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RR.2017.287

Bundesstrafgericht · 2017-11-14 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Lituania. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Gratuito patrocinio.

Sachverhalt

A. Con segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (di seguito: SIS) del 5 dicembre 2015, il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ha richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A. (act. 4.1). La richiesta si basa su un iter procedurale culminato con la sentenza del Tribunale regionale di Pa- nevezys del 20 ottobre 2016, con la quale il perseguito è stato condannato a quattro anni di detenzione per i reati contro l’integrità fisica e contro la proprietà (v. act. 4.12). B. In data 26 luglio 2017, A. è stato arrestato nel Canton Ticino a seguito dell’or- dinanza di arresto provvisorio ai fini di estradizione dell’Ufficio federale di giu- stizia (di seguito: UFG) di medesima data (act. 4.2). Nell’interrogatorio del 26 luglio 2017, il perseguito ha dichiarato di essere la persona ricercata dalle autorità lituane, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata verso la Lituania (act. 4.3). C. Il 27 luglio 2017 l’UFG ha ordinato la detenzione ai fini di estradizione di A. (act. 4.4). D. Tramite messaggio nel SIS del 27 luglio 2017, l’autorità lituana ha richiesto all’UFG un’estensione a 40 giorni del termine per effettuare la traduzione della documentazione estradizionale (act. 4.7). L’UFG ha quindi fissato il termine del 3 ottobre 2017 per inoltrare la predetta documentazione (act. 4.8) E. In data 14 agosto 2017, A. ha presentato un’istanza di scarcerazione (act. 4.9), richiesta alla quale l’UFG non ha dato seguito non essendo ancora scaduto il termine per la trasmissione della domanda formale di estradizione con la relativa traduzione (act. 4.10). F. Il 21 agosto 2017, il Ministero della Giustizia lituano ha trasmesso la domanda formale di estradizione e i documenti annessi, tutti con la relativa traduzione in francese (act. 4.12). G. Il medesimo giorno, l’UFG ha incaricato il Ministero pubblico ticinese di proce- dere all’audizione di A. Quest’ultimo, sentito il 25 agosto 2017, ha preso atto della domanda formale di estradizione presentata dalla Lituania e ha ribadito di non acconsentire all’estradizione semplificata (act. 4.13 e 4.14).

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H. Con scritto dell’8 settembre 2017, A. ha presentato le proprie osservazioni alla domanda di estradizione, chiedendone la reiezione. Nel contempo, egli ha po- stulato la propria liberazione con effetto immediato (act. 4.15). I. Il 14 settembre 2017, l’UFG ha designato il MLaw Michele Barchi, agente su delega dell’avv. Luca Trisconi, quale patrocinatore d’ufficio di A. (act. 4.16 e 4.18). J. Mediante decisione del 14 settembre 2017, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Lituania, rifiutando allo stesso tempo la richiesta di scarcerazione (act. 1.2). K. Il 13 ottobre 2017, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale fede- rale avverso la predetta decisione, postulando, preliminarmente, la conces- sione dell’effetto sospensivo; nel merito ha chiesto, in via principale, l’annulla- mento del provvedimento di estradizione e la concessione del beneficio del gratuito patrocinio; in via subordinata, l’annullamento del provvedimento di estradizione e l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie (act. 1). L. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 24 ottobre 2017 l'UFG ha propo- sto di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (act. 4). M. Con replica del 6 novembre 2017 A. ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (act. 6). Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione.

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E. 1.2 L'estradizione fra la Lituania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal relativo Primo Protocollo del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), dal relativo Secondo protocollo del 17 marzo 1978 (SR 0.353.12) e dal relativo Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 (RS 0.353.13), tutti conclusi a Stra- sburgo. Sono inoltre applicabili le disposizioni degli art. 59 e seguenti della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19 - 62).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2, con rispettivi rinvii). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n.

E. 1.4 Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradi- zione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo.

E. 1.5 In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 2 Il ricorrente sostiene in primo luogo che la richiesta di estradizione, nonché i documenti giustificativi annessi, presentino diverse lacune rispetto alle esi- genze minime da ossequiare a norma degli art. 28 e 41 AIMP. In particolare, dal punto di vista formale, nessuna delle decisioni di condanna penale pro- dotte dall’autorità lituana conterrebbero un’indicazione relativa alla propria esecutività. Non sarebbe inoltre chiaro quale sarebbe la pena detentiva com- plessiva da scontare, né sulla base di quale decisione giudiziaria.

