opencaselaw.ch

6B_1347/2023

Confisca; arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,

Bundesgericht · 2025-07-09 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

Dopo un iter procedurale che non occorre qui evocare, svolgendo una procedura indipendente di confisca, con ordinanza del 6 giugno 2023 la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha ordinato la confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. yyy RFD di X.________ di spettanza di A.________, dei proventi derivanti dalla relativa locazione di spettanza di A.________, nonché del 50 %, sempre di spettanza di quest'ultimo, dei valori patrimoniali presenti, al momento del passaggio in giudicato dell'ordinanza, sulla relazione zzz intestata a B.________, C.________ e A.________ presso la banca D.________ SA.

B.

Con decisione del 2 novembre 2023, la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto il reclamo interposto da A.________ avverso l'ordinanza di confisca.

C.

A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, il dissequestro nelle sue mani di tutti i beni di sua spettanza. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Con decreto presidenziale dell'11 gennaio 2024, al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto.

Diritto:

1.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito ( DTF 150 II 566 consid. 2).

1.1. La via del ricorso in materia penale contro decisioni pronunciate in materia penale è disciplinata dagli art. 78 segg. LTF.

Giusta l' art. 79 LTF , il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. Per provvedimenti coattivi ai sensi di questa disposizione s'intendono i provvedimenti di istruzione e coercitivi presi a titolo incidentale nel corso di un procedimento penale, quali in particolare l'arresto, la carcerazione, il sequestro e la perquisizione. Secondo la giurisprudenza, una decisione di confisca, indipendente e finale, non costituisce una decisione incidentale di natura processuale. Quale decisione materiale di carattere finale, essa non rientra nei provvedimenti coattivi che possono essere oggetto di un ricorso in materia penale al Tribunale federale giusta l' art. 79 LTF ( DTF 143 IV 85 consid. 1.2).

1.2. In concreto la confisca contestata è stata ordinata nell'ambito di una procedura indipendente di confisca secondo gli art. 376 segg. CPP. La Corte penale del TPF, agendo quale tribunale di primo grado, ha pronunciato la misura. La sua ordinanza è in seguito stata impugnata dall'insorgente mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, che si è chinata a sua volta sulla confisca, statuendo quale giurisdizione di ricorso. In base all' art. 79 LTF , la decisione di quest'ultima non può essere oggetto di un ricorso in materia penale ( DTF 143 IV 85 consid. 1.5).

1.3. Il Tribunale federale ha già rilevato come tale esito possa risultare insoddisfacente, soprattutto

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, perché diretto contro una decisione non impugnabile con ricorso al Tribunale federale.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo ( art. 64 LTF ).

Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente. Il loro importo tiene conto dell'attuale situazione finanziaria dell'insorgente, da anni detenuto in Italia.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Losanna, 9 luglio 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1347/2023

Sentenza del 9 luglio 2025

I Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali von Felten, Giudice presidente,

Wohlhauser, Guidon,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

Confisca; arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,

ricorso contro la decisione emanata il 2 novembre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BB.2023.119).

Fatti:

A.

Dopo un iter procedurale che non occorre qui evocare, svolgendo una procedura indipendente di confisca, con ordinanza del 6 giugno 2023 la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha ordinato la confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. yyy RFD di X.________ di spettanza di A.________, dei proventi derivanti dalla relativa locazione di spettanza di A.________, nonché del 50 %, sempre di spettanza di quest'ultimo, dei valori patrimoniali presenti, al momento del passaggio in giudicato dell'ordinanza, sulla relazione zzz intestata a B.________, C.________ e A.________ presso la banca D.________ SA.

B.

Con decisione del 2 novembre 2023, la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto il reclamo interposto da A.________ avverso l'ordinanza di confisca.

C.

A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, il dissequestro nelle sue mani di tutti i beni di sua spettanza. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Con decreto presidenziale dell'11 gennaio 2024, al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto.

Diritto:

1.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito ( DTF 150 II 566 consid. 2).

1.1. La via del ricorso in materia penale contro decisioni pronunciate in materia penale è disciplinata dagli art. 78 segg. LTF.

Giusta l' art. 79 LTF , il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. Per provvedimenti coattivi ai sensi di questa disposizione s'intendono i provvedimenti di istruzione e coercitivi presi a titolo incidentale nel corso di un procedimento penale, quali in particolare l'arresto, la carcerazione, il sequestro e la perquisizione. Secondo la giurisprudenza, una decisione di confisca, indipendente e finale, non costituisce una decisione incidentale di natura processuale. Quale decisione materiale di carattere finale, essa non rientra nei provvedimenti coattivi che possono essere oggetto di un ricorso in materia penale al Tribunale federale giusta l' art. 79 LTF ( DTF 143 IV 85 consid. 1.2).

1.2. In concreto la confisca contestata è stata ordinata nell'ambito di una procedura indipendente di confisca secondo gli art. 376 segg. CPP. La Corte penale del TPF, agendo quale tribunale di primo grado, ha pronunciato la misura. La sua ordinanza è in seguito stata impugnata dall'insorgente mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, che si è chinata a sua volta sulla confisca, statuendo quale giurisdizione di ricorso. In base all' art. 79 LTF , la decisione di quest'ultima non può essere oggetto di un ricorso in materia penale ( DTF 143 IV 85 consid. 1.5).

1.3. Il Tribunale federale ha già rilevato come tale esito possa risultare insoddisfacente, soprattutto considerando che il ricorso in materia penale è invece proponibile contro le decisioni di confisca emanate nell'ambito di una procedura indipendente giusta gli art. 376 segg. CPP soggetta alla giurisdizione cantonale, nonché contro le decisioni relative a provvedimenti coercitivi come il sequestro, misura meno incisiva della confisca ( DTF 143 IV 85 consid. 1.6). Il legislatore vi ha tuttavia posto rimedio, modificando gli art. 377 cpv. 4 e 398 cpv. 1 CPP, in vigore dal 1° gennaio 2024 e applicabili alle decisioni di confisca rese dopo tale data nell'ambito di una procedura indipendente ( art. 454 cpv. 1 CPP ). In base alla nuova disciplina, le decisioni di confisca sono impugnabili mediante appello anche nell'ambito della procedura indipendente, ossia mediante un rimedio giuridico di competenza della Corte d'appello del TPF nei procedimenti soggetti alla giurisdizione federale ( art. 38a LOAP [RS 173.71]). Contro i giudizi di quest'ultima è in seguito aperta la via del ricorso in materia penale ( art. 80 cpv. 1 LTF ).

Queste considerazioni non mutano alcunché nella fattispecie, essendo il gravame in esame diretto contro una decisione della Corte dei reclami penali del TPF che non concerne provvedimenti coattivi. Di modo che il ricorso in materia penale si rivela inammissibile in virtù dell' art. 79 LTF .

1.4. Contro la decisione della Corte dei reclami penali del TPF neppure è proponibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli art. 113 segg. LTF, non trattandosi di una decisione cantonale di ultima istanza ( art. 113 LTF ).

2.

Alla luce di quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, perché diretto contro una decisione non impugnabile con ricorso al Tribunale federale.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo ( art. 64 LTF ).

Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente. Il loro importo tiene conto dell'attuale situazione finanziaria dell'insorgente, da anni detenuto in Italia.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 9 luglio 2025

In nome della I Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: von Felten

La Cancelliera: Ortolano Ribordy