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120 Familienrecht. No 22. die Beurteilung ihres Wiederherstellungsbegehrens bedeu- tungslos geworden. Zur Behandlung des das Besuchsrecht betreffenden Eventualbegehrens ist das Bundesgericht von vornherein nicht zuständig. Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
22. Sentenza 15 settembre 1939 delIa II Sezione civile nella causa GJulietti contro Manzoni.
1. Una transazione giudiziale, in cui e espresso il riconoscimento di un infante con effetti di stato civile e ehe e valida ed ese- cutiva secondo la procedura cantonale, ha, ai fini deU'art. 302 cp. 2 CC, la stessa efficacia di una sentenza deI giudice.
2. La madre illegittima ha veste per proporre da sola (cioe senza l'intervento in causa deI figliö illegittimo rappresentato dal euratom) l'azione tendente a farlo attribuire al padre con effetto di stato civile. Quest'azione e indipendente da quella analoga ehe spetta al figlio, cosicche la rinuncia all'una non infiuisce sull'altra. Gerichtliche Zusprechung eines ausserehelichen Kindes mit Standes- folge : - kann durch Anerkennung in einem gerichtlichen Vergleich ersetzt werden, der die Kraft eines Urteils im Sinne von Art. 302 Abs. 2 ZGB hat, wenn er nach der ihn beherrschenden Prozessordnung gültig und vollstreckbar ist ; - kann von der Mutter aus eigenem Recht anbegehrt werden, ohne dass das gesetzlich vertretene Kind gleichfalls zu klagen oder als Intervenient aufzutreten braucht. Die Klage der Mutter und die des Kindes sind voneinander unabhängig; die eine fällt durch Verzicht des andern Klageberechtigten nicht dahin.
1. Une transaction en justice, qui porte reconnaissance d'un enfant avec effets d'etat civil et qui apparait valable et exoou- toire selon les regles de la procedure cantonale, a, du point de vue de l'art. 302 a1. 2 CC, 180 meme efficacite qu'un jugement proprement dito
2. La mere d'un enfant illegitime a qualite pour intenter d'une maniere autonome (c'est-a-dire sans l'intervention de l'enfant represente par un curateur) l'action tendante a Ia declaration de paternite avec effets d'etat civiL Cette action est indepen- dante de celle qui appartient a l'enfant et qui tend au meme but, de teUe sorte que la renonciation a l'une demeure sans effet sur l'autre. Familienrecht. No 22. 121 A. - Il 5 febbraio 1936, Maria Giulietti dava aHa luce un figlio illegittimo, cui fu imposto il norne di Giovanni Antonio. TI 23 luglio 1936, davanti al Giudice conciliatore deI Circolo di Roveredo, Plinio Manzoni dichiarava di rico- noscere per suo questo figlio illegittimo e prornetteva altresl di sposare Maria Giulietti nel prossimo autunno. Il 30 agosto 1936, l'Autorita tutoria di circolo nominava tutrice (recte curatrice) dell'infante Giovanni Antonio Giulietti la Commissione pauperile di Roveredo, la quale, con transazione conclusa il 20 gennaio 1937, rinunciava a promuovere ({ ogni azione di paternita e di pensione alimentare deI figlio Giovanni Antonio Giulietti », purche a quest'ultimo Plinio Manzoni versasse una volta tanto la somma di fr. 2100. In data 25 gennaio 1937 l'Autorita tutoria deI Circolo di Roveredo approvava questa transazione_ B. - Con libello 2 febbraio 1937 Maria Giulietti doman- dava che l'infante Giovanni Antonio fosse attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni. Il 28 febbraio 1938, il Tribunale deI distretto della Moesa respingeva questa domanda, siccome improponibile dato il tenore delle transazione 20 gennaio 1937. L'attrice si e tempestivamente aggravata al Tribunale federale a'sensi degli art. 56 e seg. OGF. Oonsiderando in diritto : 1 ............... .
