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25_I_119

BGE 25 I 119

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ha per oggetto la sua paga personale, sulla quale i fratelli

Greeo non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne

hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era percib uniea-

mente un arbitrio deI debitore di contestare 0 di non eonte-

stare i1 pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averio

contestato, sia per negligenza ehe per altro motivo) non po-

teva seaturire in favore dei rieorrenti nessuna ragione per

contestarlo in norne 101'0 proprio. (Vedasi la sentenza deI

Consiglio federale al N° 109 delI' Arehivio, vol. IH.)

2. Anche se si volesse perb lasciare da parte I'obbiezione

di eui sopra, il ricorso dei fratelli Greeo non avrebbe potuto

ammettersi per ragione di tardivita. Imperocehe, secondo la

teoria gia aecettata dal Consiglio federale (vedi al N" 109

deI vol. II delI' Archivio), il termine per ricorrere giusta r art. 17

della Legge federale si ealcoIa, anche quando siano state pi-

gno1'ate delle paghe, dal momento in cui il pignoramento e

stato eseguito. Le singole trattenute da farsi mann non pos-

sono formare il punto di partenza per un nuovo ricorso.

Cib sarebbe ammissibile tutto al piu allorquando i rapporti

deI debitore) ehe hanno servito di no1'ma pel calcolo delle

somme da trattenersi, avessero subito eol tempo una tale

modiftcazione da infirmare neHe sue ba si il pignoramento av-

vennto. Ora i rieorrenti hanno p1'eteso bensi l'esistenza di un

simile motivo, ma solo pel pe1'iodo di tempo deeo1'so dall'ese-

euzione-del pignoramento fino aHa meta deI mese di maggio.

Pel 1'esto di tempo il ricorso era appoggiato non piu sul

riflesso ehe la paga deI debitore fosse diminuita, ma solo ehe

il di lei importo giä all'atto deI pignoramento fosse tale da

non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge

federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter

essere preso in considerazione. E anehe per cib ehe riguarda

i rapporti mutati deI debitore durante i mesi di marzo a

maggio, un relativo ricorso avrebbesi dovuto inoltrare in ogni

easo entro dieei giorni dall'avvenuta l11utazione, 0 almeno

entro dieci giorni apartire dal momento in eui il fatto era

giunto a cognizione deI debitore. Cib non essendo avvenuto,

vi sarebbe motivo di ehiedersi se anche la sentenza deI-

und Konkurskammer. N° 19.

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l'Autorita inferiore di vigilanza, in quanto essa ha aceolto in

parte i reclami deI debitore, non debba essere annulJata. Se

non ehe i1 rieorrente, avendo diehiarato espressamente di

riconoscere quest'ultima decisione, la stessa ha acquistato

oramai in suo confronto forza di eosa giudieata.

Per questi motivi,

La Camera di Eseeuzione e Fallil11ento

pronuneia:

Il ricorso Maiocchi e aml11esso, ed e annullata pereib la

deeisione dell'Autorita superiore di vigilanza.

19. Sentenza del31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen.

Notificazione del precetto all'avvocato dei debitore, impiegato,

art. 61 Legge Esecuzione e Fallimento.

A. Il 9 luglio 1898 il sig. Carl0 von Mentlen, di Bellinzona,

ehiedeva in via eseeutiva a Pietro Martini, professore, il pa-

gamento di spese dipendente da una lite avuta seen Iui, e

faceva intil11are il preeetto eseeutivo all'avvocato Ignazio Mo-

dini di Losone, quale rappresentante dei debitore. Il Modini

era stato procuratore deI Martini nella causa vertita davanti

Ie istanze eantonali, ed aveva prestata garanzia personale per

il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a

norne dello stesso. Sul preeetto intimatogli l'avvoeato Modini

non fece aleuna opposizione; il debitore invece eon rieorso

deI 25 ottobre suceessivo ne chiede l'annullazione perehe

irregolarmente intimato. Statuendn su detto rieorso, l'Auto-

rita inferiore di vigilanza respinse il gravame per due mo-

tivi: primo pereM tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo

tre mesi dall'intimazione deI preeetto; in seconclo luogo perche

infondato, risultando dagli atti di causa ehe il Modini era stato

realmente il proeuratore del Martini, ed il precetto eseeutivo

non essendo altro ehe la eGnseguenza diretta della causa e

della SE\ntenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

deeisione venne perciD cassata dall'Autorita eantonale supe-

riore di vigilanza per i seguenti motivi:

