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BE.2013.2

Bundesstrafgericht · 2013-10-28 · Italiano CH

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Sachverhalt

A. Il 10 luglio 2012 il capo della Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha ordinato l'apertura di una procedura penale amministrativa conformemente all'art. 67 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), ritenuti i sospetti di sottrazione d'imposta, rispettivamente di truffa in materia di prestazioni e di tasse, gravanti su B. e C. nel contesto della gestione delle società, a loro riconducibili, D. SA e E. SA, attive nel ramo della gestione di esercizi pubblici. L'autorità federale sospetta che le citate società abbiano versato ai due imputati utili per importi considerevoli, senza però dedurre l'imposta preventiva, contravvenendo così al principio dell'autotassazione. L'utile conseguito sarebbe stato in seguito corrisposto a F., proprietario di un immobile, per finanziarne i lavori di ristrutturazione nell'ambito di un'operazione immobiliare avente quale scopo l'edificazione di un centro "wellness", per il tramite di una società - sempre riconducibile agli imputati - all'uopo costituita e conduttrice dei locali, al beneficio altresì di un diritto di compera.

B. La DAPI, dopo aver proceduto al sequestro dell'immobile, ha richiesto, il 6 agosto 2012, alla banca A. l'ottenimento di tutta la documentazione concernente il credito di costruzione concesso a F. per la citata operazione immobiliare. A tale richiesta l'opponente ha dato seguito con l'invio della documentazione in data 24 agosto 2012.

C. In seguito alle audizioni degli organi dell'opponente, in particolare di G. (presidente della Direzione) e di H. (vice-presidente della Direzione), l'autorità federale ha intimato all'opponente la produzione di ulteriore documentazione, e meglio:

"[…]

a) copia verbale del CdA del 27 gennaio 2010 relativo alla nuova concessione del Credito di costruzione di Fr. 1'500'000.-- al Signor F., Z. (Svizzera) (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati),

b) copia verbale del CdA del 1 dicembre 2010 relativo alla concessione dell'aumento del Credito di costruzione di Fr. 440'000.-- al Signor F., Z. (Svizzera) (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati),

c) copia di tutte le note interne relative al Signor F. (a partire dal 1.1.2009),

d) copia della lettera inviata al Signor F. (o alla sua rappresentante legale), con la quale la banca A. ha informato il Signor F. della convocazione quali testimoni dei signori G. e H.

[…]".

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D. L'opponente, in data 18 ottobre 2012, ha prodotto la nuova documentazione richiesta sotto sigillo, inizialmente sino a decisione del Consiglio d'amministrazione. L'opposizione alla perquisizione dei documenti è stata in seguito mantenuta, mediante comunicazione del 26 ottobre 2012 del patrocinatore dell'opponente all'AFC.

E. Mediante istanza del 12 novembre 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC ha postulato la rimozione dei sigilli "dai documenti enumerati alle lettere da "a" a "c", [cfr. supra C] rinunciando a richiedere la levata dei sigilli sul documento enumerato alla lettera "d", che sarà restituito all'opponente, nella misura in cui non apparirà pertinente per la procedura pendente". L'opponente ha chiesto la reiezione dell'istanza in questione, con contestuale restituzione della documentazione.

F. Con sentenza del 20 febbraio 2013, questa Corte ha respinto l'istanza di cui sopra, ordinando la restituzione all'opponente dei documenti oggetto dell'istanza (sentenza BE.2012.11). In sostanza, l'autorità adita ha ritenuto che i fatti posti a fondamento dell'istanza si concentravano essenzialmente sulla ricostruzione dell'eventuale destinazione dell'illecito provento (operazione immobiliare di F., senza che vi fosse però una precisa e dettagliata esposizione dei fatti a monte di essa e quindi sulle infrazioni oggetto dell'inchiesta in quanto tale.

G. In data 26 marzo 2013, l'AFC ha chiesto nuovamente alla banca A. la documentazione di cui sopra (v. lett. C supra), senza la missiva di cui alla lettera d), precisando, il 2 aprile seguente, che la documentazione doveva riguardare unicamente il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012.

H. L'11 aprile 2013 la banca A. ha inviato all'AFC la documentazione richiesta sotto sigillo, opponendosi quindi alla perquisizione.

