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BE.2012.11

Bundesstrafgericht · 2013-02-20 · Italiano CH

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Sachverhalt

A. Il 10 luglio 2012 il capo della Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha ordinato l'apertura di una procedura penale amministrativa conformemente all'art. 67 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), ritenuti i sospetti di sottrazione d'imposta, rispettivamente di truffa in materia di prestazioni e di tasse, gravanti su B. e C. nel contesto della gestione delle società, a loro riconducibili, D. SA e E. SA, attive nel ramo della gestione di esercizi pubblici. L'autorità federale sospetta che le citate società abbiano versato ai due imputati utili per importi considerevoli, senza però dedurre l'imposta preventiva, contravvenendo così al principio dell'autotassazione. L'utile conseguito sarebbe stato in seguito corrisposto a F., proprietario di un immobile, per finanziarne i lavori di ristrutturazione nell'ambito di un'operazione immobiliare avente quale scopo l'edificazione di un centro "wellness", per il tramite di una società - sempre riconducibile agli imputati - all'uopo costituita e conduttrice dei locali, al beneficio altresì di un diritto di compera. B. La DAPI, dopo aver proceduto al sequestro dell'immobile (v. act. 1.3), ha richiesto, il 6 agosto 2012, alla Banca A. (di seguito: Banca A. o l'opponente) l'ottenimento di tutta la documentazione concernente il credito di costruzione concesso a F. per la citata operazione immobiliare (v. act. 1.4). A tale richiesta l'opponente ha dato seguito con l'invio della documentazione in data 24 agosto 2012 (v. act. 1.5). C. In seguito alle audizioni degli organi dell'opponente, in particolare di G. (presidente della Direzione) e di H. (vice-presidente della Direzione), l'autorità federale ha intimato all'opponente la produzione di ulteriore documentazione, e meglio: "[…]

a) copia verbale del CdA del 27 gennaio 2010 relativo alla nuova concessione del Credito di costruzione di Fr. 1'500'000.-- al Signor F., Z. (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati), b) copia verbale del CdA del 1 dicembre 2010 relativo alla concessione dell'aumento del Credito di costruzione di Fr. 440'000.-- al Signor F., Z. (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati), c) copia di tutte le note interne relative al Signor F. (a partire dal 1.1.2009),

d) copia della lettera inviata al Signor F. (o alla sua rappresentante legale), con la quale le Banca A. ha informato il Signor F. della convocazione quali testimoni dei signori G. e H. […]" (v. act. 1.6). D. L'opponente, in data 18 ottobre 2012, ha prodotto la nuova documentazione richiesta sotto sigillo, inizialmente sino a decisione del Consiglio d'amministrazione (v. act. 1.7). L'opposizione alla perquisizione dei documenti è stata in seguito mantenuta, mediante comunicazione del 26 ottobre 2012 del patrocinatore dell'opponente all'AFC (v. act. 1.2). E. Mediante istanza del 12 novembre 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC postula la rimozione dei sigilli "dai documenti enumerati alle lettere da "a" a "c", [cfr. supra C] rinunciando a richiedere la levata dei sigilli sul documento enumerato alla lettera "d", che sarà restituito all'opponente, nella misura in cui non apparirà pertinente per la procedura pendente" (v. act. 1). F. Con memoriale di risposta del 23 novembre 2012 l'opponente postula la reiezione, in ordine e nel merito, della richiesta di rimozione dei sigilli, con contestuale restituzione della documentazione, siccome irrilevante ai fini dell'inchiesta e coperta sia dal segreto bancario che dal segreto d'affari (v. act. 3). G. Con la sua replica del 14 dicembre 2012 l'AFC, riconfermandosi nella propria istanza, sottolinea che la documentazione in questione è rilevante ai fini dell'inchiesta, siccome potenzialmente utile a far luce sulla destinazione dell'utile illecito che i due imputati avrebbero corrisposto a F. nell'ambito della citata operazione immobiliare (v. act. 6). L'opponente, mediante comunicazione del 20 dicembre 2012, si è riconfermata nelle argomentazioni già sviluppate in sede di risposta (v. act. 9). H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le procedure per infrazione alla legge federale sull'imposta preventiva sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 67 cpv. 1 LIP). Ne discende l'applicazione al caso di specie degli art. 19 - 50 DPA.