2. - Nel suo ricorso al Tribunale federale Maria Giu- lietti domanda che il figlio illegittimo Giovanni Antonio sia attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni. Sorge il quesito di sapere se questa domanda non gia stata liquidata in virtit della transazione che le parti hanno conclusa il 23 luglio 1936. Tra le parti era controverso se Giovanni Antonio Giulietti dovesse essere attribuito come figlio a Plinio Manzoni. Nessun disposto di legge impediva loro di 122 Familienrecht. N0 22. comporre bonalmente una tale controversia. Nella transazione conclusa a tale soopo, Plinio Manzoni Im dichiarato espressamente di ce rieonoscere oome SUO» il figlio illegittmlo Giovanni Antonio Giulietti: da tale diehiarazione e dal fatto che le parti non hanno previsto prestazioni peeuniarie a favore dell'infante devesi eoneludere ehe Plinio Manzoni intendeva fare un rioonoseimento oon effetti di stato eivile. La transazione in parola 6 state eonsegnata in un verbale steso dal Giudice eoneiliatore. Questo verbale soddisfa. ai requisiti di forma previsti dall'art. 81 dei oodice di procedura eivile grigionese : infatti porta la data dell'udien- za, menziona il nome deI eoneiliatore funzionante, indica esattamente le parti, speeifica ehe si tratta di una « causa a titolo di paternita», riproduce in extenso le diehiarazioni delle pani ed 6 munito delle firme delle parti edel oonei- liatore. Inoltre la transazione 6 eseeutiva in virtu dell'art. 275 cp. 2 deI oodice di procedura eivile grigionese. Ci si trova adunque in presenza di una transazione giudiziale, in eui 6 espresso il rieonoscimento di un infante eon effetti di stato eivile, e ehe e valida· ed eseeutiva seoondo laprocedura eantonale : un tale atto ha, ai :fini dell'art.302 ep. 2 00, la stessa efficaeia di una sentenza deI giudice. Ne segue ehe la res transacta in S6 toglierebbe a Maria Giulietti il diritto di ehiedere giudizialmente ehe l'infante Giovanni Antonio sia attribuito oon effetti di stato eivile a Plinio Manzoni. Il rieorso prineipale da lei inoltrato al Tribunale federale sarebbe adunque irricevibile .. Devesi pero osservare ehe l' exceptio rei transactae non 6 stata sollevata dalle parti davanti al Tribunale deI distretto della Moesa : sia l'attrice; sia il eonvenuto hanno agito eome se la transazione eonelusa il23 febbraio 1936 non esistesse. Ci si ehiede pertanto se il giudice grigionese doveva oorisiderare questa eecezione conte perenta, oppure se era tenuto a rilevarla e ad esaminarla d'uffieio. Tale questione puo tuttavia restare indeeisa, poieM il rioorso Familienrecht. No 22. 123 prineipale, ammesso ehe sia ricevibile, appare fondato nel merito, ossia, eome a'sensi della transazione deI 23 luglio 1936, !'infante Giovanni Antonio Giulietti va attribuito eon effetti di stato eivile a Plinio Manzoni. Il Tribunale deI distretto della Moesa ha ritenuto ehe l'attrice non avesse qualita per ehiedere in giudizio l'attribuzione dell'infante al eonvenuto eon effetti di stato eivile, poieM la Commissione pauperile di Roveredo, nella sua qualita di euratrice di Giovanni Antonio Giulietti, ha rinuneiato, in virtu della transazione eonclusa il 20 gennaio 1937 eon Plinio Manzoni, a promuovere azione di paternita e di alimenti. Questo modo di vedere 6 errato. Il Tribunale federale ha gilt statuito ehe la madre illegittima ha veste per proporre da sola (eioe senza l'intervento in causa deI figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l'azione tendente a farlo attribuire al padre eon effetti di stato eivile (RU 44 II 219/223). D'altra parte, auehe il figlio illegittimo ha qualita per intentare una tale azione senza l'intervento della madre. Dal fatto ehe si tratta di due azioni indipendenti segue ehe la rinuneia alI'una non influisce sulI'altra. Applicando questi prineipi al easo oonereto, si deve ammettere ehe la transazione eonelusa il 20 gennaio 1937 tra la Commissione pauperile di Roveredo, euratrice delI'infaute Giovanni Antonio Giulietti, e Pli~io Manzoni non pUO essere opposta alla madre Maria Giulietti, ossia non toglie a quest'ultima il diritto di promuovere azione per far attribuire l'infante a Plinio Manzoni eon effetti di stato eivile. Considerando nel merito la domanda di attribuzione delI'infaute al eonvenuto eon effetti di stato eivile, devesi rilevare ehe il giudiee cantonale Im diehiarato doversi presUlllere ehe, prima e durante il eoneubito, l'attrice Im potuto ragionevolmente ed in buona fede dedurre dalla relazione tra le parti e dal eontegno deI eonvenuto ehe egli l'avrebbe sposata. Si tratta di una cosiddetta 124 Familienrecht. No 23. presunzione di: fatto ehe vincola il Tribunale federale (art. 81 OGF). Inoltre il fatto, cui essa si riferisce, basta in se, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RU 53 II 276), a ereare gli estremi della promessa di matrimonio, di eui agli art. 323 e 318 CC. 3 ............... . Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso di Maria Giulietti e ammesso, la sentenza 11 gennaio 1939 deI Tribunale deI distretto della Moesa, in quanto impugnata, e annullata e l'infante Giovanni Antonio Giulietti e attribuito cogli effetti di stato civi1e al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni.
