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53_II_278

BGE 53 II 278

Bundesgericht (BGE) · 1927-06-22 · Italiano CH
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Familienrecht. N0 47.

47. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1927

deHa IIa Senone civile nella causa G. contro S.

Causa di paternita. -

Attribuzione dell'infante al eonvenllto

eon effetti di stato eivile. -

La questione di sapere, se pro-

messa di matrimonio sia intervenuta, e di regola, questione

di fatto; potra perö essere riveduta dal tribunale federale

quando, decidendola, il giudiee cant. e partito da un eon-

eetto giuridieo errato. Perehe esisti promessa di matri-

monio a sensi dell'art. 323 CCS non e indispensabile ehe il

padre eonvenuto abbia avuto realmente l'intenzione di

sposare Ia ragazza; oeeorre solamente ehe dalle sue parole

° dai suoi atti ed, in genere, dal suo eontegno, essa abbia

potuto ragionevolmente e di buona fede dedurre ehe tale

fosse Ia sua intenzione. -

Non oeeorre neppure ehe Ia pro-

messa di matrimonio, ossia gli atti dai quali essa ha potuto

essere dedotta, si!j. anteriore al primo eOl1tatto sessuale;

basta ehe promessa od atti eoncludenti abbiano preeeduto

il rap porto intimo, dal quale la gravidanza ha potuto risultare.

Nella causa di paternita promessa da G. contro S.

il Tribunale di Appello deI canto ne Ticino, COH sentenza

deI 24 febbraio 1927, dichiarava l'infante figlia naturale

deI convelluto S. e 10 eondannava a pagare,aHa madre

600 franehi per l'indennita di eui all'art. 317 CCS, una

pensione alimentare di mensili 50franchi, da soiwre anti:...

cipatamente sino al 180 anno di cm .della figlia. Res-

pingeva il Tribunale di Appello inveee Ia conclusione

tendente a far attribuire la

Afiglia al convenuto eon

effetto di stato civile per i motivi seguenti: Non risulta

provato ehe il eonvenuto, onde inchlfre la Gamboni a

eoncedergli i suoi favori, Ie abbia promesso di sposarla.

Dn simile iniendimento non e mai esistito nella sua meute.

L'attriee e certamente andata troppo oltre nell'inter-

pretare eerte frasi delle lcttere deI eonvenuto, cster-

nazioni ehe sono deI resto posteriori al primo contatto

verifieatosi in Lugano.

Il Tribunale federale ha attribuito I 'infante al padre

illegittimo per i seguenti

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~7.9:

Considerandi :

30 -

Nei eonfronti deI rieorso delle attrici oeeorre

anzitutto esaminare se l'istanza eantonale abbia retta-

mente giudieato respingendo la domanda di attribuzione

dell'infante al eonvenuto eon effetti di stato civile.

Di regola, la questione, se una promessa di matri-

monio sia intervenuta, e di fatto e non soggiaee all'esame

di questa Corte, a meno ehe il giudizio eantonale non

sia, a questo riguardo, inconciliabile eogli atti 0 abbia

misconoseiuto principi di diritto federale suU'onere

e sulla valutazione della prova. Quest'ultima eeee-

zione non fu neanche proposta nel caso in esame e la

prima non fu sollevata tempestivamente e nelle forme

di legge (art. 67, cap. 2 in fine OGF).

Ma la situazione e diversa, qualora il giudiee ean-

tonale, affermando 0 negando la promessa di matrimonio,

sia partito da un eoneetto giuridico errato. Ora, dai mo-

tivi invoeati dal giudiee eantonale e sopra riprodotti

risulta ehe egli e ineorso, a questo riguardo, in un

duplice errore. Anzitutto, ritenendo ehe, perehe gli

estremi den'art. 323 CCS si verifiehino, occorra ehe

il padre abbia veramente e realmente avuto l'intenzione

di sposare la madre deU'infante. In secondo luogo

ammettendo, ehe agli effetti degli art. 323 e 318 CCS

la « promessa di matrimonio » 0 di fatti dai quali essa

puo essere dedotta, debbano essere anteriori al prima

eoncubito. Ambedue queste opinioni so no contrarie

aUa giurisprudenza di questa Corte.

