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BB.2024.77

Bundesstrafgericht · 2024-09-19 · Italiano CH

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)

Sachverhalt

A. Il 3 giugno 2024, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2017 nei confronti di B. per titolo di sostegno e/o appartenenza a un’organizza- zione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (v. act. 1.1). Oltre ad informarlo delle misure di sorveglianza adottate nei suoi confronti, l’autorità federale non ha ri- conosciuto al predetto alcun indennizzo né risarcimento per torto morale, met- tendo le spese del procedimento a carico dello Stato e fissando a fr. 3'622.65 l’indennizzo per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. ibidem, pag. 6 e seg.).

B. Con reclamo del 17 giugno 2024, A., difensore d’ufficio di B., è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del punto 5 del dispositivo relativo all’in- dennizzo di fr. 3'622.65 e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione. A ti- tolo eventuale, egli chiede che il suo onorario sia fissato a fr. 5'313.30, spese e IVA incluse (v. act. 1, pag. 2).

C. Con risposta dell’10 luglio 2024, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).

D. Con replica del 19 agosto 2024, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 12), il reclamante ha ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Benché il reclamo sia scritto in lingua tedesca, la presente decisione viene re- datta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le co- noscenze linguistiche del reclamante, il quale con il suo gravame ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. TPF 2018 133 consid. 1 e riferimenti).

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E. 1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Trattandosi di un reclamo contro una conseguenza economica accessoria di una decisione, e non superando il valore litigioso i 5000.- franchi, questo è deciso dal giudice unico in conformità all'art. 395 lett. b CPP.

Egli esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.3 In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP). L’art. 322 cpv. 2 CPP prevede che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abban- dono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del 3 giugno 2024 del MPC (v. supra Fatti lett. A), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale dal punto 5 del dispositivo della decisione impugnata relativo all’indennità del difensore d’ufficio, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

E. 1.5 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

E. 2 Cost. Avendo tuttavia il MPC presentato ampiamente in sede di risposta i motivi che l’hanno condotto a respingere le richieste del reclamante (v. act. 4 nonché infra consid. 3.2), la violazione in questione deve essere considerata sanata nell’ambito della presente procedura, ciò di cui si terrà comunque conto nella fissazione delle spese processuali (v. più ampiamente TPF 2008 172 con- sid. 6 e 7).

E. 2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condi- zione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per ema- nare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di massima l’an- nullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una viola- zione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

Secondo la giurisprudenza emanata in materia di ripetibili – che si applica anche alle indennità riconosciute al difensore d'ufficio – la decisione mediante la quale il giudice fissa l'importo delle ripetibili non abbisogna, di principio, di essere mo- tivata, perlomeno quando lo stesso non eccede i limiti definiti da un tariffario o una disposizione legale e le parti non invocano circostanze straordinarie. Di- verso è quando il giudice statuisce sulla base di un elenco dei costi; se intende scostarsene, egli deve infatti indicare, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere certe pretese ingiustificate, affinché il destinatario possa contestare la decisione con cognizione di causa (v. sentenza del Tribu- nale federale 6B_124/2012 del 22 giugno 2012 consid. 2.2 e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).

E. 2.2.1 In concreto, il reclamante, con scritto del 20 maggio 2024 (v. atto 16-010-0038 e segg. incarto MPC), ha presentato al MPC la propria nota d’onorario per le prestazioni da lui fornite per la difesa di B. nel periodo dall’11 luglio 2022 al 21 maggio 2024. Contenendo una lista dettagliata delle operazioni e delle spese effettuate, tale nota implica per l’autorità giudiziaria federale un’analisi delle singole pretese ivi contenute, con la motivazione, perlomeno breve, legata alle decurtazioni operate sia a livello di importi che di tempo (v. sentenza del Tribunale federale 6B_124/2012 consid. 2.3 in fine e giurisprudenza citata).

E. 2.2.2 Nella decisione impugnata, il MPC ha affermato che “per quanto riguarda l’ono- rario del difensore Avv. A., tenuto conto della natura, dell’importanza e della difficoltà della presente causa, il tempo consacrato dal difensore, viene ricono- sciuto per un totale di 14 ore. Per questo motivo, vengono riconosciuti all’Avv.

