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BV.2022.33

Bundesstrafgericht · 2023-02-08 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2022.33 Procedura secondaria: BP.2022.61

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Visti: - il sequestro ordinato in data 9 settembre 2022 dalla Segreteria di Stato dell’Eco- nomia (in seguito: SECO) di 19'967.56445 kg di barre d’argento per un valore totale di USD 12'069'075.48 venduto dalla banca B. alla società A. SA di Ba- lerna (v. act. 2.1); - l’apertura il medesimo giorno di un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei confronti della A. SA per violazione dell’art. 14c dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72); - il reclamo del 15 settembre 2022 presentato alla SECO avverso l’ordine di se- questro in questione (v. act. 1), con il quale A. SA, oltre a chiedere la conces- sione dell’effetto sospensivo, ha postulato il dissequestro delle barre d’argento e la chiusura dell’inchiesta nei suoi confronti (v. act. 1); - lo scritto del 21 settembre seguente, con il quale la SECO ha trasmesso il gra- vame in questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per competenza, confermando il contestato provvedimento (v. act. 2); - la replica del 15 settembre 2022, trasmessa alla SECO per conoscenza (v. act. 16), con la quale la reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 15); - lo scritto del 18 novembre 2022, con il quale la SECO ha preannunciato la re- voca del sequestro litigioso (v. act. 17); - l’ordine di dissequestro del 23 novembre 2022 concernente le barre d’argento di cui sopra (v. act. 18); - lo scritto del 25 novembre 2022, con il quale questa Corte, preso atto del sum- menzionato ordine di dissequestro, ha invitato le parti a prendere posizione sul fatto che la procedura potesse essere dichiarata priva d’oggetto così come sulle spese e ripetibili (v. act. 19); - la lettera del 9 dicembre 2022, con la quale la SECO ha chiesto di rinunciare a riscuotere spese e ripetibili, aggiungendo che, in caso contrario, la tassa di giu- stizia dovrebbe essere fissata a fr. 200.– e nessuna ripetibile concessa alla re- clamante non patrocinata da un legale (v. act. 22); - la lettera del 19 dicembre 2022, con la quale la reclamante chiede che “1. Le spese giudiziarie anticipate dalla reclamante per un importo di CHF 2'000.00

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nonché, se fosse il caso, le spese ulteriormente maturate vanno messe a carico della SECO. 2. La SECO è tenuta a rifondere l’interezza delle ripetibili alla re- clamante nella misura di almeno CHF 44'738.00. 3. La SECO è tenuta a risar- cire la reclamante per l’importo di USD 58'922.75 relativo ai costi di finanzia- mento dell’argento. 4. La SECO è tenuta a risarcire la reclamante per l’importo di CHF 2'560.00 relativo ai suoi costi interni. 5. La SECO è tenuta a risarcire la reclamante per l’importo di CHF 5'115.45 relativo ai costi di trasporto fatturati da C. SA. 6. L’interezza delle voci di costo fatturate da D. SA relative alla cu- stodia delle barre di argento sono ad esclusivo carico della SECO. 7. Con pre- tesa di tasse, spese e ripetibili a carico della SECO” (act. 23, pag. 5); - lo scritto dell’11 gennaio 2023, mediante il quale la SECO chiede che “1. Le spese giudiziarie restano a carico dello Stato e l’acconto versato dalla A. SA restituito a quest’ultima. 2. Le spese per ripetibili della A. SA restano a carico di quest’ultima. 3. Nessuna indennità per il finanziamento dell’argento viene con- cessa alla A. SA. 4. Le spese sostenute dalla A. SA (costi interni e di trasporto) e dalla SECO (carico dell’argento e locazione dei locali) rimangono a loro ri- spettivo ed esclusivo carico” (act. 29, pag. 3); - le osservazioni dell’11 gennaio 2023, attraverso le quali la reclamante si ricon- ferma nelle proprie conclusioni del 19 dicembre 2022 (v. act. 30, pag. 2); - lo scritto del 18 gennaio 2023, trasmesso alla reclamante per conoscenza (v. act. 34), con il quale la SECO ribadisce la propria posizione (v. act. 32); - la lettera del 20 gennaio 2023, inoltrata alla SECO per conoscenza (v. act. 34), mediante la quale anche la reclamante conferma le proprie richieste ricorsuali (v. act. 33). Considerato: - che le infrazioni alla legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231) sono perseguite e giudicate secondo tale legge (v. art. 14 cpv. 1 LEmb), unitamente alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto pe- nale amministrativo (DPA; RS 313.0); - che le infrazioni di cui agli art. 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO, potendo quest’ultima ordinare sequestri e confische (v. art. 32 cpv. 3

