Volltext (verifizierbarer Originaltext)
116
Entscheidungen der 8chuldbetreibungs-
itud) \:Ien teifintfd)en m:uflid)t~&e9i.\rben öU, ba ein i'9nen unter"
fteUte~ IUmt 3ur lUu§fu'9rung \::ler l.lölIig
ungefe~rtd)en IUnorb"
nungen \::ler Stonfur~l.lerttlaltung be§ :vomenico mottn S)itnb ge"
boten ~atte.
:vemnad) 9itt 'oie 6d)u{b'6etreibung~" un'o Stonfur~fitmmer
editnnt;
:ver ~efur~ ttlirb im 6inne ber \))(:otil.le a&gewiefen.
18. Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa Maiocchi.
Pignoramento dei salari. Qualita dei terzi, in ispecie deI conduttore,
per ricorrere contro il pignoramento. Tardivita deI ricorso.
A. Su istanza di Giuseppe Maioeehi, ereditore, l'Uffieio di
Eseeuzione di Lugano pignorava i1 14 marzo 1898 a eerto
Pietro Urban, in Lugano, sulla paga di fr. 2,50 al giorno ehe
10 stesso pereepiva eome lavorante presso la Ditta Fratelli
Greeo, di Lugano, un franeo per settimana. NeUo stesso tempo
i fratelli Greeo venivano avvisati dell'avvenuto pignoramento.
n1ß maggio sueeessivo i fratelli Greeo si rivolgevano al-
l'Uffieio di Eseeuzione, diehiarandogli ehe per diverse malattie
subite la paga deI Maioeehi si era diminuita nelle ultime setti-
mane; pereio, visto 10 stato miserando in eui versava il debi-
tore, era loro impossibile di trattenergli l'importo in questione.
La loro istanza non pare pero abbia ottenuto risposta dal-
l'Uffieio di Eseeuzione.
Piu tardi} e eioe in data dell'11 ottobre, essendo stato do-
mandato 10 sborso deH'importo pignorato, i signori fratelli
. Greeo rieorsero aH'Autorita inferiore di vigilanza, doman-
dando di essere esentati dal ehiesto pagal11ento. L'Autorita
infedore di vigilanza ritenne ehe, in vista della l11alattia subita
dal debitore edella eonseguente diminuzione deI suo salario,
noneM in vista degli oneri ineombenti aHo stesso (l110glie eon
quattro figli), la trattenuta pronunciata in suo odio non era
legale durante i1 tempo traseorso da marzo al mese di maggio,
und Konkurskammer. No 18.
117
ma ehe, a partire da quest'epoea, illavoro dell'Urban doveva
aver ripreso i1 suo eorso regolare, per eui non era il easo di
ammettere la domanda dei signori Greeo per i me si sueees-
sivL 11 ereditore Maioeehi aecetto 1a decisione deH'Autorita
inferiore di vigilanza. I fratelli Greeo inveee rieorsero all'Au-
torita snperiore aHo seopo di ottenere di essere svincolati da
ogni e qualsiasi trattenuta. L'Autorita superiore di vigilanza
ammise il ricorso, partendo dalla eonsiderazione ehe il gua-
dagno settil11anale dell'Urban, non superiore in media ai
fr. 14, poteva appena bastare al sostentamento personale dei
debitore e deHa sua famiglia, pereio doveva riguardarsi eome
inoppignorabile di fronte al disposto dell'art. 93 deHa Legge
Eseeuzione e Fallimento.
B. 11 creditore Maioeehi ricorse eontro tale decisione al
Tribunale. federale, domandando : in via prineipale l'annuIla-
zione della sentenza den' Autorita superiore di vigilanza; in
linea subordinata ehe la stessa sia riformata nel senso ehe il
pignoramento settimanale, inveee di essere di un franeo, sia
ridotto a centesimi 50. Il rieorrente allega in favore della sua
domanda ehe il rieorso dei fratelli Greeo venne inoltrato solo
dopo traseorso il termine legale, vale a dire dopo einque mesi
dall'avvenuto pignoramento, e ehe la decisione dell'Autorita
superiore di vigilanza, oltre all'essere ingiusta a suo riguardo,
eondurrebbe anehe a risultati antisoeiali ed antiumanitad.