E. 1.2 Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 3 e art. 37 cpv. 2 LOAP). Unico legittimato ad interporre opposizione è il detentore di documenti (sentenza del Tribunale federale 1B_233/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 4.2 e rinvii).

E. 1.3.1 L'opponente contesta innanzitutto la tempestività della richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC, rilevando l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 248 cpv. 2 CPP, che prevede per l'autorità penale un termine di 20 giorni per presentare la domanda di dissigillamento, decorso infruttuoso il quale gli oggetti sigillati devono essere restituiti all'avente diritto.

E. 1.3.2 La perquisizione di carte nell'ambito di un procedimento penale amministrativo è regolata unicamente dall'art. 50 DPA. Questa disposizione non prevede alcun termine entro il quale l'autorità richiedente è tenuta a presentare istanza di dissigillamento dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (decisioni del Tribunale penale federale BE.2011.6 del 27 marzo 2012, consid. 1.1; BE.2009.21 del 14 gennaio 2012, consid. 1.4; v. anche EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 210), mentre l'art. 248 cpv. 2 CPP prevede per l'autorità penale un termine di 20 giorni. L'invocata applicazione analogica della citata norma di procedura penale al caso di specie si rivela però infondata. Infatti, l'art. 1 cpv. 2 CPP, riguardo al campo d'applicazione del CPP, prevede espressamente che "sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali". Tra queste "altre leggi federali" vi è

la legge federale sul diritto penale amministrativo (STRAUB/WELTERT, Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 12, ad art. 1 CPP; ARN/STEINER, Commentaire Romand du CPP, Basilea 2011, n. 27 - 29, ad art. 1; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 21 ad art. 1), espressamente salvaguardata in occasione dell'unificazione della procedura penale (cfr. Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989). Le norme del CPP trovano applicazione nell'ambito della DPA solo quando quest'ultima vi rinvia espressamente (come per esempio, inter alia, l'art. 22 cpv. 2 DPA e l'art. 41 cpv. 2 DPA). Laddove la DPA prevede una propria disposizione senza alcun rinvio al CPP occorre ritenere che la stessa costituisca una lex specialis per rapporto alle norme della procedura penale (ARN/STEINER, op. cit., n. 27, ad art. 1; BERNASCONI, op. cit., n. 22, ad art. 1). Ne consegue che non applicandosi alla presente fattispecie l'art. 248 cpv. 2 CPP, l'istanza presentata dall'AFC non può essere considerata tardiva e come tale da respingere in ordine. Occorre ancora precisare, in merito alla decisione di questa Corte del 14 gennaio 2010 (BE.2009.21, consid. 1.4) espressamente invocata dall'opponente a sostegno della sua argomentazione, che in quell'occasione era stato fatto accenno all'art. 248 cpv. 2 CPP a titolo indicativo e non vincolante, con riferimento ad una eventuale lesione del principio di celerità, quest'ultimo essendo valido anche nel contesto della DPA, e che nel caso concreto non è stato sicuramente disatteso.

E. 1.4 L'istanza di dissigillamento presentata dall'AFC è per il resto ricevibile in ordine.

E. 2.1 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale deve esaminare dapprima se sussistono sufficienti indizi di reato e, se ciò dovesse essere il caso, in un secondo momento se i documenti presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è ancora noto. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'"utilità potenziale" (sentenze del Tribunale federale 1B_354/2009 e 1B_366/2009 del 2 marzo 2010, consid. 3.2; 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). E' soltanto in presenza di un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, qui palesemente non dato, che la Corte dei reclami penali procede essa stessa ad una cernita dei documenti (v. DTF 132 IV 63). La perquisizione di documenti è dunque ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una

prevenzione puramente soggettiva (sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6).

E. 2.2 Come appena esposto, nell'ambito di una richiesta di levata dei sigilli occorre dapprima verificare se sussistono sufficienti indizi di reato tali da giustificare la misura della perquisizione. Ciò comporta, in concreto, che l'istanza presentata dall'autorità competente esponga in maniera sufficientemente dettagliata il contesto fattuale in modo tale che la scrivente Corte possa effettuare un'adeguata sussunzione in punto alla realizzazione degli elementi costituivi oggettivi e soggettivi di una o più infrazioni. A supporto dei fatti esposti, l'autorità istante è altresì tenuta ad allegare eventuali mezzi di prova o fornire concreti elementi indiziari tali da corroborare le ipotesi di reato avanzate (sentenza del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1).

