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BB.2023.119

Bundesstrafgericht · 2023-11-02 · Italiano CH

Ordinanza della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP); retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP)

Sachverhalt

A. Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto C. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti dell’autorità, e D. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta falsità in documenti, nonché di ripetuto inganno nei con- fronti dell’autorità. Il TPF ha contestualmente ordinato, per quanto qui di rilievo, la confisca, tra l’altro, della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A. (dispositivo n. III 1.2), del 50% di spettanza di A. dei valori patrimoniali presenti, al momento del passaggio in giudicato della sen- tenza, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (dispositivo

n. III 1.6) e sul conto n. 3 intestato a “F. SA, RFD 1 Chiasso” presso la banca G. (dispositivo n. III 1.9).

B. Lamentando una violazione del diritto di essere sentito a causa della mancata possibilità di partecipare al procedimento dinanzi al TPF, A. ha impugnato il dispositivo n. III 1.2 della predetta sentenza, gravame che il Tribunale federale ha accolto, annullando il punto contestato e rinviando la causa alla Corte penale del TPF per nuovo giudizio (v. sentenza 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022).

C. Con ordinanza del 6 giugno 2023 (incarto SK.2022.4), la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha confiscato: la quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.; i proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza dello stesso, depositati presso H. SA, Chiasso, e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio; il 50%, sempre di spettanza del predetto, dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giu- dicato dell’ordinanza in questione, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44, punto III. 1.6 del dispositivo). Essa ha fissato a fr. 18'100.– (IVA inclusa) la retribuzione del patrocinatore di A., avv. B., posto al beneficio del gratuito patrocinio, importo a carico della Confedera- zione.

D. Con reclamo del 16 giugno 2023, A. e l’avv. B. sono insorti contro la summen- zionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chie- dendo che “tutti i valori patrimoniali sotto sequestro di spettanza di A., immobi- liari, mobiliari e/o di altra natura, sono dissequestrati nelle mani del medesimo” e che “la retribuzione del patrocinatore di A., Dr. Avv. B., Bellinzona, posto al beneficio del gratuito patrocinio, è aumentata da CHF 18'100.00 (IVA inclusa) a CHF 45'666.50 (IVA inclusa) e l’importo è posto a carico della Confedera- zione” (act. 1, pag. 14). Essi aggiungono che “qualora non fosse già così, A. è

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posto al beneficio del gratuito patrocinio del Dr. Avv. B., Bellinzona, anche nell’ambito di questa procedura di reclamo” (ibidem).

E. Con scritto del 27 giugno 2023, la Corte penale ha comunicato di astenersi dal formulare osservazioni, chiedendo nel contempo la conferma dell’ordinanza del 6 giugno 2023 e la reiezione del reclamo (v. act. 3). Con risposta del 28 giugno 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 4).

F. Con scritto dell’11 luglio 2023, l’avv. B. ha chiesto il versamento dell’importo di fr. 18'100.– fissato dalla Corte penale relativo alla sua retribuzione quale patro- cinatore d’ufficio di A. (v. act. 6).

G. Con replica trasmessa il 13 luglio 2023, inoltrata alle altre parti per conoscenza (v. act. 9), i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

H. Invitati a prendere posizione sulla suddetta richiesta dell’11 luglio 2023 (v. act. 7), il MPC, con scritto del 21 luglio 2023 (v. act. 10), e la Corte penale, con lettera del 10 agosto 2023 (v. act. 11), hanno comunicato di non avere osser- vazioni al riguardo e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Gli scritti in que- stione sono stati trasmessi alle altre parti per conoscenza (v. act. 12).

I. Con scritto del 14 agosto 2023, i reclamanti, preso atto degli scritti di cui sopra (v. lett. H) e ribadendo la loro richiesta, hanno trasmesso a questa Corte le loro coordinate bancarie per il versamento (v. act. 13).

J. Con lettera del 16 agosto 2023, questa Corte, non intravvedendo ostacoli al versamento dell’importo di fr. 18'100.–, ha inoltrato al Servizio esecuzione delle sentenze del Ministero pubblico della Confederazione la richiesta dei recla- manti, unitamente al relativo scambio degli scritti (v. act. 14).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del TPF giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.

E. 1.2 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).

E. 1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP; sentenza del Tribunale fede- rale 1B_193/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1.2). Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento ine- satto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

E. 1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di confisca di beni di pertinenza di A., la quale fissa inoltre la retribuzione del patrocinatore d’ufficio avv. B., il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine, nel senso che A. è legittimato a contestare la confisca dei suoi beni e l’avv. B. l’im- porto della sua retribuzione (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4; BB.2011.10-11 del 18 mag- gio 2011 consid. 1.5 con rinvii; art. 135 cpv. 3 lett. a CPP).

E. 2 A. sostiene innanzitutto che nel procedimento penale SV.14.1675, sfociato per lui in un decreto di non luogo a procedere pronunciato il 10 maggio 2016 e per le altre parti nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 (v. supra Fatti lett. A), egli abbia rivestito il ruolo di imputato e che, essendo stato prosciolto, una procedura di confisca giusta gli art. 376 e segg. CPP non sarebbe più pos- sibile. Tale posizione sarebbe confermata dalla sentenza 6B_842/2018, nella quale il Tribunale federale non avrebbe “per contro escluso che [la confisca] potesse essere ancora ordinata nell’ambito del procedimento penale dove era stata originariamente adottata, ossia quello contro C. e D.” (act. 1, pag. 6). In altre parole, la confisca in questione sarebbe stata possibile unicamente

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nell’ambito del nuovo processo a carico di D., che il TPF ha celebrato su rinvio del Tribunale federale separatamente rispetto a quello del reclamante. Il fatto che quest’ultimo abbia espresso parere opposto, come del resto anche il MPC, a una congiunzione tra le due cause, finalizzata a un unico dibattimento, sa- rebbe irrilevante. La confisca litigiosa sarebbe illegale e contraria alla sentenza di rinvio del Tribunale federale. Per tacere del fatto che il TPF non avrebbe mai comunicato alle parti l’esatto oggetto del nuovo procedimento, dandolo costan- temente per scontato, ciò che costituirebbe un’ulteriore violazione del diritto di essere sentito. In sede di replica, l’insorgente aggiunge che i fondi litigiosi sa- rebbero il frutto del suo lavoro accumulato tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta e avrebbero quindi un’origine lecita. In ogni caso, visto il lungo tempo trascorso, non sarebbe più esigibile la dimostrazione della provenienza lecita degli stessi. A suo dire, le sentenze italiane agli atti escluderebbero sia la pro- venienza illecita dei valori che la sua partecipazione e/o sostegno a qualsivoglia organizzazione criminale nel periodo in cui detti valori sono stati accumulati. Egli non avrebbe mai ammesso né l’applicazione in concreto dell’art. 72 CP né la facoltà di disporre da parte di una qualsiasi organizzazione criminale sui suoi valori mobiliari e immobiliari.

E. 2.1 Per quanto concerne l’invocata violazione del diritto di essere sentito, per non avere la Corte penale comunicato al reclamante l’oggetto del procedimento sfo- ciato nella contestata ordinanza, si rileva che, preso atto del contenuto della sentenza SK.2017.44 della Corte penale e di quella di rinvio del Tribunale fede- rale 6B_842/2018, nonché della non congiunzione dei susseguenti procedi- menti aperti dalla Corte penale SK.2022.4 e SK.2022.2, il primo concernente il reclamante e il secondo D. – anche quest’ultimo al beneficio di una sentenza di rinvio da parte del Tribunale federale in relazione alla sentenza SK.2017.44, ma per altri motivi –, doveva essere evidente per il reclamante – nei confronti del quale il MPC ha emanato, in data 10 maggio 2016, un decreto di non luogo a procedere giusta l’art. 310 CPP (v. atto 131.665.007 e segg. incarto Corte pe- nale) – che, in assenza di un procedimento penale a suo carico in qualità d’im- putato, la confisca in questione poteva essere pronunciata nei suoi confronti in qualità di terzo aggravato unicamente sulla base degli art. 376 e segg. CPP. Gli atti dell’incarto SK.2022.4 non permettono del resto di affermare che il recla- mante non fosse a conoscenza dell’oggetto del procedimento, ossia la confisca del suo immobile a Chiasso, misura contro la quale egli ha potuto difendersi con tutte le garanzie del caso. La censura va quindi respinta.

E. 2.2.1 Di principio, la confisca di valori patrimoniali giusta gli art. 70 e segg. CP deve essere ordinata, a titolo accessorio, nel quadro di una procedura penale ordi- naria (v. DTF 144 IV 1 consid. 4.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3; SCHWARZENEGGER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 2 ad art. 376 CPP). Incombe all’autorità competente

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esaminare d’ufficio e con tutta la diligenza necessaria la questione della confi- sca (BAUMANN, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 21 ad art. 70/71 CP; CONTI/TUNIK, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 10 ad art. 376 CPP). La pronuncia della misura è di principio obbligatoria (SCHMID, in Kommentar Ein- ziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [ed.], vol. I, 2a ediz. 2007 [in seguito: Kommentar], n. 11 ad art. 70-72 CP). Se è avviata una procedura ordinaria, di principio non sussiste più spazio per una procedura spe- ciale giusta gli art. 376 e segg. CPP, la quale riveste un carattere sussidiario (DTF 142 IV 383 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 6B_592/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 4.4; 6B_733/2011 del 5 giugno 2012 consid. 3.1; SCHMID, Kommentar, op. cit. n. 138 ad art. 70-72 CP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4a ediz. 2023,

n. 3 preliminarmente agli art. 372-378 CPP e n. 2 ad art. 376 CPP; SCHWARZENEGGER, loc. cit.). La confisca non deve peraltro intervenire al di fuori di una procedura ordinaria senza necessità, dato che è anzitutto in tale contesto che deve essere esaminata la questione della provenienza illecita dei valori pa- trimoniali (DTF 144 IV I consid. 4.1.1; 142 IV 383 consid. 2.1; sentenze del Tri- bunale federale 6B_801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3; 6S.68/2004 del 9 agosto 2005 consid. 11.2.2; cfr. anche BAUMANN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 5 ad art. 376 CPP). L’assenza di una procedura penale ordinaria può ad esempio essere dovuta al fatto che l’autore di un reato risulta scono- sciuto o deceduto, in caso di assenza di una denuncia per infrazioni perseguite su denuncia o perché subentra la prescrizione dell’azione penale prima di quella della confisca o ancora allorquando il reo è giudicato all’estero ma il prodotto del reato si trova in Svizzera (v. CONTI/TUNK, op. cit., n. 10 ad art. 376 CPP; RIKLIN, StPO Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 376 CPP; BAUMANN, op. cit., n. 4 ad art. 376 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2a ad art. 376 CPP).

E. 2.2.2 In concreto, si rileva innanzitutto che il reclamante è stato condannato in Italia, in maniera definitiva, a 12 anni e 2 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis CP/I) e altri reati (v. act. 1.1, Fatti lett. E), e che secondo la giurisprudenza questo tipo di associazione corrisponde alla nozione di orga- nizzazione criminale di cui all’art. 260ter CP (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2022.75 del 19 agosto 2022 consid. 4.4.2; BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.6.3 con rinvii; infra consid. 2.3.4). Alla luce di tale condanna e a fronte dei tre gradi di giudizio garantiti in Italia al reclamante nel pieno rispetto dei suoi diritti processuali e costituzionali (v. atto 131.510.6 e segg. nonché 131.510.320 e segg. incarto Corte penale), la Corte penale ha provveduto a confiscare l’immobile in questione sulla base dell’art. 72 CP (v. infra consid. 2.4- 2.5). In questo senso si configura una delle sopraccitate ipotesi che secondo la dottrina permettono di ordinare eccezionalmente una confisca al di fuori di una procedura ordinaria, ovvero la situazione in cui il reo è giudicato all’estero ma l’oggetto da confiscare si trova in Svizzera, a prescindere dal fatto che si tratti del prodotto del reato in senso stretto oppure di valori patrimoniali comunque in

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stretta relazione con la condanna penale all’estero. Certo la direzione del pro- cedimento della Corte penale aveva chiesto il 20 aprile 2022 al MPC, al recla- mante e a D. se erano d’accordo o meno di congiungere le cause SK.2022.4 e SK.2022.2 (v. atto 131.400.1 e seg. incarto Corte penale), ma ciò non toglie che la mancata congiunzione non ha privato in alcun modo il reclamante della pos- sibilità di far valere tutti i diritti inerenti ad una procedura di confisca ex art. 72 CP, il cui esito è del tutto indipendente dalla procedura a carico di D., ciò che è stato del resto sostenuto (giustamente) dal reclamante stesso quando si è op- posto, come le altre parti in causa, alla congiunzione delle cause (v. atto 131.521.2 incarto Corte penale; lettera del 4 maggio 2022). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, per altro in contraddizione con quanto appunto sostenuto in un primo momento e quindi al limite del venire contra factum pro- prium e dell’abuso di diritto (v. HOTTELIER, Commentario romando, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 3 CPP), la mancata congiunzione non ha privato in alcun modo il reclamante del proprio diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e di tutte le garanzie di un giusto processo ex art. 29 e segg. Cost. e art. 6 CEDU, visto che la sua posizione andava valutata soltanto alla luce dei requisiti dell’art. 72 CP, a prescindere dunque dall’esito della procedura penale a carico di D.: in altre parole, nella qui contestata procedura di confisca, non occorreva esami- nare la questione di un’eventuale provenienza dei valori patrimoniali dal reato commesso dallo stesso D. (v. DTF 144 IV 1 consid. 4.1.1 in fine), ma solo quella di sapere se l’immobile in questione fosse o meno sottoposto alla facoltà di di- sporre di un’organizzazione criminale, motivo per cui la procedura di confisca dei beni del reclamante non era imperativamente da congiungere al procedi- mento penale a carico di D. per garantire i diritti processuali e costituzionali del reclamante.

In conclusione, la decisione della Corte penale di avviare una procedura indi- pendente giusta gli art. 376 e segg. CPP, dopo avere legittimamente chiesto alle parti la loro opinione in merito ad un’eventuale congiunzione e poi, preso atto delle risposte negative delle parti, avere scartato altrettanto legittimamente (v. art. 30 CPP) questa opzione, non presta fianco a critiche e tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

E. 2.3 L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP) prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre (sull’aggiunta esplicita dell’organizzazione terroristica, qui comunque non di rilievo, v. RU 2021 360; FF 2018 5439). I valori appartenenti a una per- sona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non im- porta, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita.

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Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale o terroristica anche nell'am- bito delle sue attività economiche legali (v. sentenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; SCHMID, op. cit., n. 129 ad art. 70-72 CP; SEELMANN/THOMMEN, in Ackermann [ed.], Kommentar, op. cit., n. 34, 49 e 50 ad art. 72 CP; BAUMANN, op. cit., n. 1 ad art. 72 CP).

E. 2.3.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessaria- mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione crimi- nale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto eco- nomico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di di- sporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, Com- mentario romando, 2a ediz. 2021, n. 22 ad art. 72 CP; della stessa autrice, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg., 1394 e segg.; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n. 46 ad art. 72 CP con rinvii).

E. 2.3.2 La predetta forma di confisca di valori patrimoniali presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno a un'or- ganizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima di- sposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento an- teriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, d’un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten- zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca qui in esame intende piuttosto esplicare un ef- fetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III 226; v. anche HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 21 ad art. 72 CP). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona in- teressata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.

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E. 2.3.3 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, qui applicabile in qualità di lex mitior (v. act. 1.1, pag. 21), chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta il vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (vecchio art. 260ter n. 3 CP).

E. 2.3.4 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripar- tizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua atti- vità criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effet- tivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi com- portamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la no- zione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esauri- sca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale fe- derale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 con- sid. 4.2.1).

Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organiz- zazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest’ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell’art. 260ter CP (FF 2018 5439; v. anche GARRÉ, Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271

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consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pub- blicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

E. 2.3.5 La variante della partecipazione ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e con- cretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le atti- vità concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente inte- grare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), co- munque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di partico- lare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).

E. 2.3.6 La variante del sostegno ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’orga- nizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo pos- sano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’or- ganizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusiva- mente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizza- zione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di parti- colare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adem- piere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

E. 2.4 Nell’ordinanza impugnata, la Corte penale ha rilevato che “nella fattispecie, A. è stato condannato, con sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, alla pena di undici anni e tre mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416bis CP-lT) e altri reati, pena aumentata dalla Corte di Appello di Milano a 12 anni e 2 mesi di reclusione (act. SK 131.510.3 e segg.). Con sentenza del 24 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione italiana, seconda sezione, ha

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rigettato il ricorso interposto avverso la summenzionata pronuncia della Corte d’Appello (act. SK. 131.510.320), confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. per associazione di tipo mafioso e altri reati, e ciò dal secondo semestre del 2009 al 16 dicembre 2014” (act. 1.1, pag. 32). Dopo aver ricordato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze valido nello Spa- zio Schengen, al quale la Svizzera ha aderito, la medesima Corte è giunta alla conclusione che “alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopracci- tate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva la partecipazione di A. ad un’associazione di tipo mafioso ex art. 416bis CP-IT” (act. 1.1, pag. 33).

