opencaselaw.ch

BV.2016.1

Bundesstrafgericht · 2016-05-20 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3 Cost.).

Sachverhalt

A. In data 20 febbraio 2012, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di se- guito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI), ha avviato un inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di B. e A. per sot- trazione d'imposta e frode fiscale (art. 175 e segg. e 186 LIFD). Il 18 settembre 2012 il capo della DAPI ha ordinato l'avvio di un'inchiesta penale amministrativa conformemente agli art. 37 e segg. DPA per sottrazione d'imposta giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) e per truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 DPA nei confronti di A. e B.. Questi sono sospettati di essere amministratori di fatto ed azionisti delle società C. SA, D. SA, E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I. SA, J. SA e K. SA, tutte con sede a Z., le quali avrebbero gestito il bar e l'affittacamere di uno postribolo situato a Z.. Essi avrebbero commesso reati fiscali quali organi di fatto, incassando utili occulti nell'ambito della gestione delle predette società nei periodi fiscali dal 2005 al 2012 (v. act. 2.1).

B. Il 14 gennaio 2016 l'AFC ha ordinato il sequestro delle relazioni bancarie n. 1 (con un saldo al 17 dicembre 2015 di fr. 326'081.86; v. act. 2.3) e n. 2 (con un saldo al 17 dicembre 2015 di fr. 260'411.68; v. act. 2.4) presso la banca L., Lugano e St. Moritz, intestate a A., nonché della cassetta di sicurezza n. 2 presso la banca M. a Y., affittata a B., contenente contanti per un importo di ca fr. 53'400.-- (v. act. 2.5). Da rilevare che le relazioni di cui sopra erano già state oggetto di sequestro in data 7 marzo 2012, nell'ambito dell'inchiesta condotta dall'AFC giusta gli art. 190 e segg. LIFD, misura revocata il 14 gennaio 2016 (v. act. 2.6).

C. Con reclamo del 18 gennaio 2016 A. è insorto contro la predetta decisione di- nanzi al direttore dell'AFC, postulandone l'annullamento (v. act. 1).

D. Il 25 gennaio 2016 il direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale il reclamo con le proprie osservazioni, chie- dendo la reiezione del gravame (v. act. 2).

E. Con memoriale di replica del 23 febbraio 2016, il reclamante si è riconfermato integralmente nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 7).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

E. 1.2 Nel caso di specie, la decisione impugnata emana da un funzionario subordi- nato all'AFC ed è giunta a conoscenza del destinatario in data 15 gennaio 2016. Pertanto, interposto correttamente al Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA) il 18 gennaio 2016, ossia entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo è tempestivo.

E. 1.3 Nella misura in cui è titolare delle relazioni bancarie oggetto di sequestro, il re- clamante ha senza dubbio un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In questo ambito, la sua legittimazione ad agire è dunque pacificamente data (v. TPF 2007 158 consid. 1.2). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda la cassetta di sicurezza presso la banca M., dato che la stessa è stata presa in affitto da B. (v. act. 2.5) e non dal recla- mante, il quale non risulta pertanto toccato dal relativo sequestro.

E. 2 Il reclamante sostiene innanzitutto che la decisione impugnata sarebbe insuffi- cientemente motivata, nella misura in cui l'autorità non avrebbe indicato in che senso i beni sequestrati sarebbero il prodotto o lo strumento di un'infrazione né sarebbe stato evidenziato a quanto ammonterebbe il presunto credito compen- satorio.

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E. 2.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedi- mento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è suf- ficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tri- bunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 con- sid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul me- rito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/re- clamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 con- sid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

E. 2.2 In concreto, la decisione contestata soddisfa le esigenze di motivazione sopra- esposte. Essa contiene infatti, seppur in maniera sintetica, un esposto del con- testo fattuale all'interno del quale si inscrive l'indagine condotta dalla DAPI e i motivi che hanno portato all'emanazione del suddetto provvedimento. Inoltre, il lungo articolarsi della presente procedura – durante la quale le parti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi – e avuto particolare riguardo alle detta- gliate esposizioni dei fatti ad opera dell'AFC, nonché della ricostruzione del pre- sunto modus operandi, v'è da concludere che la fattispecie è stata circoscritta in modo adeguato anche per ciò che attiene ai sospetti di reato gravanti sugli indagati e giustificanti il provvedimento in parola. Da quanto esposto dall'auto- rità inquirente, emerge infatti che A., per il tramite di società a lui riconducibili, avrebbe gestito un esercizio pubblico adibito a postribolo, omettendo di conta- bilizzare una parte rilevante degli incassi realizzati e di conseguenza di dichia- rare al fisco la totalità del reddito conseguito mediante tale attività. Sulla scorta delle indagini condotte, la DAPI ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione degli importi sottratti, sulla base di dati e documenti raccolti durante l'inchiesta. Ne segue che il reclamante è stato correttamente posto nella condizione di com- prendere la portata della decisione, nonché del contesto generale nel quale essa si iscrive, e di impugnarla con piena cognizione – come peraltro effettiva- mente avvenuto – dinanzi alla scrivente Corte. L'asserita violazione del diritto di essere sentito del reclamante deve dunque essere respinta.

