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Familienrecht. No 22.
die Beurteilung ihres Wiederherstellungsbegehrens bedeu-
tungslos geworden. Zur Behandlung des das Besuchsrecht
betreffenden Eventualbegehrens ist das Bundesgericht
von vornherein nicht zuständig.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
22. Sentenza 15 settembre 1939 delIa II Sezione civile
nella causa GJulietti contro Manzoni.
1. Una transazione giudiziale, in cui e espresso il riconoscimento
di un infante con effetti di stato civile e ehe e valida ed ese-
cutiva secondo la procedura cantonale, ha, ai fini deU'art. 302
cp. 2 CC, la stessa efficacia di una sentenza deI giudice.
2. La madre illegittima ha veste per proporre da sola (cioe senza
l'intervento in causa deI figliö illegittimo rappresentato dal
euratom) l'azione tendente a farlo attribuire al padre con
effetto di stato civile. Quest'azione e indipendente da quella
analoga ehe spetta al figlio, cosicche la rinuncia all'una non
infiuisce sull'altra.
Gerichtliche Zusprechung eines ausserehelichen Kindes mit Standes-
folge :
-
kann durch Anerkennung in einem gerichtlichen Vergleich
ersetzt werden, der die Kraft eines Urteils im Sinne von
Art. 302 Abs. 2 ZGB hat, wenn er nach der ihn beherrschenden
Prozessordnung gültig und vollstreckbar ist;
-
kann von der Mutter aus eigenem Recht anbegehrt werden,
ohne dass das gesetzlich vertretene Kind gleichfalls zu klagen
oder als Intervenient aufzutreten braucht. Die Klage der
Mutter und die des Kindes sind voneinander unabhängig;
die eine fällt durch Verzicht des andern Klageberechtigten
nicht dahin.
1. Une transaction en justice, qui porte reconnaissance d'un
enfant avec effets d'etat civil et qui apparait valable et exoou-
toire selon les regles de la procedure cantonale, a, du point de
vue de l'art. 302 a1. 2 CC, 180 meme efficacite qu'un jugement
proprement dito
2. La mere d'un enfant illegitime a qualite pour intenter d'une
maniere autonome (c'est-a-dire sans l'intervention de l'enfant
represente par un curateur) l'action tendante a Ia declaration
de paternite avec effets d'etat civiL Cette action est indepen-
dante de celle qui appartient a l'enfant et qui tend au meme
but, de teUe sorte que la renonciation a l'une demeure sans
effet sur l'autre.
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A. -
Il 5 febbraio 1936, Maria Giulietti dava aHa
luce un figlio illegittimo, cui fu imposto il norne di Giovanni
Antonio.
TI 23 luglio 1936, davanti al Giudice conciliatore deI
Circolo di Roveredo, Plinio Manzoni dichiarava di rico-
noscere per suo questo figlio illegittimo e prornetteva
altresl di sposare Maria Giulietti nel prossimo autunno.
Il 30 agosto 1936, l'Autorita tutoria di circolo nominava
tutrice (recte curatrice) dell'infante Giovanni Antonio
Giulietti la Commissione pauperile di Roveredo, la quale,
con transazione conclusa il 20 gennaio 1937, rinunciava
a promuovere ({ ogni azione di paternita e di pensione
alimentare deI figlio Giovanni Antonio Giulietti », purche
a quest'ultimo Plinio Manzoni versasse una volta tanto
la somma di fr. 2100. In data 25 gennaio 1937 l'Autorita
tutoria deI Circolo
di Roveredo approvava questa
transazione_
B. -
Con libello 2 febbraio 1937 Maria Giulietti doman-
dava che l'infante Giovanni Antonio fosse attribuito con
effetti di stato civile a Plinio Manzoni.
Il 28 febbraio 1938, il Tribunale deI distretto della
Moesa respingeva questa domanda, siccome improponibile
dato il tenore delle transazione 20 gennaio 1937.
L'attrice si e tempestivamente aggravata al Tribunale
federale a'sensi degli art. 56 e seg. OGF.
Oonsiderando in diritto :
1 ............... .
2. -
Nel suo ricorso al Tribunale federale Maria Giu-
lietti domanda che il figlio illegittimo Giovanni Antonio
sia attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni.
Sorge il quesito di sapere se questa domanda non gia stata
liquidata in virtit della transazione che le parti hanno
conclusa il 23 luglio 1936.