I. Il 24 maggio 2013 l'AFC ha presentato alla presente Corte una nuova istanza di levata dei sigilli dai documenti inoltrati dall'opponente.

J. Con memoriale di risposta del 20 giugno 2013, trasmessa all'AFC per conoscenza, l'opponente postula l'irricevibilità, subordinatamente la reiezione,

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della richiesta di levata dei sigilli, con restituzione della documentazione sigillata.

K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le procedure per infrazione alla legge federale sull'imposta preventiva sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0;

v. art. 67 cpv. 1 LIP). Ne discende l'applicazione al caso di specie degli art. 19 - 50 DPA.

E. 1.2 Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 3 DPA e 37 cpv. 2 LOAP). Unico legittimato ad interporre opposizione è il detentore di documenti (sentenza del Tribunale federale 1B_233/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 4.2 e rinvii).

E. 1.3 Premessa l'inesistenza di un termine per presentare un'istanza di dissigillamento in ambito di un procedimento penale amministrativo (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2012.11 del 20 febbraio 2013, consid. 1.3.2), l'istanza presentata dall'AFC è ricevibile in ordine.

E. 2 L'opponente sostiene che le motivazioni addotte dall'istante si basano esclusivamente su circostanze di fatto perfettamente note all'AFC sin da prima della procedura relativa alla prima richiesta di dissigillamento sfociata nella sentenza BE.2012.11, motivazioni che avrebbero pertanto potuto essere addotte già in quella procedura, terminata con decisione cresciuta in giudicato e non impugnata dall'AFC. La nuova istanza del 24 maggio 2013 non

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conterrebbe nessun fatto nuovo, bensì soltanto pseudo nova. Essa sarebbe quindi irricevibile.

E. 2.1 Nell'ordinamento giuridico, il diritto penale amministrativo appartiene al diritto penale e non al diritto amministrativo (v. A. EICKER/F. FRIEDRICH/J. ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 20; A. EICKER, Einführung ins materielle und formelle Verwaltungsrecht, in Aktuelle Herausforderungen für Praxis im Verwaltungsstrafverfahren [a cura di A. Eicker], Berna 2013, pag. 11 e segg.), ciò che rende applicabile, in assenza di precise norme procedurali nella DPA, le disposizioni del CPP (v. art. 82 DPA; A. EICKER/F. FRIEDRICH/J. ACHERMANN, op. cit., pag. 17), nonché dei generali principi della procedura penale (v. EICKER, op. cit., pag. 23) Giusta l'art. 437 cpv. 1 CPP, le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta lo stesso CPP passano in giudicato se: il termine di ricorso è trascorso inutilizzato (lett. a); l'avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira (lett. b); la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge (lett. c). La crescita in giudicato permette di garantire la sicurezza giuridica, giocando un ruolo essenziale per quanto riguarda le decisioni di merito (v. art. 80 cpv. 1 CPP) condannatorie o assolutorie nonché (in materia limitata) in ambito di ordinanze o decreti che concludono una procedura. Diverso è il discorso per quanto concerne le ordinanze o i decreti che fanno semplicemente avanzare il procedimento, nella misura in cui l'autorità non statuisce su pretese sanzionatorie dello Stato, ma si pronuncia unicamente su atti che servono a regolare o a far progredire la procedura. Tali atti devono potere essere modificati a dipendenza delle esigenze del procedimento (v. NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1838 e segg.). La giurisprudenza ammette in particolare la possibilità della riconsiderazione di una decisione (v. TPF 2005 180 consid. 2.2), ma non vi è ragione per non estendere i principi che stanno alla base di essa ad altre situazioni.

E. 2.2 Nella fattispecie, con sentenza del 20 febbraio 2013 questa Corte si è pronunciata, respingendola, su un'istanza di levata dei sigilli che avrebbe dovuto permettere all'AFC di conoscere il contenuto di documentazione legata ad una richiesta di un credito di costruzione presentata all'opponente, questo per verificarne l'eventuale l'utilità per il prosieguo dell'inchiesta condotta dall'autorità fiscale. Orbene, regolando un problema legato all'avanzamento del procedimento, la sentenza in questione non esplica gli effetti di intangibilità del giudicato tipici di qualsiasi giudizio penale nel merito. Dato che la prima domanda di levata dei sigilli era stata respinta per carenza di motivazione, segnatamente nell'esposto dei fatti e delle fattispecie penali rilevanti, nulla impedisce all'autorità inquirente di meglio approfondire la causa cercando di

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colmare le lacune presenti nella sua prima istanza. La censura presentata in questo ambito va dunque respinta.

