattispecie, premesso che tocca al ricorrente, e non all'UFG, dimostrare l'esistenza di sentenze riguardanti i medesimi fatti giudicati dalle autorità giu- diziarie italiane, il predetto ha trasmesso a questa Corte, con la sua replica, tre sentenze: una del 19 dicembre 2005 emessa dal Tribunale di Piacenza (v. act. 17.2); una del 15 marzo 2000 emessa dalla Corte di Appello di Trieste (v. act. 17.3) ed una del 3 luglio 2014 emessa dalla "Cour d'appel de Colmar" (v. act.
- 9 -
17.4). Ora, pur riguardando tali decisioni la stessa tipologia di reato, ossia la falsificazione di documentazione legata autovetture rubate – si rileva, tra l'al- tro, che la decisione francese concerne unicamente una domanda di scarce- razione –, l'estradando, che non indica in maniera precisa quali fatti sarebbero stati giudicati due volte, non dimostra in maniera inequivocabile che vi sareb- be un problema di ne bis in idem. La censura sollevata sarebbe quindi an- ch'essa stata da respingere.
E. 8 L'insorgente contesta infine la sua detenzione, chiedendo di essere scarcera- to. Egli afferma innanzitutto che l'autorità rogante avrebbe spedito la versione completa della sentenza d'appello italiana quando il termine all'uopo era già scaduto. In secondo luogo, egli fa notare come l'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti si basi su una sentenza con un numero diverso (n. 12478/07) ri- spetto a quello relativo alla sentenza d'appello (n. 9201/03), ciò che rendereb- be nullo l'ordine in questione. In terzo luogo, le sue condizioni di salute si op- porrebbero alla carcerazione, ciò che sarebbe attestato da varia documenta- zione medica prodotta.
E. 8.1.1 Secondo l'art. 12 n. 2 CEEstr, a sostegno della domanda di estradizione deve essere prodotto: l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della Parte richiedente (lett. a); un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata, il tempo ed il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b); una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibi- le, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Giusta l'art. 13 CEEstr, se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insuf- ficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in appli- cazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte domanderà il com- plemento d'informazioni necessario e potrà assegnare un termine per l'otteni- mento delle stesse.
E. 8.1.2 In concreto, se è vero che, in un primo momento, l'autorità rogante ha tra- smesso unicamente una parte della sentenza del 6 dicembre 2012 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, occorre rilevare che, su richiesta complemen- tare ai sensi del succitato art. 13 CEEstr, l'autorità italiana ha immediatamen- te, e prima dell'emanazione della decisione di estradizione qui impugnata, tra- smesso quanto mancava all'autorità rogata, la quale ha prontamente inoltrato al ricorrente quanto ricevuto, affinché quest'ultimo potesse integrarle nelle sue
- 10 -
osservazioni del 5 dicembre 2014. Quanto precede non può di certo costituire motivo per scarcerare l'estradando, anche perché nel termine fissato per l'inol- tro della documentazione da allegare alla domanda di estradizione l'autorità rogante ha fatto comunque pervenire il dispositivo della sentenza, dove risul- tava chiara la pesante condanna a carico del ricorrente.
E. 8.2 Per quanto riguarda l'asserita divergenza tra il numero d'incarto menzionato sull'ordine di arresto ed il numero della sentenza d'appello, risulta evidente che la persona oggetto dell'ordine di arresto spiccato è il ricorrente, il quale era ricercato sulla base della condanna contenuta nella sentenza d'appello in questione, ragione per cui nulla può essere dedotto da tale errore, se di errore si tratta, in favore di una scarcerazione del predetto. Il ricorrente stesso non nega di essere la persona ricercata dalle autorità italiane per i fatti predetti (v. lett. C supra).
E. 8.3 Questa Corte prende atto del precario stato di salute dell'insorgente, fatto at- testato dalla diversa documentazione prodotta, la quale evidenzia soprattutto problemi cardiaci e di ipertensione nonché di claustrofobia (v. act. 1.12). Oc- corre tuttavia rilevare che agli atti non figura nessun certificato medico atte- stante la non carcerabilità del predetto. In realtà, quando si è rivelato necessa- rio e come già rilevato nella sentenza RH.2014.16 (v. consid. 4.4), egli ha sempre potuto essere trasferito in un istituto sanitario esterno al penitenziario allorquando i suoi problemi non potevano essere risolti in carcere, modalità che continueranno ad essere applicate, soprattutto se il suo stato di salute do- vesse aggravarsi. Lo stato di salute non può quindi costituire motivo di scarce- razione.