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dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina); - che per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per ana- logia (v. DTF 139 IV 246 consid. 1.2); - che contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA); - che la procedura di reclamo viene dichiarata conclusa se l’interesse attuale del reclamante viene meno nel corso della stessa (v. sentenze del Tribunale fede- rale 2C_152/2014 del 5 settembre 2014 consid. 1.3; 2C_77/2007 del 2 aprile 2009 consid. 3 con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2017.46 del 22 dicembre 2017); - che, in concreto, l’ordine di dissequestro del 23 novembre 2022 ha reso la pre- sente procedura di reclamo priva d’oggetto; - che la domanda di effetto sospensivo è ugualmente divenuta priva d'oggetto; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le dispo- sizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3; sentenze del Tribunale penale federale BV.2015.21 del 15 dicembre 2015; BV.2012.36 del 12 settem- bre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011 consid. 5 e rinvio). - che, giusta gli art. 62 e segg. nonché 71 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) per analogia in relazione con l’art. 72 della legge di procedura civile federale (PC; RS 273), quando una lite diventa senz’oggetto, il tribunale, con motivazione sommaria, statuisce sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite;

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- che nell’ordine di dissequestro del 23 novembre 2022, la SECO ha affermato che “in data 28 settembre (risp. 3 e 7 ottobre 2022) A. SA ha contattato il settore Sanzioni della SECO per porre una domanda in merito all’attuale possibilità d’importazione di argento in Svizzera, senza riferirsi esplicitamente al procedi- mento aperto nei suoi confronti. Il 7 ottobre 2022, il settore Sanzioni ha quindi indicato alla A. SA che l’argento originario della Federazione russa importato nel Regno Unito prima dell’entrata in vigore dei divieti previsti in diritto europeo (9 aprile 2022) non soggiace all’art. 14c dell’Ordinanza che istituisce provvedi- menti in relazione alla situazione in Ucraina” (act. 18, pag. 2); - ch’essa ha aggiunto che “l’informazione relativa al momento in cui l’argento se- questrato era stato importato nel Regno Unito non era a disposizione delle au- torità doganali al momento dell’importazione in Svizzera e neppure della SECO al momento dell’ordine di sequestro. Tale informazione è stata fornita da A. SA unicamente in sede di reclamo tramite la conferma scritta della banca B. del 15 settembre 2022 (società che, in quanto membro della London Bullion Market Association LBMA è in linea di principio degna di fiducia), la quale permette- rebbe in effetti di provare che l’argento è stato importato dalla Federazione russa verso il Regno Unito prima del 2015” (ibidem); - che, preso atto di quanto precede, il reclamo interposto da A. SA sarebbe stato verosimilmente da accogliere; - che, visto l’esito della procedura, non vengono prelevate tasse di giustizia (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia); - che la SECO deve versare alla reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei loro diritti procedurali (v. art. 68 LTF per analogia); - che la reclamante ha chiesto che gli vengano riconosciute ripetibili per un im- porto di fr. 44’738.– per le spese legali sostenute, corrispondenti a un dispendio di 90.30 ore (per studio ed analisi della documentazione così come del quadro legale a livello nazionale ed internazionale in merito alle misure prese nei con- fronti della Federazione Russa, verifica in merito al materiale acquisito dalla società A. SA, inclusi chiarimenti con istituti esteri [35 ore]; preparazione del reclamo da trasmettere al SECO ed ulteriori approfondimenti specifici in merito ai punti sollevati dal SECO, consultazione di istituti esteri al fine di confermare il quadro legale [25 ore]; presa di posizione in merito all’apertura della procedura amministrativa prendendo in considerazione gli elementi determinanti emersi dopo la decisione presa dal SECO per quanto riguarda il sequestro dell’argento [10 ore]; corrispondenza varia con cliente, con SECO con istituzioni internazio- nali, riunioni interne, riunioni con cliente, telefonate varie e verifiche dei mecca- nismi di controllo al fine di ottemperare alle richieste del SECO [20.30 ore]) ad

