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BV.2014.84

Bundesstrafgericht · 2015-02-17 · Italiano CH

Sequestro (art. 26 cpv. 1 e 2 DPA). Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA).

Sachverhalt

A. Nell'ambito di un’inchiesta penale amministrativa condotta dall'Amministrazio- ne federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) nei confronti di B. per titolo di sospetti di sottrazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), il 23 ot- tobre 2014 il collaboratore inquirente dell'AFC ha intimato all'avv. Rinaldo Ma- derni una "decisione di sequestro (art. 46 cpv. 1 lett. b DPA)" relativa ai certifi- cati azionari della società C. SA. Più precisamente, la decisione in questione statuiva:

"1. Sono messi sotto sequestro i certificati azionari rappresentanti la totalità del capi- tale sociale della C. SA, Z.

2. È dato ordine all'avv. Maderni, depositario dei certificati azionari della C. SA di inviare immediatamente per lettera raccomandata all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali e inchieste, i certificati azionari origi- nali rappresentanti la totalità del capitale azionario della C. SA.

3. Chiunque toccato dal presente provvedimento può interporre reclamo ai sensi dell'art. 26 DPA alla Corte di reclami penali del Tribunale penale federale. Il re- clamo deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Amministrazione fede- rale delle contribuzioni, entro un termine di 3 giorni da quando il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Il reclamo non sospende l'esecuzione del sequestro. […]" (act. 3.1 dell'incarto BV.2014.84)

B. Con reclamo del 3 novembre 2014, A., asserito azionista totalitario della so- cietà C. SA e rappresentato dall'avv. Maderni, ha impugnato la summenziona- ta decisione dinanzi al Direttore dell'AFC, richiedendo pure la concessione dell'effetto sospensivo (act. 3.2 dell'incarto BV.2014.84).

C. Il 19 dicembre 2014 il Direttore dell'AFC ha dichiarato irricevibile il reclamo e dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. A parere del Diret- tore dell'AFC, la decisione del 23 ottobre 2014 non costituirebbe infatti una misura di sequestro, bensì un ordine di produzione, che non toccherebbe di- rettamente il reclamante (act. 1.1 dell'incarto BV.2014.84).

D. Con reclamo del 24 dicembre 2014, A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento della decisio-

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ne del 19 dicembre 2014 come pure di quella del 23 ottobre 2014 (act. 1 dell'incarto BV.2014.84). Nel medesimo gravame, l'insorgente ha richiesto la concessione dell'effetto sospensivo (v. act. 1, pag. 2 dell'incarto BV.2014.84).

E. Invitata a prendere posizione sulla richiesta di effetto sospensivo, il 6 gennaio 2015 l'AFC ne ha proposto la reiezione (act. 3 dell'incarto BP.2014.81).

F. Con osservazioni del 12 gennaio 2015, l'AFC ha chiesto di dichiarare irricevi- bile il reclamo e di porre le spese di procedura a carico dell'insorgente (act. 3 dell'incarto BV.2014.84). G. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Se la decisione contestata emana dal direttore o capo dell'amministrazione in causa, il reclamo va pre- sentato alla Corte dei reclami penali; negli altri casi, l'impugnativa va presenta- ta al direttore o capo dell'amministrazione in causa che, se non dà seguito alle conclusioni proposte, la trasmette alla Corte dei reclami penali, con le sue os- servazioni (art. 26 cpv. 2 DPA). Il termine per presentare reclamo è, in en- trambi i casi, di tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto co- noscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA).

E. 1.2 Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato ricevuto dall'avv. Maderni il 22 di- cembre 2014. Il reclamo presentato il 24 dicembre 2014 è pertanto tempesti- vo.

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E. 1.3 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo ed ha un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA).

Nella fattispecie, visto l'esito della presente procedura, la questione della legit- timazione non merita tuttavia di essere vagliata.

E. 2 Con la sua impugnativa, il reclamante censura le considerazioni e le conclu- sioni esposte nella decisione censurata, tacciandole di arbitrio. Il Direttore dell'AFC avrebbe in effetti ritenuto erroneamente che la decisone del 23 otto- bre 2014 non costituirebbe una misura di sequestro e sempre a torto quest'ul- timo avrebbe negato a A. la legittimazione a ricorrere.