E. 8.4 Per il resto, la presente autorità non intravvede nuovi motivi rispetto a quelli già evidenziati nella sentenza RH.2014.16 per rinunciare alla detenzione estradizionale, i quali rimangono attuali. Anzi, la conferma dell'estradizione non può che acutizzare il pericolo di fuga, il quale è soprattutto alimentato dal- la pesante pena da scontare in Italia. Tale pericolo non può essere scongiura- to con misure sostitutive della detenzione. Vista la possibilità per l'estradando di essere trasportato in un ospedale quando necessario, da respingere è pure la sua richiesta di essere trasferito stabilmente in una struttura sanitaria ester- na al carcere.
E. 9 In conclusione, non vi è nessuna ragione né per negare l'estradizione né per scarcerare il ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità.
- 11 -
E. 10 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fatti- specie a fr. 3'000.--, importo coperto solo parzialmente dall'anticipo delle spe- se già versato, ossia fr. 2'453.50 (v. act. 16). Il ricorrente dovrà dunque ancora versare a questo Tribunale un importo di fr. 546.50.
- 12 -
Dispositiv
- Le procedure RR.2014.341 e RH.2014.22 sono congiunte.
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La domanda d'adozione di misure provvisionali è divenuta priva d'oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. Tenuto con- to dell'anticipo delle spese di fr. 2'453.50 già versato, il ricorrente dovrà an- cora corrispondere al Tribunale penale federale un importo di fr. 546.50.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 5 febbraio 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale presso la Regionalgefängnis Bern, Genfergasse 22, 3011 Berna, rappresentato dall'avv. Jan Burger, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Estradizione all'Italia
Detenzione estradizionale
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.341+RH.2014.22
- 2 -
Fatti: A. Il 27 novembre 2007 il Tribunale di Milano ha condannato A., cittadino italiano, nato il 2 agosto 1973, ad una pena di 15 anni di carcere per avere, nel periodo dal dicembre 1997 all'ottobre 1999, falsificato i documenti di circolazione di numerose autovetture di grossa cilindrata e di ingente valore al fine di consen- tirne la fraudolenta immatricolazione mediante la redazione dei relativi falsi atti pubblici. Con sentenza del 6 dicembre 2012 la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la decisione di prima istanza, fissando la pena a 14 anni, 8 mesi e 15 giorni. Tale sentenza è cresciuta in giudicato il 25 febbraio 2014, allorquando la Corte di cassazione ha dichiarato inammissi- bile un ricorso presentato da A. contro la medesima. La pena attualmente an- cora da scontare risulta di 14 anni, 6 mesi e 8 giorni (v. act. 6.10 e 6.12).
B. Mediante segnalazione del 22 aprile 2014 nel sistema informatico Schengen (SIS), SIRENE Italia, basandosi su un mandato di arresto europeo emanato dalla competente autorità giudiziaria (v. act. 15), ha diffuso ricerche interna- zionali nei confronti del predetto (v. act. 6.1).
C. Il 30 settembre 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto provvisorio, dopo che il ricercato era incorso in un controllo da parte del Corpo delle guardie di confine ad Allschwil, nel Cantone di Basilea Campagna (v. act. 6.3). Nel suo interrogatorio del 2 ottobre 2014 davanti al Procuratore pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la per- sona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia alla sua estradizio- ne in via semplificata (v. act. 6.5). Il 2 ottobre 2014 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 6.4).
D. Con note diplomatiche del 13 e 16 ottobre 2014 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. act. 6.8 e 6.10).
E. Con sentenza del 30 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un reclamo del 12 ottobre 2014 interposto da A. avverso l'ordine di arresto in vista di estradizione (v. RH.2014.16).
F. Interrogato il 21 novembre 2014, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla sua estradizione semplificata (act. 6.18). Il 5 dicembre 2014, egli ha presenta-
- 3 -
to le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la domanda di estradizione (act. 6.22).
G. Mediante decisione del 16 dicembre 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, respingendo nel contempo la richiesta di scarcerazione da lui pre- sentata (act. 6.23).