NeUe sentenze deI 30 settembre 1926 in causa Gavillet

e. Bonzon (non intieramente pubblicata neHa R. D.

vol. 52, N° 48, p. 309 e seguenti), il Tribunale federale

ha dichiarato, ehe perehe esista promessa di matrimonio

a sensi dell'art. 323 CCS non e indispensabile ehe il padre

eonvenuto abbia avuto realmente l'intenzione di sposare

la ragazza; oceorre solamente ehe dalle sue parole 0 dai

suoi atti ed, in geIlere, dal suo contegno, la madre abbia

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potuto, ragionevolmente e di buona fede, dedurre, ehe

tale fosse la sua volonta.

D'altro eanto il Tribunale federale, eonfermando la

sua preeedente giurisprudenza (R. U. 51 11 p. 485;

48 II p. 189 e 190), ha, nella stessa sentenza, ribadito

il principio, ehe a giustifieare un giudizio di attribuzione

dell'infante al parl:re eon effetti di stato civile, non e

neeessario ehe la promessa di matrimonio (ossia gli atti

dai quali essa ha potuto essere dedotta) sia anteriorie

al prima eontatto sessuale; basta ehe promessa od atti

eoncludenti abbiano preceduto il rapporto intimo, dal

quale la gravidanza ha potuto risultare (R. U. 52 11

p. 312 e seg.).

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-

Esaminando la questione dell'attribuzione eon

effetti eivile sotto questo aspetto, la risposta non puö

esse re ehe affermativa ............................. .

E lecito ammettere ehe l'attriee non si e Iaseiata

indurre al primo eoneubito, se non dopo aver avuto

da S. assieurazioni tali da poter ragionevolmente ritenere

probabile un matrimonio per il easo di una gravidanza.

E quanta essa ha esplieitamente affermato a diversi

testi. Ma, indubbiamente, queste affermazioni dell'attriee

stessa, riferite dai testi, non avrebbero forza di prova,

se non fossero confortate dall'atteggiamento deI eon-

venuto in genere ed in ispecie da quanta risulta dalla

sua eorrispondenza. Nella lette ra all'attriee deI 10 di-

eembre 1922 (dunque posteriore al primo eoneubito,

ma preeedente il periodo eritico), il eonvenuto scrive :

« Sta büona e sarai un giorno eontenta : ... sono pronto

a tutto e penso a tutto. n bene ehe ti voglio e molto piiI

grande di tutti i beni di questa terra. Ed il 4 gennaio 1923

«C'e O. ehe ti aiuta e ti salvera di qualsiasi situazione

critiea. » Eben vero ehe qualche frase della eorrispon-

denza puö essere interpretata eome una sempliee pro-

messa

di aiuto finanziario:

altre sono alquanto

equivoehe e tradiseono 10 sforzo dello serivente di

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intrattenere nell'animo dell'amante Ia speranza deI

matrimonio senza troppo eompromettersi. Esse perö

sono tali ehe, date le cireostanze e eonsiderate le es-

pressioni di vivo amore e di fedelta, di eui il convenuto

non era avaro neUe sue lettere, potevano ragionevol-

mente e di buona fede essere interpretate eome assi-

eurazioni di futuro matrimonio. Indubbio, in ogni easo,

il.eontenuto di una lettera deI 10 giugno 1923, la quale

eade invero nell'ultima fase deI periodo eritieo, ma ehe

serve ad interpretare le altre: «Non voglio lasciarti ad

ogni eosto: ti voglio bene e devi esse re mia.» Frase

quest'ultima punto ambigua poicte, a queU'epoea, il

eonvenuto possedeva l'attriee gia da un pezzo. Seri-

vendole egli « dev'essere mia », non voglio laseiarti ad

ogni eosto, essa doveva 0 alme no poteva in buona fede

ritenere ehe intendesse dire : « devi essere mia per vineolo

legittimo e duraturo». A quest'illazione indarno si

opporrebbe la deposizione di una teste, la quale narra,

ehe l'attriee le avrebbe eonfidato di non aVer mai sperato

di unirsi in matrimonio eollo Stoffel. Questa testimo-

nianza non e eonciliabile eon altre, le quali affermano

il eontrario. Da quanta preeede risulta ehe, respinto il ri-

eorso deI eonvenuto, l'infante deve, in base all 'art. 323 ces,

esse re assegnata al eonvenuto eon effetti di stato civile.

Il Tribunale jederale pronuncia:

n rieorso delle attrid a ammesso parzialmente nel

senso ehe, in riforma della querelata sentenza, la figlia

vien attribuita al eonvenuto eogli effetti di stato civile.