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E. 3 Il reclamante censura l'esistenza di sufficienti indizi di reato a suo carico. Egli ritiene inoltre che il sequestro contestato sia lesivo del principio della proporzio- nalità. Esso sarebbe sproporzionato nel suo ammontare per rapporto alla sua specifica situazione. Nella decisione impugnata non vi sarebbe nessuna indica- zione in merito agli importi di una presunta imposta preventiva sottratta.

E. 3.1.1 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumi- bilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono essere og- getto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l’infrazione, o che ne siano il pro- dotto, rispettivamente se questi serviranno a garantire il pagamento di un risar- cimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchie- sta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, con- sid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 otto- bre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sen- tenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, con- sid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto sem- plice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, l’autorità di reclamo non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giuri- sprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (DTF 126 I 97 consid. 3c e 3d). In caso di sottra- zione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta (DTF 120 IV 365 consid. 1d; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

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E. 3.1.2 Giusta l'art. 175 cpv. 1 LIFD (titolo: "sottrazione di imposta"), il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebita- mente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. Commette invece una frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD colui che, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Questi è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi (art. 186 cpv. 1 LIFD). Ai sensi dell'art. 190 cpv. 2 LIFD, sono considerate gravi infrazioni fiscali in parti- colare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).

Gli elementi costitutivi della sottrazione d'imposta giusta l'art. 175 LIFD, comu- nemente ammessa come infrazione di natura penale, sono il comportamento illecito del contribuente, la perdita finanziaria per la collettività e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il risultato. Per le persone esercitanti un'attività commerciale, o per le persone giuridiche, il caso tipico di sottrazione di imposta consiste nella tenuta irregolare della contabilità, con omissione di redditi imponibili (PIETRO SANSONETTI, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3, n. 7 e n. 18 ad art. 175 LIFD, pagg. 1495 e 1497). La frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD costituisce un delitto qualificato di sottrazione, e come tale, passibile di pene più gravi che la sottrazione d'imposta (fino alla detenzione). Questa infrazione presuppone, a differenza della sottrazione di imposta, un comportamento intenzionale a livello soggettivo (SANSONETTI, op. cit., n. 4, 37-38 ad art. 186 LIFD, pagg. 1549 e 1555).

E. 3.1.3 Giusta l'art. 61 lett. a LIP, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo sottrae l'imposta preventiva alla Con- federazione è – in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo – punito a titolo di sottrazione d'imposta con una multa fino a 30'000 franchi o fino al triplo dell'imposta sot- tratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30'000 franchi. La sottrazione d’imposta in questione è un reato di evento. Questo si realizza quando il com- portamento sopradescritto porta ad una perdita finanziaria per la collettività, risp. ad una violazione del credito fiscale dello Stato (v. MICHAEL BEUSCH/JASMIN MALLA, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Basilea 2012, 2a ediz., n. 1 e seg. ad art. 61 LIP; v. anche XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4a ediz., Basilea 2012, pag. 586 e segg.).

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Il comportamento punito deve procurare un vantaggio all’autore o a terzi. Tale vantaggio deve essere di natura pecuniaria e consiste nel fatto di non contabi- lizzare e pagare (tempestivamente o in giusta misura) l’imposta preventiva (v. BEUSCH/MALLA, op. cit., n. 10 e seg. ad art. 61 LIP).

E. 3.2 In una precedente sentenza concernente altri beni di pertinenza del reclamante sequestrati nell'ambito della medesima procedura a suo carico (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2012.10/BV.2012.12/BV.2013.6 del 4 dicem- bre 2013, consid. 3.4) questa Corte ha affermato quanto segue:

"L'inchiesta condotta dalla DAPI ha fatto emergere un complesso susseguirsi di società riconducibili a A. (e al suo "socio" B., oggetto di un parallelo procedimento penale-amministrativo) che si sarebbero avvicendate nella gestione del bar/postri- bolo "N." di Z., omettendo però di contabilizzare - e quindi di dichiarare al fisco - l'integralità degli incassi effettuati, e questo sia per quel che riguarda l'attività del bar propriamente detto, sia per l'affittacamere. L'inchiesta ha sinora permesso, gra- zie al ritrovamento in locali appartenenti al reclamante di parte dei certificati azio- nari relativi alle numerose società succedutesi nella gestione dell'esercizio pub- blico di cui è questione, di ricondurre allo stesso A. (o a B.) la proprietà delle stesse, con conseguente responsabilità nella presunta attività illecita posta in essere (v. act. 16.4 e relativo allegato). In particolare, come si evince dalla "ricevuta" (v. act. 16.4), A. ha attestato di ricevere 22 azioni (al portatore) della società O. SA e 50 azioni della H. SA (le altre 50 azioni di quest'ultima società appartenevano invece a B.). Parimenti, anche da diversi verbali di interrogatorio, emerge la qualità di azionista del reclamante A., unitamente al "socio" B., indicati come coloro i quali amministravano le società gerenti (v. interrogatorio del 27 giugno 2013 di P., act. 36.4 dell'inc. BV.2012.3-8).