Tra le parti era controverso se Giovanni Antonio
Giulietti dovesse essere attribuito come figlio a Plinio
Manzoni. Nessun disposto di legge impediva loro di
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comporre bonalmente una
tale
controversia.
Nella
transazione conclusa a tale soopo, Plinio Manzoni Im
dichiarato espressamente di
ce rieonoscere oome SUO» il
figlio illegittmlo Giovanni Antonio Giulietti: da tale
diehiarazione e dal fatto che le parti non hanno previsto
prestazioni peeuniarie a
favore
dell'infante
devesi
eoneludere ehe
Plinio
Manzoni intendeva fare
un
rioonoseimento oon effetti di stato eivile.
La transazione in parola 6 state eonsegnata in un verbale
steso dal Giudice eoneiliatore. Questo verbale soddisfa.
ai requisiti di forma previsti dall'art. 81 dei oodice di
procedura eivile grigionese : infatti porta la data dell'udien-
za, menziona il nome deI eoneiliatore funzionante, indica
esattamente le parti, speeifica ehe si tratta di una « causa
a titolo di paternita», riproduce in extenso le diehiarazioni
delle pani ed 6 munito delle firme delle parti edel oonei-
liatore. Inoltre la transazione 6 eseeutiva in virtu dell'art.
275 cp. 2 deI oodice di procedura eivile grigionese.
Ci si trova adunque in presenza di una transazione
giudiziale, in eui 6 espresso il rieonoscimento di un infante
eon effetti di stato eivile, e ehe e valida· ed eseeutiva
seoondo laprocedura eantonale : un tale atto ha, ai :fini
dell'art.302 ep. 2 00, la stessa efficaeia di una sentenza
deI giudice.
Ne segue ehe la res transacta in S6 toglierebbe a Maria
Giulietti il diritto di ehiedere giudizialmente ehe l'infante
Giovanni Antonio sia attribuito oon effetti di stato eivile
a Plinio Manzoni. Il rieorso prineipale da lei inoltrato al
Tribunale federale sarebbe adunque irricevibile ..
Devesi pero osservare ehe l'exceptio rei transactae non
6 stata sollevata dalle parti davanti al Tribunale deI
distretto della Moesa : sia l'attrice; sia il eonvenuto hanno
agito eome se la transazione eonelusa il23 febbraio 1936
non esistesse. Ci si ehiede pertanto se il giudice grigionese
doveva oorisiderare questa eecezione conte perenta, oppure
se era tenuto a rilevarla e ad esaminarla d'uffieio. Tale
questione puo tuttavia restare indeeisa, poieM il rioorso
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prineipale, ammesso ehe sia ricevibile, appare fondato nel
merito, ossia, eome a'sensi della transazione deI 23 luglio
1936, !'infante Giovanni Antonio Giulietti va attribuito
eon effetti di stato eivile a Plinio Manzoni.
Il Tribunale deI distretto della Moesa ha ritenuto
ehe l'attrice non avesse qualita per ehiedere in giudizio
l'attribuzione dell'infante al eonvenuto eon effetti di
stato eivile, poieM la Commissione pauperile di Roveredo,
nella sua qualita di euratrice di Giovanni Antonio Giulietti,
ha rinuneiato, in virtu della transazione eonclusa il 20
gennaio 1937 eon Plinio Manzoni, a promuovere azione
di paternita e di alimenti.
Questo modo di vedere 6 errato. Il Tribunale federale
ha gilt statuito ehe la madre illegittima ha veste per
proporre da sola (eioe senza l'intervento in causa deI
figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l'azione
tendente a farlo attribuire al padre eon effetti di stato
eivile (RU 44 II 219/223). D'altra parte, auehe il figlio
illegittimo ha qualita per intentare una tale azione senza
l'intervento della madre. Dal fatto ehe si tratta di due
azioni indipendenti segue ehe la rinuneia alI'una non
influisce sulI'altra.
Applicando questi prineipi al easo oonereto, si deve
ammettere ehe la transazione eonelusa il 20 gennaio 1937
tra la Commissione pauperile di Roveredo, euratrice
delI'infaute Giovanni Antonio Giulietti, e Pli~io Manzoni
non pUO essere opposta alla madre Maria Giulietti, ossia
non toglie a quest'ultima il diritto di promuovere azione
per far attribuire l'infante a Plinio Manzoni eon effetti
di stato eivile.
