opencaselaw.ch

BV.2018.12

Bundesstrafgericht · 2018-10-30 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA).

Sachverhalt

A. In data 7 maggio 2018 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), Divi- sione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di E. per sottrazione d'imposta e frode fiscale (art. 175 e segg. e art. 186 LIFD). Parallelamente l’AFC conduce un’in- chiesta penale amministrativa nei confronti di E. per il sospetto che egli nel pe- riodo 2012-2016 abbia commesso una truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente una sottrazione d'imposta giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) in relazione all’at- tività di F. SA e di G. SA (act. 1.1, 1.2, 1.3).

B. Il 16 maggio 2018 l’AFC, tramite tre decisioni separate, ha ordinato il sequestro in vista di confisca dei fondi siti a Z. e a Y., immobili in comproprietà in ragione di un terzo ciascuno dei tre figli di E., ossia A., B. e C.; contestualmente, l’AFC ha ordinato l’iscrizione a registro fondiario del divieto di disporre su tali immobili (act. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6).

C. Con reclamo del 22 maggio 2018 A., B. e C., rappresentati dalla madre D., sono insorti contro le predette decisioni dinanzi al direttore dell'AFC, postulandone l'annullamento e richiedendo la cancellazione a registro fondiario del divieto di disporre (act. 1).

D. Il 28 maggio 2018 il direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendo la reiezione del gravame (act. 2).

E. Tramite scritto dell’11 giugno 2018, l’avv. Balmelli ha postulato la concessione del gratuito patrocinio a favore di D. (act. 7).

F. Con memoriale di replica del 20 giugno 2018 (unitamente al successivo invio del 17 luglio 2018), i reclamanti si sono riconfermati integralmente nelle proprie conclusioni ricorsuali, chiedendo in particolare che sia data loro evidenza dell’esistenza dei seri indizi di reato a carico di E.; a loro parere, la misura difet- terebbe della proporzionalità e mancherebbe inoltre la connessione tra i fondi

- 3 -

sequestrati ed i reati imputati a E.. Infine, i reclamanti hanno dichiarato di rinun- ciare alla richiesta di assistenza giudiziaria summenzionata (act. 9, act. 14, act. 14.1).

G. Con la propria duplica del 5 luglio 2018, l’AFC ha prodotto un dossier confiden- ziale contenente una descrizione dettagliata dal sospetto fondato ed ulteriori documenti, ad uso esclusivo della scrivente Corte. A mente dell’AFC, tale dos- sier non potrebbe essere reso noto ai reclamanti, ritenuto il rischio di intralciare l’inchiesta penale fiscale che sarebbe ai propri inizi e di salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli imputati o contribuenti (act. 12 pag. 3).

H. Il 17 luglio 2018 la Corte dei reclami penali ha restituito all’AFC il dossier confi- denziale chiedendo di fornire un riassunto del contenuto dei singoli documenti, oppure di indicare quali affermazioni delle osservazioni del 28 maggio 2018 e della duplica del 5 luglio 2018 si fondano sugli specifici documenti del dossier confidenziale (act. 13).

I. Con invio del 24 luglio 2018, l’AFC ha presentato un riassunto del fondato so- spetto completato da rinvii ai documenti del dossier confidenziale (act. 15, 15.1).

L. L’8 agosto 2018 i reclamanti hanno trasmesso alla scrivente Corte la propria presa di posizione, riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie allegazioni (act. 17).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Giusta l’art. 191 cpv. 1 LIFD, in presenza di sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA. Al perseguimento di in- frazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile il DPA; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio è l'AFC (art. 67 cpv. 1 LIP).

- 4 -

E. 2.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

E. 2.2 Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario subordi- nato all'AFC e sono giunte a conoscenza del destinatario in data 17 maggio

2018. Pertanto, interposto correttamente al Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA) il 22 maggio 2018, ossia – considerato il giorno festivo ticinese di lunedì 21 maggio 2018 – entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo è tempestivo.

E. 2.3 Nella misura in cui sono comproprietari degli immobili oggetto di sequestro, i reclamanti hanno senza dubbio un interesse degno di protezione all'annulla- mento o alla modifica della decisione impugnata. In questo ambito, la loro legit- timazione ad agire è data.

E. 3 L’AFC ha presentato con la propria duplica un dossier confidenziale che avrebbe dovuto essere reso noto unicamente alla Corte dei reclami penali con- formemente all’art. 25 cpv. 3 DPA (act. 12 pag. 2 e segg.).

E. 3.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il ri- chiedente (art. 25 cpv. 3 DPA).

La Corte dei reclami penali non considera il mero interesse dell’amministrazione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di un im- portante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di controllo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3 DPA è imperativa. La Corte dei reclami

- 5 -

penali nega l’accesso agli atti alla persona interessata solo allorquando la fatti- specie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (HAURI, Verwal- tungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti; decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.2).

Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono es- sere trasmessi alla Corte unitamente ad un riassunto del contenuto dei mede- simi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5; BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.4 con rinvii).

E. 3.2 Chiedendo di limitare l’uso del dossier confidenziale alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira da un lato ad evitare che l’inchiesta penale fiscale venga intralciata e dall’altro a salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli impu- tati o di contribuenti (act. 12 pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limita- zione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3 DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37 LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5).

Su invito di questa Corte, l’AFC aveva in seguito comunque presentato un do- cumento intitolato “sospetto fondato (riassunto del documento A)” con rinvii ai restanti atti del dossier confidenziale, trasmesso ai reclamanti per loro cono- scenza (act. 15.1, act. 16).

