Sequestro (art. 46 DPA): ritiro del ricorso.
Dispositiv
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 12 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2012.36
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Visti: - il reclamo presentato il 25 giugno 2012 da A. avverso la decisione del 22 giu- gno 2012, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in segui- to: AFC) ha negato il dissequestro di diversi immobili situati nel Comune di Agno di pertinenza del predetto, sequestrati l'8 marzo precedente nell'ambito di un'inchiesta fiscale a carico di A. e B.; - le osservazioni del 29 giugno 2012, mediante le quali l'AFC, trasmettendo il suddetto scritto alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, propone di respingere il reclamo, nella misura della sua ammissibilità; - lo scritto del 3 luglio 2012, mediante il quale la presente autorità ha invitato il reclamante a versare, entro il 16 luglio seguente, un anticipo delle spese di fr.1'500.--; - le richieste di proroga del 10 e 24 luglio 2012 presentate dal reclamante, alle quali la presente autorità ha dato seguito positivo, fissando in definitiva il ter- mine per versare l'anticipo delle spese al 31 agosto 2012; - lo scritto del 6 settembre 2012, mediante il quale la Corte dei reclami ha fissa- to un termine suppletorio al 13 settembre seguente per il suddetto versamen- to; - la lettera del 7 settembre 2012, con il quale il reclamante dichiara di ritirare il proprio gravame. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 settembre 2012 que- sto Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedu- ra di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le
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disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opi- nione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltun- gsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art 66 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 12 settembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Fiorenzo Cotti - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).