23. Arr~t de la IIe Seetion civlle du 15 septembre 1939 dans 180 cause Nein contre Piantino. Action en paterniU : Exa;men du sang: Le juge est libre d'attribuer force probante a un rapport d'expertise concluant a l'exclusion de 180 paterniM, encore que cette conclusion ne decoule que des resultats de l'examen fait par l'une des deux methodes utilisees (methode dit de 180 determination des groupes M et N et methode dit de la determination des groupes Oxß, Aß, Ba et ABo). AU8schlU8s der Vaterschaft nach dem Ergebnis der Blutunter- suchung : Darf nach dem Ermessen des Richters als beweis- kräftig erachtet werden, auch wenn nur eine der beiden ange- wendeten Methoden (diejenige der Bestimmung der Blutgruppen M und N oder diejenige der Bestimmung der Blutgruppen Oaß. Aß. BIX und ABo) zu di~m Ergebnis geführt hat. Azione di paternitd : Esame del sangue : Il giudice puo considerare come probante il referto peritale che esclude la paternita, benche tale esclusione risulti soltanto da uno dei due metodi applicati (metodo detto della determinazione dei gruppi M e N e metodo detto de11a determinazione dei gruppi OIXß, Aß, BIX e ABo). Resume des faits : Au cours d'un proces en paternite, les experts charges de determiner les groupes sanguins des trois interesses et de dire si le defendeur ne pouvait pas etre le pere de l'enfant ont consigne leurs eonelusions an la forme sui- vante : Familienrecht. No 23. 125 « 1. Selon le tableau de Schiff, il resulte que la situation des groupes M, N et MN permet d'exclure la paternite de Monsieur Piantino, etant donne que la mere est du groupe N, l'enfant du groupe N et le pere presume du groupe M. » 2. Selon le tableau de Bernstein, il resulte que la situation des groupes OIXß, Aß, BIX et ABo ne permet pas d'exclure la paternite eventuelle de Monsieur Piantino, etant donne que la mere est du groupe Aß; l'enfant du groupe Aß et le pere presume du groupe Oaß. » A la question posee ils ont cependant repondu dans les termes suivants : « La situation respective des groupes sanguins da la mere, de l'enfant et du pere presume permet aetuellement d'exelure 1a paternite de Monsieur Jean Piantino (sous reserve de la remarque I, page 17) ». Dans le passage en question, les experts faisaient 0 bser- ver au sujet des conclusions n° I que 1es proprietes d'agglu- tination ne sont pas toujours entierement developpees dans les premiers mois de la vie et qu'il se pouvait par eon- sequent qu'un agglutinogene M put se deve10pper eneore chez l'enfant Nein, ce qui ne permettrait plus a10rs d'ex- clure 1a paternite de Piantino. Tout en eonsiderant que eette eventualite n'etait pas tres probable, etant donne le degre de developpement des autres agglutinogEmes N et A et qu'en general ce sont les agglutinines et non les agg1u- tinogimes dont on eonstate 1e defaut de developpement, ils estimaient qu'il serait indique de proceder a un eontröle quelques mois plus tard. Estimant que 1e rapport des experts ne fournissait pas d'eIements suffisants pour elever des doutes serieux sur la paternite du defendeur, le Tribunal de premiere instanee a alloue aux demanderesses leurs conclusions. Sur appel du defendeur, la Cour d'appel de I'Etat de Fribourg a, par un premier amt, invite les experts a com- p16ter leur rapport, apres avoir proeede a un nouvel examen du sang de l'enfant. Les experts ont fait alors observer que leurs expertises