E. 3.1 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale deve esaminare dapprima se sussistono sufficienti indizi di reato e, se ciò dovesse essere il caso, in un secondo momento se i documenti presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è ancora noto. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale (sentenze del Tribunale federale 1B_354/2009 e 1B_366/2009 del 2 marzo 2010, consid. 3.2; 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). È soltanto in presenza di un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, qui palesemente non dato, che la Corte dei reclami penali procede essa stessa ad una cernita dei documenti (v. DTF 132 IV 63). La perquisizione di documenti è dunque ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva (sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). Conformemente all’art. 45 DPA, la misura summenzionata deve rispettare il principio della proporzionalità. L’oggetto della perquisizione deve essere circoscritto in modo preciso affinché si possa controllare la sua connessione con il sospetto preciso e oggettivamente fondato che grava sull’accusato e controllare ugualmente il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 104 IV 125 consid. 3b). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 108 IV 75 consid. 5). Per permettere una corretta analisi della situazione occorre che l'istanza presentata dall'autorità competente esponga in maniera sufficientemente dettagliata il contesto fattuale in modo tale che la scrivente Corte possa effettuare un'adeguata sussunzione in punto alla realizzazione degli elementi costituivi oggettivi e soggettivi di una o più infrazioni. A supporto dei fatti esposti, l'autorità istante è altresì tenuta ad allegare eventuali mezzi di prova o fornire concreti elementi indiziari tali da corroborare le ipotesi di reato avanzate (sentenza del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1).

E. 3.2 In concreto, l'autorità fiscale sospetta che C. e B. abbiano dichiarato solo in piccola parte gli utili conseguiti da due strutture a loro riconducibili attive nel

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mondo dei postriboli nel Cantone Ticino, gestite tramite le società E. SA e D. SA. Nella loro qualità di azionisti delle predette società, ciò che sembra confermato da dichiarazioni in tal senso effettuate dai diretti interessati davanti alla polizia cantonale (v. act. 1, pag. 4 e seg.), essi avrebbero incassato prestazioni valutabili in denaro senza deduzione dell'imposta preventiva dovuta. Per quanto riguarda la società E. SA, in data 27 aprile 2012, C. ha dichiarato: "Il guadagno finale lo spartiamo in egual misura io ed B. Posso stimare questa cifra dai fr. 15'000 ai fr. 20'000 a testa alla fine di ogni mese. Ammetto che personalmente i fr. 15'000 che mi intasco ogni mese sono soldi in "nero" in quanto non li ho mai annunciati nella mia dichiarazione fiscale. Non posso dire se B. li dichiari o meno" (v. act. 1 pag. 4). In data 16 aprile 2012, B. ha dichiarato di incassare fr. 10'000.-- netti mensili (v. ibidem). Secondo una stima effettuata dall'AFC, l'ammontare della distribuzione dissimulata di utile non dichiarata concernente il periodo 2005- 2012 si eleverebbe a circa tre milioni di franchi. Per quanto attiene invece alla società D. SA, in data 16 aprile 2012, B. ha dichiarato: "Il guadagno lordo del locale notturno I. lo posso stimare in circa fr. 25'000/30'000 mensili" (v. act. 1, pag. 6). Egli ha ammesso d'incassare circa fr. 350'000.-- annui, non dichiarati (v. ibidem). Secondo una stima dell'autorità fiscale, l'ammontare totale della distribuzione dissimulata di utile per il periodo dal 2005 al 2009 si eleverebbe a fr. 3'400'000.--. In data 27 aprile 2012, C. ha dichiarato di essere azionista in misura del 50% della J. SA, società che deterrebbe un diritto di compera relativamente ad un immobile nel quale sarebbero stati investiti 2 milioni di franchi, un milione messo a disposizione da C. stesso e un milione proveniente dall'altro azionista al 50% B., precisando che quanto da lui versato costituivano tutti i suoi risparmi derivanti dagli introiti della E. SA (v. ibidem). B., dal canto suo, ha dichiarato di aver investito negli anni 2010- 2012 una parte dei suoi utili nell'immobile per il quale esisterebbe un diritto di compera a nome della J. SA (v. ibidem). In sostanza, gli indagati sostengono di avere versato negli anni 2010-2012, a contanti, l'importo complessivo di 2 milioni di franchi ad F., impresario costruttore nonché proprietario, con la moglie, del fondo n. 1 RFD di Y. (Svizzera), sul quale figurerebbe un capannone industriale. Il versamento del denaro in questione al predetto, il quale nega però, a detta dell'opponente, di aver ricevuto denaro dagli indagati ( v. act. 4 pag. 5), avrebbe avuto come scopo la trasformazione, attraverso l'intervento di F., che all'uopo avrebbe contattato l'opponente, del capannone industriale in un centro wellness, che gli indagati avrebbero poi preso in locazione.

