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12.1996.140

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CC (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).

E. 2 Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione dell'elenco oneri, sia o meno competente a decidere un contenzioso di diritto amministrativo-fiscale, come quello che ci occupa. A questo proposito va rilevato che il Tribunale federale, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton __________ in materia LEF (DTF 120 III 32), ha mutato la giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, concludendo che il Giudice del fallimento ha la competenza formale per giudicare contestazioni dell'elenco oneri relative al diritto pubblico nell'ambito di un'azione di contestazione della graduatoria. In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento la competenza sostanziale a decidere questioni -di diritto pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era negata anche la competenza formale poiché l'azione giudiziaria veniva considerata un'inutile complicazione (DTF 48 II 228; 59 II 314; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti di diritto pubblico (DTF 77 III 43). Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (II CCA

E. 5 È indiscutibile che gli importi relativi all'imposta immobiliare -che è calcolata in funzione del valore di stima dell'immobile stesso- abbiano una connessione particolare con gli immobili di proprietà del fallito, per cui la relativa imposta, qualora siano date le ulteriori premesse (crescita in giudicato dei conteggi), può tranquillamente essere posta al beneficio dell'ipoteca legale (II CCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc, pag. 8; II CCA 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T, pag. 9).

E. 6 Ne discende che, in parziale accoglimento dell’appello, i crediti d'imposta immobiliare oggetto del presente gravame, segnatamente fr. 31'192.31 (part. no. __________RFD __________), fr. 36.- (part. no. __________RFD __________) e fr. 391.48 (part. no. __________RFD __________) vanno registrati pro memoria giusta l'art. 63 cpv. 1 RUF nei rispettivi elenchi oneri, mentre per il credito di fr. 20'696.85 (contributi di canalizzazione), riconosciuto dall'appellante, viene confermata l'iscrizione al no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri della part. __________RFD di __________.

E. 7 L’esito della procedura d’appello non consente di derogare ala ripartizione di spese e ripetibili così come giudicata dal Pretore che è fatta propria da questa Camera anche con riguardo agli oneri della procedura di appello. Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 15 luglio 1996 della __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 luglio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ammessa: A. al no. 1 (ipoteche) dell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di _________ l'iscrizione di un credito di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, interessi fino al giorno dell'asta e la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF), nel medesimo elenco oneri, di un credito di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no._________ RFD di _________ è stralciata l'iscrizione di fr. 5'385.60 per tasse uso fognatura e l'iscrizione "grava pure la particella no. __________RFD di Comune di __________ "; B. la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, di un credito di fr. 36.- per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, è stralciata l'iscrizione di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, quella di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare e quella di fr. 5'385.60 per le tasse uso fognatura e l'iscrizione "ipoteca legale di complessivi nominali fr. 17'526.-- Grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________ "; C. la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, di un credito di fr. 391.48 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta"; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________ sono stralciate le iscrizioni di fr. 123.45 per tasse uso fognatura, fr. 39'938.90 per contributo sostitutivo posteggio, fr. 7'421.70 per tassa esonero rifugio PCI e spese. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'800.-, da anticipare dalla parte attrice, sono  a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in

a) tassa di giustizia                             fr.           550.-

b) spese                                               fr. 50.- Totale                                                    fr.           600.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di ½ e per ½ sono poste a carico del Comune di __________. Compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.11.1996 12.1996.140

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00140 Lugano 4 novembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.392 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 10 aprile 1996 da __________ rappr. dallo studio legale __________ contro __________ intesa a contestare gli elenchi oneri nella procedura di liquidazione n. __________dell'UEF di Locarno e, per esso, dell'amministratore speciale del fallimento sig. __________, avente per oggetto la realizzazione dei fondi n. __________, __________, __________RFD di __________, di proprietà del fallito __________; e sulla quale il Pretore, con sentenza 4 luglio 1996, si è così pronunciato: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ammesso: A. al no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, un credito di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, interessi fino al giorno dell'asta e un credito di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________ è stralciata l'iscrizione di fr. 5'385.60 per tasse uso fognatura e l'iscrizione "grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________ "; B. al no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, un credito di fr. 36.- per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, è stralciata l'iscrizione di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, quella di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare e quella di fr. 5'385.60 per le tasse uso fognatura e l'iscrizione "ipoteca legale di complessivi nominali fr. 17'526.-- Grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________ "; C. al no 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, un credito di 391.48 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta"; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________ sono stralciate le iscrizioni di fr. 123.45 per tasse uso fognatura, fr. 39'938.90 per contributo sostitutivo posteggio, fr. 7'421.70 per tassa esonero rifugio PCI e spese. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'800.-, da anticipare dalla parte attrice, sono a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Appellante la parte attrice, che con atto di appello 15 luglio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dagli elenchi oneri relativi alle part. n. __________, __________, _________ (recte __________) RFD di _________ tutti i presunti crediti d'imposta immobiliare insinuati dal Comune di __________; mentre il convenuto con osservazioni 2 agosto 1996 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Ritenuto in fatto: A. Nell'ambito dell'allestimento della graduatoria del fallimento del signor __________ il Comune di _________ ha notificato all'amministratore speciale del fallimento diversi crediti di imposta per complessivi fr. 162'425.05. Quest'ultimo ha iscritto i crediti di imposta notificati dal Comune negli elenchi oneri speciali quali ipoteche legali ex art. 836 CCS e 183 LAC e meglio fr. 57'274.76 a carico della part. n. __________, fr. 57'274.76 a carico della part. n. __________e fr. 47'875.53 a carico della part. n. __________RFD di __________. B. Ritenendo ingiustificata l'iscrizione dei crediti relativi alle imposte comunali, la qui attrice ha avviato nei confronti del Comune di _________ un'azione di contestazione degli elenchi oneri, con l'obiettivo di far depennare i relativi crediti di imposta. In particolare, con la petizione l'attrice sosteneva che alla data determinante dell'apertura del fallimento non esistevano né decisioni di tassazione cresciute in giudicato, né conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale cresciuti in giudicato. L'attrice negava inoltre l'esistenza di una particolare relazione tra i crediti di imposta insinuati e i fondi gravati, come espressamente richiesto dall'art. 252 cpv.1 LT. Con risposta 19 aprile 1996 il Comune di _________ si è parzialmente opposto alla petizione, ammettendo per le part. __________e __________RFD di _________ lo stralcio dagli elenchi oneri contestati degli importi di fr. 5'835.60 (tassa uso fognatura) e per la part. __________RFD di _________ lo stralcio di fr. 123.45 (tassa uso fognatura), di fr. 39'938.90 (contributo sostitutivo parcheggi) e di fr. 7'421.70 (tassa esonero rifugi PC). L'attrice, dal canto suo, in sede di udienza preliminare ha riconosciuto l'importo di fr. 20'696.85 a titolo di contributo di canalizzazione, che, come rilevato dal Pretore, andava iscritto esclusivamente sulla part. __________RFD di __________, poiché per una svista dell'amministratore speciale del fallimento era stato erroneamente riportato anche sulla part. __________ RFD di __________. C. Con sentenza 4 luglio 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha stralciato dall'elenco oneri relativo alla part. __________RFD di _________ l'iscrizione di fr. 5'385.60 (tasse uso fognatura) e l'iscrizione "grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________ ", dall'elenco oneri relativo alla part. __________RFD di _________ l'iscrizione di fr. 20'696.85 (contributi di canalizzazione), quella di fr. 31'192.31 (imposta immobiliare), quella di fr. 5'385.60 (tasse uso fognatura) e l'iscrizione "ipoteca legale di complessivi nominali fr. 17'526.-. Grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________ ", nonché dall'elenco oneri relativo alla part. __________RFD di _________ l'iscrizione di fr. 123.45 (tasse uso fognatura), quella di fr. 39'938.90 (contributo sostitutivo posteggio) e quella di fr. 7'421.70 (tassa esonero rifugio PC). Il Giudice di prime cure in sostanza ha argomentato che, non essendo definitiva la tassazione, i crediti d'imposta comunale avrebbero dovuto essere iscritti soltanto pro memoria conformemente all'art. 63 RUF, ma che, essendo nel frattempo le decisioni di tassazione 12 aprile 1996 (doc. 3) cresciute in giudicato, accordare l'iscrizione pro memoria per poi procedere subito dopo alla collocazione definitiva costituirebbe un formalismo eccessivo. D. Con atto di appello 15 luglio 1996 l'attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dagli elenchi oneri speciali anche i crediti d'imposta immobiliare insinuati dal convenuto ed ammessi dal Pretore e più precisamente dall'elenco oneri della part. no. __________RFD di __________ il credito di fr. 31'192.31, dall'elenco oneri della part. no. __________RFD di _________ il credito di fr. 36.- e dall'elenco oneri della part. no. _________ (recte __________) RFD di _________ il credito di fr. 391.48. In particolare l'appellante sostiene che la documentazione prodotta dal Comune di _________ (doc. 3) non prova né l'esigibilità del credito fiscale, né il diritto al pegno sulla base della procedura prevista dalla LT. I conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale comunale (doc. 3) sarebbero sprovvisti di firma, della prova dell'avvenuta intimazione al debitore d'imposta, nonché del timbro di crescita in giudicato. Mancherebbero inoltre le decisioni di tassazione cresciute in giudicato. L'appellante eccepisce inoltre che, essendo la procedura di quantificazione dell'ipoteca legale stata avviata soltanto il 12 aprile 1996, vale a dire dopo l'apertura del fallimento e dopo la scadenza del termine di deposito della graduatoria, l'amministrazione del fallimento, in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 RUF, avrebbe dovuto respingere l'insinuazione oppure fissare al creditore un termine per presentare i suoi mezzi di prova. Al limite, conformemente all'opinione di parte della dottrina, l'amministrazione del fallimento avrebbe dovuto applicare per analogia l'art. 63 RUF e registrare il credito nella graduatoria soltanto pro memoria. L'appellante ritiene infine che il Comune di __________, non fosse più legittimato ad avviare la procedura di quantificazione dell'ipoteca legale posteriormente al fallimento del debitore di imposta (15 marzo 1995). Delle osservazioni 2 agosto 1996 del convenuto, con cui si postula la reiezione del gravame, si dirà, se del caso, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CC (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT). 2. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione dell'elenco oneri, sia o meno competente a decidere un contenzioso di diritto amministrativo-fiscale, come quello che ci occupa. A questo proposito va rilevato che il Tribunale federale, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton __________ in materia LEF (DTF 120 III 32), ha mutato la giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, concludendo che il Giudice del fallimento ha la competenza formale per giudicare contestazioni dell'elenco oneri relative al diritto pubblico nell'ambito di un'azione di contestazione della graduatoria. In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento la competenza sostanziale a decidere questioni -di diritto pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era negata anche la competenza formale poiché l'azione giudiziaria veniva considerata un'inutile complicazione (DTF 48 II 228; 59 II 314; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti di diritto pubblico (DTF 77 III 43). Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (II CCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B.; II CCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc.; II CCA 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.), trova riscontro anche in parte della dottrina (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49, pag 313, N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988. pag. 138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, RDAT 1995/I, pag. 556 segg.). Nel caso concreto ciò significa che nell'ambito dell'azione di contestazione dell'elenco oneri il Giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale circa l'esistenza e l'ammontare dei crediti vantati dagli enti pubblici, e potrà esaminare liberamente con il potere d'apprezzamento che gli è dato, se le censure sollevate dall'attrice possano impedire il riconoscimento del beneficio dell'ipoteca legale ai crediti fiscali. Va da sé che, trattandosi di un'azione civile, la mancanza della prova circa l'esistenza, l'ammontare, e il grado del credito per il quale si postula il beneficio dell'ipoteca legale andrà a carico del convenuto, cui incombe l'onere della prova (art. 8 CCS; cfr. sentenze II CCA citate; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, pag. 129). Ciò premesso si può senz'altro provvedere all'esame delle singole censure d'appello. 3. Nella fattispecie in esame l'appellante eccepisce che i conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale comunale (doc. 3) sarebbero privi di qualsiasi valore probatorio, poiché sprovvisti di firma, della prova dell'avvenuta intimazione, nonché del timbro di crescita in giudicato. 3.1 Si osserva innanzitutto che il fatto che i conteggi non siano sottoscritti dall'appellata non pregiudica in alcun modo la loro validità, non essendo prescritto dalla LT che essi debbano recare la firma dell'autorità fiscale che li emana. 3.2 Pure la censura secondo la quale il comune appellato non avrebbe provato l'avvenuta intimazione dei conteggi al debitore di imposta non può essere accolta in quanto tardivamente formulata per la prima volta con l'appello e, di conseguenza, irricevibile (art. 321 litt. b CPC). 