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una tariffa oraria di fr. 450.–, importo al quale andrebbero aggiunte le spese (2%) di fr. 814.50 e l’IVA di fr. 3'198.50 (v. act. 23.5, pag. 5); - che giusta l'art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessa- rio, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata, tenuto presente che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– ed al massimo a fr. 300.–, come pure che di regola la tariffa oraria applicata dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.– all'ora (v. decisione del Tribunale penale federale BH.2012.3 del

E. 6 marzo 201, consid. 10.1 e riferimenti citati); - che, in concreto, la nota d’onorario del 6 dicembre 2022 emanata dalla E. AG, presentata dalla ricorrente, non specifica sufficientemente il dispendio orario re- lativo alle singole attività, anch’esse non sufficientemente dettagliate, svolte dallo studio legale, ciò che non permette a questa Corte di procedere a un ef- fettivo controllo della stessa; - che tale nota risulta contenere svariati atti che non riguardano direttamente la presente procedura di reclamo; - che un dispendio di 90.3 ore per la presente procedura è in ogni caso manife- stamente eccessivo; - che, alla luce della fattispecie in esame, del contenuto del gravame (di effettive

E. 7 pagine) nonché dello scambio degli allegati – nel quale la reclamante ha so- prattutto sviluppato e motivato la propria richiesta di riparazione del danno, inammissibile nell’ambito della presente procedura (v. infra in fine) –, si giusti- fica in concreto di riconoscere un dispendio di 15 ore; - che la tariffa oraria di fr. 450.– applicata dalla E. AG è anch’essa eccessiva e non conforme né al RSPPF né alla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.46 del 17 maggio 2017 consid. 2.1.2 e BB.2012.2 del 1° marzo 2012 consid. 6.2; cfr. anche sentenze del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3 e del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2); - che non vi è nel caso concreto nessuna ragione di scostarsi dalla normale tariffa oraria di fr. 230.–; - che le ripetibili vanno dunque fissate in fr. 3'450.– (15 ore x fr. 230.–), alle quali vanno aggiunte spese per fr. 69.– (2%) e l’IVA di fr. 270.95, per un totale di fr. 3'789.95, importo da mettere a carico della SECO;

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- che nella misura in cui questa Corte deve statuire in concreto unicamente sulle spese relative alla presente procedura di reclamo divenuta senza oggetto, le richieste tendenti a ottenere la riparazione dei danni derivanti dal sequestro sono inammissibili in questa sede (v. art. 99 e segg. DPA nonché sentenza del Tribunale penale federale BV.2018.30-32 del 17 aprile 2019 consid. 1.2-1.3 e 2.1).

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Dispositiv
  1. Il reclamo è divenuto privo d’oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
  3. La richiesta di riparazione del danno è inammissibile.
  4. Non vengono prelevate spese. La Cassa del Tribunale restituirà alla recla- mante l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato.
  5. La Segreteria di Stato dell’economia SECO verserà alla reclamante un im- porto di fr. 3'789.95 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione dell’8 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA,

Reclamante

contro

SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA SECO,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2022.33 Procedura secondaria: BP.2022.61

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Visti: - il sequestro ordinato in data 9 settembre 2022 dalla Segreteria di Stato dell’Eco- nomia (in seguito: SECO) di 19'967.56445 kg di barre d’argento per un valore totale di USD 12'069'075.48 venduto dalla banca B. alla società A. SA di Ba- lerna (v. act. 2.1); - l’apertura il medesimo giorno di un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei confronti della A. SA per violazione dell’art. 14c dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72); - il reclamo del 15 settembre 2022 presentato alla SECO avverso l’ordine di se- questro in questione (v. act. 1), con il quale A. SA, oltre a chiedere la conces- sione dell’effetto sospensivo, ha postulato il dissequestro delle barre d’argento e la chiusura dell’inchiesta nei suoi confronti (v. act. 1); - lo scritto del 21 settembre seguente, con il quale la SECO ha trasmesso il gra- vame in questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per competenza, confermando il contestato provvedimento (v. act. 2); - la replica del 15 settembre 2022, trasmessa alla SECO per conoscenza (v. act. 16), con la quale la reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 15); - lo scritto del 18 novembre 2022, con il quale la SECO ha preannunciato la re- voca del sequestro litigioso (v. act. 17); - l’ordine di dissequestro del 23 novembre 2022 concernente le barre d’argento di cui sopra (v. act. 18); - lo scritto del 25 novembre 2022, con il quale questa Corte, preso atto del sum- menzionato ordine di dissequestro, ha invitato le parti a prendere posizione sul fatto che la procedura potesse essere dichiarata priva d’oggetto così come sulle spese e ripetibili (v. act. 19); - la lettera del 9 dicembre 2022, con la quale la SECO ha chiesto di rinunciare a riscuotere spese e ripetibili, aggiungendo che, in caso contrario, la tassa di giu- stizia dovrebbe essere fissata a fr. 200.– e nessuna ripetibile concessa alla re- clamante non patrocinata da un legale (v. act. 22); - la lettera del 19 dicembre 2022, con la quale la reclamante chiede che “1. Le spese giudiziarie anticipate dalla reclamante per un importo di CHF 2'000.00

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nonché, se fosse il caso, le spese ulteriormente maturate vanno messe a carico della SECO. 2. La SECO è tenuta a rifondere l’interezza delle ripetibili alla re- clamante nella misura di almeno CHF 44'738.00. 3. La SECO è tenuta a risar- cire la reclamante per l’importo di USD 58'922.75 relativo ai costi di finanzia- mento dell’argento. 4. La SECO è tenuta a risarcire la reclamante per l’importo di CHF 2'560.00 relativo ai suoi costi interni. 5. La SECO è tenuta a risarcire la reclamante per l’importo di CHF 5'115.45 relativo ai costi di trasporto fatturati da C. SA. 6. L’interezza delle voci di costo fatturate da D. SA relative alla cu- stodia delle barre di argento sono ad esclusivo carico della SECO. 7. Con pre- tesa di tasse, spese e ripetibili a carico della SECO” (act. 23, pag. 5); - lo scritto dell’11 gennaio 2023, mediante il quale la SECO chiede che “1. Le spese giudiziarie restano a carico dello Stato e l’acconto versato dalla A. SA restituito a quest’ultima. 2. Le spese per ripetibili della A. SA restano a carico di quest’ultima. 3. Nessuna indennità per il finanziamento dell’argento viene con- cessa alla A. SA. 4. Le spese sostenute dalla A. SA (costi interni e di trasporto) e dalla SECO (carico dell’argento e locazione dei locali) rimangono a loro ri- spettivo ed esclusivo carico” (act. 29, pag. 3); - le osservazioni dell’11 gennaio 2023, attraverso le quali la reclamante si ricon- ferma nelle proprie conclusioni del 19 dicembre 2022 (v. act. 30, pag. 2); - lo scritto del 18 gennaio 2023, trasmesso alla reclamante per conoscenza (v. act. 34), con il quale la SECO ribadisce la propria posizione (v. act. 32); - la lettera del 20 gennaio 2023, inoltrata alla SECO per conoscenza (v. act. 34), mediante la quale anche la reclamante conferma le proprie richieste ricorsuali (v. act. 33). Considerato: - che le infrazioni alla legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231) sono perseguite e giudicate secondo tale legge (v. art. 14 cpv. 1 LEmb), unitamente alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto pe- nale amministrativo (DPA; RS 313.0); - che le infrazioni di cui agli art. 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO, potendo quest’ultima ordinare sequestri e confische (v. art. 32 cpv. 3

