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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ha per oggetto la sua paga personale, sulla quale i fratelli
Greeo non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne
hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era percib uniea-
mente un arbitrio deI debitore di contestare 0 di non eonte-
stare i1 pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averio
contestato, sia per negligenza ehe per altro motivo) non po-
teva seaturire in favore dei rieorrenti nessuna ragione per
contestarlo in norne 101'0 proprio. (Vedasi la sentenza deI
Consiglio federale al N° 109 delI' Arehivio, vol. IH.)
2. Anche se si volesse perb lasciare da parte I'obbiezione
di eui sopra, il ricorso dei fratelli Greeo non avrebbe potuto
ammettersi per ragione di tardivita. Imperocehe, secondo la
teoria gia aecettata dal Consiglio federale (vedi al N" 109
deI vol. II delI' Archivio), il termine per ricorrere giusta r art. 17
della Legge federale si ealcoIa, anche quando siano state pi-
gno1'ate delle paghe, dal momento in cui il pignoramento e
stato eseguito. Le singole trattenute da farsi mann non pos-
sono formare il punto di partenza per un nuovo ricorso.
Cib sarebbe ammissibile tutto al piu allorquando i rapporti
deI debitore) ehe hanno servito di no1'ma pel calcolo delle
somme da trattenersi, avessero subito eol tempo una tale
modiftcazione da infirmare neHe sue ba si il pignoramento av-
vennto. Ora i rieorrenti hanno p1'eteso bensi l'esistenza di un
simile motivo, ma solo pel pe1'iodo di tempo deeo1'so dall'ese-
euzione-del pignoramento fino aHa meta deI mese di maggio.
Pel 1'esto di tempo il ricorso era appoggiato non piu sul
riflesso ehe la paga deI debitore fosse diminuita, ma solo ehe
il di lei importo giä all'atto deI pignoramento fosse tale da
non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge
federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter
essere preso in considerazione. E anehe per cib ehe riguarda
i rapporti mutati deI debitore durante i mesi di marzo a
maggio, un relativo ricorso avrebbesi dovuto inoltrare in ogni
easo entro dieei giorni dall'avvenuta l11utazione, 0 almeno
entro dieci giorni apartire dal momento in eui il fatto era
giunto a cognizione deI debitore. Cib non essendo avvenuto,
vi sarebbe motivo di ehiedersi se anche la sentenza deI-
und Konkurskammer. N° 19.
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l'Autorita inferiore di vigilanza, in quanto essa ha aceolto in
parte i reclami deI debitore, non debba essere annulJata. Se
non ehe i1 rieorrente, avendo diehiarato espressamente di
riconoscere quest'ultima decisione, la stessa ha acquistato
oramai in suo confronto forza di eosa giudieata.
Per questi motivi,
La Camera di Eseeuzione e Fallil11ento
pronuneia:
Il ricorso Maiocchi e aml11esso, ed e annullata pereib la
deeisione dell'Autorita superiore di vigilanza.
19. Sentenza del31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen.
Notificazione del precetto all'avvocato dei debitore, impiegato,
art. 61 Legge Esecuzione e Fallimento.
A. Il 9 luglio 1898 il sig. Carl0 von Mentlen, di Bellinzona,
ehiedeva in via eseeutiva a Pietro Martini, professore, il pa-
gamento di spese dipendente da una lite avuta seen Iui, e
faceva intil11are il preeetto eseeutivo all'avvocato Ignazio Mo-
dini di Losone, quale rappresentante dei debitore. Il Modini
era stato procuratore deI Martini nella causa vertita davanti
Ie istanze eantonali, ed aveva prestata garanzia personale per
il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a
norne dello stesso. Sul preeetto intimatogli l'avvoeato Modini
non fece aleuna opposizione; il debitore invece eon rieorso
deI 25 ottobre suceessivo ne chiede l'annullazione perehe
irregolarmente intimato. Statuendn su detto rieorso, l'Auto-
rita inferiore di vigilanza respinse il gravame per due mo-
tivi: primo pereM tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo
tre mesi dall'intimazione deI preeetto; in seconclo luogo perche
infondato, risultando dagli atti di causa ehe il Modini era stato
realmente il proeuratore del Martini, ed il precetto eseeutivo
non essendo altro ehe la eGnseguenza diretta della causa e
della SE\ntenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta
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deeisione venne perciD cassata dall'Autorita eantonale supe-
riore di vigilanza per i seguenti motivi:
Riguardo all'eeeezione di tardivita, l'Autoritä superiore di
vigilanza ritenne che Ia stessa si dovesse identificare col l11e-
rito deI rieorso, perche se l'intimazione deI preeetto eseelitivo
non era stata regolare, non aveva potuto decorrere nepp ure
il termine a rieorrere in eonfronto deI debitore. Quanto al
merito, il gravame doversi ritenere fondato. Difatti Ia eon-
nessione aceettata in prima istanza non potersi ritenere suf-
ficiente di fronte aHa giurisprudenza sanzionata dall'Autoritä.