E. 2.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali ap- plicabili (lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in sostanza contenute negli

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art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.2) basta una "copia certificata conforme" della decisione pe- nale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero ma non necessariamente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determinante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei do- cumenti, validamente trasmessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permetta di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'e- sposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e im- mediatamente rilevabili, è quindi vincolante (DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003, consid. 2.3). Le disposizioni dell’art. 12 n. 2 lett. a CEEstr mirano a permettere allo Stato richiesto di esaminare se le condizioni di fondo poste dalla CEEstr sono adem- piute (sentenza del Tribunale federale 1A.254/2006 del 4 aprile 2006, consid. 3.1). A tale proposito, non si giustifica di essere troppo esigenti in merito alla forma dei documenti elencati all’ art. 12 n. 2 lett. a CEEstr (ENGLER, Commen- tario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 3 ad art. 41 AIMP). Non tocca inoltre al giudice svizzero dell’assistenza valutare se gli atti proce- durali esteri rispettino il diritto dello Stato richiedente, a meno che non vi sia una violazione manifestamente rilevabile che faccia apparire arbitraria la do- manda di estradizione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.296 del 21 aprile 2016, consid. 5.3).

E. 2.2 Nel caso concreto, il 20 luglio 2011 A. è stato condannato dal Tribunale distret- tuale di Pasvalys a una pena privativa di libertà di 2 anni e 6 mesi per furto. In data 9 febbraio 2012, il medesimo Tribunale ha inflitto al ricorrente una pena privativa di libertà di 1 anno e 6 mesi per lesioni semplici, la quale è stata cu- mulata con la pena precedente per un totale di 2 anni e 9 mesi di detenzione. Con decisione del 3 agosto 2016, il Tribunale distrettuale di Panevezys ha in- flitto a A. una pena privativa di libertà di 4 anni per lesioni gravi, che è stata cumulata con la pena del 9 febbraio 2012 del Tribunale distrettuale di Pasvalys, per un totale di 6 anni. A seguito dell’appello del patrocinatore di A., il 20 otto- bre 2016 il Tribunale regionale di Panevezys ha modificato la decisione del

E. 3 Secondariamente, il ricorrente afferma che la decisione del 14 settembre 2017 dell’UFG, con la quale è stata concessa l’estradizione, violi il rispetto della vita privata e famigliare sancito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in seguito: CEDU).

E. 3.1 Preliminarmente va preso atto del fatto che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'in- gerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari

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casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (se- gnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la se- parazione provocata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzio- nata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002, consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009, consid. 2.7).

E. 3.2 Nulla di tutto ciò nel caso di specie: A. ha vissuto in Lituania sin dalla nascita e solo negli ultimi anni si è trasferito in Francia. Inoltre lo stesso ricorrente af- ferma che, poco prima di essere arrestato in Svizzera, si apprestava a raggiun- gere il monastero “B.” a Z. nel cantone Y. per intraprendere un’attività profes- sionale come aiuto cuoco (act. 1, pag. 4, act. 1.15). Ora, affermare che il centro dei suoi interessi sia Lione, solo perché in tale luogo dimora la di lui compagna, risulta sicuramente eccessivo e in ogni caso ininfluente per quanto riguarda l’estradizione, poiché come detto solamente in casi eccezionali la separazione provocata dall’estradizione costituisce un’ingerenza sproporzionata all’art. 8 CEDU. Non vi è dunque nessun indizio atto a dimostrare che l'estradizione comporte- rebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurisprudenza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.

E. 4 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto.

E. 5 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona del MLaw Michele Barchi, agente su de- lega dell’avv. Luca Trisconi.

E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di suc- cesso, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non pos- sono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare

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soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richie- dente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficien- temente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche HARARI/ ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

E. 5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando un avere di EUR 7.22, un debito di EUR 240.-- e di non recepire alcun reddito (inc. RP.2017.63, act. 3). Si tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è dunque data.