Dopodiché essa ha verificato, approfondendo il contenuto della sentenza ita- liana, “se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260ter CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità italiane per il reato di associazione di tipo mafioso giusta l’art. 416bis CP-IT a carico di A.” (ibidem), giungendo alla conclusione che “considerato come A. è stato condannato in Italia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e più precisamente di appar- tenenza alla ‘ndrangheta calabrese […], il requisito della doppia punibilità è dato” (act. 1.1, pag. 36). Preso atto di quanto precede, questa Corte ritiene che non vi è nessuna ragione di scostarsi dalle relative conclusioni della Corte pe- nale né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, per cui che A. abbia partecipato a un’organizzazione criminale è un fatto assodato.

E. 2.5 Per quanto riguarda la facoltà di disporre dell’organizzazione criminale dei valori depositati sul conto dell’insorgente, la Corte penale ha rilevato che “l’immobile di cui alla part. n. 1 RFD a Chiasso, è stato acquistato in comproprietà da D. (in ragione del 10%), C. (in ragione del 40%) e A. (in ragione del 50%). Per la compravendita, il 1° marzo 2013, i tre comproprietari hanno sottoscritto un diritto di compera per un importo di fr. 3’300’000.– (act. MPC 7.8.4.7.1 e segg.), eser- citato il 14 maggio 2013 (act. MPC 8.6.269 e seg.). L’acquisto immobiliare è stato finanziato da D., C. e A. mediante un credito ipotecario di fr. 1’500’000.– presso la banca E., nonché con l’apporto di mezzi propri dei tre acquirenti per fr. 1’800’000.– (cfr. Rapporto di analisi sul finanziamento dell’immobile di U. a Chiasso della divisione Analisi Finanziaria Forense FFA del MPC del 2 maggio 2016, act. MPC 11.14). In specie, A., per l’acquisto dell’immobile, risulta avere immesso complessivamente fr. 1'196’000.–, mediante i seguenti due bonifici di denaro provenienti dal conto n. 4 a lui intestato presso la banca I. e a favore del conto n. 5 intestato al notaio J., presso la banca K., Stabio:

- bonifico di fr. 1'091’015.– del 10 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.4 e 7.5.2.1 0.5-6);

- bonifico di fr. 105’015.– dei 13 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.5 e 7.5.2.10.8).

Secondo la ricostruzione effettuata dalla divisione Analisi Finanziaria Forense FFA (act. MPC 11.1.1 e segg.), i fondi impiegati da A. per l’acquisto della quota parte dell’immobile provengono dal conto n. 6. presso la banca L. ltd, Lugano,

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formalmente riconducibile a M., moglie di A. Tale circostanza non è contestata da quest’ultimo. Il conto 6 risulta essere stato liquidato mediante un ordine di trasferimento datato 28 giugno 2012 e il saldo, pari a fr. 1’556’000.–, è stato trasferito, in data 12 luglio 2012, sul conto in fr. n. 7 intestato alla società N. Ltd, Dubai, presso la banca O. a Dubai (act. MPC 11.1.113 e 7.3.1.9.53 e 7.3.1.10.13). I fondi sono poi confluiti, nella misura di fr. 1’199’981.37, in data 19 luglio 2012, sul conto n. 8, formalmente intestato a M. (act. MPC 11.1.14). In seguito, dal conto 8, fr. 1’187’757.38 sono stati bonificati sul conto 4 intestato ad A. presso la banca I., aperto l’8 febbraio 2013 (act. MPC 11.1.17 e seg.), mediante 4 bonifici, e meglio:

- 17 aprile 2013: bonifico di fr. 800’000.– (act. MPC 7.16.1.10.1);

- 8 maggio 2013: bonifico di fr. 280’000.– (act. MPC 7.16.1.10.2);

- 13 maggio 2013: bonifico di fr. 105’000.– (act. MPC 7.16.1.10.3);

- 9 agosto 2013: bonifico di fr. 2’757.38 (act. MPC 7.16.1.10.4, ordine di trasfe- rimento del saldo e di chiusura del conto 8).

Il denaro è poi, come detto, stato trasferito (fr. 1'196’000.–) al notaio J. per l’ac- quisto della quota parte di comproprietà dell’immobile” (act. 1.1, pag. 37 e seg.).

Orbene, alla luce di quanto precede, la Corte penale ha tratto il convincimento che, “nel periodo in cui è stato acquistato l’immobile (maggio 2013) – come pure nel periodo che precede tale acquisto, dove i fondi che hanno finanziato l’im- mobile, sono transitati su diversi conti bancari per poi finire nelle mani di A., su un conto ad egli intestato presso la banca I.– lo stesso A. partecipava ad un’as- sociazione di stampo mafioso, che era capeggiata dai suoi fratelli P. e Q. Tale circostanza è stata accertata in via definitiva dalle autorità italiane e dalla quale non vi è motivo di discostarsi” (act. 1.1, pag. 39). Si tratta di una conclusione che merita tutela e che permette di affermare che la quota parte del 50% del mappale n. 1 RFD di Chiasso, di cui A. è comproprietario, era nella facoltà di disporre dell’organizzazione criminale alla quale il reclamante ha partecipato perlomeno sino al mese di dicembre del 2014, momento del suo arresto. Visto che il reclamante non ha portato la prova del contrario né di fronte al tribunale di prime cure né in sede ricorsuale, ciò è sufficiente per applicare l’art. 72 CP, indipendentemente dall’origine lecita o meno del denaro utilizzato per acqui- stare l’immobile in questione.

E. 2.6 In definitiva, non essendovi ragione per questa Corte di scostarsi dalle conside- razioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, mediante le quali è stata accertata l'appartenenza di A. a un'organizzazione criminale, e ap- purato il potere di disposizione, attraverso il predetto, di un'organizzazione cri- minale sui beni oggetto della decisione impugnata, si giustifica nella fattispecie l'applicazione della presunzione di cui all’art. 72 CP.

E. 2.7 Discende da quanto precede che la confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A; dei proventi derivanti

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dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza dello stesso, depo- sitati presso H. SA, Chiasso, e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio; del 50%, sempre di spettanza del predetto, dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato dell’ordinanza del 6 giugno 2023, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44, punto III. 1.6 del dispositivo) va confermata.

E. 3 L’avv. B. contesta l’importo della sua retribuzione quale patrocinatore d’ufficio di A. fissato nell’ordinanza litigiosa a fr. 18'100.–, contrariamente all’importo di fr. 55'675.89 da lui preteso.

E. 3.1.1 Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedi- mento. Nella fattispecie, soggiacendo la causa alla giurisdizione federale, si ap- plica il diritto federale.

E. 3.1.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al mas- simo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011, consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015, consid. 9.2).

E. 3.1.3 Il diritto al patrocinio gratuito, qualora la presenza di un legale sia necessaria per la tutela dei diritti, è garantito dall’art. 29 cpv. 3 Cost. La garanzia procedu- rale però non comporta il diritto alla retribuzione di qualsiasi prestazione dell’av- vocato, bensì solo alla retribuzione delle prestazioni in nesso causale con la tutela dei diritti del suo assistito, necessarie per un patrocinio efficace e propor- zionate. Soltanto in questa ampiezza si giustifica un risarcimento a carico dello Stato. Questo vale sia in termini di quantità che di qualità. Tuttavia va anche considerato un margine di manovra che permetta al patrocinatore di esercitare il suo mandato efficacemente. La retribuzione deve stare in un rapporto ragio- nevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto. Riferimento per la valu- tazione dell’’adeguatezza delle prestazioni è l’operato di un avvocato esperto in

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materia penale, in grado di agire in modo mirato ed efficiente sin dall’inizio. Pre- stazioni inutili, superflue o rivolte ad altri procedimenti, non sono da risarcire (DTF 141 I 124 consid. 3.1; DTF 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 3a e 4b; sentenze del Tribunale federale 6B_4/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 5.2.2; 9C_857/2012 del 4 dicembre 2012 consid. 3.1; 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Nello stabilire l'indennità le autorità di prime cure dispongono di un importante margine di apprezzamento (v. DTF 133 IV 187 consid. 6.1 con rinvii; BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1756). Esse sono infatti meglio posizionate per giudicare se le prestazioni fornite dal patrocinatore d'ufficio si inseriscono nel compito assegnatogli (v. sentenza del Tribunale fe- derale 6B_108/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 9.1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2013.22 del 31 ottobre 2013 consid. 4.3 e giurisprudenza citata). Sebbene questa Corte disponga di pieno potere cognitivo nella presente fattispecie (v. art. 393 cpv. 2 CPP), ciò che le permette di principio di esaminare liberamente l’indennità fissata in favore del reclamante, essa esercita il suo con- trollo con riserbo (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.1 dell’11 aprile 2014 consid. 3.5), limitandosi a verificare l’esistenza di abusi (de- cisione del Tribunale penale federale BB.2014.72 del 18 luglio 2014 consid. 6.2 in fine, con rinvii).

E. 3.2 L’avv. B. censura innanzitutto la tariffa oraria di fr. 230.–, a suo dire insufficien- temente motivata, pretendendo che la stessa sia fissata a fr. 300.–.

E. 3.2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condi- zione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per ema- nare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di massima l’an- nullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una viola- zione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

Secondo la giurisprudenza emanata in materia di ripetibili – che si applica anche alle indennità riconosciute al patrocinatore d'ufficio – la decisione mediante la quale il giudice fissa il loro importo non abbisogna, di principio, di essere

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motivata, perlomeno quando lo stesso non eccede i limiti definiti da un tariffario o una disposizione legale e le parti non invocano circostanze straordinarie. Di- verso è quando il giudice statuisce sulla base di un elenco dei costi; se intende scostarsene, egli deve infatti indicare, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere certe pretese ingiustificate, affinché il destinatario possa contestare la decisione con cognizione di causa (v. sentenza del Tribu- nale federale 6B_124/2012 del 22 giugno 2012 consid. 2.2 e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).

E. 3.2.2 Secondo la prassi del Tribunale penale federale, se il caso non presenta diffi- coltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9). Tale prassi è stata avallata dal Tribunale federale nella DTF 142 IV

163. Per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– (v. sen- tenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1 con riferimenti).

E. 3.2.3 In concreto, la Corte penale ha affermato che “nella presente fattispecie, la ta- riffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero fr. 230.– per le prestazioni e fr. 200.– per le trasferte, e non fr. 300.– /500.– come esposti dall’avv. B. nella nota professionale” (act. 1.1, pag. 47). Si tratta di una motivazione certo scarna, ma sufficiente per capire il criterio se- guito per decidere, ovvero la prassi costante in questo tipo di casi, motivo per cui, semplicemente consultando la banca dati della giurisprudenza del TPF, il ricorrente avrebbe potuto verificare se il proprio caso corrisponde o meno all’usuale prassi e se del caso spiegare quali sarebbero le particolari difficoltà giuridiche che imporrebbero di scostarsi dalla tariffa usuale di fr. 230.– per le prestazioni professionali e fr. 200.– per le trasferte. Limitandosi ad affermare che “per scrupolo, si è cercato nella banca dati del TPF” se ci sono altri “casi come quello che ci occupa” e che non ce ne sarebbero, il ricorrente da un lato non spiega in base a quali criteri avrebbe fatto questa ricerca e dall’altro non adduce nessun motivo a sostegno della sua tesi. Al contrario emerge chiara- mente dalle considerazioni che precedono sul merito della causa (v. supra con- sid. 2) che la fattispecie in esame non presenta in alcun modo particolarità e difficoltà tali da giustificare l’applicazione di una tariffa oraria più elevata. In de- finitiva si tratta di un caso di confisca indipendente fondato su disposizioni pro- cessuali chiare, che rientrano nella normale casistica di un avvocato penalista, senza necessità di approfondimenti straordinari. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.

E. 3.3 L’avv. B. ritiene “ingiustificato non riconoscere le prestazioni per i necessari e numerosi contatti con H. SA e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (28 ore e 20

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minuti). Si tratta di soggetti dei soggetti che custodivano e custodiscono gran parte dei valori patrimoniali sequestrati, come conferma il fatto che sono espres- samente citati nel dispositivo dell’ordinanza impugnata” (act. 1, pag. 11).

Ora, non si vede per quale ragione egli abbia dovuto prendere direttamente contatto con una società e un ufficio che non hanno nulla a che fare con il se- questro penale, per il quale unici possibili referenti erano il MPC, durante la procedura preliminare, e la Corte penale dopo il deposito dell’atto d’accusa. L’attività in questione, non necessaria, non può essere remunerata e la censura va quindi disattesa.

E. 3.4 Secondo l’insorgente, “anche le prestazioni concernenti la segnalazione pre- sentata da A. al Ministero pubblico ticinese (25 ore e 20 minuti) sono giustificate e vanno riconosciute. L’esatto ammontare dei frutti immobiliari di spettanza di A., poi sequestrati in corso di procedura dal TPF e ora oggetto della contestata confisca, sono stati scoperte […] solo grazie a questo intervento, come è stato peraltro ampiamente spiegato in arringa” (act. 1, pag. 12). Anche in questo caso si prende atto che non si tratta di contatti necessari per la causa federale in quanto tale, ma di una segnalazione in definitiva irrilevante per le contestazioni sollevate contro la confisca litigiosa.

E. 3.5 Inoltre, “ingiustificato e arbitrario” sarebbe anche, a dire del reclamante, “il taglio alle 54 ore per lo studio dell’incarto e per la preparazione del dibattimento” (act. 1, pag. 12).

A tal proposito, la Corte penale ha considerato “tale dispendio di tempo ecces- sivo, se si pone mente al fatto che l’oggetto del procedimento, facente seguito ad un rinvio del Tribunale federale, è noto da tempo ed è ben circoscritto. Per quanto necessario a tutela degli interessi di A., si ritengono adeguate 40 ore totali per la preparazione al dibattimento, corrispondenti a una settimana di la- voro” (act. 1.1, pag. 48 e seg.). Si tratta di una motivazione che merita tutela, anche perché, contrariamente a quanto asserito dall’avv. B., dovevano essere noti da tempo a quest’ultimo l’oggetto del procedimento, ossia la confisca liti- giosa, e l’applicazione degli art. 376 e segg. CPP (v. supra consid. 2.2.1-2.2.2). Per il resto la valutazione della Corte penale rientra nell’ampio margine d’ap- prezzamento di cui il giudice di prime cure beneficia in virtù della giurisprudenza (v. supra consid. 3.1.3). Anche tale censura va quindi disattesa.

E. 3.6 L’avv. B. ritiene “inconsistente la differenziazione fra ore di lavoro e ore di tra- sferta, poiché a Volterra (ove A. è detenuto) si è lavorato, come pure sul tragitto di andata e ritorno” (act. 1, pag. 13).

La giurisprudenza in questo ambito è chiara (v. supra consid. 3.2.2), nel senso che il tempo dedicato alle trasferte, cifrato dall’istanza precedente in 11 ore

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(andata e ritorno da Volterra in auto), deve essere remunerato alla tariffa usuale di fr. 200.–. La contestata differenziazione, per altro contenuta, tiene conto del fatto che la trasferta, per di più in automobile, e l’attività lavorativa in senso stretto non possono essere del tutto equiparate. Un adeguato indennizzo è co- munque riconosciuto e non vi è nessun motivo di scostarsi da questa prassi costante, giustificata e ragionevole.

E. 4 Discende da tutto quanto precede che il reclamo va respinto e la decisione im- pugnata integralmente confermata.

E. 5 A. sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. B. (v. BP.2023.57, act. 1).

E. 5.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia ne- cessaria per tutelare i suoi diritti.

E. 5.2.1 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces- suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa- zione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assi- stenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 con- sid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i biso- gni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in ma- niera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’ese- cuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gen- naio 2004 consid. 1.2).

E. 5.2.2 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al do- vere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto

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matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gen- naio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sen- tenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

E. 5.2.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situa- zione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richie- dente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inol- trate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in ma- niera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da con- traddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una mo- tivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 con- sid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikos- ten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

E. 5.2.4 In concreto, A. ha trasmesso l’apposito formulario (v. BP.2023.57, act. 3.1), con il quale però non ha ottemperato ai suoi obblighi di collaborazione per verificare se sia o meno indigente. Invitato a fornire dati relativi alla sua situazione finan- ziaria, egli si è limitato a indicare nel formulario di avere debiti nei confronti del Comune di Vacallo e con il fisco federale, cantonale e comunale per circa fr. 100'000.– (v. ibidem, pag. 3), di essere in carcere da circa 10 anni e di non avere entrate (v. ibidem, pag. 5). Benché chiaramente richiesto nelle spiega- zioni indicate nel formulario (v. ibidem, pag. 2), egli non ha inoltrato nessun documento attestante le sue dichiarazioni e le sue condizioni economiche. Or- bene, nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domicilio devono essere allegate alla presente. Tutte le indicazioni concer- nenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali de- vono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’at- testazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti rego- lari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture,

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ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (ibidem). Certo il re- clamante è in carcere da molti anni, ma ciò non toglie che con l’aiuto del suo patrocinatore ed eventualmente della moglie avrebbe potuto e dovuto fornire dei dati più precisi e una minima documentazione (ad esempio fiscale o banca- ria) che permettesse a questa Corte di esaminare la sua reale situazione finan- ziaria, anche alla luce di eventuali disponibilità economiche della moglie (v. su- pra consid. 5.2.2). A fronte di una richiesta così lacunosa sia nei dati forniti che nella documentazione a sostegno, la stessa va pacificamente respinta senza necessità di esaminare il cumulativo criterio delle sufficienti probabilità di suc- cesso.

