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BV.2016.22

Bundesstrafgericht · 2016-08-09 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA). Ritiro del reclamo.

Dispositiv
  1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 9 agosto 2016 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Valentina Borsari,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA) Ritiro del reclamo

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2016.22

- 2 -

Visti: - il reclamo presentato il 27 giugno 2016 da A. avverso l’ordinanza di sequestro del 16 giugno 2016, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sequestrato documentazione bancaria inoltrata dalla Banca B., dalla Banca C. e dalla Banca D. (act. 1); - le osservazioni presentate dall’AFC il 1° luglio 2016 (act. 2); - la lettera del 29 luglio 2016 inviata dalla patrocinatrice del reclamante, con cui viene dichiarato il ritiro del reclamo (act. 5).

Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 29 luglio 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale pe- nale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della pro- cedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/ FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF).

- 3 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 10 agosto 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Valentina Borsari - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).