Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA): diritto ad un interprete; estromissione di un verbale d'interrogatorio.
Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 12 novembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto
Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2013.15
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Visti: - il reclamo presentato il 1° luglio 2013 da A. avverso la decisione del 27 giu- gno 2013, mediante la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha negato l'estromissione di un verbale dell'8 marzo concernen- te l'interrogatorio di B. nell'ambito di un'inchiesta fiscale speciale a carico di quest'ultimo e di C.; - la decisione su reclamo del 4 settembre 2013, con la quale il direttore dell'AFC ha respinto il suddetto reclamo; - il reclamo del 6 settembre 2013 interposto da A. contro la decisione dell'AFC del 4 settembre 2013. Considerato: - che contro le operazioni o le omissioni del funzionario inquirente, non impu- gnabili giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA); - che la decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA); - che il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo e ha un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 prima frase DPA) - che il reclamo deve essere presentato per scritto entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha ricevuto notificazione della decisione (v. art. 28 cpv. 3 DPA); - che, interposto il 6 settembre 2013 dal destinatario della decisione impugnata, il reclamo è ricevibile in ordine; - che, in quanto gli art. 73-81 DPA non dispongano altrimenti, per la procedura davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP (v. art. 82 DPA; A. EICKER/F. FRIEDRICH/J. ACHERMANN, Verwaltungsstraf- recht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 17);
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- che, se il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il pro- cedimento può statuire sullo stesso senza richiedere osservazioni alla contro- parte (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario); - che il reclamante sostiene che B., interrogato l'8 marzo 2013 dall'AFC in quali- tà di persona informata sui fatti, non abbia potuto beneficiare delle garanzie della CEDU riferite alla presenza durante l'audizione di un interprete, ragione per cui il verbale d'interrogatorio dovrebbe essere estromesso dall'incarto; - che, se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete (v. art. 68 cpv. 1 prima frase CPP); - che la legittimazione dell'indagato estraneo all'audizione in quanto tale è dub- bia, visto che l'operazione alla base della richiesta in questione non lo tocca direttamente come esige l'art. 28 cpv. 1 DPA; - che la questione non merita comunque ulteriore disamina, visto che il reclamo risulta in ogni caso manifestamente infondato per i motivi che seguono, ciò che ha del resto permesso di rinunciare allo scambio degli allegati; - che, nella fattispecie, durante l'interrogatorio dell'8 marzo 2012, l'ispettore dell'AFC si è espresso in francese e la redattrice del verbale ha tradotto in ita- liano le domande (v. act. 1.1); - che il verbale d'interrogatorio è stato redatto simultaneamente in francese ed italiano; - che le domande sono state poste in italiano e le risposte (in italiano) di B. so- no anche state verbalizzate in italiano, lingua del procedimento nonché lingua madre dell'interrogato; - che l'interrogato ha riletto la sua deposizione e firmato, confermandone dun- que la correttezza, ogni pagina del verbale, senza formulare riserva o osser- vazione alcuna riguardo ad eventuali difficoltà di comprensione; - che l'interrogato non ha interposto reclamo contro le modalità dell'interrogato- rio dell'8 marzo 2012; - che, del resto, l'AFC ha correttamente informato l'interrogato sull'oggetto della procedura, della sua qualità di persona informata sui fatti così come dei suoi diritti e doveri derivanti dal CPP e CP (v. act. 1.1, pag. 1 e seg.);
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- che non vi è dunque nessun motivo per estromettere il verbale contestato dall'incarto; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedu- ra di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfa- hrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP); - che, giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene ad- dossata una tassa di giustizia di fr. 2'000.--; - che non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 13 novembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Fiorenzo Cotti - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).