I reclamanti, ricevuto tale riassunto, non hanno chiesto ulteriore accesso al dos- sier confidenziale: in effetti, a loro dire, il contenuto del medesimo non li riguar- derebbe. Essi richiedendo tuttavia che la Corte dei reclami penali esamini il dossier confidenziale nell’ambito della presente procedura (act. 17).

E. 3.3 Ne deriva che, in casu, la prassi summenzionata della Corte dei reclami penali è stata rispettata.

E. 4 I reclamanti sostengono innanzitutto che le decisioni impugnate sarebbero in- sufficientemente motivate, nella misura in cui l'autorità non avrebbe indicato il legame tra i beni sequestrati e le attività illecite asseritamente commesse da E., come neppure sarebbe stato evidenziato l’ammontare dei fondi scaturiti dalle presunte infrazioni o frodi da egli messe in atto.

- 6 -

E. 4.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedi- mento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione com- porta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tutta- via considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

E. 4.2 In concreto, le decisioni contestate indicano solo genericamente che “soggiac- ciono a confisca tutti i vantaggi economici che possono essere quantificati e che direttamente o indirettamente sono stati conseguiti tramite i reati commessi”; in merito alle somme in gioco, il funzionario dell’AFC menziona che si tratterebbe di “importanti somme d’imposta” e di “una parte della cifra d’affari delle società” F. SA e G. SA (act. 1.1, 1.2, 1.3). Nelle proprie osservazioni del 28 maggio 2018, l’AFC ha precisato che gli immobili sarebbero stati parte del patrimonio di E. fino al momento del loro trasferimento a titolo gratuito, il 7 marzo 2011, nel patrimonio dei reclamanti. L’AFC ha pure aggiunto che, dal 2015 sarebbero stati svolti lavori di migliorie e di mantenimento all’immobile a Z. per un totale di circa fr. 200'000.-- e di circa fr. 85'000.-- all’immobile a Y.; non potrebbe essere escluso che tali interventi, così come i crediti ipotecari gravanti i fondi, siano stati pagati anche grazie a un’economia di imposte dello stesso E. (act. 12 pag. 3). Sull’importo dei presunti reati fiscali a carico di E., l’AFC ha indicato che il profitto illecito da egli conseguito ammonterebbe a circa fr. 54,2 milioni (fr. 19,7 milioni di imposte dirette e fr. 34,5 milioni di imposta preventiva). Seb- bene nell’ambito della procedura siano stati sequestrati svariati beni riconduci- bili a E., l’AFC ha precisato che il valore dei medesimi non sarebbe al momento determinabile, per cui il provvedimento querelato sarebbe da tutelare, ritenuto che l’ammontare del profitto illecito sarebbe in ogni caso di gran lunga superiore al valore dei beni posti sotto sequestro (act. 2).

- 7 -

E. 4.3 Ne segue che nell'ambito dello scambio di allegati avvenuto dinanzi alla Corte dei reclami penali, i reclamanti sono stati correttamente posti nella condizione di comprendere la portata delle decisioni impugnate, le motivazioni alla base delle medesime nonché il contesto generale nel quale esse si iscrivono, e di prendere posizione al riguardo. In concreto, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito deve pertanto considerarsi sanata nel corso della presente procedura di reclamo, ai sensi della giurisprudenza summenzionata (v. supra consid. 4.1). Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia.

E. 5 I reclamanti ritengono che l'eventuale confisca degli immobili a Z. e a Y. costi- tuirebbe una misura eccessivamente severa nei loro confronti (art. 70 cpv. 2 CP). In effetti, sarebbe escluso che i fondi in oggetto possano essere conside- rati provento delle eventuali infrazioni contestate al padre (di cui sia i reclamanti che la loro madre sarebbero stati all’oscuro), ritenuto che i medesimi sarebbero divenuti proprietà dei reclamanti al momento del divorzio dei genitori, trasferi- mento di proprietà per il quale, nell’ambito della separazione, sarebbe stata for- nita una controprestazione adeguata. Gli insorgenti precisano inoltre, al ri- guardo, che gli immobili appartenevano comunque per metà alla madre, es- sendo stati acquisiti in costanza di matrimonio.

E. 5.1 Il sequestro previsto all'art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumi- bilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 lett. b DPA in relazione con gli art. 191 cpv. 1 e 192 cpv. 2 LIFD e con l’art. 67 cpv. 1 LIP). In una sentenza del 26 settembre 2005 l'Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d'imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005 consid. 7.5; v. anche 1B_785/2012 del 16 ottobre 2013 consid. 7). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permet- tano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in relazione con l'art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 - 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale fede- rale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell'in- chiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del so- spetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222 consid. 2c non pubblicato; DTF 124 IV 313 con- sid. 4; 120 IV 365 consid. 1; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3;

- 8 -

BV.2004.19 dell'11 ottobre 2004, consid. 2); la misura ordinata deve inoltre es- sere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale pe- nale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Di- versamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 con- sid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta ecce- zione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi con- fronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sen- tenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, con- sid. 3.2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d). In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell'imposta sottratta (v. DTF 126 I 97 consid. 3c e 3d; 120 IV 365 consid. 1d; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

E. 5.2 Dagli atti risulta che i coniugi D. e E. hanno adottato il regime della separazione dei beni dal 1° gennaio 2011 (v. act. 2.2, convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio, pag. 1 e 8). Con atto del 7 marzo 2011 – dunque suc- cessivamente alla separazione di beni – E. ha donato la proprietà a Y. ai recla- manti, in ragione di un terzo ciascuno, riservato tuttavia un diritto di usufrutto vita natural durante in favore di ciascun genitore (act. 2.1). Per quanto concerne l’immobile a Z., nella convenzione regolante le conseguenze accessorie del di- vorzio del 25 settembre 2014, viene indicato che il medesimo “risulta attual- mente ancora di proprietà del marito” e verrà intestato in comproprietà in ra- gione di un terzo ciascuno ai reclamanti. Anche la decisione della Pretura omo- logante detta convenzione, datata 29 settembre 2014, menziona che l’immobile a Z. viene ceduto gratuitamente dal padre ai tre figli (v. act. 2.2 pag. 2 e act. 2.2, convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio, pag. 8).

- 9 -

Alla luce di ciò, non può essere escluso che gli immobili in questione apparte- nessero esclusivamente a E., come pure che i medesimi siano stati da lui ceduti ai figli senza il versamento di una controprestazione. Al momento di un’even- tuale confisca (o della decisione su un eventuale risarcimento equivalente), sarà comunque necessario chiarire dettagliatamente i rapporti di proprietà sugli immobili al momento del trapasso ai figli.

E. 5.3 Ulteriore condizione per permettere una confisca nei confronti di terzi è che la medesima non costituisca, nei loro confronti, una misura eccessivamente se- vera. Questo presupposto non è realizzato in concreto. Il padre ha infatti pat- tuito, nell’ambito della convenzione di divorzio, il versamento di importanti somme sia in favore dei reclamanti che della loro madre, importi che sono cer- tamente sufficienti a permettere loro una vita dignitosa. Inoltre, il divieto di di- sporre iscritto a RF non impedisce ai reclamanti di utilizzare i fondi o di darli in locazione a terzi. Se ve ne fosse la necessità dimostrata, gli insorgenti potreb- bero anche richiedere il consenso all’AFC di vendere o gravare maggiormente i medesimi. Di rilievo è pure che i reclamanti, domiciliati a X., attualmente non vivono comunque negli immobili oggetto del sequestro qui contestato, motivo in più a comprova dell’assenza di un’eccessiva severità della misura.

E. 5.4 Perché un sequestro sia giustificato, è ancora necessaria l’esistenza di suffi- cienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento.

Nella propria presa di posizione dell’8 agosto 2018, i reclamanti hanno dichia- rato di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte in merito al presupposto dei seri indizi di colpevolezza per i reati contestati a E. (act. 17).

Nelle decisioni di sequestro impugnate l’AFC ha indicato avere il fondato so- spetto che E., nel periodi fiscali 2011-2014, abbia commesso una sottrazione consumata di importanti somme d’imposta sul reddito e nel 2015 un tentativo di sottrazione di importanti somme di imposta sul reddito, in quanto non avrebbe dichiarato parte dei propri redditi; inoltre, nel periodo degli esercizi commerciali 2012-2016, E. avrebbe commesso in relazione all’attività di F. SA e G. SA una truffa in materia di tasse, eventualmente una sottrazione dell’imposta preven- tiva, tramite la distrazione di una parte della cifra d’affari delle società, facendo in modo che essa venisse incassata da altre società del gruppo (act. 1.1, 1.2, 1.3).

L’AFC ha concretizzato tale sospetto con le proprie osservazioni del 28 maggio 2018 (act. 2), con la duplica del 5 luglio 2018 (act. 12) e tramite il riassunto del sospetto fondato datato 24 luglio 2018 (act. 15.1).

- 10 -

In particolare, per quanto attiene ai finder fees, dal 2011 al 2016 delle società del gruppo H. con sede in Svizzera avrebbero versato elevate somme di denaro (finder fees) per il conferimento della gestione di parte del patrimonio di un’entità straordinaria legata al governo angolano, in favore della società I. Ltd., con sede a Cipro, anch’essa facente parte del gruppo e indirettamente detenuta da E.. A mente dell’AFC, l’apporto di tale cliente sarebbe tuttavia da ricondurre all’inter- mediazione imprescindibile di E., che svolgeva tale attività per la menzionata società cipriota, la quale poi a sua volta contabilizzava un costo e riversava una parte di tali somme alla società J. Corp., Seychelles, appartenente allo stesso gruppo societario e detenuta da E.. Essendo tuttavia la J. Corp. una società di sede, senza alcuna attività, gli importi ad essa riversati sarebbero in realtà da considerare come controprestazione per le attività svolte personalmente da E. e dunque da includere nelle sue dichiarazioni fiscali quali redditi. Sulla base degli elementi in suo possesso, l’AFC sospetta dunque che E. abbia commesso, tra il 2011 ed il 2015, sottrazioni continuate di importanti somme di imposta giu- sta gli art. 175 e segg. LIFD, qualificabile come grave infrazione fiscale ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 LIFD. L’illecito profitto di E. per l’imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali ammonterebbe a circa CHF 19,7 milioni (act. 2 pag. 2 e 3, act. 15.1).

In merito alla cifra d’affari non contabilizzata dalle società del gruppo H., l’AFC osserva che, nel 2014, una parte del patrimonio riconducibile a E. è stato im- messo in sette fondi d’investimento privati, i quali hanno versato commissioni a K. Ltd per la gestione patrimoniale da essa apparentemente svolta. A sua volta, K. Ltd avrebbe versato dei service fees e degli advisory fees a F. SA e a G. SA, entrambe con sede a Zugo, per le prestazioni da esse fornite nel periodo 2014- 2016 in relazione alla gestione patrimoniale dei citati fondi di investimento (nel 2014, quando sono stati costituiti i sette fondi di investimento, questi sono stati gli unici costi contabilizzati da K. Ltd).