E. 2.1 La decisione del 23 ottobre 2014 è denominata "decisione di sequestro (art. 46 cpv. 1 lett. b DPA)" ed è stata intimata all'avv. Maderni, detentore dei certificati azionari (v. act. 1.1 pag. 3 dell'incarto BV.2014.84). Essa indica esplicitamente che i certificati azionari della società C. SA, Z., sono posti sotto sequestro; inoltre, impone all'avv. Maderni di inviare immediatamente detti cer- tificati azionari all'AFC, menziona vie di ricorso proprie degli ordini di sequestro e specifica che il provvedimento del sequestro persegue lo scopo della confi- sca (v. act. 3.1 dell'incarto BV.2014.84). Con la decisione su reclamo del 19 dicembre 2014, il Direttore dell'AFC ha rilevato che la decisione precitata, no- nostante i termini in essa contenuti, non costituiva una misura di sequestro, bensì un semplice ordine di produzione del bene fondato sull'art. 50 DPA. Il collaboratore inquirente avrebbe infatti offerto al detentore dei certificati azio- nari la possibilità di depositarli volontariamente presso l'AFC, senza che la mancata consegna dei titoli comportasse alcuna conseguenza. Inoltre, il se- questro non avrebbe in ogni caso potuto avere luogo, non essendo stata im- partita alcuna restrizione al potere di disporre dell'avv. Maderni. Di conse- guenza, non essendo stata emanata alcuna misura coercitiva, il reclamo pre- sentato da A. sarebbe irricevibile (v. act. 1.1 pag. 2 ed act. 3 pag. 3 e seg. dell'incarto BV.2014.84; act. 3 pag. 2 dell'incarto BP.2014.81).

E. 2.2 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. Proceduralmente, l'art. 47 cpv. 1 DPA impone al detentore di un oggetto o di un bene sequestrato di consegnarlo al funzionario inquirente, ricevendo quietanza o copia del processo verbale di sequestro.

Il sequestro implica la presa in consegna da parte dell'autorità del bene ogget- to della misura coercitiva e la sua messa in sicurezza; tuttavia, in determinati casi il sequestro può concretizzarsi anche tramite ordini che limitano il potere

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o la facoltà di disporre del loro detentore, come ad esempio nel caso di diritti non incorporati in una carta valore, conti bancari ed immobili. In genere, l'auto- rità inquirente fa precedere il sequestro o la perquisizione volta a reperire gli oggetti da porre in sicurezza, da un'ingiunzione di consegna (ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Ver- waltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 212; v. anche NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zuri- go/San Gallo 2013, n. 1125 e segg.). Sebbene quest'ultimo passo di procedu- ra non sia espressamente regolamentato, in quanto tale, nella legge federale sul diritto penale amministrativo, esso è previsto dalla giurisprudenza se non vi è motivo di ritenere che l'ingiunzione di consegna possa vanificare lo scopo della misura coercitiva (TPF 2005 190 consid. 3.1). La produzione di docu- menti, volta a sostituire la loro consegna sotto costrizione, non costituisce né una perquisizione giusta l'art. 50 DPA, né un sequestro giusta gli art. 46 e seg. DPA, ma ha essenzialmente lo scopo di porre le carte in luogo sicuro, trasfe- rendo il controllo fisico sugli oggetti dal loro detentore all'autorità inquirente (TPF 2006 218 pag. 220; sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.48 del 30 luglio 2007, pag. 4 in alto). In questo senso l'ingiunzione alla consegna di carte, come la richiesta di informazioni, costituisce unicamente una misura preparatoria ad un'eventuale successiva misura coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3e; sentenza del Tribunale federale 1S.4/2006 del 16 maggio 2006, consid. 1.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.44 del 16 luglio 2007 e riferimenti) e non può essere oggetto di reclamo (EICKER/FRANK/ ACHERMANN, op. cit., pag. 212 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme Wesen, Arten und Wirkungen – Unter Berücksichtigung der Beweismittel-, Einziehungs-, Rückgabe- und Ersatzforderungsbeschlagnah- me, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 9 e seg.).

E. 2.3 Nel caso di specie, la decisione del 23 ottobre 2014 appare effettivamente equivoca: da un lato essa include chiare indicazioni in merito alla misura del sequestro, alle disposizioni legali ed alle vie di ricorso; dall'altro, essa non po- ne i certificati azionari nelle mani della giustizia, non determinando il trasferi- mento del potere di disposizione sui titoli dall'avv. Maderni all'autorità. La suc- cessiva decisione su reclamo del 19 dicembre 2014, riferendosi alla decisione del funzionario inquirente, ne nega il carattere coercitivo, afferma il carattere "volontario" della consegna delle azioni e conferma l'assenza di sanzioni in caso di mancato ossequio dell'ingiunzione. Essa fonda tuttavia l'"ordine di produzione" sull'art. 50 DPA, norma quest'ultima in realtà riferita alla misura coattiva della perquisizione di carte (act. 1.1; v. anche act. 3 dell'incarto BV.2014.84, pag. 4).

E. 2.4 Come detto, il sequestro comporta che i beni vengano posti nella mani della giustizia e messi in sicurezza. Nella fattispecie, ciò non è avvenuto, il potere di disporre dell'avv. Maderni non è stato limitato e la decisione del 23 ottobre

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2014 non era, come confermato dall'autorità, munita di sanzioni in caso di mancato ossequio dell'ingiunzione. Conformemente alla giurisprudenza ed al- la dottrina succitate (v. consid. 2.2 supra), questa Corte conclude pertanto che l'ordine del 23 ottobre 2014 malgrado i termini in esso contenuti costituiva in realtà un'ingiunzione di consegna, ossia una mera misura preparatoria ad un eventuale sequestro, e non già una vera e propria misura coercitiva; la deci- sione del funzionario inquirente non poteva pertanto essere oggetto di recla- mo. Né lo può essere, di conseguenza, la successiva decisione del Direttore dell'AFC del 19 dicembre 2014.

L'impugnativa presentata contro quest'ultimo atto va pertanto dichiarata irrice- vibile.

E. 2.5 Proceduralmente, l'AFC avrebbe dovuto trasmettere all'avv. Maderni un'in- giunzione di consegna dei certificati azionari, denominandola chiaramente come tale e motivandola di conseguenza; in seguito, l'autorità avrebbe potuto, una volta preso possesso dei citati titoli, procedere al loro sequestro tramite una specifica decisione impugnabile, oppure, in assenza di consegna dei certi- ficati azionari, ordinare una misura coercitiva al fine di porli nella mani della giustizia (v. SCHMID, op. cit., n. 1125 e segg.). L'AFC, anche in virtù del princi- pio della buona fede, non dovrebbe utilizzare denominazioni ambigue, se non errate, nell'ambito delle proprie decisioni, con il risultato di indurre il destinata- rio ad interpretare le medesime come misure coercitive, nonostante queste non lo siano. Data l'irricevibilità del gravame, il presente considerando non può che avere mero contenuto appellatorio, ma ciò non toglie che se l'AFC non dovesse correggere la propria prassi, questa Corte potrebbe riesaminare le condizioni di entrata in materia in questo genere di vertenze. La limitata im- pugnabilità non può infatti essere interpretata come avallo di una prassi irrego- lare.

E. 3 Alla luce dell'esito del presente gravame, la richiesta di concessione dell'effet- to sospensivo va considerata priva d'oggetto.

E. 4 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribuna- le penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tut- tavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'al-

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tra opinione EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudi- ziarie sono di regola addossate alla parte soccombente; se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addos- sarle alle parti.

Nella fattispecie, l'insorgente ha interposto reclamo contro una decisione non impugnabile. Tuttavia, considerata la manifesta erroneità delle denominazioni e delle indicazioni contenute nell'ingiunzione del 23 ottobre 2014 (v. supra consid. 2.3), tenuto inoltre conto delle considerazioni non perfettamente lineari di cui alla decisione su reclamo del 19 dicembre 2014, questa Corte ritiene giustificato, nel caso di specie, di rinunciare ad addossare spese giudiziarie al reclamante, al quale non possono comunque essere riconosciute ripetibili, vi- sto l'esito della sua impugnativa.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è irricevibile.
  2. La domanda di effetto sospensivo è priva d'oggetto.
  3. La presente decisione è resa senza spese.
  4. Non vengono assegnate ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 17 febbraio 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Rinaldo Maderni,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 26 cpv. 1 e 2 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2014.84 + BP.2014.81

