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RR.2025.134

Bundesstrafgericht · 2025-12-04 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Sachverhalt

A. L’8 marzo 2022, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 20 dicembre 2023 nonché il 3 gennaio e il 18 giugno 2024, nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. ed E. per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), autoriciclaggio (art. 421bis CP/VA) e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto la vendita, tra il 2001 e il 2008, di svariati immobili di pertinenza di F. e delle società, da esso controllate, G. S.r.l. e H. S.r.l. L’analisi di diversi contratti di compravendita immobiliare ha fatto emergere tutta una serie di anomalie, segnatamente la quasi sistematica assenza di peri- zie destinate a determinare il valore degli immobili, i quali sarebbero stati ven- duti a prezzi più bassi rispetto al loro valore effettivo, causando un danno sti- mato ad almeno EUR 57 milioni (v. act. 1.1, pag. 2).

Con il suo complemento del 18 giugno 2024, l’autorità rogante, basandosi su una sentenza di condanna definitiva di B., ha chiesto la confisca e il rimpatrio dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co, sequestrata a seguito di una domanda di assi- stenza giudiziaria del 23 maggio 2016 volta a bloccare i beni riconducibili a B. presso la banca in questione (v. ibidem, pag. 3).

B. Con decisione del 12 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione, a cui l’Ufficio federale di giustizia a delegato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co ([…]), di cui B., deceduto il 15 gennaio 2023, risp. la sua comunione ereditaria, risul- tano essere aventi diritto economico, riservati i diritti dell’UFG derivanti dalla legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4) (v. act. 1.1).

C. L’11 settembre 2025, A. Company ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento per quanto riguarda la relazione bancaria di cui sopra, con conseguente dissequestro della stessa. Subordinatamente, essa chiede che la decisione impugnata sia annullata, con rinvio della causa al MPC per nuova decisione, concedendole pieno accesso agli atti e il diritto di essere sentita (v. act. 1, pag. 2).

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D. Con osservazioni del 3 ottobre 2025, l’UFG ha chiesto che il ricorso venga re- spinto (v. act. 7). Con scritto del 24 ottobre 2025, il MPC ha revocato la deci- sione impugnata (v. act. 9).

E. Con scritto spontaneo del 12 novembre 2025, la ricorrente, preso atto della re- voca di cui sopra, ha comunicato a questa Corte di ritenere la causa divenuta ormai priva d’oggetto nonché richiesto la restituzione dell’anticipo delle spese già versato e il pagamento, da parte del MPC, di un’indennità per spese ripetibili di fr. 19'497.92 (v. act. 10).

F. Con risposta del 24 novembre 2025, trasmesso alla ricorrente per conoscenza (v. act. 13), il MPC ha chiesto che venga accordato alla ricorrente un indennizzo “che sarà valutato dalla Corte adita sulla base di una nota spese presentata dalla ricorrente, con tariffa oraria di CHF 230.–“ e che non vengano protestate tasse e spese di giustizia (v. act. 12, pag. 2). Con scritto del 25 novembre 2025, l’UFG ha dichiarato rimettersi al giudizio di questa Corte (v. act. 13). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (v. act. 14).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la

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legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).

E. 1.4 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;

v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

E. 2.1 L’art. 58 PA prevede che l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2). Quest'ul- tima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3). In merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza precisano che il riesame di una deci- sione può avvenire sino alla scadenza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a prendere posizione (v. PFLEIDERER, in Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ediz. 2023, n. 24 ad art. 58 PA e referenze citate).

E. 2.2 In concreto, con scritto del 24 ottobre 2025, il MPC ha revocato la decisione del 12 agosto 2025 impugnata dalla ricorrente. Tale revoca è intervenuta in tempo utile, ovvero entro il termine (prorogato) assegnato all’autorità da questa Corte per prendere posizione. Ciò constatato, il presente gravame è divenuto privo d’oggetto e la causa va quindi stralciata dal ruolo.

E. 3.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). A seguito della revoca di cui sopra, da interpretarsi quale acquiescenza, il MPC è da considerarsi parte soccombente (v. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.). Allo stesso non pos- sono tuttavia essere addossate le spese processuali, motivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.–.

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E. 3.2.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativa- mente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribu- nale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF).

E. 3.2.2 In concreto, la ricorrente, che ha presentato una lista delle prestazioni fornite dai suoi patrocinatori (v. act. 10.2), sostiene di aver avuto un dispendio orario di 63.1 per la redazione del gravame (29 pagine e 20 allegati) e le altre incom- benze della procedura, ciò che sarebbe adeguato alla complessità del caso, alla mole dei documenti e al valore della controversia. Di conseguenza, sarebbe anche giustificata una tariffa oraria di fr. 300.–, la quale coprirebbe solo in parte la tariffa pagata dalla ricorrente. Le spese ammonterebbero forfettariamente al 3% (v. act. 10, pag. 2). In definitiva, essa postula un’indennità di fr. 19'497.92 a titolo di ripetibili.

Orbene, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, questa Corte ritiene che, non presentando la causa particolari difficoltà – la problematica della se- questrabilità/confisca di un’assicurazione sulla vita con conto amministrato se- paratamente (“insurance wrapper”) è regolata in maniera molto chiara nella sen- tenza del Tribunale federale 1B_3/2014 del 5 febbraio 2014, come del resto ammesso dalla ricorrente stessa nella sua presa di posizione del 12 novembre 2025 –, la tariffa oraria va fissata, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale, a fr. 230.– (v. DTF 142 IV 163; sentenze del Tribunale penale fede- rale BB.2024.77 del 19 settembre 2024 consid. 4; BB.2023.119 del 2 novembre 2023 consid. 3.2.2; SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9). Pur am- mettendo l’opportunità di non concentrarsi solo sulla predetta problematica in ambito di “insurance wrapper”, il dispendio orario di 63.1, con più di 40 ore per la stesura del ricorso e oltre 15 ore per lo studio dell’incarto e i contatti con la cliente, risulta manifestamente eccessivo. Esso va ridotto a 20 ore (15 ore per la redazione del gravame e 5 ore per lo studio dell’incarto e i contatti con la cliente). In definitiva, si giustifica di fissare in favore della ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 4’600.–, importo al quale vanno aggiunte le spese (3%) di fr. 138.–, per un totale di fr. 4'738.– a carico del MPC in quanto autorità infe- riore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'importo di fr. 10'000.– già versato.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente fr. 4'738.– a titolo d’indennità per spese ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 4 dicembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. COMPANY,

rappresentata dagli avv. Dominik Vock e Jonatan Baier Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.134

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Fatti: A. L’8 marzo 2022, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 20 dicembre 2023 nonché il 3 gennaio e il 18 giugno 2024, nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. ed E. per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), autoriciclaggio (art. 421bis CP/VA) e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto la vendita, tra il 2001 e il 2008, di svariati immobili di pertinenza di F. e delle società, da esso controllate, G. S.r.l. e H. S.r.l. L’analisi di diversi contratti di compravendita immobiliare ha fatto emergere tutta una serie di anomalie, segnatamente la quasi sistematica assenza di peri- zie destinate a determinare il valore degli immobili, i quali sarebbero stati ven- duti a prezzi più bassi rispetto al loro valore effettivo, causando un danno sti- mato ad almeno EUR 57 milioni (v. act. 1.1, pag. 2).

Con il suo complemento del 18 giugno 2024, l’autorità rogante, basandosi su una sentenza di condanna definitiva di B., ha chiesto la confisca e il rimpatrio dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co, sequestrata a seguito di una domanda di assi- stenza giudiziaria del 23 maggio 2016 volta a bloccare i beni riconducibili a B. presso la banca in questione (v. ibidem, pag. 3).

B. Con decisione del 12 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione, a cui l’Ufficio federale di giustizia a delegato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co ([…]), di cui B., deceduto il 15 gennaio 2023, risp. la sua comunione ereditaria, risul- tano essere aventi diritto economico, riservati i diritti dell’UFG derivanti dalla legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4) (v. act. 1.1).

C. L’11 settembre 2025, A. Company ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento per quanto riguarda la relazione bancaria di cui sopra, con conseguente dissequestro della stessa. Subordinatamente, essa chiede che la decisione impugnata sia annullata, con rinvio della causa al MPC per nuova decisione, concedendole pieno accesso agli atti e il diritto di essere sentita (v. act. 1, pag. 2).

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D. Con osservazioni del 3 ottobre 2025, l’UFG ha chiesto che il ricorso venga re- spinto (v. act. 7). Con scritto del 24 ottobre 2025, il MPC ha revocato la deci- sione impugnata (v. act. 9).

E. Con scritto spontaneo del 12 novembre 2025, la ricorrente, preso atto della re- voca di cui sopra, ha comunicato a questa Corte di ritenere la causa divenuta ormai priva d’oggetto nonché richiesto la restituzione dell’anticipo delle spese già versato e il pagamento, da parte del MPC, di un’indennità per spese ripetibili di fr. 19'497.92 (v. act. 10).

F. Con risposta del 24 novembre 2025, trasmesso alla ricorrente per conoscenza (v. act. 13), il MPC ha chiesto che venga accordato alla ricorrente un indennizzo “che sarà valutato dalla Corte adita sulla base di una nota spese presentata dalla ricorrente, con tariffa oraria di CHF 230.–“ e che non vengano protestate tasse e spese di giustizia (v. act. 12, pag. 2). Con scritto del 25 novembre 2025, l’UFG ha dichiarato rimettersi al giudizio di questa Corte (v. act. 13). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (v. act. 14).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la

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legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).

1.4 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;

v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

2.

2.1 L’art. 58 PA prevede che l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2). Quest'ul- tima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3). In merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza precisano che il riesame di una deci- sione può avvenire sino alla scadenza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a prendere posizione (v. PFLEIDERER, in Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ediz. 2023, n. 24 ad art. 58 PA e referenze citate).

2.2 In concreto, con scritto del 24 ottobre 2025, il MPC ha revocato la decisione del 12 agosto 2025 impugnata dalla ricorrente. Tale revoca è intervenuta in tempo utile, ovvero entro il termine (prorogato) assegnato all’autorità da questa Corte per prendere posizione. Ciò constatato, il presente gravame è divenuto privo d’oggetto e la causa va quindi stralciata dal ruolo.

3.

3.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). A seguito della revoca di cui sopra, da interpretarsi quale acquiescenza, il MPC è da considerarsi parte soccombente (v. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.). Allo stesso non pos- sono tuttavia essere addossate le spese processuali, motivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.–.

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3.2

3.2.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativa- mente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribu- nale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF).

3.2.2 In concreto, la ricorrente, che ha presentato una lista delle prestazioni fornite dai suoi patrocinatori (v. act. 10.2), sostiene di aver avuto un dispendio orario di 63.1 per la redazione del gravame (29 pagine e 20 allegati) e le altre incom- benze della procedura, ciò che sarebbe adeguato alla complessità del caso, alla mole dei documenti e al valore della controversia. Di conseguenza, sarebbe anche giustificata una tariffa oraria di fr. 300.–, la quale coprirebbe solo in parte la tariffa pagata dalla ricorrente. Le spese ammonterebbero forfettariamente al 3% (v. act. 10, pag. 2). In definitiva, essa postula un’indennità di fr. 19'497.92 a titolo di ripetibili.

Orbene, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, questa Corte ritiene che, non presentando la causa particolari difficoltà – la problematica della se- questrabilità/confisca di un’assicurazione sulla vita con conto amministrato se- paratamente (“insurance wrapper”) è regolata in maniera molto chiara nella sen- tenza del Tribunale federale 1B_3/2014 del 5 febbraio 2014, come del resto ammesso dalla ricorrente stessa nella sua presa di posizione del 12 novembre 2025 –, la tariffa oraria va fissata, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale, a fr. 230.– (v. DTF 142 IV 163; sentenze del Tribunale penale fede- rale BB.2024.77 del 19 settembre 2024 consid. 4; BB.2023.119 del 2 novembre 2023 consid. 3.2.2; SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9). Pur am- mettendo l’opportunità di non concentrarsi solo sulla predetta problematica in ambito di “insurance wrapper”, il dispendio orario di 63.1, con più di 40 ore per la stesura del ricorso e oltre 15 ore per lo studio dell’incarto e i contatti con la cliente, risulta manifestamente eccessivo. Esso va ridotto a 20 ore (15 ore per la redazione del gravame e 5 ore per lo studio dell’incarto e i contatti con la cliente). In definitiva, si giustifica di fissare in favore della ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 4’600.–, importo al quale vanno aggiunte le spese (3%) di fr. 138.–, per un totale di fr. 4'738.– a carico del MPC in quanto autorità infe- riore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'importo di fr. 10'000.– già versato. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente fr. 4'738.– a titolo d’indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, 5 dicembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Dominik Vock e Jonatan Baier - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia

Dopo la crescita in giudicato inviare a: - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sen- tenze

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Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).