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dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina); - che per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per ana- logia (v. DTF 139 IV 246 consid. 1.2); - che contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA); - che la procedura di reclamo viene dichiarata conclusa se l’interesse attuale del reclamante viene meno nel corso della stessa (v. sentenze del Tribunale fede- rale 2C_152/2014 del 5 settembre 2014 consid. 1.3; 2C_77/2007 del 2 aprile 2009 consid. 3 con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2017.46 del 22 dicembre 2017); - che, in concreto, l’ordine di dissequestro del 23 novembre 2022 ha reso la pre- sente procedura di reclamo priva d’oggetto; - che la domanda di effetto sospensivo è ugualmente divenuta priva d'oggetto; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le dispo- sizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3; sentenze del Tribunale penale federale BV.2015.21 del 15 dicembre 2015; BV.2012.36 del 12 settem- bre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011 consid. 5 e rinvio). - che, giusta gli art. 62 e segg. nonché 71 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) per analogia in relazione con l’art. 72 della legge di procedura civile federale (PC; RS 273), quando una lite diventa senz’oggetto, il tribunale, con motivazione sommaria, statuisce sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite;

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- che nell’ordine di dissequestro del 23 novembre 2022, la SECO ha affermato che “in data 28 settembre (risp. 3 e 7 ottobre 2022) A. SA ha contattato il settore Sanzioni della SECO per porre una domanda in merito all’attuale possibilità d’importazione di argento in Svizzera, senza riferirsi esplicitamente al procedi- mento aperto nei suoi confronti. Il 7 ottobre 2022, il settore Sanzioni ha quindi indicato alla A. SA che l’argento originario della Federazione russa importato nel Regno Unito prima dell’entrata in vigore dei divieti previsti in diritto europeo (9 aprile 2022) non soggiace all’art. 14c dell’Ordinanza che istituisce provvedi- menti in relazione alla situazione in Ucraina” (act. 18, pag. 2); - ch’essa ha aggiunto che “l’informazione relativa al momento in cui l’argento se- questrato era stato importato nel Regno Unito non era a disposizione delle au- torità doganali al momento dell’importazione in Svizzera e neppure della SECO al momento dell’ordine di sequestro. Tale informazione è stata fornita da A. SA unicamente in sede di reclamo tramite la conferma scritta della banca B. del 15 settembre 2022 (società che, in quanto membro della London Bullion Market Association LBMA è in linea di principio degna di fiducia), la quale permette- rebbe in effetti di provare che l’argento è stato importato dalla Federazione russa verso il Regno Unito prima del 2015” (ibidem); - che, preso atto di quanto precede, il reclamo interposto da A. SA sarebbe stato verosimilmente da accogliere; - che, visto l’esito della procedura, non vengono prelevate tasse di giustizia (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia); - che la SECO deve versare alla reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei loro diritti procedurali (v. art. 68 LTF per analogia); - che la reclamante ha chiesto che gli vengano riconosciute ripetibili per un im- porto di fr. 44’738.– per le spese legali sostenute, corrispondenti a un dispendio di 90.30 ore (per studio ed analisi della documentazione così come del quadro legale a livello nazionale ed internazionale in merito alle misure prese nei con- fronti della Federazione Russa, verifica in merito al materiale acquisito dalla società A. SA, inclusi chiarimenti con istituti esteri [35 ore]; preparazione del reclamo da trasmettere al SECO ed ulteriori approfondimenti specifici in merito ai punti sollevati dal SECO, consultazione di istituti esteri al fine di confermare il quadro legale [25 ore]; presa di posizione in merito all’apertura della procedura amministrativa prendendo in considerazione gli elementi determinanti emersi dopo la decisione presa dal SECO per quanto riguarda il sequestro dell’argento [10 ore]; corrispondenza varia con cliente, con SECO con istituzioni internazio- nali, riunioni interne, riunioni con cliente, telefonate varie e verifiche dei mecca- nismi di controllo al fine di ottemperare alle richieste del SECO [20.30 ore]) ad