E. 2.3 Nella fattispecie occorre innanzitutto osservare che l'AFC, nella propria istanza, omette di indicare e allegare, conformemente a quanto esposto nei considerandi precedenti, quegli elementi utili per decifrare il contesto fattuale all'origine delle indagini, tali da permettere alla scrivente Corte di valutare l'esistenza di un sospetto sufficiente quo alla realizzazione di una o più infrazioni alla LIP. Nella propria istanza l'AFC riporta infatti solo delle generiche asserzioni in ordine all'apertura di un procedimento penale amministrativo "[…] in considerazione dei sospetti di sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61, lt. a LIP, rispettivamente truffa in materia fiscale giusta l'art. 14, cpv. 2 DPA, commesse nell'ambito della gestione delle società D. SA con sede a Y. e E. SA, con sede a X., nel corso degli anni a partire dal 2004, nei confronti di B., nato il 1 giugno 1963, residente a W., e C., nato il 26 dicembre 1959, residente a V." (v. act. 1 pag. 2). A pagina 4 della medesima istanza l'AFC afferma che "l'autorità inquirente sospetta che società riconducibili agli imputati (D. SA, Y. e E. SA, X.) abbiano corrisposto distribuzioni dissimulate di utile a favore degli imputati per importi rilevanti, senza dedurre l'imposta preventiva all'atto del pagamento e disattendendo il principio dell'autotassazione" (v. act. 1 pag. 4). Una tale esposizione del contesto fattuale non è però conforme ai principi sopraenunciati, poiché, oltre a non essere suffragata da validi elementi indiziari, non permette a questa Corte, dato il suo carattere eccessivamente conciso e stringato, di procedere all'analisi e relativa valutazione delle ipotesi di reato ritenute dall'autorità inquirente. Al di là di vaghe asserzioni prive di qualsivoglia elemento suffragante a supporto, nulla viene infatti spiegato o

precisato in merito ai sospetti di sottrazione di imposta, così come troppo generica è la descrizione della modalità di commissione degli eventuali reati da parte dei menzionati B. e C. Invano si tenterebbe di reperire nell'istanza, come pure nella successiva replica, ulteriori elementi atti a verificare l'effettiva sussistenza di una o più infrazioni di carattere penale. Le uniche considerazioni espresse dall'autorità inquirente federale in merito al sospetto di realizzazione di un'infrazione si esauriscono, in definitiva, in mere e generiche asserzioni di parte. I fatti posti a fondamento dell'istanza si concentrano essenzialmente sulla ricostruzione dell'eventuale destinazione dell'illecito provento (operazione immobiliare di F.), omettendo però di fornire alla scrivente Corte una precisa e dettagliata esposizione dei fatti a monte di essa e quindi sulle infrazioni oggetto dell'inchiesta in quanto tale. In siffatte circostanze ne consegue che la presente richiesta di levata dei sigilli è da respingere già per questo motivo, considerata la grave carenza sotto il profilo dell'esposizione del complesso fattuale, senza che sia necessario pronunciarsi oltre, in particolare in merito alla condizione della potenziale utilità delle carte e documenti posti sotto sigillo.

E. 3.1 Alla luce di tutto quanto esposto, la richiesta dell'AFC tendente alla levata dei sigilli deve essere respinta. I documenti in questione devono pertanto essere restituiti all'opponente.

E. 3.2 All'autorità richiedente, soccombente, non possono essere addossate spese giudiziarie (art. 25 cpv. 4 DPA; art. 73 LOAP; art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).

E. 3.3 L'opponente, dal canto suo, ha diritto a vedersi riconosciuta un'indennità per spese ripetibili a carico della parte soccombente (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2012.16-45 del 1. ottobre 2010, consid. 8.1). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Nel caso di specie, tenuto conto della complessità della causa, si giustifica l'attribuzione all'opponente di un'indennità di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a carico dell'AFC.