E. 5.3 Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manife- stamente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 3). Una parte non deve poter avviare una procedura che non sosterrebbe a sue spese, unicamente perché non le costa nulla (v. in proposito DTF 138 II 217 consid. 2.2.4). Nel caso di specie può essere ritenuto che il ricorso fosse privo di possibilità di successo, poiché i gravami sollevati dal re- clamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di estradi- zionale, erano manifestamente da respingere.

Pertanto, il postulato gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA deve essere respinto.

E. 5.4 Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 prima frase PA). In casu il ricorrente è soccombente e sarebbe quindi tenuto al versamento

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delle spese processuali. Tuttavia, non disponendo quest’ultimo dei mezzi ne- cessari per farvi fronte, vi è ragione per condonare eccezionalmente le spese processuali in virtù dell’art. 63 cpv. 1 terza frase PA.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
  3. Non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 14 novembre 2017 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dal MLaw Michele Barchi, agente su delega dell’avv. Luca Trisconi, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Lituania

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Gratuito patrocinio (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2017.287 + RP.2017.63

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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (di seguito: SIS) del 5 dicembre 2015, il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ha richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A. (act. 4.1). La richiesta si basa su un iter procedurale culminato con la sentenza del Tribunale regionale di Pa- nevezys del 20 ottobre 2016, con la quale il perseguito è stato condannato a quattro anni di detenzione per i reati contro l’integrità fisica e contro la proprietà (v. act. 4.12). B. In data 26 luglio 2017, A. è stato arrestato nel Canton Ticino a seguito dell’or- dinanza di arresto provvisorio ai fini di estradizione dell’Ufficio federale di giu- stizia (di seguito: UFG) di medesima data (act. 4.2). Nell’interrogatorio del 26 luglio 2017, il perseguito ha dichiarato di essere la persona ricercata dalle autorità lituane, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata verso la Lituania (act. 4.3). C. Il 27 luglio 2017 l’UFG ha ordinato la detenzione ai fini di estradizione di A. (act. 4.4). D. Tramite messaggio nel SIS del 27 luglio 2017, l’autorità lituana ha richiesto all’UFG un’estensione a 40 giorni del termine per effettuare la traduzione della documentazione estradizionale (act. 4.7). L’UFG ha quindi fissato il termine del 3 ottobre 2017 per inoltrare la predetta documentazione (act. 4.8) E. In data 14 agosto 2017, A. ha presentato un’istanza di scarcerazione (act. 4.9), richiesta alla quale l’UFG non ha dato seguito non essendo ancora scaduto il termine per la trasmissione della domanda formale di estradizione con la relativa traduzione (act. 4.10). F. Il 21 agosto 2017, il Ministero della Giustizia lituano ha trasmesso la domanda formale di estradizione e i documenti annessi, tutti con la relativa traduzione in francese (act. 4.12). G. Il medesimo giorno, l’UFG ha incaricato il Ministero pubblico ticinese di proce- dere all’audizione di A. Quest’ultimo, sentito il 25 agosto 2017, ha preso atto della domanda formale di estradizione presentata dalla Lituania e ha ribadito di non acconsentire all’estradizione semplificata (act. 4.13 e 4.14).

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H. Con scritto dell’8 settembre 2017, A. ha presentato le proprie osservazioni alla domanda di estradizione, chiedendone la reiezione. Nel contempo, egli ha po- stulato la propria liberazione con effetto immediato (act. 4.15). I. Il 14 settembre 2017, l’UFG ha designato il MLaw Michele Barchi, agente su delega dell’avv. Luca Trisconi, quale patrocinatore d’ufficio di A. (act. 4.16 e 4.18). J. Mediante decisione del 14 settembre 2017, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Lituania, rifiutando allo stesso tempo la richiesta di scarcerazione (act. 1.2). K. Il 13 ottobre 2017, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale fede- rale avverso la predetta decisione, postulando, preliminarmente, la conces- sione dell’effetto sospensivo; nel merito ha chiesto, in via principale, l’annulla- mento del provvedimento di estradizione e la concessione del beneficio del gratuito patrocinio; in via subordinata, l’annullamento del provvedimento di estradizione e l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie (act. 1). L. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 24 ottobre 2017 l'UFG ha propo- sto di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (act. 4). M. Con replica del 6 novembre 2017 A. ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (act. 6). Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1.