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Fatti: A. Nell'ambito di un’inchiesta penale amministrativa condotta dall'Amministrazio- ne federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) nei confronti di B. per titolo di sospetti di sottrazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), il 23 ot- tobre 2014 il collaboratore inquirente dell'AFC ha intimato all'avv. Rinaldo Ma- derni una "decisione di sequestro (art. 46 cpv. 1 lett. b DPA)" relativa ai certifi- cati azionari della società C. SA. Più precisamente, la decisione in questione statuiva:

"1. Sono messi sotto sequestro i certificati azionari rappresentanti la totalità del capi- tale sociale della C. SA, Z.

2. È dato ordine all'avv. Maderni, depositario dei certificati azionari della C. SA di inviare immediatamente per lettera raccomandata all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali e inchieste, i certificati azionari origi- nali rappresentanti la totalità del capitale azionario della C. SA.

3. Chiunque toccato dal presente provvedimento può interporre reclamo ai sensi dell'art. 26 DPA alla Corte di reclami penali del Tribunale penale federale. Il re- clamo deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Amministrazione fede- rale delle contribuzioni, entro un termine di 3 giorni da quando il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Il reclamo non sospende l'esecuzione del sequestro. […]" (act. 3.1 dell'incarto BV.2014.84)

B. Con reclamo del 3 novembre 2014, A., asserito azionista totalitario della so- cietà C. SA e rappresentato dall'avv. Maderni, ha impugnato la summenziona- ta decisione dinanzi al Direttore dell'AFC, richiedendo pure la concessione dell'effetto sospensivo (act. 3.2 dell'incarto BV.2014.84).

C. Il 19 dicembre 2014 il Direttore dell'AFC ha dichiarato irricevibile il reclamo e dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. A parere del Diret- tore dell'AFC, la decisione del 23 ottobre 2014 non costituirebbe infatti una misura di sequestro, bensì un ordine di produzione, che non toccherebbe di- rettamente il reclamante (act. 1.1 dell'incarto BV.2014.84).

D. Con reclamo del 24 dicembre 2014, A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento della decisio-

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ne del 19 dicembre 2014 come pure di quella del 23 ottobre 2014 (act. 1 dell'incarto BV.2014.84). Nel medesimo gravame, l'insorgente ha richiesto la concessione dell'effetto sospensivo (v. act. 1, pag. 2 dell'incarto BV.2014.84).

E. Invitata a prendere posizione sulla richiesta di effetto sospensivo, il 6 gennaio 2015 l'AFC ne ha proposto la reiezione (act. 3 dell'incarto BP.2014.81).

F. Con osservazioni del 12 gennaio 2015, l'AFC ha chiesto di dichiarare irricevi- bile il reclamo e di porre le spese di procedura a carico dell'insorgente (act. 3 dell'incarto BV.2014.84). G. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto: 1.

1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Se la decisione contestata emana dal direttore o capo dell'amministrazione in causa, il reclamo va pre- sentato alla Corte dei reclami penali; negli altri casi, l'impugnativa va presenta- ta al direttore o capo dell'amministrazione in causa che, se non dà seguito alle conclusioni proposte, la trasmette alla Corte dei reclami penali, con le sue os- servazioni (art. 26 cpv. 2 DPA). Il termine per presentare reclamo è, in en- trambi i casi, di tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto co- noscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA).

1.2 Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato ricevuto dall'avv. Maderni il 22 di- cembre 2014. Il reclamo presentato il 24 dicembre 2014 è pertanto tempesti- vo.

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1.3 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo ed ha un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA).

Nella fattispecie, visto l'esito della presente procedura, la questione della legit- timazione non merita tuttavia di essere vagliata.

2. Con la sua impugnativa, il reclamante censura le considerazioni e le conclu- sioni esposte nella decisione censurata, tacciandole di arbitrio. Il Direttore dell'AFC avrebbe in effetti ritenuto erroneamente che la decisone del 23 otto- bre 2014 non costituirebbe una misura di sequestro e sempre a torto quest'ul- timo avrebbe negato a A. la legittimazione a ricorrere.

