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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.
C'est a tort en consequence que la recourante a invoque
l'art. 12 de ses conditions generales pour se soustraire
. a ses obligations contractuelles.
VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. IlI. Teil Nr. 21-23. -
Voir lIIe partie n° 21 a 23.
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1. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
46. Estratto da11a untenza 22 giugno 1927
deUa IIa Sezione civile neHa causa M. contro K.
Attribuzione dell'infante con effetto di stato civile. Perche
esisti promessa di matrimonio a sensi delI'art. 323 ces
non e indispensabile che il padre convenuto abbia avuto
realmente l'intenzione di sposare la ragazza: occorre sola-
mente che dal suo contegno essa abbia potutor agionevol-
mente e di buona fede dedurre ehe tale fosse la sua intenzione.
Il 30 luglio 1924 l'attriee M. dava aHa luce un figlio
spurio.
Nella susseguente causa di paternita essa chiedeva
ehe il bambinofosse attribuito al eonvenuto M. con
effetti di stato civile e ehe questi fosse condannato
a pagarle 2500 fehi. a titolo di riparazione morale
(art. 318 CCS) e 780 fchi. per spese di puerperio ed acces-
sori (art. 317 eif. 1-3 CCS), ed a corrispondere aifiglio
uua pensione alimelltarc di 50 fehi. mensili pagabili
anti ci patamcute.
Il Tribunale di AppeBo deI Cantolle TicillO, con giu-
di:lio deI 10 marzo 1927, statuiva :
1. La petizione di causa e accolta nel senso ehe il
bambino Pio e dichiarato figlio naturale deI convenuto
senz'effetto di stato civile.
2.
Considerando in dirifto :
1. -
Il eonvenuto essendosi adagiato aHa selltenza
querelata, il punto cardinale dell'odierna discussione sta
nel decidere se questa Corte debba, per intervenuta
promessa di matrimollio, attribuirgli I'infaute con effetti
di stato civile a seusi delI 'art. 323 CCS.
AS 53 II -
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Familienrecht. N° 46.
11 giudiee eantonale ha respinto questa domanda
diehiarando ehe l'attriee non aveva raggiunto la prova
. dell'assunto. Ma oltre ehe, su questo punto, il giudizio,
motivato in modo affatto succinto, non diseute parti-
eolarmente delle risultanze proeessuali e non indiea
menomamente le ragioni per le quali una promessa di
matrimonio non troverebbe appoggio ne nei doeumenti
prodotti dall'attriee, ne neHe testimonianze, e evidente
ehe il giudiee cantonale, eosi giudicando, e partito da
un eoneetto erroneo della nozione giuridica della pro-
messa di matrimonio a senso degli art. 323 e 318 CCS.
TI giudiee rileva ehe i rapporti tra l'attrice ed il con-
venuto erano tali da far rite ne re dai parenti delle
parti e dalla voee pubbliea, ehe il matrimonio avrebbe
unito le due persone. Se cosi e, e leeito ammettere
ehe l'atteggiamento tenuto dal eonvenuto sin dall'inizio
neUe sue relazioni eoll'attriee poteva infatti fornire anehe
a quest' ultima (e non solo ai parenti delle parti ed
aHa voce pubblica) motivo sufficiente perehe ragione-
volmente e di buona fede potesse ritenere ehe il
convenuto l'avrebbe sposata. E cio basta perehe secondo
la giurisprudenza di questa Corte (sentenza G. e. B deI
30 settembre 1926, e sentenza 22 giugno 1927 nella eausa
G. eS.), si verifiehino gH estremi della promessa di ma-
trimonio di cui agli art. 323 e 318 CCS.
2. -
A dimostrare quanto si e venuto sopra esponeIido,
oecorre solo rilevare i fatti seguenti : Prima di possedere
l'attrice (il periodo critico corre dalla fine di ottobre 1923
aHa fine di febbraio 1924), il convenuto ebbe con essa
lunga dimestichezza. Giä. daU'origine delle loro relazioni
la visitava in easa liberamente e la famiglia ed i eoin-
quilini 10 eonsideravano eome fidanzato ufficiale. L'attrice
essendosi assentata per parecchi mesi (dall'ottobre 0
novembre 1923 al principio di gennaio 1924), il con-
venuto andava tutte le sere in casa di lei intrattenendosi
eoi famigliarl e spedalmente colla madre stessa deU'at-
triee, eontegno questo ehe tanto aHa ragazza ehe aHa
Familienrecht. No 46.
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sua f~glia doveva neeessariamente apparire eome
quello dl un uomo di seri ed onesti intendimenti. Ma v'ha
di piu. Nel novembre deI 1923 (eioe durante il periodo
critieo) ileonvenuto fu presentato dall'attriee in un
pubblico esercizio ad un eomune eonoseente come suo
sposo: e dalla testimonianza, ehe questo fatto riferisce,
non risulta, ehe il eonvenuto protestasse contre tale
qualifieazione 0 desse eomecehesisia ad intendere di
non aeeonsentirvi. Al padre, ehe era ostile aHa eontinua-
zione delle relazioni, ritenendo ehe, per Ia diversitä.
delle condizioni soeiali, un matrimonio non fosse co:r:-
sigliabile, il figlio rispondeva pubblicamente: « Dopo
tutto e~sa e una ragazza eome le altre, le voglio bene
e sono 10 ehe devo stare con lei e mantenerla : 0 queHa
o ~essun' altra. » E la stessa lette ra di rottura dell' 11 gen-
nalO 1924, la quale invero eade nella fase finale deI
periodo eritieo, ma ehe pero, ad ogni modo, costituisce
mezzo di interpretazione anehe dell'atteggiamento tenuto
ant~riormente dal eonvenuto, eontiene le frasi signifi-
cahve seguenti: « Non sarebbe beUo, se si fossimo
sposati e nel medesimo tempo dai nostri di easa odiati. »
3.
Il Tribunale lederale ha pronunciato :
TI ricorso degli attori e ammesso parzialmente nel senso
ehe I 'infante e attribuito al eonvenuto eogli effetti
di stato civile.