E. 6 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico dei reclamanti in solido.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita presentata da A. è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei reclamanti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 2 novembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A., rappresentato dagli avv. B. e Damiano Salvini,

2. B., rappresentato dall’avv. Damiano Salvini, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, via Sorengo 3, 6900 Lugano, Controparte

TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona, Istanza precedente

Oggetto

Ordinanza della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in re- lazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)

Retribuzione del difensore d’ufficio (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2023.119 Procedura secondaria: BP.2023.57

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Fatti:

A. Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto C. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti dell’autorità, e D. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta falsità in documenti, nonché di ripetuto inganno nei con- fronti dell’autorità. Il TPF ha contestualmente ordinato, per quanto qui di rilievo, la confisca, tra l’altro, della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A. (dispositivo n. III 1.2), del 50% di spettanza di A. dei valori patrimoniali presenti, al momento del passaggio in giudicato della sen- tenza, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (dispositivo

n. III 1.6) e sul conto n. 3 intestato a “F. SA, RFD 1 Chiasso” presso la banca G. (dispositivo n. III 1.9).

B. Lamentando una violazione del diritto di essere sentito a causa della mancata possibilità di partecipare al procedimento dinanzi al TPF, A. ha impugnato il dispositivo n. III 1.2 della predetta sentenza, gravame che il Tribunale federale ha accolto, annullando il punto contestato e rinviando la causa alla Corte penale del TPF per nuovo giudizio (v. sentenza 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022).

C. Con ordinanza del 6 giugno 2023 (incarto SK.2022.4), la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha confiscato: la quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.; i proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza dello stesso, depositati presso H. SA, Chiasso, e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio; il 50%, sempre di spettanza del predetto, dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giu- dicato dell’ordinanza in questione, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44, punto III. 1.6 del dispositivo). Essa ha fissato a fr. 18'100.– (IVA inclusa) la retribuzione del patrocinatore di A., avv. B., posto al beneficio del gratuito patrocinio, importo a carico della Confedera- zione.

D. Con reclamo del 16 giugno 2023, A. e l’avv. B. sono insorti contro la summen- zionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chie- dendo che “tutti i valori patrimoniali sotto sequestro di spettanza di A., immobi- liari, mobiliari e/o di altra natura, sono dissequestrati nelle mani del medesimo” e che “la retribuzione del patrocinatore di A., Dr. Avv. B., Bellinzona, posto al beneficio del gratuito patrocinio, è aumentata da CHF 18'100.00 (IVA inclusa) a CHF 45'666.50 (IVA inclusa) e l’importo è posto a carico della Confedera- zione” (act. 1, pag. 14). Essi aggiungono che “qualora non fosse già così, A. è

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posto al beneficio del gratuito patrocinio del Dr. Avv. B., Bellinzona, anche nell’ambito di questa procedura di reclamo” (ibidem).

E. Con scritto del 27 giugno 2023, la Corte penale ha comunicato di astenersi dal formulare osservazioni, chiedendo nel contempo la conferma dell’ordinanza del 6 giugno 2023 e la reiezione del reclamo (v. act. 3). Con risposta del 28 giugno 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 4).

F. Con scritto dell’11 luglio 2023, l’avv. B. ha chiesto il versamento dell’importo di fr. 18'100.– fissato dalla Corte penale relativo alla sua retribuzione quale patro- cinatore d’ufficio di A. (v. act. 6).

G. Con replica trasmessa il 13 luglio 2023, inoltrata alle altre parti per conoscenza (v. act. 9), i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 8).

H. Invitati a prendere posizione sulla suddetta richiesta dell’11 luglio 2023 (v. act. 7), il MPC, con scritto del 21 luglio 2023 (v. act. 10), e la Corte penale, con lettera del 10 agosto 2023 (v. act. 11), hanno comunicato di non avere osser- vazioni al riguardo e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Gli scritti in que- stione sono stati trasmessi alle altre parti per conoscenza (v. act. 12).

I. Con scritto del 14 agosto 2023, i reclamanti, preso atto degli scritti di cui sopra (v. lett. H) e ribadendo la loro richiesta, hanno trasmesso a questa Corte le loro coordinate bancarie per il versamento (v. act. 13).

J. Con lettera del 16 agosto 2023, questa Corte, non intravvedendo ostacoli al versamento dell’importo di fr. 18'100.–, ha inoltrato al Servizio esecuzione delle sentenze del Ministero pubblico della Confederazione la richiesta dei recla- manti, unitamente al relativo scambio degli scritti (v. act. 14).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Diritto:

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1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del TPF giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.

1.2 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).

1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP; sentenza del Tribunale fede- rale 1B_193/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1.2). Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento ine- satto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di confisca di beni di pertinenza di A., la quale fissa inoltre la retribuzione del patrocinatore d’ufficio avv. B., il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine, nel senso che A. è legittimato a contestare la confisca dei suoi beni e l’avv. B. l’im- porto della sua retribuzione (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4; BB.2011.10-11 del 18 mag- gio 2011 consid. 1.5 con rinvii; art. 135 cpv. 3 lett. a CPP).

2. A. sostiene innanzitutto che nel procedimento penale SV.14.1675, sfociato per lui in un decreto di non luogo a procedere pronunciato il 10 maggio 2016 e per le altre parti nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 (v. supra Fatti lett. A), egli abbia rivestito il ruolo di imputato e che, essendo stato prosciolto, una procedura di confisca giusta gli art. 376 e segg. CPP non sarebbe più pos- sibile. Tale posizione sarebbe confermata dalla sentenza 6B_842/2018, nella quale il Tribunale federale non avrebbe “per contro escluso che [la confisca] potesse essere ancora ordinata nell’ambito del procedimento penale dove era stata originariamente adottata, ossia quello contro C. e D.” (act. 1, pag. 6). In altre parole, la confisca in questione sarebbe stata possibile unicamente

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nell’ambito del nuovo processo a carico di D., che il TPF ha celebrato su rinvio del Tribunale federale separatamente rispetto a quello del reclamante. Il fatto che quest’ultimo abbia espresso parere opposto, come del resto anche il MPC, a una congiunzione tra le due cause, finalizzata a un unico dibattimento, sa- rebbe irrilevante. La confisca litigiosa sarebbe illegale e contraria alla sentenza di rinvio del Tribunale federale. Per tacere del fatto che il TPF non avrebbe mai comunicato alle parti l’esatto oggetto del nuovo procedimento, dandolo costan- temente per scontato, ciò che costituirebbe un’ulteriore violazione del diritto di essere sentito. In sede di replica, l’insorgente aggiunge che i fondi litigiosi sa- rebbero il frutto del suo lavoro accumulato tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta e avrebbero quindi un’origine lecita. In ogni caso, visto il lungo tempo trascorso, non sarebbe più esigibile la dimostrazione della provenienza lecita degli stessi. A suo dire, le sentenze italiane agli atti escluderebbero sia la pro- venienza illecita dei valori che la sua partecipazione e/o sostegno a qualsivoglia organizzazione criminale nel periodo in cui detti valori sono stati accumulati. Egli non avrebbe mai ammesso né l’applicazione in concreto dell’art. 72 CP né la facoltà di disporre da parte di una qualsiasi organizzazione criminale sui suoi valori mobiliari e immobiliari.

2.1 Per quanto concerne l’invocata violazione del diritto di essere sentito, per non avere la Corte penale comunicato al reclamante l’oggetto del procedimento sfo- ciato nella contestata ordinanza, si rileva che, preso atto del contenuto della sentenza SK.2017.44 della Corte penale e di quella di rinvio del Tribunale fede- rale 6B_842/2018, nonché della non congiunzione dei susseguenti procedi- menti aperti dalla Corte penale SK.2022.4 e SK.2022.2, il primo concernente il reclamante e il secondo D. – anche quest’ultimo al beneficio di una sentenza di rinvio da parte del Tribunale federale in relazione alla sentenza SK.2017.44, ma per altri motivi –, doveva essere evidente per il reclamante – nei confronti del quale il MPC ha emanato, in data 10 maggio 2016, un decreto di non luogo a procedere giusta l’art. 310 CPP (v. atto 131.665.007 e segg. incarto Corte pe- nale) – che, in assenza di un procedimento penale a suo carico in qualità d’im- putato, la confisca in questione poteva essere pronunciata nei suoi confronti in qualità di terzo aggravato unicamente sulla base degli art. 376 e segg. CPP. Gli atti dell’incarto SK.2022.4 non permettono del resto di affermare che il recla- mante non fosse a conoscenza dell’oggetto del procedimento, ossia la confisca del suo immobile a Chiasso, misura contro la quale egli ha potuto difendersi con tutte le garanzie del caso. La censura va quindi respinta.