Dalle indagini svolte dall’AFC, risulta tuttavia che K. Ltd non impegnava perso- nale nel 2014-2015, fatta eccezione per un collaboratore per la gestione di que- stioni agricole; nel 2016 essa avrebbe impiegato qualche collaboratore, tra cui due dirigenti domiciliati in Svizzera e qui attivi professionalmente. A mente dell’AFC, è dunque evidente che K. Ltd fosse diretta dalla Svizzera e che le principali attività legate alla gestione dei fondi di investimento fossero svolte da F. SA e G. SA. K. Ltd, non disponendo né di personale né di infrastruttura, sa- rebbe pertanto una mera società di sede. L’AFC sospetta pertanto che, avendo K. Ltd contabilizzato una grossa parte delle commissioni provenienti dai fondi di investimento quali utili, K. Ltd sia stata creata per mere ragioni fiscali in merito all’attribuzione degli utili, che avrebbero invece dovuto essere percepiti dalle società svizzere. Non avendo F. SA né G. SA dichiarato gli utili invece falsamente annunciati da K. Ltd, esisterebbe a loro carico il sospetto fondato di tentativo di sottrazione dell’imposta sull’utile, di frode fiscale e di complicità nella sottrazione d’imposta commessa da terzi. Vi sarebbe inoltre il sospetto di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2 DPA

- 11 -

e di sottrazione dell’imposta preventiva giusta l’art. 61 lett. a LIP, imposta preventiva non dichiarata né consegnata che ammonterebbe a circa fr. 34'000'000.--. (act. 15.1).

In definitiva, alla luce dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei chiari- menti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di un sequestro, l’AFC abbia sufficientemente dettagliato quali sarebbero gli indizi di reato a ca- rico di E. e l’eventuale connessione con gli immobili sequestrati, come pure le prove su cui essa fonda i propri sospetti.

E. 5.5 Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio della proporzionalità, si rileva che l'AFC ha quantificato in circa fr. 54,2 milioni (fr. 19,7 milioni di imposte dirette e fr. 34,5 milioni di imposta preventiva) il profitto illecito conseguito da E. tramite i presunti reati fiscali (v. act. 2). L’autorità fiscale sostiene di avere se- questrato, al fine di impedire la distrazione di fondi ottenuti illecitamente, i se- guenti beni: alcuni conti bancari di cui E. è titolare o avente diritto economico, alcuni immobili detenuti direttamente da E., le azioni delle società L. Inc., Mahè, Seychelles e M. AG, Zurigo, i crediti vantati da E. nei confronti di tali società, alcuni veicoli e un’imbarcazione, un aeroplano detenuto tramite una società estera e i due immobili oggetto della presente procedura. L’AFC ha pure indi- cato che, allo stadio attuale dell’inchiesta, non è possibile determinare il valore dei beni sopra elencati. D’altro lato anche il Ministero pubblico della Confedera- zione condurrebbe un’indagine contro ignoti per possibili delitti penali commessi in relazione alla gestione del fondo sovrano angolano, per cui non potrebbe essere escluso che gli stessi conti bancari sequestrati dalla DAPI siano pure oggetto di sequestro da parte del MPC. Non sarebbe inoltre noto l’ammontare del crediti ipotecari gravanti gli immobili di E.. Inoltre, per quanto attiene alle azioni della L. Inc. e agli eventuali crediti vantati da E., il sequestro sarebbe di mera facciata, nessun bene garantendone il controvalore. Per contro il seque- stro delle azioni della M. AG e di eventuali crediti vantati da E. sarebbe garantito da un’iscrizione a registro fondiario, apposta sugli immobili della società; non sarebbe tuttavia noto l’ammontare dei prestiti ipotecari. Il valore dei veicoli e dell’imbarcazione sarebbe di qualche centinaio di migliaia di franchi. Il valore dell’aeroplano non sarebbe garantito, tanto più che il medesimo sarebbe ancora a disposizione di E.. Infine, non sarebbe al momento noto il valore degli immobili oggetto della presente procedura.

E. 5.6 Alla luce di ciò, considerati gli importi oggetto di indagini (valutati in circa 54 mi- lioni di franchi) e le particolarità della fattispecie, il sequestro degli immobili in- testati ai reclamanti non appare manifestamente ingiustificato né sproporzio- nato ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

E. 6 I reclamanti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, poi ritirata il 20 giugno 2018.

- 12 -

La relativa istanza di cui ai casi BP.2018.50, 51, 52 va pertanto considerata priva di oggetto e radiata dai ruoli.

E. 7 Alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo deve essere respinto. Conforme- mente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non con- tiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano per- tanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corri- sponde alla normativa vigente sinora (v. TPF 2011 25 consid. 3). In quanto parti soccombenti, i reclamanti devono sopportare in solido le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia ridotta (v. supra consid. 4.3) è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’700.--. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai reclamanti l’importo di fr. 300.--.

