Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. La ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera l'11 agosto 2026. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultata una domanda d'asilo pregressa in Francia del 10 giugno 2022. Inoltre, un confronto con il sistema centrale d'informazione sui visti (VIS) ha rivelato la presenza di un visto valido dal 12 marzo 2022 al 9 aprile 2022 rilasciato dalla Francia. B. Il 27 agosto 2026 la ricorrente ha sostenuto un colloquio personale. In tale ambito le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Francia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. C. Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha trasmesso all'autorità francese una notifica di ripresa in carico dell'interessata ai sensi dell'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). Il 9 settembre 2026 la Francia ha confermato la ricezione della notifica di ripresa in carico della ricorrente. D. Con decisione del 14 settembre 2026 - notificata alla ricorrente il giorno successivo - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento della ricorrente verso la Francia, incaricando il Cantone competente dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. E. Contro tale decisione la ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 22 settembre 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera. In subordine viene domandato un completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, si chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. F. Il 23 settembre 2026 il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Francia.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il Tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.3 Il RAMM è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (cfr. art. 85 prima frase RAMM) e si applica, conformemente all'art. 85 seconda frase RAMM, a decorrere dal 12 giugno 2026. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, esso è pertanto applicabile alla domanda della ricorrente, presentata il l'11 agosto 2026, ossia dopo tale data (cfr. sentenza del Tribunale F-6436/2026 del 15 settembre 2026 consid. 1.1).
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 107a°cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di ricorso giusta l'art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio dell'art. 106 cpv. 2 LAsi).
E. 2.2 La predetta norma prevede che il ricorso si limita ad esaminare se: a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano stati violati gli artt. da 25 a 28 e l'art. 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell'art. 36 par. 1 lett. a RAMM.
E. 2.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che, sulla base dell'art. 36 par. 1 lett. b RAMM la Francia è, in linea di principio, competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente. Ha inoltre giustamente ritenuto che non sussistano fondati motivi ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM per ritenere che, in caso di trasferimento in Francia, la ricorrente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU (cfr. cfr. esemplativamente sentenze del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.1; D-2818/2022 del 30 giugno 2022 pp. 6-7). La ricorrente non ha dichiarato in sede di colloquio personale di soffrire di patologie particolarmente gravi (cfr. SEM-atti nr. 21/3). Dagli atti medici prodotti non risultano nemmeno problematiche che risulterebbero ostative ad un trasferimento verso il Paese interessato (cfr. SEM-atti nr. 19/2, 18/6, 17/2, 16/1). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento della ricorrente verso la Francia in applicazione dell'art. 44 LAsi.
E. 3.2 Per quanto la ricorrente intenda appellarsi ad una cessazione di competenza delle autorità francesi circa il trattamento della sua domanda d'asilo, a seguito di un ritorno nel suo Paese di origine, le circostanze da fatte valere non risultano sufficientemente dimostrate. Ella ha infatti inoltrato un documento denominato "Autorisation de Remplacement" presumibilmente datato del 24 aprile 2025 (cfr. act. 1, allegato 3), così come copia di un presunto rapporto medico del 28 aprile 2025 (cfr. act. 1, allegato 4), entrambi apparentemente emanati all'estero. Tuttavia, tali documenti non risultano essere originali, per cui non passibili di un esame atto a identificarne l'autenticità e accertarne l'origine (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale F-6079/2024 del 20 marzo 2025 consid. 5.1.6). Inoltre, da tali documenti non può essere dimostrato con la dovuta certezza che la ricorrente abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri da almeno nove mesi, come indicato all'art. 37 par. 4 RAMM.
E. 3.3 Per quanto la ricorrente sollevi nel gravame nuovi elementi non ancora trattati nella decisione impugnata, segnatamente allegazioni generiche relative a presunte carenze sistemiche del sistema d'asilo francese, questi non sono atti a condurre a una diversa conclusione. In aggiunta, questo Tribunale rileva che la SEM, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, ha esaminato e respinto la sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 35 RAMM o dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 4.1 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare ed il ricorso è da respingere.
E. 4.2 Pertanto, risultano immotivate le allegazioni secondo cui l'autorità inferiore, applicando il RAMM e non il regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) sia incorsa in una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente e nell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. combinato disposto con art. 35 cpv. 1 PA (cfr. sentenze del Tribunale F-6290/2026 del 14 settembre 2026 consid. 1.4; F-6436/2026 del 15 settembre 2026 consid. 2.2; F-6102/2026 dell'8 settembre 2026 consid. 1.3). Infatti, il risultato dell'applicazione del RAMM risulterebbe confermato anche qualora nel caso presente venisse applicato il RD III (sentenza del Tribunale F-5032/2026 del 24 luglio 2026 consid. 2.2). Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all'autorità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la conclusione subordinata della ricorrente volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere.
E. 4.3 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 23 settembre 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto.