2.2

2.2.1 Di principio, la confisca di valori patrimoniali giusta gli art. 70 e segg. CP deve essere ordinata, a titolo accessorio, nel quadro di una procedura penale ordi- naria (v. DTF 144 IV 1 consid. 4.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3; SCHWARZENEGGER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 2 ad art. 376 CPP). Incombe all’autorità competente

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esaminare d’ufficio e con tutta la diligenza necessaria la questione della confi- sca (BAUMANN, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 21 ad art. 70/71 CP; CONTI/TUNIK, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 10 ad art. 376 CPP). La pronuncia della misura è di principio obbligatoria (SCHMID, in Kommentar Ein- ziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [ed.], vol. I, 2a ediz. 2007 [in seguito: Kommentar], n. 11 ad art. 70-72 CP). Se è avviata una procedura ordinaria, di principio non sussiste più spazio per una procedura spe- ciale giusta gli art. 376 e segg. CPP, la quale riveste un carattere sussidiario (DTF 142 IV 383 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 6B_592/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 4.4; 6B_733/2011 del 5 giugno 2012 consid. 3.1; SCHMID, Kommentar, op. cit. n. 138 ad art. 70-72 CP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4a ediz. 2023,

n. 3 preliminarmente agli art. 372-378 CPP e n. 2 ad art. 376 CPP; SCHWARZENEGGER, loc. cit.). La confisca non deve peraltro intervenire al di fuori di una procedura ordinaria senza necessità, dato che è anzitutto in tale contesto che deve essere esaminata la questione della provenienza illecita dei valori pa- trimoniali (DTF 144 IV I consid. 4.1.1; 142 IV 383 consid. 2.1; sentenze del Tri- bunale federale 6B_801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3; 6S.68/2004 del 9 agosto 2005 consid. 11.2.2; cfr. anche BAUMANN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 5 ad art. 376 CPP). L’assenza di una procedura penale ordinaria può ad esempio essere dovuta al fatto che l’autore di un reato risulta scono- sciuto o deceduto, in caso di assenza di una denuncia per infrazioni perseguite su denuncia o perché subentra la prescrizione dell’azione penale prima di quella della confisca o ancora allorquando il reo è giudicato all’estero ma il prodotto del reato si trova in Svizzera (v. CONTI/TUNK, op. cit., n. 10 ad art. 376 CPP; RIKLIN, StPO Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 376 CPP; BAUMANN, op. cit., n. 4 ad art. 376 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2a ad art. 376 CPP).

2.2.2 In concreto, si rileva innanzitutto che il reclamante è stato condannato in Italia, in maniera definitiva, a 12 anni e 2 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis CP/I) e altri reati (v. act. 1.1, Fatti lett. E), e che secondo la giurisprudenza questo tipo di associazione corrisponde alla nozione di orga- nizzazione criminale di cui all’art. 260ter CP (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2022.75 del 19 agosto 2022 consid. 4.4.2; BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.6.3 con rinvii; infra consid. 2.3.4). Alla luce di tale condanna e a fronte dei tre gradi di giudizio garantiti in Italia al reclamante nel pieno rispetto dei suoi diritti processuali e costituzionali (v. atto 131.510.6 e segg. nonché 131.510.320 e segg. incarto Corte penale), la Corte penale ha provveduto a confiscare l’immobile in questione sulla base dell’art. 72 CP (v. infra consid. 2.4- 2.5). In questo senso si configura una delle sopraccitate ipotesi che secondo la dottrina permettono di ordinare eccezionalmente una confisca al di fuori di una procedura ordinaria, ovvero la situazione in cui il reo è giudicato all’estero ma l’oggetto da confiscare si trova in Svizzera, a prescindere dal fatto che si tratti del prodotto del reato in senso stretto oppure di valori patrimoniali comunque in

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stretta relazione con la condanna penale all’estero. Certo la direzione del pro- cedimento della Corte penale aveva chiesto il 20 aprile 2022 al MPC, al recla- mante e a D. se erano d’accordo o meno di congiungere le cause SK.2022.4 e SK.2022.2 (v. atto 131.400.1 e seg. incarto Corte penale), ma ciò non toglie che la mancata congiunzione non ha privato in alcun modo il reclamante della pos- sibilità di far valere tutti i diritti inerenti ad una procedura di confisca ex art. 72 CP, il cui esito è del tutto indipendente dalla procedura a carico di D., ciò che è stato del resto sostenuto (giustamente) dal reclamante stesso quando si è op- posto, come le altre parti in causa, alla congiunzione delle cause (v. atto 131.521.2 incarto Corte penale; lettera del 4 maggio 2022). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, per altro in contraddizione con quanto appunto sostenuto in un primo momento e quindi al limite del venire contra factum pro- prium e dell’abuso di diritto (v. HOTTELIER, Commentario romando, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 3 CPP), la mancata congiunzione non ha privato in alcun modo il reclamante del proprio diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e di tutte le garanzie di un giusto processo ex art. 29 e segg. Cost. e art. 6 CEDU, visto che la sua posizione andava valutata soltanto alla luce dei requisiti dell’art. 72 CP, a prescindere dunque dall’esito della procedura penale a carico di D.: in altre parole, nella qui contestata procedura di confisca, non occorreva esami- nare la questione di un’eventuale provenienza dei valori patrimoniali dal reato commesso dallo stesso D. (v. DTF 144 IV 1 consid. 4.1.1 in fine), ma solo quella di sapere se l’immobile in questione fosse o meno sottoposto alla facoltà di di- sporre di un’organizzazione criminale, motivo per cui la procedura di confisca dei beni del reclamante non era imperativamente da congiungere al procedi- mento penale a carico di D. per garantire i diritti processuali e costituzionali del reclamante.

In conclusione, la decisione della Corte penale di avviare una procedura indi- pendente giusta gli art. 376 e segg. CPP, dopo avere legittimamente chiesto alle parti la loro opinione in merito ad un’eventuale congiunzione e poi, preso atto delle risposte negative delle parti, avere scartato altrettanto legittimamente (v. art. 30 CPP) questa opzione, non presta fianco a critiche e tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

2.3 L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP) prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre (sull’aggiunta esplicita dell’organizzazione terroristica, qui comunque non di rilievo, v. RU 2021 360; FF 2018 5439). I valori appartenenti a una per- sona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non im- porta, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita.

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Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale o terroristica anche nell'am- bito delle sue attività economiche legali (v. sentenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; SCHMID, op. cit., n. 129 ad art. 70-72 CP; SEELMANN/THOMMEN, in Ackermann [ed.], Kommentar, op. cit., n. 34, 49 e 50 ad art. 72 CP; BAUMANN, op. cit., n. 1 ad art. 72 CP).

2.3.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessaria- mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione crimi- nale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto eco- nomico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di di- sporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, Com- mentario romando, 2a ediz. 2021, n. 22 ad art. 72 CP; della stessa autrice, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg., 1394 e segg.; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n. 46 ad art. 72 CP con rinvii).

2.3.2 La predetta forma di confisca di valori patrimoniali presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno a un'or- ganizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima di- sposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento an- teriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, d’un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten- zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca qui in esame intende piuttosto esplicare un ef- fetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III 226; v. anche HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 21 ad art. 72 CP). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona in- teressata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.

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2.3.3 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, qui applicabile in qualità di lex mitior (v. act. 1.1, pag. 21), chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta il vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (vecchio art. 260ter n. 3 CP).

2.3.4 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripar- tizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua atti- vità criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effet- tivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi com- portamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la no- zione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esauri- sca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale fe- derale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 con- sid. 4.2.1).

Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organiz- zazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest’ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell’art. 260ter CP (FF 2018 5439; v. anche GARRÉ, Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271

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consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pub- blicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

2.3.5 La variante della partecipazione ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e con- cretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le atti- vità concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente inte- grare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), co- munque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di partico- lare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).

2.3.6 La variante del sostegno ai sensi del vecchio art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’orga- nizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo pos- sano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’or- ganizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusiva- mente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizza- zione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di parti- colare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adem- piere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

2.4 Nell’ordinanza impugnata, la Corte penale ha rilevato che “nella fattispecie, A. è stato condannato, con sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, alla pena di undici anni e tre mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416bis CP-lT) e altri reati, pena aumentata dalla Corte di Appello di Milano a 12 anni e 2 mesi di reclusione (act. SK 131.510.3 e segg.). Con sentenza del 24 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione italiana, seconda sezione, ha

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rigettato il ricorso interposto avverso la summenzionata pronuncia della Corte d’Appello (act. SK. 131.510.320), confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. per associazione di tipo mafioso e altri reati, e ciò dal secondo semestre del 2009 al 16 dicembre 2014” (act. 1.1, pag. 32). Dopo aver ricordato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze valido nello Spa- zio Schengen, al quale la Svizzera ha aderito, la medesima Corte è giunta alla conclusione che “alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopracci- tate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva la partecipazione di A. ad un’associazione di tipo mafioso ex art. 416bis CP-IT” (act. 1.1, pag. 33).