- 13 -

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. Le cause BP.2018.50/51/52 sono prive di oggetto e vanno radiate dai ruoli.
  3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1’700.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai reclamanti l’importo di fr. 300.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 30 ottobre 2018 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Stephan Blättler, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., B., C., rappresentati dalla madre D., tutti rappresentati dall'avv. Riccardo Balmelli, Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2018.12/13/14 Procedura secondaria: BP.2018.50/51/52

- 2 -

Fatti: A. In data 7 maggio 2018 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), Divi- sione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di E. per sottrazione d'imposta e frode fiscale (art. 175 e segg. e art. 186 LIFD). Parallelamente l’AFC conduce un’in- chiesta penale amministrativa nei confronti di E. per il sospetto che egli nel pe- riodo 2012-2016 abbia commesso una truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente una sottrazione d'imposta giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) in relazione all’at- tività di F. SA e di G. SA (act. 1.1, 1.2, 1.3).

B. Il 16 maggio 2018 l’AFC, tramite tre decisioni separate, ha ordinato il sequestro in vista di confisca dei fondi siti a Z. e a Y., immobili in comproprietà in ragione di un terzo ciascuno dei tre figli di E., ossia A., B. e C.; contestualmente, l’AFC ha ordinato l’iscrizione a registro fondiario del divieto di disporre su tali immobili (act. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6).

C. Con reclamo del 22 maggio 2018 A., B. e C., rappresentati dalla madre D., sono insorti contro le predette decisioni dinanzi al direttore dell'AFC, postulandone l'annullamento e richiedendo la cancellazione a registro fondiario del divieto di disporre (act. 1).

D. Il 28 maggio 2018 il direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendo la reiezione del gravame (act. 2).

E. Tramite scritto dell’11 giugno 2018, l’avv. Balmelli ha postulato la concessione del gratuito patrocinio a favore di D. (act. 7).

F. Con memoriale di replica del 20 giugno 2018 (unitamente al successivo invio del 17 luglio 2018), i reclamanti si sono riconfermati integralmente nelle proprie conclusioni ricorsuali, chiedendo in particolare che sia data loro evidenza dell’esistenza dei seri indizi di reato a carico di E.; a loro parere, la misura difet- terebbe della proporzionalità e mancherebbe inoltre la connessione tra i fondi

- 3 -

sequestrati ed i reati imputati a E.. Infine, i reclamanti hanno dichiarato di rinun- ciare alla richiesta di assistenza giudiziaria summenzionata (act. 9, act. 14, act. 14.1).

G. Con la propria duplica del 5 luglio 2018, l’AFC ha prodotto un dossier confiden- ziale contenente una descrizione dettagliata dal sospetto fondato ed ulteriori documenti, ad uso esclusivo della scrivente Corte. A mente dell’AFC, tale dos- sier non potrebbe essere reso noto ai reclamanti, ritenuto il rischio di intralciare l’inchiesta penale fiscale che sarebbe ai propri inizi e di salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli imputati o contribuenti (act. 12 pag. 3).

H. Il 17 luglio 2018 la Corte dei reclami penali ha restituito all’AFC il dossier confi- denziale chiedendo di fornire un riassunto del contenuto dei singoli documenti, oppure di indicare quali affermazioni delle osservazioni del 28 maggio 2018 e della duplica del 5 luglio 2018 si fondano sugli specifici documenti del dossier confidenziale (act. 13).

I. Con invio del 24 luglio 2018, l’AFC ha presentato un riassunto del fondato so- spetto completato da rinvii ai documenti del dossier confidenziale (act. 15, 15.1).

L. L’8 agosto 2018 i reclamanti hanno trasmesso alla scrivente Corte la propria presa di posizione, riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie allegazioni (act. 17).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. Giusta l’art. 191 cpv. 1 LIFD, in presenza di sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA. Al perseguimento di in- frazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile il DPA; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio è l'AFC (art. 67 cpv. 1 LIP).

- 4 -

2.

2.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

2.2 Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario subordi- nato all'AFC e sono giunte a conoscenza del destinatario in data 17 maggio

2018. Pertanto, interposto correttamente al Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA) il 22 maggio 2018, ossia – considerato il giorno festivo ticinese di lunedì 21 maggio 2018 – entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo è tempestivo.

2.3 Nella misura in cui sono comproprietari degli immobili oggetto di sequestro, i reclamanti hanno senza dubbio un interesse degno di protezione all'annulla- mento o alla modifica della decisione impugnata. In questo ambito, la loro legit- timazione ad agire è data.

3. L’AFC ha presentato con la propria duplica un dossier confidenziale che avrebbe dovuto essere reso noto unicamente alla Corte dei reclami penali con- formemente all’art. 25 cpv. 3 DPA (act. 12 pag. 2 e segg.).

3.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il ri- chiedente (art. 25 cpv. 3 DPA).

La Corte dei reclami penali non considera il mero interesse dell’amministrazione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di un im- portante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di controllo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3 DPA è imperativa. La Corte dei reclami

- 5 -

penali nega l’accesso agli atti alla persona interessata solo allorquando la fatti- specie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (HAURI, Verwal- tungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti; decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.2).

Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono es- sere trasmessi alla Corte unitamente ad un riassunto del contenuto dei mede- simi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5; BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.4 con rinvii).

3.2 Chiedendo di limitare l’uso del dossier confidenziale alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira da un lato ad evitare che l’inchiesta penale fiscale venga intralciata e dall’altro a salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli impu- tati o di contribuenti (act. 12 pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limita- zione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3 DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37 LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5).