Considerando nel merito la domanda di attribuzione
delI'infaute al eonvenuto eon effetti di stato eivile, devesi
rilevare ehe il giudiee cantonale Im diehiarato doversi
presUlllere ehe, prima e durante il eoneubito, l'attrice
Im potuto ragionevolmente ed in buona fede dedurre
dalla relazione tra le parti e dal eontegno deI eonvenuto
ehe egli l'avrebbe sposata. Si tratta di una cosiddetta
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presunzione di: fatto ehe vincola il Tribunale federale
(art. 81 OGF). Inoltre il fatto, cui essa si riferisce, basta
in se, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RU 53
II 276), a ereare gli estremi della promessa di matrimonio,
di eui agli art. 323 e 318 CC.
3 ............... .
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso di Maria Giulietti e ammesso, la sentenza
11 gennaio 1939 deI Tribunale deI distretto della Moesa,
in quanto impugnata, e annullata e l'infante Giovanni
Antonio Giulietti e attribuito cogli effetti di stato civi1e
al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni.
23. Arr~t de la IIe Seetion civlle du 15 septembre 1939
dans 180 cause Nein contre Piantino.
Action en paterniU : Exa;men du sang: Le juge est libre d'attribuer
force probante a un rapport d'expertise concluant a l'exclusion
de 180 paterniM, encore que cette conclusion ne decoule que des
resultats de l'examen fait par l'une des deux methodes utilisees
(methode dit de 180 determination des groupes M et N et methode
dit de la determination des groupes Oxß, Aß, Ba et ABo).
AU8schlU8s der Vaterschaft nach dem Ergebnis der Blutunter-
suchung : Darf nach dem Ermessen des Richters als beweis-
kräftig erachtet werden, auch wenn nur eine der beiden ange-
wendeten Methoden (diejenige der Bestimmung der Blutgruppen
M und N oder diejenige der Bestimmung der Blutgruppen
Oaß. Aß. BIX und ABo) zu di~m Ergebnis geführt hat.
Azione di paternitd : Esame del sangue : Il giudice puo considerare
come probante il referto peritale che esclude la paternita,
benche tale esclusione risulti soltanto da uno dei due metodi
applicati (metodo detto della determinazione dei gruppi M e N
e metodo detto de11a determinazione dei gruppi OIXß, Aß, BIX
e ABo).
Resume des faits :
Au cours d'un proces en paternite, les experts charges
de determiner les groupes sanguins des trois interesses et
de dire si le defendeur ne pouvait pas etre le pere de
l'enfant ont consigne leurs eonelusions an la forme sui-
vante :
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« 1. Selon le tableau de Schiff, il resulte que la situation
des groupes M, N et MN permet d'exclure la paternite de
Monsieur Piantino, etant donne que la mere est du groupe
N, l'enfant du groupe N et le pere presume du groupe M.
» 2. Selon le tableau de Bernstein, il resulte que la
situation des groupes OIXß, Aß, BIX et ABo ne permet pas
d'exclure la paternite eventuelle de Monsieur Piantino,
etant donne que la mere est du groupe Aß; l'enfant du
groupe Aß et le pere presume du groupe Oaß. »
A la question posee ils ont cependant repondu dans les
termes suivants :
« La situation respective des groupes sanguins da la
mere, de l'enfant et du pere presume permet aetuellement
d'exelure 1a paternite de Monsieur Jean Piantino (sous
reserve de la remarque I, page 17) ».
Dans le passage en question, les experts faisaient 0 bser-
ver au sujet des conclusions n° I que 1es proprietes d'agglu-
tination ne sont pas toujours entierement developpees
dans les premiers mois de la vie et qu'il se pouvait par eon-
sequent qu'un agglutinogene M put se deve10pper eneore
chez l'enfant Nein, ce qui ne permettrait plus a10rs d'ex-
clure 1a paternite de Piantino. Tout en eonsiderant que
eette eventualite n'etait pas tres probable, etant donne
le degre de developpement des autres agglutinogEmes N et A
et qu'en general ce sont les agglutinines et non les agg1u-
tinogimes dont on eonstate 1e defaut de developpement,
ils estimaient qu'il serait indique de proceder a un eontröle
quelques mois plus tard.
Estimant que 1e rapport des experts ne fournissait pas
d'eIements suffisants pour elever des doutes serieux sur la
paternite du defendeur, le Tribunal de premiere instanee
a alloue aux demanderesses leurs conclusions.
Sur appel du defendeur, la Cour d'appel de I'Etat de
Fribourg a, par un premier amt, invite les experts a com-
p16ter leur rapport, apres avoir proeede a un nouvel
examen du sang de l'enfant.
Les experts ont fait alors observer que leurs expertises