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Familienrecht. N0 47.
47. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1927
deHa IIa Senone civile nella causa G. contro S.
Causa di paternita. -
Attribuzione dell'infante al eonvenllto
eon effetti di stato eivile. -
La questione di sapere, se pro-
messa di matrimonio sia intervenuta, e di regola, questione
di fatto; potra perö essere riveduta dal tribunale federale
quando, decidendola, il giudiee cant. e partito da un eon-
eetto giuridieo errato. Perehe esisti promessa di matri-
monio a sensi dell'art. 323 CCS non e indispensabile ehe il
padre eonvenuto abbia avuto realmente l'intenzione di
sposare Ia ragazza; oeeorre solamente ehe dalle sue parole
° dai suoi atti ed, in genere, dal suo eontegno, essa abbia
potuto ragionevolmente e di buona fede dedurre ehe tale
fosse Ia sua intenzione. -
Non oeeorre neppure ehe Ia pro-
messa di matrimonio, ossia gli atti dai quali essa ha potuto
essere dedotta, si!j. anteriore al primo eOl1tatto sessuale;
basta ehe promessa od atti eoncludenti abbiano preeeduto
il rap porto intimo, dal quale la gravidanza ha potuto risultare.
Nella causa di paternita promessa da G. contro S.
il Tribunale di Appello deI canto ne Ticino, COH sentenza
deI 24 febbraio 1927, dichiarava l'infante figlia naturale
deI convelluto S. e 10 eondannava a pagare,aHa madre
600 franehi per l'indennita di eui all'art. 317 CCS, una
pensione alimentare di mensili 50franchi, da soiwre anti:...
cipatamente sino al 180 anno di cm .della figlia. Res-
pingeva il Tribunale di Appello inveee Ia conclusione
tendente a far attribuire la
Afiglia al convenuto eon
effetto di stato civile per i motivi seguenti: Non risulta
provato ehe il eonvenuto, onde inchlfre la Gamboni a
eoncedergli i suoi favori, Ie abbia promesso di sposarla.
Dn simile iniendimento non e mai esistito nella sua meute.
L'attriee e certamente andata troppo oltre nell'inter-
pretare eerte frasi delle lcttere deI eonvenuto, cster-
nazioni ehe sono deI resto posteriori al primo contatto
verifieatosi in Lugano.
Il Tribunale federale ha attribuito I 'infante al padre
illegittimo per i seguenti
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~7.9:
Considerandi :
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Nei eonfronti deI rieorso delle attrici oeeorre
anzitutto esaminare se l'istanza eantonale abbia retta-
mente giudieato respingendo la domanda di attribuzione
dell'infante al eonvenuto eon effetti di stato civile.
Di regola, la questione, se una promessa di matri-
monio sia intervenuta, e di fatto e non soggiaee all'esame
di questa Corte, a meno ehe il giudizio eantonale non
sia, a questo riguardo, inconciliabile eogli atti 0 abbia
misconoseiuto principi di diritto federale suU'onere
e sulla valutazione della prova. Quest'ultima eeee-
zione non fu neanche proposta nel caso in esame e la
prima non fu sollevata tempestivamente e nelle forme
di legge (art. 67, cap. 2 in fine OGF).
Ma la situazione e diversa, qualora il giudiee ean-
tonale, affermando 0 negando la promessa di matrimonio,
sia partito da un eoneetto giuridico errato. Ora, dai mo-
tivi invoeati dal giudiee eantonale e sopra riprodotti
risulta ehe egli e ineorso, a questo riguardo, in un
duplice errore. Anzitutto, ritenendo ehe, perehe gli
estremi den'art. 323 CCS si verifiehino, occorra ehe
il padre abbia veramente e realmente avuto l'intenzione
di sposare la madre deU'infante. In secondo luogo
ammettendo, ehe agli effetti degli art. 323 e 318 CCS
la « promessa di matrimonio » 0 di fatti dai quali essa
puo essere dedotta, debbano essere anteriori al prima
eoncubito. Ambedue queste opinioni so no contrarie
aUa giurisprudenza di questa Corte.