Tutto quanto precede permette senz'altro di affermare che, a prescindere dalle relative dichiarazioni di F., sussistono sufficienti indizi di reato e che la documentazione posta sotto sigillo presenta un'utilità potenziale per il prosieguo dell'inchiesta fiscale. L'AFC deve avere la possibilità di verificare, sulla base della documentazione relativa ai contatti avuti da F. con

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l'opponente, se denaro proveniente dalle presunte infrazioni fiscali contestate agli indagati sia stato effettivamente utilizzato per promuovere il progetto immobiliare di cui sopra. È evidente che la documentazione dissigillata che nulla avesse a che vedere con l'inchiesta portata avanti dall'AFC dovrà senza indugio essere restituita all'opponente.

E. 3.3 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione posta sotto suggello.

E. 4 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione A. EICKER/F. FRANK/J. ACHERMANN, op. cit., pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP, senza però che questo in casu abbia particolari conseguenze nel risultato). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2'000.--. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Dispositiv
  1. L'istanza è accolta. L'AFC è autorizzata a procedere al dissigillamento e alla cernita della documentazione sequestrata.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 28 ottobre 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Richiedente

contro

BANCA A., rappresentata dall'avv. Goran Mazzucchelli,

Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BE.2013.2

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Fatti: A. Il 10 luglio 2012 il capo della Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha ordinato l'apertura di una procedura penale amministrativa conformemente all'art. 67 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), ritenuti i sospetti di sottrazione d'imposta, rispettivamente di truffa in materia di prestazioni e di tasse, gravanti su B. e C. nel contesto della gestione delle società, a loro riconducibili, D. SA e E. SA, attive nel ramo della gestione di esercizi pubblici. L'autorità federale sospetta che le citate società abbiano versato ai due imputati utili per importi considerevoli, senza però dedurre l'imposta preventiva, contravvenendo così al principio dell'autotassazione. L'utile conseguito sarebbe stato in seguito corrisposto a F., proprietario di un immobile, per finanziarne i lavori di ristrutturazione nell'ambito di un'operazione immobiliare avente quale scopo l'edificazione di un centro "wellness", per il tramite di una società - sempre riconducibile agli imputati - all'uopo costituita e conduttrice dei locali, al beneficio altresì di un diritto di compera.

B. La DAPI, dopo aver proceduto al sequestro dell'immobile, ha richiesto, il 6 agosto 2012, alla banca A. l'ottenimento di tutta la documentazione concernente il credito di costruzione concesso a F. per la citata operazione immobiliare. A tale richiesta l'opponente ha dato seguito con l'invio della documentazione in data 24 agosto 2012.

C. In seguito alle audizioni degli organi dell'opponente, in particolare di G. (presidente della Direzione) e di H. (vice-presidente della Direzione), l'autorità federale ha intimato all'opponente la produzione di ulteriore documentazione, e meglio:

"[…]

a) copia verbale del CdA del 27 gennaio 2010 relativo alla nuova concessione del Credito di costruzione di Fr. 1'500'000.-- al Signor F., Z. (Svizzera) (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati),

b) copia verbale del CdA del 1 dicembre 2010 relativo alla concessione dell'aumento del Credito di costruzione di Fr. 440'000.-- al Signor F., Z. (Svizzera) (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati),

c) copia di tutte le note interne relative al Signor F. (a partire dal 1.1.2009),

d) copia della lettera inviata al Signor F. (o alla sua rappresentante legale), con la quale la banca A. ha informato il Signor F. della convocazione quali testimoni dei signori G. e H.

[…]".

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D. L'opponente, in data 18 ottobre 2012, ha prodotto la nuova documentazione richiesta sotto sigillo, inizialmente sino a decisione del Consiglio d'amministrazione. L'opposizione alla perquisizione dei documenti è stata in seguito mantenuta, mediante comunicazione del 26 ottobre 2012 del patrocinatore dell'opponente all'AFC.

E. Mediante istanza del 12 novembre 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC ha postulato la rimozione dei sigilli "dai documenti enumerati alle lettere da "a" a "c", [cfr. supra C] rinunciando a richiedere la levata dei sigilli sul documento enumerato alla lettera "d", che sarà restituito all'opponente, nella misura in cui non apparirà pertinente per la procedura pendente". L'opponente ha chiesto la reiezione dell'istanza in questione, con contestuale restituzione della documentazione.

F. Con sentenza del 20 febbraio 2013, questa Corte ha respinto l'istanza di cui sopra, ordinando la restituzione all'opponente dei documenti oggetto dell'istanza (sentenza BE.2012.11). In sostanza, l'autorità adita ha ritenuto che i fatti posti a fondamento dell'istanza si concentravano essenzialmente sulla ricostruzione dell'eventuale destinazione dell'illecito provento (operazione immobiliare di F., senza che vi fosse però una precisa e dettagliata esposizione dei fatti a monte di essa e quindi sulle infrazioni oggetto dell'inchiesta in quanto tale.

G. In data 26 marzo 2013, l'AFC ha chiesto nuovamente alla banca A. la documentazione di cui sopra (v. lett. C supra), senza la missiva di cui alla lettera d), precisando, il 2 aprile seguente, che la documentazione doveva riguardare unicamente il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012.

H. L'11 aprile 2013 la banca A. ha inviato all'AFC la documentazione richiesta sotto sigillo, opponendosi quindi alla perquisizione.

I. Il 24 maggio 2013 l'AFC ha presentato alla presente Corte una nuova istanza di levata dei sigilli dai documenti inoltrati dall'opponente.

J. Con memoriale di risposta del 20 giugno 2013, trasmessa all'AFC per conoscenza, l'opponente postula l'irricevibilità, subordinatamente la reiezione,

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della richiesta di levata dei sigilli, con restituzione della documentazione sigillata.

K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure per infrazione alla legge federale sull'imposta preventiva sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0;

v. art. 67 cpv. 1 LIP). Ne discende l'applicazione al caso di specie degli art. 19 - 50 DPA.

1.2 Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 3 DPA e 37 cpv. 2 LOAP). Unico legittimato ad interporre opposizione è il detentore di documenti (sentenza del Tribunale federale 1B_233/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 4.2 e rinvii).

1.3 Premessa l'inesistenza di un termine per presentare un'istanza di dissigillamento in ambito di un procedimento penale amministrativo (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2012.11 del 20 febbraio 2013, consid. 1.3.2), l'istanza presentata dall'AFC è ricevibile in ordine.

2. L'opponente sostiene che le motivazioni addotte dall'istante si basano esclusivamente su circostanze di fatto perfettamente note all'AFC sin da prima della procedura relativa alla prima richiesta di dissigillamento sfociata nella sentenza BE.2012.11, motivazioni che avrebbero pertanto potuto essere addotte già in quella procedura, terminata con decisione cresciuta in giudicato e non impugnata dall'AFC. La nuova istanza del 24 maggio 2013 non

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conterrebbe nessun fatto nuovo, bensì soltanto pseudo nova. Essa sarebbe quindi irricevibile.