3.3 Per contro è ben vero che i conteggi prodotti dall'autorità fiscale comunale difettano dell'attestazione di crescita in giudicato, contestazione che l'appellante ha tempestivamente sollevato in sede di replica (cfr. verbale udienza preliminare 29 maggio 1996, pag. 1). Mal si comprende come il Giudice di prime cure abbia potuto, sulla base delle risultanze istruttorie, affermare che le decisioni di tassazione (doc. 3; recte: "conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale comunale") fossero cresciute in giudicato. Qualora egli abbia proceduto, motu proprio, ad accertamenti in tal senso ha manifestamente violato norme di procedura fondamentali quali gli art. 84 e 85 CPC. A mente dell'art. 85 CPC infatti il Giudice deve fondare il suo giudizio soltanto sulle risultanze del procedimento. Dalle tavole processuali non si evince in alcun modo che i succitati conteggi siano cresciuti in giudicato, motivo per cui essi non possono essere considerati definitivi ai fini del presente giudizio. 4. Ma l’assenza di prova della crescita in giudicato non permette ugualmente di giungere alla conclusione semplicistica dell’appellante di stralciare tout court i crediti relativi e le loro garanzie reali dagli elenchi oneri. Infatti l'ipoteca legale sussiste dal momento in cui sono date le condizioni oggettive previste dalla legge, indipendentemente dalla conclusione della procedura ordinaria di tassazione (II CCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc, pag. 8; Rep . 1991, pag. 532) e questa Camera ha già avuto modo di statuire anche sulla competenza sostanziale del giudice del fallimento allorquando la procedura fiscale di accertamento di un credito o del diritto all'ipoteca legale non è terminata, ovvero è pendente, oppure non è ancora stata avviata. Nel primo caso, l'autorità fiscale (amministrativa o giudiziaria) è già investita del contenzioso, onde -nel quadro della prassi fin qui adottata- si attuerebbe l'indicazione contenuta in DTF 48 III 228 secondo cui la soluzione è offerta dall'art. 63 RUF. In virtù di questa norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che, se il processo non viene continuato, il credito sarà, a secondo dell'esito di quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria (cfr. anche Fritzsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale procedura trova applicazione sia che al momento dell'apertura del fallimento il procedimento amministrativo fosse già pendente, sia che invece non lo fosse ancora (Pedroli, op. cit., pag. 554). Il secondo caso meriterebbe identiche conseguenze purché l'autorità fiscale abbia almeno intimato una decisione d'imposizione suscettibile di reclamo per cui, virtualmente, la procedura fiscale ben può considerarsi aperta (II CCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B.). 5. È indiscutibile che gli importi relativi all'imposta immobiliare -che è calcolata in funzione del valore di stima dell'immobile stesso- abbiano una connessione particolare con gli immobili di proprietà del fallito, per cui la relativa imposta, qualora siano date le ulteriori premesse (crescita in giudicato dei conteggi), può tranquillamente essere posta al beneficio dell'ipoteca legale (II CCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc, pag. 8; II CCA 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T, pag. 9). 6. Ne discende che, in parziale accoglimento dell’appello, i crediti d'imposta immobiliare oggetto del presente gravame, segnatamente fr. 31'192.31 (part. no. __________RFD __________), fr. 36.- (part. no. __________RFD __________) e fr. 391.48 (part. no. __________RFD __________) vanno registrati pro memoria giusta l'art. 63 cpv. 1 RUF nei rispettivi elenchi oneri, mentre per il credito di fr. 20'696.85 (contributi di canalizzazione), riconosciuto dall'appellante, viene confermata l'iscrizione al no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri della part. __________RFD di __________. 7. L’esito della procedura d’appello non consente di derogare ala ripartizione di spese e ripetibili così come giudicata dal Pretore che è fatta propria da questa Camera anche con riguardo agli oneri della procedura di appello. Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 15 luglio 1996 della __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 luglio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ammessa: A. al no. 1 (ipoteche) dell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di _________ l'iscrizione di un credito di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, interessi fino al giorno dell'asta e la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF), nel medesimo elenco oneri, di un credito di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no._________ RFD di _________ è stralciata l'iscrizione di fr. 5'385.60 per tasse uso fognatura e l'iscrizione "grava pure la particella no. __________RFD di Comune di __________ "; B. la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, di un credito di fr. 36.- per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, è stralciata l'iscrizione di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, quella di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare e quella di fr. 5'385.60 per le tasse uso fognatura e l'iscrizione "ipoteca legale di complessivi nominali fr. 17'526.-- Grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________ "; C. la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, di un credito di fr. 391.48 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta"; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di __________ sono stralciate le iscrizioni di fr. 123.45 per tasse uso fognatura, fr. 39'938.90 per contributo sostitutivo posteggio, fr. 7'421.70 per tassa esonero rifugio PCI e spese. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'800.-, da anticipare dalla parte attrice, sono  a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in

a) tassa di giustizia                             fr.           550.-

b) spese                                               fr. 50.- Totale                                                    fr.           600.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di ½ e per ½ sono poste a carico del Comune di __________. Compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario