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BB.2021.39

Bundesstrafgericht · 2021-02-15 · Italiano CH

Sospensione e condono (art. 425 CPP).

Dispositiv
  1. L’istanza di condono è accolta.
  2. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 15 febbraio 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Richiedente

Oggetto

Sospensione e condono (art. 425 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2021.39

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Visti: - la decisione del Tribunale penale federale BB.2020.210 del 2 ottobre 2020, con la quale questa Corte ha respinto un reclamo interposto da A., rifiutandole l’as- sistenza giudiziaria gratuita e ponendo a suo carico una tassa di giustizia di fr. 200.–; - l’istanza dell’8 febbraio 2021, con la quale A. ha postulato il condono della sum- menzionata tassa di giustizia, subordinatamente la sospensione del suo in- casso, chiedendo inoltre che per la presente procedura non venga percepita alcuna tassa giudiziaria (v. act. 1). Considerato: - che giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della per- sona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle; - che la Corte dei reclami penali è competente per trattare la presente istanza di condono della tassa di giustizia, la quale concerne una decisione su reclamo cresciuta in giudicato (v. TPF 2019 35 consid. 1.1 con rinvii); - che se non viene superata la soglia di fr. 5'000.– giusta l’art. 395 lett. b CPP, la giurisdizione di reclamo decide in composizione monocratica sulle istanze di condono delle spese procedurali (v. TPF 2019 35 consid. 1.2.1); - che la richiedente postula il condono di una tassa di giustizia di fr. 200.–, per cui competente a statuire è in concreto il giudice unico; - che l’applicazione dell’art. 425 CPP presuppone che la situazione finanziaria del debitore sia talmente tesa che una condanna (totale o parziale) al paga- mento delle spese appare irragionevole; - che ciò è il caso se l’importo delle spese accollate, tenuto conto della situazione finanziaria del debitore, può mettere seriamente in pericolo la risocializzazione o il futuro economico di quest’ultimo (v. sentenza del Tribunale federale 6B_610/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3; decisione del Tribunale penale fe- derale BB.2018.133 del 15 febbraio 2019 consid. 2.1, non pubblicato in TPF 2019 35; tutte con rivii); - che la natura potestativa dell’art. 425 CPP lascia all’autorità penale un grande margine di apprezzamento e di giudizio nel statuire sulle spese (v. sentenza

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6B_610/2014 consid. 3; decisione BB.2018.133 consid. 2.2, non pubblicato in TPF 2019 35; entrambe con rinvii), - che, in concreto, la richiedente, basandosi su documenti allegati alla sua istanza, afferma di trovarsi in uno stato d’indigenza permanente; - ch’ella aggiunge che, a partire dal 1° dicembre 2020, l’Ufficio del sostegno so- ciale e dell’inserimento non provvederebbe più al versamento delle prestazioni assistenziali a suo favore e che in mancanza della garanzia del minimo vitale non sarebbe nemmeno possibile procedere con una rateizzazione della tassa di giustizia dovuta; - che a suo dire, stante le sue gravi condizioni economiche, “l’omesso condono della tassa di giustizia si tradurrebbe comunque in un tentativo di procedura esecutiva infruttuosa che aggraverebbe ancor di più le casse dello Stato, senza alcun esito positivo” (v. act. 1, pag. 3); - che la richiedente ha prodotto dei documenti che dimostrano oneri mensili a suo carico di fr. 482.85 per spese di cassa malati e di fr. 890.– per la locazione di un appartamento a Chiasso (v. certificato d’assicurazione 2021 e contratto di locazione del 23 dicembre 2019 allegati all’istanza); - ch’ella ha prodotto una decisione del 1° dicembre 2020, mediante la quale l’Uf- ficio del sostegno sociale e dell’inserimento, pur ritenendo giustificata una pre- stazione assistenziale a suo favore, le ha rifiutato la stessa, data l’intenzione della predetta “di continuare con la sua attività professionale indipendente, no- nostante l’Ufficio in questione le abbia intimato di procedere alla chiusura della sua attività e di inoltrare richiesta per beneficiare delle indennità straordinarie come ex-dipendente (ISD) al competente ufficio” (v. decisione del 1° dicembre 2020 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento allegato all’istanza); - ch’ella ha inoltre presentato una decisione di tassazione concernente il 2019 che attesta un reddito imponibile di fr. 5'800.– e una fortuna di fr. 0.– (v. deci- sione di tassazione 2019 allegata all’istanza); - che la richiedente ha dichiarato di avere incassato nel 2020, mediante la sua attività indipendente, un importo complessivo di fr. 5'278.55 (v. dichiarazione allegata all’istanza); - che a fronte di quanto precede, vi è motivo di condonare la tassa di giustizia in questione, visto che, seppur modesta, essa graverebbe ulteriormente su una situazione finanziaria talmente tesa da rendere irragionevole il mantenimento della pretesa di pagamento come pure l’eventuale rateizzazione del debito;

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- che l’istanza è dunque accolta; - che non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

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Per questi motivi, il giudice unico pronuncia: 1. L’istanza di condono è accolta. 2. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, 16 febbraio 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A.

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.