2.1 Nell'ordinamento giuridico, il diritto penale amministrativo appartiene al diritto penale e non al diritto amministrativo (v. A. EICKER/F. FRIEDRICH/J. ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 20; A. EICKER, Einführung ins materielle und formelle Verwaltungsrecht, in Aktuelle Herausforderungen für Praxis im Verwaltungsstrafverfahren [a cura di A. Eicker], Berna 2013, pag. 11 e segg.), ciò che rende applicabile, in assenza di precise norme procedurali nella DPA, le disposizioni del CPP (v. art. 82 DPA; A. EICKER/F. FRIEDRICH/J. ACHERMANN, op. cit., pag. 17), nonché dei generali principi della procedura penale (v. EICKER, op. cit., pag. 23) Giusta l'art. 437 cpv. 1 CPP, le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta lo stesso CPP passano in giudicato se: il termine di ricorso è trascorso inutilizzato (lett. a); l'avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira (lett. b); la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge (lett. c). La crescita in giudicato permette di garantire la sicurezza giuridica, giocando un ruolo essenziale per quanto riguarda le decisioni di merito (v. art. 80 cpv. 1 CPP) condannatorie o assolutorie nonché (in materia limitata) in ambito di ordinanze o decreti che concludono una procedura. Diverso è il discorso per quanto concerne le ordinanze o i decreti che fanno semplicemente avanzare il procedimento, nella misura in cui l'autorità non statuisce su pretese sanzionatorie dello Stato, ma si pronuncia unicamente su atti che servono a regolare o a far progredire la procedura. Tali atti devono potere essere modificati a dipendenza delle esigenze del procedimento (v. NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1838 e segg.). La giurisprudenza ammette in particolare la possibilità della riconsiderazione di una decisione (v. TPF 2005 180 consid. 2.2), ma non vi è ragione per non estendere i principi che stanno alla base di essa ad altre situazioni.

2.2 Nella fattispecie, con sentenza del 20 febbraio 2013 questa Corte si è pronunciata, respingendola, su un'istanza di levata dei sigilli che avrebbe dovuto permettere all'AFC di conoscere il contenuto di documentazione legata ad una richiesta di un credito di costruzione presentata all'opponente, questo per verificarne l'eventuale l'utilità per il prosieguo dell'inchiesta condotta dall'autorità fiscale. Orbene, regolando un problema legato all'avanzamento del procedimento, la sentenza in questione non esplica gli effetti di intangibilità del giudicato tipici di qualsiasi giudizio penale nel merito. Dato che la prima domanda di levata dei sigilli era stata respinta per carenza di motivazione, segnatamente nell'esposto dei fatti e delle fattispecie penali rilevanti, nulla impedisce all'autorità inquirente di meglio approfondire la causa cercando di

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colmare le lacune presenti nella sua prima istanza. La censura presentata in questo ambito va dunque respinta.

3.

3.1 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale deve esaminare dapprima se sussistono sufficienti indizi di reato e, se ciò dovesse essere il caso, in un secondo momento se i documenti presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è ancora noto. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale (sentenze del Tribunale federale 1B_354/2009 e 1B_366/2009 del 2 marzo 2010, consid. 3.2; 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). È soltanto in presenza di un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, qui palesemente non dato, che la Corte dei reclami penali procede essa stessa ad una cernita dei documenti (v. DTF 132 IV 63). La perquisizione di documenti è dunque ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva (sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). Conformemente all’art. 45 DPA, la misura summenzionata deve rispettare il principio della proporzionalità. L’oggetto della perquisizione deve essere circoscritto in modo preciso affinché si possa controllare la sua connessione con il sospetto preciso e oggettivamente fondato che grava sull’accusato e controllare ugualmente il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 104 IV 125 consid. 3b). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 108 IV 75 consid. 5). Per permettere una corretta analisi della situazione occorre che l'istanza presentata dall'autorità competente esponga in maniera sufficientemente dettagliata il contesto fattuale in modo tale che la scrivente Corte possa effettuare un'adeguata sussunzione in punto alla realizzazione degli elementi costituivi oggettivi e soggettivi di una o più infrazioni. A supporto dei fatti esposti, l'autorità istante è altresì tenuta ad allegare eventuali mezzi di prova o fornire concreti elementi indiziari tali da corroborare le ipotesi di reato avanzate (sentenza del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1). 3.2 In concreto, l'autorità fiscale sospetta che C. e B. abbiano dichiarato solo in piccola parte gli utili conseguiti da due strutture a loro riconducibili attive nel

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mondo dei postriboli nel Cantone Ticino, gestite tramite le società E. SA e D. SA. Nella loro qualità di azionisti delle predette società, ciò che sembra confermato da dichiarazioni in tal senso effettuate dai diretti interessati davanti alla polizia cantonale (v. act. 1, pag. 4 e seg.), essi avrebbero incassato prestazioni valutabili in denaro senza deduzione dell'imposta preventiva dovuta. Per quanto riguarda la società E. SA, in data 27 aprile 2012, C. ha dichiarato: "Il guadagno finale lo spartiamo in egual misura io ed B. Posso stimare questa cifra dai fr. 15'000 ai fr. 20'000 a testa alla fine di ogni mese. Ammetto che personalmente i fr. 15'000 che mi intasco ogni mese sono soldi in "nero" in quanto non li ho mai annunciati nella mia dichiarazione fiscale. Non posso dire se B. li dichiari o meno" (v. act. 1 pag. 4). In data 16 aprile 2012, B. ha dichiarato di incassare fr. 10'000.-- netti mensili (v. ibidem). Secondo una stima effettuata dall'AFC, l'ammontare della distribuzione dissimulata di utile non dichiarata concernente il periodo 2005- 2012 si eleverebbe a circa tre milioni di franchi. Per quanto attiene invece alla società D. SA, in data 16 aprile 2012, B. ha dichiarato: "Il guadagno lordo del locale notturno I. lo posso stimare in circa fr. 25'000/30'000 mensili" (v. act. 1, pag. 6). Egli ha ammesso d'incassare circa fr. 350'000.-- annui, non dichiarati (v. ibidem). Secondo una stima dell'autorità fiscale, l'ammontare totale della distribuzione dissimulata di utile per il periodo dal 2005 al 2009 si eleverebbe a fr. 3'400'000.--. In data 27 aprile 2012, C. ha dichiarato di essere azionista in misura del 50% della J. SA, società che deterrebbe un diritto di compera relativamente ad un immobile nel quale sarebbero stati investiti 2 milioni di franchi, un milione messo a disposizione da C. stesso e un milione proveniente dall'altro azionista al 50% B., precisando che quanto da lui versato costituivano tutti i suoi risparmi derivanti dagli introiti della E. SA (v. ibidem). B., dal canto suo, ha dichiarato di aver investito negli anni 2010- 2012 una parte dei suoi utili nell'immobile per il quale esisterebbe un diritto di compera a nome della J. SA (v. ibidem). In sostanza, gli indagati sostengono di avere versato negli anni 2010-2012, a contanti, l'importo complessivo di 2 milioni di franchi ad F., impresario costruttore nonché proprietario, con la moglie, del fondo n. 1 RFD di Y. (Svizzera), sul quale figurerebbe un capannone industriale. Il versamento del denaro in questione al predetto, il quale nega però, a detta dell'opponente, di aver ricevuto denaro dagli indagati ( v. act. 4 pag. 5), avrebbe avuto come scopo la trasformazione, attraverso l'intervento di F., che all'uopo avrebbe contattato l'opponente, del capannone industriale in un centro wellness, che gli indagati avrebbero poi preso in locazione.

Tutto quanto precede permette senz'altro di affermare che, a prescindere dalle relative dichiarazioni di F., sussistono sufficienti indizi di reato e che la documentazione posta sotto sigillo presenta un'utilità potenziale per il prosieguo dell'inchiesta fiscale. L'AFC deve avere la possibilità di verificare, sulla base della documentazione relativa ai contatti avuti da F. con

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l'opponente, se denaro proveniente dalle presunte infrazioni fiscali contestate agli indagati sia stato effettivamente utilizzato per promuovere il progetto immobiliare di cui sopra. È evidente che la documentazione dissigillata che nulla avesse a che vedere con l'inchiesta portata avanti dall'AFC dovrà senza indugio essere restituita all'opponente.

3.3 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione posta sotto suggello.

4. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione A. EICKER/F. FRANK/J. ACHERMANN, op. cit., pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP, senza però che questo in casu abbia particolari conseguenze nel risultato). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2'000.--. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L'istanza è accolta. L'AFC è autorizzata a procedere al dissigillamento e alla cernita della documentazione sequestrata. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'opponente.

Bellinzona, 28 ottobre 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).