2.1 La decisione del 23 ottobre 2014 è denominata "decisione di sequestro (art. 46 cpv. 1 lett. b DPA)" ed è stata intimata all'avv. Maderni, detentore dei certificati azionari (v. act. 1.1 pag. 3 dell'incarto BV.2014.84). Essa indica esplicitamente che i certificati azionari della società C. SA, Z., sono posti sotto sequestro; inoltre, impone all'avv. Maderni di inviare immediatamente detti cer- tificati azionari all'AFC, menziona vie di ricorso proprie degli ordini di sequestro e specifica che il provvedimento del sequestro persegue lo scopo della confi- sca (v. act. 3.1 dell'incarto BV.2014.84). Con la decisione su reclamo del 19 dicembre 2014, il Direttore dell'AFC ha rilevato che la decisione precitata, no- nostante i termini in essa contenuti, non costituiva una misura di sequestro, bensì un semplice ordine di produzione del bene fondato sull'art. 50 DPA. Il collaboratore inquirente avrebbe infatti offerto al detentore dei certificati azio- nari la possibilità di depositarli volontariamente presso l'AFC, senza che la mancata consegna dei titoli comportasse alcuna conseguenza. Inoltre, il se- questro non avrebbe in ogni caso potuto avere luogo, non essendo stata im- partita alcuna restrizione al potere di disporre dell'avv. Maderni. Di conse- guenza, non essendo stata emanata alcuna misura coercitiva, il reclamo pre- sentato da A. sarebbe irricevibile (v. act. 1.1 pag. 2 ed act. 3 pag. 3 e seg. dell'incarto BV.2014.84; act. 3 pag. 2 dell'incarto BP.2014.81).

2.2 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. Proceduralmente, l'art. 47 cpv. 1 DPA impone al detentore di un oggetto o di un bene sequestrato di consegnarlo al funzionario inquirente, ricevendo quietanza o copia del processo verbale di sequestro.

Il sequestro implica la presa in consegna da parte dell'autorità del bene ogget- to della misura coercitiva e la sua messa in sicurezza; tuttavia, in determinati casi il sequestro può concretizzarsi anche tramite ordini che limitano il potere

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o la facoltà di disporre del loro detentore, come ad esempio nel caso di diritti non incorporati in una carta valore, conti bancari ed immobili. In genere, l'auto- rità inquirente fa precedere il sequestro o la perquisizione volta a reperire gli oggetti da porre in sicurezza, da un'ingiunzione di consegna (ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Ver- waltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 212; v. anche NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zuri- go/San Gallo 2013, n. 1125 e segg.). Sebbene quest'ultimo passo di procedu- ra non sia espressamente regolamentato, in quanto tale, nella legge federale sul diritto penale amministrativo, esso è previsto dalla giurisprudenza se non vi è motivo di ritenere che l'ingiunzione di consegna possa vanificare lo scopo della misura coercitiva (TPF 2005 190 consid. 3.1). La produzione di docu- menti, volta a sostituire la loro consegna sotto costrizione, non costituisce né una perquisizione giusta l'art. 50 DPA, né un sequestro giusta gli art. 46 e seg. DPA, ma ha essenzialmente lo scopo di porre le carte in luogo sicuro, trasfe- rendo il controllo fisico sugli oggetti dal loro detentore all'autorità inquirente (TPF 2006 218 pag. 220; sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.48 del 30 luglio 2007, pag. 4 in alto). In questo senso l'ingiunzione alla consegna di carte, come la richiesta di informazioni, costituisce unicamente una misura preparatoria ad un'eventuale successiva misura coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3e; sentenza del Tribunale federale 1S.4/2006 del 16 maggio 2006, consid. 1.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.44 del 16 luglio 2007 e riferimenti) e non può essere oggetto di reclamo (EICKER/FRANK/ ACHERMANN, op. cit., pag. 212 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme Wesen, Arten und Wirkungen – Unter Berücksichtigung der Beweismittel-, Einziehungs-, Rückgabe- und Ersatzforderungsbeschlagnah- me, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 9 e seg.).

