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25_I_116

BGE 25 I 116

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der 8chuldbetreibungs-

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18. Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa Maiocchi.

Pignoramento dei salari. Qualita dei terzi, in ispecie deI conduttore,

per ricorrere contro il pignoramento. Tardivita deI ricorso.

A. Su istanza di Giuseppe Maioeehi, ereditore, l'Uffieio di

Eseeuzione di Lugano pignorava i1 14 marzo 1898 a eerto

Pietro Urban, in Lugano, sulla paga di fr. 2,50 al giorno ehe

10 stesso pereepiva eome lavorante presso la Ditta Fratelli

Greeo, di Lugano, un franeo per settimana. NeUo stesso tempo

i fratelli Greeo venivano avvisati dell'avvenuto pignoramento.

n1ß maggio sueeessivo i fratelli Greeo si rivolgevano al-

l'Uffieio di Eseeuzione, diehiarandogli ehe per diverse malattie

subite la paga deI Maioeehi si era diminuita nelle ultime setti-

mane; pereio, visto 10 stato miserando in eui versava il debi-

tore, era loro impossibile di trattenergli l'importo in questione.

La loro istanza non pare pero abbia ottenuto risposta dal-

l'Uffieio di Eseeuzione.

Piu tardi} e eioe in data dell'11 ottobre, essendo stato do-

mandato 10 sborso deH'importo pignorato, i signori fratelli

. Greeo rieorsero aH'Autorita inferiore di vigilanza, doman-

dando di essere esentati dal ehiesto pagal11ento. L'Autorita

infedore di vigilanza ritenne ehe, in vista della l11alattia subita

dal debitore edella eonseguente diminuzione deI suo salario,

noneM in vista degli oneri ineombenti aHo stesso (l110glie eon

quattro figli), la trattenuta pronunciata in suo odio non era

legale durante i1 tempo traseorso da marzo al mese di maggio,

und Konkurskammer. No 18.

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ma ehe, a partire da quest'epoea, illavoro dell'Urban doveva

aver ripreso i1 suo eorso regolare, per eui non era il easo di

ammettere la domanda dei signori Greeo per i me si sueees-

sivL 11 ereditore Maioeehi aecetto 1a decisione deH'Autorita

inferiore di vigilanza. I fratelli Greeo inveee rieorsero all'Au-

torita snperiore aHo seopo di ottenere di essere svincolati da

ogni e qualsiasi trattenuta. L'Autorita superiore di vigilanza

ammise il ricorso, partendo dalla eonsiderazione ehe il gua-

dagno settil11anale dell'Urban, non superiore in media ai

fr. 14, poteva appena bastare al sostentamento personale dei

debitore e deHa sua famiglia, pereio doveva riguardarsi eome

inoppignorabile di fronte al disposto dell'art. 93 deHa Legge

Eseeuzione e Fallimento.

B. 11 creditore Maioeehi ricorse eontro tale decisione al

Tribunale. federale, domandando : in via prineipale l'annuIla-

zione della sentenza den' Autorita superiore di vigilanza; in

linea subordinata ehe la stessa sia riformata nel senso ehe il

pignoramento settimanale, inveee di essere di un franeo, sia

ridotto a centesimi 50. Il rieorrente allega in favore della sua

domanda ehe il rieorso dei fratelli Greeo venne inoltrato solo

dopo traseorso il termine legale, vale a dire dopo einque mesi

dall'avvenuto pignoramento, e ehe la decisione dell'Autorita

superiore di vigilanza, oltre all'essere ingiusta a suo riguardo,

eondurrebbe anehe a risultati antisoeiali ed antiumanitad.

