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53_II_275

BGE 53 II 275

Bundesgericht (BGE) · 1927-06-22 · Italiano CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.

C'est a tort en consequence que la recourante a invoque

l'art. 12 de ses conditions generales pour se soustraire

. a ses obligations contractuelles.

VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. IlI. Teil Nr. 21-23. -

Voir lIIe partie n° 21 a 23.

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1. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

46. Estratto da11a untenza 22 giugno 1927

deUa IIa Sezione civile neHa causa M. contro K.

Attribuzione dell'infante con effetto di stato civile. Perche

esisti promessa di matrimonio a sensi delI'art. 323 ces

non e indispensabile che il padre convenuto abbia avuto

realmente l'intenzione di sposare la ragazza: occorre sola-

mente che dal suo contegno essa abbia potutor agionevol-

mente e di buona fede dedurre ehe tale fosse la sua intenzione.

Il 30 luglio 1924 l'attriee M. dava aHa luce un figlio

spurio.

Nella susseguente causa di paternita essa chiedeva

ehe il bambinofosse attribuito al eonvenuto M. con

effetti di stato civile e ehe questi fosse condannato

a pagarle 2500 fehi. a titolo di riparazione morale

(art. 318 CCS) e 780 fchi. per spese di puerperio ed acces-

sori (art. 317 eif. 1-3 CCS), ed a corrispondere aifiglio

uua pensione alimelltarc di 50 fehi. mensili pagabili

anti ci patamcute.

Il Tribunale di AppeBo deI Cantolle TicillO, con giu-

di:lio deI 10 marzo 1927, statuiva :

1. La petizione di causa e accolta nel senso ehe il

bambino Pio e dichiarato figlio naturale deI convenuto

senz'effetto di stato civile.

2.

Considerando in dirifto :

1. -

Il eonvenuto essendosi adagiato aHa selltenza

querelata, il punto cardinale dell'odierna discussione sta

nel decidere se questa Corte debba, per intervenuta

promessa di matrimollio, attribuirgli I'infaute con effetti

di stato civile a seusi delI 'art. 323 CCS.

AS 53 II -

19"27

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Familienrecht. N° 46.

11 giudiee eantonale ha respinto questa domanda

diehiarando ehe l'attriee non aveva raggiunto la prova

. dell'assunto. Ma oltre ehe, su questo punto, il giudizio,

motivato in modo affatto succinto, non diseute parti-

eolarmente delle risultanze proeessuali e non indiea

menomamente le ragioni per le quali una promessa di

matrimonio non troverebbe appoggio ne nei doeumenti

prodotti dall'attriee, ne neHe testimonianze, e evidente

ehe il giudiee cantonale, eosi giudicando, e partito da

un eoneetto erroneo della nozione giuridica della pro-

messa di matrimonio a senso degli art. 323 e 318 CCS.

TI giudiee rileva ehe i rapporti tra l'attrice ed il con-

venuto erano tali da far rite ne re dai parenti delle

parti e dalla voee pubbliea, ehe il matrimonio avrebbe

unito le due persone. Se cosi e, e leeito ammettere

ehe l'atteggiamento tenuto dal eonvenuto sin dall'inizio

neUe sue relazioni eoll'attriee poteva infatti fornire anehe

a quest' ultima (e non solo ai parenti delle parti ed

aHa voce pubblica) motivo sufficiente perehe ragione-

volmente e di buona fede potesse ritenere ehe il

convenuto l'avrebbe sposata. E cio basta perehe secondo

la giurisprudenza di questa Corte (sentenza G. e. B deI

30 settembre 1926, e sentenza 22 giugno 1927 nella eausa

G. eS.), si verifiehino gH estremi della promessa di ma-

trimonio di cui agli art. 323 e 318 CCS.

2. -

A dimostrare quanto si e venuto sopra esponeIido,

oecorre solo rilevare i fatti seguenti : Prima di possedere

l'attrice (il periodo critico corre dalla fine di ottobre 1923

aHa fine di febbraio 1924), il convenuto ebbe con essa

lunga dimestichezza. Giä. daU'origine delle loro relazioni

la visitava in easa liberamente e la famiglia ed i eoin-

quilini 10 eonsideravano eome fidanzato ufficiale. L'attrice

essendosi assentata per parecchi mesi (dall'ottobre 0

novembre 1923 al principio di gennaio 1924), il con-

venuto andava tutte le sere in casa di lei intrattenendosi

eoi famigliarl e spedalmente colla madre stessa deU'at-

triee, eontegno questo ehe tanto aHa ragazza ehe aHa

Familienrecht. No 46.

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sua f~glia doveva neeessariamente apparire eome

quello dl un uomo di seri ed onesti intendimenti. Ma v'ha

di piu. Nel novembre deI 1923 (eioe durante il periodo

critieo) ileonvenuto fu presentato dall'attriee in un

pubblico esercizio ad un eomune eonoseente come suo

sposo: e dalla testimonianza, ehe questo fatto riferisce,

non risulta, ehe il eonvenuto protestasse contre tale

qualifieazione 0 desse eomecehesisia ad intendere di

non aeeonsentirvi. Al padre, ehe era ostile aHa eontinua-

zione delle relazioni, ritenendo ehe, per Ia diversitä.

delle condizioni soeiali, un matrimonio non fosse co:r:-

sigliabile, il figlio rispondeva pubblicamente: « Dopo

tutto e~sa e una ragazza eome le altre, le voglio bene

e sono 10 ehe devo stare con lei e mantenerla : 0 queHa

o ~essun' altra. » E la stessa lette ra di rottura dell' 11 gen-

nalO 1924, la quale invero eade nella fase finale deI

periodo eritieo, ma ehe pero, ad ogni modo, costituisce

mezzo di interpretazione anehe dell'atteggiamento tenuto

ant~riormente dal eonvenuto, eontiene le frasi signifi-

cahve seguenti: « Non sarebbe beUo, se si fossimo

sposati e nel medesimo tempo dai nostri di easa odiati. »

3.

Il Tribunale lederale ha pronunciato :

TI ricorso degli attori e ammesso parzialmente nel senso

ehe I 'infante e attribuito al eonvenuto eogli effetti

di stato civile.