Dispositiv
  1. L'istanza è respinta.
  2. I documenti rubricati da lett. a) a d) sono restituiti all'opponente.
  3. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
  4. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di spese ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 20 febbraio 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente

contro

BANCA A., rappresentata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BE.2012.11

Fatti: A. Il 10 luglio 2012 il capo della Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha ordinato l'apertura di una procedura penale amministrativa conformemente all'art. 67 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), ritenuti i sospetti di sottrazione d'imposta, rispettivamente di truffa in materia di prestazioni e di tasse, gravanti su B. e C. nel contesto della gestione delle società, a loro riconducibili, D. SA e E. SA, attive nel ramo della gestione di esercizi pubblici. L'autorità federale sospetta che le citate società abbiano versato ai due imputati utili per importi considerevoli, senza però dedurre l'imposta preventiva, contravvenendo così al principio dell'autotassazione. L'utile conseguito sarebbe stato in seguito corrisposto a F., proprietario di un immobile, per finanziarne i lavori di ristrutturazione nell'ambito di un'operazione immobiliare avente quale scopo l'edificazione di un centro "wellness", per il tramite di una società - sempre riconducibile agli imputati - all'uopo costituita e conduttrice dei locali, al beneficio altresì di un diritto di compera. B. La DAPI, dopo aver proceduto al sequestro dell'immobile (v. act. 1.3), ha richiesto, il 6 agosto 2012, alla Banca A. (di seguito: Banca A. o l'opponente) l'ottenimento di tutta la documentazione concernente il credito di costruzione concesso a F. per la citata operazione immobiliare (v. act. 1.4). A tale richiesta l'opponente ha dato seguito con l'invio della documentazione in data 24 agosto 2012 (v. act. 1.5). C. In seguito alle audizioni degli organi dell'opponente, in particolare di G. (presidente della Direzione) e di H. (vice-presidente della Direzione), l'autorità federale ha intimato all'opponente la produzione di ulteriore documentazione, e meglio: "[…]

a) copia verbale del CdA del 27 gennaio 2010 relativo alla nuova concessione del Credito di costruzione di Fr. 1'500'000.-- al Signor F., Z. (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati), b) copia verbale del CdA del 1 dicembre 2010 relativo alla concessione dell'aumento del Credito di costruzione di Fr. 440'000.-- al Signor F., Z. (gli argomenti non relativi al Signor F. possono essere anonimizzati), c) copia di tutte le note interne relative al Signor F. (a partire dal 1.1.2009),

d) copia della lettera inviata al Signor F. (o alla sua rappresentante legale), con la quale le Banca A. ha informato il Signor F. della convocazione quali testimoni dei signori G. e H. […]" (v. act. 1.6). D. L'opponente, in data 18 ottobre 2012, ha prodotto la nuova documentazione richiesta sotto sigillo, inizialmente sino a decisione del Consiglio d'amministrazione (v. act. 1.7). L'opposizione alla perquisizione dei documenti è stata in seguito mantenuta, mediante comunicazione del 26 ottobre 2012 del patrocinatore dell'opponente all'AFC (v. act. 1.2). E. Mediante istanza del 12 novembre 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC postula la rimozione dei sigilli "dai documenti enumerati alle lettere da "a" a "c", [cfr. supra C] rinunciando a richiedere la levata dei sigilli sul documento enumerato alla lettera "d", che sarà restituito all'opponente, nella misura in cui non apparirà pertinente per la procedura pendente" (v. act. 1). F. Con memoriale di risposta del 23 novembre 2012 l'opponente postula la reiezione, in ordine e nel merito, della richiesta di rimozione dei sigilli, con contestuale restituzione della documentazione, siccome irrilevante ai fini dell'inchiesta e coperta sia dal segreto bancario che dal segreto d'affari (v. act. 3). G. Con la sua replica del 14 dicembre 2012 l'AFC, riconfermandosi nella propria istanza, sottolinea che la documentazione in questione è rilevante ai fini dell'inchiesta, siccome potenzialmente utile a far luce sulla destinazione dell'utile illecito che i due imputati avrebbero corrisposto a F. nell'ambito della citata operazione immobiliare (v. act. 6). L'opponente, mediante comunicazione del 20 dicembre 2012, si è riconfermata nelle argomentazioni già sviluppate in sede di risposta (v. act. 9). H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1.