H. Il 22 dicembre 2014, A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione, postulando l'annullamento sia della decisione di estradizione che dell'ordinan- za d'arresto in vista di estradizione. A titolo provvisionale, egli chiede di essere scarcerato, con l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, quali il deposi- to di una cauzione, l'applicazione del braccialetto elettronico e l'obbligo di di- mora nel cantone. Sussidiariamente, egli postula la sua collocazione in una struttura sanitaria (act. 1).
In data 29 dicembre 2014 il predetto ha inviato a questa Corte un complemen- to al suddetto ricorso, allegando nuovi documenti (v. act. 5).
I. Con osservazione del 30 dicembre 2014 l'UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 6).
J. Invitato il 29 dicembre 2014 a versare, entro il 9 gennaio 2015, un anticipo del- le spese di fr. 3'000.--, pena la non entrata nel merito nel gravame (v. act. 3), il ricorrente, con fax del 6 gennaio 2015, ha chiesto una proroga del termine in questione. Dando seguito positivamente a tale richiesta, questa Corte ha fis- sato il nuovo termine al 16 gennaio 2015 (v. act. 9).
In data 15 gennaio 2015 il ricorrente ha postulato un'ulteriore proroga del ter- mine per versare il suddetto anticipo. Accogliendo anche tale richiesta, l'autori- tà giudicante ha fissato il nuovo termine al 26 gennaio 2015 (v. act. 12).
K. Con scritto del 22 gennaio 2015 il ricorrente ha comunicato a questo Tribuna- le, da una parte, di aver versato un importo di EUR 2'500.-- a titolo di anticipo delle spese (v. act. 13) e, dall'altra, di aver nominato l'avv. Jan Burger quale suo patrocinatore di fiducia (v. act. 14), producendo la relativa procura (v. act. 14.1).
- 4 -
L. In data 23 gennaio 2015 questa Corte, dopo aver già accolto una prima richie- sta di proroga formulata dal ricorrente per l'inoltro della replica (v. act. 8 e 10), ha nuovamente, e per l'ultima volta, dato seguito positivo, anche se non nell'entità postulata, ad una seconda richiesta di proroga, fissando il termine al 2 febbraio 2015 (v. act. 15).
Lo stesso giorno, il conto del Tribunale penale federale veniva accreditato di fr. 2'453.50, importo versato dal ricorrente a titolo di anticipo delle spese (v. act. 16).
M. Nella sue repliche del 30 gennaio e 2 febbraio 2015 il ricorrente ha in sostan- za ribadito le sue conclusioni (v. act. 17).
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani- festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, in relazione con l'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali è pure competente per statuire sui recla- mi contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della conferma della detenzione estradizio- nale (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo anche su tale punto. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica ita- liana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
- 5 -
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti nor- me internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 con- sid. 1.1).
2. Con la decisione impugnata l'UFG ha statuito sia sull'estradizione che su una richiesta di scarcerazione formulata dall'estradando, ciò che ha avuto come conseguenza l'apertura, in questa sede, di due incarti, quello relativo all'estra- dizione con il numero RR.2014.341, e quello riguardante la richiesta di scarce- razione con il numero RH.2014.22. Trattandosi tuttavia, per entrambe le tema- tiche, del medesimo ricorrente e della medesima decisione dell'UFG, per mo- tivi di economia processuale, si giustifica di procedere alla congiunzione delle due cause e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, con- sid. 1).
3. In base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle pre- sunte spese processuali. L'autorità stabilisce un congruo termine per il paga- mento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA). Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2).
In concreto, per la procedura relativa all'estradizione (RR.2014.341) questa Corte ha chiesto al ricorrente di versare un anticipo delle spese di fr. 3'000.--, con la comminatoria che in caso di non pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (v. act. 3). Ora, sebbene versato nel termine prorogato al 26 gennaio 2015 (v. act. 12), l'importo accreditato sul conto della presente au- torità a titolo di anticipo delle spese ammonta a fr. 2'453.50 (v. act. 16) e non a fr. 3'000.-- come richiesto. Il ricorso contro la decisione di estradizione risulta quindi inammissibile. Ad ogni modo, fosse anche stato ammissibile, il ricorso
- 6 -
in questo ambito sarebbe stato da respingere per i motivi esposti ai conside- randi che seguono.