Riguardo all'eeeezione di tardivita, l'Autoritä superiore di

vigilanza ritenne che Ia stessa si dovesse identificare col l11e-

rito deI rieorso, perche se l'intimazione deI preeetto eseelitivo

non era stata regolare, non aveva potuto decorrere nepp ure

il termine a rieorrere in eonfronto deI debitore. Quanto al

merito, il gravame doversi ritenere fondato. Difatti Ia eon-

nessione aceettata in prima istanza non potersi ritenere suf-

ficiente di fronte aHa giurisprudenza sanzionata dall'Autoritä.

eantonale neHe sentenze Lallemend-Arck, 1894, e Remonda-

Remonda, 1898, seeondo Ia quale il debitore non pUD essere

eseusso nel luogo dove preventivamente e stata sostennta Ia

causa. L'intimazione deI libello avrebbe dovuto farsi in base

all'art. 64 della Legge Eseeuzione e Fallimento, vale a dire

al debitore stesso nella sua abitazione, oppure a persona adulta

della sua famiglia 0 ad alcuno dei slloi impiegati. Ora, a meno

di aecettare Ia tesi deI ereditore, ehe iI procllratore ad litern

si debba eonsiderare eome l'impiegato dena parte, eiD non e

stato osservato nel caso eoncreto. DeI pari non essere il cas!)

degli ad. 65, 66 e 47 delIa Legge Esecuzione e Fallimento.

L'intimazione essere stata perciD irregolare, in qllanto che,

sebbene non risulti in modo assoluto ehe il Martini abbia

realmente il suo domicilio a Pontetresa, l'intimazione deI pre-

eetto avrebbe dovuto farsi almeno a Iui personalmente, in

luogo di comuniearlo ad un suo asserto rappresentante. Che

poi il gravame all'Autorita di vigilanza sia stato inoltrato dopo

il termine legale, non essere punto provato, non essendo pre-

sumibile ehe la decisione delI' Autorita inferiore di vigilanza

sia pervenuta al debitore il giorno 26 ottobre, non essendovi

cOl11unieazione postale diretta fra Locarno e Pontetresa.

B. Contro tale giudizio rieorre von Mentlen aI Tribunale

federale, domandando che il decreto suddetto sia annullato e

mantenuto il preeetto eseeutivo 1869.

In diritto:

Il ricorrente non ha piiI sostenuto ehe il rieorso all'Autorita

cantonale superiore di vigilanza sia stato introdotto tardiva-

une! Konkllfskammer. No 19.

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mente. L'avesse anche sostenuto, il Tribunale federale sa-

rebbe vincolato sn questo punto alle dichiarazioni di fatto

delI'istanza cantonale, neUe quali non e possibile di vedere

alcuna contraddizione cogIi atti della causa. Lo stesso dieasi

anche riguardo aHa questione di sapere se al momento in cui

fu spiccato il precetto eseeutivo il debitore aveva realmente

iI suo domieilio a Pontetresa. Il fatto deI non avere ilMartini

notificato aIcun eambiamento di domieilio, dopo l'elezione da

lui fatta a Loearno, non smentisee punto il modo di vedere

dell'istanza cantonale. Indipendentemente dalle dichiarazioni

fatte daHa stessa, Ia questione deI domieilio deI debitore

avrebbe forse potuto sembrare dubbiosa; negli atti manca

perb oi!:ni qualsiasi prova ehe eorrobori l'asserzione di un

domieilio a Locarno. DeI resto, anche se tale asserzione fosse

vera, il rieorso dovrebbesi tuttavia respingere. Imperocehe,

a mente dell'art. 64 della Legge federale, ogni atto esecutivo

deve essere notificato al debitore neHa sua abitazione 0 nei

suoi 10eali d'affari dove 10 stesso esercita la sua professione.

CiD ritennto, non e in ogni caso sufficiente ehe l'intimazione

succeda direttamente a qualcuno dei suoi impiegati od a per-

sona adulta delIa sua f~miglia, ma la sola notificazione eon-

forme e ehe si cerchi prima della persona deI debitore, e ehe

l'atto non venga trasmesso alle altre persone indicate daI-

l'art. 64 ehe llel easo in cui il debitore stesso e rimasto irre-

peribile. Ora non risulta in nessun modo ehe tall ricerehe

siano state fatte nel caso eoncreto. Che poi l'avvocato Modini

debba esse1'e ritenuto quale nn impiegato deI debitore, non

e tesi ehe si possa sostene1'e sul se1'io. Gia Ia qualita deI

Modini quale avvocato deI debitore non e punto provata, Ia

procura rilasciatagli neHa causa precedente non implicando

nessun l11andato in suo favore per rappresentare il debitore

in un'eseeuzione posteriore. Inoltre 1'art. 64 intende per im-

piegato una persona ehe si trovi col debitore in continui e

diretti rap porti d'affari, e non un semplice procuratore spe-

dale. Anehe il fatto che la pretesa per la quale era stato

spieeato il pl'ecetto eseeutivo derivava da un processo dibat-

tutosi a Loearno, non poteva esonerare il creditore dall'osser-

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vare il disposto dell'art. 64, la natura e l'origine di un eredito