2.3 Nel caso di specie, la decisione del 23 ottobre 2014 appare effettivamente equivoca: da un lato essa include chiare indicazioni in merito alla misura del sequestro, alle disposizioni legali ed alle vie di ricorso; dall'altro, essa non po- ne i certificati azionari nelle mani della giustizia, non determinando il trasferi- mento del potere di disposizione sui titoli dall'avv. Maderni all'autorità. La suc- cessiva decisione su reclamo del 19 dicembre 2014, riferendosi alla decisione del funzionario inquirente, ne nega il carattere coercitivo, afferma il carattere "volontario" della consegna delle azioni e conferma l'assenza di sanzioni in caso di mancato ossequio dell'ingiunzione. Essa fonda tuttavia l'"ordine di produzione" sull'art. 50 DPA, norma quest'ultima in realtà riferita alla misura coattiva della perquisizione di carte (act. 1.1; v. anche act. 3 dell'incarto BV.2014.84, pag. 4).

2.4 Come detto, il sequestro comporta che i beni vengano posti nella mani della giustizia e messi in sicurezza. Nella fattispecie, ciò non è avvenuto, il potere di disporre dell'avv. Maderni non è stato limitato e la decisione del 23 ottobre

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2014 non era, come confermato dall'autorità, munita di sanzioni in caso di mancato ossequio dell'ingiunzione. Conformemente alla giurisprudenza ed al- la dottrina succitate (v. consid. 2.2 supra), questa Corte conclude pertanto che l'ordine del 23 ottobre 2014 malgrado i termini in esso contenuti costituiva in realtà un'ingiunzione di consegna, ossia una mera misura preparatoria ad un eventuale sequestro, e non già una vera e propria misura coercitiva; la deci- sione del funzionario inquirente non poteva pertanto essere oggetto di recla- mo. Né lo può essere, di conseguenza, la successiva decisione del Direttore dell'AFC del 19 dicembre 2014.

L'impugnativa presentata contro quest'ultimo atto va pertanto dichiarata irrice- vibile.

2.5 Proceduralmente, l'AFC avrebbe dovuto trasmettere all'avv. Maderni un'in- giunzione di consegna dei certificati azionari, denominandola chiaramente come tale e motivandola di conseguenza; in seguito, l'autorità avrebbe potuto, una volta preso possesso dei citati titoli, procedere al loro sequestro tramite una specifica decisione impugnabile, oppure, in assenza di consegna dei certi- ficati azionari, ordinare una misura coercitiva al fine di porli nella mani della giustizia (v. SCHMID, op. cit., n. 1125 e segg.). L'AFC, anche in virtù del princi- pio della buona fede, non dovrebbe utilizzare denominazioni ambigue, se non errate, nell'ambito delle proprie decisioni, con il risultato di indurre il destinata- rio ad interpretare le medesime come misure coercitive, nonostante queste non lo siano. Data l'irricevibilità del gravame, il presente considerando non può che avere mero contenuto appellatorio, ma ciò non toglie che se l'AFC non dovesse correggere la propria prassi, questa Corte potrebbe riesaminare le condizioni di entrata in materia in questo genere di vertenze. La limitata im- pugnabilità non può infatti essere interpretata come avallo di una prassi irrego- lare.

3. Alla luce dell'esito del presente gravame, la richiesta di concessione dell'effet- to sospensivo va considerata priva d'oggetto.

4. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribuna- le penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tut- tavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'al-

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tra opinione EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudi- ziarie sono di regola addossate alla parte soccombente; se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addos- sarle alle parti.

Nella fattispecie, l'insorgente ha interposto reclamo contro una decisione non impugnabile. Tuttavia, considerata la manifesta erroneità delle denominazioni e delle indicazioni contenute nell'ingiunzione del 23 ottobre 2014 (v. supra consid. 2.3), tenuto inoltre conto delle considerazioni non perfettamente lineari di cui alla decisione su reclamo del 19 dicembre 2014, questa Corte ritiene giustificato, nel caso di specie, di rinunciare ad addossare spese giudiziarie al reclamante, al quale non possono comunque essere riconosciute ripetibili, vi- sto l'esito della sua impugnativa.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La domanda di effetto sospensivo è priva d'oggetto.

3. La presente decisione è resa senza spese. 4. Non vengono assegnate ripetibili.

Bellinzona, il 19 febbraio 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Rinaldo Maderni - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.