Dopodiché essa ha verificato, approfondendo il contenuto della sentenza ita- liana, “se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260ter CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità italiane per il reato di associazione di tipo mafioso giusta l’art. 416bis CP-IT a carico di A.” (ibidem), giungendo alla conclusione che “considerato come A. è stato condannato in Italia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e più precisamente di appar- tenenza alla ‘ndrangheta calabrese […], il requisito della doppia punibilità è dato” (act. 1.1, pag. 36). Preso atto di quanto precede, questa Corte ritiene che non vi è nessuna ragione di scostarsi dalle relative conclusioni della Corte pe- nale né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, per cui che A. abbia partecipato a un’organizzazione criminale è un fatto assodato.

2.5 Per quanto riguarda la facoltà di disporre dell’organizzazione criminale dei valori depositati sul conto dell’insorgente, la Corte penale ha rilevato che “l’immobile di cui alla part. n. 1 RFD a Chiasso, è stato acquistato in comproprietà da D. (in ragione del 10%), C. (in ragione del 40%) e A. (in ragione del 50%). Per la compravendita, il 1° marzo 2013, i tre comproprietari hanno sottoscritto un diritto di compera per un importo di fr. 3’300’000.– (act. MPC 7.8.4.7.1 e segg.), eser- citato il 14 maggio 2013 (act. MPC 8.6.269 e seg.). L’acquisto immobiliare è stato finanziato da D., C. e A. mediante un credito ipotecario di fr. 1’500’000.– presso la banca E., nonché con l’apporto di mezzi propri dei tre acquirenti per fr. 1’800’000.– (cfr. Rapporto di analisi sul finanziamento dell’immobile di U. a Chiasso della divisione Analisi Finanziaria Forense FFA del MPC del 2 maggio 2016, act. MPC 11.14). In specie, A., per l’acquisto dell’immobile, risulta avere immesso complessivamente fr. 1'196’000.–, mediante i seguenti due bonifici di denaro provenienti dal conto n. 4 a lui intestato presso la banca I. e a favore del conto n. 5 intestato al notaio J., presso la banca K., Stabio:

- bonifico di fr. 1'091’015.– del 10 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.4 e 7.5.2.1 0.5-6);

- bonifico di fr. 105’015.– dei 13 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.5 e 7.5.2.10.8).

Secondo la ricostruzione effettuata dalla divisione Analisi Finanziaria Forense FFA (act. MPC 11.1.1 e segg.), i fondi impiegati da A. per l’acquisto della quota parte dell’immobile provengono dal conto n. 6. presso la banca L. ltd, Lugano,

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formalmente riconducibile a M., moglie di A. Tale circostanza non è contestata da quest’ultimo. Il conto 6 risulta essere stato liquidato mediante un ordine di trasferimento datato 28 giugno 2012 e il saldo, pari a fr. 1’556’000.–, è stato trasferito, in data 12 luglio 2012, sul conto in fr. n. 7 intestato alla società N. Ltd, Dubai, presso la banca O. a Dubai (act. MPC 11.1.113 e 7.3.1.9.53 e 7.3.1.10.13). I fondi sono poi confluiti, nella misura di fr. 1’199’981.37, in data 19 luglio 2012, sul conto n. 8, formalmente intestato a M. (act. MPC 11.1.14). In seguito, dal conto 8, fr. 1’187’757.38 sono stati bonificati sul conto 4 intestato ad A. presso la banca I., aperto l’8 febbraio 2013 (act. MPC 11.1.17 e seg.), mediante 4 bonifici, e meglio:

- 17 aprile 2013: bonifico di fr. 800’000.– (act. MPC 7.16.1.10.1);

- 8 maggio 2013: bonifico di fr. 280’000.– (act. MPC 7.16.1.10.2);

- 13 maggio 2013: bonifico di fr. 105’000.– (act. MPC 7.16.1.10.3);

- 9 agosto 2013: bonifico di fr. 2’757.38 (act. MPC 7.16.1.10.4, ordine di trasfe- rimento del saldo e di chiusura del conto 8).

Il denaro è poi, come detto, stato trasferito (fr. 1'196’000.–) al notaio J. per l’ac- quisto della quota parte di comproprietà dell’immobile” (act. 1.1, pag. 37 e seg.).

Orbene, alla luce di quanto precede, la Corte penale ha tratto il convincimento che, “nel periodo in cui è stato acquistato l’immobile (maggio 2013) – come pure nel periodo che precede tale acquisto, dove i fondi che hanno finanziato l’im- mobile, sono transitati su diversi conti bancari per poi finire nelle mani di A., su un conto ad egli intestato presso la banca I.– lo stesso A. partecipava ad un’as- sociazione di stampo mafioso, che era capeggiata dai suoi fratelli P. e Q. Tale circostanza è stata accertata in via definitiva dalle autorità italiane e dalla quale non vi è motivo di discostarsi” (act. 1.1, pag. 39). Si tratta di una conclusione che merita tutela e che permette di affermare che la quota parte del 50% del mappale n. 1 RFD di Chiasso, di cui A. è comproprietario, era nella facoltà di disporre dell’organizzazione criminale alla quale il reclamante ha partecipato perlomeno sino al mese di dicembre del 2014, momento del suo arresto. Visto che il reclamante non ha portato la prova del contrario né di fronte al tribunale di prime cure né in sede ricorsuale, ciò è sufficiente per applicare l’art. 72 CP, indipendentemente dall’origine lecita o meno del denaro utilizzato per acqui- stare l’immobile in questione.

2.6 In definitiva, non essendovi ragione per questa Corte di scostarsi dalle conside- razioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, mediante le quali è stata accertata l'appartenenza di A. a un'organizzazione criminale, e ap- purato il potere di disposizione, attraverso il predetto, di un'organizzazione cri- minale sui beni oggetto della decisione impugnata, si giustifica nella fattispecie l'applicazione della presunzione di cui all’art. 72 CP.

2.7. Discende da quanto precede che la confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A; dei proventi derivanti

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dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza dello stesso, depo- sitati presso H. SA, Chiasso, e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio; del 50%, sempre di spettanza del predetto, dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato dell’ordinanza del 6 giugno 2023, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44, punto III. 1.6 del dispositivo) va confermata.

3. L’avv. B. contesta l’importo della sua retribuzione quale patrocinatore d’ufficio di A. fissato nell’ordinanza litigiosa a fr. 18'100.–, contrariamente all’importo di fr. 55'675.89 da lui preteso.

3.1

3.1.1 Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedi- mento. Nella fattispecie, soggiacendo la causa alla giurisdizione federale, si ap- plica il diritto federale.

3.1.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al mas- simo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011, consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015, consid. 9.2).

3.1.3 Il diritto al patrocinio gratuito, qualora la presenza di un legale sia necessaria per la tutela dei diritti, è garantito dall’art. 29 cpv. 3 Cost. La garanzia procedu- rale però non comporta il diritto alla retribuzione di qualsiasi prestazione dell’av- vocato, bensì solo alla retribuzione delle prestazioni in nesso causale con la tutela dei diritti del suo assistito, necessarie per un patrocinio efficace e propor- zionate. Soltanto in questa ampiezza si giustifica un risarcimento a carico dello Stato. Questo vale sia in termini di quantità che di qualità. Tuttavia va anche considerato un margine di manovra che permetta al patrocinatore di esercitare il suo mandato efficacemente. La retribuzione deve stare in un rapporto ragio- nevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto. Riferimento per la valu- tazione dell’’adeguatezza delle prestazioni è l’operato di un avvocato esperto in

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materia penale, in grado di agire in modo mirato ed efficiente sin dall’inizio. Pre- stazioni inutili, superflue o rivolte ad altri procedimenti, non sono da risarcire (DTF 141 I 124 consid. 3.1; DTF 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 3a e 4b; sentenze del Tribunale federale 6B_4/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 5.2.2; 9C_857/2012 del 4 dicembre 2012 consid. 3.1; 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Nello stabilire l'indennità le autorità di prime cure dispongono di un importante margine di apprezzamento (v. DTF 133 IV 187 consid. 6.1 con rinvii; BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1756). Esse sono infatti meglio posizionate per giudicare se le prestazioni fornite dal patrocinatore d'ufficio si inseriscono nel compito assegnatogli (v. sentenza del Tribunale fe- derale 6B_108/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 9.1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2013.22 del 31 ottobre 2013 consid. 4.3 e giurisprudenza citata). Sebbene questa Corte disponga di pieno potere cognitivo nella presente fattispecie (v. art. 393 cpv. 2 CPP), ciò che le permette di principio di esaminare liberamente l’indennità fissata in favore del reclamante, essa esercita il suo con- trollo con riserbo (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.1 dell’11 aprile 2014 consid. 3.5), limitandosi a verificare l’esistenza di abusi (de- cisione del Tribunale penale federale BB.2014.72 del 18 luglio 2014 consid. 6.2 in fine, con rinvii).

3.2 L’avv. B. censura innanzitutto la tariffa oraria di fr. 230.–, a suo dire insufficien- temente motivata, pretendendo che la stessa sia fissata a fr. 300.–.

3.2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condi- zione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per ema- nare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di massima l’an- nullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una viola- zione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

Secondo la giurisprudenza emanata in materia di ripetibili – che si applica anche alle indennità riconosciute al patrocinatore d'ufficio – la decisione mediante la quale il giudice fissa il loro importo non abbisogna, di principio, di essere

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motivata, perlomeno quando lo stesso non eccede i limiti definiti da un tariffario o una disposizione legale e le parti non invocano circostanze straordinarie. Di- verso è quando il giudice statuisce sulla base di un elenco dei costi; se intende scostarsene, egli deve infatti indicare, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere certe pretese ingiustificate, affinché il destinatario possa contestare la decisione con cognizione di causa (v. sentenza del Tribu- nale federale 6B_124/2012 del 22 giugno 2012 consid. 2.2 e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).

3.2.2 Secondo la prassi del Tribunale penale federale, se il caso non presenta diffi- coltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9). Tale prassi è stata avallata dal Tribunale federale nella DTF 142 IV

163. Per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– (v. sen- tenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1 con riferimenti).

3.2.3 In concreto, la Corte penale ha affermato che “nella presente fattispecie, la ta- riffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero fr. 230.– per le prestazioni e fr. 200.– per le trasferte, e non fr. 300.– /500.– come esposti dall’avv. B. nella nota professionale” (act. 1.1, pag. 47). Si tratta di una motivazione certo scarna, ma sufficiente per capire il criterio se- guito per decidere, ovvero la prassi costante in questo tipo di casi, motivo per cui, semplicemente consultando la banca dati della giurisprudenza del TPF, il ricorrente avrebbe potuto verificare se il proprio caso corrisponde o meno all’usuale prassi e se del caso spiegare quali sarebbero le particolari difficoltà giuridiche che imporrebbero di scostarsi dalla tariffa usuale di fr. 230.– per le prestazioni professionali e fr. 200.– per le trasferte. Limitandosi ad affermare che “per scrupolo, si è cercato nella banca dati del TPF” se ci sono altri “casi come quello che ci occupa” e che non ce ne sarebbero, il ricorrente da un lato non spiega in base a quali criteri avrebbe fatto questa ricerca e dall’altro non adduce nessun motivo a sostegno della sua tesi. Al contrario emerge chiara- mente dalle considerazioni che precedono sul merito della causa (v. supra con- sid. 2) che la fattispecie in esame non presenta in alcun modo particolarità e difficoltà tali da giustificare l’applicazione di una tariffa oraria più elevata. In de- finitiva si tratta di un caso di confisca indipendente fondato su disposizioni pro- cessuali chiare, che rientrano nella normale casistica di un avvocato penalista, senza necessità di approfondimenti straordinari. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.

3.3 L’avv. B. ritiene “ingiustificato non riconoscere le prestazioni per i necessari e numerosi contatti con H. SA e l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (28 ore e 20

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minuti). Si tratta di soggetti dei soggetti che custodivano e custodiscono gran parte dei valori patrimoniali sequestrati, come conferma il fatto che sono espres- samente citati nel dispositivo dell’ordinanza impugnata” (act. 1, pag. 11).

Ora, non si vede per quale ragione egli abbia dovuto prendere direttamente contatto con una società e un ufficio che non hanno nulla a che fare con il se- questro penale, per il quale unici possibili referenti erano il MPC, durante la procedura preliminare, e la Corte penale dopo il deposito dell’atto d’accusa. L’attività in questione, non necessaria, non può essere remunerata e la censura va quindi disattesa.

3.4 Secondo l’insorgente, “anche le prestazioni concernenti la segnalazione pre- sentata da A. al Ministero pubblico ticinese (25 ore e 20 minuti) sono giustificate e vanno riconosciute. L’esatto ammontare dei frutti immobiliari di spettanza di A., poi sequestrati in corso di procedura dal TPF e ora oggetto della contestata confisca, sono stati scoperte […] solo grazie a questo intervento, come è stato peraltro ampiamente spiegato in arringa” (act. 1, pag. 12). Anche in questo caso si prende atto che non si tratta di contatti necessari per la causa federale in quanto tale, ma di una segnalazione in definitiva irrilevante per le contestazioni sollevate contro la confisca litigiosa.

3.5 Inoltre, “ingiustificato e arbitrario” sarebbe anche, a dire del reclamante, “il taglio alle 54 ore per lo studio dell’incarto e per la preparazione del dibattimento” (act. 1, pag. 12).

A tal proposito, la Corte penale ha considerato “tale dispendio di tempo ecces- sivo, se si pone mente al fatto che l’oggetto del procedimento, facente seguito ad un rinvio del Tribunale federale, è noto da tempo ed è ben circoscritto. Per quanto necessario a tutela degli interessi di A., si ritengono adeguate 40 ore totali per la preparazione al dibattimento, corrispondenti a una settimana di la- voro” (act. 1.1, pag. 48 e seg.). Si tratta di una motivazione che merita tutela, anche perché, contrariamente a quanto asserito dall’avv. B., dovevano essere noti da tempo a quest’ultimo l’oggetto del procedimento, ossia la confisca liti- giosa, e l’applicazione degli art. 376 e segg. CPP (v. supra consid. 2.2.1-2.2.2). Per il resto la valutazione della Corte penale rientra nell’ampio margine d’ap- prezzamento di cui il giudice di prime cure beneficia in virtù della giurisprudenza (v. supra consid. 3.1.3). Anche tale censura va quindi disattesa.

3.6 L’avv. B. ritiene “inconsistente la differenziazione fra ore di lavoro e ore di tra- sferta, poiché a Volterra (ove A. è detenuto) si è lavorato, come pure sul tragitto di andata e ritorno” (act. 1, pag. 13).

La giurisprudenza in questo ambito è chiara (v. supra consid. 3.2.2), nel senso che il tempo dedicato alle trasferte, cifrato dall’istanza precedente in 11 ore

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(andata e ritorno da Volterra in auto), deve essere remunerato alla tariffa usuale di fr. 200.–. La contestata differenziazione, per altro contenuta, tiene conto del fatto che la trasferta, per di più in automobile, e l’attività lavorativa in senso stretto non possono essere del tutto equiparate. Un adeguato indennizzo è co- munque riconosciuto e non vi è nessun motivo di scostarsi da questa prassi costante, giustificata e ragionevole.

4. Discende da tutto quanto precede che il reclamo va respinto e la decisione im- pugnata integralmente confermata.

5. A. sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. B. (v. BP.2023.57, act. 1).

5.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia ne- cessaria per tutelare i suoi diritti.

5.2

5.2.1 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces- suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa- zione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assi- stenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 con- sid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i biso- gni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in ma- niera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’ese- cuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gen- naio 2004 consid. 1.2).

5.2.2 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al do- vere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto

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matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gen- naio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sen- tenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

5.2.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situa- zione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richie- dente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inol- trate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in ma- niera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da con- traddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una mo- tivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 con- sid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikos- ten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

5.2.4 In concreto, A. ha trasmesso l’apposito formulario (v. BP.2023.57, act. 3.1), con il quale però non ha ottemperato ai suoi obblighi di collaborazione per verificare se sia o meno indigente. Invitato a fornire dati relativi alla sua situazione finan- ziaria, egli si è limitato a indicare nel formulario di avere debiti nei confronti del Comune di Vacallo e con il fisco federale, cantonale e comunale per circa fr. 100'000.– (v. ibidem, pag. 3), di essere in carcere da circa 10 anni e di non avere entrate (v. ibidem, pag. 5). Benché chiaramente richiesto nelle spiega- zioni indicate nel formulario (v. ibidem, pag. 2), egli non ha inoltrato nessun documento attestante le sue dichiarazioni e le sue condizioni economiche. Or- bene, nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domicilio devono essere allegate alla presente. Tutte le indicazioni concer- nenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali de- vono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’at- testazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti rego- lari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture,

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ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (ibidem). Certo il re- clamante è in carcere da molti anni, ma ciò non toglie che con l’aiuto del suo patrocinatore ed eventualmente della moglie avrebbe potuto e dovuto fornire dei dati più precisi e una minima documentazione (ad esempio fiscale o banca- ria) che permettesse a questa Corte di esaminare la sua reale situazione finan- ziaria, anche alla luce di eventuali disponibilità economiche della moglie (v. su- pra consid. 5.2.2). A fronte di una richiesta così lacunosa sia nei dati forniti che nella documentazione a sostegno, la stessa va pacificamente respinta senza necessità di esaminare il cumulativo criterio delle sufficienti probabilità di suc- cesso.

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico dei reclamanti in solido.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita presentata da A. è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, 2 novembre 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. B. e Damiano Salvini, - Corte penale del Tribunale penale federale, - Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).