Sui comportamenti sospetti degli indagati nella gestione degli esercizi pubblici in questione, Q., responsabile della gestione del bar/postribolo "N." a partire dall'anno 2002 e sentito in qualità di persona informata sui fatti, ha dichiarato nel suo verbale di interrogatorio dell'8 marzo 2012:

"[…] Gli incassi venivano portati in ufficio del signor P. e li consegnava ai signori P., A. e B. […]

Domanda: Lei è sorpreso del nostro arrivo, rispettivamente aveva dei dubbi d'irregolarità in una delle società? Risposta: Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso A. e B.) mi chiede- vano continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso A. e B., pre- sumo sono i due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ho le prove sono sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti […]

Domanda: Da chi riceveva gli ordini per la gestione della società" Risposta: A. e B. […]

[…] Per gli incassi delle camere li facevo io, mettevo nella busta e conse- gnavo in ufficio (che era in via X.) a P., A. e B.. "

Da alcuni passaggi contenuti nei diversi verbali di interrogatorio emergerebbe il ruolo di primo piano rivestito da A. nell'ambito delle società che hanno gestito l'e- sercizio pubblico adibito a postribolo.

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In particolare: "[…] "Domanda: Quando lei è divenuto amministratore unico della società G. SA. Chi le ha offerto questa carica? Risposta: Il Signor A., P. e R. che era la persona che aveva costituito la società" […] "Mi ricordo che portavo le buste contenenti i soldi a A. nell'ufficio di P." […] "Io ogni giorno consegnavo l'incasso a P. o A. […]" (verbale di interrogatorio di Q. del 21 febbraio 2013, quale persona informata sui fatti, act. 34.1 inc. BV.2012.10). Già da queste dichiarazioni traspare in modo abbastanza evidente il meccanismo utilizzato dagli indagati per diminuire illegalmente il loro carico fiscale: sia nella gestione del bar che in quella dell'affittacamere, veniva contabilizzata solo una parte della cifra d'affari conseguita, e per questo scopo ci si avvaleva sia di fatture pagate in nero, con contante prelevato direttamente dalla cassa del bar - contri- buendo con ciò a dissimulare almeno una parte dell'incasso di quest'ultimo - sia della manipolazione, se non addirittura della distruzione fisica di documentazione contabile concernente le società di gestione del postribolo. La relativa società di gestione veniva utilizzata solo per qualche tempo, e poi svuotata di ogni attivo, e ne venivano costituite regolarmente delle altre (da qui l'avvicendarsi, per certi versi frenetico, delle numerose società di gestione menzionate nel già citato documento act. 29). La differenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti dagli esercizi pubblici in questione veniva poi versata ai relativi azionisti (in primis, a B. e A.), anche se l'AFC non è stata finora in grado di stabilire esattamente su quali conti bancari pervenivano le somme sottratte al fisco.

Da quanto precedentemente esposto, risulta che vi sono sufficienti e concordanti indizi per ritenere il qui reclamante A. - benché sempre schermato da persone giu- ridiche all'uopo costituite – come il gestore di fatto (insieme a B.) dell'esercizio pub- blico in parola, e che in questa veste egli possa essere tenuto responsabile dei reati contestatigli dalla DAPI, ossia la sottrazione di imposta ai sensi dell'art. 175 LIFD (tramite pagamenti in nero e relativa diminuzione di redditi imponibili al fisco) o la frode fiscale giusta l'art. 186 LIFD, di cui la tenuta e la presentazione alle au- torità fiscali di contabilità inesatta, incompleta o falsificata è uno degli elementi co- stitutivi (SANSONETTI, op. cit., n. 29 ad art. 186 LIFD, pag. 1553). Parimenti, da quanto sopra illustrato risultano pure esservi sufficienti e concordanti indizi di reato per l'infrazione di cui all'art. 61 LIP.

Per quanto attiene alle infrazioni testè indicate, avuto particolare riguardo anche alle dettagliate ricostruzioni effettuate dall'autorità inquirente (cfr. act. 28 e relativo allegato), devesi quindi ritenere adempiuto il presupposto dell'esistenza di suffi- cienti indizi di reato, con la conseguenza che l'emanazione di decisioni di sequestro è di per sé legittima".