Su invito di questa Corte, l’AFC aveva in seguito comunque presentato un do- cumento intitolato “sospetto fondato (riassunto del documento A)” con rinvii ai restanti atti del dossier confidenziale, trasmesso ai reclamanti per loro cono- scenza (act. 15.1, act. 16).

I reclamanti, ricevuto tale riassunto, non hanno chiesto ulteriore accesso al dos- sier confidenziale: in effetti, a loro dire, il contenuto del medesimo non li riguar- derebbe. Essi richiedendo tuttavia che la Corte dei reclami penali esamini il dossier confidenziale nell’ambito della presente procedura (act. 17).

3.3 Ne deriva che, in casu, la prassi summenzionata della Corte dei reclami penali è stata rispettata.

4. I reclamanti sostengono innanzitutto che le decisioni impugnate sarebbero in- sufficientemente motivate, nella misura in cui l'autorità non avrebbe indicato il legame tra i beni sequestrati e le attività illecite asseritamente commesse da E., come neppure sarebbe stato evidenziato l’ammontare dei fondi scaturiti dalle presunte infrazioni o frodi da egli messe in atto.

- 6 -

4.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedi- mento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione com- porta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tutta- via considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

4.2 In concreto, le decisioni contestate indicano solo genericamente che “soggiac- ciono a confisca tutti i vantaggi economici che possono essere quantificati e che direttamente o indirettamente sono stati conseguiti tramite i reati commessi”; in merito alle somme in gioco, il funzionario dell’AFC menziona che si tratterebbe di “importanti somme d’imposta” e di “una parte della cifra d’affari delle società” F. SA e G. SA (act. 1.1, 1.2, 1.3). Nelle proprie osservazioni del 28 maggio 2018, l’AFC ha precisato che gli immobili sarebbero stati parte del patrimonio di E. fino al momento del loro trasferimento a titolo gratuito, il 7 marzo 2011, nel patrimonio dei reclamanti. L’AFC ha pure aggiunto che, dal 2015 sarebbero stati svolti lavori di migliorie e di mantenimento all’immobile a Z. per un totale di circa fr. 200'000.-- e di circa fr. 85'000.-- all’immobile a Y.; non potrebbe essere escluso che tali interventi, così come i crediti ipotecari gravanti i fondi, siano stati pagati anche grazie a un’economia di imposte dello stesso E. (act. 12 pag. 3). Sull’importo dei presunti reati fiscali a carico di E., l’AFC ha indicato che il profitto illecito da egli conseguito ammonterebbe a circa fr. 54,2 milioni (fr. 19,7 milioni di imposte dirette e fr. 34,5 milioni di imposta preventiva). Seb- bene nell’ambito della procedura siano stati sequestrati svariati beni riconduci- bili a E., l’AFC ha precisato che il valore dei medesimi non sarebbe al momento determinabile, per cui il provvedimento querelato sarebbe da tutelare, ritenuto che l’ammontare del profitto illecito sarebbe in ogni caso di gran lunga superiore al valore dei beni posti sotto sequestro (act. 2).

- 7 -

4.3 Ne segue che nell'ambito dello scambio di allegati avvenuto dinanzi alla Corte dei reclami penali, i reclamanti sono stati correttamente posti nella condizione di comprendere la portata delle decisioni impugnate, le motivazioni alla base delle medesime nonché il contesto generale nel quale esse si iscrivono, e di prendere posizione al riguardo. In concreto, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito deve pertanto considerarsi sanata nel corso della presente procedura di reclamo, ai sensi della giurisprudenza summenzionata (v. supra consid. 4.1). Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia.

5. I reclamanti ritengono che l'eventuale confisca degli immobili a Z. e a Y. costi- tuirebbe una misura eccessivamente severa nei loro confronti (art. 70 cpv. 2 CP). In effetti, sarebbe escluso che i fondi in oggetto possano essere conside- rati provento delle eventuali infrazioni contestate al padre (di cui sia i reclamanti che la loro madre sarebbero stati all’oscuro), ritenuto che i medesimi sarebbero divenuti proprietà dei reclamanti al momento del divorzio dei genitori, trasferi- mento di proprietà per il quale, nell’ambito della separazione, sarebbe stata for- nita una controprestazione adeguata. Gli insorgenti precisano inoltre, al ri- guardo, che gli immobili appartenevano comunque per metà alla madre, es- sendo stati acquisiti in costanza di matrimonio.

5.1 Il sequestro previsto all'art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumi- bilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 lett. b DPA in relazione con gli art. 191 cpv. 1 e 192 cpv. 2 LIFD e con l’art. 67 cpv. 1 LIP). In una sentenza del 26 settembre 2005 l'Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d'imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005 consid. 7.5; v. anche 1B_785/2012 del 16 ottobre 2013 consid. 7). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permet- tano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in relazione con l'art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 - 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale fede- rale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell'in- chiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del so- spetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222 consid. 2c non pubblicato; DTF 124 IV 313 con- sid. 4; 120 IV 365 consid. 1; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3;

- 8 -

BV.2004.19 dell'11 ottobre 2004, consid. 2); la misura ordinata deve inoltre es- sere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale pe- nale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Di- versamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 con- sid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta ecce- zione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi con- fronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sen- tenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, con- sid. 3.2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d). In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell'imposta sottratta (v. DTF 126 I 97 consid. 3c e 3d; 120 IV 365 consid. 1d; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