In diritto:
1. 11 ricorso e evidentemente fondato. Gia la questione di
sapere se i fratelli Greeo avevano qualita per domandare
l'annullazione dei pignoramento 14 marzo 1898 e tale da sol-
levare piu. dubbi. In quanto ehe i rieorrenti non hanllo mai
preteso di agire a nome deI debitore, ne tanto meno essi
hanno inoltrato una procura seritta ehe li autorizzasse ad
agire in questa qualita. La loro intenzione sembra essere
stata piuttosto di agire quali terzi intervenienti, per eonto ed
a nome 101'0 proprio. Ma in tale qualita manca 101'0 ogni fon-
damento di interesse per insorgere eontro il pignoramento
eseguito. Difatti l'il11porto da trattenersi sulla paga deI debi-
tore coneerne escIusivamente ed unieamente il debitOl'e; esso
118
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ha per oggetto Ia sua paga personale, sulla quale i fratelli
Greco non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne
hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era perci() unica-
mente un arbitrio deI debitore di contestare 0 di non conte-
stare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averIo
contestato, sia per negligenza ehe per altro motivo, non po-
teva seaturire in favore dei rieorrenti nessuna ragione per
contestarIo in nome loro proprio. (Vedasi Ia sentenza deI
Consiglio federale al N° 109 den' Arehivio, vol. III.)
2. Anehe se si volesse perb laseiare da parte l'obbiezione
di cui sopra, il rieorso dei fratelli Greeo non avrebbe potuto
ammettersi per ragione di tardivita. ImperoceM, seeondo la
teoria gia aeeettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109
deI vol. II dell'Archivio), il termine per rieorrere giusta l'art. 17
della Legge federale si caleola, anche quando siano state pi-
gnorate delle paghe, dal momento in eui i1 pignoramento e
stato eseguito. Le singole tratte nute da farsi mann non pos-
sono formare il punto di partenza per un nuovo rieorso.
Cib Barebbe ammissibile tutto al piu allorquando i rapporti
deI debitore, ehe hanno servito di norma pel ealcolo delle
somme da trattenersi, avessero subito col tempo una tale
modifieazione da infirmare nelle sue basi il pignoramento av-
venuto. Ora i ricorrenti hanno preteso bensl. I'esistenza di un
simile motivo, ma solo pel periodo di tempo decorso dall'ese-
cuzione deI pignoramento fino aHa meta deI mese di maggio.
Pel resto di tempo il ricorso era appoggiato non piu sul
riflesso ehe la paga deI debitore fosse diminuita, ma solo ehe
il di lei importo gia all'atto deI pignoramento fosse tale da
non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge
federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter
essere preso in considerazione. E anche per cib ehe riguarda
i rapporti mutati deI debitore durante i meBi di marzo a
maggio, un relativo ricorso avrebbesi dovuto inoltrare in ogni
caso entro dieci giorni dall'avvenuta mutazione, 0 almeno
entro dieei giorni apartire daI momento in cui il fatto era
giunto a eognizione deI debitore. Cib non essendo avvenuto,
vi sarebbe motivo di ehiedersi Be anche Ia sentenza del-
und Konkurskammer. N° 19.
119
l'Autorita inferiore di vigilanza, in quanto essa ha aceolto in
parte i reclami deI debitore, non debba essere annullata. Se
non ehe il rieorrente, avendo dichiarato espressamente di
rieonoscere quest'ultima decisione, la stessa ha aequistato
oramai in suo confronto forza di cosa giudicata.
Per questi motivi,
La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuneia :
11 rieorso Maiocehi e ammesso, ed e annullata percib la
decisione dell'Autorita superiore di vigilanza.
19. Sentenza del31 gennaio 1899 neUa causa von Mentlen.
Notificazione deI precetto all'avvocato deI dehitore, impiegato,
art. 6i Legge Esecuzione e Fallimento.
A. Il 9 luglio -1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona,
ehiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pa-
gamento di spese dipendente da una lite avuta seen lui, e
faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Mo-
dini di Losone, quale rappresentante deI debitOl'e. 11 Modilli
era stato procuratore deI Martini nella causa vertita davanti
le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per
il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a
norne dello stesso. Sul preeetto intimatogli l'avvocato Modini
non fece aleuna opposizione; il debitore invece eon ricorso
deI 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perehe
irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Auto-
rita inferiore di vigilanza respinse il gravame per due mo-
tivi: prima perehe tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo
tre mesi dall'intimazione deI preeettoi in seeondo Iuogo perche
infondato, risultando dagli atti di causa ehe il Modini era stato
realmente il procuratore deI Martini, ed il preeetto eseeutivo
non essendo altro ehe Ia eonseguenza diretta della causa e
della sentenza in essa intervenuta. Su rieorso Martini, Ia detta