Nella sentenza in questione (consid. 3.3), l’autorità giudicante ha inoltre affer- mato quanto segue:

Con particolare riferimento alle presunte infrazioni alla LIP, risulterebbe quindi che il reclamante, nella sua veste di azionista delle società gerenti l'esercizio pubblico

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in parola - sulla scorta della dettagliata ricostruzione effettuata dalla DAPI in merito alle presunte ed effettive cifre d'affari realizzate dalle diverse società succedutesi nella gestione del bar e dell'affittacamere, (v. act. 2 pag. 6 e segg.) - abbia incas- sato dalle stesse prestazioni valutabili in denaro (a contanti) e quindi soggette all'imposta preventiva ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 lett. a, 10 cpv. 1 e 13 cpv. 1 lett. a LIP.

Ora, con il suo gravame il reclamante contesta quanto precede, in particolare le dichiarazioni del teste Q., ma non produce nessun atto che possa in concreto modificare le ricostruzioni operate dall'autorità inquirente o sostanziare le pro- prie affermazioni. In realtà, analizzando più in profondità i redditi dichiarati dal reclamante nelle proprie dichiarazioni fiscali, con gli investimenti da lui effettuati, l'AFC ha potuto ulteriormente rafforzare il sospetto circa la qualità di azionista del predetto nelle società di cui sopra. L'autorità fiscale rileva che, nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2011, l'insorgente avrebbe beneficiato di afflussi di fondi da fonti ignote e non dichiarate per almeno fr. 1'070'000.--, im- porto che non comprenderebbe altri fondi investiti dal contribuente in modo oc- culto nei propri immobili ed in alcune società non dichiarate, valutati in circa 2 milioni di franchi (v. act. 2.7). L’autorità precisa che le giustificazioni addotte al proposito dal reclamante (entrate dovute ai diritti di compera) spiegano solo in minima parte questo afflusso di fondi non dichiarati (v. ibidem). Il 15 giugno 2015 l'AFC ha trasmesso agli imputati il processo verbale finale che chiude l'in- chiesta. Il collaboratore inquirente dell'AFC ha concluso che A. ha commesso i reati di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 cpv. 1 lett. a LIP) e di truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), nell'ambito della gestione delle società S. SA, C. SA, D. SA, E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I. SA, J. SA e K. SA, nei periodi fiscali dal 2005 al 2012 (v. act. 2 pag. 6). In definitiva, essendo il presupposto dell'esistenza di sufficienti indizi di reato ulteriormente rafforzatosi e vista la chiusura dell'inchiesta, il sequestro deve essere confermato.

E. 3.3 Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio della proporzionalità, si rileva che l'AFC ha quantificato l'imposta preventiva sulle prestazioni valutabili in denaro non pagata dalle società di cui sopra in fr. 3'429'266.65, interessi esclusi (v. act. 2 pag. 7). La parte di utile non dichiarato che il reclamante avrebbe incassato ammonterebbe a circa il 22% di tale importo, ossia fr. 754'466.50. Aggiungendo gli interessi di ritardo, approssimati al 35%, il pro- dotto del reato totale di cui il predetto avrebbe beneficiato ammonterebbe a fr. 1'018'529.77 (v. ibidem). Ora, essendo l'autorità fiscale giunta alla conclu- sione che i fondi sequestrati non deriverebbero direttamente dalle prestazioni dissimulate di utile corrisposte dalle società implicate, bensì da affari portati a termine dal contribuente – si tratterebbe del ricavo di diritti di compera a favore di terzi che avrebbero avuto quale oggetto immobili del reclamante –, i valori litigiosi, per un importo di fr. 639'400.--, sarebbero stati bloccati, unitamente ad altri beni immobiliari (50% dei fondi RFD 955 e 1136 nel comune di W.), in vista

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dell'esecuzione di un risarcimento equivalente. Visto l'importo relativo all'impo- sta preventiva non pagata dal reclamante ipotizzato dall'AFC e ritenuto che gli immobili di W. sono stati sequestrati anche dall'autorità fiscale cantonale, vi è da concludere che il sequestro di beni per un valore totale di fr. 1'184'400.-- non viola il principio della proporzionalità.

E. 4 Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, ri- levando il suo stato di indigenza ritenuto che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati nell'ambito del procedimento in questione.

E. 4.1 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

E. 4.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces- suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa- zione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria.

E. 4.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere deter- minati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative de- vono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richie- dente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non rie- scono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).

E. 4.4 In concreto, occorre osservare che nessuna delle informazioni riportate nel for- mulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Tutte le spese mensili riportate nonché i debiti men- zionati non trovano riferimento in nessun documento, ciò che non permette di giudicare la situazione finanziaria del reclamante.