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A. CHF 3’220.00 (14 h x CHF 230.00) di onorari e l’importo di CHF 131.20 per le spese, che vengono interamente riconosciute. Pertanto, vengono riconosciuti alI’Avv. A. CHF 3’220.00 di onorari e CHF 131.20 di spese, per complessivi CHF 3351 .20. A tale importo vanno aggiunti CHF 271.50 di IVA al 8.1%, La retribuzione del difensore ammonta quindi a un totale di CHF 3’622.65” (act. 1.1, pag. 4).

E. 2.2.3 Ora, nella misura in cui il MPC si limita a fissare le 14 ore di lavoro del patroci- natore unicamente sulla base “della natura, dell’importanza e della difficoltà” della causa, senza chinarsi sulle singole poste litigiose e senza spiegare suffi- cientemente le ragioni delle decurtazioni, la motivazione della decisione impu- gnata risulta effettivamente irrispettosa delle garanzie derivanti dall’art. 29 cpv.

E. 3 A titolo eventuale, il reclamante chiede che la sua remunerazione sia fissata a fr. 5'313.30, spese e IVA incluse.

E. 3.1.1 Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedi- mento. Nella fattispecie, soggiacendo la causa alla giurisdizione federale, si ap- plica il diritto federale.

E. 3.1.2 In applicazione degli art. 11 e 12 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la difesa della parte rap- presentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–.

E. 3.1.3 Il diritto al patrocinio gratuito, qualora la presenza di un legale sia necessaria per la tutela dei diritti, è garantito dall’art. 29 cpv. 3 Cost. La garanzia procedu- rale però non comporta il diritto alla retribuzione di qualsiasi prestazione dell’av- vocato, bensì solo alla retribuzione delle prestazioni in nesso causale con la tutela dei diritti del suo assistito, necessarie per un patrocinio efficace e

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proporzionate. Soltanto in questa ampiezza si giustifica un risarcimento a carico dello Stato. Questo vale sia in termini di quantità che di qualità. Tuttavia va an- che considerato un margine di manovra che permetta al patrocinatore di eser- citare il suo mandato efficacemente. La retribuzione deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professioni- sta, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle dif- ficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto. Riferimento per la valutazione dell’adeguatezza delle prestazioni è l’operato di un avvocato esperto in materia penale, in grado di agire in modo mirato ed efficiente sin dall’inizio. Prestazioni inutili, superflue o rivolte ad altri procedimenti, non sono da risarcire (DTF 141 I 124 consid. 3.1; 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 3a e 4b; sentenze del Tribunale federale 6B_4/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 5.2.2; 9C_857/2012 del 4 dicembre 2012 consid. 3.1; 6B_810/2010 del 25 mag- gio 2011 consid. 2; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Nello stabilire l'indennità le autorità di prime cure dispongono di un importante margine di apprezzamento (DTF 133 IV 187 consid. 6.1 con rinvii; BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1756). Esse sono infatti meglio posizionate per giudicare se le prestazioni fornite dal patrocinatore d'ufficio si inseriscono nel compito assegnatogli (sentenza del Tribunale fede- rale 6B_108/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 9.1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2013.22 del 31 ottobre 2013 consid. 4.3 e giurisprudenza citata). Sebbene questa Corte disponga di pieno potere cognitivo nella presente fattispecie (v. art. 393 cpv. 2 CPP), ciò che le permette di principio di esaminare liberamente l’indennità fissata in favore del reclamante, essa esercita il suo con- trollo con riserbo (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.1 dell’11 aprile 2014 consid. 3.5), limitandosi a verificare l’esistenza di abusi (de- cisione del Tribunale penale federale BB.2014.72 del 18 luglio 2014 consid. 6.2 in fine, con rinvii).

