Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)
Sachverhalt
A. L’8 marzo 2022, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 20 dicembre 2023 nonché il 3 gennaio e il 18 giugno 2024, nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. ed E. per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), autoriciclaggio (art. 421bis CP/VA) e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto la vendita, tra il 2001 e il 2008, di svariati immobili di pertinenza di F. e dalle società, da esso controllate, G. S.r.l. e H. S.r.l. L’analisi di diversi contratti di compravendita immobiliare ha fatto emergere tutta una serie di anomalie, segnatamente la quasi sistematica assenza di peri- zie destinate a determinare il valore degli immobili, i quali sarebbero stati ven- duti a prezzi più bassi rispetto al loro valore effettivo, causando un danno sti- mato ad almeno EUR 57 milioni (v. act. 1.1, pag. 1 e seg.).
Con il suo complemento del 18 giugno 2024, l’autorità rogante, basandosi su una sentenza di condanna definitiva di B., ha chiesto la confisca e il rimpatrio dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co, sequestrata a seguito di una domanda di assi- stenza giudiziaria del 23 maggio 2016 volta a bloccare i beni riconducibili a B. presso la banca in questione (v. ibidem, pag. 2).
B. Con decisione del 12 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), a cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dele- gato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co ([…]), di cui B., deceduto il 15 gennaio 2023, risp. la sua comunione ereditaria, risultano essere aventi diritto economico, riservati i diritti dell’UFG derivanti dalla legge federale sulla ripartizione dei valori patri- moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).
C. Il 24 ottobre 2025, il MPC ha revocato la summenzionata decisione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2025.134 del 4 dicembre 2025), impugnata sia dai qui ricorrenti che dalla società intestataria del conto in questione. Lo stesso giorno, preso atto del contenuto della sentenza del Tribunale federale 1B_3/2014 del 5 febbraio 2014, esso ha sequestrato il “valore di credito della polizza assicurativa n. 1 sottoscritta da B. ed ora, a seguito del suo decesso, spettante alla comunione ereditaria B., il cui valore intestato alla A. Co risulta essere depositato presso la banca I., Zurigo”, ordinando nel contempo “il tra- sferimento dei valori sequestrati, di cui al punto 1 del presente dispositivo, su di una relazione bancaria intestata al Ministero pubblico della Confederazione, i
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cui riferimenti saranno comunicati alla crescita in giudicato della presente deci- sione” (act. 1.1, pag. 3).
D. Il 6 novembre 2025, A. Company ha interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando l’annullamento della summenzionata decisione e la concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1, pag. 2).
E. Con osservazioni del 28 novembre 2025, l’UFG ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con scritto del 1° dicembre 2025, il MPC ha postulato l’inammissibilità del gravame (v. act. 7).
F. Con replica del 12 dicembre 2025, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.3 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
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1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).
E. 1.4 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).
E. 1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP).
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
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E. 1.6.2 In concreto, il MPC contesta la legittimazione ricorsuale della ricorrente, soste- nendo che “con la decisione incidentale del 24 ottobre 2025 il MPC ha richiesto alla società d’assicurazione J. AG di depositare l’avere di rendita della polizza assicurativa stipulata nel luglio 2012 da B. con K. Ltd, su una relazione intestata al MPC”, per cui la ricorrente non sarebbe destinataria della decisione impu- gnata (v. act. 7, pag. 2). Orbene, nella misura in cui la ricorrente è la titolare della relazione sulla quale è stato versato il premio concernente la summenzio- nata polizza assicurativa e che il MPC ha ordinato il trasferimento di tali valori su un conto intestato all’autorità (v. punto 2 del dispositivo della decisione im- pugnata), la legittimazione ricorsuale è data.
E. 2 La ricorrente sostiene che la rogatoria vaticana non contemplerebbe la misura contestata, per la quale non esisterebbe nemmeno una competenza svizzera. Essa sarebbe inoltre sprovvista di base legale e il suo contenuto sarebbe finan- che erroneo, nella misura in cui la comunione ereditaria di B. non sarebbe tito- lare del credito sequestrato. Per tacere del fatto che l’esecuzione della misura impugnata sarebbe impossibile.
E. 2.1 Nella fattispecie, si pone preliminarmente il quesito di una possibile nullità della decisione impugnata.
E. 2.1.1 Le decisioni nulle sono prive di qualsiasi efficacia giuridica e vincolante. Se- condo la giurisprudenza, una decisione è nulla se il vizio che la caratterizza è particolarmente grave e manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se l'ac- cettazione della nullità non compromette seriamente la certezza del diritto. Un motivo di nullità può essere in particolare l'incompetenza dell'autorità che ha emesso la decisione. La nullità deve essere rilevata in qualsiasi momento e d'ufficio da tutte le autorità statali; essa può essere accertata anche in sede di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1; 132 II 21 consid. 3.1; 130 III 430 consid. 3.3; 127 II 32 consid. 3g; 118 Ia 336 consid. 2a; 104 Ia 172 consid. 2c, con riferimenti).