Per quanto concerne invece la procedura relativa alla detenzione estradizio- nale (v. RH.2014.22), non essendo stato richiesto un anticipo delle spese, il gravame risulta ammissibile.
4. Il ricorrente sostiene innanzitutto che i reati contestategli in Italia, commessi tra il 1998 ed il 1999, sarebbero stati tutti prescritti al momento della sua con- danna, fatto, a suo dire, attestato dalla sentenza della Corte d'Appello di Mila- no del 6 dicembre 2012.
Una corretta lettura della sentenza in questione non permette di giungere a ta- le conclusione. Per quanto attiene alla posizione dell'estradando, la suddetta Corte dichiara, in parziale riforma della sentenza di prima istanza emanata dal Tribunale di Milano in data 27 novembre 2007, non doversi procedere nei con- fronti di A. ed altri in ordine al reato di cui all'art. 416 Codice penale italiano, ascritto al primo in qualità di promotore e agli altri in qualità di partecipi, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Riconfermando per il resto la sentenza di prima istanza, la Corte d'Appello ha rideterminato la pena de- tentiva inflitta al ricorrente in 14 anni, 8 mesi e 15 giorni, unitamente, accom- pagnata da una multa di EUR 29'100.-- (v. act. 6.20 pag. 25 e seg.). Conside- rato che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'estradando contro la sentenza d'appello, senza quindi rilevare i problemi di prescrizione da lui evocati, la censura in questo ambito sarebbe senz'altro stata da respingere.
Va del resto aggiunto che nemmeno si pone un problema di prescrizione della pena erogata all'estero, censura non sollevata comunque dal ricorrente. In Ita- lia la pena inflitta al predetto si prescrive infatti solo nel 2043 (v. act. 15, pag. 8 del mandato di arresto europeo), mentre in Svizzera, in virtù dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CP, la prescrizione interverrà solo nel 2029.
5. L'estradando afferma che l'autorità estera avrebbe conteggiato in maniera er- rata la pena inflittagli; la sua pena sarebbe di 12 anni, 10 mesi e 15 giorni e non di 14 anni, 8 mesi e 15 giorni.
Ora, premesso che non tocca al giudice dell'assistenza esprimersi sull'entità della pena irrogata dal tribunale estero, si rileva che il calcolo a cui si riferisce il ricorrente riguarda la pena complessiva decisa dal giudice di primo grado (v. act. 6.20 pag. 4 della sentenza d'appello). In riforma parziale del primo giudi- zio, la Corte d'Appello di Milano ha ridefinito la pena in 14 anni, 8 mesi e 15
- 7 -
giorni (v. ibidem, pag. 11). Nessuna censura relativa ad un errore di calcolo è stata avanzata del resto dinanzi all'autorità di ricorso. Ad ogni modo, foss'an- che un errore del genere intervenuto, ciò non influirebbe sull'estradizione del ricorrente, il quale avrebbe sempre la possibilità di invocare un eventuale erro- re dinanzi alle autorità giudiziarie italiane. La censura andrebbe quindi respin- ta.
6. Nel suo gravame il ricorrente afferma che il giudice estero lo avrebbe condan- nato esclusivamente sulla base di dichiarazioni inutilizzabili rilasciate dall'unico teste a carico, tale B. La descrizione dei fatti contestatigli nella sentenza d'ap- pello sarebbe inoltre insufficientemente precisa, costruita unicamente su con- getture, e la valutazione delle prove effettuata dal tribunale parzialmente erro- nea. Egli aggiunge inoltre di non aver mai ricevuto notifica né del procedimen- to contumaciale in Italia né delle sentenze emesse nei suoi confronti.
6.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispet- to effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza partico- lare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circo- stanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza citata).