E. 5.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.
E. 5.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Matthew Pydar Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6836/2026 Sentenza del 29 settembre 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), patrocinata da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 settembre 2026 / N (...). Fatti: A. La ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera l'11 agosto 2026. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultata una domanda d'asilo pregressa in Francia del 10 giugno 2022. Inoltre, un confronto con il sistema centrale d'informazione sui visti (VIS) ha rivelato la presenza di un visto valido dal 12 marzo 2022 al 9 aprile 2022 rilasciato dalla Francia. B. Il 27 agosto 2026 la ricorrente ha sostenuto un colloquio personale. In tale ambito le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Francia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. C. Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha trasmesso all'autorità francese una notifica di ripresa in carico dell'interessata ai sensi dell'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). Il 9 settembre 2026 la Francia ha confermato la ricezione della notifica di ripresa in carico della ricorrente. D. Con decisione del 14 settembre 2026 - notificata alla ricorrente il giorno successivo - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento della ricorrente verso la Francia, incaricando il Cantone competente dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. E. Contro tale decisione la ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 22 settembre 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera. In subordine viene domandato un completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, si chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. F. Il 23 settembre 2026 il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Francia. Diritto: 1. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il Tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.3 Il RAMM è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (cfr. art. 85 prima frase RAMM) e si applica, conformemente all'art. 85 seconda frase RAMM, a decorrere dal 12 giugno 2026. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, esso è pertanto applicabile alla domanda della ricorrente, presentata il l'11 agosto 2026, ossia dopo tale data (cfr. sentenza del Tribunale F-6436/2026 del 15 settembre 2026 consid. 1.1). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 107a°cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di ricorso giusta l'art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio dell'art. 106 cpv. 2 LAsi). 2.2 La predetta norma prevede che il ricorso si limita ad esaminare se: a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano stati violati gli artt. da 25 a 28 e l'art. 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell'art. 36 par. 1 lett. a RAMM. 2.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che, sulla base dell'art. 36 par. 1 lett. b RAMM la Francia è, in linea di principio, competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente. Ha inoltre giustamente ritenuto che non sussistano fondati motivi ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM per ritenere che, in caso di trasferimento in Francia, la ricorrente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU (cfr. cfr. esemplativamente sentenze del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.1; D-2818/2022 del 30 giugno 2022 pp. 6-7). La ricorrente non ha dichiarato in sede di colloquio personale di soffrire di patologie particolarmente gravi (cfr. SEM-atti nr. 21/3). Dagli atti medici prodotti non risultano nemmeno problematiche che risulterebbero ostative ad un trasferimento verso il Paese interessato (cfr. SEM-atti nr. 19/2, 18/6, 17/2, 16/1). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento della ricorrente verso la Francia in applicazione dell'art. 44 LAsi. 3.2 Per quanto la ricorrente intenda appellarsi ad una cessazione di competenza delle autorità francesi circa il trattamento della sua domanda d'asilo, a seguito di un ritorno nel suo Paese di origine, le circostanze da fatte valere non risultano sufficientemente dimostrate. Ella ha infatti inoltrato un documento denominato "Autorisation de Remplacement" presumibilmente datato del 24 aprile 2025 (cfr. act. 1, allegato 3), così come copia di un presunto rapporto medico del 28 aprile 2025 (cfr. act. 1, allegato 4), entrambi apparentemente emanati all'estero. Tuttavia, tali documenti non risultano essere originali, per cui non passibili di un esame atto a identificarne l'autenticità e accertarne l'origine (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale F-6079/2024 del 20 marzo 2025 consid. 5.1.6). Inoltre, da tali documenti non può essere dimostrato con la dovuta certezza che la ricorrente abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri da almeno nove mesi, come indicato all'art. 37 par. 4 RAMM. 3.3 Per quanto la ricorrente sollevi nel gravame nuovi elementi non ancora trattati nella decisione impugnata, segnatamente allegazioni generiche relative a presunte carenze sistemiche del sistema d'asilo francese, questi non sono atti a condurre a una diversa conclusione. In aggiunta, questo Tribunale rileva che la SEM, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, ha esaminato e respinto la sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 35 RAMM o dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 4. 4.1 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare ed il ricorso è da respingere. 4.2 Pertanto, risultano immotivate le allegazioni secondo cui l'autorità inferiore, applicando il RAMM e non il regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) sia incorsa in una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente e nell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. combinato disposto con art. 35 cpv. 1 PA (cfr. sentenze del Tribunale F-6290/2026 del 14 settembre 2026 consid. 1.4; F-6436/2026 del 15 settembre 2026 consid. 2.2; F-6102/2026 dell'8 settembre 2026 consid. 1.3). Infatti, il risultato dell'applicazione del RAMM risulterebbe confermato anche qualora nel caso presente venisse applicato il RD III (sentenza del Tribunale F-5032/2026 del 24 luglio 2026 consid. 2.2). Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all'autorità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la conclusione subordinata della ricorrente volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere. 4.3 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 23 settembre 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto. 5. 5.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere. 5.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Matthew Pydar Data di spedizione: