opencaselaw.ch

BB.2020.210

Bundesstrafgericht · 2020-10-02 · Italiano CH

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); riapertura (art. 323 CPP); gra-tuito patrocinio per l'accusatore privato nella procedura di reclamo (art. 136 cpv. 1 CPP).

Sachverhalt

o mezzi di prova nuovi preesistenti al decreto di non luogo a procedere del 13 gennaio 2020, ma sono fatti occorsi in seguito e, pertanto non sono atti a disporre la riapertura del procedimento concluso con il decreto di abbandono del 13 gennaio 2020” (v. act. 1.1); - che giusta l’art. 323 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che chiamano in causa la respon- sabilità penale dell’imputato (lett. a) e non risultano dagli atti del procedimento abbandonato (lett. b);

- 6 -

- che il fatto nuovo può entrare in considerazione per la riapertura di un procedi- mento se esisteva già al momento del decreto di abbandono (v. NOSEDA, Co- dice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, n. 3 ad art. 323 CPP; GRÄDEL/HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 323 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 323 CPP); - che fatti intervenuti dopo il decreto di abbandono non costituiscono quindi fatti nuovi giustificanti una riapertura del procedimento; - che nella misura in cui i fatti allegati dalla reclamante sarebbero occorsi dopo la decisione di abbandono del 13 gennaio 2020, il decreto impugnato risulta corretto; - che contrariamente a quanto asserito da A., il decreto in questione risulta suffi- cientemente motivato; - che anche su tale punto il gravame va dunque respinto e il decreto impugnato confermato; - che in definitiva, il gravame va integralmente respinto e le decisioni impugnate confermate; - che la reclamante ha postulato l'assistenza giudiziaria gratuita; - che, giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; - che apparendo il reclamo sin dall'inizio privo di probabilità di successo, la do- manda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dalla reclamante va re- spinta; - che, giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto della precaria situazione finanziaria della reclamante (v. BP.2018.71, act. 3 e 3.1), a fr. 200.–.

- 7 -

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 gennaio 2020, ma sono fatti occorsi in seguito e, pertanto non sono atti a disporre la riapertura del procedimento concluso con il decreto di abbandono del 13 gennaio 2020” (v. act. 1.1); - che giusta l’art. 323 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che chiamano in causa la respon- sabilità penale dell’imputato (lett. a) e non risultano dagli atti del procedimento abbandonato (lett. b);

- 6 -

- che il fatto nuovo può entrare in considerazione per la riapertura di un procedi- mento se esisteva già al momento del decreto di abbandono (v. NOSEDA, Co- dice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, n. 3 ad art. 323 CPP; GRÄDEL/HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 323 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 323 CPP); - che fatti intervenuti dopo il decreto di abbandono non costituiscono quindi fatti nuovi giustificanti una riapertura del procedimento; - che nella misura in cui i fatti allegati dalla reclamante sarebbero occorsi dopo la decisione di abbandono del 13 gennaio 2020, il decreto impugnato risulta corretto; - che contrariamente a quanto asserito da A., il decreto in questione risulta suffi- cientemente motivato; - che anche su tale punto il gravame va dunque respinto e il decreto impugnato confermato; - che in definitiva, il gravame va integralmente respinto e le decisioni impugnate confermate; - che la reclamante ha postulato l'assistenza giudiziaria gratuita; - che, giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; - che apparendo il reclamo sin dall'inizio privo di probabilità di successo, la do- manda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dalla reclamante va re- spinta; - che, giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto della precaria situazione finanziaria della reclamante (v. BP.2018.71, act. 3 e 3.1), a fr. 200.–.

- 7 -

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 200.– è posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 1° ottobre 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); riapertura (art. 323 CPP); gra- tuito patrocinio per l’accusatore privato nella procedura di reclamo (art. 136 cpv. 1 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2020.210 Procedura secondaria: BP.2020.66

- 2 -

Visti: - il decreto di non luogo a procedere del 6 luglio 2020, con il quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) non ha dato seguito ad una denuncia/querela del 15 maggio 2020 presentata da A. nei confronti dello Stato del Cantone Ticino per violazione dell’art. 96 CP ed eventuali altri reati (v. act. 1.1); - il decreto del medesimo giorno, con cui il MPC ha respinto la richiesta di riaper- tura del procedimento SV.19.1485, già conclusosi in data 13 gennaio 2020 con un decreto di non luogo a procedere relativo ad una denuncia che A. aveva inoltrato il 17 dicembre 2019 contro l’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (in seguito: RSI), l’avv. B. e ignoti per il reato di cui all’art. 260ter CP (v. act. 1.2); - il reclamo del 16 luglio 2020, con il quale A. ha chiesto, in sostanza, a questa Corte di annullare i due decreti del 6 luglio 2020 di cui sopra, di ordinare al MPC di dare seguito alla sua denuncia/querela del 15 maggio 2020 e di riaprire il procedimento SV.19.1485, di poter avere accesso a uno scritto del MPC del 16 giugno 2020 indirizzato al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) nonché di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1); - il formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria compilato e inoltrato dalla reclamante in data 28 luglio 2020 (v. BP.2020.66, act. 3); - gli scritti spontanei di A. del 26 agosto e del 25 settembre 2020 (v. act. 6 e 8). Considerato: - che i decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impu- gnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ri- corsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argo- menti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);

- 3 -

- che nella fattispecie i decreti impugnati, datati 6 luglio 2020, sono stati notificati alla reclamante l’8 luglio 2020 (v. act. 1.1), per cui il reclamo, interposto il 17 lu- glio 2020, è tempestivo; - che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP); - che sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico mini- stero (art. 104 cpv. 1 CPP); - che è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di parteci- pare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP); - che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP); - che deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; v. anche DTF 119 Ia 345 con- sid. 2b); - che se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa); - che la denuncia del 15 maggio 2020 (v. atto 8 incarto MPC) concerne l’art. 96 CP, il quale prevede che per la durata del procedimento penale e dell’esecu- zione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente; - che nella denuncia in questione la reclamante ha affermato che “dal mese di agosto 2018 al mese di ottobre 2019 (e cioè per 15 mesi) in Canton Ticino non mi è stata garantita l’assistenza sociale durante dei procedimenti penali in netta violazione dell’art. 96 c.p. Per quindici mesi il Canton Ticino mi ha fatto vivere in condizioni disumane, non mi hanno garantito il minimo vitale esistenziale pre- visto per legge, non mi è stato garantito nemmeno un alloggio e il pagamento della cassa malati (premio non coperto dal sussidio cantonale” (v. atto 8, pag. 1 e seg. incarto MPC); - che la stessa “ritiene che così come lo Stato del Canton Ticino ha avviato nei miei riguardi dei procedimenti penali che mi hanno di fatto comportato una grave perdita economica, nello stesso modo ora lo Stato del Canton Ticino deve

- 4 -

rispondere in punto di danno ingiusto del danno economico che ho subito e conseguentemente dell’omessa assistenza a cui io potevo far capo volontaria- mente, stante lo stato di indigenza economica, così come previsto dall’art. 96 del codice penale” (v. atto 8, pag. 3 e seg. incarto MPC); - che, con scritto dell’11 giugno 2020, il MPC, ritenendo la competenza federale non data, ha trasmesso la denuncia/querela del 15 maggio 2020 “ad ogni fine utile” al MP-TI (v. atto 9 incarto MPC); - che, con scritto del 16 giugno 2020, il MP-TI ha ritrasmesso l’atto di denuncia al MCP, respingendo la richiesta di assunzione del procedimento penale, in quanto “ruotante in realtà attorno ai reati di cui all’art. 264a lett. i) e j) CP che sottostanno all’esclusiva giurisdizione federale in virtù dell’art. 23 cpv. 1 lett. g) CPP” (v. atto 10 incarto MPC); - che, non essendo competente per trattare i litigi riguardanti l’applicazione dell’art. 96 CP nell’ambito di procedimenti penali cantonali, il MPC ha giusta- mente emanato il decreto di non luogo a procedere qui impugnato; - che su tale punto il ricorso va respinto e il decreto di non luogo a procedere del 6 luglio 2020 (procedimento SV.20.0577-ZEB) confermato; - che contrariamente a quanto asserito da A., il decreto impugnato risulta suffi- cientemente motivato; - che la reclamante censura la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui non ha avuto accesso allo scritto del 16 giugno 2020 di cui sopra; - che avendo avuto la reclamante accesso a tale scritto nell’ambito della presente procedura (v. act. 5) ed essendosi ella ancora espressa con scritto del 26 ago- sto 2020 (v. act. 6), un’eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe comunque sanata; - che in data 11 maggio 2020 la reclamante ha parimenti postulato la riapertura del procedimento penale SV.19.1485-ZEB, originato da una denuncia penale del 17 dicembre 2019 nei confronti dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ti- cino, della RSI, dell’avv. B. e di ignoti per il reato di cui all’art. 260ter CP, conclu- sosi con un decreto di non luogo a procedere del MPC del 13 gennaio 2020 (v. atto 3 incarto MPC); - che A. ha motivato la sua richiesta sostenendo che esisterebbero nuovi mezzi di prova o fatti che chiamerebbero in causa la responsabilità penale dei denun- ciati e che non figurerebbero agli atti;

- 5 -

- che ella afferma in particolare che in data 1° aprile 2020 avrebbe presentato una denuncia al MP-TI nei confronti di C., deputata ticinese, poiché, a seguito di un’interrogazione parlamentare della stessa, la sua reputazione, immagine nonché impresa sarebbero state gravemente e pubblicamente danneggiate; - che la causa penale si è conclusa con un decreto di non luogo a procedere emanato dal MP-TI il 6 aprile 2020; - che in data 17 aprile 2020 A. ha interposto reclamo contro tale decreto, il quale è stato respinto il 27 aprile 2020 dalla Corte dei reclami penali del Cantone Ticino; - che in concreto non occorre analizzare se la reclamante dispone della qualità di danneggiata in relazione ai reati invocati nella sua istanza di riapertura, e quindi della legittimazione ricorsuale, nella misura in cui il gravame su tale punto risulta comunque manifestamente infondato; - che l'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale; - che il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento pe- nale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP); - che giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; - che, per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce- dimento (v. art. 310 cpv. 2 CPP); - che il MPC ha motivato il suo rifiuto di riaprire il procedimento SV.19.1485 af- fermando che “le argomentazioni prodotte dall’istante non costituiscono dei fatti o mezzi di prova nuovi preesistenti al decreto di non luogo a procedere del 13 gennaio 2020, ma sono fatti occorsi in seguito e, pertanto non sono atti a disporre la riapertura del procedimento concluso con il decreto di abbandono del 13 gennaio 2020” (v. act. 1.1); - che giusta l’art. 323 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che chiamano in causa la respon- sabilità penale dell’imputato (lett. a) e non risultano dagli atti del procedimento abbandonato (lett. b);

- 6 -

- che il fatto nuovo può entrare in considerazione per la riapertura di un procedi- mento se esisteva già al momento del decreto di abbandono (v. NOSEDA, Co- dice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, n. 3 ad art. 323 CPP; GRÄDEL/HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 323 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 323 CPP); - che fatti intervenuti dopo il decreto di abbandono non costituiscono quindi fatti nuovi giustificanti una riapertura del procedimento; - che nella misura in cui i fatti allegati dalla reclamante sarebbero occorsi dopo la decisione di abbandono del 13 gennaio 2020, il decreto impugnato risulta corretto; - che contrariamente a quanto asserito da A., il decreto in questione risulta suffi- cientemente motivato; - che anche su tale punto il gravame va dunque respinto e il decreto impugnato confermato; - che in definitiva, il gravame va integralmente respinto e le decisioni impugnate confermate; - che la reclamante ha postulato l'assistenza giudiziaria gratuita; - che, giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; - che apparendo il reclamo sin dall'inizio privo di probabilità di successo, la do- manda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dalla reclamante va re- spinta; - che, giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto della precaria situazione finanziaria della reclamante (v. BP.2018.71, act. 3 e 3.1), a fr. 200.–.

- 7 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 200.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 2 ottobre 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.