1.1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione.

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1.2. L'estradizione fra la Lituania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal relativo Primo Protocollo del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), dal relativo Secondo protocollo del 17 marzo 1978 (SR 0.353.12) e dal relativo Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 (RS 0.353.13), tutti conclusi a Stra- sburgo. Sono inoltre applicabili le disposizioni degli art. 59 e seguenti della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19 - 62). 1.3. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2, con rispettivi rinvii). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.4. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradi- zione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. 1.5. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii). 2. Il ricorrente sostiene in primo luogo che la richiesta di estradizione, nonché i documenti giustificativi annessi, presentino diverse lacune rispetto alle esi- genze minime da ossequiare a norma degli art. 28 e 41 AIMP. In particolare, dal punto di vista formale, nessuna delle decisioni di condanna penale pro- dotte dall’autorità lituana conterrebbero un’indicazione relativa alla propria esecutività. Non sarebbe inoltre chiaro quale sarebbe la pena detentiva com- plessiva da scontare, né sulla base di quale decisione giudiziaria. 2.1. L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali ap- plicabili (lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in sostanza contenute negli

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art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.2) basta una "copia certificata conforme" della decisione pe- nale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero ma non necessariamente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determinante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei do- cumenti, validamente trasmessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permetta di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'e- sposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e im- mediatamente rilevabili, è quindi vincolante (DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003, consid. 2.3). Le disposizioni dell’art. 12 n. 2 lett. a CEEstr mirano a permettere allo Stato richiesto di esaminare se le condizioni di fondo poste dalla CEEstr sono adem- piute (sentenza del Tribunale federale 1A.254/2006 del 4 aprile 2006, consid. 3.1). A tale proposito, non si giustifica di essere troppo esigenti in merito alla forma dei documenti elencati all’ art. 12 n. 2 lett. a CEEstr (ENGLER, Commen- tario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 3 ad art. 41 AIMP). Non tocca inoltre al giudice svizzero dell’assistenza valutare se gli atti proce- durali esteri rispettino il diritto dello Stato richiedente, a meno che non vi sia una violazione manifestamente rilevabile che faccia apparire arbitraria la do- manda di estradizione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.296 del 21 aprile 2016, consid. 5.3). 2.2. Nel caso concreto, il 20 luglio 2011 A. è stato condannato dal Tribunale distret- tuale di Pasvalys a una pena privativa di libertà di 2 anni e 6 mesi per furto. In data 9 febbraio 2012, il medesimo Tribunale ha inflitto al ricorrente una pena privativa di libertà di 1 anno e 6 mesi per lesioni semplici, la quale è stata cu- mulata con la pena precedente per un totale di 2 anni e 9 mesi di detenzione. Con decisione del 3 agosto 2016, il Tribunale distrettuale di Panevezys ha in- flitto a A. una pena privativa di libertà di 4 anni per lesioni gravi, che è stata cumulata con la pena del 9 febbraio 2012 del Tribunale distrettuale di Pasvalys, per un totale di 6 anni. A seguito dell’appello del patrocinatore di A., il 20 otto- bre 2016 il Tribunale regionale di Panevezys ha modificato la decisione del 3 agosto 2016 del Tribunale distrettuale di Panevezys e ridotto la pena deten- tiva per lesioni gravi a 2 anni, cumulandola con la pena del 9 febbraio 2012 del Tribunale distrettuale di Pasvalys per un totale di 4 anni di detenzione (act. 4.11 e act. 4.12). L'autorità rogante ha prodotto copia delle decisioni del Tribunale distrettuale di Pasvalys, del Tribunale distrettuale di Panevezys e del Tribunale regionale di Panevezys, tutte con relativa traduzione in lingua francese. Sia la domanda di