eantonale neHe sentenze Lallemend-Arck, 1894, e Remonda-
Remonda, 1898, seeondo Ia quale il debitore non pUD essere
eseusso nel luogo dove preventivamente e stata sostennta Ia
causa. L'intimazione deI libello avrebbe dovuto farsi in base
all'art. 64 della Legge Eseeuzione e Fallimento, vale a dire
al debitore stesso nella sua abitazione, oppure a persona adulta
della sua famiglia 0 ad alcuno dei slloi impiegati. Ora, a meno
di aecettare Ia tesi deI ereditore, ehe iI procllratore ad litern
si debba eonsiderare eome l'impiegato dena parte, eiD non e
stato osservato nel caso eoncreto. DeI pari non essere il cas!)
degli ad. 65, 66 e 47 delIa Legge Esecuzione e Fallimento.
L'intimazione essere stata perciD irregolare, in qllanto che,
sebbene non risulti in modo assoluto ehe il Martini abbia
realmente il suo domicilio a Pontetresa, l'intimazione deI pre-
eetto avrebbe dovuto farsi almeno a Iui personalmente, in
luogo di comuniearlo ad un suo asserto rappresentante. Che
poi il gravame all'Autorita di vigilanza sia stato inoltrato dopo
il termine legale, non essere punto provato, non essendo pre-
sumibile ehe la decisione delI' Autorita inferiore di vigilanza
sia pervenuta al debitore il giorno 26 ottobre, non essendovi
cOl11unieazione postale diretta fra Locarno e Pontetresa.
B. Contro tale giudizio rieorre von Mentlen aI Tribunale
federale, domandando che il decreto suddetto sia annullato e
mantenuto il preeetto eseeutivo 1869.
In diritto:
Il ricorrente non ha piiI sostenuto ehe il rieorso all'Autorita
cantonale superiore di vigilanza sia stato introdotto tardiva-
une! Konkllfskammer. No 19.
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mente. L'avesse anche sostenuto, il Tribunale federale sa-
rebbe vincolato sn questo punto alle dichiarazioni di fatto
delI'istanza cantonale, neUe quali non e possibile di vedere
alcuna contraddizione cogIi atti della causa. Lo stesso dieasi
anche riguardo aHa questione di sapere se al momento in cui
fu spiccato il precetto eseeutivo il debitore aveva realmente
iI suo domieilio a Pontetresa. Il fatto deI non avere ilMartini
notificato aIcun eambiamento di domieilio, dopo l'elezione da
lui fatta a Loearno, non smentisee punto il modo di vedere
dell'istanza cantonale. Indipendentemente dalle dichiarazioni
fatte daHa stessa, Ia questione deI domieilio deI debitore
avrebbe forse potuto sembrare dubbiosa; negli atti manca
perb oi!:ni qualsiasi prova ehe eorrobori l'asserzione di un
domieilio a Locarno. DeI resto, anche se tale asserzione fosse
vera, il rieorso dovrebbesi tuttavia respingere. Imperocehe,
a mente dell'art. 64 della Legge federale, ogni atto esecutivo
deve essere notificato al debitore neHa sua abitazione 0 nei
suoi 10eali d'affari dove 10 stesso esercita la sua professione.