In diritto:

1. 11 ricorso e evidentemente fondato. Gia la questione di

sapere se i fratelli Greeo avevano qualita per domandare

l'annullazione dei pignoramento 14 marzo 1898 e tale da sol-

levare piu. dubbi. In quanto ehe i rieorrenti non hanllo mai

preteso di agire a nome deI debitore, ne tanto meno essi

hanno inoltrato una procura seritta ehe li autorizzasse ad

agire in questa qualita. La loro intenzione sembra essere

stata piuttosto di agire quali terzi intervenienti, per eonto ed

a nome 101'0 proprio. Ma in tale qualita manca 101'0 ogni fon-

damento di interesse per insorgere eontro il pignoramento

eseguito. Difatti l'il11porto da trattenersi sulla paga deI debi-

tore coneerne escIusivamente ed unieamente il debitOl'e; esso

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ha per oggetto Ia sua paga personale, sulla quale i fratelli

Greco non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne

hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era perci() unica-

mente un arbitrio deI debitore di contestare 0 di non conte-

stare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averIo

contestato, sia per negligenza ehe per altro motivo, non po-

teva seaturire in favore dei rieorrenti nessuna ragione per

contestarIo in nome loro proprio. (Vedasi Ia sentenza deI

Consiglio federale al N° 109 den' Arehivio, vol. III.)

2. Anehe se si volesse perb laseiare da parte l'obbiezione

di cui sopra, il rieorso dei fratelli Greeo non avrebbe potuto

ammettersi per ragione di tardivita. ImperoceM, seeondo la

teoria gia aeeettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109

deI vol. II dell'Archivio), il termine per rieorrere giusta l'art. 17

della Legge federale si caleola, anche quando siano state pi-

gnorate delle paghe, dal momento in eui i1 pignoramento e

stato eseguito. Le singole tratte nute da farsi mann non pos-

sono formare il punto di partenza per un nuovo rieorso.

Cib Barebbe ammissibile tutto al piu allorquando i rapporti

deI debitore, ehe hanno servito di norma pel ealcolo delle

somme da trattenersi, avessero subito col tempo una tale

modifieazione da infirmare nelle sue basi il pignoramento av-

venuto. Ora i ricorrenti hanno preteso bensl. I'esistenza di un

simile motivo, ma solo pel periodo di tempo decorso dall'ese-

cuzione deI pignoramento fino aHa meta deI mese di maggio.

Pel resto di tempo il ricorso era appoggiato non piu sul

riflesso ehe la paga deI debitore fosse diminuita, ma solo ehe

il di lei importo gia all'atto deI pignoramento fosse tale da

non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge

federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter

essere preso in considerazione. E anche per cib ehe riguarda

i rapporti mutati deI debitore durante i meBi di marzo a

maggio, un relativo ricorso avrebbesi dovuto inoltrare in ogni

caso entro dieci giorni dall'avvenuta mutazione, 0 almeno

entro dieei giorni apartire daI momento in cui il fatto era

giunto a eognizione deI debitore. Cib non essendo avvenuto,

vi sarebbe motivo di ehiedersi Be anche Ia sentenza del-

und Konkurskammer. N° 19.

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l'Autorita inferiore di vigilanza, in quanto essa ha aceolto in

parte i reclami deI debitore, non debba essere annullata. Se

non ehe il rieorrente, avendo dichiarato espressamente di

rieonoscere quest'ultima decisione, la stessa ha aequistato

oramai in suo confronto forza di cosa giudicata.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuneia :

11 rieorso Maiocehi e ammesso, ed e annullata percib la

decisione dell'Autorita superiore di vigilanza.

19. Sentenza del31 gennaio 1899 neUa causa von Mentlen.

Notificazione deI precetto all'avvocato deI dehitore, impiegato,

art. 6i Legge Esecuzione e Fallimento.

A. Il 9 luglio -1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona,

ehiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pa-

gamento di spese dipendente da una lite avuta seen lui, e

faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Mo-

dini di Losone, quale rappresentante deI debitOl'e. 11 Modilli

era stato procuratore deI Martini nella causa vertita davanti

le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per

il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a

norne dello stesso. Sul preeetto intimatogli l'avvocato Modini

non fece aleuna opposizione; il debitore invece eon ricorso

deI 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perehe

irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Auto-

rita inferiore di vigilanza respinse il gravame per due mo-

tivi: prima perehe tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo

tre mesi dall'intimazione deI preeettoi in seeondo Iuogo perche

infondato, risultando dagli atti di causa ehe il Modini era stato

realmente il procuratore deI Martini, ed il preeetto eseeutivo

non essendo altro ehe Ia eonseguenza diretta della causa e

della sentenza in essa intervenuta. Su rieorso Martini, Ia detta