Sequestro (Art. 46 DPA): ritiro del ricorso.
Sachverhalt
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Dispositiv
- Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 25 ottobre 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI UFCOM,
Controparte
Oggetto
Sequestro (Art. 46 DPA) Ritiro del ricorso
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2012.40
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Visti: - il reclamo presentato l'11 ottobre 2012 da A. avverso la decisione del 2 ottobre 2012, con la quale l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha seque- strato un ricetrasmettitore amatoriale Yaesu VX-110 n°1 con accumulatore ed antenna; - la lettera del 16 ottobre 2012 inviata dal ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del reclamo; - le osservazioni del 17 ottobre 2012 dell'UFCOM. Considerato: - che il reclamo è stato firmato ed inoltrato da A., il quale ha dichiarato di pre- sentare il gravame anche a nome di altre quattro persone, senza tuttavia pre- sentare le relative procure; - che A. è da considerarsi quindi unico reclamante nell'ambito della presente procedura; - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 16 ottobre 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedu- ra di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfa- hrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP);
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- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art. 66 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 25 ottobre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - A. - Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).