1.1. Le procedure per infrazione alla legge federale sull'imposta preventiva sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 67 cpv. 1 LIP). Ne discende l'applicazione al caso di specie degli art. 19 - 50 DPA. 1.2. Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 3 e art. 37 cpv. 2 LOAP). Unico legittimato ad interporre opposizione è il detentore di documenti (sentenza del Tribunale federale 1B_233/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 4.2 e rinvii). 1.3.

1.3.1. L'opponente contesta innanzitutto la tempestività della richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC, rilevando l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 248 cpv. 2 CPP, che prevede per l'autorità penale un termine di 20 giorni per presentare la domanda di dissigillamento, decorso infruttuoso il quale gli oggetti sigillati devono essere restituiti all'avente diritto. 1.3.2. La perquisizione di carte nell'ambito di un procedimento penale amministrativo è regolata unicamente dall'art. 50 DPA. Questa disposizione non prevede alcun termine entro il quale l'autorità richiedente è tenuta a presentare istanza di dissigillamento dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (decisioni del Tribunale penale federale BE.2011.6 del 27 marzo 2012, consid. 1.1; BE.2009.21 del 14 gennaio 2012, consid. 1.4; v. anche EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 210), mentre l'art. 248 cpv. 2 CPP prevede per l'autorità penale un termine di 20 giorni. L'invocata applicazione analogica della citata norma di procedura penale al caso di specie si rivela però infondata. Infatti, l'art. 1 cpv. 2 CPP, riguardo al campo d'applicazione del CPP, prevede espressamente che "sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali". Tra queste "altre leggi federali" vi è

la legge federale sul diritto penale amministrativo (STRAUB/WELTERT, Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 12, ad art. 1 CPP; ARN/STEINER, Commentaire Romand du CPP, Basilea 2011, n. 27 - 29, ad art. 1; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 21 ad art. 1), espressamente salvaguardata in occasione dell'unificazione della procedura penale (cfr. Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989). Le norme del CPP trovano applicazione nell'ambito della DPA solo quando quest'ultima vi rinvia espressamente (come per esempio, inter alia, l'art. 22 cpv. 2 DPA e l'art. 41 cpv. 2 DPA). Laddove la DPA prevede una propria disposizione senza alcun rinvio al CPP occorre ritenere che la stessa costituisca una lex specialis per rapporto alle norme della procedura penale (ARN/STEINER, op. cit., n. 27, ad art. 1; BERNASCONI, op. cit., n. 22, ad art. 1). Ne consegue che non applicandosi alla presente fattispecie l'art. 248 cpv. 2 CPP, l'istanza presentata dall'AFC non può essere considerata tardiva e come tale da respingere in ordine. Occorre ancora precisare, in merito alla decisione di questa Corte del 14 gennaio 2010 (BE.2009.21, consid. 1.4) espressamente invocata dall'opponente a sostegno della sua argomentazione, che in quell'occasione era stato fatto accenno all'art. 248 cpv. 2 CPP a titolo indicativo e non vincolante, con riferimento ad una eventuale lesione del principio di celerità, quest'ultimo essendo valido anche nel contesto della DPA, e che nel caso concreto non è stato sicuramente disatteso. 1.4. L'istanza di dissigillamento presentata dall'AFC è per il resto ricevibile in ordine. 2.

2.1. Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale deve esaminare dapprima se sussistono sufficienti indizi di reato e, se ciò dovesse essere il caso, in un secondo momento se i documenti presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è ancora noto. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'"utilità potenziale" (sentenze del Tribunale federale 1B_354/2009 e 1B_366/2009 del 2 marzo 2010, consid. 3.2; 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). E' soltanto in presenza di un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, qui palesemente non dato, che la Corte dei reclami penali procede essa stessa ad una cernita dei documenti (v. DTF 132 IV 63). La perquisizione di documenti è dunque ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una