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In siffatte circostanze, la situazione finanziaria del reclamante, e questo nono- stante i sequestri ordinati dall'AFC, non si delinea con sufficiente chiarezza, ciò che deve concludere, di riflesso, alla reiezione della richiesta di assistenza giu- diziaria gratuita, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

E. 5 Alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo deve essere respinto. Conforme- mente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non con- tiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano per- tanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corri- sponde alla normativa vigente sinora (v. TPF 2011 25 consid. 3). In quanto parte soccombente, il reclamante deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 20 maggio 2016 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Cesare Lepori, Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3 Cost.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2016.1+BP.2016.13

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Fatti: A. In data 20 febbraio 2012, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di se- guito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI), ha avviato un inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di B. e A. per sot- trazione d'imposta e frode fiscale (art. 175 e segg. e 186 LIFD). Il 18 settembre 2012 il capo della DAPI ha ordinato l'avvio di un'inchiesta penale amministrativa conformemente agli art. 37 e segg. DPA per sottrazione d'imposta giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) e per truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 DPA nei confronti di A. e B.. Questi sono sospettati di essere amministratori di fatto ed azionisti delle società C. SA, D. SA, E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I. SA, J. SA e K. SA, tutte con sede a Z., le quali avrebbero gestito il bar e l'affittacamere di uno postribolo situato a Z.. Essi avrebbero commesso reati fiscali quali organi di fatto, incassando utili occulti nell'ambito della gestione delle predette società nei periodi fiscali dal 2005 al 2012 (v. act. 2.1).

B. Il 14 gennaio 2016 l'AFC ha ordinato il sequestro delle relazioni bancarie n. 1 (con un saldo al 17 dicembre 2015 di fr. 326'081.86; v. act. 2.3) e n. 2 (con un saldo al 17 dicembre 2015 di fr. 260'411.68; v. act. 2.4) presso la banca L., Lugano e St. Moritz, intestate a A., nonché della cassetta di sicurezza n. 2 presso la banca M. a Y., affittata a B., contenente contanti per un importo di ca fr. 53'400.-- (v. act. 2.5). Da rilevare che le relazioni di cui sopra erano già state oggetto di sequestro in data 7 marzo 2012, nell'ambito dell'inchiesta condotta dall'AFC giusta gli art. 190 e segg. LIFD, misura revocata il 14 gennaio 2016 (v. act. 2.6).

C. Con reclamo del 18 gennaio 2016 A. è insorto contro la predetta decisione di- nanzi al direttore dell'AFC, postulandone l'annullamento (v. act. 1).

D. Il 25 gennaio 2016 il direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale il reclamo con le proprie osservazioni, chie- dendo la reiezione del gravame (v. act. 2).

E. Con memoriale di replica del 23 febbraio 2016, il reclamante si è riconfermato integralmente nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 7).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto: 1.

1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

1.2 Nel caso di specie, la decisione impugnata emana da un funzionario subordi- nato all'AFC ed è giunta a conoscenza del destinatario in data 15 gennaio 2016. Pertanto, interposto correttamente al Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA) il 18 gennaio 2016, ossia entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo è tempestivo.

1.3 Nella misura in cui è titolare delle relazioni bancarie oggetto di sequestro, il re- clamante ha senza dubbio un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In questo ambito, la sua legittimazione ad agire è dunque pacificamente data (v. TPF 2007 158 consid. 1.2). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda la cassetta di sicurezza presso la banca M., dato che la stessa è stata presa in affitto da B. (v. act. 2.5) e non dal recla- mante, il quale non risulta pertanto toccato dal relativo sequestro.

2. Il reclamante sostiene innanzitutto che la decisione impugnata sarebbe insuffi- cientemente motivata, nella misura in cui l'autorità non avrebbe indicato in che senso i beni sequestrati sarebbero il prodotto o lo strumento di un'infrazione né sarebbe stato evidenziato a quanto ammonterebbe il presunto credito compen- satorio.

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2.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedi- mento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è suf- ficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tri- bunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 con- sid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul me- rito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/re- clamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 con- sid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

2.2 In concreto, la decisione contestata soddisfa le esigenze di motivazione sopra- esposte. Essa contiene infatti, seppur in maniera sintetica, un esposto del con- testo fattuale all'interno del quale si inscrive l'indagine condotta dalla DAPI e i motivi che hanno portato all'emanazione del suddetto provvedimento. Inoltre, il lungo articolarsi della presente procedura – durante la quale le parti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi – e avuto particolare riguardo alle detta- gliate esposizioni dei fatti ad opera dell'AFC, nonché della ricostruzione del pre- sunto modus operandi, v'è da concludere che la fattispecie è stata circoscritta in modo adeguato anche per ciò che attiene ai sospetti di reato gravanti sugli indagati e giustificanti il provvedimento in parola. Da quanto esposto dall'auto- rità inquirente, emerge infatti che A., per il tramite di società a lui riconducibili, avrebbe gestito un esercizio pubblico adibito a postribolo, omettendo di conta- bilizzare una parte rilevante degli incassi realizzati e di conseguenza di dichia- rare al fisco la totalità del reddito conseguito mediante tale attività. Sulla scorta delle indagini condotte, la DAPI ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione degli importi sottratti, sulla base di dati e documenti raccolti durante l'inchiesta. Ne segue che il reclamante è stato correttamente posto nella condizione di com- prendere la portata della decisione, nonché del contesto generale nel quale essa si iscrive, e di impugnarla con piena cognizione – come peraltro effettiva- mente avvenuto – dinanzi alla scrivente Corte. L'asserita violazione del diritto di essere sentito del reclamante deve dunque essere respinta.