6.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che in ambito di assistenza il giudice svizzero non deve chinarsi sulla colpevolezza dell'estradando, ma limitarsi a verificare l'eventuale sussistenza di gravi violazioni procedurali. Il contenuto della sentenza d'appello, cresciuta in giudicato in virtù della decisione d'inam- missibilità della Corte di cassazione, non permette di giungere ad una tale conclusione. In primo luogo, la condanna dell'estradando non è da ricondurre esclusivamente alle dichiarazioni di un teste, ma deriva dall'amministrazione di svariate prove, tra le quali la documentazione rinvenuta in locali del ricorrente, le intercettazioni telefoniche ed ambientali relative al predetto nonché le di- chiarazioni di altri coimputati (v. act. 6.20 pag. 1 e seg. della sentenza d'appel- lo). In secondo luogo, la sentenza criticata descrive in maniera sufficientemen-
- 8 -
te precisa i fatti addebitati all'estradando nonché i mezzi di prova amministrati, per cui anche a tal proposito la critica non regge. In terzo luogo, l'autorità ro- gante ha ben spiegato ciò che è avvenuto per quanto concerne la notifica del- le citazioni e delle sentenze, affermando che "i dispositivi delle sentenze di primo, secondo e terzo grado (rispettivamente sentenza n. 9201/03 emessa il 3.3.2008 dal Tribunale di Milano, sentenza n. 8205/12 emessa il 6.12.2012 dalla Corte di Appello di Milano, sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 25.2.2014) sono stati notificati a A. nel luogo dove A. aveva eletto il domicilio legale, ai sensi dell'art. 161 del codice di procedura penale, ovvero in Z. (pro- vincia di Vicenza) presso il fratello C. Giova notare che l'art. 161 del codice di procedura penale, afferma che una volta scelto il luogo di elezione di domici- lio, spetta all'imputato comunicare la variazione del domicilio e che le notifica- zioni effettuate presso il domicilio eletto vincolano legalmente il condannato. A. nel processo presso il Tribunale, nel processo presso la Corte di Appello e nel processo in cassazione, è stato difeso dal difensore di fiducia Avv. D. del Foro di Rosarno (…). A. ha presentato appello avverso la sentenza del Tribu- nale di Milano ed ha proposto ricorso in cassazione nei confronti della senten- za della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza emessa il 25.2.2014 dalla Corte di cassazione" (v. act. 6.10, documento intitolato "Espo- sizione dei fatti delittuosi ascritti a A." del 1° ottobre 2014). Né la Corte d'Ap- pello né la Corte di cassazione hanno del resto evidenziato violazioni nel sen- so preteso dal ricorrente. Anche in questo ambito la censura sarebbe stata da respingere.
7. L'estradando censura poi la violazione da parte dell'autorità giudiziaria estera del principio del ne bis in idem. Egli afferma di avere più volte chiesto all'UFG di voler ottenere da tribunali stranieri – nel suo ricorso egli menziona i tribunali di Trieste, Piacenza e Klagenfurt (Austria) – copia di sentenze emesse nei suoi confronti, al fine di evitare di essere giudicato due volte sui medesimi fatti.
7.1 Giusta l'art. 9 CEEstr, l'estradizione non sarà consentita quando l'individuo re- clamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perse- guimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti.
7.2 Nella fattispecie, premesso che tocca al ricorrente, e non all'UFG, dimostrare l'esistenza di sentenze riguardanti i medesimi fatti giudicati dalle autorità giu- diziarie italiane, il predetto ha trasmesso a questa Corte, con la sua replica, tre sentenze: una del 19 dicembre 2005 emessa dal Tribunale di Piacenza (v. act. 17.2); una del 15 marzo 2000 emessa dalla Corte di Appello di Trieste (v. act. 17.3) ed una del 3 luglio 2014 emessa dalla "Cour d'appel de Colmar" (v. act.
- 9 -
17.4). Ora, pur riguardando tali decisioni la stessa tipologia di reato, ossia la falsificazione di documentazione legata autovetture rubate – si rileva, tra l'al- tro, che la decisione francese concerne unicamente una domanda di scarce- razione –, l'estradando, che non indica in maniera precisa quali fatti sarebbero stati giudicati due volte, non dimostra in maniera inequivocabile che vi sareb- be un problema di ne bis in idem. La censura sollevata sarebbe quindi an- ch'essa stata da respingere.
8. L'insorgente contesta infine la sua detenzione, chiedendo di essere scarcera- to. Egli afferma innanzitutto che l'autorità rogante avrebbe spedito la versione completa della sentenza d'appello italiana quando il termine all'uopo era già scaduto. In secondo luogo, egli fa notare come l'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti si basi su una sentenza con un numero diverso (n. 12478/07) ri- spetto a quello relativo alla sentenza d'appello (n. 9201/03), ciò che rendereb- be nullo l'ordine in questione. In terzo luogo, le sue condizioni di salute si op- porrebbero alla carcerazione, ciò che sarebbe attestato da varia documenta- zione medica prodotta.