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estradizione che i documenti a sostegno sono stati validamente trasmessi all'UFG dal Ministero di Giustizia lituano, che come tale è abilitato ad attestarne l'autenticità in maniera conforme all'art. 41 AIMP (sulle attenuate esigenze di forma richieste in ambito estradizionale v. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Basilea 1953, pag. 192 e MARKEES, Internationale Rech- tshilfe in Strafsachen. Das Bundesgesetz vom 20. März 1981, II, Zweiter Teil: Auslieferung, SJK 422a, 1982, pag. 5). Dalla documentazione agli atti non ri- sulta che il ricorrente abbia contestato la decisione del 20 ottobre 2016 din- nanzi all’autorità superiore, motivo per il quale non vi è ragione di dubitare che essa sia passata in giudicato e che quindi sia esecutoria. Inoltre ciò che conta è che gli atti in questione siano stati rilasciati nelle forme prescritte nella legge dello Stato richiedente (v. art. 12 n. 2 lett. a CEEstr) e che provengano da un'autorità estera abilitata agli scambi estradizionali giusta l'art. 12 n. 1 CEEstr. Tutti questi requisiti di forma sono chiaramente adempiuti nella fattispecie. Si rileva inoltre che il ricorrente solleva solo la mancanza di indicazione in me- rito alla esecutività delle decisioni allegate alla domanda di estradizione, senza però mai affermare espressamente che esse non siano effettivamente esecu- tive. Ad ogni modo, considerato anche il principio della buona fede fra Stati (DTF 121 I 181), non vi è ragione di dubitare della correttezza dei documenti posti alla base della richiesta di estradizione. La censura va dunque disattesa. Per quanto riguarda le considerazioni del ricorrente sulla pena complessiva da scontare, si rileva che di principio non tocca al giudice dell'assistenza espri- mersi sull'entità della pena irrogata dal tribunale estero (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.341 del 5 febbraio 2015, consid. 5). La censura va quindi respinta. 3. Secondariamente, il ricorrente afferma che la decisione del 14 settembre 2017 dell’UFG, con la quale è stata concessa l’estradizione, violi il rispetto della vita privata e famigliare sancito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in seguito: CEDU). 3.1. Preliminarmente va preso atto del fatto che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'in- gerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari

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casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estradando (se- gnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la se- parazione provocata dall'estradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzio- nata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002, consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009, consid. 2.7). 3.2. Nulla di tutto ciò nel caso di specie: A. ha vissuto in Lituania sin dalla nascita e solo negli ultimi anni si è trasferito in Francia. Inoltre lo stesso ricorrente af- ferma che, poco prima di essere arrestato in Svizzera, si apprestava a raggiun- gere il monastero “B.” a Z. nel cantone Y. per intraprendere un’attività profes- sionale come aiuto cuoco (act. 1, pag. 4, act. 1.15). Ora, affermare che il centro dei suoi interessi sia Lione, solo perché in tale luogo dimora la di lui compagna, risulta sicuramente eccessivo e in ogni caso ininfluente per quanto riguarda l’estradizione, poiché come detto solamente in casi eccezionali la separazione provocata dall’estradizione costituisce un’ingerenza sproporzionata all’art. 8 CEDU. Non vi è dunque nessun indizio atto a dimostrare che l'estradizione comporte- rebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurisprudenza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte. 4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto. 5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona del MLaw Michele Barchi, agente su de- lega dell’avv. Luca Trisconi. 5.1. La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di suc- cesso, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non pos- sono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare

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soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richie- dente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficien- temente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche HARARI/ ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.). 5.2. Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando un avere di EUR 7.22, un debito di EUR 240.-- e di non recepire alcun reddito (inc. RP.2017.63, act. 3). Si tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è dunque data.

5.3. Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manife- stamente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 3). Una parte non deve poter avviare una procedura che non sosterrebbe a sue spese, unicamente perché non le costa nulla (v. in proposito DTF 138 II 217 consid. 2.2.4). Nel caso di specie può essere ritenuto che il ricorso fosse privo di possibilità di successo, poiché i gravami sollevati dal re- clamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di estradi- zionale, erano manifestamente da respingere.

Pertanto, il postulato gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA deve essere respinto.

5.4. Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 prima frase PA). In casu il ricorrente è soccombente e sarebbe quindi tenuto al versamento

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delle spese processuali. Tuttavia, non disponendo quest’ultimo dei mezzi ne- cessari per farvi fronte, vi è ragione per condonare eccezionalmente le spese processuali in virtù dell’art. 63 cpv. 1 terza frase PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 3. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 14 novembre 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - MLaw Michele Barchi e avv. Luca Trisconi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).