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3. Il reclamante censura l'esistenza di sufficienti indizi di reato a suo carico. Egli ritiene inoltre che il sequestro contestato sia lesivo del principio della proporzio- nalità. Esso sarebbe sproporzionato nel suo ammontare per rapporto alla sua specifica situazione. Nella decisione impugnata non vi sarebbe nessuna indica- zione in merito agli importi di una presunta imposta preventiva sottratta.

3.1

3.1.1 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumi- bilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono essere og- getto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l’infrazione, o che ne siano il pro- dotto, rispettivamente se questi serviranno a garantire il pagamento di un risar- cimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchie- sta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, con- sid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 otto- bre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sen- tenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, con- sid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto sem- plice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, l’autorità di reclamo non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giuri- sprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (DTF 126 I 97 consid. 3c e 3d). In caso di sottra- zione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta (DTF 120 IV 365 consid. 1d; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

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3.1.2 Giusta l'art. 175 cpv. 1 LIFD (titolo: "sottrazione di imposta"), il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebita- mente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. Commette invece una frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD colui che, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Questi è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi (art. 186 cpv. 1 LIFD). Ai sensi dell'art. 190 cpv. 2 LIFD, sono considerate gravi infrazioni fiscali in parti- colare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).

Gli elementi costitutivi della sottrazione d'imposta giusta l'art. 175 LIFD, comu- nemente ammessa come infrazione di natura penale, sono il comportamento illecito del contribuente, la perdita finanziaria per la collettività e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il risultato. Per le persone esercitanti un'attività commerciale, o per le persone giuridiche, il caso tipico di sottrazione di imposta consiste nella tenuta irregolare della contabilità, con omissione di redditi imponibili (PIETRO SANSONETTI, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3, n. 7 e n. 18 ad art. 175 LIFD, pagg. 1495 e 1497). La frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD costituisce un delitto qualificato di sottrazione, e come tale, passibile di pene più gravi che la sottrazione d'imposta (fino alla detenzione). Questa infrazione presuppone, a differenza della sottrazione di imposta, un comportamento intenzionale a livello soggettivo (SANSONETTI, op. cit., n. 4, 37-38 ad art. 186 LIFD, pagg. 1549 e 1555).

3.1.3 Giusta l'art. 61 lett. a LIP, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo sottrae l'imposta preventiva alla Con- federazione è – in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo – punito a titolo di sottrazione d'imposta con una multa fino a 30'000 franchi o fino al triplo dell'imposta sot- tratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30'000 franchi. La sottrazione d’imposta in questione è un reato di evento. Questo si realizza quando il com- portamento sopradescritto porta ad una perdita finanziaria per la collettività, risp. ad una violazione del credito fiscale dello Stato (v. MICHAEL BEUSCH/JASMIN MALLA, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Basilea 2012, 2a ediz., n. 1 e seg. ad art. 61 LIP; v. anche XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4a ediz., Basilea 2012, pag. 586 e segg.).

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Il comportamento punito deve procurare un vantaggio all’autore o a terzi. Tale vantaggio deve essere di natura pecuniaria e consiste nel fatto di non contabi- lizzare e pagare (tempestivamente o in giusta misura) l’imposta preventiva (v. BEUSCH/MALLA, op. cit., n. 10 e seg. ad art. 61 LIP).

3.2 In una precedente sentenza concernente altri beni di pertinenza del reclamante sequestrati nell'ambito della medesima procedura a suo carico (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2012.10/BV.2012.12/BV.2013.6 del 4 dicem- bre 2013, consid. 3.4) questa Corte ha affermato quanto segue:

"L'inchiesta condotta dalla DAPI ha fatto emergere un complesso susseguirsi di società riconducibili a A. (e al suo "socio" B., oggetto di un parallelo procedimento penale-amministrativo) che si sarebbero avvicendate nella gestione del bar/postri- bolo "N." di Z., omettendo però di contabilizzare - e quindi di dichiarare al fisco - l'integralità degli incassi effettuati, e questo sia per quel che riguarda l'attività del bar propriamente detto, sia per l'affittacamere. L'inchiesta ha sinora permesso, gra- zie al ritrovamento in locali appartenenti al reclamante di parte dei certificati azio- nari relativi alle numerose società succedutesi nella gestione dell'esercizio pub- blico di cui è questione, di ricondurre allo stesso A. (o a B.) la proprietà delle stesse, con conseguente responsabilità nella presunta attività illecita posta in essere (v. act. 16.4 e relativo allegato). In particolare, come si evince dalla "ricevuta" (v. act. 16.4), A. ha attestato di ricevere 22 azioni (al portatore) della società O. SA e 50 azioni della H. SA (le altre 50 azioni di quest'ultima società appartenevano invece a B.). Parimenti, anche da diversi verbali di interrogatorio, emerge la qualità di azionista del reclamante A., unitamente al "socio" B., indicati come coloro i quali amministravano le società gerenti (v. interrogatorio del 27 giugno 2013 di P., act. 36.4 dell'inc. BV.2012.3-8).