CiD ritennto, non e in ogni caso sufficiente ehe l'intimazione
succeda direttamente a qualcuno dei suoi impiegati od a per-
sona adulta delIa sua f~miglia, ma la sola notificazione eon-
forme e ehe si cerchi prima della persona deI debitore, e ehe
l'atto non venga trasmesso alle altre persone indicate daI-
l'art. 64 ehe llel easo in cui il debitore stesso e rimasto irre-
peribile. Ora non risulta in nessun modo ehe tall ricerehe
siano state fatte nel caso eoncreto. Che poi l'avvocato Modini
debba esse1'e ritenuto quale nn impiegato deI debitore, non
e tesi ehe si possa sostene1'e sul se1'io. Gia Ia qualita deI
Modini quale avvocato deI debitore non e punto provata, Ia
procura rilasciatagli neHa causa precedente non implicando
nessun l11andato in suo favore per rappresentare il debitore
in un'eseeuzione posteriore. Inoltre 1'art. 64 intende per im-
piegato una persona ehe si trovi col debitore in continui e
diretti rap porti d'affari, e non un semplice procuratore spe-
dale. Anehe il fatto che la pretesa per la quale era stato
spieeato il pl'ecetto eseeutivo derivava da un processo dibat-
tutosi a Loearno, non poteva esonerare il creditore dall'osser-
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vare il disposto dell'art. 64, la natura e l'origine di un eredito
essendo affatto indifferenti per la determinazione deI luogo in
eui deve sueeedere l'esecuzione. Dovendosi pertanto riten81'e
la comunicazione deI preeetto esecutivo al debitore come fatta
irregolal'mente, ne risultava il diritto per quest'ultimo di in-
sorgere presso Ie Autorita di vigilanza contro l'intimazione
irregolare, al quale seopo il termine utile per rieorrere do-
veva calcolarsi non dal distaeeo deI precetto, ma dal giorno
in eui il debitore aveva avuto eognizione dell'esecuzione irre-
golarmente iniziata. Ora gli atti della causa non contengono
nessuna indicazione riguardo all'epoca in cui il precetto ese-
eutivo e giunto a cognizione deI Martini. Non vi €I dunque una
prova sicura nel senso affermato dal creditore ehe il Martini
abbia conosciuto l'esecuzione gia prima di die ci giorni che
sporgesse reclamo, per cui, nel dubbio, il ricorso alle Auto-
ritä. cantonali di vigilanza non poteva ritenersi tardivo.
Per questi l11otivi,
La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:
Il riCOl'SO €I respinto.
20. Artel du 8 fevrier 1899, dans la cattse
Daven-Dormond.
Revendication par 1a femme, d'objets saisis au prejudice du mari;
r61e des parties; art. 106, 107 et 109 LP.; pOl'tee jUl'idique de
l'art. 33 LP. vis-a-vis des dispositions cantonales sur 1e regime
matrimonial.
I. -
Ernest Picard ame, a Fribourg, creancier de Pien'e
Daven-Dormond, negociant au Sepey, pour une somme d'8
332 fr. 65 c" a requis la saisie en date du 26 octobre 1898.
Le 28 octobre, l'office des poursuites de l'arrondissement
des Ormonts a place sous Ie poids de Ia saisie une c;ertaine
quantite de marehandises, dont Ia taxe totale s'eleve a
462 fr.
und Konkurskammer. No 20.
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Le pro ces-verbal de Ia saisie renferme ensuite les consta-
tations suivantes :
« Les objets saisis ont ete deplaces immediatement et
» transportes dans une chambre de Ia maison de commune,
» avec l'aide de l'agent de police.
'I> Le debiteur, Pierre Daven, a declare ne posseuer aucun
» bien saisissable, que toutes les marchandises en magasin,
» y compris celles saisies, etaient Ia propriete de sa femme
» Lydie Daven-Dormond, inscrite au registre du commerce,
» en qualite de marchande publique.
» Les marchandises saisies ont ete revendiquees par cette
» derniere, qui a porte presence aux operations.
» Des renseignements demandes et obtenus, il resulte
» que la partie du bitiment habite par les epoux Daven-
» Dormoncl, non-divorces, ni separes de biens, -
y compris
» le Iocal ou se trouvaient les objets saisis, -
ont ete Ioues
» verbalement, il y a plusieurs annees, par Ie mari Pierre
» Daven de Franqois-Louis VurIod-Marletaz et que ce bai! a
» ete continue entre parties.
» En consequence, vu les dispositions de l'art. 106 LP.,
» l'office assigne un delai de dix jours au creancier et au
» clebiteur pour se determiner sur la revendication de Ia
» femme Daven-Dormond. »
H. -
Le 7 novembre, le prepose avisait Lyclie; Daven-
Dormond que Ie creancier Picard contestait Ia revendication
qu'elle avait faite des marchandises saisies le 28 octobre 1898,
il l'invitait a faire valoir son droit en justice dans les dix
jours, conformement a l'art, 107 LP.
IH. -
Le 12 novembre, Lydie Daven portait, en main de
l'autorite inferieure, la plainte de l'art. 17 LP., en faisant
valoir les eonsiderations suivantes :
« Pierre Daven n'est ni possesseur, ni detenteur des mar-
» chanclises saisies dans le magasin de sa femme. Celle-ci
» en est proprietaire; elle seule les detient legalement. Elle
» exerce, independamment de son mari, un petit commerce:
» elle loue seule les locaux de son magasin, elle en paie le
» loyer, de ses propres gains. Elle est donc bien le tiers
» possesseur clont parle 1'art. 109 LP. »