E. 3.2.1 In concreto, nella sua risposta del 10 luglio 2024, il MPC afferma che “le pre- stazioni indicate nelle telefonate intercorse con il MPC e, precisamente, la tele- fonata del 29 agosto 2022 per il tempo di 0.20 minuti, la telefonata del 31 mag- gio 2022 per il tempo di 0.20 minuti, la telefonata dell’8 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti, la telefonata del 13 febbraio 2024 per il tempo di 0.30 minuti, la telefonata del 22 aprile 2024 per il tempo di 0.30 minuti e la telefonata del 24.04.2024 per il tempo 0.30 per un totale di ore 2 e 40 minuti vengono ridotte ad un totale di un’ora. Infatti a mente di questo MPC non sono state effettuate conversazioni telefoniche, sicuramente utili e nell’interesse della difesa, per la durata indicata nella nota professionale ma telefonate per una durata comples- siva al massimo di un’ora. Appare quindi corretto ed adeguato riconoscere solo 60 minuti per le suindicate telefonate” (act. 4, pag. 2). L’autorità federale

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sostiene inoltre che “per quanto concerne, invece, le prestazioni fatturate di col- loqui, scritti, riunioni e telefonate con il cliente e, precisamente:

- la riunione con il cliente dell’11 luglio 2022 per il tempo di ore 1.50;

- e-mail al cliente dell’11 luglio 2022 per il tempo di 0.20 minuti;

- discussione con il cliente del 10 ottobre 2022 per il tempo di ora 1 .00;

- lettera al cliente del 14 ottobre 2022 per il tempo di 0.30 minuti;

- la e-mail al cliente del 30 dicembre 2022 per il tempo di 0.20 minuti;

- la discussione con il cliente del 1° febbraio 2023 per il tempo di ore 1.00;

- la telefonata con il cliente del 15 marzo 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la telefonata con il cliente dell’8 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la e-mail al cliente dell’8 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 14 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la telefonata al cliente del 20 ottobre 2023 per il tempo di 0.50 minuti;

- la riunione con il cliente del 9 febbraio 2024 per il tempo di ore 1.00;

- la lettera al cliente del 13 febbraio 2024 per il tempo di 0.20 minuti;

- la telefonata al cliente del 15 febbraio 2024 per il tempo di 0.50 minuti;

- la lettera al cliente del 16 febbraio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la telefonata al cliente del 23 aprile 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 3 maggio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 13 maggio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 21 maggio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- l’incontro finale con il cliente in o. D. per il tempo di 0.50 minuti,

per il totale di 10 ore 80 minuti, considerato il lasso di tempo in cui sono avve- nute, a volte a pochi giorni l’una dall’altra, risultano essere eccessive e non es- senziali. Si ritiene che un tempo di 7 ore in totale (già di fatto ampio) per le prestazioni suindicate possa essere già ritenuto congruo anche alla luce della sproporzione fra il tempo dedicato allo studio degli atti (sono stati indicati 4 ore e 10 minuti) rispetto alla relazione con il cliente” (ibidem, pag. 2 e seg.).

Ora, alla luce delle valutazioni effettuate dal MPC, che questo giudice ritiene pertinenti, e ribadito l’importante margine d’apprezzamento di cui detta autorità dispone nonché l’obbligo dell’avvocato di agire in modo mirato ed efficiente an- che nei colloqui e nella corrispondenza con il proprio assistito, il dispendio di 7 ore statuito appare ampiamente sufficiente per un corretto ed efficace esercizio del patrocinio legale nella causa penale in questione.

E. 3.2.2 Nella sua risposta al reclamo, il MPC osserva che “nell’ambito del medesimo procedimento penale federale, in precedenti decisioni di abbandono in cui sono state tassate le note dei difensori, in particolare nel decreto di abbandono del

E. 3.2.3 Per quanto concerne lo studio degli atti del 12 febbraio 2024 presso l’Ufficio federale di polizia, durato 2.50 ore, contrariamente a quanto asserito dal MPC, secondo il quale concernerebbe la procedura rogatoriale di cui è stato oggetto il suo patrocinato, esso va retribuito. Come affermato dal reclamante in sede di replica, in maniera plausibile e senza specifica contestazione da parte del MPC dopo la trasmissione della replica in data 20 agosto 2024 (v. act. 12; DTF 137 I 195 consid. 2.3.1 e rinvii), tale atto risulta legato alla sentenza di assoluzione definitiva di B. in Italia emanata dalla Corte di cassazione e all’influsso (decisivo per l’abbandono) della stessa sulla procedura penale a carico del medesimo in Svizzera. La censura in questo ambito va dunque accolta.

4. Discende da tutto quanto precede che il reclamo va parzialmente accolto. L’in- dennità del reclamante quale difensore d’ufficio di B., di cui al punto 5 del di- spositivo del decreto d’abbandono del 3 giugno 2024, pari a fr. 3'622.65, va modificata, nel senso che a tale importo va aggiunta la somma di fr. 575.– (2.5 ore x fr. 230.– [tariffa oraria conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale:

v. DTF 142 IV 163; sentenze del Tribunale penale federale BB.2023.119 del 2 novembre 2023 consid. 3.2.2; SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009

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consid. 9]) più l’IVA (8.1%) di fr. 46.60, per un totale di fr. 621.60. In definitiva, l’indennità del reclamante è fissata a fr. 4'244.25.–.

5.

5.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto dell’accertata viola- zione del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.2.3) e del parziale accogli- mento del gravame (v. supra consid. 3.2.3), a fr. 200.– a carico del reclamante.

5.2 Il reclamante, parzialmente vincente, ha diritto a un'indennità per spese ripetibili (art. 436 cpv. 1 in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). In virtù degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, essa è fissata, ex bono et aequo vista l’assenza di una nota spese nella presente causa, a fr. 1’000.– a carico del MPC.

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Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

E. 7 settembre 2022 emesso nei confronti di C., sulla richiesta per le spese soste- nute ai fini di un adeguato dei suoi diritti procedurali pari a CHF 21’091.78, que- sto MPC ha riconosciuto l’importo di CHF 4’474.50. Mentre nel decreto di ab- bandono del 7 settembre 2022 emesso nei confronti di D., sulla richiesta per le spese sostenute ai fini di un adeguato dei suoi diritti procedurali pari a

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CHF 4’539.25 a favore di un difensore e di CHF 84’197.97 a favore di un pre- cedente difensore, questo MPC ha riconosciuto rispettivamente gli importi di CHF 988.60 e di CHF 1’812.20 per il totale di CHF 2’800.80. Oppure nel decreto di abbandono del 19 giugno 2029 emesso nei confronti di E., sulla richiesta per le spese sostenute ai fini di un adeguato dei suoi diritti procedurali pari a CHF 4’011.85, questo MPC ha riconosciuto l’importo di CHF 2’615.50 per pre- stazioni professionali eseguite dal 2018 al giugno 2019. Bisogna considerare che I’avv. A. è patrocinatore d’ufficio a far tempo dall’11 luglio 2022. Conside- rato che i difensori di C. e di D. hanno esposto un tempo di lavoro maggiore, in quanto hanno patrocinato i propri assistiti per un periodo di tempo più lungo (dall’anno 2014 fino all’anno 2022), e visto comunque quanto è stato a loro ri- conosciuto e liquidato da questo MPC, la richiesta di 20.80 ore da parte del reclamante risulta essere non solo sproporzionata ma non sono da considerare necessarie nella loro totalità in rapporto a quanto riconosciuto anche agli altri difensori” (act. 4, pag. 3).

Questo giudice ritiene che sulla base dei dati e degli elementi summenzionati, che permettono di effettuare un confronto con le attività difensive e le remune- razioni di altri patrocinatori di coimputati, le valutazioni che hanno condotto il MPC a fissare il dispendio orario contestato, ribadito il grande margine d’ap- prezzamento di cui detta autorità dispone, non prestano il fianco a critiche nem- meno sotto quest’ultimo profilo.

Dispositiv
  1. Il reclamo è parzialmente accolto e il punto 5 del dispositivo della decisione impugnata riformato, nel senso che la retribuzione del difensore d’ufficio è fis- sata a fr. 4'244.25.–. Per il resto, il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico del reclamante.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 19 settembre 2024 Corte dei reclami penali Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2024.77

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Fatti: A. Il 3 giugno 2024, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2017 nei confronti di B. per titolo di sostegno e/o appartenenza a un’organizza- zione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (v. act. 1.1). Oltre ad informarlo delle misure di sorveglianza adottate nei suoi confronti, l’autorità federale non ha ri- conosciuto al predetto alcun indennizzo né risarcimento per torto morale, met- tendo le spese del procedimento a carico dello Stato e fissando a fr. 3'622.65 l’indennizzo per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. ibidem, pag. 6 e seg.).

B. Con reclamo del 17 giugno 2024, A., difensore d’ufficio di B., è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del punto 5 del dispositivo relativo all’in- dennizzo di fr. 3'622.65 e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione. A ti- tolo eventuale, egli chiede che il suo onorario sia fissato a fr. 5'313.30, spese e IVA incluse (v. act. 1, pag. 2).

C. Con risposta dell’10 luglio 2024, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).

D. Con replica del 19 agosto 2024, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 12), il reclamante ha ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 Benché il reclamo sia scritto in lingua tedesca, la presente decisione viene re- datta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le co- noscenze linguistiche del reclamante, il quale con il suo gravame ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. TPF 2018 133 consid. 1 e riferimenti).

- 3 -

1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Trattandosi di un reclamo contro una conseguenza economica accessoria di una decisione, e non superando il valore litigioso i 5000.- franchi, questo è deciso dal giudice unico in conformità all'art. 395 lett. b CPP.

Egli esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.3 In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP). L’art. 322 cpv. 2 CPP prevede che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abban- dono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del 3 giugno 2024 del MPC (v. supra Fatti lett. A), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale dal punto 5 del dispositivo della decisione impugnata relativo all’indennità del difensore d’ufficio, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

1.5 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante sostiene che la motivazione contenuta nella decisione impugnata relativa all’indennità del difensore d’ufficio non soddisfi le esigenze costituzio- nali in materia, dato che il MPC non avrebbe indicato le ragioni legate all’esclu- sione delle singole e dettagliate posizioni esposte nella nota d’onorario. La de- cisione in questione non permetterebbe di comprendere i motivi per i quali il dispendio orario esposto di 20.8 ore sia stato abbassato a 14 ore, rendendo impossibile contestarla con cognizione di causa. Trattandosi di una grave vio- lazione del suo diritto di essere sentito, essa non sarebbe del resto sanabile dinanzi all’autorità di ricorso, per cui la causa andrebbe rinviata al MPC per nuova decisione.

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2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condi- zione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per ema- nare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di massima l’an- nullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una viola- zione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

Secondo la giurisprudenza emanata in materia di ripetibili – che si applica anche alle indennità riconosciute al difensore d'ufficio – la decisione mediante la quale il giudice fissa l'importo delle ripetibili non abbisogna, di principio, di essere mo- tivata, perlomeno quando lo stesso non eccede i limiti definiti da un tariffario o una disposizione legale e le parti non invocano circostanze straordinarie. Di- verso è quando il giudice statuisce sulla base di un elenco dei costi; se intende scostarsene, egli deve infatti indicare, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere certe pretese ingiustificate, affinché il destinatario possa contestare la decisione con cognizione di causa (v. sentenza del Tribu- nale federale 6B_124/2012 del 22 giugno 2012 consid. 2.2 e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).

2.2

2.2.1 In concreto, il reclamante, con scritto del 20 maggio 2024 (v. atto 16-010-0038 e segg. incarto MPC), ha presentato al MPC la propria nota d’onorario per le prestazioni da lui fornite per la difesa di B. nel periodo dall’11 luglio 2022 al 21 maggio 2024. Contenendo una lista dettagliata delle operazioni e delle spese effettuate, tale nota implica per l’autorità giudiziaria federale un’analisi delle singole pretese ivi contenute, con la motivazione, perlomeno breve, legata alle decurtazioni operate sia a livello di importi che di tempo (v. sentenza del Tribunale federale 6B_124/2012 consid. 2.3 in fine e giurisprudenza citata).

2.2.2 Nella decisione impugnata, il MPC ha affermato che “per quanto riguarda l’ono- rario del difensore Avv. A., tenuto conto della natura, dell’importanza e della difficoltà della presente causa, il tempo consacrato dal difensore, viene ricono- sciuto per un totale di 14 ore. Per questo motivo, vengono riconosciuti all’Avv.

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A. CHF 3’220.00 (14 h x CHF 230.00) di onorari e l’importo di CHF 131.20 per le spese, che vengono interamente riconosciute. Pertanto, vengono riconosciuti alI’Avv. A. CHF 3’220.00 di onorari e CHF 131.20 di spese, per complessivi CHF 3351 .20. A tale importo vanno aggiunti CHF 271.50 di IVA al 8.1%, La retribuzione del difensore ammonta quindi a un totale di CHF 3’622.65” (act. 1.1, pag. 4).

2.2.3 Ora, nella misura in cui il MPC si limita a fissare le 14 ore di lavoro del patroci- natore unicamente sulla base “della natura, dell’importanza e della difficoltà” della causa, senza chinarsi sulle singole poste litigiose e senza spiegare suffi- cientemente le ragioni delle decurtazioni, la motivazione della decisione impu- gnata risulta effettivamente irrispettosa delle garanzie derivanti dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Avendo tuttavia il MPC presentato ampiamente in sede di risposta i motivi che l’hanno condotto a respingere le richieste del reclamante (v. act. 4 nonché infra consid. 3.2), la violazione in questione deve essere considerata sanata nell’ambito della presente procedura, ciò di cui si terrà comunque conto nella fissazione delle spese processuali (v. più ampiamente TPF 2008 172 con- sid. 6 e 7).

3. A titolo eventuale, il reclamante chiede che la sua remunerazione sia fissata a fr. 5'313.30, spese e IVA incluse.

3.1

3.1.1 Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedi- mento. Nella fattispecie, soggiacendo la causa alla giurisdizione federale, si ap- plica il diritto federale.

3.1.2 In applicazione degli art. 11 e 12 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la difesa della parte rap- presentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–.

3.1.3 Il diritto al patrocinio gratuito, qualora la presenza di un legale sia necessaria per la tutela dei diritti, è garantito dall’art. 29 cpv. 3 Cost. La garanzia procedu- rale però non comporta il diritto alla retribuzione di qualsiasi prestazione dell’av- vocato, bensì solo alla retribuzione delle prestazioni in nesso causale con la tutela dei diritti del suo assistito, necessarie per un patrocinio efficace e

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proporzionate. Soltanto in questa ampiezza si giustifica un risarcimento a carico dello Stato. Questo vale sia in termini di quantità che di qualità. Tuttavia va an- che considerato un margine di manovra che permetta al patrocinatore di eser- citare il suo mandato efficacemente. La retribuzione deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professioni- sta, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle dif- ficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto. Riferimento per la valutazione dell’adeguatezza delle prestazioni è l’operato di un avvocato esperto in materia penale, in grado di agire in modo mirato ed efficiente sin dall’inizio. Prestazioni inutili, superflue o rivolte ad altri procedimenti, non sono da risarcire (DTF 141 I 124 consid. 3.1; 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 3a e 4b; sentenze del Tribunale federale 6B_4/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 5.2.2; 9C_857/2012 del 4 dicembre 2012 consid. 3.1; 6B_810/2010 del 25 mag- gio 2011 consid. 2; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Nello stabilire l'indennità le autorità di prime cure dispongono di un importante margine di apprezzamento (DTF 133 IV 187 consid. 6.1 con rinvii; BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1756). Esse sono infatti meglio posizionate per giudicare se le prestazioni fornite dal patrocinatore d'ufficio si inseriscono nel compito assegnatogli (sentenza del Tribunale fede- rale 6B_108/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 9.1.3; decisione del Tribunale penale federale BB.2013.22 del 31 ottobre 2013 consid. 4.3 e giurisprudenza citata). Sebbene questa Corte disponga di pieno potere cognitivo nella presente fattispecie (v. art. 393 cpv. 2 CPP), ciò che le permette di principio di esaminare liberamente l’indennità fissata in favore del reclamante, essa esercita il suo con- trollo con riserbo (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.1 dell’11 aprile 2014 consid. 3.5), limitandosi a verificare l’esistenza di abusi (de- cisione del Tribunale penale federale BB.2014.72 del 18 luglio 2014 consid. 6.2 in fine, con rinvii).

3.2

3.2.1 In concreto, nella sua risposta del 10 luglio 2024, il MPC afferma che “le pre- stazioni indicate nelle telefonate intercorse con il MPC e, precisamente, la tele- fonata del 29 agosto 2022 per il tempo di 0.20 minuti, la telefonata del 31 mag- gio 2022 per il tempo di 0.20 minuti, la telefonata dell’8 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti, la telefonata del 13 febbraio 2024 per il tempo di 0.30 minuti, la telefonata del 22 aprile 2024 per il tempo di 0.30 minuti e la telefonata del 24.04.2024 per il tempo 0.30 per un totale di ore 2 e 40 minuti vengono ridotte ad un totale di un’ora. Infatti a mente di questo MPC non sono state effettuate conversazioni telefoniche, sicuramente utili e nell’interesse della difesa, per la durata indicata nella nota professionale ma telefonate per una durata comples- siva al massimo di un’ora. Appare quindi corretto ed adeguato riconoscere solo 60 minuti per le suindicate telefonate” (act. 4, pag. 2). L’autorità federale

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sostiene inoltre che “per quanto concerne, invece, le prestazioni fatturate di col- loqui, scritti, riunioni e telefonate con il cliente e, precisamente:

- la riunione con il cliente dell’11 luglio 2022 per il tempo di ore 1.50;

- e-mail al cliente dell’11 luglio 2022 per il tempo di 0.20 minuti;

- discussione con il cliente del 10 ottobre 2022 per il tempo di ora 1 .00;

- lettera al cliente del 14 ottobre 2022 per il tempo di 0.30 minuti;

- la e-mail al cliente del 30 dicembre 2022 per il tempo di 0.20 minuti;

- la discussione con il cliente del 1° febbraio 2023 per il tempo di ore 1.00;

- la telefonata con il cliente del 15 marzo 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la telefonata con il cliente dell’8 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la e-mail al cliente dell’8 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 14 giugno 2023 per il tempo di 0.30 minuti;

- la telefonata al cliente del 20 ottobre 2023 per il tempo di 0.50 minuti;

- la riunione con il cliente del 9 febbraio 2024 per il tempo di ore 1.00;

- la lettera al cliente del 13 febbraio 2024 per il tempo di 0.20 minuti;

- la telefonata al cliente del 15 febbraio 2024 per il tempo di 0.50 minuti;

- la lettera al cliente del 16 febbraio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la telefonata al cliente del 23 aprile 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 3 maggio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 13 maggio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- la lettera al cliente del 21 maggio 2024 per il tempo di 0.30 minuti;

- l’incontro finale con il cliente in o. D. per il tempo di 0.50 minuti,

per il totale di 10 ore 80 minuti, considerato il lasso di tempo in cui sono avve- nute, a volte a pochi giorni l’una dall’altra, risultano essere eccessive e non es- senziali. Si ritiene che un tempo di 7 ore in totale (già di fatto ampio) per le prestazioni suindicate possa essere già ritenuto congruo anche alla luce della sproporzione fra il tempo dedicato allo studio degli atti (sono stati indicati 4 ore e 10 minuti) rispetto alla relazione con il cliente” (ibidem, pag. 2 e seg.).

Ora, alla luce delle valutazioni effettuate dal MPC, che questo giudice ritiene pertinenti, e ribadito l’importante margine d’apprezzamento di cui detta autorità dispone nonché l’obbligo dell’avvocato di agire in modo mirato ed efficiente an- che nei colloqui e nella corrispondenza con il proprio assistito, il dispendio di 7 ore statuito appare ampiamente sufficiente per un corretto ed efficace esercizio del patrocinio legale nella causa penale in questione.

3.2.2 Nella sua risposta al reclamo, il MPC osserva che “nell’ambito del medesimo procedimento penale federale, in precedenti decisioni di abbandono in cui sono state tassate le note dei difensori, in particolare nel decreto di abbandono del 7 settembre 2022 emesso nei confronti di C., sulla richiesta per le spese soste- nute ai fini di un adeguato dei suoi diritti procedurali pari a CHF 21’091.78, que- sto MPC ha riconosciuto l’importo di CHF 4’474.50. Mentre nel decreto di ab- bandono del 7 settembre 2022 emesso nei confronti di D., sulla richiesta per le spese sostenute ai fini di un adeguato dei suoi diritti procedurali pari a

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CHF 4’539.25 a favore di un difensore e di CHF 84’197.97 a favore di un pre- cedente difensore, questo MPC ha riconosciuto rispettivamente gli importi di CHF 988.60 e di CHF 1’812.20 per il totale di CHF 2’800.80. Oppure nel decreto di abbandono del 19 giugno 2029 emesso nei confronti di E., sulla richiesta per le spese sostenute ai fini di un adeguato dei suoi diritti procedurali pari a CHF 4’011.85, questo MPC ha riconosciuto l’importo di CHF 2’615.50 per pre- stazioni professionali eseguite dal 2018 al giugno 2019. Bisogna considerare che I’avv. A. è patrocinatore d’ufficio a far tempo dall’11 luglio 2022. Conside- rato che i difensori di C. e di D. hanno esposto un tempo di lavoro maggiore, in quanto hanno patrocinato i propri assistiti per un periodo di tempo più lungo (dall’anno 2014 fino all’anno 2022), e visto comunque quanto è stato a loro ri- conosciuto e liquidato da questo MPC, la richiesta di 20.80 ore da parte del reclamante risulta essere non solo sproporzionata ma non sono da considerare necessarie nella loro totalità in rapporto a quanto riconosciuto anche agli altri difensori” (act. 4, pag. 3).

Questo giudice ritiene che sulla base dei dati e degli elementi summenzionati, che permettono di effettuare un confronto con le attività difensive e le remune- razioni di altri patrocinatori di coimputati, le valutazioni che hanno condotto il MPC a fissare il dispendio orario contestato, ribadito il grande margine d’ap- prezzamento di cui detta autorità dispone, non prestano il fianco a critiche nem- meno sotto quest’ultimo profilo.

3.2.3 Per quanto concerne lo studio degli atti del 12 febbraio 2024 presso l’Ufficio federale di polizia, durato 2.50 ore, contrariamente a quanto asserito dal MPC, secondo il quale concernerebbe la procedura rogatoriale di cui è stato oggetto il suo patrocinato, esso va retribuito. Come affermato dal reclamante in sede di replica, in maniera plausibile e senza specifica contestazione da parte del MPC dopo la trasmissione della replica in data 20 agosto 2024 (v. act. 12; DTF 137 I 195 consid. 2.3.1 e rinvii), tale atto risulta legato alla sentenza di assoluzione definitiva di B. in Italia emanata dalla Corte di cassazione e all’influsso (decisivo per l’abbandono) della stessa sulla procedura penale a carico del medesimo in Svizzera. La censura in questo ambito va dunque accolta.

4. Discende da tutto quanto precede che il reclamo va parzialmente accolto. L’in- dennità del reclamante quale difensore d’ufficio di B., di cui al punto 5 del di- spositivo del decreto d’abbandono del 3 giugno 2024, pari a fr. 3'622.65, va modificata, nel senso che a tale importo va aggiunta la somma di fr. 575.– (2.5 ore x fr. 230.– [tariffa oraria conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale:

v. DTF 142 IV 163; sentenze del Tribunale penale federale BB.2023.119 del 2 novembre 2023 consid. 3.2.2; SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009

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consid. 9]) più l’IVA (8.1%) di fr. 46.60, per un totale di fr. 621.60. In definitiva, l’indennità del reclamante è fissata a fr. 4'244.25.–.

5.

5.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto dell’accertata viola- zione del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.2.3) e del parziale accogli- mento del gravame (v. supra consid. 3.2.3), a fr. 200.– a carico del reclamante.

5.2 Il reclamante, parzialmente vincente, ha diritto a un'indennità per spese ripetibili (art. 436 cpv. 1 in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). In virtù degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, essa è fissata, ex bono et aequo vista l’assenza di una nota spese nella presente causa, a fr. 1’000.– a carico del MPC.

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Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e il punto 5 del dispositivo della decisione impugnata riformato, nel senso che la retribuzione del difensore d’ufficio è fis- sata a fr. 4'244.25.–. Per il resto, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico del reclamante. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 19 settembre 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. A. - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.