5.2 Dagli atti risulta che i coniugi D. e E. hanno adottato il regime della separazione dei beni dal 1° gennaio 2011 (v. act. 2.2, convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio, pag. 1 e 8). Con atto del 7 marzo 2011 – dunque suc- cessivamente alla separazione di beni – E. ha donato la proprietà a Y. ai recla- manti, in ragione di un terzo ciascuno, riservato tuttavia un diritto di usufrutto vita natural durante in favore di ciascun genitore (act. 2.1). Per quanto concerne l’immobile a Z., nella convenzione regolante le conseguenze accessorie del di- vorzio del 25 settembre 2014, viene indicato che il medesimo “risulta attual- mente ancora di proprietà del marito” e verrà intestato in comproprietà in ra- gione di un terzo ciascuno ai reclamanti. Anche la decisione della Pretura omo- logante detta convenzione, datata 29 settembre 2014, menziona che l’immobile a Z. viene ceduto gratuitamente dal padre ai tre figli (v. act. 2.2 pag. 2 e act. 2.2, convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio, pag. 8).

- 9 -

Alla luce di ciò, non può essere escluso che gli immobili in questione apparte- nessero esclusivamente a E., come pure che i medesimi siano stati da lui ceduti ai figli senza il versamento di una controprestazione. Al momento di un’even- tuale confisca (o della decisione su un eventuale risarcimento equivalente), sarà comunque necessario chiarire dettagliatamente i rapporti di proprietà sugli immobili al momento del trapasso ai figli.

5.3 Ulteriore condizione per permettere una confisca nei confronti di terzi è che la medesima non costituisca, nei loro confronti, una misura eccessivamente se- vera. Questo presupposto non è realizzato in concreto. Il padre ha infatti pat- tuito, nell’ambito della convenzione di divorzio, il versamento di importanti somme sia in favore dei reclamanti che della loro madre, importi che sono cer- tamente sufficienti a permettere loro una vita dignitosa. Inoltre, il divieto di di- sporre iscritto a RF non impedisce ai reclamanti di utilizzare i fondi o di darli in locazione a terzi. Se ve ne fosse la necessità dimostrata, gli insorgenti potreb- bero anche richiedere il consenso all’AFC di vendere o gravare maggiormente i medesimi. Di rilievo è pure che i reclamanti, domiciliati a X., attualmente non vivono comunque negli immobili oggetto del sequestro qui contestato, motivo in più a comprova dell’assenza di un’eccessiva severità della misura.

5.4 Perché un sequestro sia giustificato, è ancora necessaria l’esistenza di suffi- cienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento.

Nella propria presa di posizione dell’8 agosto 2018, i reclamanti hanno dichia- rato di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte in merito al presupposto dei seri indizi di colpevolezza per i reati contestati a E. (act. 17).

Nelle decisioni di sequestro impugnate l’AFC ha indicato avere il fondato so- spetto che E., nel periodi fiscali 2011-2014, abbia commesso una sottrazione consumata di importanti somme d’imposta sul reddito e nel 2015 un tentativo di sottrazione di importanti somme di imposta sul reddito, in quanto non avrebbe dichiarato parte dei propri redditi; inoltre, nel periodo degli esercizi commerciali 2012-2016, E. avrebbe commesso in relazione all’attività di F. SA e G. SA una truffa in materia di tasse, eventualmente una sottrazione dell’imposta preven- tiva, tramite la distrazione di una parte della cifra d’affari delle società, facendo in modo che essa venisse incassata da altre società del gruppo (act. 1.1, 1.2, 1.3).

L’AFC ha concretizzato tale sospetto con le proprie osservazioni del 28 maggio 2018 (act. 2), con la duplica del 5 luglio 2018 (act. 12) e tramite il riassunto del sospetto fondato datato 24 luglio 2018 (act. 15.1).

- 10 -

In particolare, per quanto attiene ai finder fees, dal 2011 al 2016 delle società del gruppo H. con sede in Svizzera avrebbero versato elevate somme di denaro (finder fees) per il conferimento della gestione di parte del patrimonio di un’entità straordinaria legata al governo angolano, in favore della società I. Ltd., con sede a Cipro, anch’essa facente parte del gruppo e indirettamente detenuta da E.. A mente dell’AFC, l’apporto di tale cliente sarebbe tuttavia da ricondurre all’inter- mediazione imprescindibile di E., che svolgeva tale attività per la menzionata società cipriota, la quale poi a sua volta contabilizzava un costo e riversava una parte di tali somme alla società J. Corp., Seychelles, appartenente allo stesso gruppo societario e detenuta da E.. Essendo tuttavia la J. Corp. una società di sede, senza alcuna attività, gli importi ad essa riversati sarebbero in realtà da considerare come controprestazione per le attività svolte personalmente da E. e dunque da includere nelle sue dichiarazioni fiscali quali redditi. Sulla base degli elementi in suo possesso, l’AFC sospetta dunque che E. abbia commesso, tra il 2011 ed il 2015, sottrazioni continuate di importanti somme di imposta giu- sta gli art. 175 e segg. LIFD, qualificabile come grave infrazione fiscale ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 LIFD. L’illecito profitto di E. per l’imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali ammonterebbe a circa CHF 19,7 milioni (act. 2 pag. 2 e 3, act. 15.1).

In merito alla cifra d’affari non contabilizzata dalle società del gruppo H., l’AFC osserva che, nel 2014, una parte del patrimonio riconducibile a E. è stato im- messo in sette fondi d’investimento privati, i quali hanno versato commissioni a K. Ltd per la gestione patrimoniale da essa apparentemente svolta. A sua volta, K. Ltd avrebbe versato dei service fees e degli advisory fees a F. SA e a G. SA, entrambe con sede a Zugo, per le prestazioni da esse fornite nel periodo 2014- 2016 in relazione alla gestione patrimoniale dei citati fondi di investimento (nel 2014, quando sono stati costituiti i sette fondi di investimento, questi sono stati gli unici costi contabilizzati da K. Ltd).