prevenzione puramente soggettiva (sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). 2.2. Come appena esposto, nell'ambito di una richiesta di levata dei sigilli occorre dapprima verificare se sussistono sufficienti indizi di reato tali da giustificare la misura della perquisizione. Ciò comporta, in concreto, che l'istanza presentata dall'autorità competente esponga in maniera sufficientemente dettagliata il contesto fattuale in modo tale che la scrivente Corte possa effettuare un'adeguata sussunzione in punto alla realizzazione degli elementi costituivi oggettivi e soggettivi di una o più infrazioni. A supporto dei fatti esposti, l'autorità istante è altresì tenuta ad allegare eventuali mezzi di prova o fornire concreti elementi indiziari tali da corroborare le ipotesi di reato avanzate (sentenza del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1). 2.3. Nella fattispecie occorre innanzitutto osservare che l'AFC, nella propria istanza, omette di indicare e allegare, conformemente a quanto esposto nei considerandi precedenti, quegli elementi utili per decifrare il contesto fattuale all'origine delle indagini, tali da permettere alla scrivente Corte di valutare l'esistenza di un sospetto sufficiente quo alla realizzazione di una o più infrazioni alla LIP. Nella propria istanza l'AFC riporta infatti solo delle generiche asserzioni in ordine all'apertura di un procedimento penale amministrativo "[…] in considerazione dei sospetti di sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61, lt. a LIP, rispettivamente truffa in materia fiscale giusta l'art. 14, cpv. 2 DPA, commesse nell'ambito della gestione delle società D. SA con sede a Y. e E. SA, con sede a X., nel corso degli anni a partire dal 2004, nei confronti di B., nato il 1 giugno 1963, residente a W., e C., nato il 26 dicembre 1959, residente a V." (v. act. 1 pag. 2). A pagina 4 della medesima istanza l'AFC afferma che "l'autorità inquirente sospetta che società riconducibili agli imputati (D. SA, Y. e E. SA, X.) abbiano corrisposto distribuzioni dissimulate di utile a favore degli imputati per importi rilevanti, senza dedurre l'imposta preventiva all'atto del pagamento e disattendendo il principio dell'autotassazione" (v. act. 1 pag. 4). Una tale esposizione del contesto fattuale non è però conforme ai principi sopraenunciati, poiché, oltre a non essere suffragata da validi elementi indiziari, non permette a questa Corte, dato il suo carattere eccessivamente conciso e stringato, di procedere all'analisi e relativa valutazione delle ipotesi di reato ritenute dall'autorità inquirente. Al di là di vaghe asserzioni prive di qualsivoglia elemento suffragante a supporto, nulla viene infatti spiegato o

precisato in merito ai sospetti di sottrazione di imposta, così come troppo generica è la descrizione della modalità di commissione degli eventuali reati da parte dei menzionati B. e C. Invano si tenterebbe di reperire nell'istanza, come pure nella successiva replica, ulteriori elementi atti a verificare l'effettiva sussistenza di una o più infrazioni di carattere penale. Le uniche considerazioni espresse dall'autorità inquirente federale in merito al sospetto di realizzazione di un'infrazione si esauriscono, in definitiva, in mere e generiche asserzioni di parte. I fatti posti a fondamento dell'istanza si concentrano essenzialmente sulla ricostruzione dell'eventuale destinazione dell'illecito provento (operazione immobiliare di F.), omettendo però di fornire alla scrivente Corte una precisa e dettagliata esposizione dei fatti a monte di essa e quindi sulle infrazioni oggetto dell'inchiesta in quanto tale. In siffatte circostanze ne consegue che la presente richiesta di levata dei sigilli è da respingere già per questo motivo, considerata la grave carenza sotto il profilo dell'esposizione del complesso fattuale, senza che sia necessario pronunciarsi oltre, in particolare in merito alla condizione della potenziale utilità delle carte e documenti posti sotto sigillo. 3.

3.1. Alla luce di tutto quanto esposto, la richiesta dell'AFC tendente alla levata dei sigilli deve essere respinta. I documenti in questione devono pertanto essere restituiti all'opponente. 3.2. All'autorità richiedente, soccombente, non possono essere addossate spese giudiziarie (art. 25 cpv. 4 DPA; art. 73 LOAP; art. 66 cpv. 4 LTF per analogia). 3.3. L'opponente, dal canto suo, ha diritto a vedersi riconosciuta un'indennità per spese ripetibili a carico della parte soccombente (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2012.16-45 del 1. ottobre 2010, consid. 8.1). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Nel caso di specie, tenuto conto della complessità della causa, si giustifica l'attribuzione all'opponente di un'indennità di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a carico dell'AFC.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. I documenti rubricati da lett. a) a d) sono restituiti all'opponente. 3. Non vengono prelevate spese giudiziarie. 4. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 21 febbraio 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. dott. Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).