Sui comportamenti sospetti degli indagati nella gestione degli esercizi pubblici in questione, Q., responsabile della gestione del bar/postribolo "N." a partire dall'anno 2002 e sentito in qualità di persona informata sui fatti, ha dichiarato nel suo verbale di interrogatorio dell'8 marzo 2012:

"[…] Gli incassi venivano portati in ufficio del signor P. e li consegnava ai signori P., A. e B. […]

Domanda: Lei è sorpreso del nostro arrivo, rispettivamente aveva dei dubbi d'irregolarità in una delle società? Risposta: Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso A. e B.) mi chiede- vano continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso A. e B., pre- sumo sono i due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ho le prove sono sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti […]

Domanda: Da chi riceveva gli ordini per la gestione della società" Risposta: A. e B. […]

[…] Per gli incassi delle camere li facevo io, mettevo nella busta e conse- gnavo in ufficio (che era in via X.) a P., A. e B.. "

Da alcuni passaggi contenuti nei diversi verbali di interrogatorio emergerebbe il ruolo di primo piano rivestito da A. nell'ambito delle società che hanno gestito l'e- sercizio pubblico adibito a postribolo.

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In particolare: "[…] "Domanda: Quando lei è divenuto amministratore unico della società G. SA. Chi le ha offerto questa carica? Risposta: Il Signor A., P. e R. che era la persona che aveva costituito la società" […] "Mi ricordo che portavo le buste contenenti i soldi a A. nell'ufficio di P." […] "Io ogni giorno consegnavo l'incasso a P. o A. […]" (verbale di interrogatorio di Q. del 21 febbraio 2013, quale persona informata sui fatti, act. 34.1 inc. BV.2012.10). Già da queste dichiarazioni traspare in modo abbastanza evidente il meccanismo utilizzato dagli indagati per diminuire illegalmente il loro carico fiscale: sia nella gestione del bar che in quella dell'affittacamere, veniva contabilizzata solo una parte della cifra d'affari conseguita, e per questo scopo ci si avvaleva sia di fatture pagate in nero, con contante prelevato direttamente dalla cassa del bar - contri- buendo con ciò a dissimulare almeno una parte dell'incasso di quest'ultimo - sia della manipolazione, se non addirittura della distruzione fisica di documentazione contabile concernente le società di gestione del postribolo. La relativa società di gestione veniva utilizzata solo per qualche tempo, e poi svuotata di ogni attivo, e ne venivano costituite regolarmente delle altre (da qui l'avvicendarsi, per certi versi frenetico, delle numerose società di gestione menzionate nel già citato documento act. 29). La differenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti dagli esercizi pubblici in questione veniva poi versata ai relativi azionisti (in primis, a B. e A.), anche se l'AFC non è stata finora in grado di stabilire esattamente su quali conti bancari pervenivano le somme sottratte al fisco.

Da quanto precedentemente esposto, risulta che vi sono sufficienti e concordanti indizi per ritenere il qui reclamante A. - benché sempre schermato da persone giu- ridiche all'uopo costituite – come il gestore di fatto (insieme a B.) dell'esercizio pub- blico in parola, e che in questa veste egli possa essere tenuto responsabile dei reati contestatigli dalla DAPI, ossia la sottrazione di imposta ai sensi dell'art. 175 LIFD (tramite pagamenti in nero e relativa diminuzione di redditi imponibili al fisco) o la frode fiscale giusta l'art. 186 LIFD, di cui la tenuta e la presentazione alle au- torità fiscali di contabilità inesatta, incompleta o falsificata è uno degli elementi co- stitutivi (SANSONETTI, op. cit., n. 29 ad art. 186 LIFD, pag. 1553). Parimenti, da quanto sopra illustrato risultano pure esservi sufficienti e concordanti indizi di reato per l'infrazione di cui all'art. 61 LIP.

Per quanto attiene alle infrazioni testè indicate, avuto particolare riguardo anche alle dettagliate ricostruzioni effettuate dall'autorità inquirente (cfr. act. 28 e relativo allegato), devesi quindi ritenere adempiuto il presupposto dell'esistenza di suffi- cienti indizi di reato, con la conseguenza che l'emanazione di decisioni di sequestro è di per sé legittima".