E. 2.1.2 In concreto, con la decisione impugnata il MPC ha disposto il sequestro di un credito vantato dai beneficiari della polizza assicurativa n. 2 stipulata presso K. Limited, ossia L. ed E., entrambi residenti in Italia (v. act. 1.4-1.13), nei confronti di una società assicurativa, A. Co., con sede a Dublino (v. act. 1.2 e 1.3). Or- bene, giusta l’art. 266 cpv. 4 CPP, il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. Il se- questro di un credito localizzato all’estero potrebbe essere ammesso se il tito- lare dello stesso è domiciliato in Svizzera, ivi avendone il controllo (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 14 ad art. 266 CPP). Se il debitore si trova all’estero, l’autorità penale svizzera deve procedere mediante rogatoria (JOSITSCH/SCHMID,
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Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 6 ad art. 266 CPP). Nella fattispecie, i titolari del credito e il relativo debitore sono entrambi all’estero, per cui non si vede come il MPC possa ordinare la confisca di un credito che non è localizzato in Svizzera. Così facendo si è di fatto arrogato una competenza inesistente. Le autorità penali svizzere non possono infatti or- dinare la confisca di un credito vantato da due persone residenti in Italia nei confronti di una società assicurativa irlandese, poco importa se nel contesto di un procedimento in Svizzera o se su domanda di uno Stato terzo, in casu la Città del Vaticano. L’unica differenza è che nel contesto di una procedura pe- nale svizzera potrebbero agire con una propria domanda di assistenza interna- zionale alle autorità irlandesi, mentre nel caso concreto sarebbe assurdo pre- tendere che lo facciano “in rappresentanza” di quelle vaticane. Spetta semmai a quest’ultime presentare una rogatoria a quelle irlandesi, ma non certo per il tramite di quelle svizzere manifestamente prive di competenza giurisdizionale.
E. 3 La decisione impugnata è quindi nulla per incompetenza giurisdizionale delle autorità penali svizzere.
E. 4 Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto.
E. 5.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–.
E. 5.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all’art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l’avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, constata la nullità della decisione impugnata, va messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA un’indennità definibile ex bono et aequo in fr. 2'000.–.
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Dispositiv
- La decisione del Ministero pubblico della Confederazione del 24 ottobre 2025 è nulla.
- La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
- Non si prelevano spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–.
- Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 26 gennaio 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. COMPANY,
rappresentata dagli avv. Dominik Vock e Jonatan Baier, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.170 Procedura secondaria: RP.2025.72
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Fatti: A. L’8 marzo 2022, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 20 dicembre 2023 nonché il 3 gennaio e il 18 giugno 2024, nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. ed E. per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), autoriciclaggio (art. 421bis CP/VA) e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto la vendita, tra il 2001 e il 2008, di svariati immobili di pertinenza di F. e dalle società, da esso controllate, G. S.r.l. e H. S.r.l. L’analisi di diversi contratti di compravendita immobiliare ha fatto emergere tutta una serie di anomalie, segnatamente la quasi sistematica assenza di peri- zie destinate a determinare il valore degli immobili, i quali sarebbero stati ven- duti a prezzi più bassi rispetto al loro valore effettivo, causando un danno sti- mato ad almeno EUR 57 milioni (v. act. 1.1, pag. 1 e seg.).
Con il suo complemento del 18 giugno 2024, l’autorità rogante, basandosi su una sentenza di condanna definitiva di B., ha chiesto la confisca e il rimpatrio dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co, sequestrata a seguito di una domanda di assi- stenza giudiziaria del 23 maggio 2016 volta a bloccare i beni riconducibili a B. presso la banca in questione (v. ibidem, pag. 2).
B. Con decisione del 12 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), a cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dele- gato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata ad A. Co ([…]), di cui B., deceduto il 15 gennaio 2023, risp. la sua comunione ereditaria, risultano essere aventi diritto economico, riservati i diritti dell’UFG derivanti dalla legge federale sulla ripartizione dei valori patri- moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).
C. Il 24 ottobre 2025, il MPC ha revocato la summenzionata decisione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2025.134 del 4 dicembre 2025), impugnata sia dai qui ricorrenti che dalla società intestataria del conto in questione. Lo stesso giorno, preso atto del contenuto della sentenza del Tribunale federale 1B_3/2014 del 5 febbraio 2014, esso ha sequestrato il “valore di credito della polizza assicurativa n. 1 sottoscritta da B. ed ora, a seguito del suo decesso, spettante alla comunione ereditaria B., il cui valore intestato alla A. Co risulta essere depositato presso la banca I., Zurigo”, ordinando nel contempo “il tra- sferimento dei valori sequestrati, di cui al punto 1 del presente dispositivo, su di una relazione bancaria intestata al Ministero pubblico della Confederazione, i
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cui riferimenti saranno comunicati alla crescita in giudicato della presente deci- sione” (act. 1.1, pag. 3).
D. Il 6 novembre 2025, A. Company ha interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando l’annullamento della summenzionata decisione e la concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1, pag. 2).
E. Con osservazioni del 28 novembre 2025, l’UFG ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con scritto del 1° dicembre 2025, il MPC ha postulato l’inammissibilità del gravame (v. act. 7).
F. Con replica del 12 dicembre 2025, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
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1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).
1.4 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).
1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP).
1.6
1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
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1.6.2 In concreto, il MPC contesta la legittimazione ricorsuale della ricorrente, soste- nendo che “con la decisione incidentale del 24 ottobre 2025 il MPC ha richiesto alla società d’assicurazione J. AG di depositare l’avere di rendita della polizza assicurativa stipulata nel luglio 2012 da B. con K. Ltd, su una relazione intestata al MPC”, per cui la ricorrente non sarebbe destinataria della decisione impu- gnata (v. act. 7, pag. 2). Orbene, nella misura in cui la ricorrente è la titolare della relazione sulla quale è stato versato il premio concernente la summenzio- nata polizza assicurativa e che il MPC ha ordinato il trasferimento di tali valori su un conto intestato all’autorità (v. punto 2 del dispositivo della decisione im- pugnata), la legittimazione ricorsuale è data.
2. La ricorrente sostiene che la rogatoria vaticana non contemplerebbe la misura contestata, per la quale non esisterebbe nemmeno una competenza svizzera. Essa sarebbe inoltre sprovvista di base legale e il suo contenuto sarebbe finan- che erroneo, nella misura in cui la comunione ereditaria di B. non sarebbe tito- lare del credito sequestrato. Per tacere del fatto che l’esecuzione della misura impugnata sarebbe impossibile.
2.1 Nella fattispecie, si pone preliminarmente il quesito di una possibile nullità della decisione impugnata.
2.1.1 Le decisioni nulle sono prive di qualsiasi efficacia giuridica e vincolante. Se- condo la giurisprudenza, una decisione è nulla se il vizio che la caratterizza è particolarmente grave e manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se l'ac- cettazione della nullità non compromette seriamente la certezza del diritto. Un motivo di nullità può essere in particolare l'incompetenza dell'autorità che ha emesso la decisione. La nullità deve essere rilevata in qualsiasi momento e d'ufficio da tutte le autorità statali; essa può essere accertata anche in sede di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1; 132 II 21 consid. 3.1; 130 III 430 consid. 3.3; 127 II 32 consid. 3g; 118 Ia 336 consid. 2a; 104 Ia 172 consid. 2c, con riferimenti).
2.1.2 In concreto, con la decisione impugnata il MPC ha disposto il sequestro di un credito vantato dai beneficiari della polizza assicurativa n. 2 stipulata presso K. Limited, ossia L. ed E., entrambi residenti in Italia (v. act. 1.4-1.13), nei confronti di una società assicurativa, A. Co., con sede a Dublino (v. act. 1.2 e 1.3). Or- bene, giusta l’art. 266 cpv. 4 CPP, il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. Il se- questro di un credito localizzato all’estero potrebbe essere ammesso se il tito- lare dello stesso è domiciliato in Svizzera, ivi avendone il controllo (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 14 ad art. 266 CPP). Se il debitore si trova all’estero, l’autorità penale svizzera deve procedere mediante rogatoria (JOSITSCH/SCHMID,
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Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 6 ad art. 266 CPP). Nella fattispecie, i titolari del credito e il relativo debitore sono entrambi all’estero, per cui non si vede come il MPC possa ordinare la confisca di un credito che non è localizzato in Svizzera. Così facendo si è di fatto arrogato una competenza inesistente. Le autorità penali svizzere non possono infatti or- dinare la confisca di un credito vantato da due persone residenti in Italia nei confronti di una società assicurativa irlandese, poco importa se nel contesto di un procedimento in Svizzera o se su domanda di uno Stato terzo, in casu la Città del Vaticano. L’unica differenza è che nel contesto di una procedura pe- nale svizzera potrebbero agire con una propria domanda di assistenza interna- zionale alle autorità irlandesi, mentre nel caso concreto sarebbe assurdo pre- tendere che lo facciano “in rappresentanza” di quelle vaticane. Spetta semmai a quest’ultime presentare una rogatoria a quelle irlandesi, ma non certo per il tramite di quelle svizzere manifestamente prive di competenza giurisdizionale.
3. La decisione impugnata è quindi nulla per incompetenza giurisdizionale delle autorità penali svizzere.
4. Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto.
5.
5.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–.
5.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all’art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l’avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, constata la nullità della decisione impugnata, va messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA un’indennità definibile ex bono et aequo in fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La decisione del Ministero pubblico della Confederazione del 24 ottobre 2025 è nulla. 2. La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. Non si prelevano spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–. 4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 26 gennaio 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Dominik Vock e Jonatan Baier - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Dopo la crescita in giudicato inviare a: - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sen- tenze
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
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decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).