Dalle indagini svolte dall’AFC, risulta tuttavia che K. Ltd non impegnava perso- nale nel 2014-2015, fatta eccezione per un collaboratore per la gestione di que- stioni agricole; nel 2016 essa avrebbe impiegato qualche collaboratore, tra cui due dirigenti domiciliati in Svizzera e qui attivi professionalmente. A mente dell’AFC, è dunque evidente che K. Ltd fosse diretta dalla Svizzera e che le principali attività legate alla gestione dei fondi di investimento fossero svolte da F. SA e G. SA. K. Ltd, non disponendo né di personale né di infrastruttura, sa- rebbe pertanto una mera società di sede. L’AFC sospetta pertanto che, avendo K. Ltd contabilizzato una grossa parte delle commissioni provenienti dai fondi di investimento quali utili, K. Ltd sia stata creata per mere ragioni fiscali in merito all’attribuzione degli utili, che avrebbero invece dovuto essere percepiti dalle società svizzere. Non avendo F. SA né G. SA dichiarato gli utili invece falsamente annunciati da K. Ltd, esisterebbe a loro carico il sospetto fondato di tentativo di sottrazione dell’imposta sull’utile, di frode fiscale e di complicità nella sottrazione d’imposta commessa da terzi. Vi sarebbe inoltre il sospetto di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2 DPA

- 11 -

e di sottrazione dell’imposta preventiva giusta l’art. 61 lett. a LIP, imposta preventiva non dichiarata né consegnata che ammonterebbe a circa fr. 34'000'000.--. (act. 15.1).

In definitiva, alla luce dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei chiari- menti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di un sequestro, l’AFC abbia sufficientemente dettagliato quali sarebbero gli indizi di reato a ca- rico di E. e l’eventuale connessione con gli immobili sequestrati, come pure le prove su cui essa fonda i propri sospetti.

5.5 Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio della proporzionalità, si rileva che l'AFC ha quantificato in circa fr. 54,2 milioni (fr. 19,7 milioni di imposte dirette e fr. 34,5 milioni di imposta preventiva) il profitto illecito conseguito da E. tramite i presunti reati fiscali (v. act. 2). L’autorità fiscale sostiene di avere se- questrato, al fine di impedire la distrazione di fondi ottenuti illecitamente, i se- guenti beni: alcuni conti bancari di cui E. è titolare o avente diritto economico, alcuni immobili detenuti direttamente da E., le azioni delle società L. Inc., Mahè, Seychelles e M. AG, Zurigo, i crediti vantati da E. nei confronti di tali società, alcuni veicoli e un’imbarcazione, un aeroplano detenuto tramite una società estera e i due immobili oggetto della presente procedura. L’AFC ha pure indi- cato che, allo stadio attuale dell’inchiesta, non è possibile determinare il valore dei beni sopra elencati. D’altro lato anche il Ministero pubblico della Confedera- zione condurrebbe un’indagine contro ignoti per possibili delitti penali commessi in relazione alla gestione del fondo sovrano angolano, per cui non potrebbe essere escluso che gli stessi conti bancari sequestrati dalla DAPI siano pure oggetto di sequestro da parte del MPC. Non sarebbe inoltre noto l’ammontare del crediti ipotecari gravanti gli immobili di E.. Inoltre, per quanto attiene alle azioni della L. Inc. e agli eventuali crediti vantati da E., il sequestro sarebbe di mera facciata, nessun bene garantendone il controvalore. Per contro il seque- stro delle azioni della M. AG e di eventuali crediti vantati da E. sarebbe garantito da un’iscrizione a registro fondiario, apposta sugli immobili della società; non sarebbe tuttavia noto l’ammontare dei prestiti ipotecari. Il valore dei veicoli e dell’imbarcazione sarebbe di qualche centinaio di migliaia di franchi. Il valore dell’aeroplano non sarebbe garantito, tanto più che il medesimo sarebbe ancora a disposizione di E.. Infine, non sarebbe al momento noto il valore degli immobili oggetto della presente procedura.

5.6 Alla luce di ciò, considerati gli importi oggetto di indagini (valutati in circa 54 mi- lioni di franchi) e le particolarità della fattispecie, il sequestro degli immobili in- testati ai reclamanti non appare manifestamente ingiustificato né sproporzio- nato ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

6. I reclamanti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, poi ritirata il 20 giugno 2018.

- 12 -

La relativa istanza di cui ai casi BP.2018.50, 51, 52 va pertanto considerata priva di oggetto e radiata dai ruoli.

7. Alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo deve essere respinto. Conforme- mente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non con- tiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano per- tanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corri- sponde alla normativa vigente sinora (v. TPF 2011 25 consid. 3). In quanto parti soccombenti, i reclamanti devono sopportare in solido le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia ridotta (v. supra consid. 4.3) è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’700.--. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai reclamanti l’importo di fr. 300.--.

- 13 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le cause BP.2018.50/51/52 sono prive di oggetto e vanno radiate dai ruoli. 3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1’700.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai reclamanti l’importo di fr. 300.--.

Bellinzona, il 2 novembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Riccardo Balmelli

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru- zione lo ordini (art. 103 LTF).