Nella sentenza in questione (consid. 3.3), l’autorità giudicante ha inoltre affer- mato quanto segue:

Con particolare riferimento alle presunte infrazioni alla LIP, risulterebbe quindi che il reclamante, nella sua veste di azionista delle società gerenti l'esercizio pubblico

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in parola - sulla scorta della dettagliata ricostruzione effettuata dalla DAPI in merito alle presunte ed effettive cifre d'affari realizzate dalle diverse società succedutesi nella gestione del bar e dell'affittacamere, (v. act. 2 pag. 6 e segg.) - abbia incas- sato dalle stesse prestazioni valutabili in denaro (a contanti) e quindi soggette all'imposta preventiva ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 lett. a, 10 cpv. 1 e 13 cpv. 1 lett. a LIP.

Ora, con il suo gravame il reclamante contesta quanto precede, in particolare le dichiarazioni del teste Q., ma non produce nessun atto che possa in concreto modificare le ricostruzioni operate dall'autorità inquirente o sostanziare le pro- prie affermazioni. In realtà, analizzando più in profondità i redditi dichiarati dal reclamante nelle proprie dichiarazioni fiscali, con gli investimenti da lui effettuati, l'AFC ha potuto ulteriormente rafforzare il sospetto circa la qualità di azionista del predetto nelle società di cui sopra. L'autorità fiscale rileva che, nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2011, l'insorgente avrebbe beneficiato di afflussi di fondi da fonti ignote e non dichiarate per almeno fr. 1'070'000.--, im- porto che non comprenderebbe altri fondi investiti dal contribuente in modo oc- culto nei propri immobili ed in alcune società non dichiarate, valutati in circa 2 milioni di franchi (v. act. 2.7). L’autorità precisa che le giustificazioni addotte al proposito dal reclamante (entrate dovute ai diritti di compera) spiegano solo in minima parte questo afflusso di fondi non dichiarati (v. ibidem). Il 15 giugno 2015 l'AFC ha trasmesso agli imputati il processo verbale finale che chiude l'in- chiesta. Il collaboratore inquirente dell'AFC ha concluso che A. ha commesso i reati di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 cpv. 1 lett. a LIP) e di truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), nell'ambito della gestione delle società S. SA, C. SA, D. SA, E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I. SA, J. SA e K. SA, nei periodi fiscali dal 2005 al 2012 (v. act. 2 pag. 6). In definitiva, essendo il presupposto dell'esistenza di sufficienti indizi di reato ulteriormente rafforzatosi e vista la chiusura dell'inchiesta, il sequestro deve essere confermato.

3.3 Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio della proporzionalità, si rileva che l'AFC ha quantificato l'imposta preventiva sulle prestazioni valutabili in denaro non pagata dalle società di cui sopra in fr. 3'429'266.65, interessi esclusi (v. act. 2 pag. 7). La parte di utile non dichiarato che il reclamante avrebbe incassato ammonterebbe a circa il 22% di tale importo, ossia fr. 754'466.50. Aggiungendo gli interessi di ritardo, approssimati al 35%, il pro- dotto del reato totale di cui il predetto avrebbe beneficiato ammonterebbe a fr. 1'018'529.77 (v. ibidem). Ora, essendo l'autorità fiscale giunta alla conclu- sione che i fondi sequestrati non deriverebbero direttamente dalle prestazioni dissimulate di utile corrisposte dalle società implicate, bensì da affari portati a termine dal contribuente – si tratterebbe del ricavo di diritti di compera a favore di terzi che avrebbero avuto quale oggetto immobili del reclamante –, i valori litigiosi, per un importo di fr. 639'400.--, sarebbero stati bloccati, unitamente ad altri beni immobiliari (50% dei fondi RFD 955 e 1136 nel comune di W.), in vista

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dell'esecuzione di un risarcimento equivalente. Visto l'importo relativo all'impo- sta preventiva non pagata dal reclamante ipotizzato dall'AFC e ritenuto che gli immobili di W. sono stati sequestrati anche dall'autorità fiscale cantonale, vi è da concludere che il sequestro di beni per un valore totale di fr. 1'184'400.-- non viola il principio della proporzionalità.

4. Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, ri- levando il suo stato di indigenza ritenuto che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati nell'ambito del procedimento in questione.

4.1 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces- suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa- zione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria.

4.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere deter- minati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative de- vono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richie- dente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non rie- scono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).

4.4 In concreto, occorre osservare che nessuna delle informazioni riportate nel for- mulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Tutte le spese mensili riportate nonché i debiti men- zionati non trovano riferimento in nessun documento, ciò che non permette di giudicare la situazione finanziaria del reclamante.

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In siffatte circostanze, la situazione finanziaria del reclamante, e questo nono- stante i sequestri ordinati dall'AFC, non si delinea con sufficiente chiarezza, ciò che deve concludere, di riflesso, alla reiezione della richiesta di assistenza giu- diziaria gratuita, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

5. Alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo deve essere respinto. Conforme- mente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non con- tiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano per- tanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corri- sponde alla normativa vigente sinora (v. TPF 2011 25 consid. 3). In quanto parte soccombente, il reclamante deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 20 maggio 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Cesare Lepori - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).