essendo affatto indifferenti per la determinazione deI luogo in

eui deve sueeedere l'esecuzione. Dovendosi pertanto riten81'e

la comunicazione deI preeetto esecutivo al debitore come fatta

irregolal'mente, ne risultava il diritto per quest'ultimo di in-

sorgere presso Ie Autorita di vigilanza contro l'intimazione

irregolare, al quale seopo il termine utile per rieorrere do-

veva calcolarsi non dal distaeeo deI precetto, ma dal giorno

in eui il debitore aveva avuto eognizione dell'esecuzione irre-

golarmente iniziata. Ora gli atti della causa non contengono

nessuna indicazione riguardo all'epoca in cui il precetto ese-

eutivo e giunto a cognizione deI Martini. Non vi €I dunque una

prova sicura nel senso affermato dal creditore ehe il Martini

abbia conosciuto l'esecuzione gia prima di die ci giorni che

sporgesse reclamo, per cui, nel dubbio, il ricorso alle Auto-

ritä. cantonali di vigilanza non poteva ritenersi tardivo.

Per questi l11otivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuncia:

Il riCOl'SO €I respinto.

20. Artel du 8 fevrier 1899, dans la cattse

Daven-Dormond.

Revendication par 1a femme, d'objets saisis au prejudice du mari;

r61e des parties; art. 106, 107 et 109 LP.; pOl'tee jUl'idique de

l'art. 33 LP. vis-a-vis des dispositions cantonales sur 1e regime

matrimonial.

I. -

Ernest Picard ame, a Fribourg, creancier de Pien'e

Daven-Dormond, negociant au Sepey, pour une somme d'8

332 fr. 65 c" a requis la saisie en date du 26 octobre 1898.

Le 28 octobre, l'office des poursuites de l'arrondissement

des Ormonts a place sous Ie poids de Ia saisie une c;ertaine

quantite de marehandises, dont Ia taxe totale s'eleve a

462 fr.

und Konkurskammer. No 20.

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Le pro ces-verbal de Ia saisie renferme ensuite les consta-

tations suivantes :

« Les objets saisis ont ete deplaces immediatement et

» transportes dans une chambre de Ia maison de commune,

» avec l'aide de l'agent de police.

'I> Le debiteur, Pierre Daven, a declare ne posseuer aucun

» bien saisissable, que toutes les marchandises en magasin,

» y compris celles saisies, etaient Ia propriete de sa femme

» Lydie Daven-Dormond, inscrite au registre du commerce,

» en qualite de marchande publique.

» Les marchandises saisies ont ete revendiquees par cette

» derniere, qui a porte presence aux operations.

» Des renseignements demandes et obtenus, il resulte

» que la partie du bitiment habite par les epoux Daven-

» Dormoncl, non-divorces, ni separes de biens, -

y compris

» le Iocal ou se trouvaient les objets saisis, -

ont ete Ioues

» verbalement, il y a plusieurs annees, par Ie mari Pierre

» Daven de Franqois-Louis VurIod-Marletaz et que ce bai! a

» ete continue entre parties.

» En consequence, vu les dispositions de l'art. 106 LP.,

» l'office assigne un delai de dix jours au creancier et au

» clebiteur pour se determiner sur la revendication de Ia

» femme Daven-Dormond. »

H. -

Le 7 novembre, le prepose avisait Lyclie; Daven-

Dormond que Ie creancier Picard contestait Ia revendication

qu'elle avait faite des marchandises saisies le 28 octobre 1898,

il l'invitait a faire valoir son droit en justice dans les dix

jours, conformement a l'art, 107 LP.

IH. -

Le 12 novembre, Lydie Daven portait, en main de

l'autorite inferieure, la plainte de l'art. 17 LP., en faisant

valoir les eonsiderations suivantes :

« Pierre Daven n'est ni possesseur, ni detenteur des mar-

» chanclises saisies dans le magasin de sa femme. Celle-ci

» en est proprietaire; elle seule les detient legalement. Elle

» exerce, independamment de son mari, un petit commerce:

» elle loue seule les locaux de son magasin, elle en paie le

» loyer, de ses propres gains. Elle est donc bien le tiers

» possesseur clont parle 1'art. 109 LP. »