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una tariffa oraria di fr. 450.–, importo al quale andrebbero aggiunte le spese (2%) di fr. 814.50 e l’IVA di fr. 3'198.50 (v. act. 23.5, pag. 5); - che giusta l'art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessa- rio, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata, tenuto presente che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– ed al massimo a fr. 300.–, come pure che di regola la tariffa oraria applicata dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.– all'ora (v. decisione del Tribunale penale federale BH.2012.3 del 6 marzo 201, consid. 10.1 e riferimenti citati); - che, in concreto, la nota d’onorario del 6 dicembre 2022 emanata dalla E. AG, presentata dalla ricorrente, non specifica sufficientemente il dispendio orario re- lativo alle singole attività, anch’esse non sufficientemente dettagliate, svolte dallo studio legale, ciò che non permette a questa Corte di procedere a un ef- fettivo controllo della stessa; - che tale nota risulta contenere svariati atti che non riguardano direttamente la presente procedura di reclamo; - che un dispendio di 90.3 ore per la presente procedura è in ogni caso manife- stamente eccessivo; - che, alla luce della fattispecie in esame, del contenuto del gravame (di effettive 7 pagine) nonché dello scambio degli allegati – nel quale la reclamante ha so- prattutto sviluppato e motivato la propria richiesta di riparazione del danno, inammissibile nell’ambito della presente procedura (v. infra in fine) –, si giusti- fica in concreto di riconoscere un dispendio di 15 ore; - che la tariffa oraria di fr. 450.– applicata dalla E. AG è anch’essa eccessiva e non conforme né al RSPPF né alla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.46 del 17 maggio 2017 consid. 2.1.2 e BB.2012.2 del 1° marzo 2012 consid. 6.2; cfr. anche sentenze del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3 e del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2); - che non vi è nel caso concreto nessuna ragione di scostarsi dalla normale tariffa oraria di fr. 230.–; - che le ripetibili vanno dunque fissate in fr. 3'450.– (15 ore x fr. 230.–), alle quali vanno aggiunte spese per fr. 69.– (2%) e l’IVA di fr. 270.95, per un totale di fr. 3'789.95, importo da mettere a carico della SECO;

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- che nella misura in cui questa Corte deve statuire in concreto unicamente sulle spese relative alla presente procedura di reclamo divenuta senza oggetto, le richieste tendenti a ottenere la riparazione dei danni derivanti dal sequestro sono inammissibili in questa sede (v. art. 99 e segg. DPA nonché sentenza del Tribunale penale federale BV.2018.30-32 del 17 aprile 2019 consid. 1.2-1.3 e 2.1).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è divenuto privo d’oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. La richiesta di riparazione del danno è inammissibile. 4. Non vengono prelevate spese. La Cassa del Tribunale restituirà alla recla- mante l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. 5. La Segreteria di Stato dell’economia SECO verserà alla reclamante un im- porto di fr. 3'789.95 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 8 febbraio 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. SA - Segreteria di Stato dell'economia SECO

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).