8.1
8.1.1 Secondo l'art. 12 n. 2 CEEstr, a sostegno della domanda di estradizione deve essere prodotto: l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della Parte richiedente (lett. a); un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata, il tempo ed il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b); una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibi- le, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Giusta l'art. 13 CEEstr, se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insuf- ficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in appli- cazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte domanderà il com- plemento d'informazioni necessario e potrà assegnare un termine per l'otteni- mento delle stesse.
8.1.2 In concreto, se è vero che, in un primo momento, l'autorità rogante ha tra- smesso unicamente una parte della sentenza del 6 dicembre 2012 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, occorre rilevare che, su richiesta complemen- tare ai sensi del succitato art. 13 CEEstr, l'autorità italiana ha immediatamen- te, e prima dell'emanazione della decisione di estradizione qui impugnata, tra- smesso quanto mancava all'autorità rogata, la quale ha prontamente inoltrato al ricorrente quanto ricevuto, affinché quest'ultimo potesse integrarle nelle sue
- 10 -
osservazioni del 5 dicembre 2014. Quanto precede non può di certo costituire motivo per scarcerare l'estradando, anche perché nel termine fissato per l'inol- tro della documentazione da allegare alla domanda di estradizione l'autorità rogante ha fatto comunque pervenire il dispositivo della sentenza, dove risul- tava chiara la pesante condanna a carico del ricorrente.
8.2 Per quanto riguarda l'asserita divergenza tra il numero d'incarto menzionato sull'ordine di arresto ed il numero della sentenza d'appello, risulta evidente che la persona oggetto dell'ordine di arresto spiccato è il ricorrente, il quale era ricercato sulla base della condanna contenuta nella sentenza d'appello in questione, ragione per cui nulla può essere dedotto da tale errore, se di errore si tratta, in favore di una scarcerazione del predetto. Il ricorrente stesso non nega di essere la persona ricercata dalle autorità italiane per i fatti predetti (v. lett. C supra).
8.3 Questa Corte prende atto del precario stato di salute dell'insorgente, fatto at- testato dalla diversa documentazione prodotta, la quale evidenzia soprattutto problemi cardiaci e di ipertensione nonché di claustrofobia (v. act. 1.12). Oc- corre tuttavia rilevare che agli atti non figura nessun certificato medico atte- stante la non carcerabilità del predetto. In realtà, quando si è rivelato necessa- rio e come già rilevato nella sentenza RH.2014.16 (v. consid. 4.4), egli ha sempre potuto essere trasferito in un istituto sanitario esterno al penitenziario allorquando i suoi problemi non potevano essere risolti in carcere, modalità che continueranno ad essere applicate, soprattutto se il suo stato di salute do- vesse aggravarsi. Lo stato di salute non può quindi costituire motivo di scarce- razione.
8.4 Per il resto, la presente autorità non intravvede nuovi motivi rispetto a quelli già evidenziati nella sentenza RH.2014.16 per rinunciare alla detenzione estradizionale, i quali rimangono attuali. Anzi, la conferma dell'estradizione non può che acutizzare il pericolo di fuga, il quale è soprattutto alimentato dal- la pesante pena da scontare in Italia. Tale pericolo non può essere scongiura- to con misure sostitutive della detenzione. Vista la possibilità per l'estradando di essere trasportato in un ospedale quando necessario, da respingere è pure la sua richiesta di essere trasferito stabilmente in una struttura sanitaria ester- na al carcere.
9. In conclusione, non vi è nessuna ragione né per negare l'estradizione né per scarcerare il ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità.
- 11 -
10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fatti- specie a fr. 3'000.--, importo coperto solo parzialmente dall'anticipo delle spe- se già versato, ossia fr. 2'453.50 (v. act. 16). Il ricorrente dovrà dunque ancora versare a questo Tribunale un importo di fr. 546.50.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le procedure RR.2014.341 e RH.2014.22 sono congiunte. 2. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 3. La domanda d'adozione di misure provvisionali è divenuta priva d'oggetto. 4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. Tenuto con- to dell'anticipo delle spese di fr. 2'453.50 già versato, il ricorrente dovrà an- cora corrispondere al Tribunale penale federale un importo di fr. 546.50.
Bellinzona, 5 febbraio 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Jan Burger - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).