NeUe sentenze deI 30 settembre 1926 in causa Gavillet
e. Bonzon (non intieramente pubblicata neHa R. D.
vol. 52, N° 48, p. 309 e seguenti), il Tribunale federale
ha dichiarato, ehe perehe esista promessa di matrimonio
a sensi dell'art. 323 CCS non e indispensabile ehe il padre
eonvenuto abbia avuto realmente l'intenzione di sposare
la ragazza; oceorre solamente ehe dalle sue parole 0 dai
suoi atti ed, in geIlere, dal suo contegno, la madre abbia
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potuto, ragionevolmente e di buona fede, dedurre, ehe
tale fosse la sua volonta.
D'altro eanto il Tribunale federale, eonfermando la
sua preeedente giurisprudenza (R. U. 51 11 p. 485;
48 II p. 189 e 190), ha, nella stessa sentenza, ribadito
il principio, ehe a giustifieare un giudizio di attribuzione
dell'infante al parl:re eon effetti di stato civile, non e
neeessario ehe la promessa di matrimonio (ossia gli atti
dai quali essa ha potuto essere dedotta) sia anteriorie
al prima eontatto sessuale; basta ehe promessa od atti
eoncludenti abbiano preceduto il rapporto intimo, dal
quale la gravidanza ha potuto risultare (R. U. 52 11
p. 312 e seg.).
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Esaminando la questione dell'attribuzione eon
effetti eivile sotto questo aspetto, la risposta non puö
esse re ehe affermativa ............................. .
E lecito ammettere ehe l'attriee non si e Iaseiata
indurre al primo eoneubito, se non dopo aver avuto
da S. assieurazioni tali da poter ragionevolmente ritenere
probabile un matrimonio per il easo di una gravidanza.
E quanta essa ha esplieitamente affermato a diversi
testi. Ma, indubbiamente, queste affermazioni dell'attriee
stessa, riferite dai testi, non avrebbero forza di prova,
se non fossero confortate dall'atteggiamento deI eon-
venuto in genere ed in ispecie da quanta risulta dalla
sua eorrispondenza. Nella lette ra all'attriee deI 10 di-
eembre 1922 (dunque posteriore al primo eoneubito,
ma preeedente il periodo eritico), il eonvenuto scrive :
« Sta büona e sarai un giorno eontenta : ... sono pronto
a tutto e penso a tutto. n bene ehe ti voglio e molto piiI
grande di tutti i beni di questa terra. Ed il 4 gennaio 1923
«C'e O. ehe ti aiuta e ti salvera di qualsiasi situazione
critiea. » Eben vero ehe qualche frase della eorrispon-
denza puö essere interpretata eome una sempliee pro-
messa
di aiuto finanziario:
altre sono alquanto
equivoehe e tradiseono 10 sforzo dello serivente di
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intrattenere nell'animo dell'amante Ia speranza deI
matrimonio senza troppo eompromettersi. Esse perö
sono tali ehe, date le cireostanze e eonsiderate le es-
pressioni di vivo amore e di fedelta, di eui il convenuto
non era avaro neUe sue lettere, potevano ragionevol-
mente e di buona fede essere interpretate eome assi-
eurazioni di futuro matrimonio. Indubbio, in ogni easo,
il.eontenuto di una lettera deI 10 giugno 1923, la quale
eade invero nell'ultima fase deI periodo eritieo, ma ehe
serve ad interpretare le altre: «Non voglio lasciarti ad
ogni eosto: ti voglio bene e devi esse re mia.» Frase
quest'ultima punto ambigua poicte, a queU'epoea, il
eonvenuto possedeva l'attriee gia da un pezzo. Seri-
vendole egli « dev'essere mia », non voglio laseiarti ad
ogni eosto, essa doveva 0 alme no poteva in buona fede
ritenere ehe intendesse dire : « devi essere mia per vineolo
legittimo e duraturo». A quest'illazione indarno si
opporrebbe la deposizione di una teste, la quale narra,
ehe l'attriee le avrebbe eonfidato di non aVer mai sperato
di unirsi in matrimonio eollo Stoffel. Questa testimo-
nianza non e eonciliabile eon altre, le quali affermano
il eontrario. Da quanta preeede risulta ehe, respinto il ri-
eorso deI eonvenuto, l'infante deve, in base all 'art. 323 ces,
esse re assegnata al eonvenuto eon effetti di stato civile.
Il Tribunale jederale pronuncia:
n rieorso delle attrid a ammesso parzialmente nel
senso ehe, in riforma della querelata sentenza, la figlia
vien attribuita al eonvenuto eogli effetti di stato civile.